CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16904/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29514/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione sita in Roma, piazza Cavour. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 545/2014, depositata in data 15 aprile 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 23 luglio 2010, l’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Genova, notificava al contribuente gli avvisi di accertamento n. TL3011700319 e n. TL3011700320, relativi ad Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF – altro 2005/06 IRPEF per gli anni d’imposta 2005 e 2006. La rettifica, ex art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertava un maggior reddito sintetico in contrasto con quello dichiarato, scaturente dalla disponibilità di alcuni beni indici di capacità contributiva, quali, segnatamente: la residenza principale in locazione, una residenza secondaria di proprietà, un collaboratore familiare a tempo parziale non convivente, per complessive 1.076 ore nell’anno 2005 e 1191 ore nell’anno 2006. 2. Avversoi detti atti impositivi, il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Genova; l ’Agenzia delle Entrat e si costituiva, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dei ricorsi. 3. La C.t.p., con sentenze n.39/01/2012 e n. 40/01/2012, respingeva i ricorsi di parte ricorrente, confermando gli atti impugnati. 4. Contro tali decisioni proponeva distinti appelli il contribuente dinanzi laC.t.r. della Liguria e l’ufficio resisteva con controdeduzioni. 5. Previa riunione dei gravami, con sentenzan. 545/2014, depositata in data15 aprile 2014, la C.t.r. adita accoglieva gli appelli e compensava le spese di giudizio, riformando l’operato del giudice di prima istanza. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Liguria, l’Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso instando per la rimessione nei termini per la notifica del controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 maggio 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza o del procedimento. Violazione dell’art. del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato l’inammissibilità de lle nuove censure, introdott e dal contribuente soltanto con l’atto d’appello. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza o del procedimento. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha deciso sulla doglianza relativa all’ insufficienza della prova liberatoria fornita dal ricorrente ed al perdurare dello scostamento reddituale. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto giustificata la capacità di spesa di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di somme,frutto di un disinvestimento immobiliare del 200,6 non entrate effettivamente e stabilmente nel possesso del contribuente, ma utilizzate per l’ acquisto di altro immobile e di quote societarie , oltre che per far fronte a perdite della società di cui lo stesso contribuente era partecipe. 2. Preliminarmente, va dichiarata infondata l’istanza di rimessione in termini, per la notifica del controricorso, avanzata dal contribuente in controricorso , sul presupposto che il suo difensore nel merito, in quanto commercialista e non avvocato, non sarebbe stato a conoscenza del termine per il compimento di tale atto processuale. Infatti, l’istante non deduce fatti estranei alla sua sfera di controllo, avendo egli scelto e nominato il difensore nel merito, e riconoscendo espressamente che il ricorso era stato notificato presso il domicilio eletto dal medesimo contribuente nei gradi di merito e, quindi, anche in grado di appello. Pure, quanto alla questione di legittimità costituzionale della disciplina della fase introduttiva del ricorso per cassazione in materia tributaria, i profili sollevati sono assolutamente apodittici e generici rispetto alle pretese violazioni degli artt. 3, 24 e 111 Cost., risultando pertanto manifestatamente infondati. Ammettendo lo stesso controricorrente la tardività del controricorso, ne resta precluso l’esame (Cass. n. 6563 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3. Tanto premesso, il primo motivo èsolo in parte fondato. Dal raffronto tra i motivi di ricorso dedotti in primo grado e quelli proposti in appello (così trascritti nello stesso ricorso per cassazione) non si evince che il contribuente abbia i nnovato il thema decidendum del processo , essendo rimasto l’oggetto del giudizio di appello lo stesso di quello del giudizio di primo grado ossia l’adempimento dell’onere probatorio di cui è onerato il contribuente in base al cd. Redditometro. In realtà, non si tratta di nuove censure, ma di circostanze che tutte insieme concorrono a formare l’oggetto del processo quale già delineatasi sin dal giudizio di primo grado, ossia la permanenza dello scostamento e la sufficienza o meno della prova libera toria da parte del ricorrente. Vieppiù che alcune questioni sollevate sono state causate dalla necessità di replicare alle deduzioni di controparte in appello. Tali considerazioni, peraltro, non valgono rispetto all’argomentazione relativa alle deduzioni concernenti la specifica situazione patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA]. che, effettivamente, quale fatto storico determinato, costituisce allegazione nuova , come tale inammissibile. 3. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo entrambi alla prova contraria gravante sul contribuente per smentire il maggiore accertamento reddituale, sono fondati. Anche con un recente arresto (Cass. 28/12/2022, n. 37985), in prosecuzione di orientamento ormai pacifico è stato affermato che il sistema del ‹‹redditometro›› collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall'altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell'art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolod'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass.31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass.20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). Grava sul contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass.19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass.24/10/2005, n. 20588). Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall'Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate; è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la duratadel possesso dei redditi in esame (Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass.20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass.16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332; Cass.18/04/2014, n. 8995). 3.1. Nella fattispecie in esame, si evince dalla scarna motivazione della sentenza impugnata che la C.t.r. - limitandosi ad affermare che la nuova capacità di spesa del contribuente era scaturita dalla vendita di un immobile che ha consentito il reintegro del fido; che non era stata considerata il reddito del coniuge nel calcolo del mantenimento annuale della seconda casa; e che la società dei coniugi Volo non era mai stata in perdita, piuttosto generando redditi a favore dei soci-ha fatto mal governo dei superiori principi, omettendo di verificare se vi sia prova (quanto meno) di circostanze sintomatiche del fatto che gli ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, o almeno che ciò sia potuto accadere,tenendo conto dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso. Vieppiù che la scarna motivazione non dà alcuna contezza dell’iter logico giuridico seguito dai giudici di appello circa la consistenza dei redditi della coniuge, ai fini della giustificazione dei beni rilevati in sede accertativa, data anche la sussistenza di altri oneri di mantenimento alla stessa riconducibili. 4. In conclusione, vanno accolti il primo (nei termini di cui in motivazione), il secondo ed il terzo motivo ela sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ( nei termini di cui in motivazione ) , il secondo ed il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al