CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
veva un avviso di accertamento per l’anno 2008ai sensi dell’art 38, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973.La contribuente aveva dichiarato un reddito da fabbricati di euro61.274,00 mentre il reddito veniva rideterminato sinteticamente inNumero registro generale 16402/2018Numero sezionale 3507/2026Numero di raccolta generale 14054/2026euro 282.960,00, ritenendo quanto dichiarato manifestamenteData pubblicazione 13/05/2026incompatibile con i beni di proprietà e le spese effettuate.2. Con sentenza n. 23226/2016 la CTP di Roma accoglievaparzialmente il ricorso della contribuente. Dalla base di valutazionedovevano essere esclusi un’imbarcazione da diporto poiché vendutae sei immobili siti in Roma, in via dei [OSCURATO:PERSONA], in quanto locati.Il reddito sintetico era quantificabile nella minor somma di euro184.476,00.3. La CTR del Lazio, con la sentenza n. 1962/2018, rigettaval’impugnazione della contribuente. Il giudice regionale rilevava:- che sussisteva presupposto dello scostamento del reddito per dueannualità perché con l’accertamento erano stati individuati i redditidenunciati dal 2005 al 2011, consistenti unicamente in redditi dafabbricati, di poco superiori a euro 45.000,00 e quindi “certamenteinsufficienti” per sostenere le ingenti spese risultantidall’accertamento;- che beni quali un alloggio o un veicolo comportano una presunzionedi capacità contributiva legale ai sensi dell’art. 2728 c.c. sicché ilgiudice, accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi dicapacità contributiva, non ha il potere di privarli del valorepresuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità ma puòvalutare la prova in ordine alla provenienza non reddituale dellesomme necessarie per mantenerne il possesso;-che, invero, per l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] la contribuenteaveva effettivamente dimostrato di averne pagato il prezzo nel 1998(e non nel 2008) ma non per questo l’impugnazione poteva essereaccolta. Occorreva considerare che nel 2008 la contribuente avevasostenuto spese “indubbiamente ingenti” per il suo mantenimento,dato che si trattava di un immobile di due piani “con sette vanicatastali, oltre due appartamenti”;- che la ricorrente era proprietaria anche di un immobile in Franciacostituito da un palazzo a uso residenziale, da una casa del custode,2 di 11Numero registro generale 16402/2018Numero sezionale 3507/2026piscina e parco di oltre 5.000 mq. Pure per detto immobile le speseNumero di raccolta generale 14054/2026dovevano ritenersi “indubbiamente ingenti”, non potendDoa tae psubsbelicraezio ne 13/05/2026sostenute con un esiguo reddito di poco superiore a euro 45.000,00,considerando anche le tre automobili e la villa al Circeo.4. La contribuente ha proposto ricorso affidato a quattro motivimentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, rubricato «Violazione di norme di diritto exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 38, comma 4,D.P.R. 600/1973, nonché all’art. 113 c.p.c., per omessa applicazionedel requisito dello scostamento per due o più periodi d’imposta delreddito dichiarato rispetto a quello complessivo netto accertabile»,la ricorrente lamenta che l’Agenzia delle entrate non avessespiegato, e tanto meno dimostrato, perché il reddito non potesseritenersi congruo per due o più periodi d’imposta, non avendo maichiarito quale sarebbe la seconda annualità di scostamento. Lasentenza è viziata perché il giudice aveva comunque ritenutolegittimo l’operato dell’Agenzia delle entrate. Gli anni 2005-2007dovevano considerarsi “fiscalmente chiusi”. Non corrispondevanemmeno al vero che per tutti gli anni considerati i redditi fosserostati di poco superiori a euro 45.000,00.2. Il primo motivo è infondato.2.1 È applicabile il disposto dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 78del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, operante, nellaversione novellata, con riferimento agli accertamenti dei redditi peri quali alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge nonera ancora scaduto il termine per la dichiarazione. La disposizione,ratione temporis vigente, prevedeva: «L'ufficio, indipendentementedalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in3 di 11Numero registro generale 16402/2018Numero sezionale 3507/2026Numero di raccolta generale 14054/2026base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinareData pubblicazione 13/05/2026sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente inrelazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quandoil reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno unquarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro dellefinanze, da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], sono stabilite lemodalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamenteil reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi di capacitàcontributiva individuati con lo stesso decreto, quando il redditodichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per dueo più periodi di imposta». La metodologia sintetica di(ri)determinazione del reddito tramite predeterminati e specificiindici di capacità di spesa postula, dunque, la necessaria econtestuale ricorrenza di tre presupposti: (I) la sussistenza, in capoal contribuente, di «elementi e circostanze di fatto certi», consistentinella disponibilità dei beni o servizi descritti dal d.m. 10 settembre1992; (II) lo scostamento di «almeno un quarto da quello dichiarato»del reddito accertabile per effetto dei parametri di valorizzazionecontrassegnanti il redditometro; (III) la non congruità del redditodichiarato rispetto a quanto ricostruito dall'Amministrazionefinanziaria «per due o più periodi di imposta». Questa Corte hachiarito che «il reiterarsi dello scostamento per più annualità èrichiesto dalla norma, in ossequio del principio logico secondo cui, sealla disponibilità di un certo bene consegue di necessità il suomantenimento economico, tale situazione, salvo casi eccezionali,non si risolve in eventi occasionali, ma, al contrario, implica una seriedi spese che presuppongono redditi a tal fine capienti, da valutare inun ambito temporale pluriennale» (Cass. 21995/2015 e Cass.2071/2021). Non è necessario che l’Ufficio proceda all’accertamentocontestualmente per due o più periodi di imposta per i quali ritienela dichiarazione non congrua, ma occorre che l’atto di accertamentosintetico per un determinato anno di imposta, al fine di consentire la4 di 11Numero registro generale 16402/2018Numero sezionale 3507/2026difesa del contribuente su tale aspetto, contenga la pur sommariaNumero di raccolta generale 14054/2026indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione Dsait ar piutbibelincaezio ne 13/05/2026incongrua anche per gli altri periodi di imposta, così da legittimarel’accertamento sintetico. Il giudice tributario, a fronte della specificaeccezione del contribuente, non deve perciò limitarsi ad accertare sel’Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, mapiuttosto se dall’atto di accertamento possano desumersi le ragioniper le quali l’Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua ladichiarazione per tali annualità, in modo tale da consentire alcontribuente di contestare la circostanza (Cass. 10972/2017).2.2 Il giudice di merito aveva rilevato che per più anni, compresi itre precedenti, la contribuente aveva dichiarato redditi,esclusivamente di fabbricati, molto simili fra loro, di poco superiori aeuro 45.000,00 e che in quei medesimi periodi d’imposta avevasostenuto spese non congruenti. La circostanza non è smentita dalprospetto riportato a pag. 13 del ricorso della contribuente, dato cheil reddito imponibile, costituito da redditi da fabbricati, è indicato ineuro 46.918,00 (2005) euro 49.256,00 (2006) ed euro 47.900,00(2007). Non è nemmeno condivisibile che i redditi degli anni dal 2005al 2007 non potessero essere presi in considerazione per il fatto chel’avviso di accertamento era stato notificato oltre il termine dell’art.43, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973. Se è corretto che loscostamento per più annualità è un requisito di legittimitàdell'accertamento cd. redditometrico (Cass. 35813/2023), non èanche indispensabile che il contribuente possa essere ancorasottoposto ad accertamento anche per le altre annualità in cui ilreddito dichiarato non sia congruo.3. Con il secondo motivo, rubricato «Nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 4. c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessapronuncia con riferimento all’insussistenza dei presupposti peraccertare un maggior reddito sintetico vista la disponibilitàpatrimoniale della signora Nappi», la ricorrente deduce che la5 di 11Numero registro generale 16402/2018Numero sezionale 3507/2026Numero di raccolta generale 14054/2026documentazione bancaria depositata dimostrava la sussistenza diData pubblicazione 13/05/2026disponibilità patrimoniali sufficienti a coprire gli indici di capacitàcontributiva relativi a beni di proprietà nonché le spese effettuate.Nessuna altra prova doveva essere fornita dalla contribuente se nonl’esistenza di una adeguata capacità patrimoniale ma né il giudice diprimo grado né il giudice di secondo grado si erano pronunciati sulpunto.4. Il secondo motivo è infondato perché non ricorre un vizio diomessa pronuncia.4.1 Il vizio di omessa pronuncia differisce dal vizio di omessamotivazione. L’omessa pronuncia implica la completa omissione delprovvedimento indispensabile per la soluzione del caso concretomentre l’omessa motivazione presuppone l'esame della questioneoggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se nelamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovverosenza giustificazione (Cass. 6150/2021) Ricorre la violazionedell’articolo 112 c.p.c. quando manchi del tutto la pronuncia delgiudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su uncapo di essa) o su un’eccezione ritualmente proposte: «i vizi diomessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivodella controversia sono assai diversi. Con il primo si lamenta lacompleta omissione del provvedimento indispensabile per lasoluzione del caso concreto che deve essere fatta valereesclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perviolazione dell’art. 112 c.p.c., (quindi, né con la denuncia diviolazione di norme di diritto sostanziale né attraverso il vizio dimotivazione). Il secondo, invece, presuppone che la questioneoggetto di doglianza sia stata presa in esame dal giudice di merito,ma in modo non corretto, cioè senza adeguata motivazione, e vadenunciato ricorrendo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Dopo lariformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessapronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione6 di 11Numero registro generale 16402/2018Numero sezionale 3507/2026Numero di raccolta generale 14054/2026della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, ilData pubblicazione 13/05/2026quale manchi completamente di adottare un qualsiasiprovvedimento, quand’anche solo implicito di accoglimento o dirigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto; alcontrario il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma1, n. 5, presuppone che un esame della questione oggetto didoglianza vi sia stato, ma che esso sia affetto dalla totalepretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradottonella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazioneapparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» (Cass.22204/2021 e Cass. 27551/2024).4.2 Il giudice motiva sulle ragioni per cui la contribuente non avessefornito la prova che il maggior reddito determinato sinteticamentenon fosse costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenutaalla fonte o più in generale non esistesse o esistesse in misuraminore. La mancata risposta da parte del giudice sulla specificadifesa secondo cui la prova di ampie disponibilità patrimoniali fossedi per sé sufficiente per superare le presunzioni dell’Ufficiocostituisce una carenza motivazionale non censurabile come vizio diomessa pronuncia. Non è nemmeno condivisibile che la provacontraria si riduca a quanto dedotto nel motivo di ricorso. Lacontribuente non era tenuta alla prova dell’effettivo impiego delledisponibilità per il mantenimento dei beni indice. Non era perònemmeno sufficiente un richiamo del tutto generico, qual è quellocontenuto nel motivo di ricorso, all’esistenza di risorse patrimonialisufficienti a giustificarne la disponibilità. Sul contenuto della provacontraria vi è stata un’evoluzione giurisprudenziale. Dopo che a unorientamento più restrittivo, che riteneva indispensabile ladimostrazione che le risorse di natura non reddituale fossero stateeffettivamente utilizzate per l'acquisizione proprio degli incrementipatrimoniali oggetto dell'accertamento sintetico (Cass. 6813/2009 e7 di 11Numero registro generale 16402/2018Numero sezionale 3507/2026Cass. 25014/2014) se ne era contrapposto un altro, che reputavaNumero di raccolta generale 14054/2026sufficiente la prova limitata alla sola disponibilità delle risoDrastae p,u bbnliocanzio ne 13/05/2026accompagnata da quella del loro impiego (Cass. 6396/2014 e6397/2014), è prevalsa una soluzione intermedia. Si è fatto inproposito riferimento a un progressivo percorso di mitigazione delcontenuto della prova contraria gravante sul contribuente (Cass.11278/2022). Non occorre la prova che le ulteriori entrate sianostate utilizzate proprio per coprire dette spese ma non è nemmenosufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o ilsemplice transito della disponibilità economica, in quanto ilcontribuente è onerato della prova in merito a circostanzesintomatiche del fatto che detti ulteriori redditi sono stati utilizzatiper coprire le spese contestate. In tale senso deve leggersi lospecifico riferimento, dell'art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del1973, alla prova (risultante da «idonea documentazione»)dell’«entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» delrelativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare afatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità didetti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacitàcontributiva, accertata con metodo sintetico, in capo al contribuenteproprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti sianostati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamentosintetico (Cass. 1332/2016, Cass. 1510/2017, Cass. 18097/2018,Cass. 16637/2020, Cass. 19082/2022, Cass. 16904/2023 e Cass.10310/2024).5. Con il terzo motivo, rubricato «Nullità della sentenza ex art. 360,comma 1, n. 4. c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., per vizio diultrapetizione con riferimento all’acquisto dell’immobile sito nelComune di [OSCURATO:PERSONA]», la ricorrente deduce che la pretesafiscale era stata fondata sul costo asseritamente sostenuto perl’acquisto dell’immobile. Pur riconoscendo che il prezzo era statopagato dieci anni prima, il giudice aveva sostituito la "causa petendi"8 di 11Numero registro generale 16402/2018Numero sezionale 3507/2026Numero di raccolta generale 14054/2026con un fatto giuridico costitutivo diverso, facendo riferimento allaData pubblicazione 13/05/2026spesa per il mantenimento dell’immobile.6. Il motivo merita accoglimento.6.1 Il potere-dovere del giudice d’inquadrare nell’esatta disciplinagiuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazioneincontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi",sostanziandosi nel divieto d’introduzione di nuovi elementi di fattonel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizionericorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettividell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimentodiverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuiscao neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum"mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delleeccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 8048/2019 e Cass.644/2025).6.2 Dalla sentenza risulta che l’avviso di accertamento era statobasato, oltre che su beni di proprietà della contribuente, anchesull’acquisto nel 2008 di un veicolo [OSCURATO:PERSONA] e di un immobile sitonel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice riconosce che il prezzo diacquisto dell’immobile fosse stato pagato dieci anni prima ma, invecedi valutare le conseguenze di tale conclusione sul reddito accertabileper l’anno 2008, ha considerato come equivalente all’acquistodell’immobile un fatto che non risulta essere stato dedottodall’Amministrazione, rappresentato dalle spese sostenute per ilmantenimento, tra l’altro ipotizzando una improbabile sostanzialeequiparazione fra prezzo di acquisto e spese di mantenimento.7. Con il quarto motivo, rubricato «Violazione di norme di diritto exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 38, comma 4 e 6D.P.R. 600/1973, ratione temporis vigente nonché all’art. 113 c.p.c.,per inosservanza dei principi sulla natura della presunzione e suilimiti della contraria a carico del contribuente», la ricorrenteeccepisce che il giudice, nel richiamarsi a un isolato precedente9 di 11Numero registro generale 16402/2018Numero sezionale 3507/2026Numero di raccolta generale 14054/2026giurisprudenziale (Cass. 17487/2016) si è espresso sulla natura dellaData pubblicazione 13/05/2026presunzione, ritenendola una presunzione legale relativa, e sullaprova contraria. Configurare la presunzione come presunzione legalee non come presunzione semplice può comportare la fondatezza diqualsiasi accertamento sintetico basato sul redditometro, tutte levolte in cui il contribuente non sia in grado di fornire la provacontraria. La Corte regionale avrebbe dovuto tener conto che nella“personalizzazione” del redditometro non si è in presenza di fatti notistabiliti legge, prerogativa delle presunzioni legali, ma di presunzioniche devono essere integrate dai requisiti di gravità, precisione, econcordanza da sottoporre all’esame del giudice.8. Il motivo è infondato.Il sistema del redditometro collega alla disponibilità di determinatibeni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che,moltiplicato per un coefficiente, consente d’individuare il valore delreddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaboratianche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio.Secondo un consolidato orientamento di questa Corte la disciplinadel redditometro introduce una presunzione legale relativa,imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo)della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacitàcontributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertatal'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacitàcontributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valorepresuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma puòsoltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine allaprovenienza non reddituale e, quindi, non imponibile perché giàsottoposta ad imposta o perché esente, delle somme necessarie permantenere il possesso di tali beni (Cass. 17487/2016, Cass.8933/2018, Cass. 1980/2020, Cass. 27811/2021 e Cass.28110/2024).10 di 11Numero registro generale 16402/2018Numero sezionale 3507/20269. In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo, mentre iNumero di raccolta generale 14054/2026restanti vanno rigettati. La sentenza impugnata va caDsastaa ptuabb licianzio ne 13/05/2026relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopraillustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte,c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati i restanti; cassala sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provvedaa regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 24/4/2026la PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Rosa11 di 11