CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27551/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24239/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro VADALA’ MICHELANGELA, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15/A presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 4086/15 / 20 23 , depositata i n data 8 maggio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel1° ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Istanza di rimborso – art. 9, comma 17, l. 289/2002– onere della prova –omessa pronuncia Rilevato che: 1. MichelangelaVadalà presentava, il 27 febbraio 2009, istanza di rimborso del 90% (Euro 7.158,56) delle imposte versate a titolo di IRPEF, ILOR e Contributo SSN, per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. 289/2002. Impugnava, quindi, il silenzio-rifiuto, formatosi decorsi 90 giorni, deducendo la violazione dell’art. 10 dello statuto del contribuente e la tempestività della richiesta di rimborso. Pendente iudiciol’Ufficio erogava la minor somma di Euro 290,82, accettata dalla ricorrente quale ‘acconto’. La CTP di Catania accoglieva il ricorso ritenendo dovuto il rimborso richiesto. 2. Interposto gravame dal l’Ufficio , affidato a sei motivi, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in accoglimento parziale dell’appello, dichiarava sussistente il diritto della Vadalà al rimborso della somma pari ad Euro 7.158,56, al netto di quanto già pagato dall’Agenzia delle Entrate. 3. Avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidandosi a du e motiv i . La contribuente ha resistito con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 1° ottobre 2024. Considerato che: 1. Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., in quanto il gravame soddisfa il requisito dell’autosufficienza ivi previsto, contenendo l’esposizione dei fatti e la menzione dei documenti su cui si fonda. 2. Con il primo strumento di impugnazione l’Ufficio deduce l a «violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289 e dell’articolo 2697 del Codice civile, in combinato disposto con l’articolo 112 del Codice di procedura civile, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c.».Lamenta, in particolare, l’omessa pronuncia, da parte della CGT di secondo grado, sul motivo di appellorelativo alla mancata prova, da parte della contribuente, delle condizioni del diritto al rimborso, non avendo la Vadalà allegato e dimostrato il quantum richiesto. Il motivo è infondato. Invero, ricorre la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. quando manchi del tutto la pronuncia del giudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su un capo di essa) o su un’eccezione ritualmente proposte:«i vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia sono assai diversi. Con il primo si lamenta la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., (quindi, né con la denuncia di violazione di norme di diritto sostanziale né attraverso il vizio di motivazione). Il secondo, invece, presuppone che la questione oggetto di doglianza sia statapresa in esame dal giudice di merito, ma in modo non corretto, cioè senza adeguata motivazione, e va denunciato ricorrendo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto; al contrario il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza via sia stato, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» (Cass.04/08/2021, n. 22204).Nella specie, la CGT di secondo grado dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità sui presupposti di fatto per l’applicabilità del regolamento ‘de minimis’ e sull’onere della prova incombente sul richiedente, ha espressamente affermato che la Vadalà aveva fornito la «prova della sussistenza dei predetti presupposti per l’applicazione della disciplina sugli aiuti “de minimis”», in tal modo implicitamente rigettando le avverse eccezioni sollevate al riguardo dall’Ufficio. 3. Con il secondo strumento di impugnazione l’Ufficiolamenta la «violazionee/o falsa applicazione degli articoli 18 e 19, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3», atteso che dal primo motivo discenderebbe l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto non provato. Il motivo è assorbito nel rigetto del primo, presupponendo, all’evidenza, l’accoglimento della prima doglianza. 4. In base alle considerazioni svolte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistataria. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. Rigetta il ricorso e c ondanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali che si liquidano in euro 2.300,00per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. nella misura del 15% dei compensi, con at