CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tro2026 [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale3131 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 282/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 31/01/2022 R.G.N. 3963/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19303/2022Numero di raccolta generale 25684/2026Data pubblicazione 22/09/20261. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, inaccoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la pronuncia diprimo grado che aveva accertato, ex artt. 61 e 69 d.lgs. n.276/2003, l’illegittimità dei contratti di lavoro a progettointercorsi tra le parti dal 13.7.2013 al 30.9.2013, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]al 30.11.2014 e dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2016, con conseguentesussistenza inter partes di altrettanti rapporti di lavorosubordinato e condanna della società al pagamento dellacomplessiva somma di € 29.871,43, oltre accessori di legge.2. La Corte, in estrema sintesi, premesso che l’appellata si eracostituita tardivamente, ha innanzitutto dichiarato«improponibile ex art. 80 d.lgs. n. 276/2003 la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo gradoper ottenere l’accertamento della illegittimità del contratto aprogetto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al31.12.2016».Ha ritenuto «pacifica la mancata proposizione del tentativoobbligatorio di conciliazione ex art. 80, comma 4, d.lgs. n.276/2003 dinanzi alla competente commissione di certificazionein relazione al terzo dei contratti a progetto intercorsi tra le parti(che è stato certificato in data 18.12.2014 e che ha avutoesecuzione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 21.11.2016)».3. Limitato l’oggetto del giudizio ai primi due contratti, la Corteterritoriale ha disatteso la tesi della lavoratrice che eccepiva ildifetto di specificità del progetto connesso ai contrattiimpugnati, affermando che «la lettura dei due contratti in esameconsente di affermare che l’attività negli stessi dedotta non solonon sia coincidente con l’attività fondamentale (core business)Numero registro generale 19303/2022della società appellante, ma sia altresì finalizzata aNl umero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 25684/2026perseguimento di uno scopo specifico». Data pubblicazione 22/09/20264. Indi, ha indagato, sulla base del materiale istruttorioacquisito, «se le concrete modalità di svolgimento del rapportodi lavoro abbiano integrato un rapporto di lavoro di caratteresubordinato», giungendo alla conclusione che, «difettando laprova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nelperiodo in cui hanno avuto esecuzione i primi due contratti dicollaborazione a progetto intercorsi tra le parti», le domandeproposte dalla Capozzi nel giudizio di primo grado dovesseroessere respinte.5. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente con sei motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.[OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazione a sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi possono essere esposti secondo la sintesi offerta daparte ricorrente:1.1. il primo motivo denuncia: «violazione degli artt. 436 c.p.c.,83 co. 2 D. L. 18/2020, convertito nella L. 27/2020, comemodificato dall’art. 36 co. 1 D. L. 23/2020, convertito nella L.40/2020, per avere la Corte d’Appello dichiarato tardiva lacostituzione nel giudizio di secondo grado dell’appellata, odiernaricorrente (art. 360 co. 1 n. 4)».1.2. il secondo motivo denuncia: «violazione dell’art. 112 c.p.c.per avere la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sulladomanda proposta al capo f) delle conclusioni del ricorso ex art.Numero registro generale 19303/2022414 c.p.c., domanda assorbita in primo grado e riproposta in viaN umero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 25684/2026subordinata in appello (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.)». Data pubblicazione 22/09/20261.3. il terzo motivo denuncia: «la violazione dell’art. 112 c.p.c.per avere la Corte d’Appello ritenuto di non doversi pronunciaresull’eccezione di nullità della certificazione, originariamenteproposta con riferimento alla sola certificazione del 13.12.2013,estesa in giudizio alla certificazione del 18.12.2014, prodotta dacontroparte (art. 360 n. 4)».1.4. il quarto motivo denuncia: «violazione degli 5 Allegato E L.2248/1865 e artt. 112 c.p.c., per non avere considerato ilpotere, accordato al giudice ordinario, di disapplicazione dellecertificazioni contestate, e in particolare della certificazione del18.12.2014, quale atto amministrativo illegittimo (artt. 360 co.1 nn. 3 e 4)».1.5. il quinto motivo censura «la ricostruzione da parte dellaCorte d’Appello della fattispecie legale dei contratti dicollaborazione a progetto stipulati il 13.7.2013 e il 1.10.2013 inviolazione degli artt. 61 s. D. l. 276/2003, avendola ritenutacompatibile con una mera riproposizione dell’oggetto sociale,perché parziale, e in assenza di specificità (art. 360 co. 1 n. 3)».1.6. il sesto motivo deduce: «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 co. 1, 420 co. 5 e 412 co. 2 c.p.c. in tema didisponibilità delle prove e del dovere del giudice di porle afondamento della propria decisione, per avere ritenuto nonraggiunta la prova della subordinazione senza prendere inconsiderazione le istanze istruttorie formulate e la produzionedocumentale. (art. 360 co. 1 n. 4)».2. I primi due motivi possono essere valutati congiuntamenteper connessione in quanto relativi all’omessa pronuncia, daparte del giudice d’appello, sulla domanda contenuta al capo f)Numero registro generale 19303/2022del ricorso di primo grado della Capozzi, concernente la richiestaN umero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 25684/2026di differenze retributive per il caso in cui i contratti a progettDoat a pubblicazione 22/09/2026impugnati fossero stati ritenuti legittimi dal giudice adito. Taledomanda risulta riproposta in secondo grado, ai sensi dell’art.346 c.p.c., al capo b) delle conclusioni rassegnate nella memoriadifensiva di costituzione in appello, come anche riconosciuto allapag. 11 della sentenza qui impugnata.La doglianza è fondata.La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, inipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'oneredi proporre appello incidentale per richiamare in discussione leproprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, daintendersi come quelle che risultino superate o non esaminateperché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta ariproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale damanifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine dievitare la presunzione di rinunzia derivante da uncomportamento omissivo (così Cass., Sez. Un., n. 13195/2018;tra le recenti conf. v. Cass. n. 19755/2025, con lagiurisprudenza ivi citata).Nella specie, la lavoratrice risultava vittoriosa nel merito inprimo grado in quanto il Tribunale aveva ritenuto l’illegittimitàdei contratti a progetto impugnati; pertanto, in difetto disoccombenza, non si rendeva necessario un appello incidentale,essendo sufficiente la riproposizione ex art. 346 c.p.c. delladomanda originariamente assorbita dall’accoglimento di primecure, sulla quale la Corte territoriale avrebbe dovutopronunciarsi, a prescindere dalla eventuale tardività sancitadall’art. 343 c.p.c. nella diversa ipotesi di gravame incidentale.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, congiuntamNuemnertoe re gistro generale 19303/2022Numero sezionale 3131/2026esaminabili perché concernenti la certificazione del 18.1N2um.2er0o 1di 4ra ccolta generale 25684/2026relativa al terzo contatto a progetto, non possono, inveceDa,t a pubblicazione 22/09/2026trovare accoglimento.3.1. Rispetto al terzo mezzo, la Corte romana ha ritenuto che lalavoratrice ricorrente avesse chiesto che fosse dichiarata lanullità della certificazione per difetto del requisito di cui all’art.78, comma 2, lett. c) e d), d. lgs. n. 276/2003, ovvero, insubordine, l’annullamento ex art. 80 del medesimo decreto, conrichieste «pacificamente rivolte alla sola certificazione del(secondo) contratto a progetto».Si tratta di interpretazione degli atti processuali – in particolaredelle note autorizzate depositate nel fascicolo del giudizio diprimo grado - che, per condivisa giurisprudenza di questa Corte,è riservata al giudice del merito (cfr., tra le altre, Cass. n.31546/2019; Cass. n. 29609/2018; Cass. n. 18/2015; Cass. n.21421/2014; Cass. n. 12944/2012; Cass. n. 21208/2005).Peraltro, la censura, formulata ai sensi del n. 4 dell’art. 360c.p.c., di omesso esame di una eccezione di nullità non assumeil carattere di decisività necessario per imporre la cassazionedella sentenza impugnata per error in procedendo, atteso chedallo stesso tenore della certificazione del contratto del18.12.2014, riprodotta nel motivo in esame, risultatestualmente che le parti erano state «edotte sugli effettiamministrativi, civili, fiscali e previdenziali derivanti dalmedesimo contratto».3.2. Circa il quarto motivo, non può dirsi consumata una omessapronuncia sulla pretesa disapplicazione della certificazione del18.12.2014 in quanto la Corte territoriale si è pronunciata sulpunto dichiarando improponibile la relativa domanda permancata proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazioneex art. 80, comma 4, d. lgs. n. 276/2003; in tal modNuom ehroa re gistro generale 19303/2022Numero sezionale 3131/2026statuito, quanto meno implicitamente, anche su ogni quNeusmteiroo ndi era ccolta generale 25684/2026relativa alla disapplicazione incidentale dell’atto amministrativDoat a pubblicazione 22/09/2026presupposto.Per risalente insegnamento, ad integrare gli estremi del viziodi omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. che impone il canonedella corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non basta lamancanza di una espressa statuizione del giudice, essendonecessario la totale pretermissione del provvedimento che sipalesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio,pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrastocon la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto ola non esaminabilità pur in assenza di una specificaargomentazione (tra le altre v. Cass. n. 10636/2007; tra lemolteplici conformi, Cass. n. 27551/2024).Il motivo in scrutinio presuppone che la domanda concernenteil terzo contratto a progetto fosse proponibile innanzi al giudiceadito che, invece, non l’ha ritenuta tale, di modo che ogniquestione in ordine alla disapplicazione dell’atto di certificazionedi quel contratto risultava inequivocamente disattesa.4. Il quinto motivo, concernente i requisiti formali del contrattoa progetto rispetto ai quali si deduce la violazione degli artt. 61e ss. d.lgs. n. 276/2003 ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,dev’essere respinto sulla base di quanto già affermato da questaCorte rispetto ad analoghe censure (cfr. Cass. n. 25190/2025).Infatti, «non è in questa sede censurabile in fattol’apprezzamento di merito in ordine alla sussistenza dei requisitidi «violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n.Numero registro generale 19303/2022276/2003» è stata respinta, perché «trattasi, invero, di censuraN umero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 25684/2026che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsDaat a pubblicazione 22/09/2026applicazione di legge, mira in realtà ad una rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n.34476/2019), in contrasto con il principio secondo cui ladenuncia di violazione di legge non può surrettiziamentetrasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n.15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata) o valutareelementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine dipervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass.n. 20814/2018, n. 21640/2023, n. 21296/2024, n.21353/2024)».Nella specie, la Corte ha condotto un’analisi dei contrattiimpugnati, giudicando che l’attività in essi dedotta noncoincidesse con l’attività fondamentale dell’impresa e fossefinalizzata a un risultato specifico e verificabile.A questo giudizio viene contrapposto un diversoapprezzamento, con doglianze che investono inevitabilmenteprofili fattuali attinenti al caso concreto, non la norma di cui sidenuncia la violazione, e come tali sono inammissibili.6. Parimenti, non merita accoglimento l’ultimo motivo di ricorso,che lamenta la mancata considerazione, ad opera dei giudici delsecondo grado, delle istanze istruttorie formulate dall’appellata.Per risalente e condiviso insegnamento di questa Corte (direcente ribadito, v. Cass. n. 15333/2025; Cass. n.27610/2024), la mancata ammissione della prova testimonialeo di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nelcaso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazioneNumero registro generale 19303/2022su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la provaN umero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 25684/2026non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea Daat a pubblicazione 22/09/2026dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimentodel giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga atrovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457/2007; conformi:Cass. n. 4369/2009; Cass. n. 5377/2011; Cass. n. 16214/2019;Cass. n. 18072/2024).Inoltre, spetta esclusivamente al giudice del merito valutare glielementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti- senza che possa neanche essere invocata la lesione dell'art. 6,primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomoal fine di censurare l'ammissibilità di mezzi di provaconcretamente decisa dal giudice nazionale (Cass. n.13603/2011; Cass. n. 17004/2018) – con una valutazione chenon è sindacabile nel giudizio di legittimità al di fuori dei rigorosilimiti imposti dalla novellata formulazione dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalleSezioni unite (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014).Con la censura in esame non viene evidenziato che la mancataammissione della prova abbia riguardato un unico fatto storicoche avesse la caratteristica di essere realmente decisivo, nelsenso patrocinato da questa Corte, ossia che, se fosse statovalutato, avrebbe condotto ad un esito diverso della lite, conprognosi di certezza e non di mera possibilità (v., tra molte,Cass., Sez. Un. n. 3670/2015 e n. 14477/2015).Piuttosto si lamenta la mancata ammissione di istanzeistruttorie, oltre che l’omessa considerazione di produzionidocumentali, concernenti una pluralità di fatti attinentiall’esistenza o meno della subordinazione, ciascuno di essi privoNumero registro generale 19303/2022di valenza decisiva ai fini della decisione della causa, mentre Ni umero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 25684/2026giudici territoriali hanno tratto un certo convincimento dalDlaat a pubblicazione 22/09/2026prova comunque espletata, convincimento attinente al meritodella causa che esorbita dai confini del sindacato di questa Cortedi legittimità.7. In conclusione, devono essere accolti i primi due motivi diricorso, con cassazione della sentenza impugnata in relazionealle censure ritenute fondate e rinvio al giudice indicato indispositivo che, uniformandosi a quanto statuito, dovràpronunciarsi sulla domanda riproposta in grado d’appello dallalavoratrice; gli altri motivi di ricorso vanno respinti e il giudicedel rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e rigetta gli altri,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione,anche per le spese.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 giugno2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 19303/2022Numero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 25684/2026Data pubblicazione 22/09/2026