CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026
Cassazione n. 21065/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bonavitacola;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-sul controricorso incidentale proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 966/2017Numero sezionale 4890/2026Numero di raccolta generale 21065/2026Data pubblicazione 21/06/2026SIE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona degli amministratorigiudiziari e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 3381/2016, depositata il 30 maggio 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. – La controversia trae origine dall’impugnazione, da partedella società contribuente, di un avviso di accertamento avente adoggetto IVA, IRAP e IRES relative all’anno d’imposta 2006, con ilquale l’[OSCURATO:PERSONA] finanziaria aveva proceduto alla ricostruzioneinduttiva dei redditi sulla base dell’elenco clienti e fornitori delsistema informatico dell’Anagrafe tributaria. La società deduceval’illegittimità dell’accertamento induttivo, assumendo che esso fossestato emesso in considerazione dell’omessa dichiarazione IVA,presentata tardivamente, e dell’omessa dichiarazione dei redditi;rappresentava, inoltre, che, nelle more dell’accertamento, era statadichiarata fallita e che l’[OSCURATO:PERSONA], pur essendo a conoscenzadella procedura concorsuale, non aveva richiesto al curatorefallimentare la documentazione contabile. Esponeva di averedepositato in giudizio il bilancio relativo all’anno 2006, adimostrazione del reddito prodotto, e chiedeva, in via subordinata, lariduzione degli importi accertati.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n.11240/2014, accoglieva in parte il ricorso. In particolare, rigettava ladomanda principale di annullamento, ritenendo legittimol’accertamento induttivo e ritenendo intempestivo, e quindi irrilevanteai fini della decisione, il deposito del bilancio eseguito nel corso delgiudizio; in accoglimento della domanda subordinata, ordinavaall’Ufficio di procedere alla modifica dei valori accertati, sul rilievoNumero registro generale 966/2017Numero sezionale 4890/2026Numero di raccolta generale 21065/2026dell’incongrua quantificazione della percentuale dei costi rispetto aiData pubblicazione 21/06/2026ricavi presunti accertati.2. – La sentenza di primo grado veniva impugnata dallacontribuente.L’[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenza n.3381/2016, depositata il 30 maggio 2016, respingeva entrambi igravami e confermava la decisione di primo grado.3. – Avverso detta sentenza la contribuente propone ricorso percassazione, affidato a un unico motivo.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone, a suavolta, ricorso incidentale articolato in due motivi.La società contribuente ha depositato controricorso avverso ilricorso incidentale.La Corte, con ordinanza interlocutoria n. 15726 del 2018, harinviato il ricorso alla pubblica udienza sulla questione relativa allalegittimazione della società contribuente a seguito della dichiarazionedi fallimento.La società contribuente ha depositato una memoria ai sensidell’art. 378 c.p.c.Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta.All'esito della pubblica udienza del 9 giugno 2022, la Corte, conordinanza interlocutoria n. 25546 del 2022, ha rinviato la causa anuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sullaquestione della rilevabilità del difetto di legittimazione straordinariadel contribuente dichiarato fallito.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, da esaminarsi invia prioritaria, l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenzaper violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del r.d. n. 267 delNumero registro generale 966/2017Numero sezionale 4890/2026Numero di raccolta generale 21065/20261942, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. La censuraData pubblicazione 21/06/2026muove dal rilievo che la società contribuente risultava già fallita almomento dell’instaurazione del giudizio e che, pertanto, lalegittimazione all’impugnazione dell’atto impositivo sarebbe spettataunicamente al curatore.1.1. – Il motivo è infondato.Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formatiprima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiaratofallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo, exart. 43 del r.d. n. 267 del 1942, a condizione che il curatore si siaastenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento oggettivodi pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza evolontà che l’abbiano determinato; l’insussistenza di detto stato diinerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale diimpugnare l’atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anched’ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 11287/2023).Nel caso di specie, si rientra nelle ipotesi in cui è ammissibile ilricorso da parte del contribuente dichiarato fallito, poiché i creditirisalgono al 2006 e sono anteriori alla data di fallimento e vi è statainerzia del curatore, rappresentata dall'omesso esercizio del diritto ditutela giurisdizionale nei riguardi dell'atto impositivo.La mera inerzia assunta dal curatore nei confronti dell'attoimpositivo, con riferimento ai rapporti d'imposta i cui presupposti sisono formati prima della declaratoria fallimentare, è sufficiente a farsorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallitao dei suoi amministratori ad impugnare l'atto (Cass. n. 21333/2024).2. – Con l’unico motivo di ricorso la contribuente deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 3, 4 e 5, del d.P.R.n. 600 del 1973, e dell’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La ricorrente espone che, giàcon l’atto di appello, aveva censurato l’omissiva attività diaccertamento e di controllo dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale si eraNumero registro generale 966/2017Numero sezionale 4890/2026Numero di raccolta generale 21065/2026limitata all’imputazione dei ricavi desunti dagli elenchi fornitori, senzaData pubblicazione 21/06/2026svolgere ulteriori verifiche idonee ad accertare la realtà aziendale e leragioni della presunta evasione; ribadisce che i dati ricavati daglielenchi clienti/fornitori integravano, secondo la sua prospettazione,un mero indizio, insufficiente da solo a sostenere la legittimitàdell’accertamento. Assume, inoltre, che fosse erronea l’affermazionesecondo cui il bilancio 2006 non sarebbe stato menzionato nel ricorsointroduttivo, sostenendo, al contrario, di avere ivi evidenziato chel’Agenzia avrebbe potuto rilevare il reddito in via analitica, di cui ilbilancio costituiva il riepilogo documentale. La società richiama,quindi, l’insussistenza dei presupposti dell’accertamento induttivo,deducendo che dal bilancio 2006 emergeva un reddito di euro40.686,00 e che la determinazione analitica dell’imponibile sarebbestata possibile mediante acquisizione della documentazione contabilepresso il curatore, stante la conoscenza, da parte dell’organoaccertatore, della procedura concorsuale della società. La ricorrenteassume che, alla luce delle deduzioni svolte in appello, siano erroneein diritto e non pertinenti le affermazioni della sentenza impugnatasecondo cui, da un lato, la decisione dei primi giudici di non tenere inconsiderazione il bilancio societario del 2006 sarebbe corretta peressere stata la relativa produzione effettuata nel contesto dellememorie illustrative, in fattispecie non riconducibile all’art. 24 deld.lgs. n. 546 del 1992, e, dall’altro lato, in ragione della mancatadichiarazione dei redditi, l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata abilitata aprocedere all’accertamento induttivo attraverso le risultanzedell’elenco clienti/fornitori, prescindendo dalla contabilità della societàanche se regolarmente tenuta.Nel medesimo motivo la ricorrente rappresenta altresì che laproduzione del bilancio 2006 sarebbe avvenuta nel pieno rispetto deitermini processuali, richiamando, sul punto, la sentenza di primogrado, nella quale si darebbe atto del deposito del documento ventigiorni prima dell’udienza di trattazione. Deduce, quindi, che il giudiceNumero registro generale 966/2017Numero sezionale 4890/2026Numero di raccolta generale 21065/2026di appello avrebbe dovuto prendere atto del deposito e valutarneData pubblicazione 21/06/2026l’incidenza sulla legittimità dell’accertamento induttivo, in relazione aimotivi di impugnazione dedotti, mentre avrebbe escluso in diritto laconsiderazione del documento sulla base di un’erronea, e comunquetravisata, applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, ritenutodalla ricorrente riferibile a una diversa ipotesi, non pertinente al casodi specie, concernente la proposizione di motivi aggiunti. Aggiungeche, muovendo da tale premessa, la Commissione tributaria regionalesarebbe incorsa in un ulteriore errore di diritto, avendo ritenutopossibile l’accertamento induttivo prescindendo dalla contabilitàsociale, che, invece, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva l’onere di richiedere eche, con specifico riferimento al bilancio, risultava, secondo laprospettazione della ricorrente, ritualmente prodotto in giudizio.2.1. – Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione,limitatamente alla produzione documentale.In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso diomessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazionefinanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell’art. 38(accertamento sintetico) o nell’art. 39 (accertamento induttivo), bensìnell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cosiddetto accertamentod’ufficio), può ricorrere a presunzioni cosiddette supersemplici, ancheprive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, checomportano l’inversione dell’onere della prova a carico delcontribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pureinduttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, senza chepossano operare le limitazioni previste dall’art. 75, ora art. 109, deld.P.R. n. 917 del 1986 in tema di accertamento dei costi,disciplinando tale norma la diversa ipotesi in cui una dichiarazione deiredditi, ancorché infedele, sia comunque sussistente.L’[OSCURATO:PERSONA] finanziaria deve, quindi, ricostruire il reddito delcontribuente tenendo conto anche delle componenti negative emersedagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinateNumero registro generale 966/2017Numero sezionale 4890/2026Numero di raccolta generale 21065/2026induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principioData pubblicazione 21/06/2026della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., venga sottoposto atassazione il profitto lordo, anziché quello netto (Cass. n.2581/2021).Nel caso in esame, la fattispecie si fonda su una omessadichiarazione dei redditi, per cui era ammissibile un accertamentoinduttivo.Risulta, invece, fondata la censura riguardo al mancato esamedella produzione documentale.In tema di contenzioso tributario, l'irrituale produzione di undocumento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nelladefinizione della controversia, salvo eventualmente per quantoriguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto,comunque, il documento può essere legittimamente valutato dalgiudice di appello, in applicazione dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n.546 del 1992 (Cass. n. 30537/2017).Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (rationetemporis vigente), nel processo tributario è ammessa la produzione,in grado d'appello, di nuovi documenti (ancorché preesistenti algiudizio di primo grado), essendo utilizzabili, in tale grado, anchequelli tardivamente prodotti nel primo, tenuto conto che i fascicoli diparte restano inseriti in modo definitivo in quello d'ufficio fino alpassaggio in giudicato della sentenza, senza possibilità di ritiro per leparti, sicché la documentazione negli stessi contenuta èautomaticamente e ritualmente acquisita al giudizio di impugnazione(Cass. n. 25577/2025).I giudici avrebbero dunque dovuto esaminare il bilanciosocietario relativo al 2006, essendo stata la relativa documentazioneallegata in primo grado.Ne consegue che la sentenza impugnata, nel confermare ladecisione di primo grado sul presupposto della non valutabilità delbilancio, non ha esaminato la questione devoluta dalla contribuenteNumero registro generale 966/2017Numero sezionale 4890/2026Numero di raccolta generale 21065/2026Data pubblicazione 21/06/2026con l’appello, concernente l’utilizzabilità della produzione documentalee la sua possibile incidenza sulla ricostruzione induttiva del reddito.La cassazione sul punto non implica, tuttavia, l’accoglimento della tesidella contribuente circa l’insussistenza dei presuppostidell’accertamento d’ufficio, ma impone al giudice del rinvio diprocedere alla valutazione del documento, verificando se e in qualemisura esso incida sulla determinazione del reddito imponibile.3. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale l’Agenzia delleentrate deduce la nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c. L’[OSCURATO:PERSONA] assume che la Commissionetributaria regionale sarebbe incorsa in omessa pronuncia sull’appelloincidentale proposto in ordine alla violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, deducendo che il primogiudice avrebbe riconosciuto maggiori costi in deduzione benché ladomanda del contribuente non fosse diretta al riconoscimento dimaggiori costi, bensì alla declaratoria di insussistenza dei presuppostidell’accertamento induttivo.3.1. – Il motivo è fondato.In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art.112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottareun qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o dirigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del casoconcreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame,mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questioneoggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totalepretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradottonella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente,nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. n. 27551/2024).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 966/2017Numero sezionale 4890/2026Numero di raccolta generale 21065/2026Data pubblicazione 21/06/2026La questione riguardante il collegamento tra il trasferimento dellasede all’estero e il riconoscimento di maggiori costi non risulta esserestata esaminata. Tale questione, in quanto idonea a incidere sullacorrettezza della pronuncia, richiedeva una risposta chiaramentedesumibile dalla motivazione, che nella specie non risulta formulata.4. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata inrelazione ai motivi accolti e, per l'effetto, va disposto il rinvio allaCorte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione e ilsecondo motivo di ricorso incidentale, rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, l’11 giugno 2026.Il PresidenteLucio Luciotti