CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13774/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Regazzo;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente e ricorrente incidentale-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Lazio n. 2917/2016, depositata il 13 maggio 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con l’avviso di accertamento n. TK3036305914/2011, laDirezione Provinciale I di Roma dell’Agenzia delle entrateNumero registro generale 29407/2016Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 13774/2026Data pubblicazione 12/05/2026rettificava, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d) e 41-bis deld.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 54, comma 4, del d.P.R. n.633 del 1972, la dichiarazione dei redditi, Mod. Unico SC/2007,presentata dalla società “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, per l’anno2006, accertando: ai fini IRES, una maggiore imposta pari ad euro2.258,00; ai fini IVA, un’imposta dovuta pari ad euro 40.667,00 eun rimborso non spettante pari ad euro 350.000,00; irrogava,quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria unica di euro586.029,00. Nella motivazione dell’atto impositivo, l’Ufficio rilevavache: in data 22 maggio 2007, la Società aveva presentato all’Ufficioistanza di rimborso IVA, anno 2006, per euro 350.000,00, aventecome presupposto il minor credito del triennio 2004/2006; inmerito, l’Ufficio aveva formulato invito a comparire ex art. 51 deld.P.R. n. 633 del 1972, richiedendo: campionatura delle fatture diacquisto e delle fatture di vendita emesse relative al suddettotriennio; copia bilanci; nota di chiarimenti circa l’origine del creditoe l’attività svolta; copia utenze elettriche e telefoniche; chiarimenticirca l’imputazione a bilancio del complesso immobiliare e, inparticolare, dell’immobile sito in Roma, località Grottaperfetta,consistente in diversi box auto, locali adibiti a negozi e uffici (iltutto meglio descritto nell’atto a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA],repertorio 353573, raccolta 13915 del 19 settembre 2002), per unprezzo convenuto di euro 57.246.148,00, dalla società “AntonianaS.r.l.”, alla quale, a sua volta, risultava pervenuto in data 16 marzo2001 per acquisto da I.E.R. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.patrimoniale, nel quale le immobilizzazioni, pari ad euro44.725.497,00 al 31 dicembre 2005, risultavano annullate; ilsuddetto invito, tuttavia, veniva disatteso. Conseguentemente, aifini IVA, posto che dall’esame dei dati dichiarati dalla societàNumero registro generale 29407/2016Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 13774/2026Data pubblicazione 12/05/2026nell’elenco fornitori, venivano rilevati costi per euro 203.333,00,con imposta di euro 40.667,00, relativi alle fatture ricevute dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la suddetta IVA veniva recuperata a tassazione, inquanto non detraibile. Sempre ai fini IVA, in merito alla istanza dirimborso per euro 350.000,00, quest’ultimo veniva dichiarato nonspettante, in quanto: a) mancante del presupposto, per non aver laparte ottemperato all’invito di comparizione; b) derivante daindebita detrazione IVA, come esplicitato nell’avviso diaccertamento n. TK3036305881/2011, relativo all’anno d’imposta2002. Ai fini IRES, posto che la Società aveva dichiarato, al quadroRS del Mod. Unico, costi per servizi e godimento di beni di terzi pereuro 53.432,00, attesa la mancata presentazione delladocumentazione richiesta, gli stessi venivano ripresi a tassazione,in quanto non inerenti.La società proponeva ricorso.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.2. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, consentenza n. 1948/32/15, dichiarava l’inammissibilità del ricorso pertardivo deposito.3. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L’Agenzia delle entrate si costituiva chiedendo il rigetto delgravame.Con sentenza n. 951/2016, depositata il 22 febbraio 2016, laCommissione tributaria regionale del Lazio ha accolto parzialmentel’appello della società, riducendo le sanzioni originariamentecomminate, in applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 156del 2015, confermando, per il resto, la legittimità della pretesatributaria.Numero registro generale 29407/2016Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 13774/2026Data pubblicazione 12/05/20264. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi principali, articolati su più punti.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso eproponendo altresì ricorso incidentale affidato a un unico motivo.Il giudizio veniva sospeso a seguito dell'entrata in vigore dellal. n. 197/2022. Non essendo state presentate domande didefinizione della controversia, la ricorrente chiedeva la fissazionedell'udienza per la decisione della causa.5. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo del ricorso principale (rubricato A) sideduce la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. –Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] regionale, omettendo di dare risposta a gran parte delledoglianze espresse dalla ricorrente, ha così concluso: “Confermanel resto la sentenza impugnata”. Ma la sentenza impugnata avevasoltanto dichiarato (erroneamente) inammissibile il ricorso, senzaformulare alcun giudizio sui motivi di diritto e di merito del ricorsointroduttivo. In particolare, la Commissione tributaria regionale nonavrebbe dato alcun riscontro alle eccezioni della ricorrente inmerito: alla determinazione del reddito d’impresa e all’impostaregionale sulle attività produttive; alla detrazione dell’IVA e allapresentazione delle fatture passive e del registro IVA per l’anno2006; alla non sanzionabilità della richiesta di rimborso qualora ilcredito IVA sia stato regolarmente esposto nella dichiarazione IVAe comunque non rimborsato.1.1. – Il motivo è inammissibile.In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazioneNumero registro generale 29407/2016Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 13774/2026Data pubblicazione 12/05/2026dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente diadottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito diaccoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezionesottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione,dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza visia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specificofatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta dimotivazione, nella motivazione apparente, nella motivazioneperplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili (Cass. n. 27551/2024).Nel caso di specie, la censura difetta di specificità sullequestioni che non sarebbero state esaminate, risultando al riguardodel tutto insufficiente il generico richiamo contenuto nel motivo, afronte della ricostruzione delle questioni prospettate contenutanella pronuncia impugnata.2. – Con il secondo motivo del ricorso principale (rubricato B)si prospetta la falsa applicazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 39 del d.P.R. n. 633 del 1972. [OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe fondato la sua decisione sul fatto chela contribuente, all’uopo richiesta, non avrebbe esibito le fatturecomprovanti il credito IVA chiesto a rimborso. Quanto ai documentirelativi all’anno 2006, la contribuente rappresenta di avercomunque prodotto, seppure soltanto in sede di appello, le duefatture ricevute da [OSCURATO:SOCIETA]., oggetto di contestazione. Taleproduzione dovrebbe essere ammessa alla luce del principio dispecialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile enorma processuale tributaria, prevale quest’ultima: la preclusioneNumero registro generale 29407/2016Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 13774/2026Data pubblicazione 12/05/2026di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n.69 del 2009) non trova applicazione, essendo la materia regolatadall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti diprodurre liberamente i documenti anche in sede di gravame,sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. Si deduce,inoltre, che la Commissione tributaria regionale non avrebbe fattocenno a tale produzione documentale, avvenuta unitamente allamemoria esplicativa del 22 marzo 2016, delle fatture ricevute dallaC F e della copia del relativo registro IVA, con la liquidazionedell’imposta.Quanto ai documenti relativi all’anno 2002, si deduce chesarebbe incontestato che il credito IVA richiesto a rimborso originadalla dichiarazione IVA relativa a tale annualità, per la quale iltermine ordinario di accertamento era decaduto al 31 dicembre2007 e, di conseguenza, era venuto meno anche l’obbligo diconservazione, ai fini fiscali, delle scritture contabili e deidocumenti, ivi comprese le fatture. Nel 2009, quindi,l’Amministrazione non poteva esigere l’esibizione di documentirelativi all’anno 2002, ma soltanto di quelli relativi agli anni 2004 esuccessivi. Di conseguenza, dalla mancata esibizione delle fatturerelative all’anno 2002 o precedenti non potrebbero derivare népreclusioni al rimborso IVA maturato nel 2002 né applicazione disanzioni.Con un sotto motivo (rubricato B.1) si denuncia la falsaapplicazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, in ordine allarettifica del reddito d’impresa per l’anno 2006. L’art. 109 del TUIRriguarda i principi di competenza e inerenza dei costi, non certo laloro indeducibilità in caso di mancata risposta all’invito dicomparizione, che consente semmai il ricorso all’accertamentoinduttivo.Numero registro generale 29407/2016Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 13774/2026Data pubblicazione 12/05/2026Con un secondo sotto motivo (rubricato B.2), in ordine alladetrazione IVA per l’anno 2006, si evidenzia che il mancatoriconoscimento dell’imposta a credito contrasta anche con ilprincipio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, qualeconcretizzato dalla giurisprudenza relativa all’articolo 203 delladirettiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.Con un terzo sotto motivo (rubricato B.3) si richiama larichiesta di rimborso.2.1. – I motivi sono inammissibili.Si evidenzia, in primis, la mancanza di coerenza tra le normeindicate in rubrica (art. 22 del d.P.R. n. 600/1973, che disciplina latenuta e la conservazione delle scritture contabili, e art. 39 deld.P.R. n. 633/1972, che impone regole simili per i registri IVA,richiedendo la conformità all’art. 2219 c.c. e la conservazione deidocumenti per i periodi previsti) e il contenuto del motivo. Da unlato, infatti, si fa riferimento all’ammissibilità della produzione difatture in appello (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), che laCommissione tributaria regionale non avrebbe considerato;dall’altro, si prospetta l’assenza di preclusioni al rimborso chepotrebbe derivare dalla mancata esibizione delle fatture relativeall’anno 2002 o precedenti, per la quale il termine ordinario diaccertamento era decaduto al 31 dicembre 2007. Peraltro, alla lucedella pronuncia impugnata, non è dato comprendere il contenutoeffettivo della censura. Quanto all’annualità 2002, per la quale laCommissione tributaria regionale ha ritenuto legittimo il ricorso alraddoppio dei termini di accertamento da parte dell’Ufficio, sicontestava una indebita detrazione IVA, con rigetto dell’istanza dirimborso ritenuta non spettante, difettando di adeguata specificitàil profilo concernente la conservazione di fatture e documenti, nonmeglio specificati, relativi al medesimo anno. Parimenti privo diNumero registro generale 29407/2016Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 13774/2026Data pubblicazione 12/05/2026specificità è il riferimento alla mancata ammissione di documentirelativi all’anno 2006.Del tutto privi di riferimento a circostanze specifiche risultanoanche i sottomotivi, che contengono mere enunciazioni di principioin ordine alla rettifica del reddito d’impresa per l’anno 2006 (B.1) ealla detrazione IVA per la medesima annualità (B.2), proposizioniche non consentono di valutare il contenuto delle censure. Ilmotivo B.3, «In ordine alla richiesta di rimborso», non presentaalcun contenuto.3. – Con il terzo motivo del ricorso principale (rubricato C) sicontesta la statuizione in ordine al raddoppio dei termini - Vizio diultrapetizione - Falsa applicazione dell’art. 1, comma 132, della l.n. 208 del 2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. LaCommissione tributaria regionale ha anche ritenuto di statuire lalegittimità del ricorso al raddoppio dei termini, in relazione alcredito IVA 2002, oggetto di diverso procedimento giurisdizionale,avverso l’avviso di accertamento n. TK30363005881/2011, inmerito al quale sono già intervenute le sentenze n. 1950/32/15,depositata in data 2 febbraio 2015, della Commissione tributariaprovinciale di Roma e n. 951/2016 del 19 gennaio 2016, depositatain data 22 febbraio 2016, della Commissione tributaria regionale diRoma (peraltro allegata la prima all’appello e la seconda, essendosuccessiva alla presentazione dell’appello, alla memoria esplicativadel 22 marzo 2016), che hanno, la prima, accolto il ricorso dellacontribuente e la seconda respinto l’appello dell’Agenzia delleentrate. Peraltro una statuizione sulla legittimità o meno delraddoppio dei termini, in merito all’anno 2002, non appare esseremai stata richiesta dalla contribuente, né nel ricorso introduttivo nénell’appello (ne avrebbe potuto, perché si sarebbe trattato inquesto caso di inammissibile nuovo motivo), nel quale ha soloNumero registro generale 29407/2016Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 13774/2026Data pubblicazione 12/05/2026trascritto, a titolo meramente cautelativo ed in risposta al richiamoeffettuato dall’Ufficio all’avviso di accertamento relativo all’anno2002, i motivi difensivi introdotti avverso detto avviso, e nemmenotale statuizione risulta essere stata richiesta dalla parte appellata.3.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Inammissibile è il profilo sulla legittimità del raddoppio deitermini, in merito all’anno 2002, perché la contribuente deduce dinon aver sollevato la relativa eccezione.Infondata è la deduzione circa la falsa applicazione dell’art. 1,comma 132, della l. n. 208 del 2015.In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei terminiprevisto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57,comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili rationetemporis, presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, aisensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiaritodalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove ilcontribuente denunci il superamento dei termini di accertamentoda parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare lacarenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendomettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamentoè precluso al giudice tributario (Cass. n. 13481/2020).In tema di termini di decadenza dell'accertamento tributario,previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art.57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, sugli atti impositivinotificati alla data del 2 settembre 2015 non incidono le modificheapportate dapprima dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del2015, che hanno escluso l'operatività del raddoppio quando ladenuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria deitermini di cui ai commi precedenti, nonché quelle apportate daiNumero registro generale 29407/2016Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 13774/2026Data pubblicazione 12/05/2026commi 130 e 131 dell'art. 1 della l. n. 208 del 2015, che hannodeterminato il venir meno della disciplina sul raddoppio, poiché ladisposizione transitoria contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n.128 del 2015 fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi diaccertamento notificati alla predetta data, mentre ai sensi dell'art.1, comma 132, della l. n. 208 del 2015 le modifiche recate daicommi 130 e 131 si applicano esclusivamente agli avvisi relativi alperiodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e aiperiodi successivi (Cass. n. 25191/2024).Le modifiche apportate dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n.208 del 2015 non rilevano, dunque, sugli atti impositivi notificatialla data del 2 settembre 2015, come nel caso di specie, per cui ilraddoppio dei termini presupponeva unicamente l'obbligo didenuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reatiprevisti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettivapresentazione.4. – Con il quarto motivo del ricorso principale (rubricato D) sideduce la falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 471del 1997. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. 471/1997, prima dellemodifiche apportate dall’art. 15 del d.lgs. 158/2015, puniva conuna sanzione dal 100 % al 200 % della somma non spettante che“in difformità dalla dichiarazione ” chiede un rimborso non dovuto.Dopo le modifiche la richiesta di rimborso, in assenza deipresupposti, è punita con la sanzione del 30% del creditorimborsato. Nel caso di specie, in relazione all’originario art. 5, sideduce che l’IVA a credito era regolarmente esposta nelladichiarazione, e pertanto non vi è stata alcuna difformità dalladichiarazione, e quindi verrebbe a mancare del tutto il presuppostoin base al quale la sanzione poteva essere irrogata. Pertanto, lasuddetta fattispecie riguardava solo la difformità dell'importo delNumero registro generale 29407/2016Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 13774/2026Data pubblicazione 12/05/2026credito chiesto a rimborso rispetto a quello emergente dalladichiarazione, ma non l'ipotesi in cui il rimborso sia richiesto indifetto dei presupposti di legittimazione previsti dall'art. 30 deld.P.R. n. 633 del 1972 (cessazione dell'attività, aliquota media,operazioni non imponibili, beni ammortizzabili ecc.). Questa ipotesi,invero, non sarebbe riconducibile ad alcuna espressa normasanzionatoria; in via interpretativa, l'amministrazione finanziaria, inun primo momento, aveva ritenuto di poter applicare comunque lasanzione del comma 5 dell'art. 5, ma poi ha ripiegato sullasanzione del 30%. Ma neanche questa potrebbe essere applicata,in base alla nuova normativa in materia (applicabile per il principiodel favor rei) che prevede la sanzione in relazione al creditorimborsato, ma solo in quanto il rimborso IVA in discorso sia statoeffettivamente erogato, cosa nel caso in questione non avvenuta.Con il quinto motivo del ricorso principale (rubricato C.2) sicontesta la sanzione in relazione alla dichiarazione con impostainferiore a quella dovuta ex art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471 del1997. Si prospetta che l’Ufficio avrebbe duplicato la sanzionepretendendo di applicare anche quella prevista dall’art. 5, comma4, del d.lgs. n. 471 del 1997, anche sullo stesso importo di euro350.000,00 oltre che su quello di euro 40.667,00. Al rilievo dellacontribuente che la sanzione in discorso era stata già contestatanell’ambito dell’accertamento relativo all’anno 2002, e per l’interoimporto esposto a credito nella relativa dichiarazione IVA pari adeuro 9.541.025,00, di cui sarebbe parte l’importo di euro350.000,00, e che quindi l’Ufficio pretendesse una seconda volta lesanzioni già irrogate con l’avviso di accertamento n.TK30363005881/2011, la Commissione tributaria regionale haritenuto di non pronunciarsi, limitandosi a rideterminare le sanzioniai sensi del d.lgs. n. 156 del 2015.Numero registro generale 29407/2016Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 13774/2026Data pubblicazione 12/05/20265.1. – Entrambi i motivi sono inammissibili.Anche in questo caso le censure proposte risultanoinammissibili per difetto di specificità rispetto al contenuto delladecisione e degli atti difensivi della fase di merito ove tali rilievisarebbero presenti, avendo peraltro la Commissione tributariaregionale ridotto le sanzioni nella misura più favorevole alcontribuente, sulla base della disciplina applicabile di cui al d.lgs.156 del 2015.6. – Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimentodell’unico motivo del ricorso incidentale, con cui si denuncia laviolazione degli artt. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., riguardo all’eccezionesulla legittimità del raddoppio dei termini.7. – Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quelloincidentale; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in euro 30.000,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, del medesimo d.P.R., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 11 marzo 2026.Numero registro generale 29407/2016Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 13774/2026Data pubblicazione 12/05/2026Il Presidente