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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22285/2026

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tamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1776/2024depositata il 13/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza in data 13.3.2024 la Corte d’Appello di Roma accoglieval’appello interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Roma con la quale era stata accertataNumero registro generale 11597/2024Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 22285/2026Data pubblicazione 29/06/2026l’inesistenza di un credito di euro 17.098,93 dalla medesima vantato neiconfronti del signor [OSCURATO:PERSONA] per la somministrazione di energiaelettrica.Il Tribunale di Roma aveva ritenuto non raggiunta la prova della misuradei consumi fatturati all’utente non potendo supplirsi alla carenza di essatramite i dati acquisiti in sede di consulenza tecnica d’ufficio pure dispostain giudizio.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva dunque interposto appello ritenendoche i dati acquisiti dal c.t.u. fossero utilizzabili e comprovassero i consumidell’opponente.[OSCURATO:PERSONA] aveva contestato gli assunti e chiesto il rigettodell’impugnazione.La corte territoriale, ritenuto che il c.t.u. nel corso delle operazioni peritaliavesse legittimamente acquisito i dati in disponibilità della societàdistributrice, accoglieva l’appello e condannava l’utente a pagare lasomma richiesta.Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito il Rellecati propone orricorso per cassazione, affidato a due motivi , illustrato da memoria.Resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente denunzia «violazione dell’art. 342 cpc -nullità della sentenza per la violazione dell’art. 132/c. 1 n. 4 cpc.».Si duole che la corte territoriale non abbia rilevato che i motivi dell’atto diappello non erano chiaramente dedotti con riferimento né alle parti dellasentenza di primo grado contestate né con riferimento alle ragioni poste afondamento del gravame.Il motivo è inammissibile.Nella specie l’atto d’appello risulta sufficientemente chiaro in merito alledoglianze proposte e d’altr canto il giudice del gravame ha potuto delibareNumero registro generale 11597/2024Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 22285/2026Data pubblicazione 29/06/2026le questioni sottese ad esse così evincendosi la sufficiente chiarezza deimotivi proposti.Con il secondo motivo il ricorrente denunzia «violazione degli artt. 62,101, 112, 115, 116, 156, 183, 194, 198 cpc; degli artt. 2702, 2712, 2727,2729 e 2697 cc - nullità della espletata ctu - violazione dell’art. 1 bis del dl105/10; degli artt. 17 bis, 17 ter, 18 e 19 della delibera AEEG 65/12;dell’art. 22 del dl 1/12; e degli artt. 3, 10 e 11 della delibera ARERA200/99 - grave travisamento della prova - nullità della sentenza per laviolazione dell’art. 132/c. 1 n. 4 cpc.».Il motivo è inammissibile.Esso risulta formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilitàprescritto all’art. 366, 1° co. nn. 4 e 6, c.p.c.L’espressa prescrizione del n. 4 dell’art. 366, in collegamento con l’art.360 c.p.c. è confermativa del carattere del giudizio di cassazione, il qualeè un ‘giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi diricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loroformulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dalcodice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) delricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e dellaspecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il viziodenunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc.civ.’ (Cass. n. 17470/2018, Cass.

S.U. n. 32415/21).Inoltre l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, 1 comma n. 4,c.p.c., impone al ricorrente di indicare, a pena d'inammissibilità, di lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sueNumero registro generale 11597/2024Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 22285/2026Data pubblicazione 29/06/2026funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (Cass.S.U.n.23745/2020, Cass. n. 18998/2021, Cass.n.5001/2018).Né il rapido richiamo a pag.14 del ricorso ai vizi di cui all’art.360 n.4 e n.5c.p.c. è idoneo all’uopo, attesa la genericità dello stesso, e riferitoperaltro, parrebbe, alla sola violazione dell’art.132 c.p.c.Va ulteriormente osservato che il ricorrente, assumendo l’illegittimaacquisizione da parte del ctu di dati e di attività espletate, non riproduceneppure il quesito sottoposto al perito d’ufficio con l’indicazione del precisocontenuto dell’incarico affidato, né riporta le osservazioni svoltetempestivamente (se svolte) all’elaborato peritale ed il relativo contenuto.Neppure il ricorrente riporta, o richiama specificatamente, i passaggi dellacomparsa di costituzione in appello in cui sono state richiamate lecontestazioni svolte in primo grado in merito.Né all’uopo può ritenersi sufficiente il richiamo generico agli atti del primogrado di giudizio svolto a pag.7 del ricorso.Con particolare riferimento all’eccezione asseritamente sollevata in meritoalle modalità di registrazione dei consumi da parte del distributore e dellanecessità che il c.t.u. acquisisse i file come creati in modalità elettronicaed alla ricezione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei relativi dati, non viene in alcun modoesplicitato ove mai la questione fosse stata posta all’attenzione del giudicedi merito e ciò esclude a priori l’esame delle asserite violazioni delle normeprimarie e secondarie specifiche indicate in tema di fornitura di energiaelettrica.Quanto al superamento dei limiti dell’incarico sottoposto al c.t.u., nonrisulta invero riportato il contenuto del verbale o del provvedimentoinerente al relativo conferimento onde poter compiere il dovuto esame.Quanto poi alle ulteriori singole violazioni indicate nell’intestazione deveperaltro osservarsi che, in merito all’art. 101 c.p.c., nessuna specificaargomentazione è stata svolta in ordine all’asserita compromissione delNumero registro generale 11597/2024Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 22285/2026Data pubblicazione 29/06/2026principio del contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali cosìcome nel corso del procedimento di merito.Il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre invece ove il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta alsuo esame (Cass. n.27551/2024, Cass.n.1539/2018) e ciò non è statoallegato.La violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi,e ciò non è avvenuto, che il giudice, nel valutare una prova o, comunque,una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento»,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca cheil giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamentodella prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza deigravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez.U. nn. 8053 e 8054 del 2014.

Cass su 20867/2020).Il richiamo alla violazione del disposto di cui all’art. 2712 c.c. risultainconferente al motivo e comunque in alcun modo argomentato.Analogamente non si contesta specificamente alcun passaggiomotivazionale dal quale si evincerebbe un ragionamento presuntivo svoltodal giudice di merito in violazione del disposto di cui agli artt.2727 e 2729c.c.Numero registro generale 11597/2024Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 22285/2026Data pubblicazione 29/06/2026Neppure è ravvisabile, né adeguatamente dedotta, la violazione delprecetto di cui all’art.2697 c.c., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non inveceladdove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice ha svolto delleprove proposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità,entro i ristretti limiti del riformulato art. 360, primo comma, n.5. c.p.c.(Cass. n. 13395/2018.

Cass.

S.U. n. 16598 del 2016, in motivazioneespressa, Cass. n. 26769 del 2018).Quanto alla norma dell’art. 132 c.p.c., la prospettazione è irriducibile allasua violazione, perché basata su elementi aliunde rispetto alla motivazionedato che si contesta genericamente l’omessa considerazione di circostanzeestranee al documento.

Sicché, il preteso vizio non è dedotto secondo icriteri indicati da Cass., Sez.

Un. n. 8053 del 2014, che esigono che essodebba basarsi solo sul tenore della motivazione.Infine tanto meno sussiste l’invocato travisamento della prova atteso cheesso « - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria alfatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c.,a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Principio di dirittoche, con riferimento alla proclamata deducibilità ai sensi dei nn. 4 e 5dell’art. 360 c.p.c., va inteso al lume della motivazione, là dove le S.U.,hanno inteso circoscriverlo al caso in cui il giudice di merito abbiasupposto un non-fatto, un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa,Numero registro generale 11597/2024Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 22285/2026Data pubblicazione 29/06/2026oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita nelmezzo probatorio acquisito nel giudizio di merito e le parti abbianodiscusso proprio al riguardo [sì da collocare la vicenda al di fuori delladeducibilità con il mezzo di cui all’art. 395, n. 4 c.p.c.»(Cass.n.468/2026); e nella specie la doglianza esula dal paradigma diallegazione indicato.All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 3.200,00 ( di cui euro 3.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 15.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1776/2024depositata il 13/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza in data 13.3.2024 la Corte d’Appello di Roma accoglieval’appello interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Roma con la quale era stata accertataNumero registro generale 11597/2024Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 22285/2026Data pubblicazione 29/06/2026l’inesistenza di un credito di euro 17.098,93 dalla medesima vantato neiconfronti del signor [OSCURATO:PERSONA] per la somministrazione di energiaelettrica.Il Tribunale di Roma aveva ritenuto non raggiunta la prova della misuradei consumi fatturati all’utente non potendo supplirsi alla carenza di essatramite i dati acquisiti in sede di consulenza tecnica d’ufficio pure dispostain giudizio.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva dunque interposto appello ritenendoche i dati acquisiti dal c.t.u. fossero utilizzabili e comprovassero i consumidell’opponente.[OSCURATO:PERSONA] aveva contestato gli assunti e chiesto il rigettodell’impugnazione.La corte territoriale, ritenuto che il c.t.u. nel corso delle operazioni peritaliavesse legittimamente acquisito i dati in disponibilità della societàdistributrice, accoglieva l’appello e condannava l’utente a pagare lasomma richiesta.Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito il Rellecati propone orricorso per cassazione, affidato a due motivi , illustrato da memoria.Resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente denunzia «violazione dell’art. 342 cpc -nullità della sentenza per la violazione dell’art. 132/c. 1 n. 4 cpc.».Si duole che la corte territoriale non abbia rilevato che i motivi dell’atto diappello non erano chiaramente dedotti con riferimento né alle parti dellasentenza di primo grado contestate né con riferimento alle ragioni poste afondamento del gravame.Il motivo è inammissibile.Nella specie l’atto d’appello risulta sufficientemente chiaro in merito alledoglianze proposte e d’altr canto il giudice del gravame ha potuto delibareNumero registro generale 11597/2024Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 22285/2026Data pubblicazione 29/06/2026le questioni sottese ad esse così evincendosi la sufficiente chiarezza deimotivi proposti.Con il secondo motivo il ricorrente denunzia «violazione degli artt. 62,101, 112, 115, 116, 156, 183, 194, 198 cpc; degli artt. 2702, 2712, 2727,2729 e 2697 cc - nullità della espletata ctu - violazione dell’art. 1 bis del dl105/10; degli artt. 17 bis, 17 ter, 18 e 19 della delibera AEEG 65/12;dell’art. 22 del dl 1/12; e degli artt. 3, 10 e 11 della delibera ARERA200/99 - grave travisamento della prova - nullità della sentenza per laviolazione dell’art. 132/c. 1 n. 4 cpc.».Il motivo è inammissibile.Esso risulta formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilitàprescritto all’art. 366, 1° co. nn. 4 e 6, c.p.c.L’espressa prescrizione del n. 4 dell’art. 366, in collegamento con l’art.360 c.p.c. è confermativa del carattere del giudizio di cassazione, il qualeè un ‘giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi diricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loroformulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dalcodice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) delricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e dellaspecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il viziodenunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc.civ.’ (Cass. n. 17470/2018, Cass. S.U. n. 32415/21).Inoltre l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, 1 comma n. 4,c.p.c., impone al ricorrente di indicare, a pena d'inammissibilità, di lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sueNumero registro generale 11597/2024Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 22285/2026Data pubblicazione 29/06/2026funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (Cass.S.U.n.23745/2020, Cass. n. 18998/2021, Cass.n.5001/2018).Né il rapido richiamo a pag.14 del ricorso ai vizi di cui all’art.360 n.4 e n.5c.p.c. è idoneo all’uopo, attesa la genericità dello stesso, e riferitoperaltro, parrebbe, alla sola violazione dell’art.132 c.p.c.Va ulteriormente osservato che il ricorrente, assumendo l’illegittimaacquisizione da parte del ctu di dati e di attività espletate, non riproduceneppure il quesito sottoposto al perito d’ufficio con l’indicazione del precisocontenuto dell’incarico affidato, né riporta le osservazioni svoltetempestivamente (se svolte) all’elaborato peritale ed il relativo contenuto.Neppure il ricorrente riporta, o richiama specificatamente, i passaggi dellacomparsa di costituzione in appello in cui sono state richiamate lecontestazioni svolte in primo grado in merito.Né all’uopo può ritenersi sufficiente il richiamo generico agli atti del primogrado di giudizio svolto a pag.7 del ricorso.Con particolare riferimento all’eccezione asseritamente sollevata in meritoalle modalità di registrazione dei consumi da parte del distributore e dellanecessità che il c.t.u. acquisisse i file come creati in modalità elettronicaed alla ricezione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei relativi dati, non viene in alcun modoesplicitato ove mai la questione fosse stata posta all’attenzione del giudicedi merito e ciò esclude a priori l’esame delle asserite violazioni delle normeprimarie e secondarie specifiche indicate in tema di fornitura di energiaelettrica.Quanto al superamento dei limiti dell’incarico sottoposto al c.t.u., nonrisulta invero riportato il contenuto del verbale o del provvedimentoinerente al relativo conferimento onde poter compiere il dovuto esame.Quanto poi alle ulteriori singole violazioni indicate nell’intestazione deveperaltro osservarsi che, in merito all’art. 101 c.p.c., nessuna specificaargomentazione è stata svolta in ordine all’asserita compromissione delNumero registro generale 11597/2024Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 22285/2026Data pubblicazione 29/06/2026principio del contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali cosìcome nel corso del procedimento di merito.Il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre invece ove il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta alsuo esame (Cass. n.27551/2024, Cass.n.1539/2018) e ciò non è statoallegato.La violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi,e ciò non è avvenuto, che il giudice, nel valutare una prova o, comunque,una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento»,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca cheil giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamentodella prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza deigravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez.U. nn. 8053 e 8054 del 2014. Cass su 20867/2020).Il richiamo alla violazione del disposto di cui all’art. 2712 c.c. risultainconferente al motivo e comunque in alcun modo argomentato.Analogamente non si contesta specificamente alcun passaggiomotivazionale dal quale si evincerebbe un ragionamento presuntivo svoltodal giudice di merito in violazione del disposto di cui agli artt.2727 e 2729c.c.Numero registro generale 11597/2024Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 22285/2026Data pubblicazione 29/06/2026Neppure è ravvisabile, né adeguatamente dedotta, la violazione delprecetto di cui all’art.2697 c.c., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non inveceladdove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice ha svolto delleprove proposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità,entro i ristretti limiti del riformulato art. 360, primo comma, n.5. c.p.c.(Cass. n. 13395/2018. Cass. S.U. n. 16598 del 2016, in motivazioneespressa, Cass. n. 26769 del 2018).Quanto alla norma dell’art. 132 c.p.c., la prospettazione è irriducibile allasua violazione, perché basata su elementi aliunde rispetto alla motivazionedato che si contesta genericamente l’omessa considerazione di circostanzeestranee al documento. Sicché, il preteso vizio non è dedotto secondo icriteri indicati da Cass., Sez. Un. n. 8053 del 2014, che esigono che essodebba basarsi solo sul tenore della motivazione.Infine tanto meno sussiste l’invocato travisamento della prova atteso cheesso « - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria alfatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c.,a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Principio di dirittoche, con riferimento alla proclamata deducibilità ai sensi dei nn. 4 e 5dell’art. 360 c.p.c., va inteso al lume della motivazione, là dove le S.U.,hanno inteso circoscriverlo al caso in cui il giudice di merito abbiasupposto un non-fatto, un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa,Numero registro generale 11597/2024Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 22285/2026Data pubblicazione 29/06/2026oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita nelmezzo probatorio acquisito nel giudizio di merito e le parti abbianodiscusso proprio al riguardo [sì da collocare la vicenda al di fuori delladeducibilità con il mezzo di cui all’art. 395, n. 4 c.p.c.»(Cass.n.468/2026); e nella specie la doglianza esula dal paradigma diallegazione indicato.All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 3.200,00 ( di cui euro 3.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 15.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]