CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10685/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1102/2023depositata il 13/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La ditta [OSCURATO:PERSONA] propose al Tribunale di Genova ricorso exart.702 bis c.p.c., chiedendo la condanna di MA1TV di [OSCURATO:PERSONA] apagare € 5.644,60 per lo svolgimento di attività di riprese e montaggioNumero registro generale 2564/2024Numero sezionale 2855/2025Numero di raccolta generale 10685/2026Data pubblicazione 22/04/2026video effettuate nella prima metà del 2015 a favore della resistente e nonremunerate.MA1TV replicò di non aver mai conferito alcun incarico alla contropartee di non aver mai ricevuto dalla stessa alcuna prestazione.Mutato il rito da sommario ad ordinario, all’esito dell’istruttoria, ancheorale, esperita, il Tribunale di Genova accolse la domanda e questadecisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Genova con sentenzan. 1102/2023 depositata il 13/10/2023.La Corte di merito ha motivato sulla base delle seguentiargomentazioni: -MA1TV, che inizialmente aveva negato di aver maiconferito incarichi alla controparte, in sede di appello aveva affermato chela contestazione si doveva intendere riferita alle prestazioni per le qualiClaudio Video aveva chiesto il pagamento in questo giudizio; -rimanesignificativa e rilevante la mancata presentazione di [OSCURATO:PERSONA],titolare dell’impresa appellante, a rendere il dedotto interrogatorioformale; non appare un’utile giustificazione il fatto che [OSCURATO:PERSONA] chiesto che l’interrogatorio formale fosse acquisito come provadelegata perché la scelta di delegare la prova è rimessa alla discrezionalitàdel Giudice, che può ritenere rilevante assumerla direttamente; -le provetestimoniali assunte [del cui esito si dà ampia contezza nella motivazionedella sentenza] e la documentazione acquisita, comprendente pure unamissiva a firma di [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] [anche questaanaliticamente considerata nella motivazione], riscontrano in dettagliol’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] a favore di MA1TV per i mesi difebbraio e marzo 2015 e la fattura per aprile 2015 risulta accettata ad unindirizzo e.mail riferibile a [OSCURATO:PERSONA]; più in generale, la debenzadell’intero importo richiesto, anche per maggio 2015 (€ 226,20) èadeguatamente riscontrata anche dall’esito delle prove orali; -non appareinvece significativo che non siano stati prodotti i video o documentazioni ditrasmissione di detti video, registrati usualmente dal vivo e non idonei aNumero registro generale 2564/2024Numero sezionale 2855/2025Numero di raccolta generale 10685/2026Data pubblicazione 22/04/2026provare a quale emittente siano destinati, e comunque caricatidirettamente via Web, come emerge dalle missive; -infine il fatto che,nelle fatture, MA1TV sia indicata come s.r.l., mentre si tratta diun’impresa individuale, appare essere un mero errore materiale.MA1TV ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione anticipata,ma la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Rilevato in via preliminare che la partecipazione al Collegio delConsigliere Delegato ex art. 380 bis cod. proc. civ. non rileva qualeragione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art.52 cod. proc. civ (v. Cass. Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024), osserva laCorte che con il primo motivo di ricorso MA1TV lamenta una mancanzaassoluta di motivazione - violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cpce 111 Cost. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti – violazione e falsa applicazionedell’art. 1325 e 1346 del codice civile – violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 e 115 cpc. Rileva la ricorrente che l’impresa [OSCURATO:PERSONA] ha promossoun’azione di adempimento contrattuale per un asserito appalto di serviziche affermava aver eseguito a favore di MA1TV che, però, ha eccepito dinon avere concluso alcun contratto con la controparte: Insita nellasuddetta difesa e oggetto di specifico motivo di appello è stata l’eccezionerelativa alla totale assenza di qualsiasi accordo sul prezzo dellaprestazione asseritamente offerta dall’attrice . Rileva ancora Ma1TV cheparte attrice non avrebbe mai dedotto quale sarebbe stato il corrispettivoconvenuto: il corrispettivo è un elemento essenziale del contratto e la suaassenza nel caso di specie determinerebbe la inesistenza ovvero la nullitàNumero registro generale 2564/2024Numero sezionale 2855/2025Numero di raccolta generale 10685/2026Data pubblicazione 22/04/2026del contratto, entrambe oggetto di specifico motivo di appello, chesarebbe stato completamente ignorato dalla Corte d’Appello di Genova.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.In ordine al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, è sufficienterilevare che si è in presenza di una “doppia conforme” e quindi opera losbarramento dell’art. 360 penultimo comma cpc (nel testo applicabileratione temporis).Quanto alla pretesa mancanza assoluta di motivazione , sirichiama l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte nelsenso che La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione . Al di fuori delleipotesi di motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa oaffetta da contraddittorietà inconciliabile, rilevanti ai sensi dell’art.360 co 1n. o n.3 c.p.c., il sindacato sulla motivazione rimane possibile solodecisivo, rientrante nell’ambito di operatività dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. e ammissibile, ai sensi del comma 4 dell’art.360 c.p.c. solo ove nonvi siano pronunce conformi di primo e di secondo grado sul punto -cfr.,Numero registro generale 2564/2024Numero sezionale 2855/2025Numero di raccolta generale 10685/2026Data pubblicazione 22/04/2026per tutte, Cass. a SU n.8053/2014, alla quale si riferisce la massimariportata in evidenza, che ha dettato principi di diritto ormai consolidati aiquali si sono uniformemente attenute le pronunce successive-.Nel caso di specie la Corte d’Appello (v. sopra pag. 2) haarticolatamente motivato la decisione assunta, dando conto degli elementidi prova, orale e documentale, affermati rilevanti e valorizzati secondouno sviluppo logico chiaramente comprensibile, operando quindi nel pienorispetto del minimo costituzionale richiesto per la motivazione dall’art.111Cost.Pure priva di reale supporto argomentativo è la prospettata violazionedegli art.1325 e 1346 c.c. e degli art.112 e 115 c.p.c.È da escludere in radice, infatti, l’ipotizzabilità di un vizio di omessapronuncia: si richiama, a conforto di un orientamento interpretativoconsolidato, Cass. n.27551/2024, che ribadisce come In tema diricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art.360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove ilgiudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento,anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunqueindispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda osull'eccezione sottoposta al suo esame ; ove ciò non sia, la doglianzapuò costituire un vizio di omessa motivazione che, dopo la riformulazionedell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame dellaquestione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totalepretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nellamancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nellamotivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili (cfr. le pronunce di legittimità sopra ricordate).Attraverso l’indicazione degli art.1325 e 1346 c.c. la ricorrente nonindividua propriamente una reale violazione di legge, perché non deducel'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellaNumero registro generale 2564/2024Numero sezionale 2855/2025Numero di raccolta generale 10685/2026Data pubblicazione 22/04/2026fattispecie astratta recata da una norma di legge, ma allega piùpropriamente un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa -in ordine all’identificazione degli elementicostitutivi del contratto azionato dalla controparte e, specificamente,all’individuazione del prezzo- che è invece esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità -cfr. Cass. n.3340/2019 e, direcente, Cass. n.7871/2025-.La violazione del disposto dell’art.115 c.p.c. ricorre infine -secondol’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte, espresso nellasentenza delle Sezioni Unite n.20867/2020 alla quale si sono attenute lepronunce successive- nel caso in cui si denunci che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. . In concreto, nessuna dellededuzioni sulle quali la ricorrente fonda il motivo di ricorso in esame èinquadrabili nell’ambito della violazione dell’art.115 c.p.c. nei terminiesposti.MA1TV vorrebbe in sostanza rimettere in discussione l’interpretazionee valorizzazione degli elementi istruttori operata complessivamente dalGiudice d’appello, una attività propriamente meritale che, se sorrettacome nel caso di specie da motivazione congruente, non può esserecensurata in sede di legittimità -salvo che nell’ambito del dispostodell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. ove non operi, come nel caso di specie, laNumero registro generale 2564/2024Numero sezionale 2855/2025Numero di raccolta generale 10685/2026Data pubblicazione 22/04/2026preclusione di cui al comma 4 della norma: si richiama, ancora, Cass. a SUn.8053/2014-.2. Con il secondo motivo di ricorso MA1TV si duole ancora della [OSCURATO:PERSONA] - violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 cpc e 111 Cost. - violazione e falsaapplicazione dell'articolo 203 cpc e dell’art. 232 cpc Il Tribunale di Genovaha ritenuto ingiustificata l’assenza della convenuta all’udienzaappositamente fissata per l’assunzione dell’interrogatorio formale ed haritenuto come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale .La ricorrente afferma l’erroneità della decisione, perché non era stataconsiderata la richiesta del suo difensore di procedere all’assunzionedell’interrogatorio formale mediante rogatoria in Sicilia presso il Tribunaledi residenza. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo gradosulla legittimità della mancata disposizione della prova delegata, ma ladecisione sarebbe erronea perché non sarebbe motivata quanto allamancata giustificazione dell’assenza; inoltre, anche il potere -e nonl’obbligo- di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorioformale nel caso di assenza della parte dovrebbe essere adeguatamente ecompiutamente motivato, mentre non vi sarebbe stata motivazione alcunaal riguardo da parte della Corte di merito.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Genova ha ritenuto effettivamente ingiustificatala mancata comparizione di [OSCURATO:PERSONA] a rendere l’interrogatorioformale, motivata dall’interessata sul solo fatto che ella aveva chiestoinutilmente vi si procedesse con prova delegata presso il Tribunale di suaresidenza; la Corte, considerata legittima la mancata disposizione dellaprova delegata, ha cioè riscontrato l’esistenza dei presupposti dioperatività dell’art. 232 c.p.c. all’esito di una valutazione autonoma sulpunto che, pur confermando il deciso di primo grado, ha tenuto contodelle argomentazioni critiche proposte dall’appellante MA1TV.Numero registro generale 2564/2024Numero sezionale 2855/2025Numero di raccolta generale 10685/2026Data pubblicazione 22/04/2026Escluso il ricorrere, anche in questo caso, di violazioni di legge edescluso il vizio di motivazione -la Corte d’Appello ha, si ripete,compiutamente dato conto della sua valutazione-, occorre ancorasottolineare come le conseguenze tratte ex art.232 c.p.c. dall’omessapresentazione di [OSCURATO:PERSONA] a rendere l’interrogatorio formale nonhanno certo, da sole, carattere di decisività, poiché il riconoscimento deifatti dedotti come ammessi è possibile -e non obbligato- valutato ognialtro elemento di prova . In concreto, la Corte di merito non ha fondatola decisione solo sul disposto dell’art.232 c.c. ma su una serie di elementiemersi dall’istruttoria, testimoniale e documentale, partitamente esaminatie valorizzati, alla quale la valutazione ex art.232 c.p.c. si aggiunge.Anche per i profili in esame le critiche della ricorrente mirano adottenere inammissibilmente una rivisitazione del merito attraverso larivalutazione dell’attività istruttoria esperita dalla Corte d’Appello al difuori dei limiti in cui ciò è consentito in sede di legittimità -si richiamano leconsiderazioni svolte nell’esaminare il primo motivo di critica-.3. Con il terzo motivo di critica MA1TV propone ancora un ulterioreprofilo di mancanza assoluta di motivazione - violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 cpc e 111 Cost. - Violazione e falsaapplicazione dell'articolo 2697 del codice civile .È stata eccepita la mancanza di prova in relazione alla asseritaeffettuazione delle prestazioni per le quali è stato chiesto il pagamento. LaCorte d’Appello avrebbe elencato una serie di prove che, dalla stessalettura della sentenza, si riferiscono a periodi precedenti rispetto a quelloin cui si pretenderebbe siano state effettuate le prestazioni contestate e,di conseguenza, l’accoglimento della pretesa di [OSCURATO:PERSONA] sarebberimasto del tutto sfornito di supporto motivazionale.Anche il motivo in esame è in parte infondato, in parte inammissibile.E’ infondato quanto alla prospettata mancanza assoluta dimotivazione, per le ragioni già esposte nell’esame del primo motivo: laNumero registro generale 2564/2024Numero sezionale 2855/2025Numero di raccolta generale 10685/2026Data pubblicazione 22/04/2026Corte d’appello ha argomentato effettivamente, in modo logico e noncontraddittorio, le scelte operate nella valutazione degli elementi istruttoriacquisiti, giungendo a confermare il deciso di primo grado quanto allafondatezza della pretesa creditoria fatta valere da [OSCURATO:PERSONA].E’ pure infondato quanto alla prospettata violazione del dispostodell’art.2697 c.c.: in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbedovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basatesulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni -l’orientamentointerpretativo di legittimità è univoco nel senso indicato: cfr., di recente,Cass. n.26739/2024-. Ma non è questo il contenuto della critica in esame,perché ciò che MA1TV lamenta è come sono state interpretate evalorizzate le emergenze istruttorie effettivamente acquisite e ritenutefondanti rispetto alla pretesa azionata da [OSCURATO:PERSONA]: quest’ultimanon è stata derivata solo dall’applicazione del disposto dell’art.232 c.p.c.,ma, si ripete, dalla valutazione del complesso degli elementi istruttoriacquisiti nell’ambito della disposta istruzione probatoria.Il motivo è inammissibile nella parte in cui vorrebbe rimettere indiscussione il merito degli accertamenti operati dalla Corte d’Appello -eprima dal Tribunale- in ordine alla pertinenza dei documenti acquisiti aglichiesto il pagamento: l’esistenza di pronunce conformi esclude, ex art.360co 4 c.p.c., la possibilità di rimettere in discussione la decisione sotto ilprofilo dell’eventuale omissione di fatti discussi decisivi e/o dell’erroneapercezione del contenuto degli elementi di prova esaminati -nei limitiindividuati da Cass. a SU n.5792/2024-.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, essendo rimasta lacontroparte intimata.Numero registro generale 2564/2024Numero sezionale 2855/2025Numero di raccolta generale 10685/2026Data pubblicazione 22/04/2026Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. va applicato –come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il quarto comma dell’art. 96c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento diuna somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della Cassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellasomma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 26 novembre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia