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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21393/2026

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9, depositata il7/3/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA] riceveva l’avviso di accertamento n.TF9030506922 per l’anno 2011 ai fini IRES, IRAP e IVA, con cuivenivano recuperate a tassazione delle variazioni in diminuzioneapportate all’utile di bilancio nel quadro RF del [OSCURATO:PERSONA] 2012,afferenti a spese, imposte anticipate, proventi non tassabili e creditiNumero registro generale 28550/2019Numero sezionale 4393/2026Numero di raccolta generale 21393/2026d’imposta, per la carente documentazione.

La perdita dichiarata diData pubblicazione 23/06/2026euro 338.037,00 veniva rettificata in un utile di euro 407.770,00,con una variazione di euro 745.477,00.2.

La CTP di Salerno, con la sentenza n. 5031/2017, dichiaravacessata la materia del contendere limitatamente a un rilievo delvalore di euro 88.949,00 riguardante imposte anticipate, annullatoin sede di autotutela, e per il resto accoglieva il ricorso per le “lacunemotivazionali dell’accertamento” e le prove offerte dallacontribuente.3.

La CTR della Campania, con la sentenza n. 2011/2019,rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate.

Il giudice regionalerilevava che l’Amministrazione: “non riesce a controbattere leprecise argomentazioni dei primi giudici.

Infatti, al di là di steriliargomentazioni, nel merito della vicenda [i motivi] nulla aggiungonoa quanto rappresentato in 1°.

L’analisi dei fatti posta in essere daiprimi giudici risulta pienamente condivisibile in ordine alle rettificheoperate dall’Agenzia e l’Agenzia in questa sede ripropone tuttoquanto già rappresentato in 1°.

Anche l’eccezione che buona partedella documentazione era in lingua inglese non sembra scalfire leconsiderazioni innanzi proposte, anche perché i documenti erano difacile traduzione […]”.4.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato un unicomotivo mentre la contribuente ha resistito con controricorso.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6.

Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoarticolo la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delleentrate deduce che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsisulle specifiche censure sviluppate con il gravame, aderendo in modo2 di 8Numero registro generale 28550/2019Numero sezionale 4393/2026Numero di raccolta generale 21393/2026acritico alla prospettazione della contribuente e riprendendo leData pubblicazione 23/06/2026argomentazioni del giudice di primo grado.

La motivazione dellasentenza è meramente apparente, risolvendosi in una genericaconferma della correttezza della decisione impugnata, senzaspiegare perché la decisione di primo grado fosse condivisibile.L’Ufficio aveva rilevato:- che non vi era corrispondenza tra i dati contabili esposti inbilancio e i decreti di concessione degli stanziamenti esposti dallasocietà come crediti;- che una parte della documentazione era riferibile a differentiannualità (2012, 2014 e 2015), che alcuni decreti concessori nonriportavano l’importo che veniva riconosciuto e altri erano indirizzatia soggetti diversi, mentre mancavano i documenti di raccordo tra iproventi ricevuti e i crediti iscritti in bilancio;- che le difficoltà di lettura della documentazione depositata primadel giudizio, per lo più in lingua straniera, era stata riconosciutaanche dalla società, come risulta dalla e-mail 13/4/2017 delprofessionista delegato a rappresentare la contribuente.

Ledichiarazioni del professionista potevano considerarsi unaconfessione stragiudiziale, dato che l’Amministrazione avevainutilmente cercato di confrontarsi con la parte per ottenere deichiarimenti;- che sull’annullamento del recupero dell’importo di euro305.581,00 i primi giudici avevano fornito una motivazioneinconferente, ravvisando un’irregolarità solo formale per la mancatacompilazione del quadro RU.

Avevano citato una risoluzioneministeriale, che non atteneva ai crediti oggetto di recupero, senzaprendere in considerazione le argomentazioni dell’Ufficio sull’assenzadi documentazione in grado di dimostrare i crediti;- che il primo giudice aveva individuato una lievissima differenzatra le riprese effettuate ai fini IRES e quelle compiute ai fini IRAP ma3 di 8Numero registro generale 28550/2019Numero sezionale 4393/2026Numero di raccolta generale 21393/2026aveva comunque ritenuto di annullare, nonostante il collegamentoData pubblicazione 23/06/2026fra le due riprese, l’intero rilievo sull’IRAP.2.

La controricorrente ha chiesto che il ricorso sia dichiaratoinammissibile per violazione dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.perché, “al netto delle titolazioni”, l’oggetto sostanziale del giudizioè l’omesso esame di un fatto decisivo, venendo riproposte le stesseragioni esposte nei precedenti gradi di giudizio.

Il ricorso èimprocedibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. inquanto giudice non ha reso una sentenza incompleta ma ha disattesole argomentazioni dell’appellante, aderendo alla decisione di primogrado mentre l’Ufficio pretenderebbe un riesame del merito dellavicenda.

Il ricorso è inammissibile o improcedibile anche ai sensidell’art. 366 c.p.c., non venendo indicati i motivi per cui si chiede lacassazione della sentenza, con precisazione delle norme di diritto sucui essi si fondono.

Con una “fumosa” prospettazione non vieneinquadrata la questione di diritto oggetto dell’impugnazione né èpossibile correlare il contenuto del ricorso alla violazione dell’art. 112c.p.c.3.

Le eccezioni pregiudiziali d’inammissibilità e improcedibilità delricorso non possono essere accolte.3.1.

Il vizio di omessa pronuncia differisce dal vizio di omessamotivazione.

L’omessa pronuncia implica la completa omissione delprovvedimento indispensabile per la soluzione del caso concretomentre l’omessa motivazione presuppone l'esame della questioneoggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se nelamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovverosenza giustificazione (Cass. 6150/2021, Cass. 22204/2021 e Cass.27551/2024).

Dalla lettura del ricorso si evince, tuttavia, in modosufficientemente chiaro, che l’Amministrazione, pur deducendo laviolazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sui motivi diappello (v. ricorso per cassazione, pag. 3), contesti anche esoprattutto la motivazione apparente della decisione per poi4 di 8Numero registro generale 28550/2019Numero sezionale 4393/2026individuare le doglianze rivolte alla sentenza di primo grado appellataNumero di raccolta generale 21393/2026rimaste senza risposta: “[…] non v’è chi non veda comDaeta pudbebltictaazio ne 23/06/2026motivazione sia solo apparente risolvendosi la stessa in una mera egenerica affermazione di correttezza della decisione di primo grado[…] senza spiegare le ragioni per cui la decisione di primo grado fossecorretta […]” (v. ricorso per cassazione, pag. 4).

In altre parole,parte ricorrente sostiene che la motivazione sia talmente carente danon consentire d’identificare il percorso argomentativo utilizzato dalgiudice.

Anche dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma,num. 5, c.p.c., l’obbligo di motivazione della sentenza è comunqueprescritto dagli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, primo comma,num. 4, c.p.c., 118, primo comma, disp. att. c.p.c. e, con specificoriferimento al giudizio tributario, dall’art. 36, secondo comma, num.4, d.lgs. n. 546 del 1992.3.2 Qualificato il motivo anche come denuncia del vizio dimotivazione apparente, il suo scrutinio non trova ostacolo nell’art.348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c., e oggi nell’art. 360, quartocomma, c.p.c., secondo cui, quando la pronuncia di appello confermala pronuncia di primo grado per “le stesse ragioni inerenti aimedesimi fatti” poste a base della decisione impugnata, il ricorso percassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all’art. 360,primo comma, num. 1, 2, 3, e 4 c.p.c. perché il vizio di motivazioneapparente è riconducibile all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.e quindi può essere preso in considerazione anche nel caso di “doppiaconforme”.

Il vizio di cui al num. 5 dell’art. 360 c.p.c. riguardainvece, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez.

U.,8053/2014), l’omesso esame di un fatto storico oggetto didiscussione tra le parti.3.3 Non può nemmeno ritenersi che parte ricorrente, lamentandoun vizio processuale per la carente motivazione della sentenza, miri,in realtà, a ottenere la rivalutazione dei fatti già operata dal giudicedi appello, così da realizzare una surrettizia trasformazione del5 di 8Numero registro generale 28550/2019Numero sezionale 4393/2026giudizio di legittimità in un nuovo non consentito, terzo grado diNumero di raccolta generale 21393/2026merito.

Il vizio denunciato è quello di motivazione apparenDtaeta peu bsbloicalozio ne 23/06/2026per giustificare il fatto che la doglianza fosse sufficientementespecifica parte ricorrente ha riassunto le ragioni che, a suo dire,giustificavano la rettifica della dichiarazione e avrebbero dovutoessere prese in considerazione nel giudizio di secondo grado.4.

Il motivo del ricorso è fondato perché non è soddisfatto ilminimo costituzionale di motivazione.4.1 Per le Sezioni Unite la riformulazione dell'art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv. in legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione.

È denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; èesclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass., Sez.

U., n. 8053 e 8054 del2014).

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quantorecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U.,6 di 8Numero registro generale 28550/2019Numero sezionale 4393/2026Numero di raccolta generale 21393/202616159/2018, p. 7.2., che menziona Cass., Sez.

U., 22232/2016).Data pubblicazione 23/06/20264.2 La tecnica motivazionale per relationem è valida a condizioneche i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazionecritica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univocoed esaustivo (Cass., Sez.

U., 14814/2008).

Il giudice di appello ètenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia diprimo grado con riguardo ai motivi d’impugnazione proposti (Cass.,16612/2015) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramenteapparente – una motivazione per relationem alla sentenza di primogrado, qualora la laconicità della motivazione non consenta diappurare che alla condivisione della decisione il giudice di appello siapervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza deimotivi di gravame, previa specifica e adeguata considerazione delleallegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello(Cass. 22022/2017 e Cass. 27112/2018).4.3 Nel caso in esame la motivazione del giudice di appello sirisolve in una motivazione apparente perché, nonostante la parteavesse indicato quali critiche rivolgesse alla sentenza impugnata, ilgiudice si limita a richiamare la precedente motivazione.

Nonconsente di apprezzare per quali ragioni ritenga che ladocumentazione contestata depositata dalla contribuente siaintelleggibile ed esaustiva o, in alternativa, non sia rilevante perchécomunque le rettifiche dell’Ufficio erano prive di giustificazione.

Nelricorso vengono riportate alcune esemplificazioni (v. ricorso percassazione, pag. 5 e 6), contenute nell’atto di appello, relative adecreti di concessione e progetti non riferibili, almeno in apparenza,alla contribuente oppure non riportanti le somme di denarostanziate.

La Corte regionale afferma che l’appello non contengaargomentazioni che non abbiano già trovato risposta nellamotivazione del giudice di primo grado ma non consente dicomprendere perché i documenti, su cui l’Amministrazione avevasoffermato l’attenzione, siano inconferenti.7 di 8Numero registro generale 28550/2019Numero sezionale 4393/20265.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accoltoNumero di raccolta generale 21393/2026con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo graDdatao p udbbeliclalazio ne 23/06/2026Campania, sezione staccata di Salerno, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto deiprincipi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese delgiudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, secondaparte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,sezione staccata di Salerno, affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare lespese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 22/5/2026il PresidentePaolo Di Marzio8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9, depositata il7/3/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA] riceveva l’avviso di accertamento n.TF9030506922 per l’anno 2011 ai fini IRES, IRAP e IVA, con cuivenivano recuperate a tassazione delle variazioni in diminuzioneapportate all’utile di bilancio nel quadro RF del [OSCURATO:PERSONA] 2012,afferenti a spese, imposte anticipate, proventi non tassabili e creditiNumero registro generale 28550/2019Numero sezionale 4393/2026Numero di raccolta generale 21393/2026d’imposta, per la carente documentazione. La perdita dichiarata diData pubblicazione 23/06/2026euro 338.037,00 veniva rettificata in un utile di euro 407.770,00,con una variazione di euro 745.477,00.2. La CTP di Salerno, con la sentenza n. 5031/2017, dichiaravacessata la materia del contendere limitatamente a un rilievo delvalore di euro 88.949,00 riguardante imposte anticipate, annullatoin sede di autotutela, e per il resto accoglieva il ricorso per le “lacunemotivazionali dell’accertamento” e le prove offerte dallacontribuente.3. La CTR della Campania, con la sentenza n. 2011/2019,rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il giudice regionalerilevava che l’Amministrazione: “non riesce a controbattere leprecise argomentazioni dei primi giudici. Infatti, al di là di steriliargomentazioni, nel merito della vicenda [i motivi] nulla aggiungonoa quanto rappresentato in 1°. L’analisi dei fatti posta in essere daiprimi giudici risulta pienamente condivisibile in ordine alle rettificheoperate dall’Agenzia e l’Agenzia in questa sede ripropone tuttoquanto già rappresentato in 1°. Anche l’eccezione che buona partedella documentazione era in lingua inglese non sembra scalfire leconsiderazioni innanzi proposte, anche perché i documenti erano difacile traduzione […]”.4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato un unicomotivo mentre la contribuente ha resistito con controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoarticolo la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delleentrate deduce che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsisulle specifiche censure sviluppate con il gravame, aderendo in modo2 di 8Numero registro generale 28550/2019Numero sezionale 4393/2026Numero di raccolta generale 21393/2026acritico alla prospettazione della contribuente e riprendendo leData pubblicazione 23/06/2026argomentazioni del giudice di primo grado. La motivazione dellasentenza è meramente apparente, risolvendosi in una genericaconferma della correttezza della decisione impugnata, senzaspiegare perché la decisione di primo grado fosse condivisibile.L’Ufficio aveva rilevato:- che non vi era corrispondenza tra i dati contabili esposti inbilancio e i decreti di concessione degli stanziamenti esposti dallasocietà come crediti;- che una parte della documentazione era riferibile a differentiannualità (2012, 2014 e 2015), che alcuni decreti concessori nonriportavano l’importo che veniva riconosciuto e altri erano indirizzatia soggetti diversi, mentre mancavano i documenti di raccordo tra iproventi ricevuti e i crediti iscritti in bilancio;- che le difficoltà di lettura della documentazione depositata primadel giudizio, per lo più in lingua straniera, era stata riconosciutaanche dalla società, come risulta dalla e-mail 13/4/2017 delprofessionista delegato a rappresentare la contribuente. Ledichiarazioni del professionista potevano considerarsi unaconfessione stragiudiziale, dato che l’Amministrazione avevainutilmente cercato di confrontarsi con la parte per ottenere deichiarimenti;- che sull’annullamento del recupero dell’importo di euro305.581,00 i primi giudici avevano fornito una motivazioneinconferente, ravvisando un’irregolarità solo formale per la mancatacompilazione del quadro RU. Avevano citato una risoluzioneministeriale, che non atteneva ai crediti oggetto di recupero, senzaprendere in considerazione le argomentazioni dell’Ufficio sull’assenzadi documentazione in grado di dimostrare i crediti;- che il primo giudice aveva individuato una lievissima differenzatra le riprese effettuate ai fini IRES e quelle compiute ai fini IRAP ma3 di 8Numero registro generale 28550/2019Numero sezionale 4393/2026Numero di raccolta generale 21393/2026aveva comunque ritenuto di annullare, nonostante il collegamentoData pubblicazione 23/06/2026fra le due riprese, l’intero rilievo sull’IRAP.2. La controricorrente ha chiesto che il ricorso sia dichiaratoinammissibile per violazione dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.perché, “al netto delle titolazioni”, l’oggetto sostanziale del giudizioè l’omesso esame di un fatto decisivo, venendo riproposte le stesseragioni esposte nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso èimprocedibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. inquanto giudice non ha reso una sentenza incompleta ma ha disattesole argomentazioni dell’appellante, aderendo alla decisione di primogrado mentre l’Ufficio pretenderebbe un riesame del merito dellavicenda. Il ricorso è inammissibile o improcedibile anche ai sensidell’art. 366 c.p.c., non venendo indicati i motivi per cui si chiede lacassazione della sentenza, con precisazione delle norme di diritto sucui essi si fondono. Con una “fumosa” prospettazione non vieneinquadrata la questione di diritto oggetto dell’impugnazione né èpossibile correlare il contenuto del ricorso alla violazione dell’art. 112c.p.c.3. Le eccezioni pregiudiziali d’inammissibilità e improcedibilità delricorso non possono essere accolte.3.1. Il vizio di omessa pronuncia differisce dal vizio di omessamotivazione. L’omessa pronuncia implica la completa omissione delprovvedimento indispensabile per la soluzione del caso concretomentre l’omessa motivazione presuppone l'esame della questioneoggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se nelamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovverosenza giustificazione (Cass. 6150/2021, Cass. 22204/2021 e Cass.27551/2024). Dalla lettura del ricorso si evince, tuttavia, in modosufficientemente chiaro, che l’Amministrazione, pur deducendo laviolazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sui motivi diappello (v. ricorso per cassazione, pag. 3), contesti anche esoprattutto la motivazione apparente della decisione per poi4 di 8Numero registro generale 28550/2019Numero sezionale 4393/2026individuare le doglianze rivolte alla sentenza di primo grado appellataNumero di raccolta generale 21393/2026rimaste senza risposta: “[…] non v’è chi non veda comDaeta pudbebltictaazio ne 23/06/2026motivazione sia solo apparente risolvendosi la stessa in una mera egenerica affermazione di correttezza della decisione di primo grado[…] senza spiegare le ragioni per cui la decisione di primo grado fossecorretta […]” (v. ricorso per cassazione, pag. 4). In altre parole,parte ricorrente sostiene che la motivazione sia talmente carente danon consentire d’identificare il percorso argomentativo utilizzato dalgiudice. Anche dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma,num. 5, c.p.c., l’obbligo di motivazione della sentenza è comunqueprescritto dagli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, primo comma,num. 4, c.p.c., 118, primo comma, disp. att. c.p.c. e, con specificoriferimento al giudizio tributario, dall’art. 36, secondo comma, num.4, d.lgs. n. 546 del 1992.3.2 Qualificato il motivo anche come denuncia del vizio dimotivazione apparente, il suo scrutinio non trova ostacolo nell’art.348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c., e oggi nell’art. 360, quartocomma, c.p.c., secondo cui, quando la pronuncia di appello confermala pronuncia di primo grado per “le stesse ragioni inerenti aimedesimi fatti” poste a base della decisione impugnata, il ricorso percassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all’art. 360,primo comma, num. 1, 2, 3, e 4 c.p.c. perché il vizio di motivazioneapparente è riconducibile all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.e quindi può essere preso in considerazione anche nel caso di “doppiaconforme”. Il vizio di cui al num. 5 dell’art. 360 c.p.c. riguardainvece, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U.,8053/2014), l’omesso esame di un fatto storico oggetto didiscussione tra le parti.3.3 Non può nemmeno ritenersi che parte ricorrente, lamentandoun vizio processuale per la carente motivazione della sentenza, miri,in realtà, a ottenere la rivalutazione dei fatti già operata dal giudicedi appello, così da realizzare una surrettizia trasformazione del5 di 8Numero registro generale 28550/2019Numero sezionale 4393/2026giudizio di legittimità in un nuovo non consentito, terzo grado diNumero di raccolta generale 21393/2026merito. Il vizio denunciato è quello di motivazione apparenDtaeta peu bsbloicalozio ne 23/06/2026per giustificare il fatto che la doglianza fosse sufficientementespecifica parte ricorrente ha riassunto le ragioni che, a suo dire,giustificavano la rettifica della dichiarazione e avrebbero dovutoessere prese in considerazione nel giudizio di secondo grado.4. Il motivo del ricorso è fondato perché non è soddisfatto ilminimo costituzionale di motivazione.4.1 Per le Sezioni Unite la riformulazione dell'art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv. in legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione. È denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; èesclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass., Sez. U., n. 8053 e 8054 del2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quantorecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U.,6 di 8Numero registro generale 28550/2019Numero sezionale 4393/2026Numero di raccolta generale 21393/202616159/2018, p. 7.2., che menziona Cass., Sez. U., 22232/2016).Data pubblicazione 23/06/20264.2 La tecnica motivazionale per relationem è valida a condizioneche i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazionecritica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univocoed esaustivo (Cass., Sez. U., 14814/2008). Il giudice di appello ètenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia diprimo grado con riguardo ai motivi d’impugnazione proposti (Cass.,16612/2015) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramenteapparente – una motivazione per relationem alla sentenza di primogrado, qualora la laconicità della motivazione non consenta diappurare che alla condivisione della decisione il giudice di appello siapervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza deimotivi di gravame, previa specifica e adeguata considerazione delleallegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello(Cass. 22022/2017 e Cass. 27112/2018).4.3 Nel caso in esame la motivazione del giudice di appello sirisolve in una motivazione apparente perché, nonostante la parteavesse indicato quali critiche rivolgesse alla sentenza impugnata, ilgiudice si limita a richiamare la precedente motivazione. Nonconsente di apprezzare per quali ragioni ritenga che ladocumentazione contestata depositata dalla contribuente siaintelleggibile ed esaustiva o, in alternativa, non sia rilevante perchécomunque le rettifiche dell’Ufficio erano prive di giustificazione. Nelricorso vengono riportate alcune esemplificazioni (v. ricorso percassazione, pag. 5 e 6), contenute nell’atto di appello, relative adecreti di concessione e progetti non riferibili, almeno in apparenza,alla contribuente oppure non riportanti le somme di denarostanziate. La Corte regionale afferma che l’appello non contengaargomentazioni che non abbiano già trovato risposta nellamotivazione del giudice di primo grado ma non consente dicomprendere perché i documenti, su cui l’Amministrazione avevasoffermato l’attenzione, siano inconferenti.7 di 8Numero registro generale 28550/2019Numero sezionale 4393/20265. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accoltoNumero di raccolta generale 21393/2026con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo graDdatao p udbbeliclalazio ne 23/06/2026Campania, sezione staccata di Salerno, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto deiprincipi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese delgiudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, secondaparte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,sezione staccata di Salerno, affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare lespese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 22/5/2026il PresidentePaolo Di Marzio8 di 8
Sentenza Cassazione n. 21393/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris