CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 2026
Cassazione n. 25243/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia n. 4983/2022, depositata il 15 dicembre2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con avviso di accertamento n. 81165/RU e con correlatoprovvedimento di irrogazione delle sanzioni n. 81167/RU, entrambidel 19 dicembre 2018, l'Agenzia delle dogane e dei monopolicontestava a [OSCURATO:SOCIETA]., operante quale spedizioniere inNumero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026regime di rappresentanza indiretta, maggiori diritti doganali, IVAall'importazione, interessi e sanzioni, in relazione ad operazioni diimportazione effettuate nell'anno 2016 per conto della societàAdidas [OSCURATO:PERSONA] BV. La pretesa traeva origine da unprocesso verbale di constatazione del 5 novembre 2018, con ilquale l'Ufficio, a seguito di verifica nei confronti dell'importatore,riteneva che nel valore doganale delle merci dovessero essereinclusi, oltre al prezzo dichiarato, anche i corrispettivi versatidall'importatore a titolo di royalties in forza di contratti di licenza,nonché i compensi corrisposti ad [OSCURATO:PERSONA], qualificaticome spese di intermediazione.La società contribuente proponeva ricorso innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano.Si costituiva l'Ufficio, insistendo per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano, con sentenzan. 754 del 16 dicembre 2020, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva appello,cui resisteva l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, consentenza n. 4983/2022, depositata il 15 dicembre 2022, accoglievaparzialmente l'impugnazione della società contribuente. Inparticolare, la Commissione confermava la legittimità della pretesaimpositiva con riferimento ai dazi doganali, ritenendo sussistente laresponsabilità solidale dello spedizioniere quale rappresentanteindiretto; annullava la pretesa relativa all’IVA all’importazione neiconfronti della società, escludendo che essa rientrassenell’obbligazione doganale; riteneva illegittima, per violazione delprincipio di proporzionalità, la quantificazione delle sanzioni,disponendone la rideterminazione in misura pari ai maggiori daziaccertati.Numero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/20263. – Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattordici motivi.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha resistito concontroricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il pubblico ministero ha depositato una requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 201 e 202 del Reg. CEEn. 2913 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermatola responsabilità solidale del rappresentante doganale in relazioneai dazi doganali. La società espone che il giudice di appello haritenuto che lo spedizioniere doganale risponda in solido conl’importatore per il solo fatto di avere presentato la dichiarazione,estendendo così la responsabilità anche a fatti e rapporticontrattuali di esclusiva titolarità dell’importatore. Deduce che laresponsabilità del rappresentante indiretto si giustificaesclusivamente in relazione agli obblighi inerenti alla dichiarazionedi importazione e non può estendersi a circostanze ulteriori, quali irapporti relativi al prezzo della merce o agli accordi tral’importatore e terzi, rispetto ai quali il dichiarante è estraneo eprivo di conoscenza. Espone che il rappresentante potrebberispondere della maggiore obbligazione solo in presenza didimostrata consapevolezza o ragionevole conoscenza dell’erroneitàdei dati dichiarati, non potendosi configurare una responsabilitàoggettiva per fatto altrui. Deduce che, nel caso di specie, la societàsi è attenuta alle istruzioni ricevute, richiedendo la dichiarazione divalore e facendo affidamento sui dati e sui documenti fornitiNumero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026dall’importatore, che ne assumeva la responsabilità quanto averidicità e completezza. Sostiene che le informazioni relative allaeventuale tassazione delle royalties attengono a rapporti internidell’importatore con fornitori e licenzianti, estranei alla sferaconoscitiva del rappresentante, e che la pretesa estensione diresponsabilità allo spedizioniere si porrebbe in contrasto con iprincipi sulla necessaria colpevolezza e sull’onere della provagravante sull’Amministrazione.1.1. – Il motivo è infondato.In tema di dazi doganali, lo spedizioniere rappresentanteindiretto, ai sensi dell’art. 201, par. 3, prima parte, del CDC (Reg.CEE n. 2913 del 1992), corrispondente all’art. 77, par. 2 e 3 delregolamento n. 952/2013 (CDU), risponde delle obbligazionidoganali in solido con l’importatore per il fatto di aver reso ladichiarazione in proprio, ancorché per conto di quest’ultimo, etuttavia tale responsabilità non è qualificabile come responsabilitàoggettiva in quanto il rappresentante indiretto è abilitato adesimersi, in tutto o in parte, da essa fornendo la prova di aver agitonella scrupolosa osservanza dei doveri, segnatamented’informazione, derivantigli dalla diligenza qualificata cui, a normadell’art. 1176, comma 2, c.c., soggiace nell’espletamentodell’attività professionale e, comunque, dimostrando che il propriocomportamento sia stato improntato al rispetto del principio dibuona fede, alle condizioni previste dall'art. 220, par. 2, lett. b,CDC, ratione temporis applicabile (Cass. n. 18627/2023).Lo spedizioniere, che sia rappresentante indiretto in quantoautore della dichiarazione doganale, risponde in solido conl'importatore dell'obbligazione doganale ove non assolva, con ladiligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale espletata,all'obbligo di informazione e di attento controllo dell'esattezza deiNumero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026dati forniti dall'esportatore allo Stato di esportazione (Cass. n.6511/2025).Nel caso di specie, lo spedizioniere è dichiarante e inconseguenza assume l’onere/obbligo di controllare ladocumentazione in base alla quale redige la dichiarazione,assumendo la responsabilità di quanto dichiarato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accertato che la parteprivata non ha fornito la prova di avere esperito tutte le attività diverifica esigibili per controllare la veridicità dei dati dichiarati.Va peraltro marcata la differenza rispetto alla diversa ipotesiriguardante il rappresentante diretto. In questo caso, in tema didiritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmentepresentata presso gli uffici doganali ai sensi dell'art. 201 CDC, lospedizioniere che opera come rappresentante direttodell'importatore non è obbligato, in solido con quest'ultimo, alpagamento dei dazi doganali dovuti a seguito della rettificadell'accertamento, laddove si sia limitato a depositare ladichiarazione predisposta dall'importatore, allegando i documentida quest'ultimo consegnatigli (Cass. n. 7258/2020). Si configura,tuttavia, la responsabilità solidale anche del rappresentante diretto,per violazione degli obblighi professionali su di lui gravanti, qualoral'Amministrazione doganale dimostri che egli stesso abbia fornitodati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità,l'incompletezza e la non veridicità ovvero abbia allegato documentidei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inidoneità ol'invalidità, dati e documenti necessari alla redazione delladichiarazione poi rettificata (in senso conforme, Cass. n.34621/2019; Cass. n. 21053/2023).2. – Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118Numero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026disp. att. c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazioneall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., deducendo il difetto dimotivazione o la motivazione apparente della sentenza impugnata.Espone che il giudice di appello, nella parte in cui ha ritenutofondata la pretesa dell’Ufficio in relazione ai dazi doganali, sisarebbe limitato ad aderire alle conclusioni dell’Amministrazionefinanziaria senza indicare le ragioni poste a fondamento delladecisione e senza ricostruire l’iter logico-giuridico seguito. Laricorrente rappresenta che la sentenza impugnata sarebbe viziataper carenza di motivazione, avendo il giudice di appello affermatola daziabilità delle royalties senza indicare gli elementi posti afondamento del proprio convincimento e senza svolgereun’adeguata disamina logico-giuridica della normativa unionale edei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti. In particolare, silamenta che il Collegio di secondo grado abbia confermato lapretesa dell’Ufficio affermando che, «quanto ai dazi, di fatto, essorisponde in solido con l’importatore», senza esplicitare ilragionamento giuridico seguito. Si deduce, inoltre, che la decisionenon avrebbe esaminato i contratti di licenza, gli accordi difabbricazione conclusi con i fornitori e l’ulteriore documentazioneprodotta, limitandosi a confermare in modo implicito e astratto lalegittimità della pretesa daziaria. La ricorrente censura, inparticolare, l’affermazione di un presunto collegamento negozialetra contratti di licenza e accordi con i fabbricanti, ritenuto nondimostrato e non sorretto dall’indicazione delle specifiche clausolecontrattuali dalle quali tale collegamento sarebbe stato desunto. Silamenta, infine, l’omessa pronuncia sui motivi concernentil’inclusione delle commissioni di acquisto nel valore doganale.Secondo la ricorrente, gli importi corrisposti dall’importatore adAdidas [OSCURATO:PERSONA] avrebbero natura di commissioniNumero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026d’acquisto e, pertanto, ai sensi degli artt. 32 e 33 CDC, nonpotrebbero essere sommati al valore dichiarato all’importazione.Viene altresì dedotto che alcuni servizi resi da Adidas SourcingLimited ad Adidas IT sarebbero già compresi nel valore doganale inquanto inclusi nelle TAC ([OSCURATO:PERSONA]);nondimeno, la sentenza avrebbe confermato la pretesa dell’Ufficio,ritenendo implicitamente tali servizi addizionabili al valoredichiarato in dogana, senza fornire una specifica motivazione.2.1. – Il motivo è fondato riguardo alla daziabilità delleroyalties, inammissibile sul profilo attinente alle TAC.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso in esame manca del tutto la motivazione relativa alladaziabilità dei diritti di licenza, nonché dei cd. TAC.Sotto altro profilo non può ritenersi che la questione sia statarisolta dal precedente costituito da Cass. n. 33021/2024, nelgiudizio intercorso tra la società [OSCURATO:PERSONA] BV el'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in cui è stata affermata laNumero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026conformità alle norme unionali della pretesa compendiata nelmedesimo atto.Come chiarito da questa Corte, l'accertamento contenuto nellasentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto aiterzi, ma il giudicato - quale affermazione obiettiva di verità - puòspiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei alrapporto processuale, purché questi siano titolari di un dirittodipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque aquesta subordinato (Cass. n. 8331/2026).Nel caso di specie, la società ricorrente, operante qualespedizioniere in regime di rappresentanza indiretta, nella qualità dimandatario senza rappresentanza, è titolare di un rapportoautonomo, e non già dipendente da quello dell'importatore, in baseall'art. 1705 c.c. e all'art. 201 reg. Reg. CEE n. 2913 del 1992.Il giudicato che si è prodotto nei confronti dell'importatorerileva come "giudicato indiretto" (Cass. n. 19492/2007; Cass. n.19499/2009; Cass. n. 3377/2011; Cass. n. 4241/2013), ossiacome prova documentale da esaminare insieme con gli altrielementi.Riguardo alle TAC, tuttavia, il ricorso (p. 25 ss., in particolarepag. 27) presenta profili di indeterminatezza e di genericità,incorrendo nel medesimo vizio già rimarcato da Cass. n.33021/2024, a partire dalla mancata indicazione delleargomentazioni inerenti alla violazione dell’art. 32 Reg. (CEE) n.2913 del 1992, sostituito dall’art. 71 del CDU, tanto più se siconsidera che la ricorrente non dichiara che tali spese non sianodovute in assoluto, ma rinviando ad altra documentazione chesarebbe stata prodotta nel corso del giudizio, senza dare specificaindicazione circa la corretta determinazione dei costi definiti qualiTAC.Numero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026Il profilo concernente le commissioni d’acquisto deve essereinvece trattato congiuntamente al quinto motivo.3. – Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce laviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla violazione e/o errataapplicazione degli artt. 29 e 32 del Reg. CEE n. 2913 del 1992 edelle disposizioni attuative di cui al Reg. CEE n. 2454 del 1993.Espone che la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsisulla specifica censura relativa all’insussistenza dei presupposti perla daziabilità delle royalties, nonostante tale questione fosse stataespressamente dedotta. La ricorrente rappresenta che il giudice diappello non avrebbe esaminato le condizioni richieste dallanormativa unionale affinché i diritti di licenza possano essere inclusinel valore doganale, né avrebbe verificato la ricorrenza dellacondizione di vendita e del necessario collegamento tra contratto dilicenza e vendita delle merci. Deduce, inoltre, che il giudice diappello non avrebbe proceduto all’analisi dei contratti di licenza edegli accordi di produzione, omettendo di considerare la strutturadei rapporti contrattuali intercorsi tra i diversi soggetti coinvolti e diverificare la sussistenza delle condizioni, cumulative e tassative,richieste dalla normativa per la daziabilità delle royalties. Esponeche, secondo la disciplina dettata dal Codice doganale comunitarioe dalle disposizioni attuative, i diritti di licenza devono essereinclusi nel valore doganale solo se il loro pagamento costituisce unacondizione della vendita delle merci e se ricorrono le ulterioricondizioni previste dalla normativa, la cui verifica richiede unaspecifica analisi delle clausole contrattuali.3.1. – Il motivo è assorbito in ragione delle considerazioni cheprecedono.Numero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/20264. - Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia laviolazione degli artt. 1362, 1363, 1371 e 1372 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo che la sentenzaimpugnata avrebbe interpretato i contratti intercorsi tra le parti inmodo difforme dai criteri legali di ermeneutica contrattuale. Esponeche il giudice di appello avrebbe postulato l’esistenza di uncollegamento tra i diversi contratti intercorsi – contratti di licenza,accordi di produzione e rapporti con i fornitori – senza individuarele clausole dalle quali tale collegamento sarebbe desumibile e senzaverificare la comune intenzione delle parti. La ricorrenterappresenta che i contratti in esame coinvolgono soggetti diversi eche ciascun rapporto contrattuale avrebbe autonoma rilevanza,sicché il presunto collegamento tra gli stessi non potrebbe esseredesunto in via automatica, in mancanza di specifiche clausole chelo prevedano. Deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato ilprincipio secondo cui il contratto produce effetti esclusivamente trale parti che lo hanno concluso, non potendo essere esteso asoggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, nonché i criteriinterpretativi che impongono di ricostruire la comune intenzionedelle parti sulla base del contenuto del contratto e degli elementiesterni rilevanti. Espone, altresì, che il giudice di appello nonavrebbe indicato i passaggi delle clausole contrattuali dai qualidesumere l’esistenza di una condizione implicita di venditacollegata al pagamento delle royalties, né avrebbe applicato ilcriterio dell'interpretazione complessiva delle clausole e quello dellaminore gravosità, limitandosi ad assumere, in via presuntiva, uncollegamento negoziale tra contratti distinti.4.1. – Il motivo è assorbito in ragione dell'accoglimento delsecondo.Numero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/20265. – Con il quinto motivo la società denuncia la violazionedell’art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato),in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Omessa pronuncia inordine alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29, 32 e 33,Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 (CDC), di contenutocorrispondente, per il profilo d’interesse, agli artt. 71 e 5, punto41) del CDU. Erronea inclusione delle commissioni di acquisto nelvalore in dogana della merce. Espone che i corrispettivi versatidall’importatore ad [OSCURATO:PERSONA] avrebbero natura dicommissioni d’acquisto e che, in quanto tali, non dovrebberoessere sommati al valore dichiarato all’atto dell’importazione,secondo quanto previsto dalla normativa unionale. Deduce che ilgiudice di appello non si sarebbe pronunciato sulla specificaquestione, nonostante la stessa fosse stata dedotta nei precedentigradi di giudizio, omettendo di esaminare la qualificazione delrapporto intercorrente tra Adidas IT e [OSCURATO:PERSONA] e diverificare la riconducibilità dello stesso allo schema del mandato odella commissione d’acquisto. Espone, inoltre, che la sentenza nonavrebbe considerato la distinzione tra commissione e mediazione,né avrebbe esaminato la natura dei servizi resi, limitandosi adaderire alla tesi dell’Ufficio senza svolgere alcuna valutazione inordine ai presupposti normativi per l’inclusione dei corrispettivi nelvalore doganale.Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 5546 del 1992, in relazioneall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., deducendo il difetto dimotivazione o la motivazione apparente della sentenza impugnatasulle commissioni di acquisto.Numero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/20265.1. – Il quinto e il secondo motivo, con riferimento allecommissioni di acquisto, sono fondati.Come già ha osservato Cass. n. 33021/2024 «Il costo diacquisto non deve essere aggiunto al prezzo pagato o da pagareper le merci importate, solamente nell’ipotesi in cui costituiscacorrispettivo per l’attività di rappresentanza svolta al momentodell’acquisto dei beni, mentre non vengono in rilievo ulterioriDifatti, ha precisato, «Il servizio da cui scaturisce la commissioned’acquisto viene, quindi, delimitato in relazione a una precisacadenza temporale (ossia come attività compiuta al momentodell’acquisto dall’agente in rappresentanza dell’importatore) eoggettiva (riferita cioè alla singola vendita) e non in unaprospettiva genericamente funzionale (attività svolta dall’agentenell’interesse dell’importatore» (amplius vedi Cass. n.32570/2025).Al riguardo, coerentemente la giurisprudenza unionale haprecisato che «Orbene, occorre constatare che gli artt. 29, 32 e 33del codice doganale non possono essere interpretati se non nelsenso che una commissione d'acquisto inclusa nel valore dichiaratoin dogana e non distinta dal prezzo di vendita delle merci nelladichiarazione d'importazione va considerata parte integrante delvalore di transazione ai sensi dell'art. 29 dello stesso codice ed è,pertanto, assoggettabile a dazio» (Corte giust. UE, 5 dicembre2002, causa C-379/00, [OSCURATO:PERSONA], punto 17); e ciòperché dalla sentenza in causa C-299/90 «si possono trarre solodue insegnamenti, vale a dire, da un lato, che la circostanza che ilcommissionario per l'acquisto intervenga in nome proprio non lorende automaticamente venditore della merce importata, e,dall'altro, che un importatore che abbia dichiarato un valore inNumero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026dogana corretto può far valere la realtà economica per opporsi aduna rettifica in aumento del valore in dogana così dichiarato,rettifica che i servizi doganali intendano operare in base adun'indicazione inesatta della dichiarazione in dogana, da cui possadubitarsi dell'esistenza di una commissione d'acquisto versata adun terzo, nel senso inteso dalla normativa comunitaria. 41. Nulla,invece, può dedursi da tale sentenza quanto alla possibilità per unimportatore di far valere, una volta accordato lo svincolo dellemerci, un errore che l'avrebbe indotto a dichiarare un valore indogana superiore a quello che egli era tenuto a dichiarare. 42.Dall'assenza di obbligo per l'importatore che abbia pagato unacommissione d'acquisto di includere la stessa nel valore in dogana,non risulta, in effetti, l'obbligo per l'amministrazione doganale didetrarre dal valore in dogana dichiarato una commissioned'acquisto non indicata nella dichiarazione di valore in dogana”(punti delle conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza in causa C-379/00, punto 18)».La sentenza va quindi cassata sotto il profilo censurato,dovendosi ritenere comprese nel concetto di «commissionid’acquisto» le somme specificamente versate per remunerare ilservizio di rappresentanza al momento di perfezionamento delcontratto e dovendosi per contro includere nella nozione di«commissioni e spese di mediazione» quelle pagate all’Agente chenon trovino correlazione con l’attività di rappresentanza (diretta oindiretta) del mandante al momento del perfezionamento delcontratto. Alla luce della giurisprudenza unionale sopra citata, ilgiudice del rinvio, ove ravvisi la sussistenza di una «commissioned’acquisto», dovrà poi verificare, al fine di stabilire la sua rilevanzanella determinazione della base imponibile, se essa sia stata omeno individuata nelle dichiarazioni d’importazione come elementoNumero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026distinto dal prezzo dovuto per la vendita delle merci, potendolaescludere dal valore doganale solo in caso di esito positivo di taleverifica.6. – Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente denuncia laviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla violazione degli artt.220 e 239 del Reg. CEE n. 2913 del 1992, poi sostituiti dagli artt.119 e 120 del CDU di analogo tenore e dell’art. 10 della legge n.212 del 2000. Parte ricorrente espone che la sentenza impugnatanon avrebbe esaminato l’eccezione relativa alla illegittimità delrecupero a posteriori dei dazi, in presenza delle condizioni previstedall’art. 220, paragrafo 2, del Codice doganale comunitario. Taledisposizione esclude il recupero quando l’importo dovuto non siastato contabilizzato a causa di un errore dell’autorità doganale nonragionevolmente riconoscibile dal debitore, il quale abbia agito inbuona fede e nel rispetto della normativa vigente. Nel caso dispecie, sarebbero state dedotte circostanze idonee a integrare talipresupposti, quali la conferma del criterio di determinazione delvalore doganale in verifiche precedenti, l’assenza di rilievi inoccasione di numerose operazioni analoghe e la presenza diorientamenti favorevoli anche in altri ordinamenti, circostanze sullequali il giudice di appello non avrebbe espresso alcuna statuizione.Si deduce, infine, che la sentenza non avrebbe esaminato laquestione del legittimo affidamento del contribuente, fondata sulcomportamento dell’Amministrazione finanziaria, omettendopertanto di pronunciarsi su un motivo dedotto.6.1. – Il motivo è infondato.Pur essendovi al riguardo una omessa pronuncia, il motivo èinfondato. La Corte può procedere direttamente all’esame dellaNumero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026questione, trattandosi di censura di diritto che non richiede ulterioriaccertamenti in fatto.In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fededell'importatore, richiesto dall'art. 220, paragrafo 2, lett. b), delregolamento CEE n. 2913 del 1992 ai fini dell'esenzione dellacontabilizzazione a posteriori, non ha valenza in re ipsa, ma solo inquanto sia riconducibile a situazioni fattuali individuate dallanormativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'erroreincolpevole, ossia non rilevabile dal debitore in buona fede,nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assumererilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile alcomportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandoviquello indotto dalle dichiarazioni inesatte dello stesso operatore(Cass. n. 6571/2025; Cass. n. 33314/2019).Nel caso di specie manca la deduzione e la prova di un erroresono risultate non incluse nel prezzo di acquisto della merceimportata le royalties e le commissioni d’acquisto, circostanza cheha determinato una rettifica in sede di accertamento, contestandosiche i diversi servizi resi da [OSCURATO:PERSONA] ad Adidas ITfossero già inclusi nel valore doganale, in quanto ricompresi nellec.d. TAC, [OSCURATO:PERSONA]. A fronte dellaprospettazione di parte, che fa leva sulla condotta inertedell’Amministrazione, la giurisprudenza di questa S.C. (Cass. n.34916/2025; Cass. n. 33314/2019) e della Corte giust. UE ècostante nell’affermare che il legittimo affidamento del debitoremerita la tutela conferita da tale disposizione solo se sono state leautorità competenti «medesime» a porre in essere i presupposti suiquali riposava detto affidamento. Così, solo gli errori imputabili aun comportamento attivo delle autorità competenti danno diritto aNumero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026che i dazi doganali non vengano recuperati a posteriori (Cortegiust. UE, 10 dicembre 2015, SIA Veloserviss, C-427/14, punto 44;18 ottobre 2007, Agrover, C-173/06, punto 31; 27 giugno 1991,Mecanarte, C-348/89, punti 19 e 23); in particolare, non puòconsiderarsi comportamento attivo il fatto, prospettato dallaricorrente, che in precedenti occasioni, peraltro neppurepuntualmente indicate, l’amministrazione doganale abbia omesso dicontestare la correttezza del valore doganale dichiarato in relazionea merci oggetto dei medesimi accordi di licenza che vengono qui inrilievo (conf., Cass. n. 19150/2026).7. – Con il settimo motivo la società lamenta la violazionedell’art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato),in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Omessa pronuncia inordine alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.,dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, nonché dell’art. 11, comma 5-bis, del d.lgs. n. 374 del 1990. Illegittimità dei provvedimentiimpugnati per difetto assoluto di motivazione e di prova. Esponeche il giudice di appello non si sarebbe pronunciato sulla censuraconcernente la carenza di motivazione dell’atto impositivo, nonchéil difetto assoluto di prova dell’accertamento impugnato. Si deduceche, a fronte delle deduzioni formulate in sede procedimentale edella documentazione prodotta, l’Amministrazione avrebbe dovutofornire una motivazione adeguata, idonea a giustificare la pretesa,e che tale onere non sarebbe stato assolto. Inoltre, la ricorrenteafferma che la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminarela questione relativa all’onere della prova, non verificando sel’Amministrazione abbia fornito dimostrazione dei fatti costitutividella pretesa tributaria, così omettendo di pronunciarsi su unaquestione dedotta.7.1. – Il motivo è infondato.Numero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026Riguardo alla censura in questione, la ricorrente non siconfronta con la motivazione che, ritenendo responsabile lospedizioniere a titolo solidale per il mancato rispetto dell'obbligo dicontrollo, supera la questione della carenza di valida motivazione,nonché del difetto assoluto di prova dell’accertamento impugnatoriguardo alla pretesa tributaria nei confronti della societàimportatrice.Sul difetto assoluto di motivazione vi è un rigetto implicitoperché la questione è stata decisa nel merito.In tema di contenzioso tributario, qualora il giudice,nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, siapassato all'esame del rapporto sostanziale, si deve ritenere cheabbia ritenuto tale eccezione implicitamente infondata, atteso che ilgiudizio tributario, ancorché avente ad oggetto l'accertamento delrapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio diimpugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il «veicolo diaccesso» al giudizio di merito, a cui si perviene solo per il tramite ditale impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrono viziformali dell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudicedeve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisapienamente e correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli(Cass. n. 14562/2025; Cass. n. 2943/1998).8. – Con l’ottavo motivo di ricorso la ricorrente deduce laviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., nonché la violazione dell’art. 232 del Reg. CEE 12 ottobre1992, n. 2913 (Codice doganale comunitario), lamentandol’omessa pronuncia in ordine alla illegittimità della pretesa degliinteressi di mora. La questione era stata espressamente dedottanei precedenti gradi di giudizio, con riferimento alla richiestadell’Amministrazione di interessi maturati a decorrere dalla dataNumero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026delle singole operazioni di importazione. Secondo la disciplinanormativa richiamata, nonché secondo l’interpretazione che ne èstata fornita dalla giurisprudenza unionale e nazionale richiamata inricorso, gli interessi di mora sarebbero dovuti esclusivamente per ilperiodo successivo alla contabilizzazione dell’obbligazione doganalee alla scadenza del termine di pagamento, e non anche per ilperiodo anteriore. La sentenza impugnata non avrebbe esaminatotale specifica censura, omettendo del tutto di pronunciarsi sullaquestione relativa al dies a quo di decorrenza degli interessi, cosìincorrendo nel vizio di omessa pronuncia su un motivo ritualmentededotto.8.1. – Il motivo è fondato.Come chiarito dalla Corte giust. UE nella sentenza 31 marzo2011, C-546/09, gli interessi di mora relativi all’importo dei dazidoganali che devono ancora essere percepiti possono essereriscossi ai sensi dell’art. 232 CDC solo per il periodo successivo allascadenza del termine di pagamento, sicché non possono essereaddebitati al contribuente interessi compensativi in relazione alperiodo intercorso tra il momento dell’originaria dichiarazionedoganale e quello della contabilizzazione a posteriori di taleobbligazione (Cass. n. 23661/2023). Al di là del richiamo allacategoria degli interessi compensativi, il principio, per le ragioni percui sottende l’interpretazione giurisprudenziale, si attagliacorrettamente agli interessi moratori.Nella motivazione non vi è pronuncia sugli interessi moratori ela questione dovrà essere riesaminata in sede di rinvio.9. – Con il nono motivo di ricorso la ricorrente deduce laviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., nonché la violazione dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n.472 del 1997, in relazione alla buona fede del rappresentanteNumero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026doganale. Secondo quanto prospettato, il giudice di secondo gradoavrebbe omesso di pronunciarsi sulla specifica censura relativaall’assenza dell’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’irrogazionedelle sanzioni amministrative, nonostante la stessa fosse stataespressamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Laricorrente rappresenta che, secondo la disciplina di cui all’art. 5 deld.lgs. n. 472 del 1997, la responsabilità per le violazioniamministrative presuppone la riferibilità della condotta all’agente atitolo di dolo o di colpa, sicché la sanzione non può essere irrogatain assenza di tale elemento soggettivo. Deduce che, nel caso dispecie, la propria condotta si sarebbe proposta come conforme alleregole di diligenza professionale, essendosi attenuta alle istruzioniricevute dall’importatore e alla documentazione fornita, senzadisporre di elementi idonei a far emergere l’asserita irregolarità.Espone che il giudice di appello non avrebbe esaminato talicircostanze, né avrebbe valutato la dedotta estraneità dellaricorrente ai rapporti contrattuali rilevanti, omettendo pertanto dipronunciarsi sulla sussistenza della colpevolezza.9.1. – Il motivo è infondato.La sentenza ha espressamente escluso che lo spedizioniereabbia fornito la prova di aver esperito le attività di verifica esigibiliper controllare la veridicità dei dati dichiarati.Anche sotto tale profilo, peraltro, si richiede una rivalutazionedei fatti così come accertati in sede di merito.10. – Con il decimo motivo di ricorso la ricorrente denuncia laviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., nonché la violazione dell’art. 303 del d.P.R. n. 43 del1973, assumendo l’erroneità del calcolo delle sanzioniamministrative. Si evidenzia, al riguardo, che la norma richiamataprevede che la differenza tra i diritti di confine complessivamenteNumero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026dovuti e quelli dichiarati debba essere valutata unitariamente e noncon riferimento alle singole operazioni, mentre l’Amministrazioneavrebbe proceduto a una determinazione delle sanzioni nonconforme a tale criterio. La sanzione minima, invece, avrebbedovuto essere calcolata in euro 30.000, essendo applicabile l’ultimoscaglione del terzo comma dell’art. 303 TULD.10.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.La censura è infondata sul regime applicabile.Premessa l'estensibilità della disciplina di cui all'art. 12 deld.lgs. n. 472 del 1997 alle violazioni doganali, il concorso materialeomogeneo assume rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'istitutodella continuazione, solo ove si tratti di più violazioni di carattereformale e non invece nel caso di ripetute violazioni di caratteresostanziale che hanno dato luogo all'emissione di atti di irrogazionedi sanzioni distinti per ciascuna delle violazioni (Cass. n.1974/2020), essendovi nella specie una pluralità di dichiarazionidoganali non conformi al valore indicato nelle bollette.Peraltro, il motivo è inammissibile nella parte in cui nonfornisce gli elementi idonei a valutare la correttezza della sanzioneirrogata, peraltro rimodulata nella motivazione, essendo stateannullate parzialmente le sanzioni pretese, da rideterminare inmisura pari ai maggiori dazi accertati.11. – Con l’undicesimo motivo di ricorso la ricorrente deduce laviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., nonché la violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 472 del1997, assumendo il difetto di motivazione dell’atto di irrogazionedelle sanzioni. La ricorrente deduce che la norma richiamataimpone che le sanzioni collegate al tributo siano irrogate con attomotivato, contenente l’indicazione delle ragioni poste a fondamentodella pretesa, pena la nullità dello stesso. Nel caso di specie,Numero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026l’Ufficio si sarebbe limitato a escludere in modo generico lasussistenza di cause di non imputabilità o non punibilità, senzaesaminare le circostanze dedotte dalla ricorrente e senza fornireuna motivazione adeguata in ordine alla responsabilità soggettiva.Il giudice di appello non avrebbe valutato tale profilo, nonprendendo in considerazione le deduzioni relative all’assenza dicolpevolezza e ai precedenti favorevoli, e omettendo quindi dipronunciarsi sulla denunciata carenza motivazionale dell’attosanzionatorio.11.1. – Il motivo è infondato. Affrontando specificamente laquestione delle sanzioni, la sentenza ha annullato parzialmente lesanzioni pretese, da rideterminarsi in misura pari ai maggiori daziaccertati; va inoltre ribadito, quanto al profilo concernente«l’obiettiva assenza di responsabilità dell’esponente Spedizioniere»,quanto già dinanzi esposto con riguardo alla valutazione, compiutadal giudice di appello, in ordine alla mancanza di «prova di avereesperito tutte le attività di verifica esigibili per controllare laveridicità dei dati dichiarati». Vi è stata dunque una pronuncia alriguardo.In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazionedell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente diadottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito diaccoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezionesottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione,dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza visia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specificofatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta diNumero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazioneperplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili (Cass. n. 27551/2024).12. – Con il dodicesimo motivo di ricorso la ricorrentedenuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., nonché la violazione degli artt. 6 del d.lgs. n.472 del 1997 e 10, terzo comma, della legge n. 212 del 2000,assumendo l’inapplicabilità delle sanzioni in presenza di obiettivaincertezza normativa. In relazione alla disciplina della daziabilitàdelle royalties, sussisterebbero elementi di incertezza derivanti daprassi amministrative, orientamenti giurisprudenziali e precedentiverifiche, tali da escludere la responsabilità per sanzioni. Talielementi sarebbero stati dedotti nei precedenti gradi di giudizio eintegrerebbero i presupposti per l’applicazione della causa di nonpunibilità prevista dalla normativa richiamata. Il giudice di appellonon avrebbe esaminato la questione relativa alla obiettivaincertezza della norma, omettendo di pronunciarsi sulla relativacensura e, quindi, sulla possibilità di escludere l’irrogazione dellesanzioni per tale ragione.12.1. – Il motivo è infondato.Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, in tema di sanzioni amministrative per violazioni dinorme tributarie, «l’incertezza normativa oggettiva, che costituiscecausa di esenzione del contribuente dalla responsabilitàamministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabileincertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della normatributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultatoconseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa,riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuentiche per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazioneNumero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatorigiuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficiofinanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui èdeterminata interpretazione. Tale verifica è censurabile in sede dilegittimità per violazione di legge, non implicando un giudizio difatto, riservato all’esclusiva competenza del giudice di merito, mauna questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risulti proposta inriferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio dimerito» (così Cass. n. 24670/2007 nonché, ex plurimis, Cass. n.5962/2025; Cass. n. 3108/2019; Cass. n. 23845/2016; Cass. n.24588/2015; Cass. n. 4394/2014; Cass. n. 4522/2013; Cass. n.13457/2012).Si è, in particolare, rimarcato che – costituendo l’incertezzanormativa oggettiva una situazione diversa rispetto alla soggettivaignoranza incolpevole che trova il suo fondamento, piuttosto chenell’ignoranza giustificata, nell’impossibilità, abbandonato lo statod’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicuradella norma giuridica tributaria – l’essenza del fenomeno «si puòrilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudiceaccertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono statiindividuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1)nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovutamagari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà diconfezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nelladifficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativaindividuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative onella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassiamministrativa o nell’adozione di prassi amministrativecontrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7)Numero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti,magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudicicomuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8)nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamentogiurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10)nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramenteesplicative di norma implicita preesistente» (v. Cass. n.24670/2007 nonché, ex plurimis, Cass. n. 10313/2019; Cass. n.15452/2018; Cass. n. 12301/2017; con riferimento alla ricorrenzadi contrasti giurisprudenziali, nella giurisprudenza di legittimità eanche di merito, cfr. Cass. n. 23845/2016 cit.; Cass. n.24588/2015 cit.).Nel caso che occupa la ricorrente assume che l’obiettivaincertezza normativa sarebbe ricavabile da alcuni “fatti indice” chesarebbero indicativi della correttezza delle valutazioni operate daAdidas IT (precedenti verifiche doganali favorevoli nei confronti diAdidas IT che hanno confermato l’esclusione della tassazione per lec.d. royalties; una sentenza della Corte Suprema spagnola diintegrale annullamento della pretesa daziaria; indirizzi interpretativicontrastanti, anche a livello unionale, sul concetto di “potere dicostrizione e di orientamento”; assenza, al momentodell’importazione, di sentenze, anche a livello europeo, a sostegnodella tassabilità delle royalties in ipotesi di acquisto da fornitoriterzi).In realtà, tali elementi non valgono a integrare i presuppostiindicati per la sussistenza di una situazione d’incertezza normativaoggettiva. Risulta incongruo il richiamo a precedenti verifiche che,comunque, non vincolano l'amministrazione, mentre, al di là delgenerico rinvio a diversi e contrastanti indirizzi giurisprudenziali,della sussistenza di tali asseriti contrasti non è data prova di sorta,Numero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026emergendo piuttosto l’esistenza di difformi esiti giudiziari, dovutinon già a difformi interpretazioni della normativa rilevante, quantopiuttosto a un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto edel contenuto dei rapporti negoziali tra le parti (in termini, Cass. n.19150/2026).13. – Con il tredicesimo motivo di ricorso la ricorrente deducela violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., nonché la violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del1997, in tema di concorso di violazioni e continuazione. Le sanzioniirrogate riguarderebbero una pluralità di operazioni tra loroanaloghe e poste in essere in un arco temporale unitario, con laconseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio delcumulo giuridico previsto dalla disposizione richiamata. Al riguardo,si rileva che la normativa stabilisce che, in presenza di piùviolazioni della stessa indole, debba essere applicata un’unicasanzione, determinata sulla base della violazione più grave, conaumento nei limiti previsti, in luogo del cumulo materiale dellesingole sanzioni. Nonostante la specifica deduzione in ordineall’applicabilità di tale criterio, il giudice di appello non avrebbeesaminato la questione, omettendo di pronunciarsi sul punto e,quindi, sulla corretta determinazione del trattamento sanzionatorio.13.1. – Il motivo è infondato.In tema di sanzioni amministrative tributarie, il cumulogiuridico di cui l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 operaanche nelle ipotesi di cd. "concorso materiale omogeneo", ossiaquando, con più azioni od omissioni, si commettono diverseviolazioni della stessa disposizione, "formali" e non "sostanziali"perché non incidenti sulla determinazione della base imponibile,dell'imposta e sul versamento del tributo, ma tali da arrecarepregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo (Cass. n.Numero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/202628938/2020 nel caso di plurime ritardate autofatturazioni, e delleconseguenti registrazioni, nel sistema di inversione contabile).Tuttavia, le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivood omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazionefiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinatodall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questoconcerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazionedell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo ol'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'impostagià liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomoper ciascun mancato pagamento (Cass. n. 8148/2019; Cass. n.1540/2017).Nel caso di specie, la sanzione è collegata alle dichiarazionieffettuate, incidenti sulla determinazione dell'imponibile e sullaliquidazione del tributo, per cui non sussistono i presupposti indicatidalla giurisprudenza per applicare l'istituto del cumulo giuridico.14. – Con il quattordicesimo motivo di ricorso, proposto in viasubordinata, la ricorrente deduce la violazione del principio diproporzionalità delle sanzioni, richiamando la disciplina unionaleche impone che le sanzioni siano effettive, proporzionate edissuasive. A fronte dell’importo dei diritti accertati, le sanzioniirrogate dall’Amministrazione finanziaria sarebbero statedeterminate in misura significativamente superiore, risultando paria una percentuale elevata dei maggiori diritti contestati. Il giudicedi appello avrebbe riconosciuto l’incompatibilità della disciplinasanzionatoria applicata con il principio di proporzionalità,procedendo alla rideterminazione delle sanzioni in misura pari aimaggiori dazi accertati. Nell’ipotesi di conferma della legittimitàdella pretesa, dovrebbe essere mantenuta tale rideterminazione, inNumero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026quanto conforme al principio richiamato, che impone una verificadella proporzione tra l’entità della sanzione e la gravità dellaviolazione, nonché rispetto agli obiettivi perseguiti.14.1. – Il motivo è inammissibile.La pronuncia impugnata, infatti, ha già provveduto adannullare parzialmente le sanzioni pretese, da rideterminare inmisura pari ai maggiori dazi accertati, proprio a fronte del principiodi proporzionalità. In motivazione si richiama l’ordinanza Cass. n.14908/2022 che ha ritenuto corretta e legittima la disapplicazionedell’art. 303 TULD per contrasto con il principio di proporzionalità diderivazione comunitaria e la conseguente rideterminazione dellasanzione in misura pari ai maggiori dazi dovuti per come accertati.La stessa ricorrente, d’altronde, si legge in ricorso (incipit di pag.7), espone che «La Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia ha pertanto annullato la pretesa IVA e le relativesanzioni, dichiarando, inoltre, illegittima la sanzione applicatadall’Ufficio, per violazione del principio di proporzionalità. Tali capidella sentenza meritano di essere integralmente confermati».15. – La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata inrelazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo, riguardo alla daziabilità delle royalties ealle commissioni d’acquisto, il quinto e l’ottavo motivo, assorbiti ilterzo e il quarto, rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 14156/2023Numero sezionale 4425/2026Numero di raccolta generale 25243/2026Data pubblicazione 11/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionetributaria, del 26 maggio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]