CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5455d el ruol o generale dell’anno 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al r icorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro da Cortona, n. 8, presso lo studio di quest’ultimo difensore; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: dazi –rappresentante diretto – responsabilità –sanzioni - Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Campania, n. 5612/03/2019, depositata in data26 giugno 2019; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 2 5 maggio 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Doganeaveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , nella sua qualità di spedizioniere e rappresentante diretto della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], un atto di irrogazione delle sanzioni a titolo di responsabilità solidale per essere stato autore materiale della sottofatturazione del valore della merce importata; avverso l’atto sanzionatorio il contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello; in particolare ha ritenuto che : corret tamente era stata irrogata la sanzione, in quanto il contribuente, attesa la sua qualifica professionale, era tenuto a controllarecon diligenza la corrispondenza tra la dichiarazione presentata alla dogana e la situazione oggettiva della merce risultante dalla documentazione fornita dall’imprenditore; era corretta, inoltre, la rideterminazione del valore di transazione dichiarato, sussistendo fondati dubbi sula veridicità dello stesso ed avendo correttamente l’ufficio doganale fatto riferimento alla banca dati Cognos/Merce;avverso la suddetta pronuncia il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato acinque motivi di censura e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle Dogane depositando controricorso; considerato che: per ragioni di priorità logico sistematica si ritiene di dovere esaminare unitariamente il primoe quarto motivo di ricorso; con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 5, d.lgs. n. 472/1997; in particolare,evidenzia parte ricorrente che la previsione normativa in esame presuppone la prova della colpevolezza, mentre il giudice del gravame ha erroneamente ritenuto che sussisterebbe una presunzione di responsabilità basata sulle caratteristiche proprie dell’attività dello spedizioniere e sulla circostanza che lo stesso è un professionista qualificato, mentre avrebbe dovuto accertare la sua eventuale condotta cosciente e volontaria; evidenzia parte ricorrente che, diversamente ragionando, si perverrebbe all’affermazione di una responsabilità oggettiva dello spedizioniere che risponderebbe, sotto il profilo sanzionatorio, unicamente per il solo fatto della qualifica rivestita e indipendentemente dal contributo apportato alla fattispecie elusiva e senza considerare che il contribuente non aveva alcun potere di indagare sulla corrispondenza del valore della merce indicato in fattura rispetto a quello effettivamente corrispostodall’acquirente; con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenzaai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 2, commi 6 e 7, legge n. 213/2000, dell’art. 38, TULD, dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 in rapporto con gli artt. 2 e 10, d.lgs. n. 472/1997, con l’art. 7, d.l. n. 269/2003e con l’art. 1388, cod. civ.;evidenzia parte ricorrente che le previsioni di cui all’art. 2, commi 6 e 7, legge n. 213/2000 non hanno la funzione di disciplinare l’aspetto sanzionatorio connesso alle violazioni doganali ma solo di individuare i soggetti potenzialmente legittimati passivi dell’obbligazione tributaria, mentre in materia sanzionatoria vige il principio della responsabilità personaledell’autore della violazione; peraltro, il disposto di cui all’art. 11, d.lgs. n. 472/1997,non è stato correttamente posto a fondamento della decisione ai fini della individuazione della responsabilità del contribuente nel pagamento della sanzione, poiché comporterebbe, anche in questo caso, una attribuzione di responsabilità che prescinda dalla verifica di una effettiva colpevolezza in quanto meramente presunta; i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono fondati; la questione di fondo che occorre esaminare ha riguardo al profilo della sussistenza dei presupposti per potere ritenere applicabile la sanzione nei confronti del rappresentante diretto quando la merce importata sia risultata avere un valore difforme da quello di transazione dichiarato in dogana; va osservato, a tal proposito, che i piani relativi, da un lato, alla responsabilità relativa al pagamento del tributo e, d’altro lato, alla applicabilità della sanzione, sono correlati tra di essi, nel senso che, una volta esclusa la sussistenza di un obbligo di pagamento del maggior dazio dovuto non può, correlativamente, ipotizzarsi la applicabilità della sanzione, non sussistendo il presupposto oggettivo per la sua irrogazione; è dunque necessario verificare se, in caso di rettifica del valore della merce dichiarata in dogana, possa dirsi sussistente la legittimazione passiva, in via solidale con l’importatore,dello spedizioniere che abbia operato in rappresentanza diretta;la questione è stata risolta dal giudice del gravame nel senso della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità solidale del contribuentein quanto, essendo tenuto ad asseverare i dati delle dichiarazioni presentate agli uffici doganali, ha correlativamente un obbligo di verificare la corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano, attestando che l’operazione doganale è regolare, completa dei documenti necessari e rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa vigenteper potere essere effettuata; sicché, procedendo da tale impostazione di fondo, il giudice del gravame perviene alla considerazione conclusiva che eventuali errori od omissioni inerenti alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché attinenti all’idoneità e validità dei documenti allegati alle dichiarazioni, comportano la responsabilità solidale del rappresentante diretto, poiché “pur non potendo avere lo spedizioniere una conoscenza diretta della merce presentata in dogana, lo stesso aveva pur sempre il dovere di verificare, in base alla specifica esperienza professionale, che i dati riportati nella bolletta doganale corrispondessero a quelli risultanti dalle fatture e dalla documentazione relativa alla merce importata, il che è mancato nella fattispecie”; inoltre, il comportamento negligente viene accertato in base alla considerazione che il contribuente aveva “asseverato i dati riportati nella bolletta doganale, pur non avendo a disposizione tutti gli elementi necessari per determinare correttamente la base imponibile dei diritti doganali”; in sostanza, la responsabilità dello spedizioniere che ha operato in rappresentanza diretta è stata configurata sulla base di un suo comportamento non diligente, non avendo assolto al suo obbligo di controllo della corrispondenza tra il valore della merce dichiarata in dogana e quello effettivo, nonostante che questi non avesse a disposizione tutti gli elementi idonei per potere procedere a tale verifica; tale impostazione, tuttavia, non è corretta, in quanto non rispondente ai principi espressi da questa Corte in ordine ai limiti ed ai presupposti per la configurabilità di una responsabilità solidale dello spedizioniere che ha operato in rappresentanza diretta; con la pronuncia 16 marzo 2020, n. 7258 questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: In tema di diritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmente presentata presso gli uffici doganali ai sensi dell'art. 201 CDC, lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell'importatore, non è obbligato, in solido con quest'ultimo, al pagamento dei dazi doganali dovuti a seguito della rettifica dell'accertamento, laddove si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore, allegando i documenti da quest'ultimo consegnatigli. Si configura, tuttavia, la responsabilità solidale anche del rappresentante diretto, per violazione degli obblighi professionali su di lui gravanti, qualora l'Amministrazione doganale dimostri che egli stesso abbia fornito dati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, l'incompletezza e la non veridicità ovvero abbia allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inidoneità o l'invalidità, dati e documenti necessari alla redazione della dichiarazione poi rettificata"; pertanto, la responsabilità dello spedizioniere che operi in rappresentanza diretta non è configurabile nel caso in cui questi si sia limitato a depositare la dichiarazione che sia stata predisposta dall’importatore e la sua responsabilità non può sorgere i n via presuntiva per il solo fatto di avere asseverato i dati contenuti nella dichiarazione doganale; una sua responsabilità può essere, eventualmente, accertata solo quando l’amministrazione doganale abbia dato prova che sia stato lo stesso spedizioniere cheha oper ato in rappresentanza diretta a fornire i dati di cui conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’irregolarità o l’incompletezza o la non veridicità o abbia eventualmente allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inidoneità o l'invalidità, in quanto solo in questo caso, nella visione sostanzialistica che ispira il Codice doganale comunitario e, in generale, i principi unionali, può ritenersi che abbia partecipato in qualche modo alla dichiarazione di importazione avendo egli fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione doganale, e, dunque, può dirsi che abbia assunto la qualifica di debitore, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali; in sostanza, la previsione di cui all’art. 2, comma 6, l. n. 21372000, deve essere interpretata nel quadro del diritto unionale applicabile ratione temporis, sicché lo spedizioniere rappresentante diretto dell'importatore è responsabile, in solido con quest'ultimo, dei dazi non corrisposti, in caso di regolare dichiarazione doganale, unicamente nell'ipotesi prevista dall'art. 201, p. 3, seconda proposizione, CDC e, cioè, quando lo stesso spedizioniere abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della menzionata dichiarazione e sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della erroneità di quei dati o dell'invalidità di quei documenti; la pronuncia del giudice del gravame non è conforme ai suddetti principi, avendo ritenuto sussistente la responsabilità solidale del contribuente, nella sua qualità di spedizioniere in rappresentanza diretta, per il solo fatto di avere asseverato i dati riportati nella bolletta doganale e non avendo controllato la effettività dei valori dichiarati in dogana; l’accoglimento del primo e quarto motivi di ricorso comportano l’assorbimento:del secondo motivo , con il quale si censura la senten za ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per non avere esaminati il fatto decisivo consistente nella circostanza che la richiesta della documentazione ritenuta necessaria per la verifica dell’effettivo valore della merce era stata rivolta solo all’importatore e non al contribuente e che, inoltre, la contestazione dell’amministrazione doganale non era stata basata sul comportamento negligente del contribuente; del terzo motivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata statuizione del giudice di primo grado sul motivo di ricorso relativo all’omessa applicazione e conseguente violazione dell’art. 10, d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 7, l. n. 326/2003; nonché del quinto motivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per mancanza assoluta della motivazione in relazione all’affermata legittimità della rettifica in punto di valore, in rapporto all’adozione del provvedimento sanzionatorio; in conclusione, sono fondati il primo e quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo e quarto motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza