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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14908/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3547-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

V. BELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 752/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società contribuente impugnava un atto di contestazione della sanzione amminisitrativa di 33mila euro (30mila euro minimo della sanzione prevista dall'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973, maggiorata del 10% in considerazione dei precedenti fiscali della società) per aver dichiarato la voce doganale relativa alle calzature con tomaia in cuoio (cui corrisponde un dazio dell'8%) anziché calzature con tomaia in materia tessile (cui corrisponde un dazio del 17%); la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente annullando la maggiorazione del 10% in ragione dell'atteggiamento collaborativo della società contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente l'appello della parte contribuente, determinando la sanzione in misura pari al maggior diritto di confine accertato (ossia 9.098,62 euro) affermando che la sanzione prevista dall'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 è eccessiva ed irrispettosa dei principi dell'Unione europea in tema di proporzionalità delle sanzioni.

L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria 15 febbraio 2022, n.

Ric. 2020 n. 03547 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- 4878, questa Corte rinviava a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973, secondo cui se i diritti di confine evasi sono pari o superiori a 4000 euro, come nel caso di specie e come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, si applica una sanzione non inferiore a 30m1la euro: nella specie la [OSCURATO:PERSONA] ha arbitrariamente ridotto la sanzione affermando di adeguarsi al principio di proporzionalità, così da un lato violando suddetta norma e dall'altro non riconoscendo che sempre la suddetta norma prevede un minimo e un massimo di sanzione amministrativa cosicché il giudice ben avrebbe potuto gradare la sanzione nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte infatti: il principio di proporzionalità più volte affermato dalla Corte di Giustizia in materia di sanzioni, ritiene che le stesse non possano eccedere quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'Iva ed evitare l'evasione (v.

Corte di Giustizia, sentenza 17 luglio 2014, in C-272/13, Equoland; Corte di Giustizia, sentenza 19 luglio 2012, in C-263/12, [OSCURATO:PERSONA]; da ultimo Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio 2019, in C-712/17, [OSCURATO:SOCIETA], con riguardo al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 6: Cass. n. 16450 del 2021); in tema di sanzioni amministrative tributarie, la mancanza di evasione o di detrazione fiscalmente illegittime non è ininfluente, alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai fini della determinazione della correlata sanzione, Ric. 2020 n. 03547 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -3- potendo assumere rilievo in relazione al parametro della proporzionalità: ne deriva che deve essere disapplicato, per contrasto con il diritto unionale, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, laddove stabilisce l'entità della sanzione per illegittima detrazione d'imposta nella misura pari allo stesso ammontare della detrazione (illegittimamente) compiuta, senza prevedere la possibilità di adeguarla alle circostanze specifiche di ogni singolo caso, dovendosi prevedere la possibilità di elevare progressivamente l'entità della sanzione al fine di assicurare l'esatta riscossione dell'IVA ed evitare l'evasione d'imposta (Cass.n. 1830 del 2019); in materia d'IVA, le modalità di determinazione delle sanzioni previste dagli artt. 5, comma 4, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, che le ragguagliano ad una forbice dal cento al duecento per cento della differenza rispetto all'imposta dovuta e dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio, eccedono il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare l'evasione attesa l'entità minima della percentuale fissata per la maggiorazione e l'impossibilità di adeguarla alle circostanze specifiche di ogni singolo caso, per cui vanno disapplicate in quanto contrarie al diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2014 in C-272/13 (Cass. n. 14767 del 2015).

La sentenza impugnata si è attenuta ai principi sopra enunciati perché - determinando la sanzione in misura pari al maggior diritto di confine accertato (ossia 9.098,62 euro) e così disapplicando la norma interna e affermando coerentemente che la sanzione prevista dall'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 è eccessiva ed irrispettosa dei principi dell'Unione europea in tema di proporzionalità delle sanzioni - qualora avesse voluto rispettare la Ric. 2020 n. 03547 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -4- normativa interna pur applicando la sanzione amministrativa nel suo minimo edittale, sarebbe stata costretta a confermare la sentenza di primo grado applicando una sanzione (30mila euro) irragionevolmente alta in quanto superiore di oltre il 300% rispetto al diritto di confine accertato (ossia 9.098,62 euro), quindi senza poter contenere la sanzione adeguandola alla specificità del caso di specie e senza oltretutto poter tenere in considerazione l'atteggiamento collaborativo della società contribuente; deve inoltre considerarsi che quanto obiettato dall'Agenzia delle dogane ricorrente, ossia la circostanza che effettivamente l'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 preveda la possibilità di gradare la sanzione non considera però la rigidità della sanzione minima, che non può scendere sotto i 30mila euro per il solo fatto che il dazio doganale non versato sia pari o superiore a soli 4mila euro.

Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15°h e ad accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3547-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. BELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 752/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società contribuente impugnava un atto di contestazione della sanzione amminisitrativa di 33mila euro (30mila euro minimo della sanzione prevista dall'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973, maggiorata del 10% in considerazione dei precedenti fiscali della società) per aver dichiarato la voce doganale relativa alle calzature con tomaia in cuoio (cui corrisponde un dazio dell'8%) anziché calzature con tomaia in materia tessile (cui corrisponde un dazio del 17%); la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente annullando la maggiorazione del 10% in ragione dell'atteggiamento collaborativo della società contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente l'appello della parte contribuente, determinando la sanzione in misura pari al maggior diritto di confine accertato (ossia 9.098,62 euro) affermando che la sanzione prevista dall'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 è eccessiva ed irrispettosa dei principi dell'Unione europea in tema di proporzionalità delle sanzioni. L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria 15 febbraio 2022, n. Ric. 2020 n. 03547 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- 4878, questa Corte rinviava a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973, secondo cui se i diritti di confine evasi sono pari o superiori a 4000 euro, come nel caso di specie e come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, si applica una sanzione non inferiore a 30m1la euro: nella specie la [OSCURATO:PERSONA] ha arbitrariamente ridotto la sanzione affermando di adeguarsi al principio di proporzionalità, così da un lato violando suddetta norma e dall'altro non riconoscendo che sempre la suddetta norma prevede un minimo e un massimo di sanzione amministrativa cosicché il giudice ben avrebbe potuto gradare la sanzione nel rispetto del principio di proporzionalità. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte infatti: il principio di proporzionalità più volte affermato dalla Corte di Giustizia in materia di sanzioni, ritiene che le stesse non possano eccedere quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'Iva ed evitare l'evasione (v. Corte di Giustizia, sentenza 17 luglio 2014, in C-272/13, Equoland; Corte di Giustizia, sentenza 19 luglio 2012, in C-263/12, [OSCURATO:PERSONA]; da ultimo Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio 2019, in C-712/17, [OSCURATO:SOCIETA], con riguardo al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 6: Cass. n. 16450 del 2021); in tema di sanzioni amministrative tributarie, la mancanza di evasione o di detrazione fiscalmente illegittime non è ininfluente, alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai fini della determinazione della correlata sanzione, Ric. 2020 n. 03547 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- potendo assumere rilievo in relazione al parametro della proporzionalità: ne deriva che deve essere disapplicato, per contrasto con il diritto unionale, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, laddove stabilisce l'entità della sanzione per illegittima detrazione d'imposta nella misura pari allo stesso ammontare della detrazione (illegittimamente) compiuta, senza prevedere la possibilità di adeguarla alle circostanze specifiche di ogni singolo caso, dovendosi prevedere la possibilità di elevare progressivamente l'entità della sanzione al fine di assicurare l'esatta riscossione dell'IVA ed evitare l'evasione d'imposta (Cass.n. 1830 del 2019); in materia d'IVA, le modalità di determinazione delle sanzioni previste dagli artt. 5, comma 4, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, che le ragguagliano ad una forbice dal cento al duecento per cento della differenza rispetto all'imposta dovuta e dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio, eccedono il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare l'evasione attesa l'entità minima della percentuale fissata per la maggiorazione e l'impossibilità di adeguarla alle circostanze specifiche di ogni singolo caso, per cui vanno disapplicate in quanto contrarie al diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2014 in C-272/13 (Cass. n. 14767 del 2015). La sentenza impugnata si è attenuta ai principi sopra enunciati perché - determinando la sanzione in misura pari al maggior diritto di confine accertato (ossia 9.098,62 euro) e così disapplicando la norma interna e affermando coerentemente che la sanzione prevista dall'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 è eccessiva ed irrispettosa dei principi dell'Unione europea in tema di proporzionalità delle sanzioni - qualora avesse voluto rispettare la Ric. 2020 n. 03547 sez. MT - ud. 13-04-2022 -4- normativa interna pur applicando la sanzione amministrativa nel suo minimo edittale, sarebbe stata costretta a confermare la sentenza di primo grado applicando una sanzione (30mila euro) irragionevolmente alta in quanto superiore di oltre il 300% rispetto al diritto di confine accertato (ossia 9.098,62 euro), quindi senza poter contenere la sanzione adeguandola alla specificità del caso di specie e senza oltretutto poter tenere in considerazione l'atteggiamento collaborativo della società contribuente; deve inoltre considerarsi che quanto obiettato dall'Agenzia delle dogane ricorrente, ossia la circostanza che effettivamente l'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 preveda la possibilità di gradare la sanzione non considera però la rigidità della sanzione minima, che non può scendere sotto i 30mila euro per il solo fatto che il dazio doganale non versato sia pari o superiore a soli 4mila euro. Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15°h e ad accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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