CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 07082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29023/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], RIGGIANGELA;-intimati-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 373/2019 depositata il22/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal ConsigliereTIZIANA MACCARRONE.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto in giudizio i fratelli Calogero,Angela e Totò per procedere alla divisione dei beni immobili pervenuti loro persuccessione al padre [OSCURATO:PERSONA] e alla madre [OSCURATO:PERSONA]; nei soliconfronti del fratello Calogero gli attori avevano chiesto il rilascio di due unitàimmobiliari -al piano terra e al primo piano in Ribera, via Trieste n. 4- con condannaal pagamento dell’indennità di occupazione maturata. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiestoche, in relazione a dette due unità immobiliari, fosse accertata la sua proprietàesclusiva, acquisita per usucapione, o che comunque in sede di divisione i beniNumero registro generale 29023/2019Numero sezionale 1346/2025Numero di raccolta generale 7082/2026fossero assegnati a lui. Esperita una consulenza tecnica d’ufficio, l’adito TDraitbau pnubablleic adziio ne 24/03/2026Sciacca aveva respinto la domanda di usucapione e aveva proceduto alle operazioniper la divisione.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello, insistendo perché fosse accertato l’acquistoper usucapione della proprietà sui due alloggi e per l’assegnazione dei beni. [OSCURATO:PERSONA]Appello di Palermo aveva confermato la sentenza impugnata sulle seguenticonsiderazioni: -) l’unica mera situazione di fatto non contestata dalle controparti èche l’appellante ha utilizzato dopo la morte del padre e utilizza senza il consenso deicoeredi due beni di proprietà di entrambi i genitori, ma questo non coinvolge alcunaammissione in ordine all’esercizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un possesso utidominus sui beni stessi, la cui legittimità è sempre stata contestata dai coeredi; -)trattandosi di beni in comproprietà, in ogni caso “l’elemento qualificante che ilrichiedente deve precisamente allegare e provare, ex art.2697 c.c., non è tanto ilpossesso … quanto piuttosto la esclusività dello stesso, nel senso che esso devealtri comproprietari e, quindi, di opposizione alla loro volontà, non essendosufficiente che questi ultimi si siano limitati ad astenersi dall’uso della cosacomune”; -) [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova della sussistenza degli elementiutili per l’acquisto della proprietà dei beni per usucapione, a nulla rilevando l’assenzadi contestazione specifica, né l’astensione dall’uso ad opera degli altri condomini; ènecessaria la prova di un possesso esclusivo inconciliabile con il possesso altrui,senza opposizione e per il tempo necessario ad usucapire; -) l’autorizzazione alcommercio rilasciata nel 1982 e il condono edilizio del 1995 non sono elementisignificativi, perché compatibili con una situazione di detenzione; -) in concreto,[OSCURATO:PERSONA] ha iniziato ad utilizzare gli immobili di cui si discute quando iproprietari, che erano i suoi genitori, erano entrambi in vita, erano consapevolidell’utilizzo e tolleravano quindi la situazione così determinatasi, consentendolacome giustificato dal rapporto di stretta parentela; -) la sentenza n. 89/2009conseguente all’azione di rilascio proposta dalla madre dell’appellante nel 2006,richiamata da [OSCURATO:PERSONA], non riconosce un utilizzo dei beni attributivo dellaproprietà ma conferma un uso detentivo dei beni stessi; anche facendo riferimento al2006, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per gli altri coeredi il termine diriferimento per l’usucapione sarebbe stato il decesso del padre e in ogni caso iltermine di usucapione non era maturato al momento della proposizione del giudizioin primo grado, nel 2011; -) l’usucapione non è maturata nemmeno sulla quota dicomproprietà riferibile a [OSCURATO:PERSONA].Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo propone ricorso per cassazioneCalogero [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Anna, Totò e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.2 di 7Numero registro generale 29023/2019Numero sezionale 1346/2025RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 7082/20261. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] afferma l’Dinattae prvubebnliucatzaio ne 24/03/2026“violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione e falsa applicazionedegli artt. 587, 713, 720, 734, e 1350 c.c. quanto alla corretta applicazione deiprincipi in tema di divisione di masse plurime in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”Il ricorrente ha sempre abitato in via esclusiva gli immobili di via Trieste n. 4 inRibera, contribuendo alla loro edificazione su un terreno del padre, deceduto nel1993 senza testamento. [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente chiesto l’assegnazione,in sede di divisione, degli immobili da sempre utilizzati, ma la Corte lo avrebberitenuto impossibile per le disposizioni testamentarie della madre, deceduta dopo ilpadre, che assegnava detti beni ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante la mancanzadi una divisione predisposta dalla testatrice e nonostante questa fosse titolare solo diquote sui beni stessi. In sostanza, secondo il ricorrente, la disposizione testamentariadella madre avrebbe avuto il solo effetto di modificare le quote di comproprietà suibeni in relazione alla comunione già esistente a seguito della morte del padre, noncerto di attribuire la proprietà esclusiva ai due fratelli. La Corte di merito nonavrebbe nemmeno tenuto conto che nel caso di specie vi sarebbero state diversemasse ereditarie, e cioè quella dei beni del padre, quella dei beni della madre e quelladei beni acquisiti da entrambi in comunione legale.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la “violazione e falsaapplicazione degli artt. 2733, 2729 c.c. e degli artt. 228, 229, 115 e 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360 n. 3”, insistendo nell’affermare che egli avrebbe usucapito laproprietà esclusiva sugli immobili in via Trieste n. 4, al piano terra e al primo piano.Secondo il ricorrente non sarebbe condivisibile l’assunto della Corte di merito inordine al fatto che i fratelli non avrebbero riconosciuto, con valenza di confessione, ilpossesso esclusivo uti dominus del ricorrente, già esercitato prima della morte delpadre, ma solo il fatto materiale dell’occupazione degli immobili da parte sua. Glialtri elementi di fatto dimostrati (utilizzo dell’immobile per fini commerciali conapposita autorizzazione, condono edilizio del 1995) avrebbero dovuto esserevalorizzati assieme all’occupazione e non ritenuti compatibili con la detenzionecome affermato dalla Corte. In sostanza, secondo il ricorrente, il possesso utidominus sarebbe stato da enucleare dai seguenti elementi: i comportamenti delricorrente, indicati dalle controparti, idonei ad integrare il possesso sulle loro quotequantomeno fino alla morte del padre; il fatto che la defunta madre non fosse riuscitaad ottenere, nel 2006, il rilascio dei beni essendo stato escluso in quel giudizio,concluso con la sentenza n. 89/2009 del Tribunale di Sciacca, l’invocato comodato afavore di una “ipotetica donazione” (così si esprime la sentenza richiamata) avantaggio di [OSCURATO:PERSONA]; il fatto che, ove si affermi la “ipotetica donazione” , visarebbe possesso e non detenzione del bene; il fatto che vi sarebbe prova della3 di 7Numero registro generale 29023/2019Numero sezionale 1346/2025Numero di raccolta generale 7082/2026disponibilità esclusiva dei beni in capo al ricorrente quantomeno dal 1982D;a tan epul b1bl9ic8az7io ne 24/03/2026egli avrebbe trasferito la residenza in via Trieste n. 4; il notevole tempo trascorso nonpotrebbe costituire mera tolleranza anche perché tutte le controparti avrebberopalesato di avversare il possesso di Calogero. L’usucapione si sarebbe dovuta quindiritenere integrata.Appare opportuno esaminare per primo il secondo motivo di ricorso propostoperché, ove esso dovesse risultare fondato, assorbirebbe la necessità di valutazionedel precedente che presuppone la comproprietà su tutti gli immobili oggetto delladomanda di divisione ad opera degli intimati coeredi.Si premette che il principio di non contestazione disciplinato all’art. 115 c.p.c. siriferisce a circostanze di fatto, non a valutazioni giuridiche, con la conseguenza che,correttamente, i Giudici di merito hanno tenuto conto, dandone applicazione, che ilconcreto utilizzo esclusivo degli alloggi al piano terra e al primo piano da parte diCalogero [OSCURATO:PERSONA] non fosse in sé contestato; sono state invece contestate sempre lalegittimità di detto utilizzo esclusivo e la possibilità di valutare il comportamentotenuto da [OSCURATO:PERSONA] negli anni in termini di possesso esclusivo dei beni, inveceche in termini di loro detenzione e/o di compossesso quale comproprietario, in unambito di verifica di carattere giuridico che si pone al di fuori dell’operatività delprincipio richiamato e richiede l’esame degli elementi istruttori acquisiti agli atti.La Corte d’Appello di Palermo ha puntualmente analizzato tutti i profili in fatto,valorizzati ancora in questa sede dal ricorrente per affermare la sua proprietàesclusiva sui due alloggi in via Trieste n. 4, che pretende acquisita per usucapione, edha ritenuto che gli stessi non potessero giustificare l’acquisizione a titolo originariodella proprietà sugli immobili in contestazione, edificati su terreno in comproprietàdei coniugi [OSCURATO:PERSONA], in capo a [OSCURATO:PERSONA] in epoca precedente al 1993, anno deldecesso di [OSCURATO:PERSONA] (quindi prima che il ricorrente diventasse comproprietariodei beni quale coerede del padre), e nemmeno in epoca successiva. La Corte dimerito ha evidenziato correttamente i presupposti necessari affinchè intervengal’usucapione della proprietà esclusiva anche da parte del comproprietario ed hanegato che essi potessero essere enucleati dagli elementi di fatto allegati dalricorrente, di valenza indiziaria equivoca perché coerenti pure con una relazione didetenzione con gli immobili in contestazione e/o con la qualità di comproprietario(rispetto alla situazione anteriore al decesso di [OSCURATO:PERSONA] e poi rispetto allaposizione degli altri comproprietari); l’utilizzo esclusivo degli immobili, iniziatoquando entrambi i genitori danti causa erano in vita, si era affermato, in particolare,in un contesto di rapporti familiari tra le parti che rendeva giustificati l’esistenza e ilprotrarsi nel tempo di un atteggiamento di loro tolleranza verso detto uso.Non sono enucleabili dalle critiche formulate dal ricorrente ipotesi di violazione dilegge con riferimento alle norme richiamate nell’intestazione del motivo ma si4 di 7Numero registro generale 29023/2019Numero sezionale 1346/2025Numero di raccolta generale 7082/2026contesta in realtà l’attività di interpretazione, valorizzazione e valutDaaztiao pnuebb lidcaezlio ne 24/03/2026materiale istruttorio che è prerogativa del Giudice di merito e che non è suscettibiledi essere censurata in sede di legittimità ove sia sorretta, come nel caso di specie, damotivazione logica e priva di contraddizioni -cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., n.8053/2014, per i limiti di censurabilità in cassazione dei vizi di motivazione; Cass.,Sez. Un., n. 20867/2020, per i limiti di censurabilità in cassazione della violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c.; entrambe le pronunce affermano principi di diritto aiquali si è uniformata la giurisprudenza di legittimità successiva-.Si deve, in conclusione, respingere il motivo di ricorso in esame e, di conseguenza,[OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato proprietario esclusivo degli immobili alpiano terra e al primo piano di via Trieste n. 4 in Ribera ma solo comproprietario, inquanto erede di [OSCURATO:PERSONA] e poi di [OSCURATO:PERSONA] (genitori del ricorrente ecomproprietari originari al 50% del terreno sul quale è stato edificato l’immobile dicui fanno parte i due alloggi in contestazione, e quindi dello stesso immobile).Si esamina ora il primo motivo di ricorso, che si fonda sul presupposto che sianecessario mantenere distinte le masse da dividere, valorizzando il fatto che ilricorrente abbia utilizzato gli immobili in contestazione in modo esclusivo da epocagià precedente alla morte del padre [OSCURATO:PERSONA], situazione rispetto alla quale leindicazioni testamentarie di [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero prevalere.Il motivo è inconferente.Non essendo risultato provato che [OSCURATO:PERSONA] prima della morte del padre odopo avesse usucapito alcunchè (né la piena proprietà, né una quota maggiore dicomproprietà), le sue quote di comproprietà ereditaria sugli immobili di cui si discutenon erano certamente maggiori di quelle dei fratelli coeredi -quindi non si vedecome, a prescindere da ogni altra valutazione al riguardo, avrebbe potuto costituireun vantaggio per il ricorrente il mantenimento di masse ereditarie separate per lasuccessione di [OSCURATO:PERSONA] e per quella di [OSCURATO:PERSONA]-. Nel testamentoolografo in data 9.7.2009 [OSCURATO:PERSONA], “disponendo di tutti i suoi beni tra ifigli chiamati all’eredità”, già tutti comproprietari sulla quota di comproprietà del50% morendo dismessa dal padre [OSCURATO:PERSONA], “ha lasciato il piano terradell’edificio di via Trieste al figlio [OSCURATO:PERSONA], il primo piano al figlio [OSCURATO:PERSONA] ed hariservato ai figli Calogero e Angela l’appezzamento di terreno sito in Ribera, c.daPiccirilla, con insistente fabbricato rurale” -così la sentenza impugnata, a pag.18-.Di questa indicazione testamentaria hanno tenuto conto i Giudici di merito, e ilnominato consulente tecnico d’ufficio nella predisposizione del progetto di divisione,legittimamente, trattandosi appunto dell’espressione di volontà della de cuius che,evidentemente, non ha ritenuto di valorizzare a favore del ricorrente,nell’assegnazione dei beni immobili per la quota di sua proprietà ai figli eredi, il fatto5 di 7Numero registro generale 29023/2019Numero sezionale 1346/2025che Calogero già utilizzasse gli alloggi al piano terra e al primoN umpiearon doi radcic ocltua ig esnie rale 7082/2026discute. Data pubblicazione 24/03/2026Anche il motivo in esame non viola alcuna disposizione di legge -quanto al dispostodell’art. 112 c.p.c., si richiamano le pronunce di legittimità che sono univoche nelrilevare come “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c.,ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento,anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame,…” (così di recente Cass. n. 27551/2024), non quando la pronuncia ci sia ma non siagradita alla parte interessata (al di fuori del vizio di omessa motivazione, nei limiti incui esso è ammissibile dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,peraltro nemmeno prospettato nel caso di specie per il profilo in esame)-, ma è voltopiù propriamente ad ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio intermini favorevoli ai desideri del ricorrente.3. Con il terzo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] lamenta la “violazione dell’art.2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.La negazione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di rimanere negli immobili incontestazione sarebbe incompatibile sia con l’acquisizione del diritto di proprietà perusucapione, sia con il giudicato costituito dalla sentenza n. 89/09 del Tribunale diSciacca, di rigetto della domanda di condanna al rilascio dei due alloggi di cui sidiscute proposta dalla madre [OSCURATO:PERSONA] nel 2006.Il motivo è palesemente infondato, essendo pacifico che la sentenza n. 89/09 nonaffronta in modo utile per il ricorrente la questione di un suo preteso acquisto dellaproprietà per usucapione sui beni di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il rilascio,ma esclude solo, appunto, che detto rilascio fosse, all’epoca e sulla base del titolonegoziale fatto valere in quella sede, giustificato: si tratta di una pronuncia che nonpuò entrare in conflitto con la disposizione testamentaria, valorizzataconsapevolmente e motivatamente dai Giudici di merito, perché inidonea ad incideresull’esistenza effettiva del diritto di (com)proprietà in capo alla defunta -oveCalogero [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto ancora un titolo opponibile ai coeredi per continuare adetenere in modo esclusivo in beni, avrebbe potuto/dovuto farlo valere-.4. Il quarto motivo di ricorso colpisce la sentenza impugnata prospettando la“violazione art.720, 832 e 1310 c.c. in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c. ed omessoesame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art.360 co 1 n.5 c.p.c.”Non sarebbe stata tenuta in debita considerazione dalla Corte di merito la contumaciadi [OSCURATO:PERSONA]: il ricorrente ne avrebbe usucapito la quota ereditaria, non valendonei suoi confronti gli effetti interruttivi della domanda, perché l’effetto interruttivo6 di 7Numero registro generale 29023/2019Numero sezionale 1346/2025della domanda non si sarebbe esteso anche alla posizione degli altriN ucmoeerroe ddi ira dccio Rltai ggegnie rale 7082/2026Salvatore, non applicandosi l’art. 1310 c.c. in materia di composDsaetsas pou.b blCicaizòio ne 24/03/2026comporterebbe comunque, ribadito il presupposto della necessità di tenere distinte lediverse masse ereditarie, la necessità di rivedere tutti i profili della divisioneIl motivo non è ammissibile, perché non è dato nemmeno comprenderne chiaramenteil significato.La dichiarazione di contumacia di [OSCURATO:PERSONA] non ne ha comportato l’esclusionedal presente processo, al quale la coerede ha, appunto, partecipato quale partecontumace.Il rigetto della domanda di usucapione della proprietà esclusiva sui due alloggi di cuisi discute non è stato fondato, anche quanto alla successione legittima di SalvatoreRiggi, solo su una questione di mancato decorso del termine ventennale per suaeventuale interruzione, ma sull’assenza di prova dell’esercizio di una situazione dipossesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] qualificabile come possesso esclusivoinequivocamente opponibile come tale ai comproprietari -si rimanda alleconsiderazioni sopra svolte nell’esaminare il secondo motivo di ricorso-.In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.Nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto difese gliintimati.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelloprevisto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 29023/2019Numero sezionale 1346/2025Numero di raccolta generale 7082/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]LINALISA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCRISTINA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29023/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], RIGGIANGELA;-intimati-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 373/2019 depositata il22/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal ConsigliereTIZIANA MACCARRONE.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto in giudizio i fratelli Calogero,Angela e Totò per procedere alla divisione dei beni immobili pervenuti loro persuccessione al padre [OSCURATO:PERSONA] e alla madre [OSCURATO:PERSONA]; nei soliconfronti del fratello Calogero gli attori avevano chiesto il rilascio di due unitàimmobiliari -al piano terra e al primo piano in Ribera, via Trieste n. 4- con condannaal pagamento dell’indennità di occupazione maturata. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiestoche, in relazione a dette due unità immobiliari, fosse accertata la sua proprietàesclusiva, acquisita per usucapione, o che comunque in sede di divisione i beniNumero registro generale 29023/2019Numero sezionale 1346/2025Numero di raccolta generale 7082/2026fossero assegnati a lui. Esperita una consulenza tecnica d’ufficio, l’adito TDraitbau pnubablleic adziio ne 24/03/2026Sciacca aveva respinto la domanda di usucapione e aveva proceduto alle operazioniper la divisione.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello, insistendo perché fosse accertato l’acquistoper usucapione della proprietà sui due alloggi e per l’assegnazione dei beni. [OSCURATO:PERSONA]Appello di Palermo aveva confermato la sentenza impugnata sulle seguenticonsiderazioni: -) l’unica mera situazione di fatto non contestata dalle controparti èche l’appellante ha utilizzato dopo la morte del padre e utilizza senza il consenso deicoeredi due beni di proprietà di entrambi i genitori, ma questo non coinvolge alcunaammissione in ordine all’esercizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un possesso utidominus sui beni stessi, la cui legittimità è sempre stata contestata dai coeredi; -)trattandosi di beni in comproprietà, in ogni caso “l’elemento qualificante che ilrichiedente deve precisamente allegare e provare, ex art.2697 c.c., non è tanto ilpossesso … quanto piuttosto la esclusività dello stesso, nel senso che esso devealtri comproprietari e, quindi, di opposizione alla loro volontà, non essendosufficiente che questi ultimi si siano limitati ad astenersi dall’uso della cosacomune”; -) [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova della sussistenza degli elementiutili per l’acquisto della proprietà dei beni per usucapione, a nulla rilevando l’assenzadi contestazione specifica, né l’astensione dall’uso ad opera degli altri condomini; ènecessaria la prova di un possesso esclusivo inconciliabile con il possesso altrui,senza opposizione e per il tempo necessario ad usucapire; -) l’autorizzazione alcommercio rilasciata nel 1982 e il condono edilizio del 1995 non sono elementisignificativi, perché compatibili con una situazione di detenzione; -) in concreto,[OSCURATO:PERSONA] ha iniziato ad utilizzare gli immobili di cui si discute quando iproprietari, che erano i suoi genitori, erano entrambi in vita, erano consapevolidell’utilizzo e tolleravano quindi la situazione così determinatasi, consentendolacome giustificato dal rapporto di stretta parentela; -) la sentenza n. 89/2009conseguente all’azione di rilascio proposta dalla madre dell’appellante nel 2006,richiamata da [OSCURATO:PERSONA], non riconosce un utilizzo dei beni attributivo dellaproprietà ma conferma un uso detentivo dei beni stessi; anche facendo riferimento al2006, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per gli altri coeredi il termine diriferimento per l’usucapione sarebbe stato il decesso del padre e in ogni caso iltermine di usucapione non era maturato al momento della proposizione del giudizioin primo grado, nel 2011; -) l’usucapione non è maturata nemmeno sulla quota dicomproprietà riferibile a [OSCURATO:PERSONA].Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo propone ricorso per cassazioneCalogero [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Anna, Totò e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.2 di 7Numero registro generale 29023/2019Numero sezionale 1346/2025RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 7082/20261. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] afferma l’Dinattae prvubebnliucatzaio ne 24/03/2026“violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione e falsa applicazionedegli artt. 587, 713, 720, 734, e 1350 c.c. quanto alla corretta applicazione deiprincipi in tema di divisione di masse plurime in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”Il ricorrente ha sempre abitato in via esclusiva gli immobili di via Trieste n. 4 inRibera, contribuendo alla loro edificazione su un terreno del padre, deceduto nel1993 senza testamento. [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente chiesto l’assegnazione,in sede di divisione, degli immobili da sempre utilizzati, ma la Corte lo avrebberitenuto impossibile per le disposizioni testamentarie della madre, deceduta dopo ilpadre, che assegnava detti beni ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante la mancanzadi una divisione predisposta dalla testatrice e nonostante questa fosse titolare solo diquote sui beni stessi. In sostanza, secondo il ricorrente, la disposizione testamentariadella madre avrebbe avuto il solo effetto di modificare le quote di comproprietà suibeni in relazione alla comunione già esistente a seguito della morte del padre, noncerto di attribuire la proprietà esclusiva ai due fratelli. La Corte di merito nonavrebbe nemmeno tenuto conto che nel caso di specie vi sarebbero state diversemasse ereditarie, e cioè quella dei beni del padre, quella dei beni della madre e quelladei beni acquisiti da entrambi in comunione legale.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la “violazione e falsaapplicazione degli artt. 2733, 2729 c.c. e degli artt. 228, 229, 115 e 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360 n. 3”, insistendo nell’affermare che egli avrebbe usucapito laproprietà esclusiva sugli immobili in via Trieste n. 4, al piano terra e al primo piano.Secondo il ricorrente non sarebbe condivisibile l’assunto della Corte di merito inordine al fatto che i fratelli non avrebbero riconosciuto, con valenza di confessione, ilpossesso esclusivo uti dominus del ricorrente, già esercitato prima della morte delpadre, ma solo il fatto materiale dell’occupazione degli immobili da parte sua. Glialtri elementi di fatto dimostrati (utilizzo dell’immobile per fini commerciali conapposita autorizzazione, condono edilizio del 1995) avrebbero dovuto esserevalorizzati assieme all’occupazione e non ritenuti compatibili con la detenzionecome affermato dalla Corte. In sostanza, secondo il ricorrente, il possesso utidominus sarebbe stato da enucleare dai seguenti elementi: i comportamenti delricorrente, indicati dalle controparti, idonei ad integrare il possesso sulle loro quotequantomeno fino alla morte del padre; il fatto che la defunta madre non fosse riuscitaad ottenere, nel 2006, il rilascio dei beni essendo stato escluso in quel giudizio,concluso con la sentenza n. 89/2009 del Tribunale di Sciacca, l’invocato comodato afavore di una “ipotetica donazione” (così si esprime la sentenza richiamata) avantaggio di [OSCURATO:PERSONA]; il fatto che, ove si affermi la “ipotetica donazione” , visarebbe possesso e non detenzione del bene; il fatto che vi sarebbe prova della3 di 7Numero registro generale 29023/2019Numero sezionale 1346/2025Numero di raccolta generale 7082/2026disponibilità esclusiva dei beni in capo al ricorrente quantomeno dal 1982D;a tan epul b1bl9ic8az7io ne 24/03/2026egli avrebbe trasferito la residenza in via Trieste n. 4; il notevole tempo trascorso nonpotrebbe costituire mera tolleranza anche perché tutte le controparti avrebberopalesato di avversare il possesso di Calogero. L’usucapione si sarebbe dovuta quindiritenere integrata.Appare opportuno esaminare per primo il secondo motivo di ricorso propostoperché, ove esso dovesse risultare fondato, assorbirebbe la necessità di valutazionedel precedente che presuppone la comproprietà su tutti gli immobili oggetto delladomanda di divisione ad opera degli intimati coeredi.Si premette che il principio di non contestazione disciplinato all’art. 115 c.p.c. siriferisce a circostanze di fatto, non a valutazioni giuridiche, con la conseguenza che,correttamente, i Giudici di merito hanno tenuto conto, dandone applicazione, che ilconcreto utilizzo esclusivo degli alloggi al piano terra e al primo piano da parte diCalogero [OSCURATO:PERSONA] non fosse in sé contestato; sono state invece contestate sempre lalegittimità di detto utilizzo esclusivo e la possibilità di valutare il comportamentotenuto da [OSCURATO:PERSONA] negli anni in termini di possesso esclusivo dei beni, inveceche in termini di loro detenzione e/o di compossesso quale comproprietario, in unambito di verifica di carattere giuridico che si pone al di fuori dell’operatività delprincipio richiamato e richiede l’esame degli elementi istruttori acquisiti agli atti.La Corte d’Appello di Palermo ha puntualmente analizzato tutti i profili in fatto,valorizzati ancora in questa sede dal ricorrente per affermare la sua proprietàesclusiva sui due alloggi in via Trieste n. 4, che pretende acquisita per usucapione, edha ritenuto che gli stessi non potessero giustificare l’acquisizione a titolo originariodella proprietà sugli immobili in contestazione, edificati su terreno in comproprietàdei coniugi [OSCURATO:PERSONA], in capo a [OSCURATO:PERSONA] in epoca precedente al 1993, anno deldecesso di [OSCURATO:PERSONA] (quindi prima che il ricorrente diventasse comproprietariodei beni quale coerede del padre), e nemmeno in epoca successiva. La Corte dimerito ha evidenziato correttamente i presupposti necessari affinchè intervengal’usucapione della proprietà esclusiva anche da parte del comproprietario ed hanegato che essi potessero essere enucleati dagli elementi di fatto allegati dalricorrente, di valenza indiziaria equivoca perché coerenti pure con una relazione didetenzione con gli immobili in contestazione e/o con la qualità di comproprietario(rispetto alla situazione anteriore al decesso di [OSCURATO:PERSONA] e poi rispetto allaposizione degli altri comproprietari); l’utilizzo esclusivo degli immobili, iniziatoquando entrambi i genitori danti causa erano in vita, si era affermato, in particolare,in un contesto di rapporti familiari tra le parti che rendeva giustificati l’esistenza e ilprotrarsi nel tempo di un atteggiamento di loro tolleranza verso detto uso.Non sono enucleabili dalle critiche formulate dal ricorrente ipotesi di violazione dilegge con riferimento alle norme richiamate nell’intestazione del motivo ma si4 di 7Numero registro generale 29023/2019Numero sezionale 1346/2025Numero di raccolta generale 7082/2026contesta in realtà l’attività di interpretazione, valorizzazione e valutDaaztiao pnuebb lidcaezlio ne 24/03/2026materiale istruttorio che è prerogativa del Giudice di merito e che non è suscettibiledi essere censurata in sede di legittimità ove sia sorretta, come nel caso di specie, damotivazione logica e priva di contraddizioni -cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., n.8053/2014, per i limiti di censurabilità in cassazione dei vizi di motivazione; Cass.,Sez. Un., n. 20867/2020, per i limiti di censurabilità in cassazione della violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c.; entrambe le pronunce affermano principi di diritto aiquali si è uniformata la giurisprudenza di legittimità successiva-.Si deve, in conclusione, respingere il motivo di ricorso in esame e, di conseguenza,[OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato proprietario esclusivo degli immobili alpiano terra e al primo piano di via Trieste n. 4 in Ribera ma solo comproprietario, inquanto erede di [OSCURATO:PERSONA] e poi di [OSCURATO:PERSONA] (genitori del ricorrente ecomproprietari originari al 50% del terreno sul quale è stato edificato l’immobile dicui fanno parte i due alloggi in contestazione, e quindi dello stesso immobile).Si esamina ora il primo motivo di ricorso, che si fonda sul presupposto che sianecessario mantenere distinte le masse da dividere, valorizzando il fatto che ilricorrente abbia utilizzato gli immobili in contestazione in modo esclusivo da epocagià precedente alla morte del padre [OSCURATO:PERSONA], situazione rispetto alla quale leindicazioni testamentarie di [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero prevalere.Il motivo è inconferente.Non essendo risultato provato che [OSCURATO:PERSONA] prima della morte del padre odopo avesse usucapito alcunchè (né la piena proprietà, né una quota maggiore dicomproprietà), le sue quote di comproprietà ereditaria sugli immobili di cui si discutenon erano certamente maggiori di quelle dei fratelli coeredi -quindi non si vedecome, a prescindere da ogni altra valutazione al riguardo, avrebbe potuto costituireun vantaggio per il ricorrente il mantenimento di masse ereditarie separate per lasuccessione di [OSCURATO:PERSONA] e per quella di [OSCURATO:PERSONA]-. Nel testamentoolografo in data 9.7.2009 [OSCURATO:PERSONA], “disponendo di tutti i suoi beni tra ifigli chiamati all’eredità”, già tutti comproprietari sulla quota di comproprietà del50% morendo dismessa dal padre [OSCURATO:PERSONA], “ha lasciato il piano terradell’edificio di via Trieste al figlio [OSCURATO:PERSONA], il primo piano al figlio [OSCURATO:PERSONA] ed hariservato ai figli Calogero e Angela l’appezzamento di terreno sito in Ribera, c.daPiccirilla, con insistente fabbricato rurale” -così la sentenza impugnata, a pag.18-.Di questa indicazione testamentaria hanno tenuto conto i Giudici di merito, e ilnominato consulente tecnico d’ufficio nella predisposizione del progetto di divisione,legittimamente, trattandosi appunto dell’espressione di volontà della de cuius che,evidentemente, non ha ritenuto di valorizzare a favore del ricorrente,nell’assegnazione dei beni immobili per la quota di sua proprietà ai figli eredi, il fatto5 di 7Numero registro generale 29023/2019Numero sezionale 1346/2025che Calogero già utilizzasse gli alloggi al piano terra e al primoN umpiearon doi radcic ocltua ig esnie rale 7082/2026discute. Data pubblicazione 24/03/2026Anche il motivo in esame non viola alcuna disposizione di legge -quanto al dispostodell’art. 112 c.p.c., si richiamano le pronunce di legittimità che sono univoche nelrilevare come “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c.,ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento,anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame,…” (così di recente Cass. n. 27551/2024), non quando la pronuncia ci sia ma non siagradita alla parte interessata (al di fuori del vizio di omessa motivazione, nei limiti incui esso è ammissibile dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,peraltro nemmeno prospettato nel caso di specie per il profilo in esame)-, ma è voltopiù propriamente ad ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio intermini favorevoli ai desideri del ricorrente.3. Con il terzo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] lamenta la “violazione dell’art.2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.La negazione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di rimanere negli immobili incontestazione sarebbe incompatibile sia con l’acquisizione del diritto di proprietà perusucapione, sia con il giudicato costituito dalla sentenza n. 89/09 del Tribunale diSciacca, di rigetto della domanda di condanna al rilascio dei due alloggi di cui sidiscute proposta dalla madre [OSCURATO:PERSONA] nel 2006.Il motivo è palesemente infondato, essendo pacifico che la sentenza n. 89/09 nonaffronta in modo utile per il ricorrente la questione di un suo preteso acquisto dellaproprietà per usucapione sui beni di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il rilascio,ma esclude solo, appunto, che detto rilascio fosse, all’epoca e sulla base del titolonegoziale fatto valere in quella sede, giustificato: si tratta di una pronuncia che nonpuò entrare in conflitto con la disposizione testamentaria, valorizzataconsapevolmente e motivatamente dai Giudici di merito, perché inidonea ad incideresull’esistenza effettiva del diritto di (com)proprietà in capo alla defunta -oveCalogero [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto ancora un titolo opponibile ai coeredi per continuare adetenere in modo esclusivo in beni, avrebbe potuto/dovuto farlo valere-.4. Il quarto motivo di ricorso colpisce la sentenza impugnata prospettando la“violazione art.720, 832 e 1310 c.c. in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c. ed omessoesame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art.360 co 1 n.5 c.p.c.”Non sarebbe stata tenuta in debita considerazione dalla Corte di merito la contumaciadi [OSCURATO:PERSONA]: il ricorrente ne avrebbe usucapito la quota ereditaria, non valendonei suoi confronti gli effetti interruttivi della domanda, perché l’effetto interruttivo6 di 7Numero registro generale 29023/2019Numero sezionale 1346/2025della domanda non si sarebbe esteso anche alla posizione degli altriN ucmoeerroe ddi ira dccio Rltai ggegnie rale 7082/2026Salvatore, non applicandosi l’art. 1310 c.c. in materia di composDsaetsas pou.b blCicaizòio ne 24/03/2026comporterebbe comunque, ribadito il presupposto della necessità di tenere distinte lediverse masse ereditarie, la necessità di rivedere tutti i profili della divisioneIl motivo non è ammissibile, perché non è dato nemmeno comprenderne chiaramenteil significato.La dichiarazione di contumacia di [OSCURATO:PERSONA] non ne ha comportato l’esclusionedal presente processo, al quale la coerede ha, appunto, partecipato quale partecontumace.Il rigetto della domanda di usucapione della proprietà esclusiva sui due alloggi di cuisi discute non è stato fondato, anche quanto alla successione legittima di SalvatoreRiggi, solo su una questione di mancato decorso del termine ventennale per suaeventuale interruzione, ma sull’assenza di prova dell’esercizio di una situazione dipossesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] qualificabile come possesso esclusivoinequivocamente opponibile come tale ai comproprietari -si rimanda alleconsiderazioni sopra svolte nell’esaminare il secondo motivo di ricorso-.In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.Nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto difese gliintimati.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelloprevisto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1,comma 17, della Legge n.228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.1-bis dello stesso art.13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 7maggio 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI7 di 7P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1,comma 17, della Legge n.228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.1-bis dello stesso art.13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 7maggio 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI7 di 7