CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 15626/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ettivamente domiciliato presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 24-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] della protezione dei dati personali, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, viadei Portoghesi 12-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 691/2022 depositata il25/05/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026sentito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Mauro che ha concluso per: l’accoglimento dei motivisecondo, sesto e ottavo; l’assorbimento dei motivi terzo, quarto, settimo enono; il rigetto dei motivi primo e quinto del ricorso;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si èriportato agli scritti difensivi.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale diAncona opposizione ex artt. 152 d.lgs. n. 196/2003 e 10 d.lgs. n.150/2011 avverso il provvedimento n. 23/2021 del [OSCURATO:PERSONA] per laprotezione dei dati personali, con cui quest’ultimo, dichiarata l’illiceità deltrattamento effettuato dall’ente in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) ec), 6 e 37, par. 7, del Regolamento UE n. 679/2016 in materia diprotezione dei dati personali, aveva ingiunto allo stesso il pagamento diuna sanzione pecuniaria pari ad euro 10.000,00.La violazione in questione consisteva nell’avvenuta comunicazione aicomponenti il Corpo di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di una nota del“[OSCURATO:PERSONA] di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione delbenessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, con allegati il verbaledella seduta del comitato in data 15.11.2017, nonché copia di una letteraanonima contenente giudizi negativi sul comportamento in ambitolavorativo di un dipendente in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] ed unquestionario con cui si chiedeva ai destinatari della comunicazione secondividessero o meno i giudizi riportati nella lettera anonima.L’opponente ha sostenuto l’infondatezza dei seguenti tre profili di addebitoformulati dal [OSCURATO:PERSONA]: 1) assenza di idoneo presupposto normativo per iltrattamento dei dati personali; 2) trattamento dei dati personali avvenutoin modo non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza,nonché di minimizzazione; 3) assenza della comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] deidati di contatto del responsabile della protezione dei dati.Numero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026Il resistente si è costituito tardivamente in giudizio, domandando il rigettodell’opposizione.Con sentenza n. 691/2022 pubblicata il 25.05.2022, il Tribunale di Anconaha respinto il ricorso ed ha disposto la compensazione tra le parti dellespese processuali.Nella motivazione, il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - la tardiva costituzione del [OSCURATO:PERSONA] non gli avesse preclusola produzione della documentazione strettamente inerente all’atto oppostoai sensi dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011, norma che prevedeva atal fine un termine meramente ordinatorio; - a prescindere dall’esistenzadi una base normativa legittimante il trattamento, esso era avvenuto conviolazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza eminimizzazione; - le modalità dell’indagine effettuata non erano state talida contemperare adeguatamente le esigenze di tutela della riservatezzadel dipendente interessato con quelle legate al buon andamento dellecircostanza che la mancata comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] dei dati di contattodel responsabile della protezione dei dati non avesse prodotto effettipregiudizievoli rilevava ai fini della compensazione delle spese processuali.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza in questione sulla scorta di nove motivi.[OSCURATO:PERSONA] per la protezione dei dati personali ha resistito concontroricorso.del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentatoconclusioni scritte e il Comune ricorrente ha depositato una memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 416Numero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026c.p.c. e dell’art. 10 del d.lgs. 150/2011, nonché dell’art. 2096 c.c.,allorquando il Tribunale, a fronte della mancata tempestiva costituzione ingiudizio dell’Amministrazione resistente, non ha accolto l’opposizione acausa della mancata allegazione e richiesta di prova dei presupposti dellasanzione.In particolare, poiché l’[OSCURATO:PERSONA], attrice in senso sostanzialebenché formalmente convenuta, si era costituita in giudizio oltre il terminedi decadenza di cui all’art. 416 c.p.c., la stessa sarebbe venuta meno aisuoi oneri di allegazione e di prova dei fatti contestati, non essendo, inparticolare, applicabile nel procedimento di cui all’art. 10 d.lgs. n.150/2011 la norma di cui all’art. 6, comma 8 dello stesso decreto,riguardante il deposito della documentazione strettamente inerente all’attoopposto entro un termine ritenuto meramente ordinatorio.Il motivo è infondato.In primo luogo, come già affermato in sede di legittimità (cfr.: Cass. n.27189/2023), è vero che il d.lgs. n. 150 del 2011 disciplinaseparatamente, all’art. 10, le controversie in materia di protezione dei datipersonali; non è men vero però che la previsione non può esser letta insenso atomistico, ma va coordinata con l’art. 166 del codice privacy, neltesto vigente ratione temporis. Il settimo comma del citato art. 166 rinvia,quanto all’adozione dei provvedimenti sanzionatori, agli artt. “da 1 a 9, da18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689” in quantoapplicabili. A tutte le controversie di cui all’art. 22 della l. n. 689 del 1981si applica a sua volta – e per intero - l’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011.Il coordinamento di questa norma, implicitamente richiamata dallo stessoart. 166 codice privacy per effetto dei successivi rimandi, con l’art. 10porta ad affermare che, diversamente da quanto sostenuto dal Comunericorrente, il comma 8 del predetto art. 6 è applicabile alla fattispecie inesame, sicché quanto affermato in proposito nella sentenza impugnata ècorretto.Numero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ora, il termine previsto dal comma 8 del citato art. 6 per il deposito dicopia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché allacontestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto diespressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplatodall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2,comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri documenti depositatidall'Amministrazione (cfr.: Cass. n. 9545/2018; in senso analogo, sivedano anche: Cass. n. 15887/2019; Cass. n. 14266/2021).In secondo luogo, deve osservarsi che, sebbene nel giudizio di opposizionea sanzione amministrativa gravi sull'amministrazione l'onere di provare glielementi costitutivi dell'illecito, la sua inerzia processuale non determinal'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quantoil giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio enon soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento che irroga lasanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti siadisponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (cfr.: Cass. n.4898/2015; Cass. n. 24691/2018; Cass. n. 17041/2025).Poiché l’opposizione in esame è regolata dal rito del lavoro, va ancheconsiderato che, nell’ambito del rito in questione, gli artt. 421 e 437 c.p.c.prevedono in capo al giudice poteri istruttori esercitabili d’ufficio.Pertanto, sebbene la produzione di documenti successivamente aldeposito degli atti introduttivi sia ammissibile solo nel caso di documentiformati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei terminipreclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza direplicare a difese altrui, comunque l'acquisizione documentale può esseredisposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultinoindispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizionedi una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazionedell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza,Numero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regolasull'onere della prova (cfr., per tutte: Cass. n. 33393/2019).Le considerazioni di cui innanzi contraddicono la tesi secondo cui la tardivacostituzione del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto determinare l’accoglimentodell’opposizione.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli artt. 55 e ss. d.lgs. 165/01, dell’art. 7 legge 300/1970,dell’art. 5, comma 1, lett. a) e c), dell’art. 6, comma 1, lett. c) e f) edell’art. 83 del [OSCURATO:PERSONA] 2016/679, dell’art. 2-ter, commi 1 e 3 deld.lgs. 196/2003, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., poiché il Giudice diprimo grado ha ritenuto che le indagini prodromiche all’avvio delprocedimento disciplinare consentano il trattamento dei dati personali,anche senza il consenso dell’interessato, solo nell’ipotesi in cui i fattioggetto di tali indagini prodromiche siano specifici.In particolare, secondo il Comune, poiché, ai sensi degli artt. 55 e ss.d.lgs. n. 165/2001 e della l. n. 300/1970, in sede disciplinare, i fattioggetto di addebito devono essere specifici e, dopo la contestazione, essinon sono più modificabili, erano legittime le indagini preliminari del datoredi lavoro, indagini che non potevano svolgersi in forma anonima, visto chela segnalazione si riferiva ad una persona determinata. La doverosità delleindagini e la sussistenza di un legittimo interesse del datore di lavoropermettevano il trattamento dei dati, anche senza il consensodell’interessato, ex art. 6, lettere c) e f) del Regolamento n. 679/2016,anche in ipotesi di mero sospetto di commissione di illeciti. Un siffattoprincipio era stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità nellavigenza dell’art. 24, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 196/2003, oggi abrogato,ed il rapporto di lavoro tra l’Amministrazione e l’interessato costituivarelazione pertinente ed appropriata tra i due soggetti in questione secondoil considerando 47 del Regolamento.Numero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 e 4, error in procedendo –omessa pronuncia – nonché nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4) c.p.c., poiché il Giudice di primo grado appello non hapronunciato sulla eccezione secondo cui la normativa avente ad oggettogli obblighi di protezione del personale dipendente, ex art. 2087 c.c.,legittimava il trattamento dei dati personali del dipendente.In particolare, premesso che nel provvedimento opposto il [OSCURATO:PERSONA] avevaritenuto irrilevante il richiamo dell’art. 2087 c.c., che sancisce un generaleobbligo per il datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalitàmorale dei prestatori di lavoro e che il Comune aveva eccepito in giudiziola sussistenza di un suo obbligo di prevenire infortuni sul lavoro e malattieprofessionali, obbligo che rendeva necessario il trattamento, il giudice delmerito non si era pronunciato in proposito.Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione,ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., dell’art. 2087 c.c., dell’art. 5,comma 1, lett. a) e c), dell’art. 6, comma 1, lett. c) e f) e dell’art. 83 delRegolamento Ue 2016/679, dell’art. 2-ter, commi 1 e 3 del d.lgs.196/2003, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. per aver il tribunale diAncona erroneamente ritenuto che gli obblighi di protezione del personaledipendente, ex art. 2087 c.c., non legittimavano il trattamento dei datipersonali del dipendente.In particolare, per il caso in cui si fosse ritenuta l’eccezione di cui sopraimplicitamente rigettata, doveva considerarsi che l’obbligo per il datore dilavoro di garantire un ambiente non generatore di stress a tutela dellasalute dei dipendenti prevaleva rispetto al diritto alla riservatezza delsoggetto interessato, in virtù delle norme di cui all’art. 2087 c.c. e dell’art.6, comma 1, lett. c) e f) del Regolamento.I tre motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoinfondati.Numero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026Al riguardo, deve premettersi che l’affermazione del Comune secondo cui«il Giudice di primo grado ha ritenuto che le indagini prodromiche all’avviodel procedimento disciplinare consentano il trattamento dei dati personali,anche senza il consenso dell’interessato, solo nell’ipotesi in cui i fattioggetto di tali indagini prodromiche siano specifici» non trova riscontro nelprovvedimento impugnato; al contrario, in sentenza si è soltanto dato attodell’inidoneità delle modalità di indagine messe in atto dall’ente, nonchédel relativo trattamento dei dati personali del dipendente, a pervenireall’accertamento di fatti specifici, il che costituisce considerazione bendiversa.Il Tribunale, nella valutazione relativa alla sussistenza o meno dell’illecito,ha ritenuto di «prescindere» dall’accertamento dell’esistenza di una basenormativa legittimante il trattamento dei dati, ritenendo, con ognievidenza, che un tale accertamento fosse superfluo alla luce delleconsiderazioni successivamente esposte riguardo alle modalità deltrattamento medesimo; in altre parole, secondo il ragionamento delgiudice del merito, anche riconoscendosi l’esistenza di una base normativaal trattamento, le modalità di esecuzione dello stesso lo avrebbero resoillecito, in quanto «eccedente rispetto all’interesse perseguito dal datore dilavoro», e dunque, in definitiva, sproporzionato.Ciò significa che l’accertamento in questione è stato considerato assorbito,sicché deve essere escluso che ricorra il vizio di omessa pronuncia.Infatti, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando ladecisione di una questione esclude la necessità o la possibilità diprovvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessapronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata,espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizionidella sentenza (cfr.: Cass. n. 2334/2020; Cass. n. 18832/2021).Quanto, poi, alla legittimità delle indagini preliminari da parte del datore dilavoro, il Tribunale ha affermato che si potesse «convenire sul fatto cheNumero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026sia legittimo, da parte del datore di lavoro, il trattamento dei dati nellafase prodromica al procedimento disciplinare» ed ha condiviso erichiamato l’osservazione dell’opponente secondo cui in sede disciplinare«gli addebiti devono essere specifici e non sono più modificabili».Alla luce di quanto innanzi osservato, nella specie non sussiste alcunaviolazione delle norme indicate dal Comune nella rubrica dei motivi inesame, e, in particolare, della disposizione di cui all’art. 2087 c.c., checostituiva, a dire dell’ente, la base normativa del trattamento.3. Il quinto motivo è rubricato come segue: omesso esame circa un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 5) c.p.c., allorquando il Tribunale ha omesso diconsiderare che la lettera da cui discenderebbe la violazione del principiodi minimizzazione trasmessa agli appartenenti al Corpo di PoliziaMunicipale dal Comandante con email del 18/6/2018 era ampiamenteconosciuta da tutti gli appartenenti al medesimo Corpo di PoliziaMunicipale prima dell’invio di tale mail.In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare il fatto storicodella conoscenza della lettera anonima in questione già prima dell’invio delquestionario, il che aveva costituito oggetto di prova testimoniale, le cuirisultanze sono state riportate nel ricorso, in nota, a pag. 26. Secondo ilComune, «se, infatti, la lettera con cui sono stati diffusi i dati personali deldipendente era già conosciuta da parte dei destinatari della comunicazionedel Comandante, non si vede francamente come possa concretizzarsialcuna violazione del principio di minimizzazione dei dati, con la diffusionegià del tutto conosciuti dalla platea dei destinatari».Il motivo è infondato.L’art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento del Parlamento europeo679/2016/UE prevede che i dati personali sono «adeguati, pertinenti elimitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati(«minimizzazione dei dati»)».Numero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026Pertanto, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato nelrispetto del "criterio di minimizzazione", in virtù del quale essi devonoessere utilizzati solo se indispensabili, pertinenti e limitati a quantonecessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati(cfr.: Cass. n. 22338/2023).In relazione a ciò, la circostanza della pregressa conoscenza aliunde, daparte dei destinatari della comunicazione per cui è causa, della letteraanonima deve essere considerata non decisiva nel determinare un esitodiverso della causa, in quanto: - l’invio della lettera in allegato ad unacomunicazione ufficiale è idoneo ad attribuire al documento unaconnotazione che costituisce un quid pluris rispetto alla mera conoscenzainformale del fatto; - lo stesso dicasi per quanto concerne la richiesta aciascun destinatario di esprimere un giudizio di condivisione o meno deigiudizi ivi riportati.Pertanto, la circostanza in questione non è idonea a contraddirel’esattezza delle considerazioni formulate nella sentenza impugnata sullaviolazione del principio di minimizzazione.4. Il sesto motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., nonché omesso esame circa un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art.360, comma 1, n. 5) c.p.c., allorquando il Tribunale di Ancona ha omessoqualsivoglia specificazione circa i fondamenti del proprio convincimentocirca la violazione del principio di minimizzazione e non ha preso inconsiderazione (nel valutare l’asserita violazione del principio diminimizzazione) l’esito dell’attività istruttoria e le circostanze in fatto(allegate e non contestate dal resistente, stante la tardiva costituzione ingiudizio) finalizzate a dimostrare che, nel caso di specie, la comunicazioneai colleghi del nome del Sig. [OSCURATO:PERSONA] era l’unica modalità idonea adadempiere (in modo efficace) agli obblighi connessi alla disciplina inNumero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026materia di procedimenti disciplinari e salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei colleghi.In particolare, secondo il Comune, si versava in un’ipotesi di motivazioneapparente, poiché non era stato specificato se il trattamento fosse o menofondato su una base normativa, né era stato spiegato per quale ragione lamenzione del nome dell’interessato nella comunicazione inviata fossestata ritenuta eccedente l’interesse dell’amministrazione. Inoltre, secondoil ricorrente, il giudice del merito non aveva esaminato ai fini delladecisione il fatto dirimente, non contestato dalla controparte attesa la suatardiva costituzione, che la comunicazione del nominativo dell’interessatoai colleghi era l’unico modo idoneo ad adempiere efficacemente agliobblighi gravanti sul datore di lavoro.Il settimo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione,ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., dell’art. 5, comma 1, lett. a) ec), dell’art. 6, comma 1, lett. c) e f) e dell’art. 83 del Regolamento Ue2016/679, dell’art. 2-ter, commi 1 e 3 del d.lgs. 196/2003, per aver ilTribunale di Ancona erroneamente ritenuto la violazione del principio diminimizzazione senza aver contemperato gli obblighi connessi alladisciplina in materia di procedimenti disciplinari e salvaguardiadell’integrità psico-fisica dei colleghi.In particolare, considerato che non venivano in rilievo i principi di liceità ecorrettezza del trattamento, riferibili alla sussistenza del presuppostonormativo, né quello di trasparenza, riguardante le informazioni da fornireal soggetto interessato, il principio di minimizzazione, diversamente daquanto ritenuto dal giudice del merito, non era stato violato, poiché lacomunicazione del nominativo dell’interessato ai colleghi rappresentava iltrattamento minimo indispensabile all’effettuazione dell’indagine, nonespletabile in forma anonima.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoinfondati.Numero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026In primo luogo, è erroneo ritenere che la tardiva costituzione del Garantenel giudizio dinanzi al Tribunale abbia avuto l’effetto di far considerare noncontestate le circostanze esposte nel ricorso in opposizione.Infatti, la preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, c.p.c. ha adoggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioniimproprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazionedei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegnodella pretesa, le quali trovano la loro disciplina nel comma terzo dellostesso art. 416, la cui disposizione, malgrado il fatto che dette deduzioninon vengano proposte nella memoria di costituzione, non comminacomunque la sanzione della decadenza (cfr.: Cass. n. 21073/2007).Pertanto, l’eventuale tardività della costituzione non ha l’effetto diprecludere l’esame delle contestazioni da parte del giudice.Quanto, poi, alla censura riguardante il vizio di motivazione - da ritenersi,nell’assunto del Comune, meramente apparente -, dall’esposizionecontenuta nel ricorso si evince che essa si fonda sul presupposto che«l’unico dato personale che è stato inviato al personale della [OSCURATO:PERSONA] la mail del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era solo il nome dell’agente accusato di turbare“il benessere lavorativo” e di “aumentare divisioni e contrasti e polemichefra i dipendenti al di fuori di qualsiasi logica sana e costruttiva”», sicchénon sarebbe dato comprendere «perché l’invio del nome del collegasarebbe eccedente gli interessi dell’amministrazione».Le considerazioni del Comune ricorrente non possono essere condivise.Infatti, l’art. 4, par. 1, num. 1, del Regolamento, fornisce una nozioneampia del concetto di «dato personale», dovendo intendersi per tale«qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata oidentificabile («interessato»)»; anche il Considerando 26 relativo alRegolamento dichiara che «è auspicabile applicare i principi di protezionedei dati a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata oidentificabile».Numero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026Pertanto, nel caso di specie, ricadono in tale nozione non soltanto i datirelativi al nome dell’interessato, ma anche le ulteriori informazioni sulsoggetto in questione contenute nella lettera anonima che lo riguardavaed in ordine alle quali i colleghi erano stati sollecitati ad esprimere ungiudizio di condivisione o meno.Ora, sono molteplici le considerazioni svolte in sentenza, in proposito, daparte del giudice del merito, il quale ha ritenuto che «la sottoposizione diun questionario ove si chiede agli interpellati di condividere o noncondividere un determinato stato d’animo appare poco utile a faremergere condotte ben individuate suscettibili di contestazione disciplinareda parte del datore di lavoro, perché, come osservato dallo stessoricorrente, gli addebiti devono essere specifici e non sono più modificabili»e che «inviare ai dipendenti del corpo di polizia locale una nota anonimacontenente valutazioni negative su di un dipendente e fare di tale scrittoun questionario a risposte multiple, non appare essere un modus operandiadeguato al contemperamento delle esigenze perseguite con ilprocedimento avviato dal Comandante del Corpo di [OSCURATO:PERSONA], teso agarantire il buon andamento dell’attività di polizia locale ed a “… renderepartecipi gli eventuali segnalatori di condotte illecite della partecipazionedi tutto il Corpo di Polizia a tali indagini, e quindi tutelare (ancheindividualmente) la condotta di ogni singolo agente” (pagina 38 delricorso), con quelle di tutela della riservatezza del singolo dipendente».Diversamente da quanto ritenuto dal Comune, le considerazioni soprariportate, del tutto coerenti, consentono di comprendere il percorso logicoseguito dal giudice, sono ben al di sopra del c.d. minimo costituzionale enon integrano gli estremi della motivazione meramente apparente oinsanabilmente contraddittoria.Quanto, poi, al fatto che, a dire del Comune, la comunicazione inquestione fosse «l’unica modalità idonea ad adempiere (in modo efficace)agli obblighi connessi alla disciplina in materia di procedimenti disciplinariNumero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026e salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei colleghi», esso, lungi dalcostituire un fatto storico, costituisce un giudizio, sicché la censura inquestione presenta profili di inammissibilità.In proposito, è stato evidenziato (cfr.: Cass. n. 22218/2023) checostituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass., ord., 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761;Cass., sez. un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass.5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omessoesame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice dirito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass., ord.,18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementiistruttori (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti ecircostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015,n. 21439; v. in particolare Cass., ord., 29/10/2018, n. 27415), sicchésono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigmanormativo a questi ultimi profili.Riguardo alla questione in esame, il Comune ha indicato anche varielementi che dimostrerebbero, a suo dire, la correttezza della tesi dallostesso sostenuta.In proposito, tuttavia, deve osservarsi che il controllo di logicità delgiudizio di fatto, consentito dall'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., nonequivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione cheha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione dellaquestione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, nonsarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente inuna sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnatadall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tuttoNumero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte dicassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraversol'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Né,ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazioneche le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito)giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con le risultanzeistruttorie - prendesse d'ufficio in considerazione un fatto probatoriodiverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito afondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso "sub specie" diomesso esame di un punto decisivo. Del resto, il citato art. 360, commaprimo, n. 5), c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spettaindividuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne leprove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varierisultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (cfr.: Cass. n. 4766/2006; in senso conforme, si vedanoanche: Cass. n. 12445/2006; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 27168/2006;Cass. n. 4500/2007).Infine, quanto alla pretesa violazione di legge, deve osservarsi che essaconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sottol'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizioneNumero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della leggein ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anchela prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n. 25182/2024).Le considerazioni svolte dalla parte circa l’impossibilità di effettuare leindagini in forma anonima nonché circa la funzione concreta dell’invio aicolleghi dell’interessato della comunicazione per cui è causa con i relativiallegati non attengono ad un problema interpretativo delle norme di cui siassume la violazione, ma riguardano esclusivamente la valutazione nelmerito delle risultanze di causa, che, come innanzi si è già visto, non puòessere rimessa in discussione nella presente sede, ove congruamentemotivata.5. L’ottavo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 e 4, error inprocedendo – omessa pronuncia – nonché nullità della sentenza, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., poiché il Giudice di primo grado nonha pronunciato sulla eccezione secondo cui la mancata comunicazione alGarante dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, nonha determinato alcun nocumento alle finalità per cui tale norma erapreordinata (ossia consentire al [OSCURATO:PERSONA] di avere un rapido contatto con ilDPO del titolare del trattamento).In particolare, premesso che nel provvedimento impugnato era statacontestata al Comune anche la mancata comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] dei datidi contatto del responsabile della protezione dei dati e che l’opponenteaveva eccepito che tale omissione non aveva avuto alcuna conseguenzaconcreta, doveva rilevarsi che il giudice del merito aveva tenuto conto diciò solo quanto alla statuizione sulle spese processuali, ma non inrelazione al merito della pretesa sanzionatoria di controparte.Numero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026Il nono motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione, aisensi dell’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., dell’art. 37, paragrafo 7 edell’art. 83 del [OSCURATO:PERSONA] 2016/679, per aver il Tribunale di Anconaerroneamente ritenuto che la mancata comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] dei datidi contatto del responsabile della protezione dei dati, senza alcunnocumento delle finalità per cui tale norma era preordinata (ossiaconsentire al [OSCURATO:PERSONA] di avere un rapido contatto con il DPO del titolaredel trattamento), determini una condotta sanzionabile con sanzioneamministrativa pecuniaria.In particolare, considerato che la comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] dei dati dicontatto del responsabile della protezione dei dati mira a garantire che leautorità di controllo possano contattare il responsabile della protezione deidati in modo facile e diretto e che la determinazione comunale didesignazione del responsabile era stata pubblicata all’albo pretorio nonchésul sito internet del Comune, sicché la mancata comunicazione si risolvevain una violazione meramente formale che non aveva provocato alcundanno, detta violazione non era sanzionabile.I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.Deve premettersi che nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, cheil giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezioneautonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmenteformulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportatenel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente oper riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì,dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra eranostate proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità edella tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, laCorte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto puòNumero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza alprincipio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, nonessendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo allaverifica degli stessi (cfr.: Cass. n. 28072/2021).In concreto, nella decisione impugnata, il giudice del merito haespressamente citato la tesi dell’opponente secondo cui «la mancatacomunicazione del GPDP dei dati di contatto del responsabile dellaprotezione dei dati deve ritenersi improduttiva di qualsiasi effettopregiudizievole, perché la pubblicazione dei dati di contatto sul sitointernet del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha comunque raggiunto loscopo cui la norma è preposta»; parimenti, lo stesso ha valorizzato dettacircostanza - di cui, dunque, ha ritenuto la sussistenza - ai fini delladecisione in ordine alla compensazione delle spese processuali.Da parte sua, l’ente, pur lamentando che di ciò non si sia tenuto conto aifini della decisione sul merito della pretesa sanzionatoria del [OSCURATO:PERSONA], nonha riportato nel ricorso specifiche indicazioni sul come la questione fossestata fatta valere nelle conclusioni rassegnate, cioè su quali richiestefossero state eventualmente formulate con particolare riguardo allacircostanza in esame, il che non permette una compiuta verifica dellacensura in questa sede.Deve in ogni caso rilevarsi che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio diomessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. perviolazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamentedi adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito diaccoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione delcaso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame,mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggettodi doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di unoNumero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta dimotivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa oincomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili(cfr.: Cass. n. 27551/2024).Nella specie, la doglianza in esame è stata valorizzata dal Tribunale,sebbene soltanto ai fini della statuizione relativa alle spese processuali,sicché essa deve comunque intendersi implicitamente disattesa ai fini delladecisione di merito; ne deriva che non è ravvisabile in concreto il vizio diomessa pronuncia.Quanto alla valutazione circa la correttezza o meno di tale implicitorigetto, deve escludersi che la violazione della norma di cui all’art. 37 delRegolamento sia insuscettibile di sanzione, in quanto meramente formale.Sul punto, si osserva che l’art. 37, par. 7, del Regolamento prevede sia lapubblicazione dei dati di contatto del responsabile della protezione dei datisia la comunicazione degli stessi all'autorità di controllo, con laconseguenza che la mera pubblicazione non esaurisce l’adempimento disiffatti obblighi.La violazione in esame è sanzionata ex art. 83, par. 4, lett. a), delRegolamento medesimo, non presuppone che la condotta omissiva abbiaeffettivamente provocato un danno, né, infine, è possibile adottare inquesta sede un’interpretazione che di fatto conduca alla disapplicazionedella norma.In concreto, premesso che la sussistenza dell’omissione è pacifica, ciò cherisulta dagli atti è unicamente l’inesistenza di un danno, la quale avrebbepotuto influire unicamente sulla gravità della violazione e, dunque, sullamisura della sanzione; tuttavia, il Comune ricorrente non ha dedotto diaver domandato una riduzione della sanzione stessa in forza di ciò.6. Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Numero registro generale 28637/2022Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 15626/2026Data pubblicazione 21/05/2026Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]