CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 06189/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11629/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi amministratore pro tempore , rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della Comm issione tributaria regionale della Campania (sezione staccata di Salerno ) n. 678/2021 depositata i l 25/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900000041000, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica delle dieci cartelle sulle quali la stessa si fondava. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, osservando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non rientrava tra gli atti autonomamente impugnabili, potendo al più essere impugnata la successiva iscrizione. 2. Proponeva appello la società, deducendo l’ammissibilità del ricorso e riproponendo sostanzialmente le contestazioni sulla validità delle notifiche. L’Agente della riscossione proponeva appello incidentale, osservando che la comunicazione era autonomamente impugnabile, e resisteva a quello principale, eccependo l’inammissibilità delle contestazioni relative alle notifiche eseguite con posta elettronica certificata in quanto compiute per la prima volta nel giudizio di appello. Con sentenza n. 678/2020, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello principale; riteneva, diversamente dal collegio di primo grado, che l’atto potesse essere autonomamente impugnato, ma che le notifiche delle cartelle, eseguite tramite posta elettronica certificata, fossero regolari, in considerazione delle ricevute di avvenuta consegna all’indirizzo della destinataria presenti in atti; inoltre, trattandosi di documenti informatici e non di copie informatiche di documenti cartacei, non era necessaria alcuna attestazione o dichiarazione di conformità. 3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Non ha resistito con controricorso l’Agente della riscossione che è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 4 novies d.l. 34/2019 conv. in l. 58/2019 e 11, comma 2°, d.lgs. 546/1992. Ha rilevato che la CTR aveva omesso di pronunciarsi in ordine all’invalidità della costituzione in giudizio dell’Agenzia con il ministero di un difensore del libero foro, non essendo ciò consentito in assenza della dichiarazione di non volersi avvalere del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato o dell’indisponibilità di quest’ultima ad assumere il patrocinio. 1.2 Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non ha indicato con quale atto ha sottoposto la questione alla CTR, né l’ha riportata nei termini esatti in cui l’aveva esposta nel giudizio d’appello (cfr., ex multis, Cass. n. 28072/2021; Cass. n. 15367/2014). 1.3 La stessa è comunque infondata, giacché il vizio di omessa pronuncia non ricorre ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la questione non espressamente esaminata risulti - come nel caso di specie, in cui la CTR ha preso in considerazione le difese e i documenti depositati dall’Agente della riscossione, ritenendolo validamente costituito - incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. n. 2953/2025; Cass. n. 25710/2024). 1.4 In ogni caso, anche la questione sostanziale è priva di fondamento , sicché, anche ove vi fosse stata l’omessa pronuncia, essa risulterebbe superata (cfr., ex multis, Cass. n. 17416/2023; Cass. n. 21968/2015; Cass. n. 2313/2010). Infatti, questa Corte a Sezioni Unite - alla luce dell’esame della disciplina contenuta nel comma 8° dell’art. 1 d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016 e della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 4 novies d.l. 34/2019 conv. in l. 58/2019 – ha affermato i seguenti principi: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate– Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass. Sez. U.30008/2019). Peraltro è stato specificato che gli stessi operano anche con riguardo ai gradi di merito del processo tributario: «con specifico riferimento al contenzioso tributario per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, potendo evitare il relativo patrocinio soltanto nelle ipotesi di conflitto oppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure in caso di indisponibilità dell'Avvocatura erariale; quando, invece, la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, da scegliersi nel rispetto dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 e dei principi del codice dei contratti pubblici (Cass. 29/11/2019, n. 31241) Definitivamente in tal senso, del resto, vale la disposizione interpretativa di cui all’art. 1, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193. Nella specie la base convenzionale (cfr. per quanto di rilievo nella presente controversia il protocollo sopra citato del 5 luglio 2017), richiamata dalla disposizione da ultimo citata, esclude la necessità del ricorso alla difesa erariale proprio per le liti innanzi alle commissioni tributarie, ma non per il giudizio in cassazione, per il quale in via generale esso è espressamente previsto (cfr. § 3.4. del protocollo; analogamente dispone il § 3.4. del successivo protocollo del 24 settembre 2020 e il § 3.3. del protocollo 25 giugno 2024) per il quale come premesso tale patrocinio è previsto salvo il ricorrere delle condizioni pure indicate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera dell’Agenzia). Nello stesso senso depone la norma d’interpretazione autentica recata dall’art. 4 nonies del d.l. n. 34/2019»(Cass. n. 28199/2024). È evidente, dunque, che anche nei gradi di merito l’Agente della riscossione può stare in giudizio con il ministero di un avvocato del libero foro e ciò, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, senza la necessità di dimostrare i relativi presupposti. 2.1 Con il secondo motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. per violazione ed errata applicazione degli artt. 2697, 2712, 2719 c.c., nonché delle disposizioni di cui al d.P.R. 68/2005 e delle «regole tecniche ivi previste». Ad avviso della ricorrente, la CTR ha ritenuto, erroneamente, che fossero state dimostrate le notifiche delle cartelle di pagamento eseguite tramite posta elettronica certificata sulla base delle sole ricevute di consegna, sebbene mancassero quelle di accettazione ed i messaggi di invio, i soli attraverso i quali sarebbe stato possibile individuare gli atti allegati. La società ha rilevato altresì che le notifiche erano comunque viziate , in quanto i messaggi di posta elettronica certificata erano stati inviati da un indirizzo non contenuto nell’elenco IPA. 2.2 Il motivo, così formulato, appare inammissibile. Sarebbe stato onere della ricorrente, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, riprodurre i documenti relativi alle notifiche o quanto meno indicare la loro collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte,onde consentirne il reperimento e la consultazione. Al riguardo, occorre ricordare che il ricorso è «ammissibile, quando: i) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; ii) ogni motivo indica, se del caso, l’atto, il documento, il contratto o accordo collettivo su cui si basa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; iii) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l’atto è stato creato o prodotto; iv) il ricorso è accompagnato da un fascicoletto che contiene, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi cui si fa riferimento nel ricorso». Con riguardo poi allo specifico profilo in esame è stato specificato che «“l’indicazione” dei documenti pertinenti potesse alternativamente avvenire riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, o, se necessario, trascrivendoli integralmente (Cass.4823/2009, 16628/2009, 1716/2012); con particolare riguardo all’onere di deposito ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., si ritenne sufficiente che il documento citato nel ricorso fosse accompagnato da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui esso era stato prodotto, ferma, in ogni caso, l'esigenza della specifica indicazione richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366, n. 6, c.p.c. (ex multis, Cass. Sez. U, 22726/2011)»(Cass. n. 12481/2022). Del resto, pur dopo la sentenza della CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021– alla luce della quale il requisito della specificità non deve essere interpretato in maniera eccessivamente formalistica - è richiesto comunque che nel ricorso «sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Cass. Sez. U.n.8950/2022). Nel caso di specie si fa riferimento genericamente a tutte le cartelle notificate tramite posta elettronica certificata, senza indicare quali siano e senza specificare neppure quale vizio si lamenti per ciascuna di esse, non si riproduce la documentazione attestante la notifica delle cartelle (ritenuta sufficiente dalla CTR), né si indica dove tale documentazione è reperibile,onde consentirne la consultazione. 2.3 Quanto alla questione dell’indirizzo di provenienza - in relazione al quale pure valgono le considerazioni appena svolte in ordine all’aspecificità del motivo,non essendo precisato a quale, tra gli atti notificati, si riferisca - deve osservarsi che, anche a voler ritenere che i messaggi siano stati inviati da un indirizzo di posta elettronica non incluso nei pubblici elenchi di cui all’art. 16 terd.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012, la notifica sarebbe ugualmente valida. Va esclusa innanzi tutto l’inesistenza, giacché la stessa è ravvisabile, quanto alle notifiche, «oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass. Sez. U. n. 14916/2016). Tali principi, di carattere generale, enunciati in ordine alla notifica degli atti processuali appaiono applicabili anche alle notifiche degli atti dell’esecuzione mediante ruolo. Non può ritenersi che ricorra neppure il vizio della nullità. L’unica norma che richiede che l’indirizzo del mittente sia contenuto negli elenchi di cui all’art. 16 ter d.l. 179/2012 conv. in l, 221/2012, è l’art. 3 bis l. 53/1994 che però riguarda la specifica materia delle notifiche eseguite dagli avvocati, e stabilisce che questi ultimi devono inviare il messaggio «utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi» (non è un caso che l’ordinanza di questa Corte n. 17346/2019, richiamata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, si riferisca proprio alla notifica compiuta dal difensore). Con riguardo alle notifiche compiute dalla P.A. ed in particolare nell’ambito del procedimento di esecuzione mediante ruolo, la disciplina contenuta nell’art. 26 d.P.R. 601/1973, nel testo ratione temporisvigente (la norma, a seguito delle modifiche introdotte con d.lgs. 13/2024, contiene oggi un rinvio all’art. 60 ter d.P.R. 600/1973 che regola più compiutamente la notifica tramite posta elettronica certificata, ma comunque non richiede che l’indirizzo del mittente risulti dai pubblici elenchi), stabiliva che «la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». La norma, dunque, così come il d.P.R. 68/2005, al quale fa riferimento, non contiene una previsione analoga a quella di cui all’art. 3 bis l. 53/1994. Sulla base delle medesime considerazioni, questa Corte ha rilevato, in tema di notifica del ricorso per cassazione (ma non vi è motivo per escludere che gli stessi principi possano valere anche per gli atti della riscossione mediante ruolo), da parte di un soggetto pubblico da un indirizzo di posta elettronica certificata non indicato nei pubblici elenchi, ma comunque di natura istituzionale e rinvenibile sul suo sito internet e quindi allo stesso facilmente riconducibile, non è nullo, ma valido ed efficace (cfr. Cass. Sez. U. n. 15979/2022; Cass. n. 31160/2022; Cass. n. 16719/2025). Né del resto potrebbe ritenersi che la soluzione prospettata sia eccessivamente rigorosa nei confronti del destinatario che avrà sempre la possibilità, qualora l’indirizzo di provenienza l’abbia tratto in inganno in ordine all’individuazione del mittente, di chiedere, ove ne ricorrano i presupposti, di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., per l’impugnazione dell’atto così notificato, analogamente a quanto affermato dalla Corte Costituzionale (con sentenza n. 175/2018) con riguardo alla notifica della cartella compiuta con raccomandata inviata direttamente dall’Agente della riscossione. 3.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta “error in procedendo per palese violazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 2697 c.c., 3 legge 241/1990, 7 legge 212/2000 e 26 d.P.R. 602/1973. Motivazione carente, contraddittoria e illogica. Violazione art. 26 co. 4 d.P.R. 602/1973. Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.P.R. 602/1973. Violazione art. 145 c.p.c.. Violazione degli artt. 60, lett. b-bis d.P.R. 600/73 e 7 legge 890/1982”. Con il motivo così testualmente descritto nel ricorso, senza l’indicazione del vizio, tra quelli indicati nell’art. 360, comma 1°, c.p.c., che si intende denunciare, deve ritenersi che la società voglia dolersi dell’omessa pronuncia in ordine alla cartella n. 10020160023741862000, come si evince da quanto successivamente indicato nel ricorso, in quanto, sebbene non fosse stato depositato alcun documento per dimostrare l’avvenuta notifica della stessa, la CTR si era limitata ad affermare che l’appello andava rigettato anche con riguardo a tale cartella. 3.2 Il motivo è infondato. La violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., pure astrattamente configurabile quando il giudice non si pronunci in ordine ad un motivo di appello (Cass.n. 29952/2022; Cass. n. 1755/2006), è ravvisabile soltanto «ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»(Cass. n. 27551/2024). Nel caso di specie, come rilevato dalla stessa ricorrente, la CTR ha ritenuto regolare la notifica di tutte le cartelle, quindi si è pronunciata anche su quella oggetto del presente motivo, sicché al più potrebbe ravvisarsi un errore da parte del giudice d’appello, ma non certamente un’omissione di pronuncia. Del resto, nell’esposizione dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata, si fa espresso riferimento “alla cartella term. 1862”, sicché è evidente che la pronuncia si riferisce anche a quest’ultima. Va aggiunto, infine, che la ricorrente neppure espone compiutamente la doglianza formulata con l’atto d’appello, giacché nella sentenza impugnata si legge che “eccepiva che in ordine alla cartella term. 1862 dalla notifica si evinceva relata a mezzo Pec negativa ed il concessionario depositava raccomandata della nexive attestante il deposito della cartella presso la CCIA di Salerno”; dunque non sembra, come affermato dalla società, che l’Agente della riscossione non avesse depositato alcunché per dimostrare la notifica di tale cartella. 4.1 Con il quarto motivo di ricorso si denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per «violazione dell’art. 2697 c.p.c.» ( recte c.c.). Con tale motivo si afferma che non sarebbe stato depositato alcun documento per dimostrare la notifica della cartella n. 10020160023741862000. Si lamenta quindi (facendo riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]. che non è parte di questo giudizio, probabilmente a causa di un lapsus calami) che l’Agente della riscossione avrebbe depositato solo gli estratti di ruolo e non le cartelle e che neppure vi sarebbe prova che gli atti che si assumono trasmessi con raccomandata fossero effettivamente contenuti nel plico. Successivamente si riporta ampia giurisprudenza in ordine alla prova della notifica delle cartelle e si lamenta quindi di nuovo la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla menzionata cartella, in quanto la CTR non avrebbe «espresso alcun giudizio sull’onere probatorio a carico del Concessionario, ai sensi dell’art.2697 c.c., eccepito dalla ricorrente società». Infine, si conclude che «la CTR doveva dichiarare l’inesistenza e/o nullità della notifica di tutte le cartelle di pagamento poste a fondamento degli atti impugnati, in quanto il Concessionario della Riscossione, rimasto contumace nei gradi di merito, non ha dato prova della esistenza delle cartelle in questione, nonostante la tempestiva contestazione del ricorrente in merito all’esistenza delle stesse articolata già con il ricorso introduttivo del presente procedimento». 4.2 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo innanzi tutto chiaro se si riferisca solo alla cartella n. 10020160023741862000, come inizialmente parrebbe, o anche a tutte le altre, né essendo comprensibile il riferimento al fatto che l’Agente della riscossione sarebbe rimasto contumace nei gradi di merito, quando invece proprio in tali gradi si è costituito. Inoltre, anche con riguardo alla cartella in questione, il motivo è poco chiaro. La ricorrente sostiene che non sarebbe stato depositato alcun documento a dimostrazione dell’avvenuta notifica; eppure, a pag. 1 della sentenza impugnata (secondo la numerazione, la terza considerando anche le prime due facciate contenenti le indicazioni relative alle parti ed agli atti impugnati), nella parte relativa allo svolgimento del processo, dove si riportano i motivi di appello formulati dall’odierna ricorrente, si afferma che “eccepiva che in ordine alla cartella term. 1862 dalla notifica si evinceva relata a mezzo Pec negativa ed il concessionario depositava raccomandata della nexive attestante il deposito della cartella presso la CCIA di Salerno”. Tale affermazione appare incompatibile con quanto sostenuto nel motivo in esame circa l’assoluta mancanza di documentazione in ordine alla notifica di tale cartella, con la conseguenza che il motivo così formulato resta generico, difficilmente comprensibile e, pertanto, inammissibile. 5. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Non occorre alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto l’Agente della riscossione non ha resistito. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrent e , di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, come previsto dall’art. 13 comma 1 quaterD.P.R. 115/02. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quat