CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 17416/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5377/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Ro ma Via G. Pierluigi d a Palestrina 19 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] C., in persona dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 77 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4329/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: con atto di citazione notificato in data 18 gennaio 2011 I.D.A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. chiedendo, previo accertamento dell’occupazione abusiva da parte della convenuta a partire dall’epoca successiva al 27 ottobre 2003 di area di sua proprietà sita in Rocca di Papa – [OSCURATO:PERSONA] (e precisamente un’area di circa mq 20 su cui insisteva un casotto nonché un traliccio in ferro), la condanna al rilascio ed alla restituzione dei frutti, nonché al risarcimento del danno. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Osservò il Tribunale che il previo rapporto di locazione fra le parti era cessato il 27 ottobre 2003 come statuito nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 12998 del 2010, con il rilascio dell’immobile, e che in base alle testimonianze ed ai documenti prodotti doveva escludersi che la convenuta fosse proprietaria degli impianti per la trasmissione del segnale radio. Avverso detta sentenza propose appello I.D.A.. Con sentenza di data 27 giugno 2019 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che tutti gli impianti fissi erano del Comune, mentre gli impianti installati nell’area di Montecavo-Vetta erano di sua proprietà come gestione tecnica e che nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione di cui sopra il [OSCURATO:SOCIETA] aveva dichiarato che nessuna postazione sul Montecavo era stata occupata da [OSCURATO:PERSONA] in quanto questa si era avvalsa dell’impianto di trasmissione di [OSCURATO:SOCIETA].. Aggiunse che con scrittura privata del 1994, intervenuta fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo aveva dichiarato di esercitare idonea postazione ricetrasmittente ubicata in [OSCURATO:PERSONA] e la società aveva conferito incarico al Moroni di gestire con suoi mezzi la funzionalità tecnico-operativa del segnale di [OSCURATO:PERSONA]. Osservò quindi che non vi era prova dell’esistenza di beni di titolarità dell’appellata finalizzati all’attività di radiodiffusione nell’immobile di proprietà dell’appellante, non risultando decisiva in tal senso la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunse infine che dall’accertamento ispettivo del 2004, disposto dal Ministero delle Comunicazioni, non poteva desumersi la proprietà dei beni in questione, attesa la natura del verbale in atti di accertamento tecnico avente ad oggetto la mera sussistenza e entità delle emissioni, in mancanza di qualsiasi indagine sulla proprietà dei beni. Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi I.D.A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 cod. civ., 16 e 18 legge n. 223 del 1990. 86 d. lgs. n. 259 del 2003, 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale non ha attribuito il valore di efficacia di piena prova fino a querela di falso al verbale di accertamento tecnico compiuto dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lazio del Ministero di data 4 ottobre 2004, dal quale risultava: la presenza dell’impianto di trasmissione ivi descritto; l’indicazione della frequenza di trasmissione; l’accertamento della ricezione del segnale dalla sede studio dell’emittente radiofonica [OSCURATO:PERSONA] titolare di “[OSCURATO:PERSONA]”; la consegna della scheda di descrizione degli impianti da parte di [OSCURATO:PERSONA]; la violazione relativa alle emissioni su altro segnale di frequenza. Aggiunge che gli impianti dovevano ritenersi di proprietà dell’operatore [OSCURATO:PERSONA] in quanto dovevano essere necessariamente in capo al titolare della concessionein base agli artt. 16 legge n. 223 del 1990 e 86 d. lgs. n. 259 del 2003. Il motivo è inammissibile. La questione dell’efficacia probatoria (piena prova fino a querela di falso) dell’atto pubblico non viene in rilievo poiché il giudizio di fatto del giudice del merito non verte su circostanze diverse da quelle risultanti dal processo verbale di cui al motivo di ricorso. Fermi i fatti attestati nel processo verbale, il giudice del merito ha svolto il proprio apprezzamento dei fatti in discorso, valutandoli come non conferenti ai fini della risoluzione della questione del diritto di proprietà. Il tema posto dalla censura della necessaria appartenenza ex lege al t itolare della concessione degli impianti di trasmissione non incide sul fatto accertato nella sua materialità per cui, indipendentemente da quanto previsto dalla legge, l’accertamento del giudice del merito è stato nel senso che, comunque, i beni finalizzati all’attività di radiodiffusione nell’immobile di proprietà attorea fossero di appartenenza del Moroni. Che poi dalla previsione legislativa si dovesse presumere l’appartenenza in capo alla società appellata, si tratta di inferenza probatoria che resta riservata al giudice del merito. In definitiva ciò che per la corte territoriale era in questione era l’accertamento del fatto dell’occupazione abusiva e tale fatto è stato escluso in forza della ritenuta appartenenza al Moroni dei beni finalizzati all’attività di radiodiffusione. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, invece di attribuire fede privilegiata al verbale di accertamento tecnico, ha attribuito prevalenza alle dichiarazioni del teste Moroni, violando altresì il criterio del prudente apprezzamento nella valutazione delle prove. Il motivo è inammissibile. Una volta che, con lo scrutinio del precedente motivo, sia stata esclusa la violazione dell’art. 2700 cod. civ., resta fermo che spetta in via esclusiva al giudice d el merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass. n. 13485 del 2014). Va poi rammentato che il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti" (Cass. n. 34786 del 2021). Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è stato errore percettivo da parte del giudice di appello in ordine alle risultanze istruttorie sotto i seguenti profili: il teste Moroni si è riferito agli impianti come “gestione tecnica”, i quali servono alla verifica della funzionalità del segnale delle emittenti, e non agli impianti di trasmissione del segnale, i quali appartengono al titolare della concessione ministeriale; nel verbale ispettivo del 2004 si parla di impianti di trasmissione e non di “gestione tecnica”; nella scrittura privata del 1994 era stato conferito al Moroni l’incarico tecnico di gestione con propri mezzi della funzionalità tecnico-operativa del segnale di [OSCURATO:PERSONA]; la testimonianza Baleani, lungi dall’essere non decisiva, descriveva la presenza di impianti di trasmissione del segnale radiofonico e non di quelli di proprietà del Moroni afferenti alla gestione tecnica di ripristino del segnale. Il motivo è inammissibile. Dietro la denuncia di un errore percettivo, la censura in esame cela in realtà la confutazione della valutazione che il giudice del merito ha svolto delle risultanze istruttorie, sulla base di un giudizio che in quanto tale non è sindacabile in sede di legittimità. Il richiamo alla nozione di “gestione tecnica” è solo nella parte in cui si riporta il contenuto delle dichiarazioni testimoniali del Moroni, ma poi, richiamando le dichiarazioni del medesimo teste nel precedente giudizio, il riferimento è all’“impianto di trasmissione della [OSCURATO:SOCIETA].”, mentre a proposito della scrittura del 1994 si parla di “funzionalità tecnico- operativa”. Si tratta di nozioni che, nel giudizio della corte territoriale, pertengono, come si legge subito dopo nella motivazione della decisione impugnata, ai beni “finalizzati alla attività di radiodiffusione”. E’ con tale giudizio che si scontra la valutazione di segno diverso contenuta nel motivo di censura, la quale resta pertanto sul piano dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie. Quanto alla testimonianza Baleani, va detto che il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su vizio motivazionale (Cass. n. 34189 del 2022). Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 cod. proc. civ., 1140, comma 2, cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Premette la parte ricorrente che nell’atto di appello era stato formulato in via subordinata, nel caso di accertamento in capo al Moroni della proprietà delle strutture tecniche, il motivo di impugnazione secondo cui ricorreva un’ipotesi di occupazione per conto della società convenuta attraverso la materiale disponibilità da parte del Moroni e dunque la fattispecie del possesso per mezzo di altra persona che ne aveva la detenzione ai sensi dell’art. 1140, comma 2, cod. civ.. Osserva che in ordine a tale motivo di appello vi è stata omissione di pronuncia da parte della corte territoriale. Il motivo è inammissibile. La parte ricorrente ha assolto l’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. di specifica indicazione del motivo di appello, sia in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa, che di articolazione del motivo. Vi è effettivamente omissione di pronuncia in ordine al motivo di impugnazione. Deve tuttavia osservarsi che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonc hé di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte dicassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 21968 del 2015). Come si evince dalla sommaria esposizione dei fatti di causa nel ricorso, la fattispecie del possesso per mezzo del Moroni che avrebbe avuto soltanto la detenzione dell’immobile è stata dedotta solo con l’atto di appello. La circostanza trova conferma anche in quanto affermato nella memoria. Trattasi di fatto costitutivo diverso da quello allegato in via principale: mentre quest’ultimo è rappresentato dal possesso senza titolo diretto, sulla base dell’appartenenza dell’impianto di trasmissione alla società convenuta, il possesso abusivo mediante la detenzione dell’immobile da parte del Moroni poggerebbe sulla proprietà dell’impianto in capo a quest’ultimo. Si tratta della seconda ipotesi tipizzata dall’art. 1140, comma 2, cod. civ., la quale comporta una fattispecie costitutiva della domanda diversa da quella del possesso abusivo diretto, tale da integrare una domanda distinta. Trattasi di una ragione di fatto che la parte ricorrente ha introdotto per la prima volta nel giudizio di appello violando il divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ.. L’esito quindi della decisione di appello doveva essere, ove scrutinato il motivo, di inammissibilità dell’impugnazione. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, edagli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p