CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14838/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
none Irma, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:PERSONA], c.f. SBLLTZ71M63H501Grappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -controComune [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoElena Conte- controricorrente-Numero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion. 2739/2024 depositata il 24/04/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del15/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso.Uditi per le ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per ilcontroricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di Fiumicino richiese, con avvisi di accertamenton. 15535/2015 e n. 5367/2015 ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dellaIMU e della TASI per l’anno 2015, in relazione ad alcuni terreni di suaproprietà, ricadenti in [OSCURATO:PERSONA], Comune di Fiumicino, aree edificabiliidentificate in catasto al Fg. 726 p.lle 1 – 269 – 292 – 339 – 340; ilcontribuente ha proposto impugnazione avverso tali avvisi e la CGT diI grado, con sentenza n. 9277 del 2022, ha rigettato il ricorso.2. Le eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto in data8.1.2023, hanno presentato appello avverso la sentenza di I grado; ilgravame è stato rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio, con la sentenza n. 2739/2024, depositata il 24.4.2024.3. Avverso la sentenza della CGT di II grado le eredi Sablonehanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.4. Il Comune di Fiumicino ha resistito con controricorso5. Il P.G. ha depositato requisitoria, chiedendo il rigetto delricorso.6. Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienzapubblica.Numero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, in via preliminare, ildifetto di motivazione della sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, c. 161, legge n. 296/2006, 67 c. 1 e 4 d. l.18/2020 (conv. l. 27/2020), in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c.,in quanto gli avvisi di accertamento opposti dovevano essere annullatiper intervenuto decorso dei termini di prescrizione e decadenza,giacché emessi successivamente al termine ultimo del 31/12/2020.Deducono le ricorrenti l’erronea applicazione, al caso di specie, dellaproroga di giorni 85 di cui all’art. 67 c. 1 del d.l. 18/2020, da ritenersiapplicabile solo ai tributi che erano in scadenza nel periodo (8 marzo -31 maggio 2020); dal combinato disposto del d.l. n. 18/2020 con l’art.157 d.l. n. 34/2020, emergerebbe l’espressa inapplicabilità ai tributilocali della sospensione suddetta.1.1. Il motivo deve essere disatteso. Oggetto di impugnazionesono avvisi di accertamento IMU e TASI relativi all’anno 2015. Ilquinquennio di cui all’art. 1, c. 161, legge n. 296/2006, a regime,sarebbe scaduto in data 31.12.2020. Gli avvisi di accertamento sonostati notificati in data 3 marzo 2021.L’art. 67 d.l. 18/2020 ha previsto che «sono sospesi dall'8 marzoal 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, dicontrollo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da partedegli uffici degli enti impositori [..]» (comma 1). «Con riferimento aitermini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici deglienti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1e 3, decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159». L’art. 12, comma1, d.lgs. n. 159/2015 ha previsto che «le disposizioni in materia disospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributiNumero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/2026previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoriacontro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggettiinteressati da eventi eccezionali, comportano altresì, per uncorrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, lasospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali,nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza inmateria di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso eriscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali eassistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizionidell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 […]».Ancora, viene in rilievo l’art. 157 d.l. n. 34/2020, come modificato insede di conversione dalla legge n. 77/2020, rubricato «Proroga deitermini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economichee sociali», in vigore dal 19 luglio 2020 (e, quindi, ratione temporisapplicabile nel caso di specie, essendo stati gli avvisi notificati il 3marzo 2021). La norma in esame ha stabilito che «in deroga a quantoprevisto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti diaccertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, direcupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica eliquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenerconto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificatinel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvocasi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degliadempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento ditributi». Il comma 7-bis del citato art. 157 d.l. n. 34/2020 (introdottoin sede di conversione dalla legge n. 77/2022 ed in vigore dal 19 luglio2020) ha poi stabilito che «Le disposizioni contenute nel presentearticolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali».Numero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/20261.2. Ciò premesso, questa Corte ha già chiarito che dettanormativa va interpretata nel senso che «i termini di sospensione siapplicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entrol’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altredecorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal sensodepone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 el’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale previstadall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che ledisposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento deitributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali,comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previstiper gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione deitermini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione,controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli entiimpositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, dellalegge 27 luglio 2000, n. 212» (Cass. n. 33752/2025; Cass. n.960/2025). Ancora, è stato affermato il seguente principio: «il termineper l’effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i terminidi decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in basealle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall’art. 157, comma 1, d.l.n. 34/20 - norma speciale rispetto a quella di cui all’art. 12, d.lgs. n.159/2015 - al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorniper effetto del disposto di cui all’art. 67 del d.l. n. 18/20, termine cheinfatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra» (cfr. Cass. n.17668/2025). Va dunque ribadito che «la sospensione per l’attività diaccertamento prevista dalla regola generale dell’art. 67 d.l. n. 34/2020ha determinato “a pioggia” lo spostamento in avanti del decorso deitermini per la stessa durata della sospensione (di 85 giorni), con laNumero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/2026conseguenza che ai termini di notifica già previsti dall’art. 1, comma161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006 (cinque anni) devonoessere sempre aggiunti 85 giorni, con un effetto, dunque, “a cascata”che comprende tutte le annualità in cui il termine decadenziale èdecorso nella forbice temporale tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020»(Cass. n. 33752/2025).1.3. Nel caso di specie, il Comune di Fiumicino ha potuto quindibeneficiare, in relazione all’accertamento riguardante l’anno di imposta2015, del termine di sospensione (e conseguente proroga) per ilperiodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, e quindi per 85 giorni,dovendo quindi l'avviso essere notificato, al più tardi, entro la data del26 marzo 2021. Ne consegue la tempestività degli avvisi oggetto delpresente giudizio, notificati il 3 marzo 2021. Quanto alla previsionedell’art. 157 d.l. n. 34/2020, il quale prevede una scissione del terminedi emissione dell’atto rispetto alle sue notifiche, si osserva che essanon è invocabile nel significato prospettato dal ricorrente. Il comma 7-bis va letto nel senso che tale norma ha escluso gli enti territoriali dalparticolare regime previsto per gli altri enti, per i quali era doverosorispettare il limite temporale del 31 dicembre 2020 per l’emissionedell’atto. Quindi, la lettura combinata delle due norme consente all’enteterritoriale non solo di beneficiare dello slittamento del termine di 85giorni per qualunque attività di sua competenza ma anche di nonemettere, entro il 31 dicembre 2020, l’atto impositivo. Come giàaffermato da questa Corte, la ratio della diversa disciplina è daravvisarsi, in termini del tutto ragionevoli, nel duplice obbiettivo disollevare, intanto e temporaneamente, le strutture degli entiterritoriali, ritenute meno organizzate rispetto agli statali, dal caricoamministrativo della gestione dei tributi di propria competenza nelperiodo in cui la pandemia da [OSCURATO:PERSONA]-19 si è manifestata intermini più acuti (Cass. n. 33752/2025).Numero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/20262. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., per omessa pronuncia, in relazione allaeccezione di giudicato sostanziale esterno ex art. artt. 324 c.p.c. e2909 c.c. in favore delle eredi Sablone, in virtù della sentenza n.2077/2023 ritualmente prodotta in giudizio, la quale aveva statuito,per l’anno 2012, in relazione ai medesimi terreni, la presenza di “unrischio idraulico gravante sull’intera area, tale da inibirne del tuttol’edificabilità”. Tale eccezione non è stata considerata dalla sentenzaimpugnata e dunque parte ricorrente ne chiede la cassazione perviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.2.1 Inoltre, con memoria depositata in data 3.4.2026 partericorrente ha illustrato un elemento sopravvenuto, rappresentato dalpassaggio in giudicato di altra sentenza, n. 475 del 2026 della CGT diII grado del Lazio, resa tra le stesse parti, invocando anche in questocaso il relativo dictum, attinente alle medesime imposte TASI e IMU,richieste in relazione ai medesimi terreni, per l’annualità 2017. Talesentenza ha affermato la presenza di “superiori vincoli che incidono, inconcreto, sull'effettiva possibilità di edificazione dei terreni stessi e,quindi, sul presupposto impositivo di cui agli artt. 1 e 2 d.lgs. n.504/1992”, assimilabili a vincoli di verde pubblico, i quali, comedefinitivamente imposti, “certamente incidono negativamentesull'edificabilità concreta dei terreni di proprietà degli odierni ricorrentipoiché li rendono non edificabili a prescindere dall'adozione o menodegli strumenti attuativi del PRG, con il venir meno dell'assoggettabilitàad imposta per carenza, in radice, del presupposto impositivo”. Alriguardo, parte ricorrente sostiene che il giudicato anteriore (relativoalla annualità 2012) e il successivo (relativo alla annualità 2017)facciano stato anche per le annualità intermedie, tra cui quella indiscussione nel presente procedimento (annualità 2015) in quanto laNumero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/2026natura edificabile dei terreni, non sarebbe, come sostenuto nellasentenza qui impugnata, un “elemento mutevole nel tempo”, ma ilderivato – in termini negativi di inedificabilità assoluta di fatto – di unaqualificazione giuridica dei (sempre medesimi) vincoli idrogeologico, daalluvione e da emissione di gas nocivi, pacificamente sussistenti. La“permanenza nel tempo” di tale vincolo di inedificabilità di fattoderiverebbe, a sua volta, dalle stesse norme giuridiche – a carattereimperativo e permanente - che qualificano in concreto i vincoli de quo,ossia il Piano di Assetto idrogeologico della Autorità del bacino del fiumeTevere (P.A.I.), vigente dall’anno 2012 che vieta – per la zona R4 fasciaA e zona C in cui insistono le particelle di proprietà dei ricorrenti - nuoviinterventi edificatori fintanto che non verranno realizzate le opere dimessa in sicurezza idraulica.2.2 Il motivo ripropone la problematica della configurabilità, nelprocesso tributario, dell'istituto del giudicato esterno e dellaconseguente efficacia espansiva del dictum in materia di imposizionefiscale. Il motivo è infondato.2.3 Va premesso che nella motivazione della sentenza impugnatanon è fatto cenno della questione relativa al giudicato sollevata dalcontribuente. Al riguardo, questa Corte ha già statuito che «laddovesia eccepito il giudicato esterno, la statuizione di rigetto nel meritodella questione principale non può essere intesacome rigetto implicito dell'eccezione medesima, in quanto il principioper il quale giudice può evitare di esaminare ogni singola tesi difensivaqualora risulti incompatibile con la soluzione adottata, riguarda gliargomenti, di fatto e di diritto, e non le eccezioni di parte che, come ledomande, devono essere sempre oggetto di decisione » (Cass. n.6413/2019), purtuttavia, a fronte della omessa pronuncia «alla lucedei principi di economia processuale e di ragionevole durata delprocesso come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost.,nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384Numero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/2026c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia suun motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazionecon rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel meritoallorquando la questione di diritto posta con quel motivo risultiinfondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare ildispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di unritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questioneche non richiede ulteriori accertamenti di fatto» (Cass. n. 16171/2017;Cass. n. 17416/2023).2.4. La questione della efficacia espansiva del giudicato, posta dalricorrente e non esaminata dal giudice del gravame, non richiedeulteriori accertamenti di fatto e deve essere disattesa.2.5. Al riguardo, è consolidato il principio secondo cui, nel processotributario, effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alleimposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi dellafattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbianocarattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguardagli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo, escludendo chela pronuncia resa in altra controversia tra le stesse parti su precedentiannualità I.C.I. potesse avere efficacia di giudicato circa l'accertamentosull'inedificabilità del terreno oggetto di tassazione, in considerazionedella possibile adozione di atti amministrativi incidenti sullosfruttamento urbanistico del bene (Cass. n. 25516/2019; Cass. n.8747/2025). Peraltro, l'attività interpretativa delle norme compiutadal giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzionegiurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegeticaesercitata da altro giudice, dovendosi richiamare a tale proposito ildistinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficaciaoggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto,in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis (cioè delprecedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimentoNumero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/2026nell'attuale ordinamento processuale (Cass. n. 15215/2021; Cass. n.23723/2013; Cass. n. 14509/2016).Ne discende che l’interpretazione ed individuazione della normagiuridica posta a fondamento di una certa pronuncia - salvo che su talepronuncia si sia formato il giudicato interno - non limitano il giudicedell'impugnazione o di legittimità nel potere di individuare edinterpretare la norma applicabile al caso concreto e non sono, quindi,suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dalcapo cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramentestrumentale rispetto alla decisione (Cass n. 1531/1976; Cass. n.19679/2003; Cass. n. 216561/2010; Cass. n. 2270/2024).In definitiva, in materia tributaria, l'effetto vincolantedel giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti,causa petendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento dellequestioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche(Cass. n. 6405/2025).2.6. Nel caso di specie, dunque, le statuizioni irrevocabili relativealle sentenze n. 2077/2023 e n. 475/2026 invocate dalle ricorrenti nonsono vincolanti in altri giudizi, aventi ad oggetto analoghi tributi,pretesi in annualità diverse, come quella in esame (2015). Ciò inquanto le relative decisioni irrevocabili si fondano su un elementomutevole, quale la edificabilità del terreno e su di una qualificazionegiuridica (la natura di vincolo di inedificabilità assoluta, derivante dalconcreto atteggiarsi dei vincoli idrogeologico, da esondazione e daesalazione imposti sui terreni di proprietà delle ricorrenti) che non puòlimitare altri giudici nell’esercizio delle funzioni di accertamento equalificazione giuridica dei fatti sottoposti alla loro cognizione.Peraltro, in termini generali, il vincolo idrogeologico, da alluvione oda esalazione, pur potendo comprimere in modo anche significativo lapotenzialità edificatoria di un terreno, non ne esclude per ciò solo, inradice, la vocazione edificatoria, in quanto esso va inserito e valutatoNumero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/2026nel caso concreto, sulla base della situazione di fatto, della oggettivaconsistenza del terreno, degli strumenti edificatori a protezione dellaincolumità pubblica, tutti elementi che possono variare di anno in annoe che sono suscettibili di diversificazione a seconda del mutare dellecondizioni idrogeologiche e dell’evolversi della tecnica edificatoria. Nediscende che la qualificazione in ipotesi adottata in un certo anno circala non edificabilità - di fatto e assoluta - di un certo terreno (aprescindere dalla correttezza di tale qualificazione non più suscettibiledi essere messa in discussione per quell’anno di imposta in ragionedella mancata impugnazione della sentenza) non determina per ciòsolo, in relazione ai medesimi terreni, la espansione del dictum anchead annualità tributarie diverse.3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 c. 1 lett. b) e 5 c. 5 del d.lgs. 504/1992, degliartt. 63 – 67 d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5, l. 2248/1865, all. E,in relazione agli artt. 360 c. 1 n. 3) e 5) c.p.c.Parte ricorrente si duole dell’erroneità della sentenza n.2739/15/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio,in questa sede impugnata, nella parte in cui la stessa ha ritenuto che iterreni de quibus fossero “edificabili ai fini fiscali” anziché soggetti avincolo assoluto di inedificabilità ex artt. 28, 31 e 40 Delibera 125/2012dell’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e ss. mm. ii, atti che sonovincolanti per il Comune di Fiumicino, anche in deroga al PianoRegolatore Generale, ex artt. 65 – 67 D.lgs. 152/2006 (“[OSCURATO:PERSONA]Ambiente” o “Codice dell’Ambiente”). Chiede la disapplicazione delPRG e successivi provvedimenti esecutivi e attuativi, nella misura in cuiessi si pongono in contrasto con i successivi strumenti urbanistici diapposizione dei vincoli idrogeologico e da esalazione gas nocivi. Lasentenza impugnata sarebbe quindi errata in quanto la CGT di II grado- nel confermare la vocazione edificatoria dei terreni - non si sarebbeavveduta del fatto che i vincoli di inedificabilità risultanti dai Piani diNumero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/2026Stralcio approvati dalle Autorità di [OSCURATO:PERSONA] (ed in particolare, dal [OSCURATO:PERSONA] P.S. 6) costituiscono proprio quell’esempio di “vincoloassoluto di inedificabilità”, idoneo a neutralizzare ogni utilizzazioneedificatoria del terreno. Le ricorrenti, in sostanza, lamentano al giudicedel gravame la mancata valutazione dell’incidenza, sulla potenzialitàedificatoria dei terreni di loro proprietà, dei vincoli idrogeologico, daesondazione e da esalazioni nocive, fondato su documenti, allegati nelgiudizio (e, segnatamente, (I) delibere dalla Regione Lazio, d.d. n.G04319 del 3/04/2014, poi confermata dalla successiva d.d. n. G10802del 29/09/2016, (II) delibera dell’allora Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del FiumeTevere, “Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S.6 - per l'aggiornamento idrogeologico - P.A.I. Progetto di primoaggiornamento” – d’ora in poi anche “Piano di [OSCURATO:PERSONA] P.S. 6 –approvato con delibera n. 125/2012 e successive modifiche attuative– delibere nn. 9/2015, 42/2015, 58/2016 e 46/2022).3.2. Il motivo è fondato e può essere accolto, con le precisazioniche seguono.3.3 Come è noto, l’art. 65 d. lgs. n. 152 del 2006 prevede che ilPiano di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha valore di piano territoriale di settore, è lostrumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il qualesono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzatealla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed allacorretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisicheed ambientali del territorio interessato. I Piani di bacino, che possonoessere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi asettori funzionali (come nel caso del [OSCURATO:PERSONA] di AssettoIdrogeologico approvato dall’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], nelcaso di specie, con delibera n. 125/2012) devono sempre garantire laconsiderazione sistemica del territorio, del quale è fondamentale chevenga mantenuta una visione di insieme, considerata l’estremapericolosità dei fenomeni idrogeologici e la rapidità e la potenza con laNumero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/2026quale si manifestano, con esiti non solo devastanti per le operedell’uomo, ma anche letali per la stessa popolazione e la fauna di uncerto territorio. Ai sensi dell’art. 65 comma 4 d. lgs. 152/2006 ledisposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattereimmediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici,nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate ditale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani eprogrammi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso delterritorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, conil Piano di bacino approvato. Tra le altre finalità, il Piano di bacino devetenere conto dei pericoli di esondazione e inondazione, della gravità edestensione dell’eventuale dissesto idrogeologico di una certa area o,viceversa, dei pericoli di siccità legati alle disfunzioni dei bacini idrici,nonché dei pericoli di frane, smottamenti e dissesti, al fine di assicurarela tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamentoidrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni didissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alladesertificazione (art. 53 del d.lgs. n. 152/2006). Tramite talestrumento, vengono quindi individuati, inevitabilmente, prescrizioni evincoli; vengono imposte opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione econsolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso ovincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tuteladell'ambiente (art. 65 comma 3, d.lgs. cit.). [OSCURATO:PERSONA] è poi prevista,in particolare, l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincolie prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, aifini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e dellaprevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici(art. 65 e 67, d. lgs. n. 152/2006).3.4 Quanto previsto da un Piano di bacino approvato ha, dunque,carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e iNumero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/2026soggetti pubblici, nonché per i privati, relativamente alle areeindividuate come a rischio idrogeologico. Tale valore preminente,anche in relazione alla potestà legislativa delle Regioni, è statoconfermato più volte dalla stessa Corte costituzionale che, nel tempo,ha ricondotto la pianificazione di bacino alla materia "tuteladell'ambiente", di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensidell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., e non alla materia del "governodel territorio". Il principio è stato stabilito fin dalla sentenza Corte cost.n. 85 del 1990 («i piani di bacino vengono equiparati ai piani territorialidi settore, non già per significare che si tratta di strumenti inerenti alladisciplina urbanistica (di competenza regionale o provinciale), masemplicemente al fine - esplicitato dall'art. 17, comma quinto -, distabilire che i vincoli posti dal predetto piano obbliganoimmediatamente le amministrazioni e gli enti pubblici (statali eregionali), i quali sono tenuti ad osservarli e ad operare inconseguenza») e poi è stato confermato dalle sentenze successive(Corte cost. nn. 232, 246, 251, 254 del 2009; n. 117 del 2020; n. 57del 2026), con l’ulteriore precisazione, offerta dalla sentenza Cortecost. n. 50 del 2017, che il piano di bacino, come strumento di tutelaambientale di rilievo statale, prevale su tutti gli strumenti pianificatoriregionali e locali, anche in materia di governo del territorio. Quanto aiP.A.I., deve essere loro attribuita la stessa natura giuridica e lemedesime finalità dei piani di bacino (Corte cost. n. 232/2009)3.5 Ciò permesso, in merito alla incidenza di un vincoloidrogeologico imposto da un Piano di [OSCURATO:PERSONA] sulla vocazione“edificatoria” di un fondo, a fini tributari, questa Corte ha già affermatoche «l'esistenza di vincoli che condizionino, come nel caso del vincoloidrogeologico, "di fatto" l'edificabilità non esclude il presuppostodell'imposta, ma produce effetti solo sulla base imponibile dell'imposta.In sintesi, un'area fabbricabile in base al piano regolatore comunale èsoggetta all'I.C.I., a prescindere dall'esistenza di vincoli fattualiNumero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/2026edificatori, incidendo quest'ultimi solamente sul valore venale dell'areae, quindi, sulla base imponibile dell'imposta» (Cass. n. 19963/2019).Si tratta dunque di una situazione che deve essere valutata caso percaso, in ragione del concreto atteggiarsi delle misure e delleprescrizioni di natura idrogeologica, adottate in un certo ambitoterritoriale. Ed invero, questa Corte ha in effetti negato la natura“espropriativa” di un eventuale vincolo di inedificabilità assolutaimposto in un fondo ricadente in un’area di pertinenza fluviale pereffetto dell'approvazione di un piano di bacino, nell'ambito del qualel'immobile sia stato destinato alla realizzazione di un'opera pubblica atutela dalle esondazioni «non comportando [tale vincolo] la sottrazionedel fondo alla sua destinazione, e costituendo un limite dovuto allanatura dei luoghi, simile a quelli che subiscono i siti che meritano tutelaambientale e/o paesaggistica, quale che sia l'autorità che li impone ola procedura attraverso la quale vengono sanciti. Salvo prova contraria,deve quindi ritenersi che il valore del fondo (soggetto a rischio idraulicoper la sua vicinanza al corso d'acqua, e non perché lo abbia sancitol'autorità competente, la quale si limita a prendere atto della situazionedi fatto, imponendo misure di sicurezza) non è condizionato in negativodal provvedimento in questione, che invece, rendendo più sicuro ilterritorio, può addirittura incrementarne il valore, riducendo il rischionaturale con apposite prescrizioni ed interventi (Cass. SU n.20319/2006).3.6 Occorre quindi ribadire che la presenza di un c.d. vincolo“idrogeologico” imposto da un Piano di bacino o da un Piano stralcio suun dato terreno, di per sé, non comprime ed elide, in modo assoluto eautomatico, la relativa natura edificabile, così come prevista dallaqualificazione adottata dal P.R.G. del Comune di riferimento. Viceversa,tale vincolo comporta a fini edificatori un regime autorizzatorioaggiuntivo e graduato, in funzione del livello di rischio stabilito dalP.A.I., che potrebbe in ipotesi persino comportare un incremento delNumero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/2026valore del terreno. Anche la giurisprudenza amministrativa ha chiaritoinfatti che il vincolo idrogeologico non determina inedificabilità assolutadi un terreno, ma impone un accertamento caso per caso, volto adottenere, assieme al titolo abilitativo edilizio ordinario, un "nulla ostaidrogeologico", previa dimostrazione che l'intervento previsto noncompromette la stabilità del suolo, il regime delle acque o la coperturavegetale delle aree vincolate (art. 20, comma 8, del D.P.R. n.380/2001).3.7 Va ribadito quindi che, ai fini IMU, un terreno già inserito dalP.R.G. in zona edificabile rimane tale anche se gravato da vincoloidrogeologico, il quale eventualmente ne altererà il valore di mercato(e quindi la base imponibile), in misura proporzionale alla intensità delvincolo. Tuttavia, non può nondimeno escludersi che il concretofinalizzato amministrare e contenere un serio rischio idrogeologico inun dato territorio, arrivi a comprimere fino ad annullare del tutto lavocazione edificatoria di una parte o di tutta l’area di riferimento,incidendo a tal punto da azzerare, nei fatti, il valore di quel terreno ein tal modo eliderne il presupposto cui è legata l’imposizione tributaria.Da questo punto di vista, va precisato che la questione di cui al motivodi ricorso in esame, relativa alla eventuale “disapplicazione” delledelibere comunali con le quali è stata sancita la vocazione edilizia deiterreni di proprietà delle eredi Sablone è mal posta. Ciò in quanto, aifini tributari, il tema del rapporto tra delibere comunali ad oggettoedilizio e delibere amministrative di altre autorità sovraordinate aventiad oggetto vincoli – più o meno assoluti – alla edificabilità va risolto intermini di eventuale superamento del provvedimento amministrativoche stabilisce l’edificabilità a fini tributari ad opera dei pianisovraordinati che tale edificabilità, in ipotesi, escluderebbero. Ossiavalutando in concreto l’effettiva incidenza di questi vincoli, nel loroNumero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/2026specifico atteggiarsi, sulla vocazione edificatoria del terreno, al fine diverificare se la comprimano a tal punto da escluderla del tutto.3.8 Nel caso di specie, il giudice del gravame è incorso nei vizidenunciati, in quanto ha omesso del tutto di esaminare il fattopotenzialmente decisivo, attinente alla dedotta “inedificabilità assoluta”dei terreni derivante dalla presenza di stringenti vincoli di naturaidrogeologica, da esondazione e da esalazioni. La sentenza ha,viceversa, confermato l’imposizione IMU e TASI a carico delle ricorrenti,qualificando come edificabili a fini tributari tali terreni, sulla base di unaerrata interpretazione dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 504/1992,nella quale non è stata presa in considerazione la potenziale incidenzadei vincoli in questione sulla nozione di edificabilità.3.9 Invero, la sentenza impugnata - per affermare la legittimitàdell’imposizione tributaria nella annualità 2015 a carico dellecontribuenti - ha, in primo luogo, motivato per relationem, richiamandointegralmente la sentenza di I grado, la quale si era spesa inargomentazioni afferenti unicamente la nozione di edificabilità a finiIMU “indipendentemente dalla adozione di strumenti attuativi", senzaargomentare in alcun modo sulla consistenza e l’incidenza di vincoliidrogeologici, imposti dal [OSCURATO:PERSONA] di Assetto idrogeologicoapprovato dall’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] con delibera n.125/2012, come dedotto, documentato e richiesto da parte ricorrente.La sentenza di appello, pur in presenza di specifica sollecitazione daparte dell’atto di gravame, si è limitata a ribadire il concetto di areafabbricabile a fini tributari, sussistente in quanto “utilizzabile a scopoedificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dalComune, indipendentemente dall'approvazione della Regione edall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”. La sentenzaimpugnata, quindi, attribuisce nel caso di specie erroneamenteprevalenza esclusiva all’inserimento dei terreni nel PRG, senza valutarela presenza di vincoli più o meno limitanti la potenzialità edificatoriaNumero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/2026(Cass. n. 23206/2019; Cass. n. 8747/2025). In tal modo il giudice diappello, considerando “edificabili” sulla base del P.R.G. e successivedelibere comunali, in maniera unitaria ed omogenea, tutte le aree diproprietà delle ricorrenti, non ha tenuto in alcuna considerazione,anche nella prospettiva della corretta individuazione del valore degliimmobili ai fini IMU, le specifiche caratteristiche dei terreni stessi, inquali fasce di rischio rientrassero, quali fossero le opere assentibili, sevi fosse in effetti la denunciata impossibilità di costruire: in definitivaquale fosse la maggiore, minore o addirittura assente potenzialitàedificatoria concreta dei terreni delle eredi Sablone.3.10 Infatti, la nozione di edificabilità di un immobile non siidentifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa maricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo - in via diprincipio non precluse all'iniziativa privata - che siano riconducibili allanozione tecnica di edificazione, ferma restando la rilevanza, ai fini delladeterminazione dell'immobile nella fattispecie concreta, del diversogrado di commerciabilità e del diverso livello di apprezzabilità dellostesso in ragione della specifica destinazione. Purtuttavia, ilpresupposto di tale orientamento è che il proprietario, in una misuraanche minima, possa sfruttare le potenzialità edificatorie del terreno,realizzando le opere o cedendo al giusto valore il terreno ad un terzoche andrà a realizzarle. Tale presupposto viene a mancare quando leopere – pur in astratto assentibili - non potranno mai essere realizzate,in quanto i terreni siano di fatto inedificabili, in ragione di espressidivieti contenuti in atti sovraordinati rispetto al P.R.G. che si traducanoin vincoli di inedificabilità assoluta (ex multiis, Cass. n. 8747/2025;Cass. n. 25935/2024).3.11 In definitiva, quanto alla incidenza del contenuto delleDelibere Regione Lazio e della Autorità di [OSCURATO:PERSONA] sullapotenzialità edificatoria dei terreni di proprietà delle ricorrenti, non puòescludersi a priori che le esigenze del caso concreto, individuate dalleNumero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/2026autorità di settore, derivanti dall’assetto di quel territorio, dalla suaconformazione geologica, dalla tipologia di corso d’acqua interessato,in uno con le improvvise emergenze connesse all’imprevedibilitàclimatica e a tutte quelle situazioni, in atto e potenziali, di degrado delsistema fisico di riferimento possano aver indotto le autoritàcompetenti ad imporre dei vincoli alle aree interessate, talmentestringenti rispetto alle facoltà edificatorie del privato, da rendere difatto non edificabile in alcuna forma e dunque in assoluto il relativoterreno. Tale situazione, quindi, potrebbe riverberarsi anche sullaqualificazione del presupposto previsto dall’art. 2 d.lgs. 504/1992comma 1, lett. b), il quale, prevedendo che un terreno è consideratoedificatorio sia quando l’edificabilità risulti dagli strumenti urbanisticigenerali o attuativi, sia quando, per lo stesso terreno, esistanopossibilità effettive di costruzione, delinea una nozione di areaedificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria,comunque recessiva rispetto alla presenza di vincoli c.d. assoluti (Cass.n. 8747/2025; Cass. n. 25935/2024).3.12 Per queste ragioni, in accoglimento del terzo motivo, lasentenza va cassata e il nuovo giudizio deve essere compiuto dalgiudice del rinvio sulla scorta del seguente principio di diritto: «In temadi IMU e TASI, l'esistenza di vincoli idrogeologico, da esondazione e dainalazioni nocive, che condizionino di fatto l'edificabilità del suolo nonesclude la natura fabbricabile dall'area - rilevante ex art. 2 del d. lgs.n. 504 del 1992 e desunta dalla qualificazione attribuita nel pianoregolatore generale adottato dal Comune - ma incide unicamente sullaconcreta valutazione del relativo valore venale, riducendo, quindi, labase imponibile, salvo che le limitazioni alle facoltà del proprietarioimposte dai predetti vincoli comprimano fino ad annullarecompletamente la relativa vocazione edificatoria, traducendosi invincoli di inedificabilità assoluti».Numero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/20264. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 c. 1 lett. b) e 5 c. 5 del d.lgs. 504/1992 inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3) e 5) c.p.c. La parte ricorrente lamental’erronea applicazione di quanto statuito dal PRG del Comune didelibere nn. 125/2012 – 58/2016 – 46/2022 dell’autorità di bacino delfiume Tevere, per effetto dei quali i terreni della famiglia Sabloneavrebbero dovuto beneficiare della riduzione dell’80% del valore dimercato del bene. Secondo il ricorrente, i terreni della famiglia Sablonedovevano rientrare tra le “Aree con presenza di vincoli di inedificabilità”,di cui al par. 6.3 della delibera n. 7/2009, come vincoli di inedificabilitàcd. “relativa”, ciò implicando l’applicazione della riduzione dell’80% delvalore lordo “riferito alla 1° fascia corrispondente a Fiumicino centro eall’indice di edificabilità 0,65 mq./mq”5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e 4 c.p.c., per omessa pronuncia su una domanda ritualmenteintrodotta in giudizio, relativa all’eccezione di incostituzionalitàdell’imposizione IMU/TASI applicata dal Comune di Fiumicino suiterreni della famiglia Sablone, in quanto non proporzionata edaddirittura superiore ai redditi imponibili, nonché violazione delprincipio di capacità contributiva ex art. 53 costituzione.6. Con il sesto motivo di ricorso è sollevata, in via subordinata,l’eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 2 c. 1 lett. b) e 5 c. 5del d.lgs. 504/1992, se interpretato nel senso di attribuire ai comuni lalibertà di stabilire i criteri di edificabilità di un terreno, nonché il suovalore venale, in modo affatto arbitrario ed avulso da ogni dato reale,per violazione dell’art. 3 costituzione (principi di ragionevolezza,proporzionalità e parità di trattamento) nonché per violazione dell’art.53 costituzione (principio di capacità contributiva).Numero registro generale 19579/2024Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 14838/2026Data pubblicazione 18/05/20267. I predetti motivi sono unitariamente assorbiti dall’accoglimentodel terzo motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio inquesta sede.8. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso,dichiarati assorbiti il quarto, quinto e sesto e respinti il primo e ilsecondo, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria regionale delLazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordinealle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti quarto, quinto esesto e respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda dipronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteLavinia [OSCURATO:PERSONA]