CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11687/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 701/2018,depositata il 07/02/2018;nonchésul ricorso 12359/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8775/2018Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 11687/2026Data pubblicazione 29/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) SOC.COOP.R.L., in persona del legalerappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DiMatteo– controricorrente –E nei confrontiAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE– intimata –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO, n. 6250/2019,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;1. [OSCURATO:PERSONA] soc.coop.r.l. impugnava la cartella di pagamento,emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 con cui [OSCURATO:PERSONA] spa,a seguito di un controllo automatizzato effettuato sulla dichiarazioneModello Unico del 2008, per il periodo d’imposta 2007, avevarecuperato a tassazione un maggior imponibile, ritenendo illegittimo ilcredito di imposta ivi esposto dalla società che si era avvalsa deldisposto di cui all’art. 63, comma 1, lett. b) legge n. 289 del 2002.1.1. La C.t.p. di Roma accoglieva il ricorso e annullava la cartelladi pagamento, in quanto ritenuta priva di adeguata motivazione.1.2. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in appello e la C.t.r. del Lazio,in riforma della sentenza di primo grado, confermava la legittimità dellacartella di pagamento, rilevando che la stessa indicava con chiarezzaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 8775/2018Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 11687/2026Data pubblicazione 29/04/2026che l’Ufficio aveva corretto un errore materiale o di calcolo commessodalla contribuente, la quale aveva riportato in detrazione un creditod’imposta che non risultava né dalla dichiarazione relativa al 2008 néda dichiarazioni pregresse.1.3. Avverso detta sentenza (n. 701/2018) la contribuente haproposto ricorso per cassazione (RG 8775/2018) nei confrontidell’Agenzia delle entrate che ha depositato atto al solo finedell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa aisensi dell'art. 370 comma l c.p.c., dando atto di non aver depositatocontroricorso nei termini. La contribuente ha depositato successivamemoria.2. La contribuente impugnava la medesima (n. 701/2018) sentenzaanche innanzi alla C.t.r. chiedendone la revocazione ai sensi dell’art.395, primo comma, num. 5) c.p.c. Assumeva, infatti, che la decisionenon aveva tenuto conto del giudicato esterno, a sé favorevole,formatosi a seguito di altra sentenza (la n. 214/2012 C.t.r. del Lazio)in relazione al precedente anno di imposta 2006.2.1. La C.t.r., pronunciandosi nel contradittorio anche della societàdi riscossione, accoglieva il ricorso per revocazione, e, per l’effetto, infase rescindente, revocava la sentenza n. 701/2018 e, in faserescissoria rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primogrado che aveva annullato la cartella. La C.t.r. ravvisava la sussistenzadei presupposti di cui all’art. 395, primo comma num. 5) c.p.c. erilevava, sul punto, che la sentenza oggetto della domanda direvocazione aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicatosollevata dalla contribuente in virtù della sentenza n. 241/2012,relativa all’anno di imposta 2006, la quale era stata confermata incassazione con ordinanza n. 17245 depositata il 13 luglio 2017.Aggiungeva che la Corte di Cassazione aveva escluso la legittimità delCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 8775/2018Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 11687/2026Data pubblicazione 29/04/2026recupero a mezzo cartella di quanto dovuto a seguito deldisconoscimento di un credito di imposta.2.2. Avverso detta seconda sentenza (n. 6250/2019) l’Agenziadelle entrate ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche consuccessiva memoria, (RG 12359/2020) nei confronti della società (chenelle more aveva cambiato denominazione) la quale si è difesa a mezzocontroricorso, ed evocando in giudizi anche l’ente di riscossione,rimasto intimat.3. Con ordinanza interlocutoria n. 17029/2025 resa nel primogiudizio questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo per l’eventualetrattazione congiunta dei ricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei due giudizi aventiad oggetto, l’uno, il ricorso per cassazione contro la decisione diappello, l’altro, Il ricorso contro la sentenza che ha decisol'impugnazione per revocazione avverso la prima; infatti, nonostante sitratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, laconnessione esistente tra di essi giustifica l'applicazione analogicadell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso percassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante lasentenza di revocazione (Cass. n. 30184/2024).2. L’esame del ricorso avverso la sentenza che si è pronunciatasulla revocazione (RG 12359/2020) è preliminare.2.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. nullità dellamedesima e del procedimento per violazione e falsa applicazionedell'articolo 395 c.p.c. e dell'articolo 64 d.lgs. n. 546 del 1992.Assume che la sentenza, pur avendo appropriatamente menzionatoi principi in materia di revocazione di sentenze tributarie per contrastodi giudicati, li ha inappropriatamente applicati. Osserva che il giudicatoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 8775/2018Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 11687/2026Data pubblicazione 29/04/2026anteriore (discendente dalla ordinanza n. 17245/2017 di questa Corte)riguardava cartella di pagamento emessa nei confronti della medesimaSocietà contribuente, ma per il precedente anno d'imposta 2006,sicché, già solo per questo, l'esito di quella vertenza non potevaassumere la dignità di giudicato esterno, opponibile inter partes; che,per di più, la vertenza relativa al 2006, era stata definita sulla basedella ritenuta illegittimità del percorso procedurale ivi attivatodall'[OSCURATO:PERSONA] e, quindi, su tematica difformerispetto a quella relativa all’anno 2007.2.2. Il motivo è fondato.2.2.1. Il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, primocomma num. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi siaidentità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processualisussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremiidentificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deveavere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, nonanche un fatto costituente un possibile antecedente logico (Cass. n.33733/2022, Cass. n 12348/2009).Con specifico riferimento al giudizio tributario, questa Corte hachiarito che ai fini dell'applicazione dell'art. 395, primo comma num. 5,c.p.c. (richiamato dall'art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992), perché unasentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente aventeautorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità disoggetti e di oggetto, tale che l'oggetto del secondo giudizio siacostituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmentenel primo, ovvero che in quest'ultimo sia stato definitivamentecompiuto un accertamento radicalmente incompatibile con quellooperante nel giudizio successivo; ne consegue che - posto che, ex art.7 t.u.i.r. l'imposta sui redditi è dovuta per anni solari, a ciascuno deiquali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma - non èCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 8775/2018Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 11687/2026Data pubblicazione 29/04/2026configurabile il detto motivo di revocazione allorché il precedentegiudicato si riferisca ad un'annualità di imposta sui redditi diversa dalperiodo d'imposta considerato nella impugnata sentenza (Cass. n.14719/2013 in fattispecie cui la questione controversa si riferiva acrediti di imposta relativi a diverse annualità, Cass. n. 14714/2001).Nella fattispecie in esame è pacifico che il giudicato invocatoquale motivo di revocazione si era formato su una cartella dipagamento diversa da quella impugnata nel primo giudizio e relativa alrecupero fiscale per un diverso anno di imposta. Pertanto, l’oggetto deidue giudizi era difforme.2.2.2. Sotto altro e concorrente profilo – che, benché nonproposto dall’Agenzia delle entrate è rilevabile di ufficio in quantoesperirsi il rimedio revocatorio l’eccezione di giudicato non deve esserestata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in casocontrario il rimedio esperibile è quello del ricorso per cassazione (Cass.n. 28733/2022).Nella fattispecie in esame la stessa C.t.r. ha rilevato chel’eccezione di giudicato era stata sollevata innanzi al giudice delsecondo grado, il quale non si era pronunciato sull’eccezione,incorrendo così in error in procedendo da farsi valere a mezzo ricorsoper cassazione.2.3. In ragione dell’accoglimento del primo motivo, restanoassorbiti il secondo ed il terzo motivo con i quali l’Agenzia delle entrateha denunciato:- in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., nullità dellasentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degliartt. 312 e 395 c.p.c. e dell'articolo 64 d.lgs. n. 546 del 1992, in quantola sentenza, nel pronunciarsi sulla inutilizzabilità dello strumentorecuperatorio di cui all'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 in caso diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 8775/2018Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 11687/2026Data pubblicazione 29/04/2026disconoscimento di credito d'imposta avrebbe, esorbitato dai limiti dellapropria cognizione rescindente;- in via subordinata, in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 36-bis d.P.R. n.546 del 1992 per avere la C.t.r. ritenuto illegittima la cartella,nonostante la piena legittimità del recupero delle compensazioni fiscaliindebitamente effettuate dalla Società contribuente, in assenza deipresupposti dichiarativi imposti dalla legge, in sede di controlloautomatizzato.2.4. La fondatezza del ricorso avverso la sentenza che ha decisosulla revocazione comporta, stante l’inammissibilità del rimedioesperito, l’annullamento della medesima senza rinvio.3. Di conseguenza, deve procedersi all’esame del ricorso percassazione (RG 8775/2018) avverso la sentenza resa originariamentein appello (n.701/2018).3.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la memora depositatadall’Agenzia delle entrate è inammissibile. Nell'ambito delprocedimento camerale di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. (introdottodall'art. 1-bis d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dallalegge n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, cheabbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quantoprivo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nelperiodo che va dalla scadenza del termine per il depositodel controricorso alla data fissata per l'adunanza camerale è preclusaqualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione ingiudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt.372 e 380 bis.1 c.p.c. (Cass. n. 17030/2021).3.2. Con il primo motivo la società contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., la nullità dellasentenza perché affetta da un difetto assoluto di motivazione oCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 8775/2018Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 11687/2026Data pubblicazione 29/04/2026provvista di una motivazione solo apparente con conseguente error inprocedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.In particolare, il contribuente ritiene che la sentenza è viziata,avendo il giudice deciso senza far alcun riferimento in merito algiudicato esterno che si era formato per il periodo d’impostaprecedente ed incorrendo nel vizio di omessa pronuncia su unacircostanza decisiva.3.3. Il motivo è infondato.3.3.1. In disparte il rilievo della confusa proposizione in un unicomotivo del vizio di omessa motivazione, omesso esame ed omessapronuncia, va rilevato che, per principio consolidato di questa Cortenel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processualee della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonchédi una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.,una volta verificata l'omessa pronuncia, su un motivo di appello, laCorte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenzaimpugnata e decidere la causa nel merito sempre che si trattidi questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto(Cass. n. 29196/2025 Cass. 17416/2023 Cass. n. 34532/2025).Ugualmente, il ricorso per cassazione che denunci il vizio dimotivazione della sentenza, perché meramente apparente, inviolazione dell'art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora laquestione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, nonessendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso diomesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi dieconomia e ragionevole durata del processo, non debba trovareapplicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui lamotivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un datomotivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere correttaai sensi dell'art. 384 c.p.c. (Cass.6145/2019).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8Numero registro generale 8775/2018Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 11687/2026Data pubblicazione 29/04/20263.3.2. L’eccezione di giudicato esterno va disattesa.Questa Corte ha ripetutamente chiarito, che l’efficaciadel giudicato esterno stante l'autonomia dei periodi d'imposta, operasoltanto rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che,estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono caratteretendenzialmente permanente (Cass. n. 9508/2025 Cass. n.8291/2025). Inoltre, n materia tributaria, l'effetto vincolantedel giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti,causa petendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento dellequestioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche(Cass. n. 6405/2025).Nella fattispecie in esame il precedente di questa Corte, invocato atitolo di giudicato, ha avuto ad oggetto l’illegittimità del procedimentodi formazione della cartella relativa all’anno 2006, in mancanza di unprevio avviso di recupero, sicché l’accertamento in fatto ivi contenuto– che non ha ad oggetto la legittimità del recupero, bensì le modalitàcon cui è avvenuto, non esplica alcuna efficacia vincolantesull’autonomo procedimento relativo all’anno successivo, ancorché sipresentino le medesime questioni di diritto.3.4. Con il secondo motivo la contribuente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 36-bis d.P.R. n.600 del 1973.Ritiene che la sentenza sia comunque censurabile «nella parte incui ha omesso di valutare correttamente fatti oggetto del dibattitoprocessuale, la cui valorizzazione avrebbe avuto un peso decisivo ai finidella risoluzione della controversia». In sostanza si duole del recuperofiscale avvenuto a mezzo cartella di pagamento, anziché con avviso diaccertamento adeguatamente motivato. Assume che, qualora laliquidazione delle imposte ai sensi dell'articolo 36-bis cit. non sisovrapponga alla dichiarazione del contribuente, ma si risolva in unaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9Numero registro generale 8775/2018Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 11687/2026Data pubblicazione 29/04/2026rettifica dei risultati della dichiarazione stessa, che comporta unapretesa ulteriore da parte dell'amministrazione, si sarebbe in presenzadi un'attività impositiva vera e propria, con la conseguenza che lacartella andrebbe notificata nel termine previsto a pena di decadenzae che la medesima deve essere anche motivata con tutte le indicazioniidonee a consentire l’esercizio del diritto di difesa.3.5. Il motivo è complessivamente inammissibile.3.5.1. E’ inammissibile nella pate in cui fa riferimento ad unapresunta decadenza dell’Amministrazione. Trattasi, infatti, di questionenon trattata nella sentenza impugnata. I motivi del ricorso percassazione, invece, devono investire questioni che abbiano formatooggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, comefissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare,non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulanoindagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del meritoed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto,secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora unadeterminata questione giuridica,- che implichi un accertamento difatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, ilricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, alfine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questionedinanzi al giudice di merito, dando modo alla Corte di controllare exactis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto (tra le piùrecenti Cass. n. 24821/2025).3.5.2. E’ inammissibile anche nella parte in cui si assume che ilrecupero del credito non poteva avvenire a mezzo cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 602 del 1973.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10Numero registro generale 8775/2018Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 11687/2026Data pubblicazione 29/04/2026In primo luogo, il motivo, nella parte in cui argomenta sui limitidell’utilizzo della cartella emessa a seguito di controllo formale, non sirapporta alla sentenza impugnata la quale, a pag. 5, ha testualmenteaffermato: «nel caso in esame appare del tutto evidente che la cartelladi pagamento indica con chiarezza che l'ufficio procedeva a correggereun errore materiale o di calcolo commesso dal contribuente proprioperché riportava in detrazione un credito d'imposta che non risultavané dalla stessa dichiarazione né da dichiarazione pregresse».In secondo luogo, tale statuizione, alla quale, stante la naturasostanziale della cartella, è sotteso un accertamento in fatto noncensurabile in cassazione, è conforme alla consolidata giurisprudenzadella Corte, per altro richiamata dalla stessa ricorrente, per la quale, èlegittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito dicontrollo automatizzato, qualora esso abbia carattere cartolare e nonimplichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontroobiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (tra le piùrecenti Cass. n. 13898/2025).Questa Corte ha chiarito che in tema di accertamenti e controllidelle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del creditodi imposta operato a seguito di controllo automatizzato, qualora essoabbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quantoeffettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali delladichiarazione dei redditi (Cass. n. 13898/2025).4. In conclusione, va accolto il ricorso n. 12359/2020 propostodall’Agenzia delle entrate e la sentenza n. 6250/2019 (che avevarevocato la precedente sentenza n. 701/2018) va cassata senza rinvio;va rigettato, invece il ricorso n. 8775/2018 proposto dalla societàcontribuente avverso la sentenza n. 701/2018.Quanto alle spese, la contribuente, soccombente in entrambi igiudizi, va condannata al pagamento delle stesse solo nel giudizio n.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11Numero registro generale 8775/2018Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 11687/2026Data pubblicazione 29/04/202612359/2020, atteso che l’Agenzia delle entrate, nel giudizio n.8775/2019, è rimasta intimata. P.Q.MLa Corte riunisce il ricorso n.12359/2020 al ricorso n. 8775/2018;accoglie il ricorso n. 12359/2020 proposto dall’Agenzia delle entrateavverso la sentenza n. 6250/2019 e, per l’effetto, annulla quest’ultimasenza rinvio; rigetta il ricorso n. 8775/2018 proposto dallacontribuente; condanna la contribuente, al pagamento delle spese dilite del solo giudizio 12359/2020 che si liquidano in euro 13.200,00 atitolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente nel giudizio n. 8775/2018 dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso da quest’ultima proposto a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026.Il PresidenteValentino LenociCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12