CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 30184/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25796/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( C M CMSM53T19A271S ) , rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale indicato nella PEC ; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura allegata al controricorso, con domicilio digitale indicato nella PEC ; e FONDAZIONE della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1 1 8 7 /202 2 , depositata il 23/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore del gruppo edile Lanari, propose un ricorso ex art. 700 c.p.c. nel quale asseriva che la causa della crisi di liquidità del gruppo fosse da ricercarsi nella strategia denigratoria posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] (presidente della Fondazione CARIMA)nei confronti del direttore generale d e lla Banca delle [OSCURATO:PERSONA] , che aveva portato all a sostituzione di quest’ultimo (dimissionario) con un nuovo management, il quale aveva , quindi, deliberato l’inopinata (e asseritamente illegittima) revoca delle linee di credito in precedenza erogatealle società facenti capo al gruppo suddetto . In relazione a tali affermazioni (che erano state poi riprese da un articolo giornalistico pubblicato sul quotidiano telematico “Cronache maceratesi”), [OSCURATO:PERSONA] e la Fondazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata sporsero denuncia-querela per diffamazione. [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi calunniato da tale denuncia, propose, quindi,una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., che fu rigettatadal Tribunale di Macerata sul presupposto della divergenza del relativo oggetto rispetto a quello della denuncia- querela (a tale diversità non potendo ovviare l’inammissibile mutatio libelli operata dall’attore nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ratione temporis vigente). La Corte d’appello di Ancona, pur ritenendo che la domanda - così come precisata dall’attore nella memoria sopra richiamata - si mantenesse nel perimetro della medesima vicenda sostanziale evocata dall’atto introduttivo del processo, la rigettò a propria volta, ritenendo non provato l’elemento soggettivo del dolo, presupposto necessario per l’integrazione della fattispecie dellacalunnia. [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Hanno depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] e la Fondazione CaRiMa. Tutte e tre le parti hanno depositato memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c., in seno alla quale il ricorrente e la Fondazione CARIMA hanno avanzato istanza di riunione del presente procedimento con quello recante il n. r.g. 15706/2024, originato dall’impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza con la quale la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. avverso la propria precedente sentenza, pure in questa sede impugnata. 2.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di accedere all’istanza di riunione, tenuto conto che “iricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione perrevocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sulricorso per cassazi one contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza direvocazione” (Cass., n. 21315/2022). P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo per la riunione,al presente, d el ricorso r.g. n. 15706/2024. Così deci