CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07938/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 32000/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] eLuca Ciasullo– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, n. 1107/2021,depositata il 06/10/2021;nonché sul ricorso 5089/2023 R.G. proposta da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] eLuca Ciasullo– ricorrente –Numero registro generale 32000/2021Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 7938/2026Data pubblicazione 31/03/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE– intimata –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, n. 1482/2022,depositata il 13/12/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso 32000/2021 che ha chiestol’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.1. Con avviso di accertamento n. T8T01T200373/2019 (notificatoin data 6 maggio 2019) l’Agenzia delle Entrate accertava ai fini Irpef,in relazione all’anno di imposta 2013, a carico di [OSCURATO:PERSONA] redditidiversi, per i quali aveva omesso la dichiarazione, per un importocomplessivo di euro 331.347,00, corrispondente a nove bonifici ricevutidalla Cina, con conseguente maggiore imposta pari a euro 147.066,00.2. Avverso l’atto impositivo il contribuente proponeva ricorsoinnanzi alla C.t.p. di Prato assumendo che le somme ricevutecorrispondevano a erogazioni di danaro disposte all’estero da unparente.La C.t.p. rigettava il ricorso con sentenza confermata in appellodalla C.t.r. della Toscana con la sentenza n. 1107/2021 (oggetto delricorso n. 32000/2021).3. Avverso detta ultima il contribuente proponeva ricorso perrevocazione che veniva rigettato dalla medesima C.t.r. con la sentenzan. 1482/2022 (oggetto del ricorso n. 5089/2023) non ravvisandol’errore revocatorio.Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso entrambele sentenze nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultimaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 32000/2021Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 7938/2026Data pubblicazione 31/03/2026resiste con controricorso nel solo primo giudizio essendo rimastaintimata nel secondo.Con precedente ordinanza interlocutoria n. 28207/2025 questaCorte disponeva il rinvio a nuovo ruolo del primo ricorso per latrattazione congiunta con il secondo.Il contribuente ha depositato memoria nel solo giudizio n.32000/2021.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I due ricorsi – proposti l’uno contro la sentenza di appello e l’altrocontro la sentenza che ha deciso, rigettandola l'impugnazione perrevocazione di detta ultima – pur avendo ad oggetto distintiprovvedimenti, sono tra loro connessi, giustificandosi l'applicazioneanalogica dell'art. 335 c.p.c. (Cass. n. 9774/2025, Cass. n.30184/2024).2. Ciò posto, deve procedersi preliminarmente all’esame del primomotivo del ricorso per cassazione con il quale il ricorrente assume lanullità della sentenza emessa dalla C.t.r. nel primo giudizio perviolazione del diritto di difesa.L’indagine su tale profilo è preliminare anche ai motivi dellarevocazione atteso che l’eventuale dichiarazione di nullità radicale dellasentenza renderebbe superflua l’indagine sulla sussistenza dell’errorerevocatorio contestato nel secondo giudizio, sì da travolgere anche laseconda sentenza sicché il giudizio su quest’ultima resterebbe «privodel suo oggetto» (cfr. Cass. n. 9774/2025).3. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazionedell’art. 27, comma 1-2 d.l. n. 137 del 2020 e dell’art. 34 d.lgs. n. 546del 1992 e si duole della mancata celebrazione dell’udienza pubblicacon le modalità da remoto previste per l’emergenza Covid, nonostantel’espressa istanza avanzata in data 9 giugno 2021.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 32000/2021Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 7938/2026Data pubblicazione 31/03/20264. Il motivo è fondato.4.1. Dagli atti del giudizio risulta che contestualmente al ricorsoinnanzi alla CTR la parte contribuente chiedeva la discussione inpubblica udienza della causa. In data 9 giugno 2021 l’Ufficiocomunicava avviso di trattazione con il quale, pur prendendo attodell’istanza di trattazione in pubblica udienza, fissava la data del 17settembre 2021. In detta data la causa è stata effettivamente decisasulla scorta degli atti, ai sensi dell’art. 27 legge n. 137 del 2020 previaconcessione dei termini per memore e repliche. Risulta, ancora, che inpari data la parte depositava nuova istanza di discussione in pubblicaudienza, ritualmente notificata all’Agenzie delle entrate, alla qualel’Ufficio non dava alcun riscontro.4.2. L’art. 27, comma 1, d.l. n. 137 del 20, conv. con mod. dallalegge n. 176 del 2020, stabilisce che fino alla cessazione degli effettidella dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 ( iltermine è stato poi prorogato sino al 30 aprile 2022), ove sussistanodivieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorionazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altresituazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a variotitolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienzepubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento daremoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decretomotivato del presidente della Commissione tributaria provinciale oregionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissataper un'udienza pubblica o una camera di consiglio. Il successivo comma2 prevede poi che, In alternativa alla discussione con collegamento daremoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica,passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delleparti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificarealle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 32000/2021Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 7938/2026Data pubblicazione 31/03/2026anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunqueconsiderati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta ladiscussione e non sia possibile procedere mediante collegamento daremoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di untermine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito dimemorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza permemorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispettodei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata anuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nelrispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sonoconsiderate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assuntipresso la sede dell'ufficio.4.3. Questa Corte, ha già chiarito come debba essere interpretatadetta disposizione con orientamento al quale deve darsi continuità (cfr.Cass. n. 20420/24).Si è rilevato, in proposito, che la citata normativa emergenzialeautorizza, in un contesto di divieti e limitazioni che non consentonol’udienza in presenza, lo svolgimento dell’udienza da remoto,prevedendo una disciplina alternativa, in caso di carenze organizzativeall’interno degli uffici che impediscano il collegamento, rimessa, nonalla parte, ma al governo del giudice e finalizzata ad assicurare losvolgimento dell’attività giudiziaria in modo da garantire comunque leessenziali prerogative del diritto di difesa. Si è introdotto, quindi, unsistema di congegni di sostituzione (così Cass. n. 33175/2021)dell’udienza pubblica di discussione prevedendosi, in prima battuta, lapossibilità di svolgimento mediante collegamento da remoto (primocomma) e «in alternativa», la possibilità di decisione «sulla base deglipossibilità di insistere per la discussione, con la previsione, ove non siapossibile il collegamento da remoto, della «trattazione scritta» che,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 32000/2021Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 7938/2026Data pubblicazione 31/03/2026secondo la norma emergenziale, è da considerarsi equivalenteall’udienza, atteso che le parti sono considerate presenti. Sebbene latrattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione inpubblica udienza o con collegamento a distanza, sia legittima, ovecarenze organizzative all'interno dell'ufficio impediscano ilcollegamento da remoto (Cass. n. 6033/2023), la decisione del giudicedi disporla deve esplicitare le ragioni organizzative che hannogiustificato tale scelta (Cass. n. 594/2024), perché la regola rimanequella dell’udienza (Cass. n. 33175/2021).5. Restano assorbiti i motivi da 2 a 10 del ricorso principale, con ilquali la parte aveva denunciato 2) violazione degli artt. 2727 e 2729c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: mancata valutazione analiticae complessiva delle presunzioni acquisite 3) omesso esame di fatto exart. 360 n. 5 c.p.c. in ordine ai fatti presuntivi acquisiti 4) violazionedell’art. 115 co. 1 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: noncontestazione della causale dei bonifici risultante daidocumentibancari; 5) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.: erronea negazione del valore probatorio dellapresunzione relativa alla capacità patrimoniale della mittente deibonifici comprovata dal certificato bancario 6) violazione dell’art. 33D.P.R. n. 445/2000 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: erroneoaccertamento dell’asserito difetto di forma dei documenti stranieriprodotti e muniti della necessaria legalizzazione 7) violazione dell’art.115 co. 1 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: non contestazionedella conformità della traduzione al contenuto dei documenti stranieriprodotti: 8) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.: erroneo utilizzo quale indizio di fatti illeciti di terzi; 9)violazione dell’art. 36 co. 2 n. 4 D.Lgs. n. 546/1992 in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.: motivazione apodittica circa un asserito fatto illecitodel ricorrente; 10) violazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 inCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 32000/2021Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 7938/2026Data pubblicazione 31/03/2026relazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: errata liquidazione delle spese di duegradi di giudizio6. In ragione dell’accoglimento del ricorso principale e dellacassazione con rinvio della sentenza oggetto della domanda direvocazione, deve rilevarsi l’inammissibilità per sopravvenuto difetto diinteresse del ricorso avverso la sentenza che ha deciso sullarevocazione (fondato su due motivi con i quali il contribuente hadenunciato in relazione all’art. 360, primo comma, num 4, c.p.c. laviolazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 e laviolazione dell’art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 395, n. 4,c.p.c.). .7. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso 32000/2021RG ed assorbiti tutti gli ulteriori motivi, la sentenza n. 480 del 2020della C.t.r. della Toscana va cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Toscana che si pronuncerà anche sullespese del giudizio di legittimità.Va, invece, dichiarata l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso n.5089/2023 e la sentenza n. 1482/2022 va cassata senza rinvio. Nonsussiste infatti alcun interesse ad una pronuncia essendo già statacassata la decisione oggetto delle istanze revocatorie (Cass. n.9774/2025). Non deve provvedersi sulle spese in quanto l’Agenzia delleentrate in questo giudizio è rimasta intimata. Infine, Trattandosi dicausa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso percassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente ilpagamento del cd. doppio contributo unificato (Cass. s.u. n. 19976 del19/07/2024). P.Q.MLa Corte riunisce i ricorsi; accoglie, nei limiti innanzi precisati, ilprimo motivo del ricorso 32000/2021, assorbiti gli altri, cassa lasentenza 1107/2021 a e rinvia alla Corte di giustizia tributaria diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 32000/2021Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 7938/2026Data pubblicazione 31/03/2026secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la qualeprovvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;Dichiara inammissibile il ricorso 5089/2023, e annulla senza rinvio lasentenza n. 1482/2022.Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8