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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 agosto 2026

Cassazione n. 24743/2026

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controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale -nonchèCerica Graziella-intimata-nonché sul ricorso proposto da:Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 25534/2021Numero sezionale 5061/2026Numero di raccolta generale 24743/2026Data pubblicazione 24/08/2026-controricorrente-nonchèCerica Graziella-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1336/2021 depositata il 05/03/2021 ed avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5315/2019 depositata il24/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 5315/2019, depositata in data 24/9/2019, la CTRdel Lazio accoglieva in parte l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e PlinioMansi avverso la sentenza n. 28788/2016 con cui la CTP di Roma avevarigettato il ricorso proposto dai contribuenti avverso gli avvisi diaccertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto alriclassamento, ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, di due immobiliubicati nella microzona 3 (Trastevere), di rispettiva proprietà deicontribuenti, variando, quanto al primo, la categoria da A4 ad A2 e laclasse da 1 a 5 (poi rettificata in autotutela in classe 4) e, quanto alsecondo, la categoria da A4 ad A2 (poi rettificata in autotutela in categoriaA4) e la classe da 2 a

4. In particolare, ciascun avviso veniva annullatorelativamente al cambio di categoria, in quanto effettuato in assenza delsopralluogo ritenuto necessario, mentre veniva confermato relativamenteal cambio di classe, considerata non più rispondente all’effettiva redditivitàdegli immobili.3.

Con sentenza n. 1336/21, depositata in data 5/3/2021, la CTR delLazio dichiarava l’inammissibilità del ricorso per revocazione propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 5315/2019, disponendo“la rimessione in termini per la proposizione del ricorso per Cassazione aNumero registro generale 25534/2021Numero sezionale 5061/2026Numero di raccolta generale 24743/2026Data pubblicazione 24/08/2026decorrere dalla data di notifica del presente procedimento” ecompensando le spese di lite.4.

Avverso la sentenza n. 1336/21 della CTR del Lazio, [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione (limitatamente alla statuizione relativaalla compensazione delle spese del giudizio), al quale l’Agenzia delleEntrate resisteva con controricorso, proponendo nel contempo ricorsoincidentale, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata.5.

Avverso la sentenza n. 5315/2019 l’Agenzia delle Entrateproponeva ricorso per cassazione, al quale [OSCURATO:PERSONA] resisteva concontroricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata.6. [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rilevato che il ricorso per cassazione contro ladecisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione perrevocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporaneapendenza in sede di legittimità, nonostante si tratti di due gravami aventiad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente trale due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c.,potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro lasentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione(v., tra le altre, Cass., n. 10534/2015 Cass., n. 21315/2022; Cass. n.30184/2024).

Nel caso di specie, i due ricorsi, contraddistinti dalmedesimo numero di ruolo, sono da intendersi riuniti.2.

Va, quindi, rilevato che avverso la sentenza n. 1336/2021 haproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla statuizionesulle spese di lite, deducendo, quale unico motivo, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la sentenza impugnatacompensato le spese senza alcuna motivazione ed in difetto deipresupposti di legge.Numero registro generale 25534/2021Numero sezionale 5061/2026Numero di raccolta generale 24743/2026Data pubblicazione 24/08/20262.1.

La controricorrente nel convenire sul dedotto difetto dimotivazione, ha, tuttavia, la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragionigiustificanti la compensazione delle spese di lite, per avere la Corteregionale riconosciuto l’errore di diritto in cui era incorso il giudice a quonell’aver attribuito la classe 5 all’immobile del [OSCURATO:PERSONA], tanto da averdisposto la rimessione in termini della parte soccombente per il ricorso incassazione.3.

L’Agenzia ha proposto, nel contempo, ricorso incidentale tardivo,ritenendone l’ammissibilità sulla scorta dell’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui all’impugnante incidentale èconsentito impugnare qualsiasi capo della sentenza, anche diverso o nondipendente dal capo oggetto dell’impugnazione principale.3.1.

Con unico motivo la impugnante incidentale deduce la “omessapetizione sulla censura del contrasto di giudicati, ex art. 395, comma I n.5, c.p.c.

Art. 112, c.p.c.

Art. 360, comma I, n. 4, c.p.c.” e segnatamentetra la sentenza n. 5315/2019 oggetto del ricorso per revocazione (la qualeaveva ritenuto l’illegittimità dell’attribuzione della nuova rendita catastaleper violazione dell’obbligo di sopralluogo) e le sentenze della CTP di Roman. 832/2016 - dichiarativa della cessazione della materia del contendere aseguito dell’annullamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’atto divariazione del classamento dell’immobile della Cerica (conrideterminazione della categoria A/4 e mutamento della classe da 2 a 4) –e della CTR del Lazio n. 2270/18, la quale aveva riconosciuto lacorrettezza della variazione di classamento dell’immobile del [OSCURATO:PERSONA] nellacategoria A/2 classe

5.4. Ciò posto, vanno preliminarmente valutate l’ammissibilità e lafondatezza del ricorso incidentale tardivo, in quanto suscettibile diassorbire il motivo del ricorso principale, in caso di rimessione della causaal giudice d’appello.Numero registro generale 25534/2021Numero sezionale 5061/2026Numero di raccolta generale 24743/2026Data pubblicazione 24/08/20264.1.

Orbene, questa Corte ritiene di dare seguito all’orientamentoprevalente, da ultimo ribadito (Cass., n. 25469/2025), secondo cuil'impugnazione incidentale tardiva può essere formulata anche quando siascaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dalfatto che investa un capo autonomo della sentenza e che, quindi,l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzionein proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e dovendosiconsentire alla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastarel'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussionel'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, senza subirepregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa dicontroparte, la quale potrebbe aver impugnato la sentenza nell'ultimogiorno disponibile.

Una diversa e più restrittiva interpretazione indurrebbe,infatti, ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazionetempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente,con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (vedi ancheCass., n. 15100/2024, richiamata da Cass., n. 25469/2025).4.2.

Va, quindi, rilevato che il motivo di ricorso incidentale tardivo èfondato.Sebbene sia incontestato che l’Agenzia delle Entrate abbia dedotto,quale motivo di revocazione, anche il conflitto tra giudicati (come peraltrorilevabile dalla sentenza impugnata, laddove “si osserva che l’Ufficioprecedente sentenza favorevole all’Ufficio e relativa al medesimoimmobile” e si dà atto che le controparti si sono difese su tale specificopunto, sostenendo “che non sussiste alcun conflitto di giudicato in quantoil precedente giudizio concerneva atti differenti”), effettivamente lasentenza ha omesso di pronunciarsi su tale prospettato conflitto.5.

Il motivo di ricorso incidentale tardivo va, pertanto, accolto e lasentenza n. 1336/2021 va cassata con rinvio per nuovo giudizio, innanziNumero registro generale 25534/2021Numero sezionale 5061/2026Numero di raccolta generale 24743/2026Data pubblicazione 24/08/2026alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudiziooltre che per la pronuncia sulle spese del giudizio d’appello, conconseguente assorbimento del motivo del ricorso principale del [OSCURATO:PERSONA],relativo alla sola statuizione sulle spese di tale giudizio.6.

Avverso la sentenza n. 5315/2019 l’Agenzia delle Entrate ha, poi,proposto ricorso per cassazione, premettendo la tempestivitàdell’impugnazione, stante la “rimessione in termini ex art. 153, comma II,c.p.c.”, disposta dalla CTR del Lazio con la sentenza n. 1336/2021dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso per revocazione propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 5315/2019, in quanto ildies a quo decorrerebbe “dalla notifica della sentenza che ha disposto intal senso” e segnatamente dalla data (4/10/2021) “in cui è stato notificatoda controparte il ricorso in cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio,n. 1336/01/2021, valevole anche come notifica della stessa, non essendostata notificata ex se”.6.1.

Con il primo motivo l’Agenzia ha dedotto la “violazione e falsaapplicazione del d.m. 29 settembre 1991, in relazione all’art. 360, commaI, n. 4, c.p.c.”, per avere la CTR attribuito all’immobile di proprietà delMansi la classe 5, inesistente per la categoria A4, ripristinata dalla Corteregionale.6.2.

Con il secondo motivo ha lamentato, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4., c.p.c., il “contrasto di giudicati tra la sentenza CTRLazio n. 5315/2019 e le sentenze CTR Lazio n. 2270/18 e CTP Roma n.832/2016”, atteso che, con tali due antecedenti pronunce, la CTR avevariconosciuto la correttezza della variazione di classamento dell’immobiledel [OSCURATO:PERSONA] nella categoria A2 classe 5 e la CTP aveva dichiarato cessata lamateria del contendere in ordine all’impugnazione dell’avviso diaccertamento n.

RM0823492/2013 relativo all’immobile di proprietà dellaCerica, per avere l’Agenzia delle Entrate annullato, in autotutela, l’atto diNumero registro generale 25534/2021Numero sezionale 5061/2026Numero di raccolta generale 24743/2026Data pubblicazione 24/08/2026variazione del classamento del cespite, con riattribuzione della categoriaA4 e mutamento della classe da 2 a

4.7. Orbene, va preliminarmente rilevata la fondatezza dell’eccezionedi inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività sollevata dalcontroricorrente il quale ha contestato l’individuazione del dies a quo, daparte dell’Agenzia delle Entrate nella data di notifica del ricorso percassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] (avverso la sentenza n. 1336/21),evidenziando che, poiché la sentenza di rimessione in termini era statadepositata il 5/3/2021, il termine semestrale era scaduto al più tardi il 5ottobre 2021, non essendo ammissibile, ai fini della proposizione delricorso per cassazione, la previsione di un termine sostanzialmente aperto.La sentenza della CTR del Lazio n. 1336/21, depositata il 5/3/2021, sulpresupposto dell’intervenuta decadenza dell’Agenzia “dall’espletamentodell’unico rimedio processuale esperibile, che è costituito dal ricorso perCassazione per motivi di legittimità”, ha invero disposto la rimessione intermini per la proporre detto ricorso “a decorrere dalla data di notifica delpresente procedimento”.Premesso che il dies a quo, come sopra individuato, non è diintellegibile interpretazione, laddove la sentenza fa riferimento alla“notifica” del “presente procedimento”, ove pure la parola “procedimento”venisse letta invece come “provvedimento”, riferendo quindi la notifica allasentenza con cui è stata disposta la rimessione in termini, essa finirebbecomunque per stabilire un termine aperto per la proposizione del ricorsoper cassazione, in contrasto con la previsione normativa secondo cui talericorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (art. 325c.p.c.) e comunque non oltre sei mesi dalla sua pubblicazione (art. 327c.p.c.).

Pertanto, l’unico termine previsto dal codice di rito applicabile nelcaso di specie risulta essere il termine “lungo” semestrale di cui all’art.327 c.p.c., il quale, considerate la data di pubblicazione della sentenza ela sospensione feriale, è elasso il 6/10/2021, perciò antecedentementeNumero registro generale 25534/2021Numero sezionale 5061/2026Numero di raccolta generale 24743/2026Data pubblicazione 24/08/2026alla notifica del ricorso per cassazione, effettuata dall’Agenzia delle Entrateil [OSCURATO:DATA_NASCITA].7.1.

Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazioneavverso la sentenza n. 5315/2019 proposto dall’Agenzia delle Entrate, laquale va per l’effetto condannata al pagamento delle spese del relativogiudizio in favore della parte controricorrente, come da dispositivo.

P.Q.Mla Corte pronunziando sul ricorso per cassazione avverso la sentenzan. 1336/2021 nonché sul ricorso per cassazione avverso la sentenza n.5315/2019 – riuniti -, relativamente al primo giudizio accoglie il ricorsoincidentale tardivo proposto dall’Ufficio, assorbito il ricorso incidentaleavanzato da [OSCURATO:PERSONA], cassa la suddetta sentenza n. 1336/2021 erinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio indiversa composizione anche per la liquidazione delle relative speseprocessuali; dichiara inammissibile il ricorso per cassazione propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 5315/2019 e condannal’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di tale giudizio liquidate infavore di parte controricorrente in euro 1.200,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi oltre oneri accessori come per legge, disponendone ladistrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale -nonchèCerica Graziella-intimata-nonché sul ricorso proposto da:Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 25534/2021Numero sezionale 5061/2026Numero di raccolta generale 24743/2026Data pubblicazione 24/08/2026-controricorrente-nonchèCerica Graziella-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1336/2021 depositata il 05/03/2021 ed avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5315/2019 depositata il24/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 5315/2019, depositata in data 24/9/2019, la CTRdel Lazio accoglieva in parte l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e PlinioMansi avverso la sentenza n. 28788/2016 con cui la CTP di Roma avevarigettato il ricorso proposto dai contribuenti avverso gli avvisi diaccertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto alriclassamento, ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, di due immobiliubicati nella microzona 3 (Trastevere), di rispettiva proprietà deicontribuenti, variando, quanto al primo, la categoria da A4 ad A2 e laclasse da 1 a 5 (poi rettificata in autotutela in classe 4) e, quanto alsecondo, la categoria da A4 ad A2 (poi rettificata in autotutela in categoriaA4) e la classe da 2 a 4. In particolare, ciascun avviso veniva annullatorelativamente al cambio di categoria, in quanto effettuato in assenza delsopralluogo ritenuto necessario, mentre veniva confermato relativamenteal cambio di classe, considerata non più rispondente all’effettiva redditivitàdegli immobili.3. Con sentenza n. 1336/21, depositata in data 5/3/2021, la CTR delLazio dichiarava l’inammissibilità del ricorso per revocazione propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 5315/2019, disponendo“la rimessione in termini per la proposizione del ricorso per Cassazione aNumero registro generale 25534/2021Numero sezionale 5061/2026Numero di raccolta generale 24743/2026Data pubblicazione 24/08/2026decorrere dalla data di notifica del presente procedimento” ecompensando le spese di lite.4. Avverso la sentenza n. 1336/21 della CTR del Lazio, [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione (limitatamente alla statuizione relativaalla compensazione delle spese del giudizio), al quale l’Agenzia delleEntrate resisteva con controricorso, proponendo nel contempo ricorsoincidentale, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata.5. Avverso la sentenza n. 5315/2019 l’Agenzia delle Entrateproponeva ricorso per cassazione, al quale [OSCURATO:PERSONA] resisteva concontroricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata.6. [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso per cassazione contro ladecisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione perrevocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporaneapendenza in sede di legittimità, nonostante si tratti di due gravami aventiad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente trale due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c.,potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro lasentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione(v., tra le altre, Cass., n. 10534/2015 Cass., n. 21315/2022; Cass. n.30184/2024). Nel caso di specie, i due ricorsi, contraddistinti dalmedesimo numero di ruolo, sono da intendersi riuniti.2. Va, quindi, rilevato che avverso la sentenza n. 1336/2021 haproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla statuizionesulle spese di lite, deducendo, quale unico motivo, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la sentenza impugnatacompensato le spese senza alcuna motivazione ed in difetto deipresupposti di legge.Numero registro generale 25534/2021Numero sezionale 5061/2026Numero di raccolta generale 24743/2026Data pubblicazione 24/08/20262.1. La controricorrente nel convenire sul dedotto difetto dimotivazione, ha, tuttavia, la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragionigiustificanti la compensazione delle spese di lite, per avere la Corteregionale riconosciuto l’errore di diritto in cui era incorso il giudice a quonell’aver attribuito la classe 5 all’immobile del [OSCURATO:PERSONA], tanto da averdisposto la rimessione in termini della parte soccombente per il ricorso incassazione.3. L’Agenzia ha proposto, nel contempo, ricorso incidentale tardivo,ritenendone l’ammissibilità sulla scorta dell’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui all’impugnante incidentale èconsentito impugnare qualsiasi capo della sentenza, anche diverso o nondipendente dal capo oggetto dell’impugnazione principale.3.1. Con unico motivo la impugnante incidentale deduce la “omessapetizione sulla censura del contrasto di giudicati, ex art. 395, comma I n.5, c.p.c. Art. 112, c.p.c. Art. 360, comma I, n. 4, c.p.c.” e segnatamentetra la sentenza n. 5315/2019 oggetto del ricorso per revocazione (la qualeaveva ritenuto l’illegittimità dell’attribuzione della nuova rendita catastaleper violazione dell’obbligo di sopralluogo) e le sentenze della CTP di Roman. 832/2016 - dichiarativa della cessazione della materia del contendere aseguito dell’annullamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’atto divariazione del classamento dell’immobile della Cerica (conrideterminazione della categoria A/4 e mutamento della classe da 2 a 4) –e della CTR del Lazio n. 2270/18, la quale aveva riconosciuto lacorrettezza della variazione di classamento dell’immobile del [OSCURATO:PERSONA] nellacategoria A/2 classe 5.4. Ciò posto, vanno preliminarmente valutate l’ammissibilità e lafondatezza del ricorso incidentale tardivo, in quanto suscettibile diassorbire il motivo del ricorso principale, in caso di rimessione della causaal giudice d’appello.Numero registro generale 25534/2021Numero sezionale 5061/2026Numero di raccolta generale 24743/2026Data pubblicazione 24/08/20264.1. Orbene, questa Corte ritiene di dare seguito all’orientamentoprevalente, da ultimo ribadito (Cass., n. 25469/2025), secondo cuil'impugnazione incidentale tardiva può essere formulata anche quando siascaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dalfatto che investa un capo autonomo della sentenza e che, quindi,l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzionein proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e dovendosiconsentire alla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastarel'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussionel'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, senza subirepregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa dicontroparte, la quale potrebbe aver impugnato la sentenza nell'ultimogiorno disponibile. Una diversa e più restrittiva interpretazione indurrebbe,infatti, ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazionetempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente,con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (vedi ancheCass., n. 15100/2024, richiamata da Cass., n. 25469/2025).4.2. Va, quindi, rilevato che il motivo di ricorso incidentale tardivo èfondato.Sebbene sia incontestato che l’Agenzia delle Entrate abbia dedotto,quale motivo di revocazione, anche il conflitto tra giudicati (come peraltrorilevabile dalla sentenza impugnata, laddove “si osserva che l’Ufficioprecedente sentenza favorevole all’Ufficio e relativa al medesimoimmobile” e si dà atto che le controparti si sono difese su tale specificopunto, sostenendo “che non sussiste alcun conflitto di giudicato in quantoil precedente giudizio concerneva atti differenti”), effettivamente lasentenza ha omesso di pronunciarsi su tale prospettato conflitto.5. Il motivo di ricorso incidentale tardivo va, pertanto, accolto e lasentenza n. 1336/2021 va cassata con rinvio per nuovo giudizio, innanziNumero registro generale 25534/2021Numero sezionale 5061/2026Numero di raccolta generale 24743/2026Data pubblicazione 24/08/2026alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudiziooltre che per la pronuncia sulle spese del giudizio d’appello, conconseguente assorbimento del motivo del ricorso principale del [OSCURATO:PERSONA],relativo alla sola statuizione sulle spese di tale giudizio.6. Avverso la sentenza n. 5315/2019 l’Agenzia delle Entrate ha, poi,proposto ricorso per cassazione, premettendo la tempestivitàdell’impugnazione, stante la “rimessione in termini ex art. 153, comma II,c.p.c.”, disposta dalla CTR del Lazio con la sentenza n. 1336/2021dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso per revocazione propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 5315/2019, in quanto ildies a quo decorrerebbe “dalla notifica della sentenza che ha disposto intal senso” e segnatamente dalla data (4/10/2021) “in cui è stato notificatoda controparte il ricorso in cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio,n. 1336/01/2021, valevole anche come notifica della stessa, non essendostata notificata ex se”.6.1. Con il primo motivo l’Agenzia ha dedotto la “violazione e falsaapplicazione del d.m. 29 settembre 1991, in relazione all’art. 360, commaI, n. 4, c.p.c.”, per avere la CTR attribuito all’immobile di proprietà delMansi la classe 5, inesistente per la categoria A4, ripristinata dalla Corteregionale.6.2. Con il secondo motivo ha lamentato, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4., c.p.c., il “contrasto di giudicati tra la sentenza CTRLazio n. 5315/2019 e le sentenze CTR Lazio n. 2270/18 e CTP Roma n.832/2016”, atteso che, con tali due antecedenti pronunce, la CTR avevariconosciuto la correttezza della variazione di classamento dell’immobiledel [OSCURATO:PERSONA] nella categoria A2 classe 5 e la CTP aveva dichiarato cessata lamateria del contendere in ordine all’impugnazione dell’avviso diaccertamento n. RM0823492/2013 relativo all’immobile di proprietà dellaCerica, per avere l’Agenzia delle Entrate annullato, in autotutela, l’atto diNumero registro generale 25534/2021Numero sezionale 5061/2026Numero di raccolta generale 24743/2026Data pubblicazione 24/08/2026variazione del classamento del cespite, con riattribuzione della categoriaA4 e mutamento della classe da 2 a 4.7. Orbene, va preliminarmente rilevata la fondatezza dell’eccezionedi inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività sollevata dalcontroricorrente il quale ha contestato l’individuazione del dies a quo, daparte dell’Agenzia delle Entrate nella data di notifica del ricorso percassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] (avverso la sentenza n. 1336/21),evidenziando che, poiché la sentenza di rimessione in termini era statadepositata il 5/3/2021, il termine semestrale era scaduto al più tardi il 5ottobre 2021, non essendo ammissibile, ai fini della proposizione delricorso per cassazione, la previsione di un termine sostanzialmente aperto.La sentenza della CTR del Lazio n. 1336/21, depositata il 5/3/2021, sulpresupposto dell’intervenuta decadenza dell’Agenzia “dall’espletamentodell’unico rimedio processuale esperibile, che è costituito dal ricorso perCassazione per motivi di legittimità”, ha invero disposto la rimessione intermini per la proporre detto ricorso “a decorrere dalla data di notifica delpresente procedimento”.Premesso che il dies a quo, come sopra individuato, non è diintellegibile interpretazione, laddove la sentenza fa riferimento alla“notifica” del “presente procedimento”, ove pure la parola “procedimento”venisse letta invece come “provvedimento”, riferendo quindi la notifica allasentenza con cui è stata disposta la rimessione in termini, essa finirebbecomunque per stabilire un termine aperto per la proposizione del ricorsoper cassazione, in contrasto con la previsione normativa secondo cui talericorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (art. 325c.p.c.) e comunque non oltre sei mesi dalla sua pubblicazione (art. 327c.p.c.). Pertanto, l’unico termine previsto dal codice di rito applicabile nelcaso di specie risulta essere il termine “lungo” semestrale di cui all’art.327 c.p.c., il quale, considerate la data di pubblicazione della sentenza ela sospensione feriale, è elasso il 6/10/2021, perciò antecedentementeNumero registro generale 25534/2021Numero sezionale 5061/2026Numero di raccolta generale 24743/2026Data pubblicazione 24/08/2026alla notifica del ricorso per cassazione, effettuata dall’Agenzia delle Entrateil [OSCURATO:DATA_NASCITA].7.1. Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazioneavverso la sentenza n. 5315/2019 proposto dall’Agenzia delle Entrate, laquale va per l’effetto condannata al pagamento delle spese del relativogiudizio in favore della parte controricorrente, come da dispositivo. P.Q.Mla Corte pronunziando sul ricorso per cassazione avverso la sentenzan. 1336/2021 nonché sul ricorso per cassazione avverso la sentenza n.5315/2019 – riuniti -, relativamente al primo giudizio accoglie il ricorsoincidentale tardivo proposto dall’Ufficio, assorbito il ricorso incidentaleavanzato da [OSCURATO:PERSONA], cassa la suddetta sentenza n. 1336/2021 erinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio indiversa composizione anche per la liquidazione delle relative speseprocessuali; dichiara inammissibile il ricorso per cassazione propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 5315/2019 e condannal’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di tale giudizio liquidate infavore di parte controricorrente in euro 1.200,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi oltre oneri accessori come per legge, disponendone ladistrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 24743/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris