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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21259/2026

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a;-ricorrente in entrambi i procedimenti riuniti-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Palombella;-controricorrente in entrambi i procedimenti riuniti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 3478/2018,depositata il 19/12/2018 e avverso la sentenza della Corte d’Appello diVenezia n. 253/2020, depositata il 28/01/2020.Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione avanti alla Corte d’Appello diVenezia, ai sensi dell’art. 195 TUF, avverso la delibera n. 20033 del14.6.2017, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] lo aveva sanzionato per la violazionedegli artt. 21-190 TUF e 39-20 Reg. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], in qualità dicondirettore generale e responsabile della direzione commerciale diVeneto [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo 1.1.2011/31.12.2014, era stato ritenutoresponsabile e conseguentemente sanzionato perché la banca non si eradotata di procedure adeguate tenendo comportamenti contrari acorrettezza, diligenza e trasparenza in materia di valutazione diadeguatezza delle operazioni, e perché essa aveva tenuto comportamentiirregolari nell’ambito dei trasferimenti delle proprie azioni tra privati.Costituitosi il contraddittorio, la Corte d’Appello di Venezia avevarespinto l’opposizione proposta, riconoscendo la responsabilitàdell’opponente per le violazioni sanzionate con la delibera richiamata, sullabase delle seguenti considerazioni: -) il contesto di riferimento nelcui ambito [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto gli accertamenti esitati nellacontestazione delle violazioni sopra riportate era stato delineato inrelazione alla situazione nella quale si è venuta a trovare VB in ragionedelle pressanti esigenze di ripatrimonializzazione conseguenti alleiniziative delle autorità bancarie e creditizie europee e nazionali in unacondizione di necessità di ricapitalizzazione della banca.

L’atto diaccertamento prende le mosse dal rilievo che, a far tempo dall’esercizio2012, i bilanci di [OSCURATO:PERSONA] avevano registrato rilevanti perdite cheavevano determinato la necessità di una significativa ricapitalizzazione,tanto che anche la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, ad esito delle verifiche ispettivecondotte nel 2013, aveva evidenziato rilevanti criticità della governance edella situazione economico-patrimoniale in cui versava l’Intermediario.

AdNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026aprile 2014, in prossimità dell’avvio del MVU ([OSCURATO:PERSONA] diVigilanza), la BCE e le Autorità di Vigilanza bancaria nazionali competentihanno sottoposto i bilanci dei gruppi bancari “rilevanti” (c.d.comprehensive assessment) ad una approfondita verifica, con revisionedella qualità degli attivi (AQR, [OSCURATO:PERSONA]) e con lasottoposizione delle banche a uno stress test al fine di appurare se leriserve di capitale erano in grado di far fronte ad un peggioramento dellasituazione economica.

In tale situazione VB ha improntato la sua attività altentativo di migliorare le condizioni di negoziabilità del proprio titoloazionario e di soddisfare le contingenti esigenze di ricapitalizzazione,anche in vista del comprehensive assessment che ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] aricercare forme di rafforzamento dei requisiti patrimoniali e a cercare dimigliorare la propria solidità patrimoniale (così la sentenza, a pag.7/8);-) gli obiettivi di ripatrimonializzazione e di riduzione della tensione diliquidità che caratterizzava le azioni VB erano stati perseguiti ponendo inessere condotte illecite, frutto anche di scelte aziendali riconducibili,secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, ai principali livelli decisionalidella [OSCURATO:PERSONA], senza che tali criticità fossero efficacemente rilevate dallefunzioni di controllo.

In particolare, era emerso che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aveva: realizzato una programmazione commerciale non fondata su unalogica di servizio al cliente; esercitato, nell’imminenza dell’Aucap e perfavorire il buon esito dello stesso, forti pressioni commerciali sulla retedistributiva, che si erano tradotte anche in un diffuso fenomeno diraccolta, prima dell’avvio del periodo d’offerta, di “manifestazioni diinteresse”; elaborato una mirata proposta commerciale, riservata ai soci,consistita nella pressoché concomitante offerta di un’obbligazione con untasso fisso di rendimento significativo, pari al 4%; -) [OSCURATO:PERSONA], qualeresponsabile commerciale, parte del comitato commerciale e condirettoregenerale, era uno stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], direttoregenerale, ed aveva avuto un ruolo attivo nella programmazioneNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026commerciale e nella scelta di condurre le modalità operative dell’AUCAP enelle collegate iniziative commerciali (intromissione nei trasferimenti fra privati , finanziamenti cd baciati , promesse diindennizzo nei confronti di taluni clienti per il caso di perdita di valore delleazioni acquistate, lettere di garanzia di un rendimento minimo elevato perle azioni acquistate), come riscontrato da una serie di elementi oggettivirilevanti (partecipazione ad una riunione del marzo 2014 nella quale fumessa a punto l’attività di raccolta delle manifestazioni di interesse primadel periodo di offerta; predisposizione delle lettere di gradimento, verificadei dati sugli esiti dell’attività di raccolta e sulla sua promozione), dairiscontri documentali e dalle dichiarazioni di Forner e Berini(rispettivamente responsabili delle direzioni territoriali nord-est e centro-nord), di Piccarretta (direttore del mercato Italia), Doni (direttoreterritoriale) e di clienti sottoscrittori di lettere di gradimento; -) laresponsabilità dell’opponente derivava dal suo ruolo di strettocollaboratore dell’amministratore delegato e poi Direttore generale Consolinella definizione della pianificazione commerciale dell’Aucap enell’individuazione del relativo assetto procedurale , che è emerso ben delineato dalle verificate ed è tale da far ritenere il Fagianicome l’attivo sodale dell’a.d. nella predisposizione dei passaggi necessariad assicurare il buon esito del piano commerciale come ricostruito; la possibilità che l’AUCAP potesse non avere successo in ragione dellestrettoie che la procedura applicativa ARS possedeva rispettoall’applicativo IAC era un rischio che la direzione generale -e per quelche qui interessa, il [OSCURATO:PERSONA]- non poteva correre, con la conseguenza cheerano da ascrivere all’opponente anche le irregolarità rilevate in sede diaumento di capitale con riferimento al giudizio di adeguatezza eappropriatezza nonché sulla mappatura della clientela.Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026Mosè [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il rigettodell’opposizione alla delibera sanzionatoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a ottomotivi: è stato così radicato il procedimento RG n.6819/2019.[OSCURATO:PERSONA] ha contrastato l’impugnazione con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato per revocazione ex art. 395c.p.c. la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, fondandola sul fattoche dopo la predisposizione del ricorso per opposizione a sanzioneamministrativa e prima della pubblicazione della sentenza era emersal’esistenza di documenti la cui lettura consente inequivocabilmente unadiversa e contraria interpretazione di fatti di causa .Anche l’impugnazione per revocazione era stata respinta dalla Corted’Appello di Venezia, previa sua qualificazione nell’ambito del dispostodell’art. 395, co 1 n. 3 c.p.c., per i seguenti motivi: -) il documento che siassume trovato sarebbe una dichiarazione resa il 17.12.2018 da Bancad’Italia, in risposta ad una richiesta avanzata in sede di indagini difensivein ambito penale dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], circa il contenuto dellesegnalazioni pervenute da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in ottemperanzaall’obbligo degli intermediari di segnalare a [OSCURATO:PERSONA] d’Italia periodicamenteil nominativo e la carica sociale ricoperta dagli organi sociali degli istitutisoggetti a vigilanza (segnalazione Or.so); dalla dichiarazione richiamatarisulterebbe che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva segnalato il nominativo diMosè [OSCURATO:PERSONA] come condirettore generale dal 1.1.2011 fino al 31.12.2014,data di collocamento a riposo; assieme alla comunicazione vi era ladelibera del consiglio di amministrazione, dalla quale emergerebbe che ineonominati condirettori generali sarebbero stati alle dirette dipendenzedell’amministratore delegato, supportandolo; da ciò si dovrebbe derivareche la Direzione Generale non era un organo collegiale e che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto alcun potere deliberativo; -) il documento prodottorisultava formato dopo la decisione della Corte d’Appello, pronunciata indata 20.11/19.12.2018 e quindi, non essendo preesistente alla decisione,Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026non poteva fondare la revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c.,nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità; -) se sifosse voluto ritenere il documento “trovato”, e quindi antecedente alladecisione, valorizzando non la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ma il registroOr.so, [OSCURATO:PERSONA] nulla argomentava sul perché non avesse prodottoprima il documento, come sarebbe stato suo onere; -) le ragioni addotteper sostenere la decisività del documento erano palesemente infondate,dato che la carica di condirettore generale non era mai stata in dubbio intutto il giudizio, mentre il contenuto effettivo dei suoi poteri non era statodedotto dalla carica formale ma dalla sua concreta operatività comeaccertata.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione anche contro lasentenza di rigetto dell’impugnazione ex art. 395 c.p.c., affidato a tremotivi: questo ricorso ha radicato il procedimento RG n. 18237/2020.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Entrambi i ricorsi -il primo con ordinanza interlocutoria dopo una primafissazione di adunanza in camera di consiglio per la discussione- sono statifissati per la discussione all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie illustrativein entrambi i procedimenti.RAGIONI DELLA DECISIONEDeve essere disposta la riunione del giudizio di cassazione RG n.18237/2020 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n.253/2020, di rigetto dell’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c.contro la sentenza della stessa Corte d’Appello n. 3478/2018, al giudizio dicassazione RG n. 6819/2019 iscritto a seguito del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la stessa sentenza n. 3478/2018 della Corted’Appello di Venezia: appare, infatti, senz’altro opportuna la trattazioneunitaria dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], che vogliono in sostanzacolpire la stessa sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 3478/2018 laNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026quale, rigettando l’opposizione ex art. 195 TUF proposta da [OSCURATO:PERSONA] confermato la responsabilità dello stesso per gli illeciti amministrativiascrittigli e sanzionati da [OSCURATO:PERSONA].Pure se non è univoco l’orientamento interpretativo di questa Corte inordine alla necessità o all’opportunità della disposizione della riunione -cfr., per la necessità di riunione, Cass. n. 30184/2024 -, si ritieneeffettivamente corretta una valutazione dei presupposti per la riunione deigiudizi quantomeno in termini di opportunità, ove ciò non sia inpregiudizio del principio di ragionevole durata del processo: non inconseguenza, quindi, della diretta applicazione del disposto dell'art. 335c.p.c. -che può costituire utile norma di riferimento solo in via analogica,trattandosi di ricorsi formalmente rivolti contro due diverse sentenze-, maper esigenze di connessione e di coordinazione delle pronunce nelcontesto applicativo desumibile dall'art. 336, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass.n. 18966/2024; Cass. n. 9774/2025).Nel caso di specie, l’utilità della trattazione congiunta non trovaostacoli nel disposto dell’art.111 Cost., non essendo da essa in alcunmodo pregiudicata la ragionevole durata del processo.Appare opportuno esaminare per primo il ricorso avverso la sentenzache ha respinto l’impugnazione per revocazione attraverso la quale Mosèvalutare l’opposizione ex art.195 TUF con l’introduzione di una produzioneche ritiene di significatività determinante a proprio favore.[OSCURATO:PERSONA] N. 253/2020 DELLA CORTED’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA].395C.P.C.1.

Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art.360 punto 3 in relazione alla prova (2697 c.c.) sullaforza maggiore inibitrice della produzione documentale eseguita (laNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026dichiarazione della banca d’Italia sull’esistenza del registro “Or.so” con laregistrazione del nome del ricorrente quale condirettore) .La Corte d’Appello di Venezia non avrebbe tenuto conto del fatto che ilricorrente non avrebbe potuto produrre prima il documento perché non loconosceva, trattandosi di una comunicazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed egli ne venne a conoscenza solo per la richiestaeffettuata in sede di difesa penale ed è certo che la risposta della Bancad’Italia era datata 17.12.2018.

Il fatto controverso, pertanto, èl’idoneità della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia quale presupposto per ilricorso in revocazione della sentenza già resa stante il contrasto fradelibera CDA ed avvenuta registrazione in Or.so .Il motivo è inammissibile.La ratio decidendi della Corte d’Appello di Venezia è la seguente: ladichiarazione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] porta una datasuccessiva alla sentenza impugnata per revocazione -decisa in camera diconsiglio il 20.11.2018- e quindi non può fondare la revocazione ai sensidell’art. 395 n. 3 c.p.c. che presuppone la scoperta di un documentopreesistente alla decisione; se la scoperta si dovesse riferire al registroOr.so (documento conservato dalla PA), al quale la dichiarazione dellaBanca d’Italia fa riferimento, [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto il motivo dellaomessa produzione tempestiva e non ha provato situazioni di forzamaggiore o di fatto della controparte che l’abbiano impedita.Il ricorrente non critica la prima ratio decidendi in relazioneall’irrilevanza della dichiarazione del 17.12.2018, perché formata dopo lapronuncia impugnata; sotto il secondo profilo, anche ove si intenda riferirela critica svolta pure al registro Or.so (in assunto contrasto con ilcontenuto della delibera del consiglio di amministrazione che avevanominato il ricorrente condirettore generale conferendogli i relativi poteri)e non solo alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, la contestazione colpisceinammissibilmente il merito della valutazione, svolta con completezza eNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026logicità dalla Corte per giustificare il rilievo di carenza di prova dellagiustificazione della mancata tempestiva produzione (si richiama Cass.,Sez.

Un., n. 8053/2014, unanimemente seguita dalle pronuncesuccessive, sui limiti, che non ricorrono nel caso di specie, in cui èpossibile il vaglio di legittimità sulla motivazione).2.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazionedell’art.360 n.3 in relazione all’onere probatorio (art.2697 c.c.) essendodel tutto assente qualsiasi attività istruttoria nel giudizio oggetto di azionerevocatoria, assolto con la produzione della risposta sulla avvenutaregistrazione nel registro Or.so .La Corte d’Appello di Venezia non avrebbe valutato che tuttal’istruttoria si sarebbe fondata, nel giudizio conclusosi con la sentenza dicui si chiedeva la revocazione, sui fatti rilevati dagli ispettori [OSCURATO:PERSONA],ritenuti come inequivocabilmente accertati e documentati, ivi comprese levalutazioni svolte direttamente o indirettamente dagli ispettori stessi; daciò l’inesistenza di qualsiasi attività istruttoria, essendo inutile stante il“dictum” degli ispettori .Il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale non avrebbe in alcunmodo considerato che la sua qualità di condirettore generale non lorendeva partecipe dell’attività dirigenziale e delle scelte relative, perchél’art. 48 dello statuto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rimetteva dette attività alladirezione generale, composta dal Direttore Generale o dall’AD qualoragli siano attribuite le funzioni di direttore Generale , nonché dagli altricomponenti nominati dal consiglio di amministrazione che nedetermina le attribuzioni : dagli atti non risulterebbe la nomina dellaDirezione Generale e l’attribuzione di funzioni e, in particolare, nonrisulterebbe essere stato affrontato il tema dell’effettività dei poteri diMosè [OSCURATO:PERSONA]; il fatto controverso consiste nell’attribuzione diresponsabilità particolari per la semplice iscrizione nel registro Or.so adopera degli ispettori [OSCURATO:PERSONA] , senza alcuna verifica di fatto.Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il motivo è inammissibile.Con esso si svolgono considerazioni e critiche attinenti alle valutazionidi merito effettuate nella sentenza della Corte d’Appello di Venezia oggettodi revocazione, che sarebbero proprie della fase rescissoria del giudizio exart. 395 e s. c.p.c. e che non possono invece in alcun modo concorrere afondare l’esito positivo della fase rescindente, impedito dalleconsiderazioni svolte nell’esaminare il precedente motivo.

Ciò aprescindere dalla possibilità di riconoscere ad un dato comunque formale,come l’indicazione nel registro or.so, un carattere determinate tale dagiustificare, di per sé, il ribaltamento della decisione impugnata, comel’art. 395 n. 3 c.p.c. richiede.3.

Con il terzo motivo di critica si contesta la condanna alle speseex art. 96, terzo comma c.p.c. - violazione ex art. 360 punto 3 -travisamento in fatto e in diritto - violazione dell’art. 24 e dell’art. 3Cost. .Secondo il ricorrente, non troverebbe giustificazione la condanna exart. 96, co 3 c.p.c. inflittagli dalla Corte d’Appello, che lo avrebbesanzionato solo per non aver condiviso la statuizione gravata.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto la ricorrenza dei presuppostidi cui all’art. 96, co 3 c.p.c. non in relazione all’infondatezzadell’impugnazione ex art. 395 c.p.c. ma considerato il caratteretemerario dell’impugnazione - proposta sulla scorta di ragioni che nullahanno a che vedere con il rimedio della revocazione e che attengono,semmai, alla valutazione dell’esito probatorio- .La pronuncia in esame ha pertanto individuato l’esistenza deipresupposti giustificanti la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. non sullabase della sola infondatezza dell’impugnazione ex art. 395 c.p.c. maall’esito di un accertamento, effettuato sul caso di specie in base alparametro della correttezza dell'esercizio ad opera della parte totalmenteNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, senzatener conto degli interessi confliggenti in gioco ed anzi sacrificandoliingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilitàeffettivamente conseguibile.

Tutto ciò è stato desunto dalla Cortedistrettuale in termini oggettivi dagli atti del processo -cfr., in tal senso,Cass. n. 26545/2021; Cass. n. 32001/2022-, nel rispetto del contenutonormativo della norma e dei principi interpretativi per essa dettati,secondo un apprezzamento di merito motivato che non può essererimesso in discussione in sede di legittimità.Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravataex art. 96, comma 3 c.p.c., da individuare nell'art. 111 Cost. e ilpresupposto soggettivo per essa richiesto -mala fede o colpa grave, daintendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossiastrumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo-esclude pure che si possa seriamente ipotizzare il contrasto dellostrumento processuale in esame con gli artt. 24 e 3 Cost. (cfr. Cass. n.36591/2023; anche Cass. n. 25041/2021).4.

In conclusione, il ricorso proposto contro la sentenza della Corted’Appello di Venezia n. 253/2020 deve essere dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] N. 3478/2018 DELLA CORTED’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA].195 TUF5.

Prima di articolare i motivi di ricorso proposti ex art. 360 c.p.c. neiconfronti della sentenza della Corte d’Appello di Venezia, [OSCURATO:PERSONA] hariproposto la questione di legittimità costituzionale ex art. 6, co 2 d. lgs. n.72/2015 per contrasto con gli artt. 3, 25, 76, 117 co 1 Cost., già respintadalla Corte di merito.Rileva il ricorrente che, poiché le sanzioni amministrative inflittegliavrebbero natura sostanzialmente penale per la loro afflittività, dovrebbevalere per esse il principio della legge più favorevole, che, in concreto,Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026sarebbe quella introdotta con il d. lgs n. 72/2015, che prevedel’imputazione degli illeciti di cui si discute a carico della società o ente esolo in casi particolari alle persone fisiche che per la società hannooperato.La questione deve essere disattesa.È conforme a diritto la statuizione del giudice di merito secondo cui lesanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] -diverse daquelle per manipolazione del mercato ai sensi dell’art. 187-ter TUF- nonhanno natura penale, con la conseguenza che, in relazione alle prime (trale quali rientra la sanzione oggetto di questo giudizio), non trovanoapplicazione le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 per leviolazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle disposizioni didisposto dall’art. 6 del citato d.lgs. n. 72 del 2015 che non dà luogo adubbi di legittimità.

Tale statuizione è in linea con l’interpretazione dellaS.C. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20689 del 09/08/2018), secondo cui, inmateria di intermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del d.lgs.n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 si applicano alleviolazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni dimedesimo decreto legislativo, e non è possibile ritenere l’applicazioneimmediata della legge più favorevole, atteso che il principio del “favor rei”,di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specificadisposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, cherisponde, invece, al distinto principio del “tempus regit actum” (cfr. Cass.n. 5299/2025; Cass. n. 21397/2024).6) con il primo motivo di ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lamental’ omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, già oggetto didiscussione, costituito dalla inesistenza di una delibera del Cd’A di VenetoNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026Banca di nomina del sig. [OSCURATO:PERSONA] a componente della “Direzione Generale”(in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) .Rileva il ricorrente che il fatto che egli rivestiva la qualifica dicondirettore generale, attribuitagli nel 2011, non ne comportaval’appartenenza alla Direzione Generale.

Su questo aspetto CONSOBsarebbe stata generica e la Corte di merito avrebbe operatoinammissibilmente un accertamento d’ufficio, peraltro errato.

SecondoMosè [OSCURATO:PERSONA], senza la necessaria investitura formale, con delimitazione diampiezza, non potrebbe essere individuata alcuna responsabilità a suocarico; egli era solo direttore commerciale e condirettore generale, ruoloben diverso da quello di direttore generale.Il motivo è infondato.Il fatto omesso e oggetto di discussione, rilevante ex art. 360 n. 5c.p.c., deve essere un fatto storico, specificamente individuato dalricorrente: detto fatto deve essere decisivo, cioè da solo idoneo adincidere sulla decisione, modificandone il contenuto.Il ricorrente individua il fatto storico omesso nella mancanza diuna delibera del Consiglio di Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] che nominiMosè [OSCURATO:PERSONA] a componente della Direzione Generale.Ora, il fatto storico costituito dalla inesistenza di una deliberanei termini indicati non è stato omesso ma è stato più propriamenteconsiderato dalla Corte d’Appello di Venezia irrilevante: il ruolo di Mosèricostruito attraverso una serie di elementi di fatto specificamenteindividuati ed esaminati, ritenuti probanti, consistenti nella suapartecipazione attiva, puntualmente riscontrata, all’attività dipianificazione commerciale preparatoria dell’operazione di aumento delcapitale sociale e nel ruolo attivo rivestito nelle collegate iniziativecommerciali (intromissione nei trasferimenti fra privati ,finanziamenti cd baciati , promesse di indennizzo nei confronti diNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026taluni clienti per il caso di perdita di valore delle azioni acquistate, letteredi garanzia di un rendimento minimo elevato per le azioni acquistate), siasotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo della pubblicizzazione, siasotto il profilo della realizzazione e del controllo, anche per le valutazionidi adeguatezza e appropriatezza e alla mappatura della clientela.La mancanza di considerazione dell’assenza di una delibera di nominaa componente della Direzione Generale del ricorrente non è stata quindifrutto dell’omessa valorizzazione di una circostanza di fatto significativa aifini della prova, ma conseguenza di una valutazione di irrilevanza dellacircostanza stessa, a fronte di una serie di elementi atti a dimostrarecomunque la partecipazione del ricorrente, che rivestiva comunquepacificamente il ruolo di direttore commerciale e condirettore generale findal 2011, alle scelte indicate e alla loro messa in opera, partecipazionenon limitata all’esecuzione di ordini altrui ma attiva e fattiva nei terminiindicati.L’assenza di formale delibera nel senso indicato dal ricorrente è stataconsiderata irrilevante e il ricorrente non svolge alcuna seriaconsiderazione per dimostrare che, pur a fronte di quanto rilevato sullecondotte in concreto accertate e ascrittegli, detta circostanza di fattoavrebbe dovuto invece essere considerata e, addirittura, ritenuta decisivaper escluderne la responsabilità.Il motivo si converte in sostanza in una implicita richiesta dirivalutazione del materiale istruttorio operata dalla Corte d’Appello,inammissibile in sede di legittimità.7.

Il secondo motivo di critica il ricorrente prospetta la nullità dellasentenza e/o del procedimento con riferimento, agli artt. 112 e 115, co 1e 167 c.p.c., 195 TUF, per avere il Giudice accertato d’ufficiol’appartenenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla “Direzione Generale” di [OSCURATO:PERSONA],in relazione al disposto dell’art. 360 n. 4 c.p.c.

Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026La Corte avrebbe accertato la qualità di appartenente alla DirezioneGenerale del ricorrente, sebbene questi l’avesse negata e sebbeneCONSOB non avesse contestato detta negazione con gli effetti di cuiall’art. 115 c.p.c.Il motivo, di scarsa comprensibilità, è inammissibile o comunquedestituito di fondamento.A quanto è dato comprendere dal contenuto non chiarissimo dellacritica in esame, il ricorrente vorrebbe ricostruire la violazione del dispostodell’art. 115 c.p.c. attribuita alla Corte d’Appello in termini di violazionedel principio di non contestazione, perché non si sarebbe tenuto conto delfatto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe specificamente contestato la nonappartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla Direzione Generale.

Non tenendo conto,sempre secondo il ricorrente, della situazione processuale evidenziata, laCorte avrebbe rilevato di conseguenza d’ufficio una circostanza di fattonon dedotta.Le asserzioni del ricorrente non hanno alcun riscontro processuale.fosse da intendere la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle attivitàsopra descritte, qualificandolo come coideatore e coesecutore delle stessein collaborazione, tra gli altri, con il [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva agito sempre in stretta collaborazione: ben lungi quindidal non riconoscere il ruolo significativo del ricorrente nell’occorso, l’unicacircostanza di fatto che si poteva considerare non contestata era l’assenzadi una delibera formale che inquadrasse nell’ambito della DirezioneGenerale [OSCURATO:PERSONA], comunque all’epoca pacificamente direttorecommerciale e codirigente generale, non certo la considerazione di unatale delibera in termini di necessità e rilevanza nella valutazione dellaposizione di [OSCURATO:PERSONA].Così chiarito il contesto, si deve escludere che la Corte abbia violato ilprincipio di non contestazione e/o abbia utilizzato poteri officiosi oltre iNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026limiti di legge, essendosi limitata a verificare il contenuto del materialedocumentale, acquisito agli atti per le produzioni operate dalle parti, nellosvolgimento dell’attività interpretativo-valutativa delle acquisizioniprobatorie che è prerogativa del Giudice di merito e che è volta a fondarela decisione sul rapporto sanzionatorio controverso.8.

Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione artt. 2380 bis, 2381 c.c., 21-190 TUF, 3 l. n.689/81 e delReg. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] d’Italia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quantoall’imputazione al sig. [OSCURATO:PERSONA] delle irregolarità costituenti la violazione n.1) (in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) .Il ricorrente lamenta che non si sia tenuto conto che egli eracomunque solo un lavoratore subordinato, non essendo parte della“Direzione Generale” di [OSCURATO:PERSONA], non essendo componente delConsiglio di Amministrazione o di altri organi gestori e rivestendo unaqualifica, quella di condirettore generale, solo onorifica; egli nulla potevadisporre in ordine alle procedure in materia di servizi di investimento enon sarebbero state accertate, in concreto, condotte illecite a luiascrivibili.Il motivo è infondato.Dalla ricostruzione dei fatti operata attraverso la valutazione delmateriale documentale acquisito la Corte d’Appello di Venezia haenucleato una posizione attiva del ricorrente, sia nelle scelteprogrammatiche che nella loro esecuzione e nel monitoraggio necessario,radicalmente contraddittoria con una sua posizione subordinatameramente esecutiva degli ordini altrui.Al di fuori del riscontro di ipotesi di violazione di legge, nel caso dispecie assenti, la pretesa del ricorrente di sua estraneità ai comportamentiilleciti sanzionati passa attraverso una revisione dell’attivitàinterpretativo/valutativa propria del merito e insindacabile in sede dilegittimità - se non, nei limiti individuati dalla sentenza delle Sez.

Un. n.Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/20268053/2014 alla quale hanno fatto riferimento tutte le pronuncesuccessive, per vizi motivazionali in concreto non rilevabili e nemmenoprospettati-.9.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 115 e 214c.p.c., 2697 c.c. per inosservanza, riguardo alla violazione n. 2), delprincipio per cui il Giudice deve decidere iuxta alligata et probata partium(in relazione al disposto dell’art. 360, co 1, n. 3 c.p.c.) .La Corte d’Appello avrebbe violato gli obblighi in materia diacquisizione della prova e di rispetto del diritto di difesa perchè avrebbefondato la decisione su documenti non acquisiti agli atti (si tratta deidocumenti richiamati nei report della funzione internal audit della banca,che non sono stati allegati).10.

Con il quinto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospetta la nullitàdella sentenza e/o del procedimento, per violazione degli artt. 111,comma 6 Cost. e 132 n. 4 c.p.c., a fronte di motivazione solo “apparente”(in relazione al disposto dell’art. 360, co 1, n. 4 c.p.c.) .Rileva il ricorrente che non essendo disponibili i documenti richiamatinel motivo precedente per le ragioni ivi esposte, non sarebbe datocomprendere come la Corte di merito avrebbe raggiunto il suoconvincimento.11.

Si esaminano unitariamente il quarto e il quinto motivo, perchériguardano profili diversi di una stessa questione di fondo.I motivi sono inammissibili.Il ricorrente lamenta che gli accertamenti della funzione [OSCURATO:PERSONA], facenti parte della documentazione utilizzata in sede diprocedimento sanzionatorio e poi prodotta agli atti del giudizio diopposizione, farebbero riferimento ad attività documentate separatamentee non acquisite a loro volta; ciò renderebbe, secondo [OSCURATO:PERSONA],inutilizzabili anche gli accertamenti della funzione [OSCURATO:PERSONA], perchéNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026non riscontrabili, e renderebbe apparente la motivazione della sentenza sudi essi fondata.Quello che il ricorrente contesta, in sostanza, è quindi la valutazioneoperata dalla Corte d’Appello della concreta valenza probatoria delmateriale istruttorio documentale prodotto rimessa al Giudice di merito.Il motivo pecca di specificità, perché avrebbe dovuto individuarepartitamente che cosa, all’interno di quali report contestati, fosse stato inconcreto utilizzato per il suo contenuto specifico, come se fosse statoprodotto in atti pur non essendolo, con una pretesa attribuzione ad esso divalore probatorio improprio: l’attività di verifica sull’articolarsi delcontenuto dei singoli documenti non compete alla Corte ed è onere dellaparte che li contesta precisare i termini puntuali della contestazioneoperata.In ogni caso, la questione riguarda la valutazione del contenuto deidocumenti, quindi di ogni report, legittimamente effettuata dalla Corte dimerito nel contesto del materiale probatorio acquisito e secondo il suoprudente apprezzamento; detta verifica è fatta su quel documento e nonnecessità della produzione di tutti i documenti in esso richiamati; èrimesso infatti alla scelta della parte che cosa produrre e nell’ipotesi in cuiil Giudice, valutando il documento, non lo ritenga attendibile perchécontenente accertamenti che non appaiono adeguatamente riscontrati,non ne terrà conto negandogli valenza probatoria concreta -non è questoil caso di specie-.Non si vede poi in che cosa possa essere stato limitato o eluso il dirittodi difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ben avrebbe potuto chiedereapprofondimenti istruttori in relazione a specifici documenti richiamati neireport -che sono l’esito dell’attività di controllo svolta all’interno dellabanca- ove li avesse motivatamente ritenuti non attendibili o errati, ocontrastarli con proprie produzioni.Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026Le considerazioni svolte escludono pure ogni rilevanza del riferimentoal vizio di motivazione apparente: la costante giurisprudenza dilegittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Cass.,Sez.

Un., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; Cass., Sez.

Un., Sentenzan. 16599 del 2016; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022;Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019) -così, ancora direcente, Cass., Sez.

Un., n. 2767/2023, in motivazione.

Non è,all’evidenza, questo il caso di specie, in cui la motivazione è effettivaperché rende chiaramente comprensibile il percorso attraverso il quale laCorte di merito è giunta alla decisione.Nella sostanza [OSCURATO:PERSONA] richiede una verifica della valutazione dirilevanza e dell’interpretazione dei documenti contestati effettuata dallaCorte d’Appello, nell’ambito dello svolgimento di attività propriamentemeritali che non sono suscettibili di censura in sede di legittimità e chenemmeno possono giustificare alcuna valutazione in termini di apparenzadella motivazione -nel caso di specie, si ripete, articolata in modo coerentecon la complessità delle questioni trattate e sviluppata logicamente inmodo da rendere chiaro il percorso che ha condotto alla decisioneassunta-.11.

Il sesto motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli art.115 c.p.c. e 2697 c.c. e 190 e 195 TUF per avere ilGiudice esonerato [OSCURATO:PERSONA] dalla prova di circostanze indicate (ma nonaccertate) come “incontestate in causa” (in relazione al dispostodell’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.) .Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026La Corte di merito avrebbe ritenuto incontestate in causa le condotteillecite ascritte al ricorrente senza previo accertamento del loro caratterepacifico, in concreto inesistente in ragione delle contestazioni svolte con laproposta opposizione.Il motivo è infondato.Richiamate le considerazioni svolte nell’esame del secondo motivo diricorso, si rileva che il ricorrente confonde tra accertamento in fatto evalutazione della rilevanza dell’accertato ai fini della decisione: sotto ilprimo profilo la Corte d’Appello ha sostanzialmente rilevato che Mosès.p.a. per le attività oggetto di censura ma aveva sempre affermato chequeste attività rientravano nelle sue mansioni ed erano frutto delle scelteresponsabili di altri soggetti; sotto il secondo profilo ha valutato icomportamenti accertati per dare loro una valenza diversa da quellasperata dal ricorrente, considerandolo partecipe agli illeciti inconsiderazione di plurimi elementi, specificamente esaminati, che neescludevano un ruolo solo passivo e/o subordinato alle scelte altrui.Il richiamo al disposto dell’art. 2697 c.c. è altresì fuori posto, perchè laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata sulla valutazione delmateriale documentale fornito dalle parti, all’esito di un accertamentopositivo in fatto che non richiedeva il ricorso alla regola di giudiziodell’onere della prova.12.

Con il settimo motivo di critica il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione, con riferimento alle violazioni n.1) en.2), degli artt. 2700 c.c., 10 e 190 TUF, stante la acritica adesione delGiudice alle risultanze degli atti del procedimento sanzionatorio [OSCURATO:PERSONA](in relazione al disposto dell’art. 360, co 1, n.3 c.p.c.) .[OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito avrebbe acriticamente aderitoalle risultanze degli atti predisposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delprocedimento sanzionatorio, senza considerare che gli ispettori [OSCURATO:PERSONA] siNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026erano limitati a prendere atto e a recepire quanto riferito loro dalla Bancao dichiarato dai dipendenti della stessa.Il motivo è infondato.Si deve ancora una volta ribadire che la Corte d’Appello di Venezia hasupportato con motivazione effettiva e logica la decisione assunta, dandoconto del materiale istruttorio esaminato; quello che il ricorrente in realtàlamenta è che l’interpretazione e la valutazione del materiale documentaleacquisito non siano state svolte dalla Corte di merito nel senso che egliavrebbe desiderato.13.

Con l’ottavo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702 e 2727-2729 c.c.,115-116 e 214 c.p.c. e 190-195 TUF, quanto alla inidoneità delledichiarazioni scritte extragiudiziali di dipendenti della banca e dei reportdell’internal audit a provare il coinvolgimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] in fatti illeciti(in relazione al disposo dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) .Il ricorrente lamenta l’inidoneità delle dichiarazioni scritte extragiudiziali didipendenti della banca e dei report dell’internal audit a fondare il suocoinvolgimento negli illeciti accertati.Il motivo è infondato per le stesse ragioni già esposte esaminando imotivi quarto e quinto.Si deve ancora una volta rilevare che non emergono profili diviolazione di legge nell’argomentare della Corte, alla quale compete lavalutazione delle emergenze istruttorie che, se svolta come nel caso dispecie in modo argomentato e logico, non è sindacabile in sede dilegittimità.14.

In conclusione, anche il ricorso per cassazione avverso allasentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 3478/2018 deve essererespinto.15.

Le spese del giudizio di legittimità si imputano in base allasoccombenza e si effettua un’unica liquidazione per i due giudizi riuniti eNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026in considerazione dell’attività defensionale svolta prima della riunione inognuno dei procedimenti, si prendono a riferimento i valori prossimi aimassimi dello scaglione applicabile (valore della controversia preso ariferimento, € 110.000,00); l’importo riconosciuto per la fase di decisionesi aumenta inoltre del 50%, per il rilievo dell’attività difensiva in concretosvolta per tale fase in relazione ad entrambi i giudizi.

In conclusione, siriconosce a favore di [OSCURATO:PERSONA] l’importo complessivo di € 12.300,00, di cui€ 5.000,00 per la fase di studio; € 3.500,00 per la fase introduttiva ed €3.800,00 (già aumentata del 50%) per la fase decisionale, oltre € 200,00per anticipazione ed oltre agli oneri di legge.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione per ognuno dei ricorsi riuniti, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione decidendo i ricorsi riuniti n. 6819/2019 RG e18237/2020 RG, respinge il ricorso n. 6819/2019 avverso alla sentenzadella Corte d’Appello di Venezia n. 3478/2018 e dichiara inammissibile ilricorso RG n. 18237/2020 avverso alla sentenza della Corte d’Appello diVenezia n. 253/2020;condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dellespese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in €12.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva ecassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per ognuno dei due ricorsi riuniti, sedovuto.Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 25 settembre 2025.Il PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a;-ricorrente in entrambi i procedimenti riuniti-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Palombella;-controricorrente in entrambi i procedimenti riuniti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 3478/2018,depositata il 19/12/2018 e avverso la sentenza della Corte d’Appello diVenezia n. 253/2020, depositata il 28/01/2020.Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione avanti alla Corte d’Appello diVenezia, ai sensi dell’art. 195 TUF, avverso la delibera n. 20033 del14.6.2017, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] lo aveva sanzionato per la violazionedegli artt. 21-190 TUF e 39-20 Reg. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], in qualità dicondirettore generale e responsabile della direzione commerciale diVeneto [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo 1.1.2011/31.12.2014, era stato ritenutoresponsabile e conseguentemente sanzionato perché la banca non si eradotata di procedure adeguate tenendo comportamenti contrari acorrettezza, diligenza e trasparenza in materia di valutazione diadeguatezza delle operazioni, e perché essa aveva tenuto comportamentiirregolari nell’ambito dei trasferimenti delle proprie azioni tra privati.Costituitosi il contraddittorio, la Corte d’Appello di Venezia avevarespinto l’opposizione proposta, riconoscendo la responsabilitàdell’opponente per le violazioni sanzionate con la delibera richiamata, sullabase delle seguenti considerazioni: -) il contesto di riferimento nelcui ambito [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto gli accertamenti esitati nellacontestazione delle violazioni sopra riportate era stato delineato inrelazione alla situazione nella quale si è venuta a trovare VB in ragionedelle pressanti esigenze di ripatrimonializzazione conseguenti alleiniziative delle autorità bancarie e creditizie europee e nazionali in unacondizione di necessità di ricapitalizzazione della banca. L’atto diaccertamento prende le mosse dal rilievo che, a far tempo dall’esercizio2012, i bilanci di [OSCURATO:PERSONA] avevano registrato rilevanti perdite cheavevano determinato la necessità di una significativa ricapitalizzazione,tanto che anche la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, ad esito delle verifiche ispettivecondotte nel 2013, aveva evidenziato rilevanti criticità della governance edella situazione economico-patrimoniale in cui versava l’Intermediario. AdNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026aprile 2014, in prossimità dell’avvio del MVU ([OSCURATO:PERSONA] diVigilanza), la BCE e le Autorità di Vigilanza bancaria nazionali competentihanno sottoposto i bilanci dei gruppi bancari “rilevanti” (c.d.comprehensive assessment) ad una approfondita verifica, con revisionedella qualità degli attivi (AQR, [OSCURATO:PERSONA]) e con lasottoposizione delle banche a uno stress test al fine di appurare se leriserve di capitale erano in grado di far fronte ad un peggioramento dellasituazione economica. In tale situazione VB ha improntato la sua attività altentativo di migliorare le condizioni di negoziabilità del proprio titoloazionario e di soddisfare le contingenti esigenze di ricapitalizzazione,anche in vista del comprehensive assessment che ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] aricercare forme di rafforzamento dei requisiti patrimoniali e a cercare dimigliorare la propria solidità patrimoniale (così la sentenza, a pag.7/8);-) gli obiettivi di ripatrimonializzazione e di riduzione della tensione diliquidità che caratterizzava le azioni VB erano stati perseguiti ponendo inessere condotte illecite, frutto anche di scelte aziendali riconducibili,secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, ai principali livelli decisionalidella [OSCURATO:PERSONA], senza che tali criticità fossero efficacemente rilevate dallefunzioni di controllo. In particolare, era emerso che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aveva: realizzato una programmazione commerciale non fondata su unalogica di servizio al cliente; esercitato, nell’imminenza dell’Aucap e perfavorire il buon esito dello stesso, forti pressioni commerciali sulla retedistributiva, che si erano tradotte anche in un diffuso fenomeno diraccolta, prima dell’avvio del periodo d’offerta, di “manifestazioni diinteresse”; elaborato una mirata proposta commerciale, riservata ai soci,consistita nella pressoché concomitante offerta di un’obbligazione con untasso fisso di rendimento significativo, pari al 4%; -) [OSCURATO:PERSONA], qualeresponsabile commerciale, parte del comitato commerciale e condirettoregenerale, era uno stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], direttoregenerale, ed aveva avuto un ruolo attivo nella programmazioneNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026commerciale e nella scelta di condurre le modalità operative dell’AUCAP enelle collegate iniziative commerciali (intromissione nei trasferimenti fra privati , finanziamenti cd baciati , promesse diindennizzo nei confronti di taluni clienti per il caso di perdita di valore delleazioni acquistate, lettere di garanzia di un rendimento minimo elevato perle azioni acquistate), come riscontrato da una serie di elementi oggettivirilevanti (partecipazione ad una riunione del marzo 2014 nella quale fumessa a punto l’attività di raccolta delle manifestazioni di interesse primadel periodo di offerta; predisposizione delle lettere di gradimento, verificadei dati sugli esiti dell’attività di raccolta e sulla sua promozione), dairiscontri documentali e dalle dichiarazioni di Forner e Berini(rispettivamente responsabili delle direzioni territoriali nord-est e centro-nord), di Piccarretta (direttore del mercato Italia), Doni (direttoreterritoriale) e di clienti sottoscrittori di lettere di gradimento; -) laresponsabilità dell’opponente derivava dal suo ruolo di strettocollaboratore dell’amministratore delegato e poi Direttore generale Consolinella definizione della pianificazione commerciale dell’Aucap enell’individuazione del relativo assetto procedurale , che è emerso ben delineato dalle verificate ed è tale da far ritenere il Fagianicome l’attivo sodale dell’a.d. nella predisposizione dei passaggi necessariad assicurare il buon esito del piano commerciale come ricostruito; la possibilità che l’AUCAP potesse non avere successo in ragione dellestrettoie che la procedura applicativa ARS possedeva rispettoall’applicativo IAC era un rischio che la direzione generale -e per quelche qui interessa, il [OSCURATO:PERSONA]- non poteva correre, con la conseguenza cheerano da ascrivere all’opponente anche le irregolarità rilevate in sede diaumento di capitale con riferimento al giudizio di adeguatezza eappropriatezza nonché sulla mappatura della clientela.Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026Mosè [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il rigettodell’opposizione alla delibera sanzionatoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a ottomotivi: è stato così radicato il procedimento RG n.6819/2019.[OSCURATO:PERSONA] ha contrastato l’impugnazione con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato per revocazione ex art. 395c.p.c. la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, fondandola sul fattoche dopo la predisposizione del ricorso per opposizione a sanzioneamministrativa e prima della pubblicazione della sentenza era emersal’esistenza di documenti la cui lettura consente inequivocabilmente unadiversa e contraria interpretazione di fatti di causa .Anche l’impugnazione per revocazione era stata respinta dalla Corted’Appello di Venezia, previa sua qualificazione nell’ambito del dispostodell’art. 395, co 1 n. 3 c.p.c., per i seguenti motivi: -) il documento che siassume trovato sarebbe una dichiarazione resa il 17.12.2018 da Bancad’Italia, in risposta ad una richiesta avanzata in sede di indagini difensivein ambito penale dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], circa il contenuto dellesegnalazioni pervenute da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in ottemperanzaall’obbligo degli intermediari di segnalare a [OSCURATO:PERSONA] d’Italia periodicamenteil nominativo e la carica sociale ricoperta dagli organi sociali degli istitutisoggetti a vigilanza (segnalazione Or.so); dalla dichiarazione richiamatarisulterebbe che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva segnalato il nominativo diMosè [OSCURATO:PERSONA] come condirettore generale dal 1.1.2011 fino al 31.12.2014,data di collocamento a riposo; assieme alla comunicazione vi era ladelibera del consiglio di amministrazione, dalla quale emergerebbe che ineonominati condirettori generali sarebbero stati alle dirette dipendenzedell’amministratore delegato, supportandolo; da ciò si dovrebbe derivareche la Direzione Generale non era un organo collegiale e che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto alcun potere deliberativo; -) il documento prodottorisultava formato dopo la decisione della Corte d’Appello, pronunciata indata 20.11/19.12.2018 e quindi, non essendo preesistente alla decisione,Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026non poteva fondare la revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c.,nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità; -) se sifosse voluto ritenere il documento “trovato”, e quindi antecedente alladecisione, valorizzando non la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ma il registroOr.so, [OSCURATO:PERSONA] nulla argomentava sul perché non avesse prodottoprima il documento, come sarebbe stato suo onere; -) le ragioni addotteper sostenere la decisività del documento erano palesemente infondate,dato che la carica di condirettore generale non era mai stata in dubbio intutto il giudizio, mentre il contenuto effettivo dei suoi poteri non era statodedotto dalla carica formale ma dalla sua concreta operatività comeaccertata.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione anche contro lasentenza di rigetto dell’impugnazione ex art. 395 c.p.c., affidato a tremotivi: questo ricorso ha radicato il procedimento RG n. 18237/2020.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Entrambi i ricorsi -il primo con ordinanza interlocutoria dopo una primafissazione di adunanza in camera di consiglio per la discussione- sono statifissati per la discussione all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie illustrativein entrambi i procedimenti.RAGIONI DELLA DECISIONEDeve essere disposta la riunione del giudizio di cassazione RG n.18237/2020 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n.253/2020, di rigetto dell’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c.contro la sentenza della stessa Corte d’Appello n. 3478/2018, al giudizio dicassazione RG n. 6819/2019 iscritto a seguito del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la stessa sentenza n. 3478/2018 della Corted’Appello di Venezia: appare, infatti, senz’altro opportuna la trattazioneunitaria dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], che vogliono in sostanzacolpire la stessa sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 3478/2018 laNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026quale, rigettando l’opposizione ex art. 195 TUF proposta da [OSCURATO:PERSONA] confermato la responsabilità dello stesso per gli illeciti amministrativiascrittigli e sanzionati da [OSCURATO:PERSONA].Pure se non è univoco l’orientamento interpretativo di questa Corte inordine alla necessità o all’opportunità della disposizione della riunione -cfr., per la necessità di riunione, Cass. n. 30184/2024 -, si ritieneeffettivamente corretta una valutazione dei presupposti per la riunione deigiudizi quantomeno in termini di opportunità, ove ciò non sia inpregiudizio del principio di ragionevole durata del processo: non inconseguenza, quindi, della diretta applicazione del disposto dell'art. 335c.p.c. -che può costituire utile norma di riferimento solo in via analogica,trattandosi di ricorsi formalmente rivolti contro due diverse sentenze-, maper esigenze di connessione e di coordinazione delle pronunce nelcontesto applicativo desumibile dall'art. 336, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass.n. 18966/2024; Cass. n. 9774/2025).Nel caso di specie, l’utilità della trattazione congiunta non trovaostacoli nel disposto dell’art.111 Cost., non essendo da essa in alcunmodo pregiudicata la ragionevole durata del processo.Appare opportuno esaminare per primo il ricorso avverso la sentenzache ha respinto l’impugnazione per revocazione attraverso la quale Mosèvalutare l’opposizione ex art.195 TUF con l’introduzione di una produzioneche ritiene di significatività determinante a proprio favore.[OSCURATO:PERSONA] N. 253/2020 DELLA CORTED’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA].395C.P.C.1. Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art.360 punto 3 in relazione alla prova (2697 c.c.) sullaforza maggiore inibitrice della produzione documentale eseguita (laNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026dichiarazione della banca d’Italia sull’esistenza del registro “Or.so” con laregistrazione del nome del ricorrente quale condirettore) .La Corte d’Appello di Venezia non avrebbe tenuto conto del fatto che ilricorrente non avrebbe potuto produrre prima il documento perché non loconosceva, trattandosi di una comunicazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed egli ne venne a conoscenza solo per la richiestaeffettuata in sede di difesa penale ed è certo che la risposta della Bancad’Italia era datata 17.12.2018. Il fatto controverso, pertanto, èl’idoneità della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia quale presupposto per ilricorso in revocazione della sentenza già resa stante il contrasto fradelibera CDA ed avvenuta registrazione in Or.so .Il motivo è inammissibile.La ratio decidendi della Corte d’Appello di Venezia è la seguente: ladichiarazione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] porta una datasuccessiva alla sentenza impugnata per revocazione -decisa in camera diconsiglio il 20.11.2018- e quindi non può fondare la revocazione ai sensidell’art. 395 n. 3 c.p.c. che presuppone la scoperta di un documentopreesistente alla decisione; se la scoperta si dovesse riferire al registroOr.so (documento conservato dalla PA), al quale la dichiarazione dellaBanca d’Italia fa riferimento, [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto il motivo dellaomessa produzione tempestiva e non ha provato situazioni di forzamaggiore o di fatto della controparte che l’abbiano impedita.Il ricorrente non critica la prima ratio decidendi in relazioneall’irrilevanza della dichiarazione del 17.12.2018, perché formata dopo lapronuncia impugnata; sotto il secondo profilo, anche ove si intenda riferirela critica svolta pure al registro Or.so (in assunto contrasto con ilcontenuto della delibera del consiglio di amministrazione che avevanominato il ricorrente condirettore generale conferendogli i relativi poteri)e non solo alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, la contestazione colpisceinammissibilmente il merito della valutazione, svolta con completezza eNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026logicità dalla Corte per giustificare il rilievo di carenza di prova dellagiustificazione della mancata tempestiva produzione (si richiama Cass.,Sez. Un., n. 8053/2014, unanimemente seguita dalle pronuncesuccessive, sui limiti, che non ricorrono nel caso di specie, in cui èpossibile il vaglio di legittimità sulla motivazione).2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazionedell’art.360 n.3 in relazione all’onere probatorio (art.2697 c.c.) essendodel tutto assente qualsiasi attività istruttoria nel giudizio oggetto di azionerevocatoria, assolto con la produzione della risposta sulla avvenutaregistrazione nel registro Or.so .La Corte d’Appello di Venezia non avrebbe valutato che tuttal’istruttoria si sarebbe fondata, nel giudizio conclusosi con la sentenza dicui si chiedeva la revocazione, sui fatti rilevati dagli ispettori [OSCURATO:PERSONA],ritenuti come inequivocabilmente accertati e documentati, ivi comprese levalutazioni svolte direttamente o indirettamente dagli ispettori stessi; daciò l’inesistenza di qualsiasi attività istruttoria, essendo inutile stante il“dictum” degli ispettori .Il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale non avrebbe in alcunmodo considerato che la sua qualità di condirettore generale non lorendeva partecipe dell’attività dirigenziale e delle scelte relative, perchél’art. 48 dello statuto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rimetteva dette attività alladirezione generale, composta dal Direttore Generale o dall’AD qualoragli siano attribuite le funzioni di direttore Generale , nonché dagli altricomponenti nominati dal consiglio di amministrazione che nedetermina le attribuzioni : dagli atti non risulterebbe la nomina dellaDirezione Generale e l’attribuzione di funzioni e, in particolare, nonrisulterebbe essere stato affrontato il tema dell’effettività dei poteri diMosè [OSCURATO:PERSONA]; il fatto controverso consiste nell’attribuzione diresponsabilità particolari per la semplice iscrizione nel registro Or.so adopera degli ispettori [OSCURATO:PERSONA] , senza alcuna verifica di fatto.Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il motivo è inammissibile.Con esso si svolgono considerazioni e critiche attinenti alle valutazionidi merito effettuate nella sentenza della Corte d’Appello di Venezia oggettodi revocazione, che sarebbero proprie della fase rescissoria del giudizio exart. 395 e s. c.p.c. e che non possono invece in alcun modo concorrere afondare l’esito positivo della fase rescindente, impedito dalleconsiderazioni svolte nell’esaminare il precedente motivo. Ciò aprescindere dalla possibilità di riconoscere ad un dato comunque formale,come l’indicazione nel registro or.so, un carattere determinate tale dagiustificare, di per sé, il ribaltamento della decisione impugnata, comel’art. 395 n. 3 c.p.c. richiede.3. Con il terzo motivo di critica si contesta la condanna alle speseex art. 96, terzo comma c.p.c. - violazione ex art. 360 punto 3 -travisamento in fatto e in diritto - violazione dell’art. 24 e dell’art. 3Cost. .Secondo il ricorrente, non troverebbe giustificazione la condanna exart. 96, co 3 c.p.c. inflittagli dalla Corte d’Appello, che lo avrebbesanzionato solo per non aver condiviso la statuizione gravata.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto la ricorrenza dei presuppostidi cui all’art. 96, co 3 c.p.c. non in relazione all’infondatezzadell’impugnazione ex art. 395 c.p.c. ma considerato il caratteretemerario dell’impugnazione - proposta sulla scorta di ragioni che nullahanno a che vedere con il rimedio della revocazione e che attengono,semmai, alla valutazione dell’esito probatorio- .La pronuncia in esame ha pertanto individuato l’esistenza deipresupposti giustificanti la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. non sullabase della sola infondatezza dell’impugnazione ex art. 395 c.p.c. maall’esito di un accertamento, effettuato sul caso di specie in base alparametro della correttezza dell'esercizio ad opera della parte totalmenteNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, senzatener conto degli interessi confliggenti in gioco ed anzi sacrificandoliingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilitàeffettivamente conseguibile. Tutto ciò è stato desunto dalla Cortedistrettuale in termini oggettivi dagli atti del processo -cfr., in tal senso,Cass. n. 26545/2021; Cass. n. 32001/2022-, nel rispetto del contenutonormativo della norma e dei principi interpretativi per essa dettati,secondo un apprezzamento di merito motivato che non può essererimesso in discussione in sede di legittimità.Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravataex art. 96, comma 3 c.p.c., da individuare nell'art. 111 Cost. e ilpresupposto soggettivo per essa richiesto -mala fede o colpa grave, daintendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossiastrumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo-esclude pure che si possa seriamente ipotizzare il contrasto dellostrumento processuale in esame con gli artt. 24 e 3 Cost. (cfr. Cass. n.36591/2023; anche Cass. n. 25041/2021).4. In conclusione, il ricorso proposto contro la sentenza della Corted’Appello di Venezia n. 253/2020 deve essere dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] N. 3478/2018 DELLA CORTED’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA].195 TUF5. Prima di articolare i motivi di ricorso proposti ex art. 360 c.p.c. neiconfronti della sentenza della Corte d’Appello di Venezia, [OSCURATO:PERSONA] hariproposto la questione di legittimità costituzionale ex art. 6, co 2 d. lgs. n.72/2015 per contrasto con gli artt. 3, 25, 76, 117 co 1 Cost., già respintadalla Corte di merito.Rileva il ricorrente che, poiché le sanzioni amministrative inflittegliavrebbero natura sostanzialmente penale per la loro afflittività, dovrebbevalere per esse il principio della legge più favorevole, che, in concreto,Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026sarebbe quella introdotta con il d. lgs n. 72/2015, che prevedel’imputazione degli illeciti di cui si discute a carico della società o ente esolo in casi particolari alle persone fisiche che per la società hannooperato.La questione deve essere disattesa.È conforme a diritto la statuizione del giudice di merito secondo cui lesanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] -diverse daquelle per manipolazione del mercato ai sensi dell’art. 187-ter TUF- nonhanno natura penale, con la conseguenza che, in relazione alle prime (trale quali rientra la sanzione oggetto di questo giudizio), non trovanoapplicazione le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 per leviolazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle disposizioni didisposto dall’art. 6 del citato d.lgs. n. 72 del 2015 che non dà luogo adubbi di legittimità. Tale statuizione è in linea con l’interpretazione dellaS.C. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20689 del 09/08/2018), secondo cui, inmateria di intermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del d.lgs.n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 si applicano alleviolazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni dimedesimo decreto legislativo, e non è possibile ritenere l’applicazioneimmediata della legge più favorevole, atteso che il principio del “favor rei”,di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specificadisposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, cherisponde, invece, al distinto principio del “tempus regit actum” (cfr. Cass.n. 5299/2025; Cass. n. 21397/2024).6) con il primo motivo di ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lamental’ omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, già oggetto didiscussione, costituito dalla inesistenza di una delibera del Cd’A di VenetoNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026Banca di nomina del sig. [OSCURATO:PERSONA] a componente della “Direzione Generale”(in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) .Rileva il ricorrente che il fatto che egli rivestiva la qualifica dicondirettore generale, attribuitagli nel 2011, non ne comportaval’appartenenza alla Direzione Generale. Su questo aspetto CONSOBsarebbe stata generica e la Corte di merito avrebbe operatoinammissibilmente un accertamento d’ufficio, peraltro errato. SecondoMosè [OSCURATO:PERSONA], senza la necessaria investitura formale, con delimitazione diampiezza, non potrebbe essere individuata alcuna responsabilità a suocarico; egli era solo direttore commerciale e condirettore generale, ruoloben diverso da quello di direttore generale.Il motivo è infondato.Il fatto omesso e oggetto di discussione, rilevante ex art. 360 n. 5c.p.c., deve essere un fatto storico, specificamente individuato dalricorrente: detto fatto deve essere decisivo, cioè da solo idoneo adincidere sulla decisione, modificandone il contenuto.Il ricorrente individua il fatto storico omesso nella mancanza diuna delibera del Consiglio di Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] che nominiMosè [OSCURATO:PERSONA] a componente della Direzione Generale.Ora, il fatto storico costituito dalla inesistenza di una deliberanei termini indicati non è stato omesso ma è stato più propriamenteconsiderato dalla Corte d’Appello di Venezia irrilevante: il ruolo di Mosèricostruito attraverso una serie di elementi di fatto specificamenteindividuati ed esaminati, ritenuti probanti, consistenti nella suapartecipazione attiva, puntualmente riscontrata, all’attività dipianificazione commerciale preparatoria dell’operazione di aumento delcapitale sociale e nel ruolo attivo rivestito nelle collegate iniziativecommerciali (intromissione nei trasferimenti fra privati ,finanziamenti cd baciati , promesse di indennizzo nei confronti diNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026taluni clienti per il caso di perdita di valore delle azioni acquistate, letteredi garanzia di un rendimento minimo elevato per le azioni acquistate), siasotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo della pubblicizzazione, siasotto il profilo della realizzazione e del controllo, anche per le valutazionidi adeguatezza e appropriatezza e alla mappatura della clientela.La mancanza di considerazione dell’assenza di una delibera di nominaa componente della Direzione Generale del ricorrente non è stata quindifrutto dell’omessa valorizzazione di una circostanza di fatto significativa aifini della prova, ma conseguenza di una valutazione di irrilevanza dellacircostanza stessa, a fronte di una serie di elementi atti a dimostrarecomunque la partecipazione del ricorrente, che rivestiva comunquepacificamente il ruolo di direttore commerciale e condirettore generale findal 2011, alle scelte indicate e alla loro messa in opera, partecipazionenon limitata all’esecuzione di ordini altrui ma attiva e fattiva nei terminiindicati.L’assenza di formale delibera nel senso indicato dal ricorrente è stataconsiderata irrilevante e il ricorrente non svolge alcuna seriaconsiderazione per dimostrare che, pur a fronte di quanto rilevato sullecondotte in concreto accertate e ascrittegli, detta circostanza di fattoavrebbe dovuto invece essere considerata e, addirittura, ritenuta decisivaper escluderne la responsabilità.Il motivo si converte in sostanza in una implicita richiesta dirivalutazione del materiale istruttorio operata dalla Corte d’Appello,inammissibile in sede di legittimità.7. Il secondo motivo di critica il ricorrente prospetta la nullità dellasentenza e/o del procedimento con riferimento, agli artt. 112 e 115, co 1e 167 c.p.c., 195 TUF, per avere il Giudice accertato d’ufficiol’appartenenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla “Direzione Generale” di [OSCURATO:PERSONA],in relazione al disposto dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026La Corte avrebbe accertato la qualità di appartenente alla DirezioneGenerale del ricorrente, sebbene questi l’avesse negata e sebbeneCONSOB non avesse contestato detta negazione con gli effetti di cuiall’art. 115 c.p.c.Il motivo, di scarsa comprensibilità, è inammissibile o comunquedestituito di fondamento.A quanto è dato comprendere dal contenuto non chiarissimo dellacritica in esame, il ricorrente vorrebbe ricostruire la violazione del dispostodell’art. 115 c.p.c. attribuita alla Corte d’Appello in termini di violazionedel principio di non contestazione, perché non si sarebbe tenuto conto delfatto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe specificamente contestato la nonappartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla Direzione Generale. Non tenendo conto,sempre secondo il ricorrente, della situazione processuale evidenziata, laCorte avrebbe rilevato di conseguenza d’ufficio una circostanza di fattonon dedotta.Le asserzioni del ricorrente non hanno alcun riscontro processuale.fosse da intendere la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle attivitàsopra descritte, qualificandolo come coideatore e coesecutore delle stessein collaborazione, tra gli altri, con il [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva agito sempre in stretta collaborazione: ben lungi quindidal non riconoscere il ruolo significativo del ricorrente nell’occorso, l’unicacircostanza di fatto che si poteva considerare non contestata era l’assenzadi una delibera formale che inquadrasse nell’ambito della DirezioneGenerale [OSCURATO:PERSONA], comunque all’epoca pacificamente direttorecommerciale e codirigente generale, non certo la considerazione di unatale delibera in termini di necessità e rilevanza nella valutazione dellaposizione di [OSCURATO:PERSONA].Così chiarito il contesto, si deve escludere che la Corte abbia violato ilprincipio di non contestazione e/o abbia utilizzato poteri officiosi oltre iNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026limiti di legge, essendosi limitata a verificare il contenuto del materialedocumentale, acquisito agli atti per le produzioni operate dalle parti, nellosvolgimento dell’attività interpretativo-valutativa delle acquisizioniprobatorie che è prerogativa del Giudice di merito e che è volta a fondarela decisione sul rapporto sanzionatorio controverso.8. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione artt. 2380 bis, 2381 c.c., 21-190 TUF, 3 l. n.689/81 e delReg. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] d’Italia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quantoall’imputazione al sig. [OSCURATO:PERSONA] delle irregolarità costituenti la violazione n.1) (in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) .Il ricorrente lamenta che non si sia tenuto conto che egli eracomunque solo un lavoratore subordinato, non essendo parte della“Direzione Generale” di [OSCURATO:PERSONA], non essendo componente delConsiglio di Amministrazione o di altri organi gestori e rivestendo unaqualifica, quella di condirettore generale, solo onorifica; egli nulla potevadisporre in ordine alle procedure in materia di servizi di investimento enon sarebbero state accertate, in concreto, condotte illecite a luiascrivibili.Il motivo è infondato.Dalla ricostruzione dei fatti operata attraverso la valutazione delmateriale documentale acquisito la Corte d’Appello di Venezia haenucleato una posizione attiva del ricorrente, sia nelle scelteprogrammatiche che nella loro esecuzione e nel monitoraggio necessario,radicalmente contraddittoria con una sua posizione subordinatameramente esecutiva degli ordini altrui.Al di fuori del riscontro di ipotesi di violazione di legge, nel caso dispecie assenti, la pretesa del ricorrente di sua estraneità ai comportamentiilleciti sanzionati passa attraverso una revisione dell’attivitàinterpretativo/valutativa propria del merito e insindacabile in sede dilegittimità - se non, nei limiti individuati dalla sentenza delle Sez. Un. n.Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/20268053/2014 alla quale hanno fatto riferimento tutte le pronuncesuccessive, per vizi motivazionali in concreto non rilevabili e nemmenoprospettati-.9. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 115 e 214c.p.c., 2697 c.c. per inosservanza, riguardo alla violazione n. 2), delprincipio per cui il Giudice deve decidere iuxta alligata et probata partium(in relazione al disposto dell’art. 360, co 1, n. 3 c.p.c.) .La Corte d’Appello avrebbe violato gli obblighi in materia diacquisizione della prova e di rispetto del diritto di difesa perchè avrebbefondato la decisione su documenti non acquisiti agli atti (si tratta deidocumenti richiamati nei report della funzione internal audit della banca,che non sono stati allegati).10. Con il quinto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospetta la nullitàdella sentenza e/o del procedimento, per violazione degli artt. 111,comma 6 Cost. e 132 n. 4 c.p.c., a fronte di motivazione solo “apparente”(in relazione al disposto dell’art. 360, co 1, n. 4 c.p.c.) .Rileva il ricorrente che non essendo disponibili i documenti richiamatinel motivo precedente per le ragioni ivi esposte, non sarebbe datocomprendere come la Corte di merito avrebbe raggiunto il suoconvincimento.11. Si esaminano unitariamente il quarto e il quinto motivo, perchériguardano profili diversi di una stessa questione di fondo.I motivi sono inammissibili.Il ricorrente lamenta che gli accertamenti della funzione [OSCURATO:PERSONA], facenti parte della documentazione utilizzata in sede diprocedimento sanzionatorio e poi prodotta agli atti del giudizio diopposizione, farebbero riferimento ad attività documentate separatamentee non acquisite a loro volta; ciò renderebbe, secondo [OSCURATO:PERSONA],inutilizzabili anche gli accertamenti della funzione [OSCURATO:PERSONA], perchéNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026non riscontrabili, e renderebbe apparente la motivazione della sentenza sudi essi fondata.Quello che il ricorrente contesta, in sostanza, è quindi la valutazioneoperata dalla Corte d’Appello della concreta valenza probatoria delmateriale istruttorio documentale prodotto rimessa al Giudice di merito.Il motivo pecca di specificità, perché avrebbe dovuto individuarepartitamente che cosa, all’interno di quali report contestati, fosse stato inconcreto utilizzato per il suo contenuto specifico, come se fosse statoprodotto in atti pur non essendolo, con una pretesa attribuzione ad esso divalore probatorio improprio: l’attività di verifica sull’articolarsi delcontenuto dei singoli documenti non compete alla Corte ed è onere dellaparte che li contesta precisare i termini puntuali della contestazioneoperata.In ogni caso, la questione riguarda la valutazione del contenuto deidocumenti, quindi di ogni report, legittimamente effettuata dalla Corte dimerito nel contesto del materiale probatorio acquisito e secondo il suoprudente apprezzamento; detta verifica è fatta su quel documento e nonnecessità della produzione di tutti i documenti in esso richiamati; èrimesso infatti alla scelta della parte che cosa produrre e nell’ipotesi in cuiil Giudice, valutando il documento, non lo ritenga attendibile perchécontenente accertamenti che non appaiono adeguatamente riscontrati,non ne terrà conto negandogli valenza probatoria concreta -non è questoil caso di specie-.Non si vede poi in che cosa possa essere stato limitato o eluso il dirittodi difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ben avrebbe potuto chiedereapprofondimenti istruttori in relazione a specifici documenti richiamati neireport -che sono l’esito dell’attività di controllo svolta all’interno dellabanca- ove li avesse motivatamente ritenuti non attendibili o errati, ocontrastarli con proprie produzioni.Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026Le considerazioni svolte escludono pure ogni rilevanza del riferimentoal vizio di motivazione apparente: la costante giurisprudenza dilegittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Cass.,Sez. Un., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; Cass., Sez. Un., Sentenzan. 16599 del 2016; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022;Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019) -così, ancora direcente, Cass., Sez. Un., n. 2767/2023, in motivazione. Non è,all’evidenza, questo il caso di specie, in cui la motivazione è effettivaperché rende chiaramente comprensibile il percorso attraverso il quale laCorte di merito è giunta alla decisione.Nella sostanza [OSCURATO:PERSONA] richiede una verifica della valutazione dirilevanza e dell’interpretazione dei documenti contestati effettuata dallaCorte d’Appello, nell’ambito dello svolgimento di attività propriamentemeritali che non sono suscettibili di censura in sede di legittimità e chenemmeno possono giustificare alcuna valutazione in termini di apparenzadella motivazione -nel caso di specie, si ripete, articolata in modo coerentecon la complessità delle questioni trattate e sviluppata logicamente inmodo da rendere chiaro il percorso che ha condotto alla decisioneassunta-.11. Il sesto motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli art.115 c.p.c. e 2697 c.c. e 190 e 195 TUF per avere ilGiudice esonerato [OSCURATO:PERSONA] dalla prova di circostanze indicate (ma nonaccertate) come “incontestate in causa” (in relazione al dispostodell’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.) .Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026La Corte di merito avrebbe ritenuto incontestate in causa le condotteillecite ascritte al ricorrente senza previo accertamento del loro caratterepacifico, in concreto inesistente in ragione delle contestazioni svolte con laproposta opposizione.Il motivo è infondato.Richiamate le considerazioni svolte nell’esame del secondo motivo diricorso, si rileva che il ricorrente confonde tra accertamento in fatto evalutazione della rilevanza dell’accertato ai fini della decisione: sotto ilprimo profilo la Corte d’Appello ha sostanzialmente rilevato che Mosès.p.a. per le attività oggetto di censura ma aveva sempre affermato chequeste attività rientravano nelle sue mansioni ed erano frutto delle scelteresponsabili di altri soggetti; sotto il secondo profilo ha valutato icomportamenti accertati per dare loro una valenza diversa da quellasperata dal ricorrente, considerandolo partecipe agli illeciti inconsiderazione di plurimi elementi, specificamente esaminati, che neescludevano un ruolo solo passivo e/o subordinato alle scelte altrui.Il richiamo al disposto dell’art. 2697 c.c. è altresì fuori posto, perchè laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata sulla valutazione delmateriale documentale fornito dalle parti, all’esito di un accertamentopositivo in fatto che non richiedeva il ricorso alla regola di giudiziodell’onere della prova.12. Con il settimo motivo di critica il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione, con riferimento alle violazioni n.1) en.2), degli artt. 2700 c.c., 10 e 190 TUF, stante la acritica adesione delGiudice alle risultanze degli atti del procedimento sanzionatorio [OSCURATO:PERSONA](in relazione al disposto dell’art. 360, co 1, n.3 c.p.c.) .[OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito avrebbe acriticamente aderitoalle risultanze degli atti predisposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delprocedimento sanzionatorio, senza considerare che gli ispettori [OSCURATO:PERSONA] siNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026erano limitati a prendere atto e a recepire quanto riferito loro dalla Bancao dichiarato dai dipendenti della stessa.Il motivo è infondato.Si deve ancora una volta ribadire che la Corte d’Appello di Venezia hasupportato con motivazione effettiva e logica la decisione assunta, dandoconto del materiale istruttorio esaminato; quello che il ricorrente in realtàlamenta è che l’interpretazione e la valutazione del materiale documentaleacquisito non siano state svolte dalla Corte di merito nel senso che egliavrebbe desiderato.13. Con l’ottavo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702 e 2727-2729 c.c.,115-116 e 214 c.p.c. e 190-195 TUF, quanto alla inidoneità delledichiarazioni scritte extragiudiziali di dipendenti della banca e dei reportdell’internal audit a provare il coinvolgimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] in fatti illeciti(in relazione al disposo dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) .Il ricorrente lamenta l’inidoneità delle dichiarazioni scritte extragiudiziali didipendenti della banca e dei report dell’internal audit a fondare il suocoinvolgimento negli illeciti accertati.Il motivo è infondato per le stesse ragioni già esposte esaminando imotivi quarto e quinto.Si deve ancora una volta rilevare che non emergono profili diviolazione di legge nell’argomentare della Corte, alla quale compete lavalutazione delle emergenze istruttorie che, se svolta come nel caso dispecie in modo argomentato e logico, non è sindacabile in sede dilegittimità.14. In conclusione, anche il ricorso per cassazione avverso allasentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 3478/2018 deve essererespinto.15. Le spese del giudizio di legittimità si imputano in base allasoccombenza e si effettua un’unica liquidazione per i due giudizi riuniti eNumero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026in considerazione dell’attività defensionale svolta prima della riunione inognuno dei procedimenti, si prendono a riferimento i valori prossimi aimassimi dello scaglione applicabile (valore della controversia preso ariferimento, € 110.000,00); l’importo riconosciuto per la fase di decisionesi aumenta inoltre del 50%, per il rilievo dell’attività difensiva in concretosvolta per tale fase in relazione ad entrambi i giudizi. In conclusione, siriconosce a favore di [OSCURATO:PERSONA] l’importo complessivo di € 12.300,00, di cui€ 5.000,00 per la fase di studio; € 3.500,00 per la fase introduttiva ed €3.800,00 (già aumentata del 50%) per la fase decisionale, oltre € 200,00per anticipazione ed oltre agli oneri di legge.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione per ognuno dei ricorsi riuniti, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione decidendo i ricorsi riuniti n. 6819/2019 RG e18237/2020 RG, respinge il ricorso n. 6819/2019 avverso alla sentenzadella Corte d’Appello di Venezia n. 3478/2018 e dichiara inammissibile ilricorso RG n. 18237/2020 avverso alla sentenza della Corte d’Appello diVenezia n. 253/2020;condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dellespese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in €12.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva ecassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per ognuno dei due ricorsi riuniti, sedovuto.Numero registro generale 6819/2019Numero sezionale 2324/2025Numero di raccolta generale 21259/2026Data pubblicazione 22/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 25 settembre 2025.Il PresidenteMilena Falaschi