Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36591/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4634/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici domiciliano ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15017 /20 19 depositata il 17luglio 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Numerosi medici, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennero davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione.

Premesso di essere medici specializzati in varie discipline mediche in anni successivi all'anno 1991 e di aver percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, pari a Lire 21.500.000 annuali, lamentarono: la mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi; la mancata applicazione dei benefici previsti dal d.lgs. n. 368 del 1999 nonché da i decret i attuativ i d.P.C.M. 3 marzo 2007 , 6 luglio, 2 novembre 2007.

Chiesero, altresì, la condannadelle amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, ai sensi del d.lgs n. 257 del 19 91, nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito e l'importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN.

Instaurato il contraddittorio, il Tribunale, con sentenza n. 15017/2019, resa pubblica il 17 luglio 2019, rigettò le domande .

Compensò le spese in ragione della metà e condannò gli attori, in solido, alla rifusione, in favore delle amministrazioni convenute, della restante metà liquidata in € 28.000,00, applicando gli importi tariffari previsti per cause di valore maggiore di € 520.001,00, con l’aumento del 90% per il numero di parti costituite a mezzo dell’Avvocatura.

2. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza depositata in data 9 dicembre 2022 e comunicata in pari data, ha dichiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 - bis cod. proc. civ. , condannando gli appellanti alle spese del grado.

3. Avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ventiquattro medici indicati in epigrafe, propongono ricorso con tre mezzi, cui resistono, con controricorso, le amministrazioni intimate.

4. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente osservato che l a sentenza impugnata è stata resaanche nei confronti di altri medici nei cui confronti nessuno dei due ricorsiè stato notificato.Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa.

2. Con il primo motivo i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt.37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21dicembre 1999, n. 517 e dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266».

Lamentano che erroneamente il Tribunale ha escluso la responsabilità risarcitoria dello Stato, sul presupposto che la disciplina introdotta dal d.l.gs. n. 368 del 1999 ed i relativi decreti attuativi del 2007 fossero il risultato di una scelta discrezionale, riservata esclusivamente al legislatore nazionale, e che le direttive successivamente intervenute non imponessero alcun altro obbligo di trasposizione.

Sostengonoche, in tal modo, la sentenza si pone in contrasto con l'obbligo incondizionato e sufficientemente preciso di riconoscere una remunerazione adeguata ai medici specializzandi omettendo in particolare di considerare, appunto alla luce delle disposizioni introdotte con il d.lgs. n. 368 del 1999, che il requisito dell'adeguatezza a suo tempo discrezionalmente determinato era venuto scemando per effetto dei processi inflazionistici e della mancata partecipazione all'aumento della ricchezza nazionale, nel che andavano individuate le ragioni per accordare agli istanti gli incrementi retributivi meglio disciplinati dal citato testo di legge.

Deduconoche, su tale questione interpretativa, si sarebbe dovuto interpellare il giudice UE onde chiarisca «se da una direttiva che detta una disciplina destinata a durare nel tempo discenda o meno l'obbligo dello Stato membro non solo, come è ovvio, di non dettare nuove normative in contrasto con la direttiva recepita, ma anche di preservare, ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione, gli effetti sostanziali, e non solo formali, della disciplina di recepimento esposti ad un cambiamento per un mutamento delle situazioni di fatto» e «se la direttiva comunitaria 82/76 CEE, oltre a stabilire l'obbligo di determinare discrezionalmente l'importo dell'adeguata remunerazione implichi per lo Stato membro anche l'obbligo di mantenere nel tempo tale adeguatezza, discrezionalmente determinata, quando la remunerazione abbia visto il suo potere di acquisto sostanzialmente eroso dalla svalutazione monetaria e sia stata esclusa dal generalizzato aumento dei redditi collegato all'aumento del PIL reale».

3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall'art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002, dell'art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e dell’art. 112 c.p.c.».

Lamentano ─ iterando doglianza sulla quale, affermano, l’ordinanza della Corte d’appello non ha reso alcuna specifica motivazione ─ che il Tribunale ha respinto la domanda correlata al mancato riconoscimento degli adeguamenti derivanti dalle variazioni nell'indice del costo della vita e dalla rideterminazione triennale dell'ammontare della borsa di studio in base ai miglioramenti intervenuti in sede di contrattazione collettiva sul presupposto che per effetto della legislazione richiamata, successiva al d.lgs. n. 257 del 1991, quegli incrementi che quest'ultimo riconosceva erano stati congelati, sebbene proprio in ragione di ciò la remunerazione dei medici in formazione fosse divenuta inadeguata esi rendesse dunque configurabile la responsabilità risarcitoria dello Stato per inottemperanza degli obblighi unionali.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione degli art. 91, 97 e 348-ter c.p.c. e Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.».

Deducono che erroneamente la Corte territoriale, con l’ordinanza ex art. 348 - ter , in parte dispositiva , ha condannato gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese delgrado in favore di tutte le amministrazioni appellate in esso costituitesi, liquidandole in Euro 8.000 per compensi per ciascuna di esse, sebbene con il proposto appello essi avessero richiesto la condanna soltanto della Presidenza del Consiglio, rinunciando in tal mo d o alle domande avanzate in primo grado anche nei confronti dei Ministeri, citati in appello ai soli fini della litis denuntiatio.

Lamentano inoltre ─ iterando anche in tal caso doglianza sulla quale, affermano, l’ordinanza della Corte d’appello ha omesso di pronunciare ─ che il g iudice di primo grado è incorso in errore di calcolo nella determinazione delle spese di lite.

5. Il primo motivo è inammissibile,ai sensi dell'art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ..

Il Tribunale ha infatti deciso l e question i rimesse al suo esame in esame in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. [OSCURATO:PERSONA] più riprese – e, ancora di recente, con sentenza n. 36427 del 2022 e con ordinanze nn. 16365 del 2023, 4082 del 2023, 3867 del 2023, 31311 del 2022, 31112 del 2022, 30507 del 2022, 28665 del 2022 – ha avuto occasione di chiarire che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione è avvenuto compiutamente con la l. 29 dicembre 1990, n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999, le cui disposizioni in punto di compensi per l'opera prestata dai medici specializzandi, come indicato dall'art. 1, comma 300, l. 23 dicembre 2005, n. 266 non si applicano retroattivamente, restando il trattamento economico previsto per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici tra il 1991 ed il 2006 regolato dal d.lgs. 257/1991, di modo che il modello retributivo introdotto a seguito del d.lgs. n. 368 del 1999 non può ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, ma è il frutto di una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi.

Né possono ravvisarsi margini per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. atteso che,come pure si è ripetutamente fatto, «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa» (Cass. 19/10/2022, n. 30793; 18/10/2022, n. 30700; 18/10/2022, n. 30508), sicché è compito del legislatore nazionale determinare «nell'esercizio della propria discrezionalità quale sia la remunerazione adeguata (Cass. 24/10/2022, n. 31311; 18/10/2022, n. 30710; 18/10/2022, n. 30506).

6. Il secondo motivo è inammissibile.

6.1. Lo è anzitutto là dove sembra riferirsi, preliminarmente, alla ordinanza di inammissibilità resa dalla Corte d’appello ex art. 348-ter cod. proc. civ., censurata per non aver pronunciato sul motivo di gravame con il quale si era criticata la sentenza di primo grado per avere respinto la domanda correlata al mancato riconoscimento degli adeguamenti derivanti dalle variazioni nell'indice del costo della vita e dalla rideterminazione triennale dell'ammontare della borsa di studio ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991.

Va al riguardo infatti rammentato, che secondo principio consolidato, cui va qui data continuità, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa exart. 348-ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio "prognostico" che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione (Cass. Sez.

U. n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638369 - 01).

6.2. Il motivo è altresì inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., là dove reitera in questa sede la censura di error in iudicando nel quale sarebbe incorso il primo giudice nel rigettare la detta domanda legata ai pretesi adeguamento e rideterminazione triennale della borsa di studio.Deve invero ritenersi consolidato, già alla data di proposizione del ricorso,il principio secondo il quale l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991.

Né il motivo prospetta argomenti che non siano già stati esplicitamente o implicitamente considerati e disattesi.

Questa Corte, in fatti , superando precedente difforme orientamento, ha affermato, a partire dalla sentenza n. 4449 del 2018, sulla scorta di una attenta analisi della normativa, che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6.

Tale ultimo orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva (v. ex multis Cass. n. 13572 del 20/05/2019; nn. 8378, 8379 del 29/04/2020; n. 8506 del 06/05/2020; n. 9191 del 10/05/2020; n. 17913 del 27/08/2020; n. 17995 del 28/08/2020; n. 9104 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 15139 del 2022; nn. 15718-9 del 2022, citt.) ed è sintetizzabile nel principio secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici successivi al 1992/1993, né all'adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1.6.3.

È stato in tal senso in particolare evidenziato che, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1993.

Nel corso di ciascuno dei trienni successivi è stato infatti disposto il blocco della rideterminazione triennale.

Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella l. n. 438 del 1992; l. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; l. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; della l. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12; l. n. 488 del 1999, art. 22 e della l. n. 289 del 2002, art. 36; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla l. n. 266 del 2005, art. 1, comma 212; l'art. 41, comma 7, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui «le disposizioni della l. n. 289 del 2002, art. 36 così come interpretate dalla l. n. 350 del 2003, art. 3, comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013») danno contezza dell'intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.

6.4. È stato anche evidenziato come, rispetto alla questione dell'adeguamento agganciato all'evolversi della contrattazione collettiva, l'art. 32, comma 12, legge n. 449 del 1997 abbia stabilito che «a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991», con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva, ma anche l'indicizzazione.

Infatti, il dato letterale dell'art. 32 evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all'intero corpus normativo contenuto nell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all'incremento annuale del tasso programmato d'inflazione, sia alla rideterminazione triennale.

6.5. È stato peraltro rilevato che la tesi della reviviscenza degli aggiornamenti previsti dall’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 non può essere avallata oltre che alla luce delle successive disposizioni già sopra ricordate (§§ 6.2 , 6.3 ), anche per una ragione intrinseca alla disposizione che quella norma aveva abrogato.

Occorre, infatti, considerare che l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 è stato abrogato dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, la quale ne ha fatto salva la vigenza fino all’anno accademico 2005- 2006 (art. 46, comma 2, ultimo inciso, d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368, come sostituito dal comma 300 dell'art. 1 legge n. 266 del 2005).

Tale disposta vigenza a termine non poteva comportare l’adeguamento triennale per l’anno accademico 2005-2006, come effetto della permanenza dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, giacché il presupposto del triennio non si poteva verificare, atteso che lo stesso art. 6 veniva meno prima del triennio giustificativo dell’adeguamento (v.

Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29311 ; 08/06/2023, n. 16365).

6.6. Va pure evidenziato che questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle norme richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018).

7. Il terzo motivo è inammissibile, ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.,con riferimento ad entrambe le censure svolte al suo interno .

7.1. Lo è anzitutto nella parte in cui censura la statuita condanna alle spese in favore dei Ministeri.

Sul punto, invero, la Corte territoriale ha deciso conformemente al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «qualora l'attore convenga in giudizio, oltre al soggetto nei cui confronti è indirizzata la domanda, anche un terzo nei cui confronti ritiene che debba essere adottata o comunque avere effetto la pronunzia, in caso di non accoglimento della domanda legittimamente il giudice pone a suo carico le spese giudiziali sopportate (anche) da tale terzo, pur se nei confronti del medesimo non risultino proposte specifiche domande, giacché, da un canto, la partecipazione di costui al giudizio, in primo grado, è necessitata dalla citazione notificatagli dall'attore, e, in secondo grado, trova giustificazione sotto il profilo del litisconsorzio processuale; d'altro canto, l'onere della rivalsa discende dal principio generale della soccombenza -pur mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra attore e terzo -, stante la responsabilità dell'uno per avere dato luogo, con una pretesa infondata, al giudizio nel quale l'altro è rimasto coinvolto ed ha dovuto svolgere le proprie ragioni e difese» (Cass. n. 3642 del 24/02/2004; v. anche Cass. n. 5977 del 23/04/2001).

7.2. L’inammissibilità della censura riferita poi alla liquidazione delle spese operata nella sentenza di primo grado va predicata in ragione del fatto che la liquidazione si colloca all’interno degli importi minimo e massimo previsti dalla tariffa di riferimento rimanendo in tal modo espressione pienamente legittima di una valutazione di merito insindacabile in questa sede.

8. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiaratoinammissibile.

Per il principio della soccombenza i ricorrenti vanno condannati alla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

9. Poiché si tratta di amministrazioni dello Stato, nei confronti delle qual i vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis, Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).

10. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la chiesta condanna dei predetti ricorrenti al pagamento di ulteriore somma ─ liquidata come da dispositivo ─ ex art. 96, terzo comma,c.p.c..

Il caratterelargamente consolidato della giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sulle questioni agitate con il ricorso, già anteriormente alla sua proposizione , non può far dubitare se non della mala fede, quanto meno della colpa grave a base della iniziativa impugnatoria.

11. Non si condivide , in proposito, il diverso opinamento espresso, in fattispecie identica, da Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 28441 del 12/10/2023 (evocat a in memoria dal difensore dei ricorrenti per resistere alla richiesta, avanzata dalle amministrazioni nel controricorso, della applicazione di detta sanzione processuale).

Si argomenta in detto precedente che: ─ «per applicare la norma in questione occorre individuare un quid plurisrispetto alla soccombenza totale e cioè un profilo di dolo o colpa grave nel promuovere l’azione (o nel resistere), ravvisabile nella consapevolezza della infondatezza della domanda ma anche nella consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. n. 9060/2003); vale a dire che la parte non solo deve essere consapevole (o colpevolmente inconsapevole) del contrasto con la corrente interpretazione giurisprudenziale delle norme che governano la fattispecie, ma anche della infondatezza della lettura alternativa proposta ovvero della richiesta di applicare norme diverse»; ─ «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti, come precisato dalle sezioni unite di questa Corte, azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senzaaver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione; e comunque senzacompiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass.Sez.

U. n. 32001 del 2022) »; ─ «questa interpretazione restrittiva si giustifica in quanto l’art.96 c.p.c. introduce un limite alla libertà, costituzionalmente tutelata, di agire (o resistere) in giudizio a difesa dei propri diritti e quindi ha carattere eccezionale, sicché una sua interpretazionelata nonché ogni automatismo correlato alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi della Costituzione e segnatamente dell’art. 24 (Cass. n.19948 del 2023) »; ─ «nella fattispecie, la parte è consapevole, come sopra detto, che l’orientamento di legittimità è a lei sfavorevole, nondimeno si avvale del suo diritto -indirettamente riconosciuto dallo stesso art. 360-bis c.p.c. ma prima ancora tutelato dall’art 24 Cost. - di esporre rilevi critici ad esso e di sollecitare un ripensamento della Corte, esponendo un ragionamento che, pur trascurando alcuni passaggi, tuttavia si sviluppa secondo un percorso razionale; sicché non si ravvisa nei ricorrenti alcun indice di consapevolezza (o di colpevole inconsapevolezza) della non idoneità delle loro tesi difensive a determinare l’auspicato mutamento giurisprudenziale».

12. Degli esposti enunciati questo Collegio condivide i primi due ma non il terzo né tanto meno l’ultimo.

12.1. Quanto al fondamento ed alla compatibilità a Costituzione dell’istituto in esame ─ fermo restando che certamente non è predicabile, e qui certamente non si intende affermare, alcun automatismo tra la soccombenza in giudizio e la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., non foss’altro per la chiara rubrica dell’articolo che accomuna tale disposizione alle altre che definiscono e disciplinano la responsabilità «aggravata» della parte soccombente ─ appare invero riduttiva una lettura che lo rapporti (solo) alla previsione dell’art. 24 Cost. per fondarne una interpretazione restrittiva ed eccezionale in termini tali da rischia re di svuotarne totalmente la funzione e la pratica applicabilità.

Occorre muovere dalla premessa che l’istituto, dalla indubbia finalità sanzionatoria (v.

Cass. Sez.

U. 05/07/2017, n. 16601 ) , è chiaramente volto a rafforza re in modo generalizzato , prescindendo cioè dalla domanda di parte, « le cosiddette sanzioni processuali, in funzione della più incisiva valutazione del comportamento delle parti durante il processo» (così la relazione) .

In tal modo esso si pone in evidente correlazione con il fenomeno dell’abuso del processo, che la giurisprudenza di legittimità concepisce come esercizio del potere da parte di chi, pur essendone titolare legittimo, lo utilizza per fini diversi da quelli per i quali quel potere viene riconosciuto dalla legge, con la conseguenza che esso ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti (v.

Cass. 7.3.2017, n. 5677; C SU 15.5.2015, n. 9935).

In quest’ordine di idee si colloca anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, giudicando costituzionalmente legittima, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la scelta legislativa di porre una sanzione adottabile anche d’ufficio a favore di una parte privata anziché dell’Erario, ha attribuito all’istituto in discorso una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti.

Ad avviso della Corte, quindi, l’art. 96, terzo comma, istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa per «l’offesa arrecata alla giurisdizione che deve manifestare e garantire la ragionevole durata di un giusto processo, in attuazione di un interesse di rango costituzionale intestato allo Stato» ( C orte c ost. 23 giugno 2016, n. 152, ove si sottolinea anche la «la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici»; v. anche Corte Cost. 6 giugno 2019, n. 139).

Ne deriva che il parametro cui va rapportato l’istituto e che anzi ne costituisce il suo fondamento, conferendogli piena cittadinanza nell’ordinamento processuale considerato nel suo complesso, non è l’art. 24 Cost. ma l’art. 111 Cost., là dove in particolare, ai commi primo e secondo, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata.

Ribaltando in tal modo la prospettiva atomistica e focalizzata al singolo caso da cui muove l’esegesi qui non condivisa, può dirsi che l’istituto, lungi dal comprimere o limitare il diritto costituzionalmente tutelato di agire e difendersi in giudizio, è diretto piuttosto ad assicurarne l’effettiva attuazione, sanzionando quelle condotte che, abusando di quel diritto, contribuiscono al moltiplicarsi del contenzioso e limitano per ciò stesso (esse sì) l’accesso alla giurisdizione,che è risorsa limitata.

12.2. Ciò non esclude certo che il presupposto cui ancorare la sanzione continui ad essere rappresentato dalla mala fede e della colpa grave della parte.

Come osserva Corte cost. sent. n. 139 del 2019, cit., richiamando Cass. Sez.

U. 20/04/2018, n. 9912, «l'incipit della disposizione censurata fa riferimento a "ogni caso", scilicet, di responsabilità aggravata che, come enunciato nella rubrica della disposizione, ne costituisce l'oggetto, sicché devono intendersi richiamati i presupposti del primo comma: aver la parte soccombente agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave».

La prospettiva valoriale sopra descritta impone però di interpretare tali presupposti (la cui consistenza semantica resta inevitabilmente indefinita, come è propri o delle clausole generali) come espressionedi scopi o intendimenti abusivi , ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, di modo che resterebbe ingiustificata una applicazione restrittiva e tendenzialmente abrogante della norma limitata solo ai casi in cui la mala fede o la colpa grave risultino in modo eclatante dal testo degli atti della parte soccombente (perché ad es. mancante di alcuna parte argomentativa o contenente tesi giuridiche manifestamente abnormi), astraendo dalla considerazione di altri elementi, anche extratestuali, che guardino al più ampio contesto in cui quella iniziativa si inserisce e che invece ben possono ugualmente, se non spesso a maggior ragione, evidenziarne il carattere abusivo a prescindere dalla intrinseca apparente razionalità degli argomenti espostinell’atto.

Ci si riferisce in particolare proprio all’ipotesi ─ che ricorre nella specie ma anche in altri numerosi casi in tema di «specializzandi» (del cui rilevante e persistente flusso statistico è questa Sezione ad avere maggiormente contezza, per competenza tabellare) ─ in cui il ricorso, pur in sé argomentato, si appalesa in realtà esattamente identico o comunque proposto sulla base di argomenti già tutti esaminati e motivatamente confutati da altrettanto numerosi precedenti della Corte, senza che tali motivazioni vengano contrastate in modo puntuale e pertinente ma solo attraverso la reiterazione degli stessi argomenti.

Basti in tal senso considerare che, nella specie, nelle pur numerose pagine del ricorso, i riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte non vanno oltre il precedente di Cass. n. 4449 del 2018 e non si curano di prendere in esame, e tanto meno di sottoporre a «rilievi critici», le altre numerosissime conformi pronunce della S.C., sopra ricordate, alcune delle quali relative a ricorsi patrocinati dallo stesso odierno difensore, successivamente intervenute sul tema sia prima della proposizione del ricorso che nel corso dello stesso anteriormente alla presente decisione(circostanza, quest’ultima, che non appare di minor rilievo dal momento che la mala fede o la colpa grave rilevante ai fini in esame ben possono emergere o essere rappresentate, specie nella prospettiva accolta, anche dalla mancata rinuncia al ricorso una volta che si abbia consapevolezza dell’intervento di pronunce che, sulle stesse identiche questioni e sugli stessi argomenti difensive, si sono ripetutamente espresse in senso chiaramente e univocamente contrario alle aspettative della parte).

11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in € 14.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna altresì i ricorrent i , in solido, al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4634/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici domiciliano ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15017 /20 19 depositata il 17luglio 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Numerosi medici, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennero davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione. Premesso di essere medici specializzati in varie discipline mediche in anni successivi all'anno 1991 e di aver percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, pari a Lire 21.500.000 annuali, lamentarono: la mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi; la mancata applicazione dei benefici previsti dal d.lgs. n. 368 del 1999 nonché da i decret i attuativ i d.P.C.M. 3 marzo 2007 , 6 luglio, 2 novembre 2007. Chiesero, altresì, la condannadelle amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, ai sensi del d.lgs n. 257 del 19 91, nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito e l'importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN. Instaurato il contraddittorio, il Tribunale, con sentenza n. 15017/2019, resa pubblica il 17 luglio 2019, rigettò le domande . Compensò le spese in ragione della metà e condannò gli attori, in solido, alla rifusione, in favore delle amministrazioni convenute, della restante metà liquidata in € 28.000,00, applicando gli importi tariffari previsti per cause di valore maggiore di € 520.001,00, con l’aumento del 90% per il numero di parti costituite a mezzo dell’Avvocatura. 2. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza depositata in data 9 dicembre 2022 e comunicata in pari data, ha dichiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 - bis cod. proc. civ. , condannando gli appellanti alle spese del grado. 3. Avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ventiquattro medici indicati in epigrafe, propongono ricorso con tre mezzi, cui resistono, con controricorso, le amministrazioni intimate. 4. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato che l a sentenza impugnata è stata resaanche nei confronti di altri medici nei cui confronti nessuno dei due ricorsiè stato notificato.Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 2. Con il primo motivo i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt.37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21dicembre 1999, n. 517 e dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266». Lamentano che erroneamente il Tribunale ha escluso la responsabilità risarcitoria dello Stato, sul presupposto che la disciplina introdotta dal d.l.gs. n. 368 del 1999 ed i relativi decreti attuativi del 2007 fossero il risultato di una scelta discrezionale, riservata esclusivamente al legislatore nazionale, e che le direttive successivamente intervenute non imponessero alcun altro obbligo di trasposizione. Sostengonoche, in tal modo, la sentenza si pone in contrasto con l'obbligo incondizionato e sufficientemente preciso di riconoscere una remunerazione adeguata ai medici specializzandi omettendo in particolare di considerare, appunto alla luce delle disposizioni introdotte con il d.lgs. n. 368 del 1999, che il requisito dell'adeguatezza a suo tempo discrezionalmente determinato era venuto scemando per effetto dei processi inflazionistici e della mancata partecipazione all'aumento della ricchezza nazionale, nel che andavano individuate le ragioni per accordare agli istanti gli incrementi retributivi meglio disciplinati dal citato testo di legge. Deduconoche, su tale questione interpretativa, si sarebbe dovuto interpellare il giudice UE onde chiarisca «se da una direttiva che detta una disciplina destinata a durare nel tempo discenda o meno l'obbligo dello Stato membro non solo, come è ovvio, di non dettare nuove normative in contrasto con la direttiva recepita, ma anche di preservare, ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione, gli effetti sostanziali, e non solo formali, della disciplina di recepimento esposti ad un cambiamento per un mutamento delle situazioni di fatto» e «se la direttiva comunitaria 82/76 CEE, oltre a stabilire l'obbligo di determinare discrezionalmente l'importo dell'adeguata remunerazione implichi per lo Stato membro anche l'obbligo di mantenere nel tempo tale adeguatezza, discrezionalmente determinata, quando la remunerazione abbia visto il suo potere di acquisto sostanzialmente eroso dalla svalutazione monetaria e sia stata esclusa dal generalizzato aumento dei redditi collegato all'aumento del PIL reale». 3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall'art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002, dell'art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e dell’art. 112 c.p.c.». Lamentano ─ iterando doglianza sulla quale, affermano, l’ordinanza della Corte d’appello non ha reso alcuna specifica motivazione ─ che il Tribunale ha respinto la domanda correlata al mancato riconoscimento degli adeguamenti derivanti dalle variazioni nell'indice del costo della vita e dalla rideterminazione triennale dell'ammontare della borsa di studio in base ai miglioramenti intervenuti in sede di contrattazione collettiva sul presupposto che per effetto della legislazione richiamata, successiva al d.lgs. n. 257 del 1991, quegli incrementi che quest'ultimo riconosceva erano stati congelati, sebbene proprio in ragione di ciò la remunerazione dei medici in formazione fosse divenuta inadeguata esi rendesse dunque configurabile la responsabilità risarcitoria dello Stato per inottemperanza degli obblighi unionali. 4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione degli art. 91, 97 e 348-ter c.p.c. e Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.». Deducono che erroneamente la Corte territoriale, con l’ordinanza ex art. 348 - ter , in parte dispositiva , ha condannato gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese delgrado in favore di tutte le amministrazioni appellate in esso costituitesi, liquidandole in Euro 8.000 per compensi per ciascuna di esse, sebbene con il proposto appello essi avessero richiesto la condanna soltanto della Presidenza del Consiglio, rinunciando in tal mo d o alle domande avanzate in primo grado anche nei confronti dei Ministeri, citati in appello ai soli fini della litis denuntiatio. Lamentano inoltre ─ iterando anche in tal caso doglianza sulla quale, affermano, l’ordinanza della Corte d’appello ha omesso di pronunciare ─ che il g iudice di primo grado è incorso in errore di calcolo nella determinazione delle spese di lite. 5. Il primo motivo è inammissibile,ai sensi dell'art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ.. Il Tribunale ha infatti deciso l e question i rimesse al suo esame in esame in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. [OSCURATO:PERSONA] più riprese – e, ancora di recente, con sentenza n. 36427 del 2022 e con ordinanze nn. 16365 del 2023, 4082 del 2023, 3867 del 2023, 31311 del 2022, 31112 del 2022, 30507 del 2022, 28665 del 2022 – ha avuto occasione di chiarire che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione è avvenuto compiutamente con la l. 29 dicembre 1990, n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999, le cui disposizioni in punto di compensi per l'opera prestata dai medici specializzandi, come indicato dall'art. 1, comma 300, l. 23 dicembre 2005, n. 266 non si applicano retroattivamente, restando il trattamento economico previsto per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici tra il 1991 ed il 2006 regolato dal d.lgs. 257/1991, di modo che il modello retributivo introdotto a seguito del d.lgs. n. 368 del 1999 non può ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, ma è il frutto di una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi. Né possono ravvisarsi margini per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. atteso che,come pure si è ripetutamente fatto, «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa» (Cass. 19/10/2022, n. 30793; 18/10/2022, n. 30700; 18/10/2022, n. 30508), sicché è compito del legislatore nazionale determinare «nell'esercizio della propria discrezionalità quale sia la remunerazione adeguata (Cass. 24/10/2022, n. 31311; 18/10/2022, n. 30710; 18/10/2022, n. 30506). 6. Il secondo motivo è inammissibile. 6.1. Lo è anzitutto là dove sembra riferirsi, preliminarmente, alla ordinanza di inammissibilità resa dalla Corte d’appello ex art. 348-ter cod. proc. civ., censurata per non aver pronunciato sul motivo di gravame con il quale si era criticata la sentenza di primo grado per avere respinto la domanda correlata al mancato riconoscimento degli adeguamenti derivanti dalle variazioni nell'indice del costo della vita e dalla rideterminazione triennale dell'ammontare della borsa di studio ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991. Va al riguardo infatti rammentato, che secondo principio consolidato, cui va qui data continuità, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa exart. 348-ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio "prognostico" che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione (Cass. Sez. U. n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638369 - 01). 6.2. Il motivo è altresì inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., là dove reitera in questa sede la censura di error in iudicando nel quale sarebbe incorso il primo giudice nel rigettare la detta domanda legata ai pretesi adeguamento e rideterminazione triennale della borsa di studio.Deve invero ritenersi consolidato, già alla data di proposizione del ricorso,il principio secondo il quale l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991. Né il motivo prospetta argomenti che non siano già stati esplicitamente o implicitamente considerati e disattesi. Questa Corte, in fatti , superando precedente difforme orientamento, ha affermato, a partire dalla sentenza n. 4449 del 2018, sulla scorta di una attenta analisi della normativa, che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6. Tale ultimo orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva (v. ex multis Cass. n. 13572 del 20/05/2019; nn. 8378, 8379 del 29/04/2020; n. 8506 del 06/05/2020; n. 9191 del 10/05/2020; n. 17913 del 27/08/2020; n. 17995 del 28/08/2020; n. 9104 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 15139 del 2022; nn. 15718-9 del 2022, citt.) ed è sintetizzabile nel principio secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici successivi al 1992/1993, né all'adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1.6.3. È stato in tal senso in particolare evidenziato che, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1993. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi è stato infatti disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella l. n. 438 del 1992; l. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; l. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; della l. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12; l. n. 488 del 1999, art. 22 e della l. n. 289 del 2002, art. 36; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla l. n. 266 del 2005, art. 1, comma 212; l'art. 41, comma 7, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui «le disposizioni della l. n. 289 del 2002, art. 36 così come interpretate dalla l. n. 350 del 2003, art. 3, comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013») danno contezza dell'intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale. 6.4. È stato anche evidenziato come, rispetto alla questione dell'adeguamento agganciato all'evolversi della contrattazione collettiva, l'art. 32, comma 12, legge n. 449 del 1997 abbia stabilito che «a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991», con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva, ma anche l'indicizzazione. Infatti, il dato letterale dell'art. 32 evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all'intero corpus normativo contenuto nell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all'incremento annuale del tasso programmato d'inflazione, sia alla rideterminazione triennale. 6.5. È stato peraltro rilevato che la tesi della reviviscenza degli aggiornamenti previsti dall’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 non può essere avallata oltre che alla luce delle successive disposizioni già sopra ricordate (§§ 6.2 , 6.3 ), anche per una ragione intrinseca alla disposizione che quella norma aveva abrogato. Occorre, infatti, considerare che l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 è stato abrogato dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, la quale ne ha fatto salva la vigenza fino all’anno accademico 2005- 2006 (art. 46, comma 2, ultimo inciso, d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368, come sostituito dal comma 300 dell'art. 1 legge n. 266 del 2005). Tale disposta vigenza a termine non poteva comportare l’adeguamento triennale per l’anno accademico 2005-2006, come effetto della permanenza dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, giacché il presupposto del triennio non si poteva verificare, atteso che lo stesso art. 6 veniva meno prima del triennio giustificativo dell’adeguamento (v. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29311 ; 08/06/2023, n. 16365). 6.6. Va pure evidenziato che questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle norme richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018). 7. Il terzo motivo è inammissibile, ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.,con riferimento ad entrambe le censure svolte al suo interno . 7.1. Lo è anzitutto nella parte in cui censura la statuita condanna alle spese in favore dei Ministeri. Sul punto, invero, la Corte territoriale ha deciso conformemente al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «qualora l'attore convenga in giudizio, oltre al soggetto nei cui confronti è indirizzata la domanda, anche un terzo nei cui confronti ritiene che debba essere adottata o comunque avere effetto la pronunzia, in caso di non accoglimento della domanda legittimamente il giudice pone a suo carico le spese giudiziali sopportate (anche) da tale terzo, pur se nei confronti del medesimo non risultino proposte specifiche domande, giacché, da un canto, la partecipazione di costui al giudizio, in primo grado, è necessitata dalla citazione notificatagli dall'attore, e, in secondo grado, trova giustificazione sotto il profilo del litisconsorzio processuale; d'altro canto, l'onere della rivalsa discende dal principio generale della soccombenza -pur mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra attore e terzo -, stante la responsabilità dell'uno per avere dato luogo, con una pretesa infondata, al giudizio nel quale l'altro è rimasto coinvolto ed ha dovuto svolgere le proprie ragioni e difese» (Cass. n. 3642 del 24/02/2004; v. anche Cass. n. 5977 del 23/04/2001). 7.2. L’inammissibilità della censura riferita poi alla liquidazione delle spese operata nella sentenza di primo grado va predicata in ragione del fatto che la liquidazione si colloca all’interno degli importi minimo e massimo previsti dalla tariffa di riferimento rimanendo in tal modo espressione pienamente legittima di una valutazione di merito insindacabile in questa sede. 8. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiaratoinammissibile. Per il principio della soccombenza i ricorrenti vanno condannati alla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 9. Poiché si tratta di amministrazioni dello Stato, nei confronti delle qual i vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis, Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019). 10. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la chiesta condanna dei predetti ricorrenti al pagamento di ulteriore somma ─ liquidata come da dispositivo ─ ex art. 96, terzo comma,c.p.c.. Il caratterelargamente consolidato della giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sulle questioni agitate con il ricorso, già anteriormente alla sua proposizione , non può far dubitare se non della mala fede, quanto meno della colpa grave a base della iniziativa impugnatoria. 11. Non si condivide , in proposito, il diverso opinamento espresso, in fattispecie identica, da Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 28441 del 12/10/2023 (evocat a in memoria dal difensore dei ricorrenti per resistere alla richiesta, avanzata dalle amministrazioni nel controricorso, della applicazione di detta sanzione processuale). Si argomenta in detto precedente che: ─ «per applicare la norma in questione occorre individuare un quid plurisrispetto alla soccombenza totale e cioè un profilo di dolo o colpa grave nel promuovere l’azione (o nel resistere), ravvisabile nella consapevolezza della infondatezza della domanda ma anche nella consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. n. 9060/2003); vale a dire che la parte non solo deve essere consapevole (o colpevolmente inconsapevole) del contrasto con la corrente interpretazione giurisprudenziale delle norme che governano la fattispecie, ma anche della infondatezza della lettura alternativa proposta ovvero della richiesta di applicare norme diverse»; ─ «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti, come precisato dalle sezioni unite di questa Corte, azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senzaaver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione; e comunque senzacompiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass.Sez. U. n. 32001 del 2022) »; ─ «questa interpretazione restrittiva si giustifica in quanto l’art.96 c.p.c. introduce un limite alla libertà, costituzionalmente tutelata, di agire (o resistere) in giudizio a difesa dei propri diritti e quindi ha carattere eccezionale, sicché una sua interpretazionelata nonché ogni automatismo correlato alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi della Costituzione e segnatamente dell’art. 24 (Cass. n.19948 del 2023) »; ─ «nella fattispecie, la parte è consapevole, come sopra detto, che l’orientamento di legittimità è a lei sfavorevole, nondimeno si avvale del suo diritto -indirettamente riconosciuto dallo stesso art. 360-bis c.p.c. ma prima ancora tutelato dall’art 24 Cost. - di esporre rilevi critici ad esso e di sollecitare un ripensamento della Corte, esponendo un ragionamento che, pur trascurando alcuni passaggi, tuttavia si sviluppa secondo un percorso razionale; sicché non si ravvisa nei ricorrenti alcun indice di consapevolezza (o di colpevole inconsapevolezza) della non idoneità delle loro tesi difensive a determinare l’auspicato mutamento giurisprudenziale». 12. Degli esposti enunciati questo Collegio condivide i primi due ma non il terzo né tanto meno l’ultimo. 12.1. Quanto al fondamento ed alla compatibilità a Costituzione dell’istituto in esame ─ fermo restando che certamente non è predicabile, e qui certamente non si intende affermare, alcun automatismo tra la soccombenza in giudizio e la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., non foss’altro per la chiara rubrica dell’articolo che accomuna tale disposizione alle altre che definiscono e disciplinano la responsabilità «aggravata» della parte soccombente ─ appare invero riduttiva una lettura che lo rapporti (solo) alla previsione dell’art. 24 Cost. per fondarne una interpretazione restrittiva ed eccezionale in termini tali da rischia re di svuotarne totalmente la funzione e la pratica applicabilità. Occorre muovere dalla premessa che l’istituto, dalla indubbia finalità sanzionatoria (v. Cass. Sez. U. 05/07/2017, n. 16601 ) , è chiaramente volto a rafforza re in modo generalizzato , prescindendo cioè dalla domanda di parte, « le cosiddette sanzioni processuali, in funzione della più incisiva valutazione del comportamento delle parti durante il processo» (così la relazione) . In tal modo esso si pone in evidente correlazione con il fenomeno dell’abuso del processo, che la giurisprudenza di legittimità concepisce come esercizio del potere da parte di chi, pur essendone titolare legittimo, lo utilizza per fini diversi da quelli per i quali quel potere viene riconosciuto dalla legge, con la conseguenza che esso ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti (v. Cass. 7.3.2017, n. 5677; C SU 15.5.2015, n. 9935). In quest’ordine di idee si colloca anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, giudicando costituzionalmente legittima, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la scelta legislativa di porre una sanzione adottabile anche d’ufficio a favore di una parte privata anziché dell’Erario, ha attribuito all’istituto in discorso una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti. Ad avviso della Corte, quindi, l’art. 96, terzo comma, istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa per «l’offesa arrecata alla giurisdizione che deve manifestare e garantire la ragionevole durata di un giusto processo, in attuazione di un interesse di rango costituzionale intestato allo Stato» ( C orte c ost. 23 giugno 2016, n. 152, ove si sottolinea anche la «la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici»; v. anche Corte Cost. 6 giugno 2019, n. 139). Ne deriva che il parametro cui va rapportato l’istituto e che anzi ne costituisce il suo fondamento, conferendogli piena cittadinanza nell’ordinamento processuale considerato nel suo complesso, non è l’art. 24 Cost. ma l’art. 111 Cost., là dove in particolare, ai commi primo e secondo, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata. Ribaltando in tal modo la prospettiva atomistica e focalizzata al singolo caso da cui muove l’esegesi qui non condivisa, può dirsi che l’istituto, lungi dal comprimere o limitare il diritto costituzionalmente tutelato di agire e difendersi in giudizio, è diretto piuttosto ad assicurarne l’effettiva attuazione, sanzionando quelle condotte che, abusando di quel diritto, contribuiscono al moltiplicarsi del contenzioso e limitano per ciò stesso (esse sì) l’accesso alla giurisdizione,che è risorsa limitata. 12.2. Ciò non esclude certo che il presupposto cui ancorare la sanzione continui ad essere rappresentato dalla mala fede e della colpa grave della parte. Come osserva Corte cost. sent. n. 139 del 2019, cit., richiamando Cass. Sez. U. 20/04/2018, n. 9912, «l'incipit della disposizione censurata fa riferimento a "ogni caso", scilicet, di responsabilità aggravata che, come enunciato nella rubrica della disposizione, ne costituisce l'oggetto, sicché devono intendersi richiamati i presupposti del primo comma: aver la parte soccombente agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave». La prospettiva valoriale sopra descritta impone però di interpretare tali presupposti (la cui consistenza semantica resta inevitabilmente indefinita, come è propri o delle clausole generali) come espressionedi scopi o intendimenti abusivi , ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, di modo che resterebbe ingiustificata una applicazione restrittiva e tendenzialmente abrogante della norma limitata solo ai casi in cui la mala fede o la colpa grave risultino in modo eclatante dal testo degli atti della parte soccombente (perché ad es. mancante di alcuna parte argomentativa o contenente tesi giuridiche manifestamente abnormi), astraendo dalla considerazione di altri elementi, anche extratestuali, che guardino al più ampio contesto in cui quella iniziativa si inserisce e che invece ben possono ugualmente, se non spesso a maggior ragione, evidenziarne il carattere abusivo a prescindere dalla intrinseca apparente razionalità degli argomenti espostinell’atto. Ci si riferisce in particolare proprio all’ipotesi ─ che ricorre nella specie ma anche in altri numerosi casi in tema di «specializzandi» (del cui rilevante e persistente flusso statistico è questa Sezione ad avere maggiormente contezza, per competenza tabellare) ─ in cui il ricorso, pur in sé argomentato, si appalesa in realtà esattamente identico o comunque proposto sulla base di argomenti già tutti esaminati e motivatamente confutati da altrettanto numerosi precedenti della Corte, senza che tali motivazioni vengano contrastate in modo puntuale e pertinente ma solo attraverso la reiterazione degli stessi argomenti. Basti in tal senso considerare che, nella specie, nelle pur numerose pagine del ricorso, i riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte non vanno oltre il precedente di Cass. n. 4449 del 2018 e non si curano di prendere in esame, e tanto meno di sottoporre a «rilievi critici», le altre numerosissime conformi pronunce della S.C., sopra ricordate, alcune delle quali relative a ricorsi patrocinati dallo stesso odierno difensore, successivamente intervenute sul tema sia prima della proposizione del ricorso che nel corso dello stesso anteriormente alla presente decisione(circostanza, quest’ultima, che non appare di minor rilievo dal momento che la mala fede o la colpa grave rilevante ai fini in esame ben possono emergere o essere rappresentate, specie nella prospettiva accolta, anche dalla mancata rinuncia al ricorso una volta che si abbia consapevolezza dell’intervento di pronunce che, sulle stesse identiche questioni e sugli stessi argomenti difensive, si sono ripetutamente espresse in senso chiaramente e univocamente contrario alle aspettative della parte). 11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in € 14.000, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna altresì i ricorrent i , in solido, al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod