Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2026

Cassazione n. 08471/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

calce al ricorso; con domiciliazione digitale exlege;-ricorrente-nei confronti diPresidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], in Persona del Presidente protempore; rappresentata e difesa ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA]; con domiciliazione digitale ex lege;-resistente-per la cassazione della sentenza n. 5180/2023 della CORTE d’APPELLOdi ROMA, depositata il 18 luglio 2023;Numero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Con citazione del 10 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA], insieme adaltri medici, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, laPresidenza del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio in carica, deducendo che:- aveva frequentato il corso di formazione specifica in medicinagenerale, negli anni 1994-1996;- in base all’art. 3 del d.l. n. 325/1994 (convertito, conmodificazioni, nella legge n. 467/1994), aveva percepito una borsa distudio pari a quella prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 (attuativo delledirettive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, e riguardante laformazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento deirelativi diplomi), però soggetta alle imposte IRPEF e IRAP e con il caricodelle spese necessarie per la copertura assicurativa;la normativa comunitaria era stata applicata in mododiscriminatorio, poiché con i DPCM del 3 marzo, del 6 luglio e del 2novembre 2007 era stata garantita una adeguata remunerazione soloagli altri medici specialisti, non ostante le caratteristiche del tuttoanaloghe dei corsi frequentati e sebbene la Direttiva 93/16/CEE (in cuierano state trasfuse le precedenti direttive nn. 75/362/CEE,75/363/CEE, 82/76/CEE) avesse “incorporato” anche la Direttiva n.86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale.Sulla base di queste deduzioni – ed assumendo che, pertanto, loStato avrebbe dovuto emanare decreti analoghi a quelli sopra citatianche per coloro che avevano frequentato il corso di formazionespecifica in medicina generale – la ricorrente, insieme agli altri attori,domandò la condanna della Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] alNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026pagamento dell’adeguata remunerazione, da calcolarsi sulla base delladifferenza tra quanto percepito e quanto previsto dagli artt. 37 e 39del d.lgs. n. 368/1999 per gli altri medici specialisti e conriconoscimento, in ogni caso, dell’incremento per l’indicizzazione altasso annuale di inflazione e per la rideterminazione triennale, comeprevisto dall’art. 6 d.lgs. n. 257/1991, richiamato dall’art.3 del d.l.n.325/1994.Si costituì la Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], la quale, in viapreliminare di merito, eccepì la prescrizione del diritto azionato daglidomanda.Il Tribunale di Roma, con sentenza n.8153/2021, rigettò ladomanda, ritenendo comunque prescritto il diritto.2.

Avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] propose appello, che laCorte territoriale di Roma, con sentenza 18 luglio 2023, n. 5180, harigettato, sulla base dei seguenti rilievi:I- nelle Direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE non viera «alcuna equiparazione tra il corso di formazione specifica inmedicina generale e i corsi di specializzazione nelle varie disciplinemediche» e la stessa Direttiva 93/16/CEE aveva tenuto distinto ilpredetto corso di formazione dai corsi di specializzazione,disciplinandolo in un apposito titolo (il Titolo IV) e senza fissare «critericerti di determinazione della remunerazione da considerarsiadeguata»; né assumeva rilievo la circostanza che il d.lgs. n.368/1999avesse introdotto una tale disciplina per i medici specializzandi,essendo questa il risultato di una scelta discrezionale del legislatorenazionale non vincolata né condizionata ad obblighi di adeguamentoalla normativa comunitaria;Numero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026II- la specifica pretesa alla rivalutazione annuale e allarideterminazione triennale delle somme percepite in ragione delrichiamo effettuato dall’art. 3 del d.l. n. 325/1994 all’art.6 d.lgs. n.257/1991, non era fondata, stante il «blocco dell’indicizzazione» e ilconseguente «divieto di periodico aggiornamento al tasso di inflazionedelle borse di studio dei medici specializzandi» previsti dallalegislazione speciale succedutasi a far tempo dal 1992;III- in ogni caso, andava condivisa la statuizione del Tribunalecirca l’avvenuta prescrizione del diritto, soggetto a termine diprescrizione di durata decennale quale diritto di natura indennitariaavente titolo nella responsabilità per inadempimento dell’obbligazione“ex lege” dello Stato, per la (dedotta) omessa attuazione dellanormativa comunitaria; poiché, alla stregua delle allegazionidell’attrice, tale normativa sarebbe stata definitivamente attuata con iDPCM del 2007, escludendo in modo discriminatorio i medici cheavevano frequentato il corso di formazione specifica in medicinagenerale, la prescrizione del vantato diritto risarcitorio sarebbe iniziataa decorrere dal 2 novembre 2007, giorno dell’emissione dell’ultimo deidecreti surrichiamati, dovendosi fissare a tale data l’acquisizione, daparte dei danneggiati, della «ragionevole certezza che lo Stato nonavrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativaeuropea».3.

Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina ricorrePaola Razzino, sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto dicostituzione, in funzione della partecipazione all’eventuale udienza didiscussione.La trattazione del ricorso è stata peraltro fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..Numero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo viene denunciata “Violazione art. 360 n.3 cpc in relazione art. 2935 c.c. ed alle norme relative al decorso deltermine di prescrizione, in quanto non si è formata la certezza deldiritto necessaria perché possa decorrere il termine di prescrizione el’inadempimento statuale perpetua obbligo risarcitorio “de die in diem”(Cassazione n. 17868/2011) – Natura permanente dell’illecito –Violazione art. 288 TFUE”.La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha confermatola statuizione del Tribunale circa la maturazione della prescrizione deldiritto azionato.1.2.

Con il secondo motivo viene denunciata “Violazione art. 360n. 3 cpc in relazione artt. 2909 e 2938 c.c. - Formazione del giudicatoimplicito sulla pronuncia di prescrizione – Omessa proposizione appelloincidentale condizionato – Omissione sentenza impugnata”.La sentenza d’appello è censurata per avere pronunciato sullaprescrizione, sebbene quella di primo grado non fosse stata oggetto diappello incidentale sul punto da parte della Presidenza del Consiglio deiMinistri, con conseguente formazione del giudicato implicito.1.3.

Con il terzo motivo viene denunciata “Violazione art. 360 n. 3cpc in relazione art.189 – terzo comma Trattato CEE - Mancatacomunitaria in materia”.La ricorrente, riproponendo le deduzioni in diritto formulate dinanziai giudici di merito, censura la sentenza impugnata per avere reputatoinfondata la propria pretesa risarcitoria commisurata all’adeguataremunerazione spettante in base al diritto comunitario; evidenzia, alNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026riguardo, che la Direttiva n. 93/16/CEE aveva “incorporato” anche laDirettiva 86/457/CEE relativa alla formazione specifica in medicinagenerale, la quale, «su scala europea», rappresenterebbe unaformazione specialistica equiparata alle altre scuole di specializzazione;conclude che, pertanto, il d.lgs. n. 368/1999 avrebbe recepito inmaniera incompleta la normativa comunitaria, consentendo ilraggiungimento del risultato da questa previsto (la garanzia di una“adeguata remunerazione”) agli altri medici specialisti ma non ai medicititolari di formazione specifica in medicina generale.1.4.

Con il quarto motivo viene denunciata “Violazione art. 360 n.3 cpc in relazione alle Direttive CEE 93/16 - Formazione del medico inmedicina generale analoga ai corsi di specializzazione, cui applicare ledirettive e la giurisprudenza in materia della CGE – Violazione delprincipio dell’adeguata remunerazione – Quantificazione”.La ricorrente ribadisce che sebbene, nelle direttive europee, «ilcorso di medicina generale [fosse] stato equiparato, di fatto, in tutto eper tutto, a quelli di specializzazione universitaria», tuttavia neiconfronti di coloro che, come lei, avevano frequentato tale corso tra il1994 e il 1996 (e, più in generale, prima dell’emanazione del d.lgs.368/1999), non era stato riconosciuto il trattamento riservato agli altrispecializzandi, restando anzi assoggettate, le indennità corrisposte,alle ritenute fiscali e facendosi gravare sui medici i costi della coperturaassicurativa; si sarebbe dunque verificata una «evidente» disparità ditrattamento, per avere il legislatore statuale indebitamente escluso imedici titolari di formazione specifica in medicina generale daltrattamento remunerativo attribuito agli altri specialisti e per averequindi omesso di attuare i precetti comunitari in loro confronto; ilgiudice del merito avrebbe quindi dovuto riconoscere la sussistenzadell’invocato diritto risarcitorio, da commisurarsi all’adeguataNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026remunerazione computata in base ai criteri di cui agli artt. 37-39 deld.lgs. n.368/1999 e ai DPCM del 2007, con il diritto alla restituzionedelle trattenute IRPEF e IRAP e degli oneri assicurativi; in subordine,avrebbe comunque dovuto essere riconosciuto il diritto all’indennizzocalcolato alla stregua dei criteri di cui alla legge n.370/1999.2.

Il ricorso è complessivamente infondato.2.1.

Premessa la manifesta inammissibilità del secondo motivo –dal momento che il Tribunale aveva accolto (non già rigettato)l’eccezione di prescrizione, sicché non vi era nessun onere, per laPresidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], di impugnare con appelloincidentale una statuizione che la vedeva vittoriosa e non soccombente– il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragionidi connessione, sono manifestamente infondati e, per effetto del lororigetto, resta assorbito il primo.2.2.

In sintesi, il fondamento della pretesa della ricorrente sicompendia nell’argomentazione per cui, pur nella sua peculiareidentità, il corso di formazione specifica in medicina generale sarebbe,per l’ordinamento europeo, totalmente equiparato ai corsi diuniversitari nelle diverse branche di medicina specialistica, ciò chesarebbe dimostrato dalla circostanza che la Direttiva 93/16/CEE (in cuisono state trasfuse le Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEEsui medici specializzandi) avrebbe “incorporato” anche la Direttiva86/457/CEE sulla formazione specifica in medicina generale; nediscenderebbe, da un lato, il rilievo della violazione, da parte delloStato, dell’obbligo di trasporre in modo uniforme il diritto comunitario,estendendo le previsioni di cui al d.lgs. n. 368/1999 e dei successiviDPM di attuazione anche ai medici titolari di formazione specifica inmedicina generale; dall’altro alto, il rilievo del diritto di costoro di avereNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026una “adeguata remunerazione” commisurata alle previsioni del dettodecreto legislativo e delle successive fonti regolamentari di attuazione.2.3.

Come si è detto, la pretesa è manifestamente infondata iniure.Questa Corte ha già osservato (v.

Cass. 8/07/2024, n. 18588) chela materia della formazione in medicina generale è regolata – secondola previsione dell’art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212, e a differenzadi quanto avviene per i corsi di specializzazione riconosciuti nelle citatedirettive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE – dal decretolegislativo 8 agosto 1991, n. 256, che contiene una regolazione bendiversa da quella del coevo decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.E che la posizione dei medici titolari di corsi di formazione inmedicina generale sia diversa è confermato non solo dallastrutturazione del relativo corso (quale emerge dal citato d.lgs. n. 256del 1991) in modo del tutto differente, ma anche dalla disciplinacontenuta nel successivo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.Quest’ultimo, infatti, ha regolato la materia della formazione specificain medicina generale nel Titolo quarto (artt. 21-32), mentre gli altricorsi di specializzazione sono regolati nel Titolo quinto (artt. 34 e ss.).Tale diversità si traduce nell’evidente impossibilità di fare unacomparazione tra le due situazioni e di ritenere estensibile la disciplinaprevista per gli specializzandi ai medici di medicina generale.Il principio di diritto che si deve affermare è il seguente: Non èfondata l’idea che, pur nella sua peculiare identità, il corso diformazione specifica in medicina generale, per l’ordinamento europeosarebbe stato totalmente equiparato ai corsi di universitari nellediverse branche di medicina specialistica, in quanto la Direttiva93/16/CEE (in cui sono state trasfuse le Direttive 75/362/CEE,75/363/CEE e 82/76/CEE sui medici specializzandi) avrebbeNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026“incorporato” anche la Direttiva 86/457/CEE sulla formazione specificain medicina generale, donde lo Stato avrebbe violato l’obbligo ditrasporre in modo uniforme il diritto comunitario, non estendendo leprevisioni di cui al d.lgs. n. 368/1999 e dei successivi DPM di attuazioneanche ai medici titolari di formazione specifica in medicina generale.Invero: a) la materia della formazione in medicina generale è stataregolata – secondo la previsione dell’art. 5 della legge 30 luglio 1990,n. 212, e a differenza di quanto avvenne per i corsi di specializzazionericonosciuti nelle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e82/76/CEE – dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, che contieneuna regolazione ben diversa da quella del coevo decreto legislativo 8agosto 1991, n. 257 ed era espressione dell’’adempimento di unobbligo comunitario specifico, diverso da quello delle direttive relativeai medici specializzandi; b) l’oggettiva diversità e peculiarità dellaposizione dei medici titolari di corsi di formazione in medicina generaleè confermata non solo dalla strutturazione del relativo corso (qualeemerge dal citato d.lgs. n. 256 del 1991) in modo del tutto differente,ma anche dalla stessa disciplina contenuta nel successivo decretolegislativo 17 agosto 1999, n. 368, posto che quest’ultimo, infatti, haregolato la materia della formazione specifica in medicina generale nelTitolo quarto (artt. 21-32), mentre gli altri corsi di specializzazionesono regolati nel Titolo quinto (artt. 34 e ss.), di modo che tale diversitàsi traduce nell’evidente impossibilità di fare una comparazione tra ledue situazioni e di ritenere estensibile la disciplina prevista per glispecializzandi ai medici di medicina generale.Si aggiunge che del tutto priva di fondamento è la prospettazionesecondo cui, nonostante che la direttiva la Direttiva n. 86/457/CEEfosse ben successiva a quelle relative ai medici specializzandi, alle qualilo Stato Italiano dette tardiva attuazione con il d.lgs. n. 257 del 1991,Numero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026ed ancorché lo Stato alle sue prescrizioni avesse dato attuazione con ild.lgs. n. 256 del 1991, recante chiaramente una disciplina che attuavaappunto le diverse prescrizioni comunitarie della detta specificadirettiva, l’intervento della successiva direttiva europea 93/16/CEE,per il fatto che riguardò sia i medici specializzandi che la medicinalegale, avrebbe avuto l’effetto di determinare un obbligo comunitariodi eguale trattamento.Si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza di questaCorte, la direttiva n. 93/16, recepita in Italia con il d.lgs. n. 368 del1999, rappresentò soltanto un testo meramente compilativo, dicoordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizionicomunitarie già vigenti (ex multis, Cass. n. 8503 del 2020) e, quindi,privo di carattere innovativo, sicché l’essere stati ricondotti i corsi dispecializzazione e quello di medicina legale nella suddetta direttivaunitaria nessuna incidenza equiparativa potè avere e potè imporrequoad remunerazione allo Stato per una sorta di osmosi in propositofra le due fattispecie.2.4.

Giova, peraltro, rilevare ad abundantiam, che quand’anche siritenesse questa estensione possibile, l’invocata applicabilità delleprevisioni di cui agli artt. 37-39 del d.lgs. n. 368/1999 resterebbecomunque esclusa, nella fattispecie, ratione temporis.Ben vero, infatti, anche con riguardo ai medici specialisti,direttamente soggetti a tale disciplina, questa Corte ha chiarito che ilmeccanismo retributivo previsto dal decreto legislativo 17 agosto1999, n. 368 – il quale aveva riorganizzato l’ordinamento delle scuoleuniversitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo edisciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmentedenominato “contratto di formazione-lavoro” e poi “contratto diformazione specialistica”: art. 37 d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovareNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con unmeccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in unaquota variabile, in concreto periodicamente determinate da successividecreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit.) – è divenuto operativo solo adecorrere dall’anno accademico 2006-2007 (art. 46, comma 2, d.lgs.cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall’art. 8 deldecreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dall’art. 1, comma300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n.257 del 1991 sono rimaste applicabili fino all’anno accademico 2005-2006.Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in baseal contratto di formazione specialistica è stato poi in concreto fissatocon i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, ma questotrattamento economico non è applicabile ai medici che avevanofrequentato i corsi di specializzazione negli anni precedenti, rimastisoggetti al trattamento previsto dall’art.6 del d.lgs. n. 257/1991, senzache da ciò possano essere tratte implicazioni circa eventuali violazionidel diritto comunitario con riferimento all’obbligo di garantire ai medicispecializzandi una retribuzione adeguata (cf., ex multis, Cass.14/03/2018, n. 6355; Cass. 28/06/2018, n. 17051; Cass. 27/02/2019,n. 5698; Cass. 15/10/2019, n. 26074; Cass. 28/02/2020, n. 5455;Cass. 06/03/2020, n. 8503; Cass. 12/11/2020, n. 25463; Cass.02/01/2021, n. 1114; Cass. 17/11/2021, n. 34882; Cass. 16/09/2022,n. 27287; Cass. 05/12/2022, n.35623).Pertanto, la pretesa della ricorrente di fruire, a causa dellafrequentazione del corso di formazione in medicina generale negli anni1994-1996, di un incremento della remunerazione sulla base delladifferenza tra quanto percepito e quanto previsto dagli artt. 37 e 39del d.lgs. n. 368/1999 per gli altri medici specialisti, è manifestamenteNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026infondata, sia in ragione della diversa disciplina positiva delle duesituazioni, sia del rilievo che, pur ammettendo una estensione ai medicidi medicina generale della disciplina prevista per i medici specialisti coni DPCM del 2007 (attuativi delle disposizioni di cui al Titolo quinto deld.lgs. n.368/1999), questa resterebbe comunque inapplicabile allaricorrente ratione temporis, avendo essa frequentato il corso diformazione tra il 1994 e il 1996.2.5.

Del tutto inammissibile – e persino incomprensibile per esserein contraddizione con le deduzioni originarie della ricorrente – è, poi,la censura con cui si recrimina per il mancato riconoscimento deltrattamento previsto dall’art.11 della legge n.370/1999, invocato in viasubordinata.Ciò, in quanto la ricorrente aveva originariamente dedotto di averpercepito una borsa di studio pari a quella prevista per gli specializzandidall’art.6 del d.lgs. n.257/1991, in quanto richiamato dall’art.3 del d.l.n. 325/1994, sebbene non indicizzata e soggetta alle trattenute fiscali.Ella pertanto, in perfetta conformità ai medici specializzandi chehanno frequentato i corsi di specializzazione negli stessi anni, avrebbeavuto un trattamento più favorevole rispetto a quello previstodall’art.11 della legge n.370/1999 e riservato ai medici specialistiimmatricolatisi tra il 1983 e il 1991.2.6.

Quanto infine, all’invocato diritto all’indicizzazione annuale ealla rideterminazione triennale, il giudizio sulla sua insussistenza incapo ai medici specialisti è stato reiteratamente espresso da questaCorte, sulla base di un orientamento progressivamente consolidatosi,ribadito da una recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un.,19/07/2024, n. 20006), sicché esso non spetterebbe alla ricorrente,quale titolare di formazione in medicina generale sulla base di un corsofrequentato tra il 1994 e il 1996, neppure se si accedesse alla tesi circaNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026l’applicabilità ai medici di medicina generale della disciplina interna dimedici specialisti.Al riguardo, è stato più volte affermato che l’importo delle borse distudio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione neglianni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto ad indicizzazione néall’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n.257/1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della legge n. 449/1997, condisposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n.289/2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionaledestinata al finanziamento delle borse di studio ed esclusointegralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass. 27/07/2017, n.18670; Cass. 23/02/2018, n. 4449; Cass.20/05/2019, n. 13572;Cass.21/01/2021, n.1114; Cass.26/07/2022, n. 23349 eCass.16/09/2022, n. 27287).I meccanismi di adeguamento originariamente previsti (dunque,non solo l’indicizzazione automatica annuale, ma anche la rivalutazionetriennale da disporsi con decreto ministeriale) sono stati, inoltre,congelati anche nel periodo precedente al 31 dicembre 1997.Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n.384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella l. n. 438 del 1992; l.n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; l. n. 549 del 1995, art. 1, comma33; l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; l. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12; l. n. 488 del 1999, art. 22; l. n. 289 del 2002, art. 36; taleultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla l.n. 266 del 2005, art. 1, comma 212; l’art. 41, comma 7, d.l. 30dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2009, n. 14, ha poi disposto che «le disposizioni della l. n. 289del 2002, art. 36, così come interpretate dalla l. n. 350 del 2003, art.Numero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/20263, comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e2013») danno contezza dell’intento del legislatore di congelare al livellodel 1992 l’importo delle singole borse di studio e correlativamente didisporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al lorofinanziamento, al fine di evitare nell’attuale contesto storico,caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, lariduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenzadei corsi, con correlato danno sociale (Cass., Sez. 6-3, n. 13572 del20/05/2019; Cass. Sez. 3, n. 8378 del 29/04/2020; Sez. 3, n. 17995del 28/08/2020; Sez. 6 - 3, n. 18106 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, n.29124 del 18/12/2020; Sez.

L, n. 9104 del 01/04/2021; Sez. 6 - 3, n.27263 del 07/10/2021; Sez. 6 - L, n. 1287 del 17/01/2022; Sez. 6 -1, n. 1821 del 20/01/2022; Sez. 3, nn. 9219-9220 del 22/03/2022;Sez. 3, n. 15139 del 12/05/2022; Sez. 3, n. 29311 del 07/10/2022;Sez. 6 - 3, nn. 30506-30507 del 18/10/2022; Sez. 3, n. 3234 del02/02/2023; Sez. 3, n. 12702 del 10/05/2023; Sez. 3, n. 3867 e n.4082 del 08/08/2023; Sez. 3, n. 16078 del 07/06/2023; Sez. 3, n.16365 del 08/06/2023; Sez. 3, n. 20043 del 13/07/2023; Sez. 3, n.20692 del 17/07/2023; Sez. 1, nn. 28430, 28441, 28456, 28466 e28496 del 12/10/2023; Sez. 1, nn. 28539, 28552, 28555 e 28565 del13/10/2023; Sez. 3, n. 36591 del 30/12/2023; Sez. 3, nn. 3411, 3431del 06/02/2024; Sez. 3, nn. 3546, 3555 del 07/02/2024; Sez. 3, n.10023 del 12/04/2024; Sez. 3, n. 10628 del 19/04/2024).È stato anche osservato come, rispetto alla questionedell’adeguamento agganciato all’evolversi della contrattazionecollettiva, l’art. 32, comma 12, legge n. 449/1997 abbia stabilito che«a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota delstudio per la formazione dei medici specialisti di cui al decretoNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente, non si applicanoper il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991», con dato letteraleinevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti dicui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazioneai nuovi valori della contrattazione collettiva, ma anche l’indicizzazione.Infatti, il dato letterale dell’art. 32 evidenzia che il legislatore ha intesoriferirsi all’intero corpus normativo contenuto nell'art. 6, comma 1,d.lgs. n. 257/1991, e, dunque, sia all’incremento annuale del tassoprogrammato d’inflazione, sia alla rideterminazione triennale(Cass.n.36591/2023, cit.).D’altra parte, la tesi della reviviscenza degli aggiornamenti previstidall’art. 6 d.lgs. n. 257/1991 non può essere avallata, oltre che allaluce delle successive disposizioni già sopra ricordate, anche per unaragione intrinseca alla disposizione che quella norma aveva abrogato.Occorre, infatti, considerare che l’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 è statoabrogato dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, la quale neha fatto salva la vigenza fino all’anno accademico 2005- 2006 (art. 46,comma 2, ultimo inciso, d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368, come sostituitodal comma 300 dell'art. 1 legge n. 266 del 2005).

Questa dispostavigenza a termine non poteva comportare l’adeguamento triennale perl’anno accademico 2005-2006, come effetto della permanenza dell’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, giacché il presupposto del triennio non sipoteva verificare, atteso che lo stesso art. 6 veniva meno prima deltriennio giustificativo dell’adeguamento (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29311;Cass. 08/06/2023, n. 16365; Cass. m.36891/2023, cit.).Il blocco di tale incremento – si è sottolineato – non può dirsiirragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economicariguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso latoNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026erogati dallo Stato (Cass., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29345; Cass.15/06/2016, n. 12346; Cass. 23/02/2018, n. 4449, Cass. 19/10/2020,n. 22633, Cass. 01/04/2021, n. 9104; Cass. 22/03/2022, n. 9215); néle norme richiamate, come sopra interpretate – è stato purepuntualizzato –, risultano incompatibili con il dettato costituzionale econ il diritto dell’Unione Europea, dovendosi escludere qualsiasi dubbiodi incostituzionalità e dovendosi ritenere inutile una remissione degli2018).L’orientamento circa l’avvenuto congelamento (sin dal 1992) dientrambi i meccanismi di adeguamento previsti dall’art. 6 del d.lgs. n.257/1991 è stato infine ribadito dalle Sezioni Unite con la citatasentenza n.20006 del 2024 , la quale ha affermato il principio di dirittosecondo cui «l'importo delle borse di studio dei medici specializzandiiscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento inrelazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamentotriennale previsto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò pereffetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergentie senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1,comma 33, l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del1993; dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma12, l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 l. n.289 del 2002» (Cass., Sez.

Un., 19/07/2024, n. 20006).A tale orientamento, già consolidatosi nella giurisprudenza dellesezioni semplici e autorevolmente riaffermato dalle Sezioni Unite, ilCollegio dovrebbe dare doverosa e convinta continuità, oveNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026naturalmente non fosse già assorbente la ratio decidendi enunciatasopra al paragrafo

2.3.3. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato.Alla stregua di quanto osservato nel paragrafo 2.3., deve, alriguardo, enunciarsi il seguente principio di diritto:“La posizione dei medici che hanno ottenuto la formazione specificain medicina generale è disciplinata – secondo la previsione dell’art. 5della legge 30 luglio 1990, n. 212 – dal decreto legislativo 8 agosto1991, n. 256, che contiene una disciplina distinta da quella che il coevodecreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ha riservato ai medici chetitolari delle specializzazioni riconosciute nelle direttive europee75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE e, in coerenza con la diversastrutturazione dei relativi corsi, il successivo decreto legislativo 17agosto 1999, n. 368 ne ha tracciato la disciplina nel Titolo IV (artt. 21-32), riservando ai corsi di specializzazione quella contenuta nel TitoloV (artt. 34 e ss.).

Non è possibile sostenere che l’unificazione in untesto unico comunitario delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE,relative ai medici specializzandi, e della direttiva 86/457/CEE, relativaalla formazione specifica in medicina generale, operata dalla successivadirettiva 93/16/CEE del 5 aprile 1993 ed attuata dal legislatore italianocon il detto d.lgs. n. 368 del 1999, avesse determinato un obbligo deldetto legislatore di realizzare una equiparazione tra le due diverse,giacché la direttiva del 1999 aveva solo carattere compilativo, dicoordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizionicomunitarie già vigenti.

Ne consegue che difettando l’equiparazione trale due situazioni, non è possibile ritenere estensibile la disciplinaprevista per gli specializzandi ai medici di medicina generale, sicchédeve escludersi che lo Stato italiano, omettendo di estendere leprevisioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 368 del 1999 e dei successiviNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026DPCM di attuazione ai titolari di formazione specifica in medicinagenerale, abbia violato l’obbligo di trasporre in modo uniforme il dirittocomunitario”.4.

Non vi è luogo a provedere sulle spese del giudizio di legittimità,in questa sede.5.

Sussistono, invece, i presupposti processuali di cui all’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
calce al ricorso; con domiciliazione digitale exlege;-ricorrente-nei confronti diPresidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], in Persona del Presidente protempore; rappresentata e difesa ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA]; con domiciliazione digitale ex lege;-resistente-per la cassazione della sentenza n. 5180/2023 della CORTE d’APPELLOdi ROMA, depositata il 18 luglio 2023;Numero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Con citazione del 10 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA], insieme adaltri medici, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, laPresidenza del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio in carica, deducendo che:- aveva frequentato il corso di formazione specifica in medicinagenerale, negli anni 1994-1996;- in base all’art. 3 del d.l. n. 325/1994 (convertito, conmodificazioni, nella legge n. 467/1994), aveva percepito una borsa distudio pari a quella prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 (attuativo delledirettive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, e riguardante laformazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento deirelativi diplomi), però soggetta alle imposte IRPEF e IRAP e con il caricodelle spese necessarie per la copertura assicurativa;la normativa comunitaria era stata applicata in mododiscriminatorio, poiché con i DPCM del 3 marzo, del 6 luglio e del 2novembre 2007 era stata garantita una adeguata remunerazione soloagli altri medici specialisti, non ostante le caratteristiche del tuttoanaloghe dei corsi frequentati e sebbene la Direttiva 93/16/CEE (in cuierano state trasfuse le precedenti direttive nn. 75/362/CEE,75/363/CEE, 82/76/CEE) avesse “incorporato” anche la Direttiva n.86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale.Sulla base di queste deduzioni – ed assumendo che, pertanto, loStato avrebbe dovuto emanare decreti analoghi a quelli sopra citatianche per coloro che avevano frequentato il corso di formazionespecifica in medicina generale – la ricorrente, insieme agli altri attori,domandò la condanna della Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] alNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026pagamento dell’adeguata remunerazione, da calcolarsi sulla base delladifferenza tra quanto percepito e quanto previsto dagli artt. 37 e 39del d.lgs. n. 368/1999 per gli altri medici specialisti e conriconoscimento, in ogni caso, dell’incremento per l’indicizzazione altasso annuale di inflazione e per la rideterminazione triennale, comeprevisto dall’art. 6 d.lgs. n. 257/1991, richiamato dall’art.3 del d.l.n.325/1994.Si costituì la Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], la quale, in viapreliminare di merito, eccepì la prescrizione del diritto azionato daglidomanda.Il Tribunale di Roma, con sentenza n.8153/2021, rigettò ladomanda, ritenendo comunque prescritto il diritto.2. Avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] propose appello, che laCorte territoriale di Roma, con sentenza 18 luglio 2023, n. 5180, harigettato, sulla base dei seguenti rilievi:I- nelle Direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE non viera «alcuna equiparazione tra il corso di formazione specifica inmedicina generale e i corsi di specializzazione nelle varie disciplinemediche» e la stessa Direttiva 93/16/CEE aveva tenuto distinto ilpredetto corso di formazione dai corsi di specializzazione,disciplinandolo in un apposito titolo (il Titolo IV) e senza fissare «critericerti di determinazione della remunerazione da considerarsiadeguata»; né assumeva rilievo la circostanza che il d.lgs. n.368/1999avesse introdotto una tale disciplina per i medici specializzandi,essendo questa il risultato di una scelta discrezionale del legislatorenazionale non vincolata né condizionata ad obblighi di adeguamentoalla normativa comunitaria;Numero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026II- la specifica pretesa alla rivalutazione annuale e allarideterminazione triennale delle somme percepite in ragione delrichiamo effettuato dall’art. 3 del d.l. n. 325/1994 all’art.6 d.lgs. n.257/1991, non era fondata, stante il «blocco dell’indicizzazione» e ilconseguente «divieto di periodico aggiornamento al tasso di inflazionedelle borse di studio dei medici specializzandi» previsti dallalegislazione speciale succedutasi a far tempo dal 1992;III- in ogni caso, andava condivisa la statuizione del Tribunalecirca l’avvenuta prescrizione del diritto, soggetto a termine diprescrizione di durata decennale quale diritto di natura indennitariaavente titolo nella responsabilità per inadempimento dell’obbligazione“ex lege” dello Stato, per la (dedotta) omessa attuazione dellanormativa comunitaria; poiché, alla stregua delle allegazionidell’attrice, tale normativa sarebbe stata definitivamente attuata con iDPCM del 2007, escludendo in modo discriminatorio i medici cheavevano frequentato il corso di formazione specifica in medicinagenerale, la prescrizione del vantato diritto risarcitorio sarebbe iniziataa decorrere dal 2 novembre 2007, giorno dell’emissione dell’ultimo deidecreti surrichiamati, dovendosi fissare a tale data l’acquisizione, daparte dei danneggiati, della «ragionevole certezza che lo Stato nonavrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativaeuropea».3. Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina ricorrePaola Razzino, sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto dicostituzione, in funzione della partecipazione all’eventuale udienza didiscussione.La trattazione del ricorso è stata peraltro fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..Numero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo viene denunciata “Violazione art. 360 n.3 cpc in relazione art. 2935 c.c. ed alle norme relative al decorso deltermine di prescrizione, in quanto non si è formata la certezza deldiritto necessaria perché possa decorrere il termine di prescrizione el’inadempimento statuale perpetua obbligo risarcitorio “de die in diem”(Cassazione n. 17868/2011) – Natura permanente dell’illecito –Violazione art. 288 TFUE”.La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha confermatola statuizione del Tribunale circa la maturazione della prescrizione deldiritto azionato.1.2. Con il secondo motivo viene denunciata “Violazione art. 360n. 3 cpc in relazione artt. 2909 e 2938 c.c. - Formazione del giudicatoimplicito sulla pronuncia di prescrizione – Omessa proposizione appelloincidentale condizionato – Omissione sentenza impugnata”.La sentenza d’appello è censurata per avere pronunciato sullaprescrizione, sebbene quella di primo grado non fosse stata oggetto diappello incidentale sul punto da parte della Presidenza del Consiglio deiMinistri, con conseguente formazione del giudicato implicito.1.3. Con il terzo motivo viene denunciata “Violazione art. 360 n. 3cpc in relazione art.189 – terzo comma Trattato CEE - Mancatacomunitaria in materia”.La ricorrente, riproponendo le deduzioni in diritto formulate dinanziai giudici di merito, censura la sentenza impugnata per avere reputatoinfondata la propria pretesa risarcitoria commisurata all’adeguataremunerazione spettante in base al diritto comunitario; evidenzia, alNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026riguardo, che la Direttiva n. 93/16/CEE aveva “incorporato” anche laDirettiva 86/457/CEE relativa alla formazione specifica in medicinagenerale, la quale, «su scala europea», rappresenterebbe unaformazione specialistica equiparata alle altre scuole di specializzazione;conclude che, pertanto, il d.lgs. n. 368/1999 avrebbe recepito inmaniera incompleta la normativa comunitaria, consentendo ilraggiungimento del risultato da questa previsto (la garanzia di una“adeguata remunerazione”) agli altri medici specialisti ma non ai medicititolari di formazione specifica in medicina generale.1.4. Con il quarto motivo viene denunciata “Violazione art. 360 n.3 cpc in relazione alle Direttive CEE 93/16 - Formazione del medico inmedicina generale analoga ai corsi di specializzazione, cui applicare ledirettive e la giurisprudenza in materia della CGE – Violazione delprincipio dell’adeguata remunerazione – Quantificazione”.La ricorrente ribadisce che sebbene, nelle direttive europee, «ilcorso di medicina generale [fosse] stato equiparato, di fatto, in tutto eper tutto, a quelli di specializzazione universitaria», tuttavia neiconfronti di coloro che, come lei, avevano frequentato tale corso tra il1994 e il 1996 (e, più in generale, prima dell’emanazione del d.lgs.368/1999), non era stato riconosciuto il trattamento riservato agli altrispecializzandi, restando anzi assoggettate, le indennità corrisposte,alle ritenute fiscali e facendosi gravare sui medici i costi della coperturaassicurativa; si sarebbe dunque verificata una «evidente» disparità ditrattamento, per avere il legislatore statuale indebitamente escluso imedici titolari di formazione specifica in medicina generale daltrattamento remunerativo attribuito agli altri specialisti e per averequindi omesso di attuare i precetti comunitari in loro confronto; ilgiudice del merito avrebbe quindi dovuto riconoscere la sussistenzadell’invocato diritto risarcitorio, da commisurarsi all’adeguataNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026remunerazione computata in base ai criteri di cui agli artt. 37-39 deld.lgs. n.368/1999 e ai DPCM del 2007, con il diritto alla restituzionedelle trattenute IRPEF e IRAP e degli oneri assicurativi; in subordine,avrebbe comunque dovuto essere riconosciuto il diritto all’indennizzocalcolato alla stregua dei criteri di cui alla legge n.370/1999.2. Il ricorso è complessivamente infondato.2.1. Premessa la manifesta inammissibilità del secondo motivo –dal momento che il Tribunale aveva accolto (non già rigettato)l’eccezione di prescrizione, sicché non vi era nessun onere, per laPresidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], di impugnare con appelloincidentale una statuizione che la vedeva vittoriosa e non soccombente– il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragionidi connessione, sono manifestamente infondati e, per effetto del lororigetto, resta assorbito il primo.2.2. In sintesi, il fondamento della pretesa della ricorrente sicompendia nell’argomentazione per cui, pur nella sua peculiareidentità, il corso di formazione specifica in medicina generale sarebbe,per l’ordinamento europeo, totalmente equiparato ai corsi diuniversitari nelle diverse branche di medicina specialistica, ciò chesarebbe dimostrato dalla circostanza che la Direttiva 93/16/CEE (in cuisono state trasfuse le Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEEsui medici specializzandi) avrebbe “incorporato” anche la Direttiva86/457/CEE sulla formazione specifica in medicina generale; nediscenderebbe, da un lato, il rilievo della violazione, da parte delloStato, dell’obbligo di trasporre in modo uniforme il diritto comunitario,estendendo le previsioni di cui al d.lgs. n. 368/1999 e dei successiviDPM di attuazione anche ai medici titolari di formazione specifica inmedicina generale; dall’altro alto, il rilievo del diritto di costoro di avereNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026una “adeguata remunerazione” commisurata alle previsioni del dettodecreto legislativo e delle successive fonti regolamentari di attuazione.2.3. Come si è detto, la pretesa è manifestamente infondata iniure.Questa Corte ha già osservato (v. Cass. 8/07/2024, n. 18588) chela materia della formazione in medicina generale è regolata – secondola previsione dell’art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212, e a differenzadi quanto avviene per i corsi di specializzazione riconosciuti nelle citatedirettive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE – dal decretolegislativo 8 agosto 1991, n. 256, che contiene una regolazione bendiversa da quella del coevo decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.E che la posizione dei medici titolari di corsi di formazione inmedicina generale sia diversa è confermato non solo dallastrutturazione del relativo corso (quale emerge dal citato d.lgs. n. 256del 1991) in modo del tutto differente, ma anche dalla disciplinacontenuta nel successivo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.Quest’ultimo, infatti, ha regolato la materia della formazione specificain medicina generale nel Titolo quarto (artt. 21-32), mentre gli altricorsi di specializzazione sono regolati nel Titolo quinto (artt. 34 e ss.).Tale diversità si traduce nell’evidente impossibilità di fare unacomparazione tra le due situazioni e di ritenere estensibile la disciplinaprevista per gli specializzandi ai medici di medicina generale.Il principio di diritto che si deve affermare è il seguente: Non èfondata l’idea che, pur nella sua peculiare identità, il corso diformazione specifica in medicina generale, per l’ordinamento europeosarebbe stato totalmente equiparato ai corsi di universitari nellediverse branche di medicina specialistica, in quanto la Direttiva93/16/CEE (in cui sono state trasfuse le Direttive 75/362/CEE,75/363/CEE e 82/76/CEE sui medici specializzandi) avrebbeNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026“incorporato” anche la Direttiva 86/457/CEE sulla formazione specificain medicina generale, donde lo Stato avrebbe violato l’obbligo ditrasporre in modo uniforme il diritto comunitario, non estendendo leprevisioni di cui al d.lgs. n. 368/1999 e dei successivi DPM di attuazioneanche ai medici titolari di formazione specifica in medicina generale.Invero: a) la materia della formazione in medicina generale è stataregolata – secondo la previsione dell’art. 5 della legge 30 luglio 1990,n. 212, e a differenza di quanto avvenne per i corsi di specializzazionericonosciuti nelle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e82/76/CEE – dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, che contieneuna regolazione ben diversa da quella del coevo decreto legislativo 8agosto 1991, n. 257 ed era espressione dell’’adempimento di unobbligo comunitario specifico, diverso da quello delle direttive relativeai medici specializzandi; b) l’oggettiva diversità e peculiarità dellaposizione dei medici titolari di corsi di formazione in medicina generaleè confermata non solo dalla strutturazione del relativo corso (qualeemerge dal citato d.lgs. n. 256 del 1991) in modo del tutto differente,ma anche dalla stessa disciplina contenuta nel successivo decretolegislativo 17 agosto 1999, n. 368, posto che quest’ultimo, infatti, haregolato la materia della formazione specifica in medicina generale nelTitolo quarto (artt. 21-32), mentre gli altri corsi di specializzazionesono regolati nel Titolo quinto (artt. 34 e ss.), di modo che tale diversitàsi traduce nell’evidente impossibilità di fare una comparazione tra ledue situazioni e di ritenere estensibile la disciplina prevista per glispecializzandi ai medici di medicina generale.Si aggiunge che del tutto priva di fondamento è la prospettazionesecondo cui, nonostante che la direttiva la Direttiva n. 86/457/CEEfosse ben successiva a quelle relative ai medici specializzandi, alle qualilo Stato Italiano dette tardiva attuazione con il d.lgs. n. 257 del 1991,Numero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026ed ancorché lo Stato alle sue prescrizioni avesse dato attuazione con ild.lgs. n. 256 del 1991, recante chiaramente una disciplina che attuavaappunto le diverse prescrizioni comunitarie della detta specificadirettiva, l’intervento della successiva direttiva europea 93/16/CEE,per il fatto che riguardò sia i medici specializzandi che la medicinalegale, avrebbe avuto l’effetto di determinare un obbligo comunitariodi eguale trattamento.Si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza di questaCorte, la direttiva n. 93/16, recepita in Italia con il d.lgs. n. 368 del1999, rappresentò soltanto un testo meramente compilativo, dicoordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizionicomunitarie già vigenti (ex multis, Cass. n. 8503 del 2020) e, quindi,privo di carattere innovativo, sicché l’essere stati ricondotti i corsi dispecializzazione e quello di medicina legale nella suddetta direttivaunitaria nessuna incidenza equiparativa potè avere e potè imporrequoad remunerazione allo Stato per una sorta di osmosi in propositofra le due fattispecie.2.4. Giova, peraltro, rilevare ad abundantiam, che quand’anche siritenesse questa estensione possibile, l’invocata applicabilità delleprevisioni di cui agli artt. 37-39 del d.lgs. n. 368/1999 resterebbecomunque esclusa, nella fattispecie, ratione temporis.Ben vero, infatti, anche con riguardo ai medici specialisti,direttamente soggetti a tale disciplina, questa Corte ha chiarito che ilmeccanismo retributivo previsto dal decreto legislativo 17 agosto1999, n. 368 – il quale aveva riorganizzato l’ordinamento delle scuoleuniversitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo edisciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmentedenominato “contratto di formazione-lavoro” e poi “contratto diformazione specialistica”: art. 37 d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovareNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con unmeccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in unaquota variabile, in concreto periodicamente determinate da successividecreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit.) – è divenuto operativo solo adecorrere dall’anno accademico 2006-2007 (art. 46, comma 2, d.lgs.cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall’art. 8 deldecreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dall’art. 1, comma300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n.257 del 1991 sono rimaste applicabili fino all’anno accademico 2005-2006.Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in baseal contratto di formazione specialistica è stato poi in concreto fissatocon i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, ma questotrattamento economico non è applicabile ai medici che avevanofrequentato i corsi di specializzazione negli anni precedenti, rimastisoggetti al trattamento previsto dall’art.6 del d.lgs. n. 257/1991, senzache da ciò possano essere tratte implicazioni circa eventuali violazionidel diritto comunitario con riferimento all’obbligo di garantire ai medicispecializzandi una retribuzione adeguata (cf., ex multis, Cass.14/03/2018, n. 6355; Cass. 28/06/2018, n. 17051; Cass. 27/02/2019,n. 5698; Cass. 15/10/2019, n. 26074; Cass. 28/02/2020, n. 5455;Cass. 06/03/2020, n. 8503; Cass. 12/11/2020, n. 25463; Cass.02/01/2021, n. 1114; Cass. 17/11/2021, n. 34882; Cass. 16/09/2022,n. 27287; Cass. 05/12/2022, n.35623).Pertanto, la pretesa della ricorrente di fruire, a causa dellafrequentazione del corso di formazione in medicina generale negli anni1994-1996, di un incremento della remunerazione sulla base delladifferenza tra quanto percepito e quanto previsto dagli artt. 37 e 39del d.lgs. n. 368/1999 per gli altri medici specialisti, è manifestamenteNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026infondata, sia in ragione della diversa disciplina positiva delle duesituazioni, sia del rilievo che, pur ammettendo una estensione ai medicidi medicina generale della disciplina prevista per i medici specialisti coni DPCM del 2007 (attuativi delle disposizioni di cui al Titolo quinto deld.lgs. n.368/1999), questa resterebbe comunque inapplicabile allaricorrente ratione temporis, avendo essa frequentato il corso diformazione tra il 1994 e il 1996.2.5. Del tutto inammissibile – e persino incomprensibile per esserein contraddizione con le deduzioni originarie della ricorrente – è, poi,la censura con cui si recrimina per il mancato riconoscimento deltrattamento previsto dall’art.11 della legge n.370/1999, invocato in viasubordinata.Ciò, in quanto la ricorrente aveva originariamente dedotto di averpercepito una borsa di studio pari a quella prevista per gli specializzandidall’art.6 del d.lgs. n.257/1991, in quanto richiamato dall’art.3 del d.l.n. 325/1994, sebbene non indicizzata e soggetta alle trattenute fiscali.Ella pertanto, in perfetta conformità ai medici specializzandi chehanno frequentato i corsi di specializzazione negli stessi anni, avrebbeavuto un trattamento più favorevole rispetto a quello previstodall’art.11 della legge n.370/1999 e riservato ai medici specialistiimmatricolatisi tra il 1983 e il 1991.2.6. Quanto infine, all’invocato diritto all’indicizzazione annuale ealla rideterminazione triennale, il giudizio sulla sua insussistenza incapo ai medici specialisti è stato reiteratamente espresso da questaCorte, sulla base di un orientamento progressivamente consolidatosi,ribadito da una recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un.,19/07/2024, n. 20006), sicché esso non spetterebbe alla ricorrente,quale titolare di formazione in medicina generale sulla base di un corsofrequentato tra il 1994 e il 1996, neppure se si accedesse alla tesi circaNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026l’applicabilità ai medici di medicina generale della disciplina interna dimedici specialisti.Al riguardo, è stato più volte affermato che l’importo delle borse distudio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione neglianni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto ad indicizzazione néall’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n.257/1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della legge n. 449/1997, condisposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n.289/2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionaledestinata al finanziamento delle borse di studio ed esclusointegralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass. 27/07/2017, n.18670; Cass. 23/02/2018, n. 4449; Cass.20/05/2019, n. 13572;Cass.21/01/2021, n.1114; Cass.26/07/2022, n. 23349 eCass.16/09/2022, n. 27287).I meccanismi di adeguamento originariamente previsti (dunque,non solo l’indicizzazione automatica annuale, ma anche la rivalutazionetriennale da disporsi con decreto ministeriale) sono stati, inoltre,congelati anche nel periodo precedente al 31 dicembre 1997.Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n.384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella l. n. 438 del 1992; l.n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; l. n. 549 del 1995, art. 1, comma33; l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; l. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12; l. n. 488 del 1999, art. 22; l. n. 289 del 2002, art. 36; taleultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla l.n. 266 del 2005, art. 1, comma 212; l’art. 41, comma 7, d.l. 30dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2009, n. 14, ha poi disposto che «le disposizioni della l. n. 289del 2002, art. 36, così come interpretate dalla l. n. 350 del 2003, art.Numero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/20263, comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e2013») danno contezza dell’intento del legislatore di congelare al livellodel 1992 l’importo delle singole borse di studio e correlativamente didisporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al lorofinanziamento, al fine di evitare nell’attuale contesto storico,caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, lariduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenzadei corsi, con correlato danno sociale (Cass., Sez. 6-3, n. 13572 del20/05/2019; Cass. Sez. 3, n. 8378 del 29/04/2020; Sez. 3, n. 17995del 28/08/2020; Sez. 6 - 3, n. 18106 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, n.29124 del 18/12/2020; Sez. L, n. 9104 del 01/04/2021; Sez. 6 - 3, n.27263 del 07/10/2021; Sez. 6 - L, n. 1287 del 17/01/2022; Sez. 6 -1, n. 1821 del 20/01/2022; Sez. 3, nn. 9219-9220 del 22/03/2022;Sez. 3, n. 15139 del 12/05/2022; Sez. 3, n. 29311 del 07/10/2022;Sez. 6 - 3, nn. 30506-30507 del 18/10/2022; Sez. 3, n. 3234 del02/02/2023; Sez. 3, n. 12702 del 10/05/2023; Sez. 3, n. 3867 e n.4082 del 08/08/2023; Sez. 3, n. 16078 del 07/06/2023; Sez. 3, n.16365 del 08/06/2023; Sez. 3, n. 20043 del 13/07/2023; Sez. 3, n.20692 del 17/07/2023; Sez. 1, nn. 28430, 28441, 28456, 28466 e28496 del 12/10/2023; Sez. 1, nn. 28539, 28552, 28555 e 28565 del13/10/2023; Sez. 3, n. 36591 del 30/12/2023; Sez. 3, nn. 3411, 3431del 06/02/2024; Sez. 3, nn. 3546, 3555 del 07/02/2024; Sez. 3, n.10023 del 12/04/2024; Sez. 3, n. 10628 del 19/04/2024).È stato anche osservato come, rispetto alla questionedell’adeguamento agganciato all’evolversi della contrattazionecollettiva, l’art. 32, comma 12, legge n. 449/1997 abbia stabilito che«a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota delstudio per la formazione dei medici specialisti di cui al decretoNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente, non si applicanoper il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991», con dato letteraleinevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti dicui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazioneai nuovi valori della contrattazione collettiva, ma anche l’indicizzazione.Infatti, il dato letterale dell’art. 32 evidenzia che il legislatore ha intesoriferirsi all’intero corpus normativo contenuto nell'art. 6, comma 1,d.lgs. n. 257/1991, e, dunque, sia all’incremento annuale del tassoprogrammato d’inflazione, sia alla rideterminazione triennale(Cass.n.36591/2023, cit.).D’altra parte, la tesi della reviviscenza degli aggiornamenti previstidall’art. 6 d.lgs. n. 257/1991 non può essere avallata, oltre che allaluce delle successive disposizioni già sopra ricordate, anche per unaragione intrinseca alla disposizione che quella norma aveva abrogato.Occorre, infatti, considerare che l’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 è statoabrogato dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, la quale neha fatto salva la vigenza fino all’anno accademico 2005- 2006 (art. 46,comma 2, ultimo inciso, d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368, come sostituitodal comma 300 dell'art. 1 legge n. 266 del 2005). Questa dispostavigenza a termine non poteva comportare l’adeguamento triennale perl’anno accademico 2005-2006, come effetto della permanenza dell’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, giacché il presupposto del triennio non sipoteva verificare, atteso che lo stesso art. 6 veniva meno prima deltriennio giustificativo dell’adeguamento (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29311;Cass. 08/06/2023, n. 16365; Cass. m.36891/2023, cit.).Il blocco di tale incremento – si è sottolineato – non può dirsiirragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economicariguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso latoNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026erogati dallo Stato (Cass., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29345; Cass.15/06/2016, n. 12346; Cass. 23/02/2018, n. 4449, Cass. 19/10/2020,n. 22633, Cass. 01/04/2021, n. 9104; Cass. 22/03/2022, n. 9215); néle norme richiamate, come sopra interpretate – è stato purepuntualizzato –, risultano incompatibili con il dettato costituzionale econ il diritto dell’Unione Europea, dovendosi escludere qualsiasi dubbiodi incostituzionalità e dovendosi ritenere inutile una remissione degli2018).L’orientamento circa l’avvenuto congelamento (sin dal 1992) dientrambi i meccanismi di adeguamento previsti dall’art. 6 del d.lgs. n.257/1991 è stato infine ribadito dalle Sezioni Unite con la citatasentenza n.20006 del 2024 , la quale ha affermato il principio di dirittosecondo cui «l'importo delle borse di studio dei medici specializzandiiscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento inrelazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamentotriennale previsto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò pereffetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergentie senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1,comma 33, l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del1993; dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma12, l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 l. n.289 del 2002» (Cass., Sez. Un., 19/07/2024, n. 20006).A tale orientamento, già consolidatosi nella giurisprudenza dellesezioni semplici e autorevolmente riaffermato dalle Sezioni Unite, ilCollegio dovrebbe dare doverosa e convinta continuità, oveNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026naturalmente non fosse già assorbente la ratio decidendi enunciatasopra al paragrafo 2.3.3. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato.Alla stregua di quanto osservato nel paragrafo 2.3., deve, alriguardo, enunciarsi il seguente principio di diritto:“La posizione dei medici che hanno ottenuto la formazione specificain medicina generale è disciplinata – secondo la previsione dell’art. 5della legge 30 luglio 1990, n. 212 – dal decreto legislativo 8 agosto1991, n. 256, che contiene una disciplina distinta da quella che il coevodecreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ha riservato ai medici chetitolari delle specializzazioni riconosciute nelle direttive europee75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE e, in coerenza con la diversastrutturazione dei relativi corsi, il successivo decreto legislativo 17agosto 1999, n. 368 ne ha tracciato la disciplina nel Titolo IV (artt. 21-32), riservando ai corsi di specializzazione quella contenuta nel TitoloV (artt. 34 e ss.). Non è possibile sostenere che l’unificazione in untesto unico comunitario delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE,relative ai medici specializzandi, e della direttiva 86/457/CEE, relativaalla formazione specifica in medicina generale, operata dalla successivadirettiva 93/16/CEE del 5 aprile 1993 ed attuata dal legislatore italianocon il detto d.lgs. n. 368 del 1999, avesse determinato un obbligo deldetto legislatore di realizzare una equiparazione tra le due diverse,giacché la direttiva del 1999 aveva solo carattere compilativo, dicoordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizionicomunitarie già vigenti. Ne consegue che difettando l’equiparazione trale due situazioni, non è possibile ritenere estensibile la disciplinaprevista per gli specializzandi ai medici di medicina generale, sicchédeve escludersi che lo Stato italiano, omettendo di estendere leprevisioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 368 del 1999 e dei successiviNumero registro generale 5217/2024Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 8471/2026Data pubblicazione 04/04/2026DPCM di attuazione ai titolari di formazione specifica in medicinagenerale, abbia violato l’obbligo di trasporre in modo uniforme il dirittocomunitario”.4. Non vi è luogo a provedere sulle spese del giudizio di legittimità,in questa sede.5. Sussistono, invece, i presupposti processuali di cui all’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA
Sentenza Cassazione n. 08471/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris