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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00465/2026

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14077/2022 R.G. , proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio in carica; MINISTERO della ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀe della RICERCA, MINISTERO della SALUTE , MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE , in persona dei Ministri pro tempore;ex lege domiciliati in Roma , Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti- nonché sul ricorso successivo,proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], MEL E FRANCESCO , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], PR I [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio in carica; MINISTERO della ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀe della RICERCA, MINISTERO della SALUTE , MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE , in persona dei Ministri pro tempore;ex lege domiciliati in Roma , Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti- e sul ricorso iscritto al n. 27083/2022 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi da gli Avv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio in carica; MINISTERO della ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀe della RICERCA, MINISTERO della SALUTE , MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE , in persona dei Ministri pro tempore;ex lege domiciliati in Roma , Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti- per la cassazione della SENTENZAd ella CORTE d’ APPELLO di ROMAn. 2296/2022,depositata il 6 aprile 2022; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorrenti indicati in epigrafe convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio di Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo che: - erano tutti medici titolari di diplomi di specializzazione, conseguiti sulla base di corsi frequentati negli anni accademici compresi tra il 1991e il 2008, ed avevano percepito gli emolumenti di cui all’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, attuativo delle direttive nn.75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi; - questa norma, nello stabilire per gli specializzandi un trattamento di Lire 21.500.000 annuali, aveva prescritto anche che esso doveva incrementarsi al tasso annuale di inflazione e rideterminarsi ogni triennio con decreto ministeriale, ma tali prescrizioni erano restate inapplicate per effetto del “blocco” previsto da disposizioni normative sopravvenute; -successivamente il d.lgs. n. 368 del 1999 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – aveva previsto che all’atto di iscrizione alle scuole di specializzazione fosse stipulato un contratto annuale di formazione lavoro, rinnovabile di anno in anno e di durata pari a quella del corso di specializzazione, con attribuzione di un trattamento economico annuo più alto di quello contemplato dalla legislazione precedente, da determinarsi ogni anno con decreto ministeriale; questa previsione, però, aveva avuto effettiva attuazione solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007.

Sulla base di queste deduzioni, gli attori domandarono la condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nei loro confronti delle suddette direttive.

Gli attori domandarono, altresì, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e l’importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA].

Le amministrazioni convenute si costituirono in giudizio, resistendo alledomande, che furono rigettate dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 25393del 20 15.

2. Avverso questa pronuncia i medici soccombenti interposero appello, al quale resistetterole amministrazioni convenute.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 6 aprile 2022, n. 2296, ha rigettato l’impugnazione, condannando gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado in favore delle amministrazioni appellate. 3.a.Avverso la sentenza della Corte romana, i medici indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] , con atto notificato il 1° giugno 2022, hanno proposto ricorso per cassazionesorretto da otto motivi, cui hanno resistito le amministrazioni statali indicate in epigrafe con controricorso. 3.b.

Con distinto atto, notificato il 6 giugno 2022 , i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della stessa sentenza, sulla base di due motivi, al quale hanno risposto con controricorso le amministrazioni intimate. 3.c.

La medesima sentenza, infine, è stata impugnata per cassazione anche dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi, con ricorso notificato il 7 novembre 2022e iscritto al n.

RG. 27083/2022; anche a questo ricorso hanno resistito, con controricorso , le amministrazioni intimate.

La trattazione dei ricorsiè stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

I ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., si dispone la riunione delricorso successiv o al ricorso originario e si dà atto che, con separata ordinanza, pronunciata sempre all’esito dell’odierna adunanza,è stata disposta la riunione del ricorso iscritto al n.

R.G. 27083/2022 a quello iscritto al n.

R.G.14077/2022.

A.1.

Con il primo motivodel ricorso proposto dai medici indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] (che assume natura oggettiva di ricorso principale) viene denunciata la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..

La sentenza d’appello è censurata per avere rigettato , con «motivazione solo apparente», la preliminare eccezione di nullità della sentenzadi primo grado, per mancanza di una parte essenziale della motivazione posta a fondamento della statuizione di rigetto delle pretese di parte attrice.

A.1.1.Il motivo è inammissibile, atteso che la Corte capitolina, ritenuto che la motivazione di primo grado non era viziata, ha comunque esaminato i motivi di appello, e dunque ha provveduto , secondo l’effetto devolutivo del gravame , sul merito delle pretese azionate, così sostituendo la propria motivazione a quella del primo giudice; d’altra parte, questa motivazione non è stata resa per relationem a quella della pronuncia di primo grado , nel qual caso soltanto avrebbe potuto imputarsi alla decisione d’appello di non avere motivato le ragioni del rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza gravata.

A.2.

Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101, secondo comma, della Costituzione.

I ricorrenti deducono che la Corte di appello avrebbe fondato la propria decisione su un precedente orientamento giurisprudenziale, senza debitamente procedere all’applicazione delle norme di legge.

In tal modo sarebbe stato violato il principio costituzionale che sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, facendo indebitamente entrare, nel nostro ordinamento, il contrario principio dello stare decisis.

A.2.1.Questo motivo è manifestamente inammissibile.

Il giudice d’appello ha infatti fondato la sua decisione proprio sulla base delle norme di legge – tra l’altro espressamente richiamate – che differenziano, ratione temporis , il trattamento remunerativo dei medici specializzandi (in particolare, il d.lgs. n. 257 del 1991 e il d.lgs. n. 368 del 1999, nonché le norme che ne hanno sancito l’efficacia differita).

La circostanza che, a conforto dell’interpretazione compiuta, in funzione dell’applicazione di tali norme nella fattispecie concreta, sia stato richiamato il conforme orientamento giurisprudenziale di legittimità non vuol dire che si sia dato ingresso nel nostro ordinamento al principio dello stare decisis, in violazione del diverso principio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge.

A.3.Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 Cost.

Sulla premessa, diffusamente argomentata, secondo cui l’attività svolta dai medicispecializzandi deve essere qualificata come “ lavoro subordinato”o comunque ricondotta a tale categoria, i ricorrenti si dolgono della mancata equiparazione del loro trattamento a quello previsto per il personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente lesione del principio costituzionale di adeguatezza della retribuzione.

A.3.1.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 - bis n.1. cod. proc. civ., alla luce del principio, assolutamente pacifico e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, restanoinapplicabili l’art.36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi proclamato ( Cass. 17/06/2025 , n. 16270 ; Cass. 13 /10/ 2023, n. 28552; Cass. 19/11/2008, n. 27481; Cass. 22 /09/ 2009, n. 20403; Cass. 27/07/2017, n. 18670; Cass.1/04/2021, n. 9103).

A.4.Con il quarto motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, 16 della direttiva 82/76, nonché dell’art. 3 della Costituzione e degli artt. 37, 38, 39 del d.lgs. 368 del 1999.

Muovendo dal presupposto che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 – e dunque a far tempo dall’emanazione dei d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 - sarebbe stato pienamente recepito il contenuto delle direttive dell’Unione Europea circa il trattamento dei medici specializzandi, i ricorrenti sostengono che solo da tale momento sarebbe decorso il termine di prescrizione del diritto azionato, atteso che l’omessa, inesatta o incompleta trasposizione di una direttiva europea integrerebbe un illecito permanente di tipo omissivo, prima della cessazione del quale non potrebbe decorrere alcun termine prescrizionale.

A.4.1.Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

L’eccezione di prescrizione, pur sollevata dalle amministrazioni resistenti, è stata implicitamente assorbita dalla decisione negativa sul merito in senso proprio resa sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.

A.5.

Con il quinto motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del D.lgs. n. 257 del 1991,in relazione alla determinazione del trattamento percepito.

I ricorrenti –sulla ribadita premessa che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto delle direttive dell'Unione Europea circa l’equa remunerazione dei medici specializzandi ( cosicché il parametro di riferimento, ai fini del trattamento loro spettante, avrebbe dovuto essere individuato in quello stabilito da tale fonte normativa) – censurano, in particolare, la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna delle amministrazioni convenute alla corresponsione degli importi spettanti a titolo di indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione e di rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA], per i periodi dal 1992 al 2006.

A.5.1.

Il motivo è infondato.

A.5.1.a.

Preliminarmente giova ricordare alcuni fondamentali passaggi dell’articolata evoluzione normativa sulla materia.

Con l’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, stabilì in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata per l’anno 1991 nella somma di lire

21.500.000. Questa somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale.

Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997) e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, Cass. 23/02/2018, n. 4449).

In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Questo decreto legislativo –poi ampiamente modificato dall’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – riorganizzò l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione-lavoro” e poi “contratto di formazione specialistica”: art. 37 del d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali(art. 39 d.lgs. cit.).

Detto contratto, peraltro, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili – come già si è anticipato in sede di esame del terzo motivo (cfr., supra, sub A.3. e A.3.1. ) – l’ar t. 36 della Costituzione e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto.

Peraltro, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall’art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all’anno accademico 2005-2006.

Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.

A.5.1.b.Tutto ciò premesso, la delibazione del motiv o di ricorso in esamepostula la soluzione di tre questioni strettamente connesse tra loro: a) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; b) se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; c)se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all'obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata.

Queste questioni sono state già numerose volte affrontate da questa Corte (ex multis, Cass. 14/03/2018, n. 6355; Cass.28/06/2018, n. 17051; Cass. 27/02/2019, n. 5698; Cass.15/10/2019, n. 26074; Cass. 28/02/2020, n. 5455; Cass.06/03/2020, n. 8503; Cass. 12/11/2020, n. 25463; Cass.02/01/2021, n. 1114; Cass. 17/11/2021, n. 34882; Cass.16/09/2022, n. 27287; da ultimo, Cass.20/02/2025, nn. 4464, 4466, 4479), la quale, in relazione a fattispecie sovrapponibili a quella in esame, è pervenuta a conclusioni chepossono dirsi oramai consolidate ed alle quali il Collegio intende dare piena e convinta continuità.

A.5.1.c.Al riguardo si è incisivamente evidenziato (cfr., ad es., Cass. 16/09/2022, n. 27287 e Cass. 05/12/2022, n.35623, citt.)–e va qui ribadito –che la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (cfr. il primo Considerando) non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l’obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle direttive» di cui all’allegato III, parte B (così l’ultimo dei Considerando).

È opportuno ricordare, del resto, che il termine «adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell'Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell'Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE; pertanto, è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l’esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno.

Tuttavia, lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa dell’Unione europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell’esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un invalicabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Come ha efficacemente spiegato la citata sentenza 23/02/2018, n. 4449 della Sezione Lavoro di questa Corte, il legislatore, «nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza).

Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'introduzione di una nuovanormativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell'adeguata retribuzione».

In altri termini, il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono … ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi» (Cass. 14/03/2018, n. 6355).

Deve dunque ritenersi che l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25/02/1999, in causa C-131/97, Carbonari, e 3/10/2000, in causa C-371/97, Gozza); il d.lgs. n. 368 del 1999 è invece intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale.

A.5.1.d.Alla luce di quanto si è detto, risulta evidente che non vi è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto dell’Unione europea e che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l’ordinamento interno» (così Cass. 14/03/2018, n. 6355, n. 6355, cit.).

La domanda proposta nel presente giudizio è, dunque, finalizzata, ad ottenere l'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999 o, comunque, a neutralizzare le regole che ne avevano disposto l’efficacia differita.

In proposito, osserva peraltro il Collegio che il differimento dell’entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 –che è una normativa più favorevole – rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché la circostanza che essa sia entrata in vigore a partire dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno.

Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno.

A.5.1.e.

Anche sull’insussistenza del diritto all’indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale del trattamento previsto dall’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata, sulla base, tra l’altro, del rilievo che l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass. 27/07/2017, n. 18670; Cass. 23/02/2018, n. 4449; Cass.20/05/2019, n. 13572; Cass.21/01/2021, n.1114; Cass.26/07/2022, n. 23349 e Cass.16/09/2022, n. 27287).

A.5.1.e.1.

I meccanismi di adeguamento originariamente previsti (dunque, non solo l’indicizzazione automatica annuale, ma anche la rivalutazione triennale da disporsi con decreto ministeriale) sono stati, inoltre, congelati anche nel periodo precedente al 31 dicembre1997.

Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella l. n. 438 del 1992; l. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; l. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; l. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12; l. n. 488 del 1999, art. 22; l. n. 289 del 2002, art. 36; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006- 2008, dalla l. n. 266 del 2005, art. 1, comma 212; l'art. 41, comma 7, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha poi disposto che «le disposizioni della l. n. 289 del 2002, art. 36, così come interpretate dalla l. n. 350 del 2003, art. 3, comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013») danno contezza dell'intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale (Cass., Sez. 6-3, n. 13572 del 20/05/2019; Cass. Sez. 3, n. 8378 del 29/04/2020; Sez. 3, n. 17995 del 28/08/2020; Sez. 6 -3, n. 18106 del 31/08/2020; Sez. 6 -3, n. 29124 del 18/12/2020; Sez.

L, n. 9104 del 01/04/2021; Sez. 6 - 3, n. 27263 del 07/10/2021; Sez. 6 - L, n. 1287 del 17/01/2022; Sez. 6 - 1, n. 1821 del 20/01/2022; Sez. 3, nn. 9219-9220 del 22/03/2022; Sez. 3, n. 15139 del 12/05/2022; Sez. 3, n. 29311 del 07/10/2022; Sez. 6 - 3, nn. 30506-30507 del 18/10/2022; Sez. 3, n. 3234 del 02/02/2023; Sez. 3, n. 12702 del 10/05/2023; Sez. 3, n. 3867 e n. 4082 del 08/08/2023; Sez. 3, n. 16078 del 07/06/2023; Sez. 3, n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, n. 20043 del 13/07/2023; Sez. 3, n. 20692 del 17/07/2023; Sez. 1, nn. 28430, 28441, 28456, 28466 e 28496 del 12/10/2023; Sez. 1, nn. 28539, 28552, 28555 e 28565 del 13/10/2023; Sez. 3, n. 36591 del 30/12/2023; Sez. 3, nn. 3411, 3431 del 06/02/2024; Sez. 3, nn. 3546, 3555 del 07/02/2024; Sez. 3, n. 10023 del 12/04/2024; Sez. 3, n. 10628 del 19/04/2024).

A.5.1.e.2.

È stato anche evidenziato come, rispetto alla questione dell'adeguamento agganciato all'evolversi della contrattazione collettiva, l'art. 32, comma 12, legge n. 449 del 1997 abbia stabilito che «a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente, non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991», con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva, ma anche l'indicizzazione.

Infatti, il dato letterale dell'art. 32 evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all'intero corpus normativo contenuto nell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all'incremento annuale del tasso programmato d'inflazione, sia alla rideterminazione triennale (Cass.n.36591/2023, cit.).

A.5.1.e.3.

D’altra parte, la tesi della reviviscenza degli aggiornamenti previsti dall’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 non può essere avallata, oltre che alla luce delle successive disposizioni già sopra ricordate, anche per una ragione intrinseca alla disposizione chequella norma aveva abrogato.

Occorre, infatti, considerare che l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 è stato abrogato dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, la quale ne ha fatto salva la vigenza fino all’anno accademico 2005- 2006 (art . 46, comma 2, ultimo inciso, d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368, come sostituito dal comma 300 dell'art. 1 legge n. 266 del 2005).

Questa disposta vigenza a termine non poteva comportare l’adeguamento triennale per l’anno accademico 2005-2006, come effetto della permanenza dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, giacché il presupposto del triennio non si poteva verificare, atteso che lo stesso art. 6 era venuto meno prima del triennio giustificativo dell’adeguamento (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29311; Cass. 08/06/2023, n. 16365; Cass.m.36891/2023, cit.).

A.5.1.e.4.

Il blocco di tale incremento – si è sottolineato – non può dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (Cass., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29345; Cass. 15/06/2016, n. 12346; Cass. 23/02/2018, n. 4449, Cass. 19/10/2020, n. 22633, Cass. 01/04/2021, n. 9104; Cass.22/03/2022, n. 9215); né le norme richiamate, come sopra interpretate – è stato pure puntualizzato – , risultano incompatibili con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione Europea, dovendosi escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e dovendosi ritenere inutile una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018).

A.5.1.e.5.

L’orientamento circa l’avvenuto congelamento (sin dal 1992) di entrambi i meccanismi di adeguamento previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, già «affermatosi trasversalmente, e sulla base di assai numerose pronunce, nelle tre sezioni – la Prima, la Terza e la Quarta n.d.r. – che hanno avuto modo di affrontare ripetutamente la questione» è stato ribadito in una recente pronuncia del massimo consesso di questa Corte, il quale rispondendo alla questione posta dalla Sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria 14/3/2024, n. 6928, ‹‹se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991››, ha affermato il principio secondo il quale: «l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 l. n. 289 del 2002» (Cass., Sez.

Un., 19/07/2024, n. 20006).

A.5.1.e.6.

A tale orientamento, già consolidatosi nella giurisprudenza delle sezioni semplici e autorevolmente riaffermato dalle Sezioni Unite, il collegio intende dare doverosa e convinta continuità (in proposito v., dopo l’arresto delle Sezioni Unite, Cass.15/11/2024, n. 29499 e, successivamente, tra le altre , Cass.20/02/2025, n. 4479, cit.).

A.5.1.f.Sintetizzando tutto quanto si è andato dicendo, possono ribadirsi i seguenti principi: -le direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua; -la successiva direttiva n. 93/167CEE ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; -quest’ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile; - in relazione agli anni accademici anteriori al 2006 - 2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991; -l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione anteriormente all’anno accademico 2006- 2007 non è soggetto ad indicizzazione né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991; -l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante.

Dal riferito consolidato orientamento la Corte non ritiene di doversi discostare non essendo stati portati con le censure in esame elementi che inducano a modificarlo.

In definitiva, ilquinto motivo del ricorso principale va rigettato.

A.6.Con il sesto motivo dello stesso ricorso viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt.11 e 117 Cost. e dell’ art. 267 TFUE, nonché degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello apoditticamente ritenuto insussistenti i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, senza motivare al riguardo.

Si chiede, inoltre, a questa Corte di legittimità di «esaminare autonomamente le richieste di remissione degli atti già formulate nei giudizi di merito ed in questa sede reiterate».

A.6.1.Il motivo va disatteso.

La censura con cui viene denunciato il diniego del giudice d’appello sulla richiesta di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, è inammissibile perché il giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il rinvio pregiudiziale.

La richiesta rivolta a questa Corte ex art. 267 TFUE va invece disattesa, poiché non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga tale rinvio.

Si è infatti più volte evidenziato –e qui va ribadito – che « nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa» (Cass. 19/10/2022, n. 30793; 18/10/2022, n. 30700; 18/10/2022, n. 30508), sicché è compito del legislatore nazionale determinare «nell'esercizio della propria discrezionalità quale sia la remunerazione adeguata» (Cass. 24/10/2022, n. 31311; 18/10/2022, n. 30710; 18/10/2022, n. 30506).

A.7.Con il se ttimo motivo – denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. – la sentenza impugnata viene censurata per essere rimasta « sostanzialmente silente in punto di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti, ritenendo assorbito il motivo di gravame».

A.7.1.Il motivo è inammissibile.

Come la stessa parte ricorrenteammette, la Corte d’appello non è rimasta “silente” sulla questione della legittimazione passiva dei Ministeri, ma ha reputato assorbita la relativa eccezione, sollevata dalle amministrazioni appellate, nella statuizione di rigetto delle domande degli attori-appellanti, la quale resiste alle censure formulate con il ricorso per cassazione.

A.8.Con l’ottavo motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., per la mancata compensazione delle spese del grado d’appello, a vuto riguardo alla sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sui temi trattati.

A.8.1.

Il motivo è inammissibile ex art. 360 - bis n.1 cod. proc. civ..

In proposito va ribadito – dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte – che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità – salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) –e che trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912).

La compensazione delle spese non costituisce, dunque, oggetto di un diritto della parte ma integra una facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez.

Un., 15/07/2005, n. 14989; Cass. 31/03/2006, n. 7607; Cas.26/04/2019, n. 11329).

Perfettamente conforme a diritto è, dunque, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata, in quanto la condanna nelle spese è stata formulata in legittima applicazione del principio della soccombenza.

In definitiva, il ricorso principale, proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA], va rigettato.

B. Va ora esaminato il ricorso incidentale proposto dai ricorrenti indicatiin epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] zzi.

B.1.

Con il primo motivo di questo ricorso viene denunciata “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, dell’art. 11 della L. n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del D.lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266”.

I ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368/1999 –fonte di attuazione della direttiva 93/16/CEE –sia il risultato di una scelta discrezionale riservata esclusivamente al legislatore nazionale, escludendo, di conseguenza, la possibilità di un sindacato giurisdizionale in ordine all’adeguatezza della retribuzione corrisposta sino agli anni 2005-2006.

Deducono che il principio di “adeguata remunerazione”, posto dalle direttive comunitarie, trovava fondamento nell’esigenza di garantire ai medici specializzandi la possibilità di dedicare alla formazione tutta la propria attività professionale, sicché il legislatore interno, pur nell’ambito della propria discrezionalità, aveva l’obbligo di preservare nel tempo il carattere adeguato della remunerazione in modo che essa potesse assolvere alla funzione assegnatale dalle fonti europee.

Osservano che, poiché l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 aveva previsto meccanismi per la difesa del potere di acquisto delle borse di studio quali parti essenziali della disciplina di recepimento della direttiva 82/76/CEE, la limitazione di tali strumenti – ad opera di numerosi interventi legislativi a partire dal 1992 e sino al 2006 – avrebbe comportato, di fatto, un successivo inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di recepimento delle direttive comunitarie sotto il profilo della “adeguata remunerazione”.

Sostengono, in sostanza, che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto delle direttive dell'Unione Europea circa l’equa remunerazione dei medici specializzandi, cosicché il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del danno, avrebbe dovuto essere individuato nel trattamento economico da esso stabilito, con il quale si era preso atto della sopravvenuta inadeguatezza di quello previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991.

B.2.Con il secondo motivo viene denunciata “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 Preleggi c.c., dell’art. 6 del D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, dell’art. 11 della L. n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del D.lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8 D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dell’art. 7, co. 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e dell’art. 112 c.p.c.”.

Sul presupposto che, in base all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, ai titolari delle relative borse di studio sarebbero spettati sia l’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna delle amministrazioni convenute alla corresponsione degli importi relativi, per i periodi dal 1992 al 2006.

B.3.

I ricorrenti formulano anche un’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, perché, in particolare, chiarisca se, in base alla direttiva 82/76/CEE, sussisteva non solo l’obbligo dello Stato di determinare discrezionalmente l’importo dell’adeguata remunerazione dei medici specializzandi ma anche quello di mantenere nel tempo tale adeguatezza, preservandone il potere di acquisto.

Sottolineano, inoltre, la posizione assunta dalla Commissione Europea nel procedimento C- 590-20, esitato nella sentenza 3 marzo 2022 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a seguito della quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, è stato riconosciuto anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982- 1983, sebbene a partire dal primo gennaio 1983 (cfr. Cass., Sez.

Un., 23/06/2022, n. 20278): evidenziano, al riguardo, che,sebbene tale procedimento fosse circoscritto ai medici iscritti a corsi di specializzazione anteriormente al 1982, tuttavia la Commissione europea avrebbe espresso la posizione più generale secondo cui il risarcimento del danno dovrebbe comprendere anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, sicché sarebbero in contrasto con le norme eurounitarie le disposizioni nazionali che escludono il pagamento di importi per tali titoli, nonché, più in generale, quelle relative al “blocco” della indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale.

B.3.1.

I motivi del ricorso in esame, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati, dovendosi rinviare, al riguardo, alle osservazioni già specificamente svoltein sede di esame del quinto motivo del ricorso principale (v., supra, sub A.5.1 . e segg.) , nonché – con riguardo alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE– a quelle svolte in sede di esame del sesto motivodello stesso ricorso (v., supra, sub A. 6 .1 .) .

A tali osservazioni – che devono intendersi qui integralmente richiamate – va aggiunto che non può attribuirsi importanza, in senso contrario, all’eccentrico rilievo , secondo il quale la Commissione Europea avrebbe stigmatizzato la contrarietà al diritto comunitario di norme nazionali che precludono il pagamento di somme a titolo di interessi o rivalutazione, essendo sufficiente rilevare, al riguardo, che il procedimento in cui tale posizione sarebbe stata espressa riguardava soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ai quali si è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, peraltro a partire dal 1° gennaio 1983, da liquidarsi negli importi previsti dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (cfr. la sentenza 3 marzo 2022, in C-590/20, della Corte di giustizia Europea, nonché Cass., Sez.

Un., 23/06/2022, n. 20278, cit.).

Il ricorso proposto ai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] va dunque rigettato.

C.Va ora esaminato il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA].

C.1.

Con il primo motivo di questo ricorso viene denunciata “nullità della sentenza per mancanza di requisito essenziale”.

I ricorrenti deducono che la sentenza impugnata avrebbe omesso di indicare, nell’intestazione, i loro nominativi, riportando, accanto all’indicazione del numero di ruolo del procedimento, il nome di un diverso appellante e di un diverso legale; sostengono che tale errore avrebbe implicato la nullità del provvedimento, anche in ragione della sua incidenza sulla regolare instaurazione del contraddittorio.

C.1.1.Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato che l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. 18/07/2019, n. 19437; v. anche, precedentemente, Cass.25/09/2017, n. 22275 e, successivamente, Cass. 23/05/2023, n. 14106).

Nella fattispecie in esame , l’omissione non ha determinato alcunasituazione di incertezza in ordine ai soggetti interessati dalla decisione, né ha inciso sulla regolare costituzione del contraddittorio, avuto riguardo al contenuto della decisione d’appello, che ha rigettato nel merito le pretese azionate dagli appellanti (confermando la statuizione già resa inprimo grado) e al successivo rituale esperimento del rimedio impugnatorioper cassazione.

C.2.

Con il secondo motivo del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA], viene denunciata “Violazione e falsa applicazione art. 7 D.L n. 384/1992. convertito in L. n. 438/1992; art. 3 co. 36L. 537/ 1993; art. 1 co. 33 L. 549/1995; art. 1 co. 66 e 67 L . 662 / 1996; art. 32 co. 12 L . 449/1997;art. 22 L. 488/1999; art. 36 L. 289 / 2002.

La sentenza di merito viene censurata per il “mancato riconoscimento dell'adeguamento della borsa di studio per rideterminazione triennalein funzione del miglioramento stipendiale tabellare minima previsto dalla CCNL del personalemedico di prima nomina del SSN ex art. 6 D.lgs. 257/91”.

C.3.Con il terzo motivo dello stesso ricorso vengono denunciati: violazione e falsa applicazione dell'art. 6 co. 1 D.lgs. 25 / 191 - risarcimento del danno-mancata decretazione ministeriale prevista dal D.lgs. 257/91”; b)“violazione e falsa applicazione degli artt. 37- 39 e 46 D.lgs. 368/99;della Direttiva 93116/CE; dell'art. 11 D.lgs. 370/99; dell'art.189 co. 3 Trattato CEE- risarcimento del danno di natura indenni/aria - mancata o inesatta attuazione della disciplina comunitaria”; c) “ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”.

La sentenza di merito viene censurata per il mancato accertamento del diritto al risarcimento del danno conseguente, per un verso, alla “responsabilità per mancata decretazione ministeriale ex art. 6 D.Lgs. n. 257/1991”, per altro verso, alla “responsabilità per mancata attuazione della normativa comunitaria nell’ordinamento nazionale”.

C.4.

Con il quarto motivo dello stesso ricorso vengono denunciati: a)“violazione e falsa applicazione dell'art. 6 co.1 D.lgs. 257/91; art. 7 co. 5 D.L. 384 / 92 (conv.

L. 438 / 92); art. 3 co. 36 L. 537/93; art. 1co. 33 L. 549/95; art. 32 co. 12 L.449/ 97; art. 22 L. 488/99; art 3 co. 36 L. 289/2002”; b) “omessa pronuncia in merito a fatto decisivo per il giudizio in meritoal mancato riconoscimento dell'adeguamento della borsa di studio per indicizzazione annuale in funzione di adeguamento al costo della vita ex art. 6 D.lgs. 257/91”.

La sentenza di merito viene censurata nella parte in cui ha escluso il diritto all’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione.

C.4.1.Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] – esaminabili congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – sono complessivamente infondati.

Al riguardo si rinvia ai rilievi giàsvolti in sede di esame del quinto motivo del ricorso principale (v., supra, subA.5.1. e segg.), nonché di entrambi i motivi del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA](v., supra, sub B.3.1. ) , da intendersi in questa sede integralmente richiamati.

C.5.

Con il quinto motivo del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 39 d.lgs. n. 368/1999 e 6, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n.257/1991– la sentenza impugnata viene censurata per avere reputato «assorbita nel rigetto della domanda la questione della legittimazione passiva dei Ministeri convenuti».

C.5.1.

Il motivo è inammissibile.

Valgono le considerazioni svolte a proposito dell’omologo motivo articolato con il ricorso principale (v., supra, Punto A.7.1. ), da intendersi in questa sede integralmente richiamate.

C.6.Con il sesto motivo del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] viene denunciata “omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. in merito al mancato riconoscimento della prescrizione decennale ai diritti azionati ed in merito all'erroneo computo del termine a quo prescrizionale”.

La sentenza d’appello è impugnata per non avere «nulla» statuito «in merito al regime prescrizionale».

C.6.1.Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Va ribadito quanto si è già osservato in ordine al quarto motivo del ricorso principale (v., supra , Punto A. 4 .1. ), ovverosia che l’eccezione di prescrizione, pur sollevata dalle amministrazioni resistenti, è stata implicitamente assorbita dalla decisione negativa sul merito in senso proprio resa sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello; statuizioneche resiste, per le ragioni esposte, ai motivi di ricorso per cassazione.

C.7.

Con il settimo motivo del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 cod. proc. civ..

Da un lato, si censura la sentenza d’appello per avere condannato i ricorrenti (già appellanti) al pagamento delle spese del grado, non ostante la (asserita) fondatezza delle domand e da loro proposte, in quanto (asseritamente) “supportate” da copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 gennaio 2018.

Dall’altro lato, si reputa che, in ogni caso, poiché la contraria giurisprudenza di legittimità sisarebbe formata successivamentealla proposizione della domanda e dell’appello, sarebbero comunque sussistite eccezionali ragioni di compensazione o di notevole riduzione delle spese,anche in considerazione della complessità delle questioni trattate.

C.7.1.Il motivo è inammissibile.

C.7.1.a.In ordine alla doglianza volta a ce nsurare la condanna nelle spese sul presupposto della fondatezza della domanda, va evidenziato che essa si configura, in realtà, come “non motivo”, dal momento che l’auspicato diverso regolamento delle spese del secondo grado di merito, in senso favorevole ai ricorrenti, avrebbe postulato l’accoglimento delle altre doglianze proposte con il ricorso inesame, che si sono rivelate, invece, inammissibili o infondate, per le ragioni che si sono andateesponendo.

C.7.1.b.

I n ordine alla doglianza volta a censurare la mancata compensazione delle spese, vanno invece ribadite le considerazioni svolte in sede di esame dell’ottavo motivo del ricorso principale (v., supra, Punto A.8.1.), da intendersi integralmente richiamate in questa sede.

D.In definitiva, vanno complessivamente rigettati sia il ricorso principale, sia i ricorsi incidentali.

E. Sia le spese del giudizio di legittimità concernenti i rapporti processuali tra i ricorrenti principali e le amministrazioni controricorrenti, sia quelle concernenti i rapporti processuali tra queste ultime e i ricorrenti incidentali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all’attività difensiva spiegata ed in applicazione dell’art. 4, commi 2 e 4, del DM n. 55 del 2014, vigente ratione temporis.

F.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dato a tto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.

Condanna i ricorrenti principali indicati in epigrafe con capof ila [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rimborsare all e amministrazioni statali controricorrenti le spese del giudizio di legittimità concernenti i relativi rapport i processual i , che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre le spese prenotate a debito.

Condanna i ricorrenti incidentali indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rimborsa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14077/2022 R.G. , proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio in carica; MINISTERO della ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀe della RICERCA, MINISTERO della SALUTE , MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE , in persona dei Ministri pro tempore;ex lege domiciliati in Roma , Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti- nonché sul ricorso successivo,proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], MEL E FRANCESCO , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], PR I [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio in carica; MINISTERO della ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀe della RICERCA, MINISTERO della SALUTE , MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE , in persona dei Ministri pro tempore;ex lege domiciliati in Roma , Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti- e sul ricorso iscritto al n. 27083/2022 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi da gli Avv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio in carica; MINISTERO della ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀe della RICERCA, MINISTERO della SALUTE , MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE , in persona dei Ministri pro tempore;ex lege domiciliati in Roma , Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti- per la cassazione della SENTENZAd ella CORTE d’ APPELLO di ROMAn. 2296/2022,depositata il 6 aprile 2022; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorrenti indicati in epigrafe convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio di Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo che: - erano tutti medici titolari di diplomi di specializzazione, conseguiti sulla base di corsi frequentati negli anni accademici compresi tra il 1991e il 2008, ed avevano percepito gli emolumenti di cui all’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, attuativo delle direttive nn.75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi; - questa norma, nello stabilire per gli specializzandi un trattamento di Lire 21.500.000 annuali, aveva prescritto anche che esso doveva incrementarsi al tasso annuale di inflazione e rideterminarsi ogni triennio con decreto ministeriale, ma tali prescrizioni erano restate inapplicate per effetto del “blocco” previsto da disposizioni normative sopravvenute; -successivamente il d.lgs. n. 368 del 1999 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – aveva previsto che all’atto di iscrizione alle scuole di specializzazione fosse stipulato un contratto annuale di formazione lavoro, rinnovabile di anno in anno e di durata pari a quella del corso di specializzazione, con attribuzione di un trattamento economico annuo più alto di quello contemplato dalla legislazione precedente, da determinarsi ogni anno con decreto ministeriale; questa previsione, però, aveva avuto effettiva attuazione solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007. Sulla base di queste deduzioni, gli attori domandarono la condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nei loro confronti delle suddette direttive. Gli attori domandarono, altresì, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e l’importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA]. Le amministrazioni convenute si costituirono in giudizio, resistendo alledomande, che furono rigettate dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 25393del 20 15. 2. Avverso questa pronuncia i medici soccombenti interposero appello, al quale resistetterole amministrazioni convenute. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 6 aprile 2022, n. 2296, ha rigettato l’impugnazione, condannando gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado in favore delle amministrazioni appellate. 3.a.Avverso la sentenza della Corte romana, i medici indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] , con atto notificato il 1° giugno 2022, hanno proposto ricorso per cassazionesorretto da otto motivi, cui hanno resistito le amministrazioni statali indicate in epigrafe con controricorso. 3.b. Con distinto atto, notificato il 6 giugno 2022 , i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della stessa sentenza, sulla base di due motivi, al quale hanno risposto con controricorso le amministrazioni intimate. 3.c. La medesima sentenza, infine, è stata impugnata per cassazione anche dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi, con ricorso notificato il 7 novembre 2022e iscritto al n. RG. 27083/2022; anche a questo ricorso hanno resistito, con controricorso , le amministrazioni intimate. La trattazione dei ricorsiè stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. I ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., si dispone la riunione delricorso successiv o al ricorso originario e si dà atto che, con separata ordinanza, pronunciata sempre all’esito dell’odierna adunanza,è stata disposta la riunione del ricorso iscritto al n. R.G. 27083/2022 a quello iscritto al n. R.G.14077/2022. A.1. Con il primo motivodel ricorso proposto dai medici indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] (che assume natura oggettiva di ricorso principale) viene denunciata la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. La sentenza d’appello è censurata per avere rigettato , con «motivazione solo apparente», la preliminare eccezione di nullità della sentenzadi primo grado, per mancanza di una parte essenziale della motivazione posta a fondamento della statuizione di rigetto delle pretese di parte attrice. A.1.1.Il motivo è inammissibile, atteso che la Corte capitolina, ritenuto che la motivazione di primo grado non era viziata, ha comunque esaminato i motivi di appello, e dunque ha provveduto , secondo l’effetto devolutivo del gravame , sul merito delle pretese azionate, così sostituendo la propria motivazione a quella del primo giudice; d’altra parte, questa motivazione non è stata resa per relationem a quella della pronuncia di primo grado , nel qual caso soltanto avrebbe potuto imputarsi alla decisione d’appello di non avere motivato le ragioni del rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza gravata. A.2. Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101, secondo comma, della Costituzione. I ricorrenti deducono che la Corte di appello avrebbe fondato la propria decisione su un precedente orientamento giurisprudenziale, senza debitamente procedere all’applicazione delle norme di legge. In tal modo sarebbe stato violato il principio costituzionale che sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, facendo indebitamente entrare, nel nostro ordinamento, il contrario principio dello stare decisis. A.2.1.Questo motivo è manifestamente inammissibile. Il giudice d’appello ha infatti fondato la sua decisione proprio sulla base delle norme di legge – tra l’altro espressamente richiamate – che differenziano, ratione temporis , il trattamento remunerativo dei medici specializzandi (in particolare, il d.lgs. n. 257 del 1991 e il d.lgs. n. 368 del 1999, nonché le norme che ne hanno sancito l’efficacia differita). La circostanza che, a conforto dell’interpretazione compiuta, in funzione dell’applicazione di tali norme nella fattispecie concreta, sia stato richiamato il conforme orientamento giurisprudenziale di legittimità non vuol dire che si sia dato ingresso nel nostro ordinamento al principio dello stare decisis, in violazione del diverso principio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge. A.3.Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 Cost. Sulla premessa, diffusamente argomentata, secondo cui l’attività svolta dai medicispecializzandi deve essere qualificata come “ lavoro subordinato”o comunque ricondotta a tale categoria, i ricorrenti si dolgono della mancata equiparazione del loro trattamento a quello previsto per il personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente lesione del principio costituzionale di adeguatezza della retribuzione. A.3.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 - bis n.1. cod. proc. civ., alla luce del principio, assolutamente pacifico e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, restanoinapplicabili l’art.36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi proclamato ( Cass. 17/06/2025 , n. 16270 ; Cass. 13 /10/ 2023, n. 28552; Cass. 19/11/2008, n. 27481; Cass. 22 /09/ 2009, n. 20403; Cass. 27/07/2017, n. 18670; Cass.1/04/2021, n. 9103). A.4.Con il quarto motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, 16 della direttiva 82/76, nonché dell’art. 3 della Costituzione e degli artt. 37, 38, 39 del d.lgs. 368 del 1999. Muovendo dal presupposto che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 – e dunque a far tempo dall’emanazione dei d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 - sarebbe stato pienamente recepito il contenuto delle direttive dell’Unione Europea circa il trattamento dei medici specializzandi, i ricorrenti sostengono che solo da tale momento sarebbe decorso il termine di prescrizione del diritto azionato, atteso che l’omessa, inesatta o incompleta trasposizione di una direttiva europea integrerebbe un illecito permanente di tipo omissivo, prima della cessazione del quale non potrebbe decorrere alcun termine prescrizionale. A.4.1.Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. L’eccezione di prescrizione, pur sollevata dalle amministrazioni resistenti, è stata implicitamente assorbita dalla decisione negativa sul merito in senso proprio resa sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello. A.5. Con il quinto motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del D.lgs. n. 257 del 1991,in relazione alla determinazione del trattamento percepito. I ricorrenti –sulla ribadita premessa che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto delle direttive dell'Unione Europea circa l’equa remunerazione dei medici specializzandi ( cosicché il parametro di riferimento, ai fini del trattamento loro spettante, avrebbe dovuto essere individuato in quello stabilito da tale fonte normativa) – censurano, in particolare, la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna delle amministrazioni convenute alla corresponsione degli importi spettanti a titolo di indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione e di rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA], per i periodi dal 1992 al 2006. A.5.1. Il motivo è infondato. A.5.1.a. Preliminarmente giova ricordare alcuni fondamentali passaggi dell’articolata evoluzione normativa sulla materia. Con l’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, stabilì in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata per l’anno 1991 nella somma di lire 21.500.000. Questa somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale. Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997) e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, Cass. 23/02/2018, n. 4449). In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Questo decreto legislativo –poi ampiamente modificato dall’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – riorganizzò l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione-lavoro” e poi “contratto di formazione specialistica”: art. 37 del d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali(art. 39 d.lgs. cit.). Detto contratto, peraltro, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili – come già si è anticipato in sede di esame del terzo motivo (cfr., supra, sub A.3. e A.3.1. ) – l’ar t. 36 della Costituzione e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto. Peraltro, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall’art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all’anno accademico 2005-2006. Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. A.5.1.b.Tutto ciò premesso, la delibazione del motiv o di ricorso in esamepostula la soluzione di tre questioni strettamente connesse tra loro: a) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; b) se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; c)se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all'obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata. Queste questioni sono state già numerose volte affrontate da questa Corte (ex multis, Cass. 14/03/2018, n. 6355; Cass.28/06/2018, n. 17051; Cass. 27/02/2019, n. 5698; Cass.15/10/2019, n. 26074; Cass. 28/02/2020, n. 5455; Cass.06/03/2020, n. 8503; Cass. 12/11/2020, n. 25463; Cass.02/01/2021, n. 1114; Cass. 17/11/2021, n. 34882; Cass.16/09/2022, n. 27287; da ultimo, Cass.20/02/2025, nn. 4464, 4466, 4479), la quale, in relazione a fattispecie sovrapponibili a quella in esame, è pervenuta a conclusioni chepossono dirsi oramai consolidate ed alle quali il Collegio intende dare piena e convinta continuità. A.5.1.c.Al riguardo si è incisivamente evidenziato (cfr., ad es., Cass. 16/09/2022, n. 27287 e Cass. 05/12/2022, n.35623, citt.)–e va qui ribadito –che la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (cfr. il primo Considerando) non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l’obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle direttive» di cui all’allegato III, parte B (così l’ultimo dei Considerando). È opportuno ricordare, del resto, che il termine «adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell'Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell'Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE; pertanto, è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l’esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno. Tuttavia, lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa dell’Unione europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell’esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un invalicabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Come ha efficacemente spiegato la citata sentenza 23/02/2018, n. 4449 della Sezione Lavoro di questa Corte, il legislatore, «nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'introduzione di una nuovanormativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell'adeguata retribuzione». In altri termini, il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono … ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi» (Cass. 14/03/2018, n. 6355). Deve dunque ritenersi che l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25/02/1999, in causa C-131/97, Carbonari, e 3/10/2000, in causa C-371/97, Gozza); il d.lgs. n. 368 del 1999 è invece intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale. A.5.1.d.Alla luce di quanto si è detto, risulta evidente che non vi è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto dell’Unione europea e che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l’ordinamento interno» (così Cass. 14/03/2018, n. 6355, n. 6355, cit.). La domanda proposta nel presente giudizio è, dunque, finalizzata, ad ottenere l'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999 o, comunque, a neutralizzare le regole che ne avevano disposto l’efficacia differita. In proposito, osserva peraltro il Collegio che il differimento dell’entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 –che è una normativa più favorevole – rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché la circostanza che essa sia entrata in vigore a partire dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno. Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno. A.5.1.e. Anche sull’insussistenza del diritto all’indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale del trattamento previsto dall’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata, sulla base, tra l’altro, del rilievo che l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass. 27/07/2017, n. 18670; Cass. 23/02/2018, n. 4449; Cass.20/05/2019, n. 13572; Cass.21/01/2021, n.1114; Cass.26/07/2022, n. 23349 e Cass.16/09/2022, n. 27287). A.5.1.e.1. I meccanismi di adeguamento originariamente previsti (dunque, non solo l’indicizzazione automatica annuale, ma anche la rivalutazione triennale da disporsi con decreto ministeriale) sono stati, inoltre, congelati anche nel periodo precedente al 31 dicembre1997. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella l. n. 438 del 1992; l. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; l. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; l. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12; l. n. 488 del 1999, art. 22; l. n. 289 del 2002, art. 36; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006- 2008, dalla l. n. 266 del 2005, art. 1, comma 212; l'art. 41, comma 7, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha poi disposto che «le disposizioni della l. n. 289 del 2002, art. 36, così come interpretate dalla l. n. 350 del 2003, art. 3, comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013») danno contezza dell'intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale (Cass., Sez. 6-3, n. 13572 del 20/05/2019; Cass. Sez. 3, n. 8378 del 29/04/2020; Sez. 3, n. 17995 del 28/08/2020; Sez. 6 -3, n. 18106 del 31/08/2020; Sez. 6 -3, n. 29124 del 18/12/2020; Sez. L, n. 9104 del 01/04/2021; Sez. 6 - 3, n. 27263 del 07/10/2021; Sez. 6 - L, n. 1287 del 17/01/2022; Sez. 6 - 1, n. 1821 del 20/01/2022; Sez. 3, nn. 9219-9220 del 22/03/2022; Sez. 3, n. 15139 del 12/05/2022; Sez. 3, n. 29311 del 07/10/2022; Sez. 6 - 3, nn. 30506-30507 del 18/10/2022; Sez. 3, n. 3234 del 02/02/2023; Sez. 3, n. 12702 del 10/05/2023; Sez. 3, n. 3867 e n. 4082 del 08/08/2023; Sez. 3, n. 16078 del 07/06/2023; Sez. 3, n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, n. 20043 del 13/07/2023; Sez. 3, n. 20692 del 17/07/2023; Sez. 1, nn. 28430, 28441, 28456, 28466 e 28496 del 12/10/2023; Sez. 1, nn. 28539, 28552, 28555 e 28565 del 13/10/2023; Sez. 3, n. 36591 del 30/12/2023; Sez. 3, nn. 3411, 3431 del 06/02/2024; Sez. 3, nn. 3546, 3555 del 07/02/2024; Sez. 3, n. 10023 del 12/04/2024; Sez. 3, n. 10628 del 19/04/2024). A.5.1.e.2. È stato anche evidenziato come, rispetto alla questione dell'adeguamento agganciato all'evolversi della contrattazione collettiva, l'art. 32, comma 12, legge n. 449 del 1997 abbia stabilito che «a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente, non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991», con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva, ma anche l'indicizzazione. Infatti, il dato letterale dell'art. 32 evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all'intero corpus normativo contenuto nell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all'incremento annuale del tasso programmato d'inflazione, sia alla rideterminazione triennale (Cass.n.36591/2023, cit.). A.5.1.e.3. D’altra parte, la tesi della reviviscenza degli aggiornamenti previsti dall’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 non può essere avallata, oltre che alla luce delle successive disposizioni già sopra ricordate, anche per una ragione intrinseca alla disposizione chequella norma aveva abrogato. Occorre, infatti, considerare che l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 è stato abrogato dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, la quale ne ha fatto salva la vigenza fino all’anno accademico 2005- 2006 (art . 46, comma 2, ultimo inciso, d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368, come sostituito dal comma 300 dell'art. 1 legge n. 266 del 2005). Questa disposta vigenza a termine non poteva comportare l’adeguamento triennale per l’anno accademico 2005-2006, come effetto della permanenza dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, giacché il presupposto del triennio non si poteva verificare, atteso che lo stesso art. 6 era venuto meno prima del triennio giustificativo dell’adeguamento (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29311; Cass. 08/06/2023, n. 16365; Cass.m.36891/2023, cit.). A.5.1.e.4. Il blocco di tale incremento – si è sottolineato – non può dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (Cass., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29345; Cass. 15/06/2016, n. 12346; Cass. 23/02/2018, n. 4449, Cass. 19/10/2020, n. 22633, Cass. 01/04/2021, n. 9104; Cass.22/03/2022, n. 9215); né le norme richiamate, come sopra interpretate – è stato pure puntualizzato – , risultano incompatibili con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione Europea, dovendosi escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e dovendosi ritenere inutile una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018). A.5.1.e.5. L’orientamento circa l’avvenuto congelamento (sin dal 1992) di entrambi i meccanismi di adeguamento previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, già «affermatosi trasversalmente, e sulla base di assai numerose pronunce, nelle tre sezioni – la Prima, la Terza e la Quarta n.d.r. – che hanno avuto modo di affrontare ripetutamente la questione» è stato ribadito in una recente pronuncia del massimo consesso di questa Corte, il quale rispondendo alla questione posta dalla Sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria 14/3/2024, n. 6928, ‹‹se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991››, ha affermato il principio secondo il quale: «l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 l. n. 289 del 2002» (Cass., Sez. Un., 19/07/2024, n. 20006). A.5.1.e.6. A tale orientamento, già consolidatosi nella giurisprudenza delle sezioni semplici e autorevolmente riaffermato dalle Sezioni Unite, il collegio intende dare doverosa e convinta continuità (in proposito v., dopo l’arresto delle Sezioni Unite, Cass.15/11/2024, n. 29499 e, successivamente, tra le altre , Cass.20/02/2025, n. 4479, cit.). A.5.1.f.Sintetizzando tutto quanto si è andato dicendo, possono ribadirsi i seguenti principi: -le direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua; -la successiva direttiva n. 93/167CEE ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; -quest’ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile; - in relazione agli anni accademici anteriori al 2006 - 2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991; -l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione anteriormente all’anno accademico 2006- 2007 non è soggetto ad indicizzazione né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991; -l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante. Dal riferito consolidato orientamento la Corte non ritiene di doversi discostare non essendo stati portati con le censure in esame elementi che inducano a modificarlo. In definitiva, ilquinto motivo del ricorso principale va rigettato. A.6.Con il sesto motivo dello stesso ricorso viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt.11 e 117 Cost. e dell’ art. 267 TFUE, nonché degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello apoditticamente ritenuto insussistenti i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, senza motivare al riguardo. Si chiede, inoltre, a questa Corte di legittimità di «esaminare autonomamente le richieste di remissione degli atti già formulate nei giudizi di merito ed in questa sede reiterate». A.6.1.Il motivo va disatteso. La censura con cui viene denunciato il diniego del giudice d’appello sulla richiesta di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, è inammissibile perché il giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il rinvio pregiudiziale. La richiesta rivolta a questa Corte ex art. 267 TFUE va invece disattesa, poiché non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga tale rinvio. Si è infatti più volte evidenziato –e qui va ribadito – che « nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa» (Cass. 19/10/2022, n. 30793; 18/10/2022, n. 30700; 18/10/2022, n. 30508), sicché è compito del legislatore nazionale determinare «nell'esercizio della propria discrezionalità quale sia la remunerazione adeguata» (Cass. 24/10/2022, n. 31311; 18/10/2022, n. 30710; 18/10/2022, n. 30506). A.7.Con il se ttimo motivo – denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. – la sentenza impugnata viene censurata per essere rimasta « sostanzialmente silente in punto di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti, ritenendo assorbito il motivo di gravame». A.7.1.Il motivo è inammissibile. Come la stessa parte ricorrenteammette, la Corte d’appello non è rimasta “silente” sulla questione della legittimazione passiva dei Ministeri, ma ha reputato assorbita la relativa eccezione, sollevata dalle amministrazioni appellate, nella statuizione di rigetto delle domande degli attori-appellanti, la quale resiste alle censure formulate con il ricorso per cassazione. A.8.Con l’ottavo motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., per la mancata compensazione delle spese del grado d’appello, a vuto riguardo alla sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sui temi trattati. A.8.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 - bis n.1 cod. proc. civ.. In proposito va ribadito – dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte – che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità – salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) –e che trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912). La compensazione delle spese non costituisce, dunque, oggetto di un diritto della parte ma integra una facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez. Un., 15/07/2005, n. 14989; Cass. 31/03/2006, n. 7607; Cas.26/04/2019, n. 11329). Perfettamente conforme a diritto è, dunque, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata, in quanto la condanna nelle spese è stata formulata in legittima applicazione del principio della soccombenza. In definitiva, il ricorso principale, proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA], va rigettato. B. Va ora esaminato il ricorso incidentale proposto dai ricorrenti indicatiin epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] zzi. B.1. Con il primo motivo di questo ricorso viene denunciata “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, dell’art. 11 della L. n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del D.lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266”. I ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368/1999 –fonte di attuazione della direttiva 93/16/CEE –sia il risultato di una scelta discrezionale riservata esclusivamente al legislatore nazionale, escludendo, di conseguenza, la possibilità di un sindacato giurisdizionale in ordine all’adeguatezza della retribuzione corrisposta sino agli anni 2005-2006. Deducono che il principio di “adeguata remunerazione”, posto dalle direttive comunitarie, trovava fondamento nell’esigenza di garantire ai medici specializzandi la possibilità di dedicare alla formazione tutta la propria attività professionale, sicché il legislatore interno, pur nell’ambito della propria discrezionalità, aveva l’obbligo di preservare nel tempo il carattere adeguato della remunerazione in modo che essa potesse assolvere alla funzione assegnatale dalle fonti europee. Osservano che, poiché l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 aveva previsto meccanismi per la difesa del potere di acquisto delle borse di studio quali parti essenziali della disciplina di recepimento della direttiva 82/76/CEE, la limitazione di tali strumenti – ad opera di numerosi interventi legislativi a partire dal 1992 e sino al 2006 – avrebbe comportato, di fatto, un successivo inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di recepimento delle direttive comunitarie sotto il profilo della “adeguata remunerazione”. Sostengono, in sostanza, che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto delle direttive dell'Unione Europea circa l’equa remunerazione dei medici specializzandi, cosicché il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del danno, avrebbe dovuto essere individuato nel trattamento economico da esso stabilito, con il quale si era preso atto della sopravvenuta inadeguatezza di quello previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991. B.2.Con il secondo motivo viene denunciata “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 Preleggi c.c., dell’art. 6 del D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, dell’art. 11 della L. n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del D.lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8 D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dell’art. 7, co. 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e dell’art. 112 c.p.c.”. Sul presupposto che, in base all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, ai titolari delle relative borse di studio sarebbero spettati sia l’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna delle amministrazioni convenute alla corresponsione degli importi relativi, per i periodi dal 1992 al 2006. B.3. I ricorrenti formulano anche un’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, perché, in particolare, chiarisca se, in base alla direttiva 82/76/CEE, sussisteva non solo l’obbligo dello Stato di determinare discrezionalmente l’importo dell’adeguata remunerazione dei medici specializzandi ma anche quello di mantenere nel tempo tale adeguatezza, preservandone il potere di acquisto. Sottolineano, inoltre, la posizione assunta dalla Commissione Europea nel procedimento C- 590-20, esitato nella sentenza 3 marzo 2022 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a seguito della quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, è stato riconosciuto anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982- 1983, sebbene a partire dal primo gennaio 1983 (cfr. Cass., Sez. Un., 23/06/2022, n. 20278): evidenziano, al riguardo, che,sebbene tale procedimento fosse circoscritto ai medici iscritti a corsi di specializzazione anteriormente al 1982, tuttavia la Commissione europea avrebbe espresso la posizione più generale secondo cui il risarcimento del danno dovrebbe comprendere anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, sicché sarebbero in contrasto con le norme eurounitarie le disposizioni nazionali che escludono il pagamento di importi per tali titoli, nonché, più in generale, quelle relative al “blocco” della indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale. B.3.1. I motivi del ricorso in esame, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati, dovendosi rinviare, al riguardo, alle osservazioni già specificamente svoltein sede di esame del quinto motivo del ricorso principale (v., supra, sub A.5.1 . e segg.) , nonché – con riguardo alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE– a quelle svolte in sede di esame del sesto motivodello stesso ricorso (v., supra, sub A. 6 .1 .) . A tali osservazioni – che devono intendersi qui integralmente richiamate – va aggiunto che non può attribuirsi importanza, in senso contrario, all’eccentrico rilievo , secondo il quale la Commissione Europea avrebbe stigmatizzato la contrarietà al diritto comunitario di norme nazionali che precludono il pagamento di somme a titolo di interessi o rivalutazione, essendo sufficiente rilevare, al riguardo, che il procedimento in cui tale posizione sarebbe stata espressa riguardava soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ai quali si è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, peraltro a partire dal 1° gennaio 1983, da liquidarsi negli importi previsti dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (cfr. la sentenza 3 marzo 2022, in C-590/20, della Corte di giustizia Europea, nonché Cass., Sez. Un., 23/06/2022, n. 20278, cit.). Il ricorso proposto ai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] va dunque rigettato. C.Va ora esaminato il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA]. C.1. Con il primo motivo di questo ricorso viene denunciata “nullità della sentenza per mancanza di requisito essenziale”. I ricorrenti deducono che la sentenza impugnata avrebbe omesso di indicare, nell’intestazione, i loro nominativi, riportando, accanto all’indicazione del numero di ruolo del procedimento, il nome di un diverso appellante e di un diverso legale; sostengono che tale errore avrebbe implicato la nullità del provvedimento, anche in ragione della sua incidenza sulla regolare instaurazione del contraddittorio. C.1.1.Il motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. 18/07/2019, n. 19437; v. anche, precedentemente, Cass.25/09/2017, n. 22275 e, successivamente, Cass. 23/05/2023, n. 14106). Nella fattispecie in esame , l’omissione non ha determinato alcunasituazione di incertezza in ordine ai soggetti interessati dalla decisione, né ha inciso sulla regolare costituzione del contraddittorio, avuto riguardo al contenuto della decisione d’appello, che ha rigettato nel merito le pretese azionate dagli appellanti (confermando la statuizione già resa inprimo grado) e al successivo rituale esperimento del rimedio impugnatorioper cassazione. C.2. Con il secondo motivo del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA], viene denunciata “Violazione e falsa applicazione art. 7 D.L n. 384/1992. convertito in L. n. 438/1992; art. 3 co. 36L. 537/ 1993; art. 1 co. 33 L. 549/1995; art. 1 co. 66 e 67 L . 662 / 1996; art. 32 co. 12 L . 449/1997;art. 22 L. 488/1999; art. 36 L. 289 / 2002. La sentenza di merito viene censurata per il “mancato riconoscimento dell'adeguamento della borsa di studio per rideterminazione triennalein funzione del miglioramento stipendiale tabellare minima previsto dalla CCNL del personalemedico di prima nomina del SSN ex art. 6 D.lgs. 257/91”. C.3.Con il terzo motivo dello stesso ricorso vengono denunciati: violazione e falsa applicazione dell'art. 6 co. 1 D.lgs. 25 / 191 - risarcimento del danno-mancata decretazione ministeriale prevista dal D.lgs. 257/91”; b)“violazione e falsa applicazione degli artt. 37- 39 e 46 D.lgs. 368/99;della Direttiva 93116/CE; dell'art. 11 D.lgs. 370/99; dell'art.189 co. 3 Trattato CEE- risarcimento del danno di natura indenni/aria - mancata o inesatta attuazione della disciplina comunitaria”; c) “ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”. La sentenza di merito viene censurata per il mancato accertamento del diritto al risarcimento del danno conseguente, per un verso, alla “responsabilità per mancata decretazione ministeriale ex art. 6 D.Lgs. n. 257/1991”, per altro verso, alla “responsabilità per mancata attuazione della normativa comunitaria nell’ordinamento nazionale”. C.4. Con il quarto motivo dello stesso ricorso vengono denunciati: a)“violazione e falsa applicazione dell'art. 6 co.1 D.lgs. 257/91; art. 7 co. 5 D.L. 384 / 92 (conv. L. 438 / 92); art. 3 co. 36 L. 537/93; art. 1co. 33 L. 549/95; art. 32 co. 12 L.449/ 97; art. 22 L. 488/99; art 3 co. 36 L. 289/2002”; b) “omessa pronuncia in merito a fatto decisivo per il giudizio in meritoal mancato riconoscimento dell'adeguamento della borsa di studio per indicizzazione annuale in funzione di adeguamento al costo della vita ex art. 6 D.lgs. 257/91”. La sentenza di merito viene censurata nella parte in cui ha escluso il diritto all’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione. C.4.1.Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] – esaminabili congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – sono complessivamente infondati. Al riguardo si rinvia ai rilievi giàsvolti in sede di esame del quinto motivo del ricorso principale (v., supra, subA.5.1. e segg.), nonché di entrambi i motivi del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA](v., supra, sub B.3.1. ) , da intendersi in questa sede integralmente richiamati. C.5. Con il quinto motivo del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 39 d.lgs. n. 368/1999 e 6, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n.257/1991– la sentenza impugnata viene censurata per avere reputato «assorbita nel rigetto della domanda la questione della legittimazione passiva dei Ministeri convenuti». C.5.1. Il motivo è inammissibile. Valgono le considerazioni svolte a proposito dell’omologo motivo articolato con il ricorso principale (v., supra, Punto A.7.1. ), da intendersi in questa sede integralmente richiamate. C.6.Con il sesto motivo del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] viene denunciata “omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. in merito al mancato riconoscimento della prescrizione decennale ai diritti azionati ed in merito all'erroneo computo del termine a quo prescrizionale”. La sentenza d’appello è impugnata per non avere «nulla» statuito «in merito al regime prescrizionale». C.6.1.Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Va ribadito quanto si è già osservato in ordine al quarto motivo del ricorso principale (v., supra , Punto A. 4 .1. ), ovverosia che l’eccezione di prescrizione, pur sollevata dalle amministrazioni resistenti, è stata implicitamente assorbita dalla decisione negativa sul merito in senso proprio resa sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello; statuizioneche resiste, per le ragioni esposte, ai motivi di ricorso per cassazione. C.7. Con il settimo motivo del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 cod. proc. civ.. Da un lato, si censura la sentenza d’appello per avere condannato i ricorrenti (già appellanti) al pagamento delle spese del grado, non ostante la (asserita) fondatezza delle domand e da loro proposte, in quanto (asseritamente) “supportate” da copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 gennaio 2018. Dall’altro lato, si reputa che, in ogni caso, poiché la contraria giurisprudenza di legittimità sisarebbe formata successivamentealla proposizione della domanda e dell’appello, sarebbero comunque sussistite eccezionali ragioni di compensazione o di notevole riduzione delle spese,anche in considerazione della complessità delle questioni trattate. C.7.1.Il motivo è inammissibile. C.7.1.a.In ordine alla doglianza volta a ce nsurare la condanna nelle spese sul presupposto della fondatezza della domanda, va evidenziato che essa si configura, in realtà, come “non motivo”, dal momento che l’auspicato diverso regolamento delle spese del secondo grado di merito, in senso favorevole ai ricorrenti, avrebbe postulato l’accoglimento delle altre doglianze proposte con il ricorso inesame, che si sono rivelate, invece, inammissibili o infondate, per le ragioni che si sono andateesponendo. C.7.1.b. I n ordine alla doglianza volta a censurare la mancata compensazione delle spese, vanno invece ribadite le considerazioni svolte in sede di esame dell’ottavo motivo del ricorso principale (v., supra, Punto A.8.1.), da intendersi integralmente richiamate in questa sede. D.In definitiva, vanno complessivamente rigettati sia il ricorso principale, sia i ricorsi incidentali. E. Sia le spese del giudizio di legittimità concernenti i rapporti processuali tra i ricorrenti principali e le amministrazioni controricorrenti, sia quelle concernenti i rapporti processuali tra queste ultime e i ricorrenti incidentali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all’attività difensiva spiegata ed in applicazione dell’art. 4, commi 2 e 4, del DM n. 55 del 2014, vigente ratione temporis. F.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dato a tto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Condanna i ricorrenti principali indicati in epigrafe con capof ila [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rimborsare all e amministrazioni statali controricorrenti le spese del giudizio di legittimità concernenti i relativi rapport i processual i , che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre le spese prenotate a debito. Condanna i ricorrenti incidentali indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rimborsa