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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 maggio 2021

Cassazione n. 32001/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19178-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ditta individuale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA] Pagina 1 R.G.N. 19178/21 Camera di consiglio del 27 settembre 2022 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3657/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 10/05/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2013 il Comune di Casalnuovo di Napoli ordinò la demolizione di un capannone industriale sito nel territorio comunale ed abusivamente costruito.

Rimasto inadempiuto l'ordine di demolizione, il Comune dispose l'acquisizione al patrimonio comunale del suddetto immobile, secondo le previsioni dell'art. 31, terzo comma, d.P.R. 6.6.2001 n. 380.

2. Cinque anni dopo il medesimo Comune accertò che l'immobile suddetto era ancora detenuto da [OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale e titolare della impresa individuale "Automan".

Di conseguenza gli intimò di sgomberare il suddetto immobile e di versare al Comune la somma di euro 590,58 per ogni mese di occupazione del medesimo immobile, a titolo di cit-• indennità.

3. [OSCURATO:PERSONA] impugnò sia l'ordinanza di demolizione, sia quella di sgombero, dinanzi al TAR della Campania.

A fondamento dell'impugnazione dedusse di non avere mai ricevuto la notificazione dell'ordinanza di demolizione, la quale venne notificata solo al proprietario del suolo, e cioè il proprio padre [OSCURATO:PERSONA].

Dedusse che, di conseguenza, il provvedimento impugnato era illegittimo per violazione dell'art. 31 d.p.r. 380/01.

4. Con sentenza 9.7.2019 il TAR della Campania rigettò il ricorso, ritenendo: R.G.N. 19178/21 Camera di consiglio del 27 settembre 2022 a) in punto di diritto, che legittimamente l'ordinanza di demolizione era stata notificata al proprietario dell'immobile abusivo, in quanto responsabile "oggettivo" dell'abuso; b) in punto di fatto, che comunque il ricorrente era venuto aliunde a conoscenza dell'ordine di demolizione.

La sentenza venne appellata dal soccombente, il quale - oltre a reiterare le censure già proposte in primo grado - dedusse di avere introdotto un giudizio dinanzi al giudice ordinario, inteso all'accertamento dell'avvenuta usucapione del fondo, e che se tale domanda fosse stata accolta l'acquisto della qualità di proprietario con effetto retroattivo avrebbe reso - ora per allora - invalida la notificazione dell'ordine di demolizione al vecchio proprietario.

5. Con sentenza 10.5.2021 n. 3657 il Consiglio di Stato rigettò il gravame, ritenendo a) inammissibile perché nuova la censura con cui l'appellante invocava la pregiudizialità del giudizio di usucapione rispetto all'impugnativa dell'ordinanza comunale; b) infondata la restante censura, sul presupposto che l'ordine di demolizione d'un immobile abusivo va notificato al solo proprietario, e non anche all'autore materiale dell'abuso. rv

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria.

Il Comune di Casalnuovo di Napoli ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. L'eccezione di improcedibilità del ricorso per tardività del deposito, sollevata dal Comune di Casalnuovo, è infondata.

Il ricorrente ha infatti documentato che il ricorso è stato spedito alla Cancelleria di questa Corte per mezzo del servizio postale, con plico consegnato il 16 luglio 2021, mentre il termine per il deposito sarebbe scaduto il 21 luglio successivo.

R.G.N. 19178/21 Camera di consiglio del 27 settembre 2022

2. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia il vizio di "violazione dei limiti esterni della giurisdizione de/giudice amministrativo", nonché violazione degli articoli 103 e 111 della Costituzione; dell'art. 362 c.p.c.; dell'art. 110 codice del processo amministrativo e dell'art. 12 d.lgs. 28/10.

Nella illustrazione del motivo è formulata una tesi giuridica così riassumibile: -) nelle more del giudizio amministrativo, l'autore dell'abuso edilizio ([OSCURATO:PERSONA]), dopo avere introdotto un giudizio per accertamento dell'avvenuta usucapione nei confronti del proprietario del suolo, e cioè il proprio padre [OSCURATO:PERSONA], concluse con questi un accordo in sede di mediazione, ai sensi del d.lgs. 28/10; -) per effetto di tale accordo le parti riconobbero che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato per usucapione il fondo su cui sorgeva l'immobile abusivamente realizzato; -) il suddetto accordo per espressa previsione di legge ha natura di titolo esecutivo; -) poiché l'acquisto per usucapione ha effetto retroattivo, [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi proprietario del suolo sin dal 1991, data di inizio della possessi° ad usucapionem; -) a fronte di questi fatti, il giudice amministrativo non avrebbe potuto sindacare se l'accordo stipulato tra padre e figlio fosse o non fosse opponibile ai terzi, giacché la valutazione delle conseguenze d'un contratto di diritto privato è riservata al giudice ordinario.

3. Il ricorso è inammissibile in modo manifesto per più ragioni.

La prima e fondamentale ragione di inammissibilità del ricorso è che la valutazione degli effetti che un accordo transattivo può avere sul giudizio di impugnazione del provvedimento amministrativo non costituisce violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

Il giudice amministrativo infatti si è limitato ad una delibazione in via incidentale del contratto di transazione (per tale dovendosi qualificare l'accordo raggiunto in sede di mediazione), al solo fine di stabilire se il suddetto accordo avesse o non avesse carattere di pregiudizialità rispetto alla decisione sull'impugnazione del provvedimento amministrativo, senza R.G.N. 19178/21 Camera di consiglio del 27 settembre 2022 emettere alcuna statuizione sui diritti e sugli obblighi nascenti da tale contratto, e senza alcuna efficacia di giudicato sul punto, nell'ambito quindi della propria giurisdizione (ex permultis, per una fattispecie analoga, Sez.

U, Ordinanza n. 3341 del 19/02/2004, in motivazione).

3.1. Benché il rilievo che precede abbia carattere assorbente, ritiene il Collegio doveroso dar conto degli ulteriori profili inammissibilità, così come di palese insostenibilità anche nel merito, delle tesi sostenute nel ricorso: essi infatti svelano una grave colpa del ricorrente nella scelta di proporre il presente ricorso, e giustificano la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., della quale si dirà più oltre.

3.1. Oltre che inammissibile perché prospetta come "questione di giurisdizione" una questione di puro diritto processuale, il ricorso è altresì inammissibile per difetto di decisività.

La sentenza impugnata, infatti, è fondata su due diverse rationes decidendi: la tardività dell'eccezione di usucapione, e la sua inopponibilità all'amministrazione comunale.

La prima di tali rationes decidendi non è stata però impugnata dal ricorrente, né del resto poteva esserlo, in quanto lo stabilire se una eccezione sia o non sia "nuova" non può costituire violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

3.2. In terzo luogo, come accennato, il ricorso oltre ad essere inammissibile ha anche preteso di sostenere tesi giuridiche manifestamente inconsistenti.

Nel caso di specie il Consiglio di Stato era chiamato a stabilire se vi fosse pregiudizialità fra il giudizio civile di accertamento dell'usucapione e quello amministrativo di impugnazione dell'ordinanza di sgombero, e correttamente ha ritenuto che la stipula d'una transazione in cui i transigenti riconoscono avvenuta l'usucapione del fondo non ha alcun carattere pregiudiziale rispetto al giudizio amministrativo, in quanto res inter alios acta tedio neque nocet, neque prodest.

R.G.N. 19178/21 Camera di consiglio del 27 settembre 2022

3.3. In quarto luogo, il principio della retroattività reale dell'usucapione non opera mai in pregiudizio dei diritti di terzi, come ripetutamente affermato da questa Corte da quasi mezzo secolo, con motivazioni dalle quali il ricorrente prescinde del tutto (per la sentenza "capostipite" si veda Sez. 2, Sentenza n. 3082 del 17/11/1973, in seguito sempre conforme; nonché - ex permultis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12736 del 13/05/2021, sull'inopponibilità al curatore dell'accordo mediatorio stipulato tra fallito e terzo; come pure Sez. 2, Sentenza n. 19054 del 06/07/2021, sull'inopponibilità ai terzi in buona fede dell'avvenuta usucapione di fondi intavolati prima della iscrizione della domanda di usucapione).

3.4. In quinto luogo, infine, a seguire l'infondato ragionamento del ricorrente si perverrebbe a risultati paradossali, in quanto basterebbe al proprietario di un immobile abusivamente eretto riconoscere che esso è stato usucapito da terzi, per sottrarsi con efficacia ex tunc alle responsabilità scaturenti dalla sua qualità di proprietario.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

4.1. Alla condanna alle spese deve seguire, d'ufficio, la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c..

Infatti agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta.

Il che è quanto avvenuto nel nostro caso, posto che - alla luce di quanto sopra esposto - un diligente professionista non poteva non avvedersi né del fatto R.G.N. 19178/21 Camera di consigho del 27 settembre 2022 che il rigetto dell'eccezione di sospensione del processo non costituisce "violazione dei limiti esterni della giurisdizione"; né del fatto che un negozio di accertamento di avvenuta usucapione è inopponibile ai terzi.

Da ciò deriva che delle due l'una: o il ricorrente - e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. - ben conosceva l'inammissibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di proporre una domanda inammissibile; ovvero non se ne è avveduto, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con l'exacta cfiligentia esigibile da chi svolge una prestazione professionale qualificata quale è quella di avvocato cassazionista (ex multis, in tal senso, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022, Rv. 663925 - 03; Sez. 2 - , Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021, Rv. 663164 - 01; Sez. 3 - , Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18512 del 04/09/2020, Rv. 658997 - 01), Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d'ufficio al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in base (v- al valore della controversia.

Tale somma va determinata, secondo il costante orientamento di questa corte, in misura pari all'importo delle spese di lite, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

4.2. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso;R.G.N. 19178/21 Camera di consiglio del 27 settembre 2022 (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli ex art. 96, terzo comma, c.p.c., della somma di euro 4.800; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19178-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ditta individuale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA] Pagina 1 R.G.N. 19178/21 Camera di consiglio del 27 settembre 2022 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3657/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 10/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2013 il Comune di Casalnuovo di Napoli ordinò la demolizione di un capannone industriale sito nel territorio comunale ed abusivamente costruito. Rimasto inadempiuto l'ordine di demolizione, il Comune dispose l'acquisizione al patrimonio comunale del suddetto immobile, secondo le previsioni dell'art. 31, terzo comma, d.P.R. 6.6.2001 n. 380. 2. Cinque anni dopo il medesimo Comune accertò che l'immobile suddetto era ancora detenuto da [OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale e titolare della impresa individuale "Automan". Di conseguenza gli intimò di sgomberare il suddetto immobile e di versare al Comune la somma di euro 590,58 per ogni mese di occupazione del medesimo immobile, a titolo di cit-• indennità. 3. [OSCURATO:PERSONA] impugnò sia l'ordinanza di demolizione, sia quella di sgombero, dinanzi al TAR della Campania. A fondamento dell'impugnazione dedusse di non avere mai ricevuto la notificazione dell'ordinanza di demolizione, la quale venne notificata solo al proprietario del suolo, e cioè il proprio padre [OSCURATO:PERSONA]. Dedusse che, di conseguenza, il provvedimento impugnato era illegittimo per violazione dell'art. 31 d.p.r. 380/01. 4. Con sentenza 9.7.2019 il TAR della Campania rigettò il ricorso, ritenendo: R.G.N. 19178/21 Camera di consiglio del 27 settembre 2022 a) in punto di diritto, che legittimamente l'ordinanza di demolizione era stata notificata al proprietario dell'immobile abusivo, in quanto responsabile "oggettivo" dell'abuso; b) in punto di fatto, che comunque il ricorrente era venuto aliunde a conoscenza dell'ordine di demolizione. La sentenza venne appellata dal soccombente, il quale - oltre a reiterare le censure già proposte in primo grado - dedusse di avere introdotto un giudizio dinanzi al giudice ordinario, inteso all'accertamento dell'avvenuta usucapione del fondo, e che se tale domanda fosse stata accolta l'acquisto della qualità di proprietario con effetto retroattivo avrebbe reso - ora per allora - invalida la notificazione dell'ordine di demolizione al vecchio proprietario. 5. Con sentenza 10.5.2021 n. 3657 il Consiglio di Stato rigettò il gravame, ritenendo a) inammissibile perché nuova la censura con cui l'appellante invocava la pregiudizialità del giudizio di usucapione rispetto all'impugnativa dell'ordinanza comunale; b) infondata la restante censura, sul presupposto che l'ordine di demolizione d'un immobile abusivo va notificato al solo proprietario, e non anche all'autore materiale dell'abuso. rv 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria. Il Comune di Casalnuovo di Napoli ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. L'eccezione di improcedibilità del ricorso per tardività del deposito, sollevata dal Comune di Casalnuovo, è infondata. Il ricorrente ha infatti documentato che il ricorso è stato spedito alla Cancelleria di questa Corte per mezzo del servizio postale, con plico consegnato il 16 luglio 2021, mentre il termine per il deposito sarebbe scaduto il 21 luglio successivo. R.G.N. 19178/21 Camera di consiglio del 27 settembre 2022 2. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia il vizio di "violazione dei limiti esterni della giurisdizione de/giudice amministrativo", nonché violazione degli articoli 103 e 111 della Costituzione; dell'art. 362 c.p.c.; dell'art. 110 codice del processo amministrativo e dell'art. 12 d.lgs. 28/10. Nella illustrazione del motivo è formulata una tesi giuridica così riassumibile: -) nelle more del giudizio amministrativo, l'autore dell'abuso edilizio ([OSCURATO:PERSONA]), dopo avere introdotto un giudizio per accertamento dell'avvenuta usucapione nei confronti del proprietario del suolo, e cioè il proprio padre [OSCURATO:PERSONA], concluse con questi un accordo in sede di mediazione, ai sensi del d.lgs. 28/10; -) per effetto di tale accordo le parti riconobbero che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato per usucapione il fondo su cui sorgeva l'immobile abusivamente realizzato; -) il suddetto accordo per espressa previsione di legge ha natura di titolo esecutivo; -) poiché l'acquisto per usucapione ha effetto retroattivo, [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi proprietario del suolo sin dal 1991, data di inizio della possessi° ad usucapionem; -) a fronte di questi fatti, il giudice amministrativo non avrebbe potuto sindacare se l'accordo stipulato tra padre e figlio fosse o non fosse opponibile ai terzi, giacché la valutazione delle conseguenze d'un contratto di diritto privato è riservata al giudice ordinario. 3. Il ricorso è inammissibile in modo manifesto per più ragioni. La prima e fondamentale ragione di inammissibilità del ricorso è che la valutazione degli effetti che un accordo transattivo può avere sul giudizio di impugnazione del provvedimento amministrativo non costituisce violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Il giudice amministrativo infatti si è limitato ad una delibazione in via incidentale del contratto di transazione (per tale dovendosi qualificare l'accordo raggiunto in sede di mediazione), al solo fine di stabilire se il suddetto accordo avesse o non avesse carattere di pregiudizialità rispetto alla decisione sull'impugnazione del provvedimento amministrativo, senza R.G.N. 19178/21 Camera di consiglio del 27 settembre 2022 emettere alcuna statuizione sui diritti e sugli obblighi nascenti da tale contratto, e senza alcuna efficacia di giudicato sul punto, nell'ambito quindi della propria giurisdizione (ex permultis, per una fattispecie analoga, Sez. U, Ordinanza n. 3341 del 19/02/2004, in motivazione). 3.1. Benché il rilievo che precede abbia carattere assorbente, ritiene il Collegio doveroso dar conto degli ulteriori profili inammissibilità, così come di palese insostenibilità anche nel merito, delle tesi sostenute nel ricorso: essi infatti svelano una grave colpa del ricorrente nella scelta di proporre il presente ricorso, e giustificano la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., della quale si dirà più oltre. 3.1. Oltre che inammissibile perché prospetta come "questione di giurisdizione" una questione di puro diritto processuale, il ricorso è altresì inammissibile per difetto di decisività. La sentenza impugnata, infatti, è fondata su due diverse rationes decidendi: la tardività dell'eccezione di usucapione, e la sua inopponibilità all'amministrazione comunale. La prima di tali rationes decidendi non è stata però impugnata dal ricorrente, né del resto poteva esserlo, in quanto lo stabilire se una eccezione sia o non sia "nuova" non può costituire violazione dei limiti esterni della giurisdizione. 3.2. In terzo luogo, come accennato, il ricorso oltre ad essere inammissibile ha anche preteso di sostenere tesi giuridiche manifestamente inconsistenti. Nel caso di specie il Consiglio di Stato era chiamato a stabilire se vi fosse pregiudizialità fra il giudizio civile di accertamento dell'usucapione e quello amministrativo di impugnazione dell'ordinanza di sgombero, e correttamente ha ritenuto che la stipula d'una transazione in cui i transigenti riconoscono avvenuta l'usucapione del fondo non ha alcun carattere pregiudiziale rispetto al giudizio amministrativo, in quanto res inter alios acta tedio neque nocet, neque prodest. R.G.N. 19178/21 Camera di consiglio del 27 settembre 2022 3.3. In quarto luogo, il principio della retroattività reale dell'usucapione non opera mai in pregiudizio dei diritti di terzi, come ripetutamente affermato da questa Corte da quasi mezzo secolo, con motivazioni dalle quali il ricorrente prescinde del tutto (per la sentenza "capostipite" si veda Sez. 2, Sentenza n. 3082 del 17/11/1973, in seguito sempre conforme; nonché - ex permultis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12736 del 13/05/2021, sull'inopponibilità al curatore dell'accordo mediatorio stipulato tra fallito e terzo; come pure Sez. 2, Sentenza n. 19054 del 06/07/2021, sull'inopponibilità ai terzi in buona fede dell'avvenuta usucapione di fondi intavolati prima della iscrizione della domanda di usucapione). 3.4. In quinto luogo, infine, a seguire l'infondato ragionamento del ricorrente si perverrebbe a risultati paradossali, in quanto basterebbe al proprietario di un immobile abusivamente eretto riconoscere che esso è stato usucapito da terzi, per sottrarsi con efficacia ex tunc alle responsabilità scaturenti dalla sua qualità di proprietario. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 4.1. Alla condanna alle spese deve seguire, d'ufficio, la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.. Infatti agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta. Il che è quanto avvenuto nel nostro caso, posto che - alla luce di quanto sopra esposto - un diligente professionista non poteva non avvedersi né del fatto R.G.N. 19178/21 Camera di consigho del 27 settembre 2022 che il rigetto dell'eccezione di sospensione del processo non costituisce "violazione dei limiti esterni della giurisdizione"; né del fatto che un negozio di accertamento di avvenuta usucapione è inopponibile ai terzi. Da ciò deriva che delle due l'una: o il ricorrente - e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. - ben conosceva l'inammissibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di proporre una domanda inammissibile; ovvero non se ne è avveduto, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con l'exacta cfiligentia esigibile da chi svolge una prestazione professionale qualificata quale è quella di avvocato cassazionista (ex multis, in tal senso, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022, Rv. 663925 - 03; Sez. 2 - , Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021, Rv. 663164 - 01; Sez. 3 - , Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18512 del 04/09/2020, Rv. 658997 - 01), Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d'ufficio al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in base (v- al valore della controversia. Tale somma va determinata, secondo il costante orientamento di questa corte, in misura pari all'importo delle spese di lite, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. 4.2. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso;R.G.N. 19178/21 Camera di consiglio del 27 settembre 2022 (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli ex art. 96, terzo comma, c.p.c., della somma di euro 4.800; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribut