CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10652/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29027/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA]' 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] CATANIA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1682/2020 depositata il12/10/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] SP [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito SP) presentava domanda di concordato preventivo con riserva, ex art. 161, comma 6, l.fall., e il Tribunale di Catania conce deva termine di 120 giorni per il deposito della proposta e del piano. IlCommissario giudiziale riferiva al Tribunale circa i l mancato adempimento degli obblig hi informativ i , ai sensi degli a rtt. 161, comma 8, e 162, commi 2 e 3, l.f all . , da parte di SP , che i n data 14/02/2020 rinunciava alla domanda di concordato preventivo, rappresentando di aver instaurato "serie e concrete trattative con i suoi principali creditori, finalizzate ad una composizione stragiudiziale della temporanea e transitoria situazione di crisi”. Il Tribunale disponeva la comparizione delle parti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’eventuale dichiara zione di improcedibil ità della domanda, ma, a fronte della domanda di fallimento presentata dal p.m. e d a un creditore (che poi vi rinunzia va ) , SP otteneva rinvio all’udienza ex art. 15 l.fall. del 23 /0 3 / 2020 , che subiva poi ulteriori rinvii per l’emergenza sanitaria da Covid 19. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il p.m. insisteva per la dichiarazione di fallimento e SP chiedeva un ulteriore rinvio (per perfezionare l'iter amministrativo di rateizzazione del debito erariale) o in alternativa la fissazione di apposita udienza di discussione orale (anche con modalità telematica) ovvero la concessione di termine per il deposito di note conclusionali. Il Tribunale si riservava di decidere e, nel termine di dieci giorni assegnato per il deposito di memorie conclusive, SP depositava istanzadi concessione di un ennesimo termine , stavolta ai sensi degli artt. 161 comma 6, l.f all . e 9, comma 5 - bis, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (strumento introdotto in sede di conversione del d.l. cit. dalla l egge 5 giugno 2020 n. 40, entrata in vigore il 07/06/2020). Con sentenza del 0 1 /0 7 / 2020 il Tribunale di Catania prendeva atto della originaria rinuncia alla domanda di concordato preventivo presentata ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall. in data 10/01/2020, dichiarava inammissibile la successiva domanda del 17/06/2020, formulata ai sensi dell’ art. 9, comma 5 - bis, d.l. 23/2020 – ritenendola espressione abusiva dello strumento previsto dalla legge, in quanto meramente finalizzata a procrastinare la dichiarazione di fallimento –e, su istanza del p.m., dichiarava il fallimento di SP , ritenendo che tutti gli elementi allegati non consentissero di configurare alcuna affidabile prospettiva di risanamento. 2. – La Corte d’appello di Catania ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un’articolata motivazione volta arimarcare, tra l’altro: 2.1. – che l a tempistica e le caratteristiche della condotta della debitrice, nel presentare dapprima la domanda ex art. 161, comma 6, l.fall. e poi, a distanza di breve tempo, la domanda ex art. 9 comma 5-bis, d.l. 23/2020, sono sintomatic he dell'esistenza di un intento meramente dilatorio, volto a procrastinare la dichiarazione di fallimento (mancata risposta alla richiesta di informazioni avanzata dal commissario giudiziale; inadempimento alla prima scadenza degli obblighi informativi; rinuncia alla domanda di concordato “in bianco”una volta maturata la scadenza degli obblighi informativi da cui sarebbe derivata la declaratoria di inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 161 comma 8, l.fall.; presentazione della nuova domanda ai sensi dell’ art. 9, comma 5-bis, d.l.23/2020 nell'ultimo giorn o concess o dal tribunale prima di decidere sulla richiesta di fallimento avanzata dal p.m.); 2.2. – che l'art. 161, comma 9, l.fall. stabilisce che: " La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti" e la giurisprudenza della Suprema Corte impone, in caso di rinuncia della domanda o di mancata presentazione della proposta e del piano concordatario entro il termine concesso dal t ribunale, che la seconda domanda sia “piena”, e contenga cioè la proposta e il piano di concordato , in quanto la piena ostensione delle intenzioni del debitore è necessaria affinché l’autorità giudiziaria possa valutare se la (di per sé sospetta) reiterazione della domanda rivesta finalità dilatorie, e costituisca quindi espressione di abuso dello strumento concordatario, ovvero risulti effettivamente funzionale alla composizione della crisi dell'impresa; 2.3. – c he i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità valgono anche quando la nuova domanda di protezione sia finalizzata alla predisposizione di un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d),l.fall., dovendosi consentire al t ribunale di verificare se la nuova domanda “in bianco”,finalizzata all'accesso al piano di risanamento attestato - che faccia seguito alla previa rinuncia di altra domanda “in bianco” - sia espressione di finalità meramente dilatorie, in tal modo creando una sorta di "zona franca" in cui potrebbero annidarsi condotte abusive non necessariamente contrastabili con l'intervento del commissario giudiziale e la imposizione di obblighi informativi (nella specie in concreto disattesi dalla debitrice); 2.4. –che, se non si vuole addirittura escludere l’utilizzabilità dello strumento introdotto dall'art. 9, comma 5-bis, d.l. 23/2020 dopo una prima domanda di concordato in bianco c ui non abbia fatto seguito l'ammissione (ferma restando la possibilità per il debitore di predisporre direttamente un piano attestato di risanamento), è inevitabile aderire al la tesi del tribunale per cui deve in tal caso consentirsiuna verifica sulla serietà dell'intenzione del debitore di comporre la crisi; 2.5. – che nel caso di specie tale verifica ha avuto esito negativo, avendo il tribunale accertato la manifesta inidoneità del progetto di risoluzione della crisi in cui versava SP ( l'indebitamento complessivo ammontava ad oltre 33 milioni di euro, s enza che SP, seppure più volte sollecitata , avesse mai s pecificato i n che modo e con quali risorse fosse sua intenzione farvi fronte; l'istanza di rateizzazione del debito erariale era stata depositata s oltanto nel mese di maggio 2020, quando sin dall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il p.m. aveva attestato che " da una visura effettuata in data odierna risulta una esposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di due milioni di euro relativamente a cartelle non suscettibili di rottamazione";la disponibilità dell'amministratore unico di SP a su pportare finanziariamente la rateizzazione del debito erariale era priva di qualsivoglia concretezzae determinatezza); 2.6. – che dai bilanci emerge un progressivo e sensibile decremento dei ricavi, tale che, dal 2018, essi non coprivano più i costi, apparendo perciò inverosimile l 'esistenza di effettive possibilità di scongiurare o superare lo stato di insolvenza; 2.7. – che è dunque condivisibile il giudizio formulato dal tribunale in punto di abusività della domanda, risultando perciò corretto negare il termine richiesto dalla debitrice e dar corso all’esame della domanda di fallimento. 3. – Avverso detta decisione SP propone ricorso per cassazione in cinque motivi, illustrato da memoria, cui il Fallimento di SP resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. – Il primo motivo denuncia v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 161 e 162 l.fall., dell'art. 9, comma 5-bis, d.l. n. 23 del 2020 e de gli artt. 1175, 1322, 1337 e 1375 c.c. , per l’erronea presunzione di abusività della seconda domanda proposta ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall. e l’ ingiusta attribuzione di oneri probatori in capo alla proponente , in uno alla erronea applicazione dei principi di diritto e nomofilattici in tema di abuso dello strumento concordatario. 3.2. – Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 161, comma 9, e 162 l.fall., dell'art. 9, comma 5-bis, d.l. 23/2020 nonché degli artt. 1175, 1322, 1337 e 1375 c.c., per l’erronea applicazione dei principi di diritto in tema di abuso dello strumento concordatario, poiché, quand'anche volesse ammettersi una presunzione normativa di abusività di una domanda di concordato in bianco che faccia seguito ad altra non andata a buon fine, non potrebbe richiedersi al proponente di dimostrare la serietà delle sue intenzioni prospettando un progetto di risoluzione della crisi prima facie plausibile e non già (come ritenuto) manifestamente inidoneo a comporre la situazione di insolvenza, in quanto una simile p rescrizione sarebbe ontologicamente contraria alla stessa ritenuta ammissibilità di una seconda domanda di concordato “in bianco”. 3.3.– Il terzo motivo lamenta l’o messo esame circa atti, fatti e questioni decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c., con conseguente anomalia motivazionale ex artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte distrettuale valorizzato solo gli elementi negativi , tralasciando quelli di se gno contrario offerti dal proponente a testimonianza della funzionalità del termine richiesto ai fini della soluzione della propria crisi,e della non abusività della richiesta. 3.4. – Il quarto mezzo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 161, comma 8, l.fall. e degli artt. 1175, 1322, 1337 e 1375 c.c. nonché l’ e rronea valutazione circa l'adempimento degli obblighi informativi e l’ erronea applicazione dei principi di diritto in tema di abuso dello strumento concordatario, poiché, con il decreto di concessione dei termini del 16/1/2020, il tribunale aveva disposto obblighi informativi con cadenza mensile, il cui termine scadeva, al più presto, lunedì 17/2/2020, mentre la debitrice aveva rinunziato al concordato in data 14/02/2020, sicché, contrariamente a quanto opinato dai giudici d’appello, a quel momento essa non aveva alcun obbligo informativo da assolvere e il t ribunale non avrebbe potuto dichiarare qualsivoglia inammissibilità. 3.5. – Il quinto motivo denunzia la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 160 e 162 l.fall. nonché dell'art. 9, comma 5-bis, d.l.23/2020, l’erronea valutazione della fattibilità economica della domanda di accesso alla procedura e l’e rronea applicazione dei principi di diritto in tema di abuso dello strumento concordatario, poiché le ragioni di abusività della richiesta sarebbero espressione di una valutazione marcatamente economica della fattibilità (plausibilità) del tentativo di risanamento che la debitrice stava coltivando, però preclus a in quella fase procedimentale, alla luce dei pochi dati che la legge imponeva al proponente di presentare. 4. – I primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, poiché le censure da essi veicolate non colgono la duplice ratio decidendi della sentenza impugnata e contrastano frontalmente con la lettera della norma speciale, c orretta mente interpretata dai giudici a quibus,con conseguente assorbimento dei restantimotivi, versati in merito. 4.1. – L’ art. 9, comma 5 - bis, del d.l. 8 aprile 2020 n. 23, dispone: “Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942”. 4.2. – La norma speciale esige dunque , per un verso, la rinuncia ad una domanda di concordato con riserva in corso e, per altro verso, la pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato previamente elaborato, riservando al tribunale il potere di verificare la completezza e la regolarità della documentazione a tal fine depositata dal debitore, prima di dichiarare l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'art.161, comma 6, l.fall . Del resto, è lo stesso ricorrente a dare atto che, ai sensi della norma citata, «il debitore deve: (i) redigere il piano con eventuali accordi ancillari con i creditori; (ii) far pubblicare il piano nel registro delle imprese; (iii) rinunciare alla domanda di concordato o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione in bianco; (iv) depositare in tribunale la documentazione relativa alla pubblicazione medesima», sostenendo che (solo) « u na volta perfezionati tali incombenti, il tribunale, con mera funzione notarile, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, comma 6, l.fall.». Ebbene, secondo gli accertamenti dei giudici di merito, quegli adempimenti non sono stati osservati, dal momento che la richiesta di termine è stata formulata al fine di predisporre quel piano attestato che,per leg g e , sa rebbe dovuto già essere stato redatto e pubblicato nel registro delle imprese. Né risulta violata la disposizione dell’ art . 9, comma 4, d.l. 23/2020, laddove consente al debitore di chiedere una proroga del termine, prima della scadenza, potendo il tribunale concede rla solo se ritenuta necessariaa lla luce di fatti sopravvenuti e a fronte di concreti e giustificati motivi. 4.3. –La Corte territoriale ha altresì rilevato che la seconda domanda ex art. 161, comma 6, l.fall. non era ammissibile anche ai sensi del successivo comma 9, che, dopo l’esito infruttuoso di una prima domanda di concordato con riserva, ammette nel biennio successivo solo la presentazione di una domanda “piena”, ai sensi dell’art. 161, comma 1, l.fall. (ovvero dell’art. 182-bis, comma 1, l.fall.). 4.4. – Infine, i giudici di merito hanno accertato la natura dilatoria delle iniziative assunte dal debitore (cfr. Cass. 7118/2020, 5677/2017) per contrastare surrettiziamente la domanda di fallimento (cfr. Cass. 1169 /2017, 17764 /2016, 19592/2016) - domanda proposta dal p.m. nella persistente pendenza d i un procedimento di concordato con riserva cui la debitrice, risultata inadempiente agli obblighi informativi imposti dal tribunale, aveva manifestato la volontà di rinunziare (cfr. Cass. 27936/2020, 12010/2018)- nonché il carattere abusivo del ricorso agli ulteriori strumenti allestiti dall’ordinamento per superare la crisi, riscontrando in concreto la mancanza di serie prospettive di superamento dello stato di insolvenza. Accertamento, questo, che , in quanto adeguatamente motivato, non è sottoponibile a revisione in sede di legittimità. Al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato orientamento di questa Corte in materia di abuso dello strumento concordatario, in base al quale “l a domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, legge fall., presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti” (Cass. Sez. U, 9935/2015; conf. Cass. 5677/2017, 27936/2020, 8982/2021, 13997/2023). 5. – Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 6. – Alla luce delle argomentazioni svolte ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente (Cass. Sez. U, 9912/2018; Cass.19948/2023). 6.1. – C ostituisce infatti indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o inammissibilità della propria posizione, ovvero senza compie re un serio sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta(Cass. Sez. U, 32001/2022). 6.2. – Il ricorrente va quindi condannato al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma che,secondo il costante orientamento di questa C orte , può essere e quitativamente determinata i n misura pari all'importo delle stesse spese di lite. 7. – S ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez.U, nn. 23535/2019 , 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna lo stesso ricorrente al pagamento della somma di Euro 10.000,00 in favore del medesimo controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da