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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 18204/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, in persona dell’amministratore protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e StefanoDi Meo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1777/2020depositata il 13/07/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleClaudia Pedrelli, che ha concluso per rigetto del ricorso e del motivo dicontroricorso come da memoria;Uditi il ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] e, per il controricorrente, l'avv.[OSCURATO:PERSONA], i quali si sono riportati alle rispettive difese scritte.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale di Milano opposizione aldecreto ingiuntivo con cui, su ricorso del Condominio di via Pancaldo 4,Milano, gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 7.642,24, oltreaccessori e spese, a titolo di contributi condominiali, contestando sottovari profili la sussistenza del credito fatto valere dalla controparte.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Milano ha dichiaratoinammissibile, siccome tardiva, l’opposizione.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza delCondominio, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1777/2020pubblicata il giorno 13.07.2020, in parziale riforma della decisione diprimo grado, ha accertato l’ammissibilità dell’opposizione a decretoingiuntivo e l’ha rigettata nel merito, condannando l’appellante alpagamento delle spese processuali del grado.Nella motivazione, la Corte, tra l’altro e per quanto di interesse in questasede, ha ritenuto che: - il bilancio consuntivo 2014 - 2015 e il preventivo2015 - 2016, con i relativi riparti, erano stati approvati dall’assembleacondominiale; - in relazione al credito oggetto di ingiunzione era stataprodotta anche una scrittura avente carattere ricognitivo; - era legittimala delibera di ripartizione delle spese relative alla sostituzione della caldaiain base alle superfici radianti, e dunque all’uso, anziché in base aimillesimi di proprietà; - era infondata l’eccezione di avvenuto pagamentosollevata dall’appellante riguardo al contributo alle spese di sostituzionedella caldaia, visto che il credito ingiunto ne teneva già conto.Numero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026Luca Granelli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte d’appello sulla scorta di cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] di via Pancaldo 4, Milano ha resistito con controricorso.del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha presentatoconclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione dell’art. 1362 c.civ. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e violazione art. 132 c.p.c. peromessa motivazione in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.Secondo il ricorrente, con riferimento ai punti 2 e 5 della delibera adottatanel luglio 2016, premesso che egli aveva contestato in radice la stessasussistenza della relativa approvazione, l’interpretazione della volontàdell’assemblea da parte della Corte d’appello sarebbe avvenuta inviolazione di quanto disposto all’art. 1362 c.c. - secondo cui, perinterpretare un atto, occorre fare riferimento al significato letterale delleespressioni usate - e la motivazione del giudice del merito sarebbeapodittica e dunque meramente apparente.

Vi sarebbe, inoltre, omessapronuncia in ordine alle contestazioni sollevate dall’appellante circa ilcontenuto delle delibere in data 03.03.2014 e 11.11.2014.Il motivo è infondato.Al riguardo, deve rilevarsi, in primo luogo, che la Corte di merito haesaminato non solo la delibera assembleare con cui erano stati approvati ilbilancio consuntivo 2014 – 2015 e il preventivo dell’esercizio successivocon i relativi riparti, ma anche quelle precedenti in data 03.03.2014 e11.11.2014, sicché non sussiste il vizio di omessa pronuncia ex art. 112c.p.c., norma, quest’ultima, non indicata nella rubrica del motivo.Peraltro, è stato più volte affermato in sede di legittimità che non ènecessario che la motivazione della decisione di merito prenda in esame,Numero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalleparti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprioconvincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettatetutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr.: Cass. n.12121/2004; Cass. n. 13359/1999).Per quanto riguarda, poi, la delibera di approvazione del consuntivo 2014- 2015 e del preventivo del successivo esercizio, deve osservarsi che laCorte d’appello ha ricostruito la volontà dell’assemblea mediante unesame documentale non limitato alla sola parte del verbale formalmenterelativa all’approvazione, bensì esteso anche alla parte restante deldocumento, nonché nel contesto del relativo ordine del giorno.L’art. 1362 c.c., norma della quale il ricorrente assume la violazione,stabilisce, al primo comma, che nell'attività interpretativa «si deveindagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi alsenso letterale delle parole».Inoltre, l’art. 1363 c.c. prevede che «le clausole del contratto siinterpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il sensoche risulta dal complesso dell'atto», in tal modo ripudiandoun’interpretazione meramente parziale degli atti.Pertanto, l’attività ermeneutica compiuta dal giudice del merito medianteun esame non limitato ad una parte dell’atto, bensì esteso al suocomplesso, deve ritenersi rispettosa dei canoni normativi sopra indicati.In ogni caso, sul punto, premesso che il ragionamento della Corted’appello risulta congruo e coerente, deve osservarsi che la censura inesame non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichéquest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo unadelle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattualesono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersiNumero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (cfr.:Cass. n. 28319/2017; Cass. n. 16987/2018); invero, la doglianza che sirisolva in una mera proposta di un'interpretazione diversa da quellacensurata è inammissibile in sede di legittimità (cfr.: Cass. n.17427/2003; Cass. n. 353/2025).Neppure può ritenersi che la motivazione della sentenza impugnata siameramente apparente.In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previstodall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicoche ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (cfr.: Cass. n. 3819/2020).La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025).Al contrario, la motivazione sul punto in questione è logica e coerente, edalla stessa è possibile ricostruire il ragionamento su cui si fonda ladecisione.Infine, avuto riguardo al fatto che la parte censura la sentenza perché, asuo dire, con motivazione apparente e in violazione dei canoni ermeneuticidell’art. 1362 c.c., ha statuito che poteva essere concessa la provvisoriaesecutività del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione (cfr.: memoriaillustrativa, a pag. 3), deve osservarsi che quest’ultimo provvedimentoriveste carattere interinale e non è quindi idoneo a pregiudicare laNumero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026pronunzia di merito neppure sotto il limitato profilo della sua esecutorietà,sicché esso non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost. (cfr.: Cass. n. 548/1995; Cass. n. 7211/1997); tanto menosono impugnabili, dunque, eventuali considerazioni formulate, al riguardo,nella sentenza impugnata.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza peromessa motivazione art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.riguardo l’ambito di estensione e degli effetti della scrittura del16.02.2015.In particolare, a fronte della contestazione dell’appellante, la sentenzadella Corte d’appello non avrebbe spiegato le ragioni per le quali l’oggettoe i titoli del decreto ingiuntivo opposto corrisponderebbero ai titoli indicatinella scrittura, rivelandosi tautologica.

Inoltre, non sarebbero statespiegate le ragioni per cui tale scrittura comporterebbe un riconoscimentodi debito quanto alle somme, indicate nel decreto ingiuntivo, relative atitoli diversi dalla delibera del giorno 11.11.2014, a cui essa si riferiva.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, deve ribadirsi che sono inammissibili nella presente sededoglianze relative a considerazioni concernenti il provvedimento diconcessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.In secondo luogo, deve rilevarsi che, a pag. 12 della sentenza impugnata,la Corte d’appello ha indicato le poste fatte oggetto della scrittura del16.02.2015.Ebbene, confrontando tale elenco con la citazione testuale del contenutodel documento in questione, contenuta nel ricorso a pag. 17, puòagevolmente notarsi che vi è sostanziale corrispondenza tra i due, sicchéla motivazione non può essere tacciata di tautologia, essendosi il giudicedel merito limitato a riportare le indicazioni di cui alla scrittura.Numero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026La sentenza impugnata, poi, ha operato una distinzione tra la naturatransattiva dell’atto e il suo valore ricognitivo, riconoscendo la sussistenzadel secondo.In ogni caso, il contenuto del documento in questione non costituiscel’unico elemento posto a fondamento della sentenza impugnata, visto chela Corte d’appello ha considerato anche le delibere da cui discendevano leobbligazioni fatte valere dal Condominio nel presente giudizio.Ciò costituisce autonoma ratio decidendi posta a fondamento dellapronuncia della Corte di merito e idonea a sorreggerla.Deve allora trovare applicazione il principio sulla scorta del quale, nel casoin cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o uncapo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee asorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia,non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura,ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza conl'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio ditale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione dellasentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni cheautonomamente l'una o l'altro sorreggano.

Ne consegue che è sufficienteche anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto dicensura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché ilricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbaessere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto diinteresse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza odel capo impugnato (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 16602/2005).3.

Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione falsa applicazionedell’art. 1123 comma 1 c. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.In particolare, a dire di parte ricorrente, la sentenza impugnata eraerronea nella parte in cui aveva ritenuto legittima la delibera diripartizione delle spese relative alla sostituzione della caldaia in base alleNumero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026superfici radianti, e dunque all’uso, anziché in base ai millesimi diproprietà, vertendosi in tema di spese di conservazione dell’impiantocomune.Il motivo è infondato.Deve premettersi che, riferendosi la ripartizione approvata dall’assembleanon già alle spese relative ai consumi dell’impianto di riscaldamento, bensìa quelle di sostituzione della caldaia, va richiamato il principio in base alquale in tema di oneri condominiali, non è applicabile alle spese diconservazione (art. 1123, primo comma c.c.), quale è quella per lasostituzione della caldaia, il criterio di ripartizione in proporzione dell'uso(art. 1123, secondo comma c.c.).

Ne consegue che la ripartizione dellespese per la sostituzione della caldaia va effettuata secondo i millesimi diproprietà e non secondo i millesimi del riscaldamento e tale normativa èderogabile solo per via contrattuale, attraverso una convenzione cheobblighi tutti i condomini, non rientrando tra le attribuzioni dellaassemblea condominiale quella di deliberare in ordine a criteri diripartizione delle spese in contrasto con quelli previsti dalla legge,traducendosi una tale delibera in una lesione dei diritti del singolocondomino attraverso il mutamento del valore riconosciuto alla parte diedificio di sua proprietà esclusiva (cfr.: Cass. n. 1420/2004).Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non può ritenersigiuridicamente corretta nella parte in cui ha affermato il contrario, ma ciònon può portare all'accoglimento del ricorso, ogni qual volta il dirittoultimo rivendicato sia comunque giuridicamente insussistente sicché, perpalesi ragioni di economia e ragionevole durata del processo, il giudizio dilegittimità va in tali evenienze comunque chiuso, previa correzione ex art.384 c.p.c. della motivazione assunta nella sentenza impugnata, con lareiezione del motivo interessato da tale dinamica processuale.Le Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., n. 9839/2021) hanno affermato che intema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibereNumero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c.,come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoriadella nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguentiipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali,impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima davalutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" - , contenutoillecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al"buon costume".

Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, amaggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizionedelle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro,trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previstedall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili ledeliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condominidelle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottatein violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzionestessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dettetermine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.In altri termini, le delibere dell'assemblea di condominio che ripartiscanole spese dando esecuzione a un criterio illegittimamente adottato in unaprecedente delibera nulla, sono annullabili e non nulle per propagazione,in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole disuddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma inconcreto denotanti una violazione di dette regole, di tal che la loroinvalidità può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione aldecreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi solo se dedottamediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termineprevisto dall'art. 1137 c.c. (cfr.: Cass. n. 20888/2023).Numero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nella specie, la ripartizione delle spese condominiali con deroga, “unatantum” (cfr.: ricorso, a pag. 22), ai criteri legali, non è nulla, maannullabile.In concreto, inoltre, nessuna domanda riconvenzionale di annullamentorisulta formulata dall’opponente nell’ambito del presente giudizio, sicché laquestione non avrebbe potuto influire sulla decisione.4.

Il quarto motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c. e omessamotivazione circa un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c.In particolare, la Corte d’appello non si era pronunciata sulla richiesta dicompensare con la quota di spesa per la trasformazione della centraletermica le quote ingiunte come fondi straordinari di cui alle delibere03.03.2014 e 11.11.2014, nonché sulla richiesta subordinata di accertareche la somma delle rate straordinarie per far fronte agli insoluti era statagià corrisposta con il pagamento della quota di spesa per la centraletermica.

Secondo il ricorrente, inoltre, era stato omesso l’esame del fattodecisivo che le rate straordinarie portate nel decreto ingiuntivo riferite alledelibere in questione, in quanto volte a coprire l’esposizione delCondominio nei confronti dei fornitori [OSCURATO:SOCIETA].,concernevano la medesima spesa della centrale termica.Il motivo è infondato.Dall’esposizione contenuta nel ricorso, alle pagg. 26 e 27, si evince che siera verificata una sottrazione di somme da parte del precedenteamministratore del Condominio, tale Zilli, il che aveva reso necessariorichiedere ai condomini di contribuire alla costituzione di un fondo, ondefar fronte al pagamento dei fornitori, tra cui le imprese che avevanoeseguito le attività di progettazione e sostituzione della centrale termica.Ciò premesso, per quanto concerne l’asserita illegittimità della pretesacreditoria del Condominio opposto, in quanto le circostanze sopra esposteintegrerebbero gli estremi di una duplicazione della richiesta, la doglianzaNumero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026in questione è preclusa dal fatto che, come innanzi si è visto, nel giudiziodi opposizione a decreto ingiuntivo non può essere fatta valere, salvadomanda riconvenzionale di annullamento, nella specie non proposta,l’eventuale illegittimità della delibera su cui il credito si fonda.Per quanto riguarda, poi, l’eccezione di pagamento, la Corte d’appello si èespressamente pronunciata, rigettandola in virtù del fatto che l’estrattoconto allegato al fascicolo della fase monitoria conteneva già menzionedell’accredito della somma pagata, sicché di detta posta si era tenutoconto nella quantificazione del credito ingiunto; pertanto, non èconfigurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c.Quanto precede vale altresì ad escludere che ricorra l’ipotesi di omessoesame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.5.

Il quinto motivo è rubricato come segue: nullità della sentenzaviolazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., per avereomesso di esaminare una eccezione di compensazione.In particolare, premesso che l’opponente aveva appreso, solosuccessivamente alla notificazione dell’opposizione, del pagamento infavore del Condominio della somma di euro 350,00 da parte della suacompagnia di assicurazioni a titolo di rimborso di un danno da lui subito,domandando con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.la rimessione in termini per formulare eccezione di compensazione con ilcredito ingiunto, la Corte d’appello non si era pronunciata al riguardo.Il motivo deve essere disatteso.Sul punto, deve premettersi che, in tema di estinzione delle obbligazioni,la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti chehanno origine da uno stesso rapporto e, risolvendosi in una verifica dellereciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice diprocedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello,senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domandariconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattualiNumero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva dellaparte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso(cfr.: Cass. n. 6700/2024; Cass. n. 33872/2022); in tema di estinzionedelle obbligazioni, si è in presenza di compensazione c.d. impropria se lareciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cuil'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite puòessere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nelcaso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomiadei rapporti e l'eccezione di parte (cfr.: Cass. n. 28568/2021; Cass. n.7474/2017).Nella specie, non ricorre un’ipotesi di compensazione c.d. impropria, vistoche le cause delle obbligazioni di pagamento sono diverse: il credito delCondominio si fonda sull’obbligazione di contribuire alle spese comuni,mentre il credito del condomino è di natura risarcitoria, a seguito di unsinistro (cfr.: ricorso, a pag. 29).Ciò vale ad escludere la possibilità di rilevare la compensazione d’ufficio.Nel merito, poi, l’eccezione deve essere ritenuta tardiva.Deve rilevarsi, al riguardo, che il ricorrente assume di aver appreso«successivamente alla notificazione dell’atto di citazione in opposizione edalla iscrizione a ruolo» (cfr.: ricorso, a pag. 6) la circostanza delpagamento al Condominio della somma di euro 350,00, pagamentocomunicatogli con «lettera del 8 aprile 2016» (cfr.: ricorso, a pag. 29, ememoria illustrativa, a pag. 9), sebbene esso risalisse al dicembre 2014.Al riguardo, tuttavia, occorre osservare che il credito risarcitorio di cui eratitolare il ricorrente nei confronti del Condominio preesisteva rispetto alpagamento dell’indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni,avvenuto nel dicembre 2014, sicché esso avrebbe potuto essere fattovalere fin dall’introduzione della causa di opposizione.Numero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026Alla luce di quanto innanzi osservato, deve rilevarsi che, pur non avendola Corte di merito pronunciato sull’eccezione in questione, la decisionedella stessa risulta comunque corretta, stante la tardività dell’eccezione.Quanto precede vale a precludere la cassazione della decisione impugnatasul punto, visto che, in caso di nullità della sentenza per omessapronuncia, esigenze di economia processuale impongono di evitare lacassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare lapronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto essere decisa nelmerito, risultando inutile un ritorno della causa in fase di merito, purchésenza necessità di ulteriori accertamenti in fatto (cfr.: Cass. n.2313/2010; Cass. n. 15112/2013; Cass. n. 21257/2014; Cass. n.21968/2015; Cass. n. 11838/2017; Cass. n. 16171/2017; Cass. n.9693/2018; Cass. n. 17416/2023; sul punto, in tema di omessamotivazione, si veda anche: Cass., Sez.

Un., n. 2731/2017).Peraltro, la circostanza che il credito indicato dal ricorrente fosse già statosoddisfatto fin dal primo grado di giudizio, e ciò mediante decurtazionedella somma in questione dal dovuto in sede esecutiva (cfr.: ricorso, apag. 30), impedisce di ritenere che successivamente, in grado di appello,l’eccezione potesse essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivoopposto, dal che deriva la carenza di interesse in capo al ricorrente a farvalere la questione.6.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 3.400,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art.1, comma 17, legge n. 228/12, sussistono i presupposti processuali, per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 12 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in persona dell’amministratore protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e StefanoDi Meo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1777/2020depositata il 13/07/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleClaudia Pedrelli, che ha concluso per rigetto del ricorso e del motivo dicontroricorso come da memoria;Uditi il ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] e, per il controricorrente, l'avv.[OSCURATO:PERSONA], i quali si sono riportati alle rispettive difese scritte.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale di Milano opposizione aldecreto ingiuntivo con cui, su ricorso del Condominio di via Pancaldo 4,Milano, gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 7.642,24, oltreaccessori e spese, a titolo di contributi condominiali, contestando sottovari profili la sussistenza del credito fatto valere dalla controparte.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Milano ha dichiaratoinammissibile, siccome tardiva, l’opposizione.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza delCondominio, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1777/2020pubblicata il giorno 13.07.2020, in parziale riforma della decisione diprimo grado, ha accertato l’ammissibilità dell’opposizione a decretoingiuntivo e l’ha rigettata nel merito, condannando l’appellante alpagamento delle spese processuali del grado.Nella motivazione, la Corte, tra l’altro e per quanto di interesse in questasede, ha ritenuto che: - il bilancio consuntivo 2014 - 2015 e il preventivo2015 - 2016, con i relativi riparti, erano stati approvati dall’assembleacondominiale; - in relazione al credito oggetto di ingiunzione era stataprodotta anche una scrittura avente carattere ricognitivo; - era legittimala delibera di ripartizione delle spese relative alla sostituzione della caldaiain base alle superfici radianti, e dunque all’uso, anziché in base aimillesimi di proprietà; - era infondata l’eccezione di avvenuto pagamentosollevata dall’appellante riguardo al contributo alle spese di sostituzionedella caldaia, visto che il credito ingiunto ne teneva già conto.Numero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026Luca Granelli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte d’appello sulla scorta di cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] di via Pancaldo 4, Milano ha resistito con controricorso.del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha presentatoconclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione dell’art. 1362 c.civ. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e violazione art. 132 c.p.c. peromessa motivazione in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.Secondo il ricorrente, con riferimento ai punti 2 e 5 della delibera adottatanel luglio 2016, premesso che egli aveva contestato in radice la stessasussistenza della relativa approvazione, l’interpretazione della volontàdell’assemblea da parte della Corte d’appello sarebbe avvenuta inviolazione di quanto disposto all’art. 1362 c.c. - secondo cui, perinterpretare un atto, occorre fare riferimento al significato letterale delleespressioni usate - e la motivazione del giudice del merito sarebbeapodittica e dunque meramente apparente. Vi sarebbe, inoltre, omessapronuncia in ordine alle contestazioni sollevate dall’appellante circa ilcontenuto delle delibere in data 03.03.2014 e 11.11.2014.Il motivo è infondato.Al riguardo, deve rilevarsi, in primo luogo, che la Corte di merito haesaminato non solo la delibera assembleare con cui erano stati approvati ilbilancio consuntivo 2014 – 2015 e il preventivo dell’esercizio successivocon i relativi riparti, ma anche quelle precedenti in data 03.03.2014 e11.11.2014, sicché non sussiste il vizio di omessa pronuncia ex art. 112c.p.c., norma, quest’ultima, non indicata nella rubrica del motivo.Peraltro, è stato più volte affermato in sede di legittimità che non ènecessario che la motivazione della decisione di merito prenda in esame,Numero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalleparti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprioconvincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettatetutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr.: Cass. n.12121/2004; Cass. n. 13359/1999).Per quanto riguarda, poi, la delibera di approvazione del consuntivo 2014- 2015 e del preventivo del successivo esercizio, deve osservarsi che laCorte d’appello ha ricostruito la volontà dell’assemblea mediante unesame documentale non limitato alla sola parte del verbale formalmenterelativa all’approvazione, bensì esteso anche alla parte restante deldocumento, nonché nel contesto del relativo ordine del giorno.L’art. 1362 c.c., norma della quale il ricorrente assume la violazione,stabilisce, al primo comma, che nell'attività interpretativa «si deveindagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi alsenso letterale delle parole».Inoltre, l’art. 1363 c.c. prevede che «le clausole del contratto siinterpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il sensoche risulta dal complesso dell'atto», in tal modo ripudiandoun’interpretazione meramente parziale degli atti.Pertanto, l’attività ermeneutica compiuta dal giudice del merito medianteun esame non limitato ad una parte dell’atto, bensì esteso al suocomplesso, deve ritenersi rispettosa dei canoni normativi sopra indicati.In ogni caso, sul punto, premesso che il ragionamento della Corted’appello risulta congruo e coerente, deve osservarsi che la censura inesame non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichéquest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo unadelle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattualesono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersiNumero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (cfr.:Cass. n. 28319/2017; Cass. n. 16987/2018); invero, la doglianza che sirisolva in una mera proposta di un'interpretazione diversa da quellacensurata è inammissibile in sede di legittimità (cfr.: Cass. n.17427/2003; Cass. n. 353/2025).Neppure può ritenersi che la motivazione della sentenza impugnata siameramente apparente.In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previstodall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicoche ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (cfr.: Cass. n. 3819/2020).La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025).Al contrario, la motivazione sul punto in questione è logica e coerente, edalla stessa è possibile ricostruire il ragionamento su cui si fonda ladecisione.Infine, avuto riguardo al fatto che la parte censura la sentenza perché, asuo dire, con motivazione apparente e in violazione dei canoni ermeneuticidell’art. 1362 c.c., ha statuito che poteva essere concessa la provvisoriaesecutività del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione (cfr.: memoriaillustrativa, a pag. 3), deve osservarsi che quest’ultimo provvedimentoriveste carattere interinale e non è quindi idoneo a pregiudicare laNumero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026pronunzia di merito neppure sotto il limitato profilo della sua esecutorietà,sicché esso non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost. (cfr.: Cass. n. 548/1995; Cass. n. 7211/1997); tanto menosono impugnabili, dunque, eventuali considerazioni formulate, al riguardo,nella sentenza impugnata.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza peromessa motivazione art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.riguardo l’ambito di estensione e degli effetti della scrittura del16.02.2015.In particolare, a fronte della contestazione dell’appellante, la sentenzadella Corte d’appello non avrebbe spiegato le ragioni per le quali l’oggettoe i titoli del decreto ingiuntivo opposto corrisponderebbero ai titoli indicatinella scrittura, rivelandosi tautologica. Inoltre, non sarebbero statespiegate le ragioni per cui tale scrittura comporterebbe un riconoscimentodi debito quanto alle somme, indicate nel decreto ingiuntivo, relative atitoli diversi dalla delibera del giorno 11.11.2014, a cui essa si riferiva.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, deve ribadirsi che sono inammissibili nella presente sededoglianze relative a considerazioni concernenti il provvedimento diconcessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.In secondo luogo, deve rilevarsi che, a pag. 12 della sentenza impugnata,la Corte d’appello ha indicato le poste fatte oggetto della scrittura del16.02.2015.Ebbene, confrontando tale elenco con la citazione testuale del contenutodel documento in questione, contenuta nel ricorso a pag. 17, puòagevolmente notarsi che vi è sostanziale corrispondenza tra i due, sicchéla motivazione non può essere tacciata di tautologia, essendosi il giudicedel merito limitato a riportare le indicazioni di cui alla scrittura.Numero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026La sentenza impugnata, poi, ha operato una distinzione tra la naturatransattiva dell’atto e il suo valore ricognitivo, riconoscendo la sussistenzadel secondo.In ogni caso, il contenuto del documento in questione non costituiscel’unico elemento posto a fondamento della sentenza impugnata, visto chela Corte d’appello ha considerato anche le delibere da cui discendevano leobbligazioni fatte valere dal Condominio nel presente giudizio.Ciò costituisce autonoma ratio decidendi posta a fondamento dellapronuncia della Corte di merito e idonea a sorreggerla.Deve allora trovare applicazione il principio sulla scorta del quale, nel casoin cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o uncapo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee asorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia,non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura,ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza conl'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio ditale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione dellasentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni cheautonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficienteche anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto dicensura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché ilricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbaessere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto diinteresse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza odel capo impugnato (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 16602/2005).3. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione falsa applicazionedell’art. 1123 comma 1 c. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.In particolare, a dire di parte ricorrente, la sentenza impugnata eraerronea nella parte in cui aveva ritenuto legittima la delibera diripartizione delle spese relative alla sostituzione della caldaia in base alleNumero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026superfici radianti, e dunque all’uso, anziché in base ai millesimi diproprietà, vertendosi in tema di spese di conservazione dell’impiantocomune.Il motivo è infondato.Deve premettersi che, riferendosi la ripartizione approvata dall’assembleanon già alle spese relative ai consumi dell’impianto di riscaldamento, bensìa quelle di sostituzione della caldaia, va richiamato il principio in base alquale in tema di oneri condominiali, non è applicabile alle spese diconservazione (art. 1123, primo comma c.c.), quale è quella per lasostituzione della caldaia, il criterio di ripartizione in proporzione dell'uso(art. 1123, secondo comma c.c.). Ne consegue che la ripartizione dellespese per la sostituzione della caldaia va effettuata secondo i millesimi diproprietà e non secondo i millesimi del riscaldamento e tale normativa èderogabile solo per via contrattuale, attraverso una convenzione cheobblighi tutti i condomini, non rientrando tra le attribuzioni dellaassemblea condominiale quella di deliberare in ordine a criteri diripartizione delle spese in contrasto con quelli previsti dalla legge,traducendosi una tale delibera in una lesione dei diritti del singolocondomino attraverso il mutamento del valore riconosciuto alla parte diedificio di sua proprietà esclusiva (cfr.: Cass. n. 1420/2004).Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non può ritenersigiuridicamente corretta nella parte in cui ha affermato il contrario, ma ciònon può portare all'accoglimento del ricorso, ogni qual volta il dirittoultimo rivendicato sia comunque giuridicamente insussistente sicché, perpalesi ragioni di economia e ragionevole durata del processo, il giudizio dilegittimità va in tali evenienze comunque chiuso, previa correzione ex art.384 c.p.c. della motivazione assunta nella sentenza impugnata, con lareiezione del motivo interessato da tale dinamica processuale.Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9839/2021) hanno affermato che intema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibereNumero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c.,come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoriadella nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguentiipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali,impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima davalutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" - , contenutoillecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al"buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, amaggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizionedelle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro,trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previstedall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili ledeliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condominidelle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottatein violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzionestessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dettetermine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.In altri termini, le delibere dell'assemblea di condominio che ripartiscanole spese dando esecuzione a un criterio illegittimamente adottato in unaprecedente delibera nulla, sono annullabili e non nulle per propagazione,in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole disuddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma inconcreto denotanti una violazione di dette regole, di tal che la loroinvalidità può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione aldecreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi solo se dedottamediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termineprevisto dall'art. 1137 c.c. (cfr.: Cass. n. 20888/2023).Numero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nella specie, la ripartizione delle spese condominiali con deroga, “unatantum” (cfr.: ricorso, a pag. 22), ai criteri legali, non è nulla, maannullabile.In concreto, inoltre, nessuna domanda riconvenzionale di annullamentorisulta formulata dall’opponente nell’ambito del presente giudizio, sicché laquestione non avrebbe potuto influire sulla decisione.4. Il quarto motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c. e omessamotivazione circa un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c.In particolare, la Corte d’appello non si era pronunciata sulla richiesta dicompensare con la quota di spesa per la trasformazione della centraletermica le quote ingiunte come fondi straordinari di cui alle delibere03.03.2014 e 11.11.2014, nonché sulla richiesta subordinata di accertareche la somma delle rate straordinarie per far fronte agli insoluti era statagià corrisposta con il pagamento della quota di spesa per la centraletermica. Secondo il ricorrente, inoltre, era stato omesso l’esame del fattodecisivo che le rate straordinarie portate nel decreto ingiuntivo riferite alledelibere in questione, in quanto volte a coprire l’esposizione delCondominio nei confronti dei fornitori [OSCURATO:SOCIETA].,concernevano la medesima spesa della centrale termica.Il motivo è infondato.Dall’esposizione contenuta nel ricorso, alle pagg. 26 e 27, si evince che siera verificata una sottrazione di somme da parte del precedenteamministratore del Condominio, tale Zilli, il che aveva reso necessariorichiedere ai condomini di contribuire alla costituzione di un fondo, ondefar fronte al pagamento dei fornitori, tra cui le imprese che avevanoeseguito le attività di progettazione e sostituzione della centrale termica.Ciò premesso, per quanto concerne l’asserita illegittimità della pretesacreditoria del Condominio opposto, in quanto le circostanze sopra esposteintegrerebbero gli estremi di una duplicazione della richiesta, la doglianzaNumero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026in questione è preclusa dal fatto che, come innanzi si è visto, nel giudiziodi opposizione a decreto ingiuntivo non può essere fatta valere, salvadomanda riconvenzionale di annullamento, nella specie non proposta,l’eventuale illegittimità della delibera su cui il credito si fonda.Per quanto riguarda, poi, l’eccezione di pagamento, la Corte d’appello si èespressamente pronunciata, rigettandola in virtù del fatto che l’estrattoconto allegato al fascicolo della fase monitoria conteneva già menzionedell’accredito della somma pagata, sicché di detta posta si era tenutoconto nella quantificazione del credito ingiunto; pertanto, non èconfigurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c.Quanto precede vale altresì ad escludere che ricorra l’ipotesi di omessoesame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.5. Il quinto motivo è rubricato come segue: nullità della sentenzaviolazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., per avereomesso di esaminare una eccezione di compensazione.In particolare, premesso che l’opponente aveva appreso, solosuccessivamente alla notificazione dell’opposizione, del pagamento infavore del Condominio della somma di euro 350,00 da parte della suacompagnia di assicurazioni a titolo di rimborso di un danno da lui subito,domandando con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.la rimessione in termini per formulare eccezione di compensazione con ilcredito ingiunto, la Corte d’appello non si era pronunciata al riguardo.Il motivo deve essere disatteso.Sul punto, deve premettersi che, in tema di estinzione delle obbligazioni,la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti chehanno origine da uno stesso rapporto e, risolvendosi in una verifica dellereciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice diprocedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello,senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domandariconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattualiNumero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva dellaparte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso(cfr.: Cass. n. 6700/2024; Cass. n. 33872/2022); in tema di estinzionedelle obbligazioni, si è in presenza di compensazione c.d. impropria se lareciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cuil'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite puòessere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nelcaso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomiadei rapporti e l'eccezione di parte (cfr.: Cass. n. 28568/2021; Cass. n.7474/2017).Nella specie, non ricorre un’ipotesi di compensazione c.d. impropria, vistoche le cause delle obbligazioni di pagamento sono diverse: il credito delCondominio si fonda sull’obbligazione di contribuire alle spese comuni,mentre il credito del condomino è di natura risarcitoria, a seguito di unsinistro (cfr.: ricorso, a pag. 29).Ciò vale ad escludere la possibilità di rilevare la compensazione d’ufficio.Nel merito, poi, l’eccezione deve essere ritenuta tardiva.Deve rilevarsi, al riguardo, che il ricorrente assume di aver appreso«successivamente alla notificazione dell’atto di citazione in opposizione edalla iscrizione a ruolo» (cfr.: ricorso, a pag. 6) la circostanza delpagamento al Condominio della somma di euro 350,00, pagamentocomunicatogli con «lettera del 8 aprile 2016» (cfr.: ricorso, a pag. 29, ememoria illustrativa, a pag. 9), sebbene esso risalisse al dicembre 2014.Al riguardo, tuttavia, occorre osservare che il credito risarcitorio di cui eratitolare il ricorrente nei confronti del Condominio preesisteva rispetto alpagamento dell’indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni,avvenuto nel dicembre 2014, sicché esso avrebbe potuto essere fattovalere fin dall’introduzione della causa di opposizione.Numero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026Alla luce di quanto innanzi osservato, deve rilevarsi che, pur non avendola Corte di merito pronunciato sull’eccezione in questione, la decisionedella stessa risulta comunque corretta, stante la tardività dell’eccezione.Quanto precede vale a precludere la cassazione della decisione impugnatasul punto, visto che, in caso di nullità della sentenza per omessapronuncia, esigenze di economia processuale impongono di evitare lacassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare lapronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto essere decisa nelmerito, risultando inutile un ritorno della causa in fase di merito, purchésenza necessità di ulteriori accertamenti in fatto (cfr.: Cass. n.2313/2010; Cass. n. 15112/2013; Cass. n. 21257/2014; Cass. n.21968/2015; Cass. n. 11838/2017; Cass. n. 16171/2017; Cass. n.9693/2018; Cass. n. 17416/2023; sul punto, in tema di omessamotivazione, si veda anche: Cass., Sez. Un., n. 2731/2017).Peraltro, la circostanza che il credito indicato dal ricorrente fosse già statosoddisfatto fin dal primo grado di giudizio, e ciò mediante decurtazionedella somma in questione dal dovuto in sede esecutiva (cfr.: ricorso, apag. 30), impedisce di ritenere che successivamente, in grado di appello,l’eccezione potesse essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivoopposto, dal che deriva la carenza di interesse in capo al ricorrente a farvalere la questione.6. Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 27858/2020Numero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 18204/2026Data pubblicazione 05/06/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 3.400,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art.1, comma 17, legge n. 228/12, sussistono i presupposti processuali, per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 12 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]