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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00353/2025

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25418/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e ANDREAPAOLETTI ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - e LLOYD’S [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del procuratore specialedel Rappresentante per l’Italia di [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri s.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 1694/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 19/7/2022, la Corte d’appello di Venezia haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell’inadempimento, da parte delRovaglia, delle obbligazioni concernenti le prestazioni di progettista e direttore dei lavori dallo stesso contratte nei confronti degli attori; inadempimento nella specie manifestatosi in conseguenza dell’emersione, a carico dell’immobile degli attori, di vizi e difformità rispettoal progetto iniziale; conla stessa sentenza, la corte territoriale ha rigettato la domanda proposta dal Rovaglia al fine di essere manlevato dalla Lloyd’s InsuranceCompany S.A. nel pagamento degli importi eventualmente dovutia titolo risarcitorio in favore delle controparti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatocome il Rovaglia dovesse ritenersi responsabili di tutti i vizi e le difformità presenti nell’immobile degli attori, avendo lo stesso costantementeconservato il ruolo primario di direttore dei lavori, con il conseguente impegno, nella specie disatteso, di controllare e verificarela bontà delle prestazioni professionali svolte anche da altri professionisti e, segnatamente, nella specie, dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], infondatamenteindicato dal Rovaglia come unico responsabile dei vizi Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri e dei difetti denunciati dagli attori; circostanza, peraltro, confermata da quanto emerso a seguito delle perizie che avevano verificato la responsabilità del Rovaglia in ordine alle scelte tecniche nella specie concretamenteassunte; ciòposto, escluso che l’accordo nelle more intercorso tra le parti potesse interpretarsi nel senso di aver definitivamente definito ogni ulteriorecontroversia tra le parti, la corte territoriale ha determinato gli importi dovuti dal Rovaglia in favore degli attori, sulla base delle indicazionifatte proprie nella c.t.u. disposta nel corso del giudizio; quantoalla domanda di manleva proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.A., la corte territoriale ha evidenziato come il Rovaglia avesse colpevolmente omesso di informare la compagnia assicuratrice delle contestazioni già ricevute dagli odierni controricorrentiprima della conclusione del contratto di assicurazione, in tal modo rendendo inefficace la polizza conclusa in conformità a quantoprevisto dalle condizioni generali di assicurazione convenute tra leparti; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di otto motivi d’impugnazione; FaustoRobbi e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] S.A., dall’altro, resistono ciascuno con un proprio controricorso; LucaRovaglia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CompanyS.A. hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato gli elementi di prova complessivamente acquisiti al Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudizio, dai quali era emerso l’affidamento dell’incarico di progettazione e di direzione dei lavori, con particolare riguardo all’isolamentotermico dell’edificio degli attori, all’ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dunque affiancato il Rovaglia nell’assunzione delle funzioni di progettazionee di direzione dei lavori con specifico riguardo a quelle partidell’intervento edilizio e del fabbricato cui si riferivano i vizi e i difettidenunciati dagli attori, con la conseguenza che la responsabilità per tali vizi e difetti doveva essere ascritta integralmente al solo [OSCURATO:PERSONA]; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura inesame, il ricorrente si sia limit ato a prospettare una diversa lettura degli elementi di prova offerti dalle parti e della stessa consulenza tecnicad’ufficio, invocando una diversa ricostruzione dei fatti di caus a edelle prove, secondo una prospettiva critica non consentita in questa sede; inparticolare, sostiene il ricorrente come, dall’esame degli elementi di prova acquisiti al giudizio, fosse emersa una paritaria posizione gerarchica nella direzione dei lavori tra i l [OSCURATO:PERSONA] e i l Rovaglia (posizioni tra loro distinguibili solo per la diversi tà degli ambiti di competenza), là dove, al contrario, la corte territoriale ha attribuito all’odierno ricorrente una posizione di preminenza sul [OSCURATO:PERSONA], cui avrebbe dovuto corrispondere un preciso dovere di controllo e di verifica del primo sul secondo (cfr. pagg. 15 - 16 della sentenza impugnata),con la conseguente responsabilità del Rovaglia anche sulle mancanzeo gli errori imputabili al [OSCURATO:PERSONA] ; ciò posto, è agevole riscontrare come la censura in esame, nel contrapporreuna propria ricostruzione dei fatti diversa da quella fatta propriadal giudice a quo , si traduca , con evidenza, in una doglianza Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avente ad oggetto un vizio di motivazione , e non già un vizio di violazionedi legge (come , viceversa, si paventa), giacché la pretesa violazionedell’art. 115 c.p.c. in nessun caso può tradursi nella critica delmodo attraverso il quale il giudice di merito ha letto e interpretato lefonti di prova emerse dal dibattito processuale ; ne deriva l’inammissibilità della censura, per l’impossibilità della prospettazione di una simile impostazione critica in questa sede di legittimità; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1218, 1228 e 2232 c.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamentericonosciuto la responsabilità del Rovaglia per non aver controllato adeguatamente l’operato del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo erroneamente che l’odierno ricorrente avesse contrattualmente assuntotale compito di preminenza, di per sé suscettibile di giustificare l’esercizio di tali prerogative sull’altro direttore dei lavori, con la conseguenza che solo a quest’ultimo doveva essere attribuito ogni responsabilitànel settore dei lavori di sua competenza; ilmotivo è inammissibile ; anchein relazione alla censura in esame il ricorrente prospetta una diversalettura degli elementi di prova offerti dalle parti e della stessa consulenza tecnica d’ufficio, invocando una diversa ricostruzione dei fatti di cause e delle prove, secondo una prospettiva critica non consentitain questa sede ; inparticolare, il ricorrente sostiene che dall’esame degli elementi diprova sia emersa una paritaria posizione di direzione dei lavori del [OSCURATO:PERSONA] e del Rovaglia, tra loro distinguibili per diversi ambiti di competenza, là dove, al contrario, la corte territoriale ha attribuito all’odierno ricorrente una posizione di preminenza sul [OSCURATO:PERSONA], cui Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avrebbe dovuto corrispondere un preciso dovere di controllo e di verifica del primo sul secondo (cfr. pagg. 15 - 16 della sentenza impugnata),con la conseguente responsabilità del Rovaglia anche sulle mancanzeo gli errori imputabili al [OSCURATO:PERSONA] ; ancora una volta , il ricorrente contrappone una propria ricostruzionedei fatti diversa da quella fatta propria dal giudice a quo : sitratta, con evidenza, di una censura avente come oggetto un vizio di motivazionee non già un vizio di violazione di legge (come si paventa), giacché la pretesa violazione delle norme di legge richiamate dal ricorrentein nessun caso può tradursi nella critica del modo attraverso il quale il giudice di merito ha letto e interpretato le fonti di prova emersedal dibattito processuale ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1965, 1966, 1976 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che gli accordi conclusi tra le parti per l’eliminazione dei vizi consistenti nella formazione di muffe (tramite l’esecuzione di un intervento di maggiore isolamento del fabbricato) non avesse assunto natura novativa, giacché le parti non avevano disciplinatoun nuovo contenuto negoziale sostitutivo del precedente e non avesse quindi comportato in alcun modo l’estinzione dell’azione esercitata in giudizio dai committenti, laddove, al contrario, detto accordoaveva assunto una piena natura transattiva; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, l’odierno istante intend a rileggere interpretativamente gli accordiconclusi tra le parti (così come richiamati in ricorso) alla stregua di una transazione avente carattere novativo o, comunque, avente natura tale da assorbire la possibilità, per i committenti, di agire in Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudizio per l’accertamento dell’inadempimento del Rovaglia e per il conseguenterisarcimento del danno ; dalsuo canto , la corte territoriale ha espressamente sottolineato come il Rovaglia avesse piuttosto “ convenuto in questo accordo l’impegnoa migliorare l’isolamento della parte del sottotetto adiacente lagronda e non può certo attribuirsi carattere novativo proprio perché le parti non hanno disciplinato un nuovo contenuto negoziale che sostituisse il precedente, ma hanno semplicemente dato atto della presenzadi vizi sull’isolamento, individuando una possibile soluzione ” (cfr.pag. 16 della sentenza d'appello) ; ferme tali premesse, varrà considerare come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovveronei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensie per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odiern o ricorrente si è limitat o ad affermare, in modoinammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della volontà delle parti, nonché la scorrettezza dell’interpretazionecomplessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri inviolazione del principio della ragionevole estensione dell’indicazione esemplificativa (ex art. 1365 c.c.) e dei canoni interpretativi della buonafede (art. 1366 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraversola prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazionedi merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in terminidi palese irrazionalità o intima contraddittorietà (sulla base di un’ipoteticalettura macroscopicamente contraria ai canoni della buona fede o della convenienza oggettiva), per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispettoal testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt.1218 e 1223 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corteterritoriale erroneamente omesso di scorporare, dal complessivo Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri importoindicato dal consulente tecnico quale costo di eliminazione del pontetermico in gronda e di ripristino delle tinteggiature, i costi che i committenti avrebbero dovuto comunque affrontare qualora l’intervento di isolamento fosse stato eseguito durante i lavori di ristrutturazione; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, a fronte della contestazione in sede d’appello,del mancato scorporo, dall’importo per l’eliminazione dei vizi, deicosti che i committenti avrebbero dovunque comunque affrontare, la corte d’appello si è limitata ad affermare: “ La statuizione in ordine allespese per l’eliminazione dei vizi e difetti presenti nell’esecuzione delle opere è stata correttamente indicata dal CTU, il quale ha fatto riferimento agli ordinari prezzi di mercato.

Quest’ultimo ha, inoltre, esclusoqualsivoglia sovrastima dei costi per gli interventi edilizi e per le prestazioni professionali, i quali sono stati correttamente valutati secondo i valori di mercato.

Le contestazioni che l’appellante ha effettuato palesando una sovrastima sono del tutto ultronee e non trovanofondamento, mancando del tutto la prova del loro sovraprezzo ecome tali devono essere respinte ” (cfr. pag. 17) ; ciòposto, varrà considerare come , a fronte di una motivazione così compendiata, la contestazione del ricorrente avrebbe dovuto riguardare,non già la denuncia di una pretesa violazione di legge (non essendo emersa alcuna violazione della fattispecia astratta prevista dallenorme di legge richiamate) , bensì l’eventuale ricorso di un difetto di motivazione o dell’omesso esame di fatti decisivi controversi : viceversa,nella misura in cui si contesta, non già l’erronea ricognizione dellafattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate, bensì l’errata ricognizione della fattispecie concreta mediata da una contestata valutazione degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’essere esclusa l’ammissibilità della censura in esame, sì come limitataalla mera contestazione di vizio formale di violazione di legge; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'omesso esame e all’omessa motivazione su un fatto decisivoper il giudizio (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente,o comunque omessa, in relazione al punto concernente la mancataconsiderazione, ai fini della determinazione del danno, dello scorporo dei costi che i committenti avrebbero comunque dovuto affrontareall’epoca della ristrutturazione; ilmotivo è fondato; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero neicasi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); inaltre parole, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2,n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettivacarenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico - giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativoseguito (Sez.

L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020, Rv. 656925- 02); nelcaso di specie, varrà rilevare come, a fronte della contestazione relativa a mancato scorporo, dal computo dei danni, dei costi che i committenti avrebbero comunque dovuto affrontare in sede di esecuzionedei lavori, la corte territoriale si sia laconicamente limitata ad escludere alcun sovrapprezzo o sovrastima dei costi stessi (“ La statuizione in ordine alle spese per l’eliminazione dei vizi e difetti presentinell’esecuzione delle opere è stata correttamente indicata dal CTU, il quale ha fatto riferimento agli ordinari prezzi di mercato.

Quest’ultimoha, inoltre, escluso qualsivoglia sovrastima dei costi per gliinterventi edilizi e per le prestazioni professionali, i quali sono stati correttamentevalutati secondo i valori di mercato.

Le contestazioni che l’appellante ha effettuato palesando una sovrastima sono del tutto ultroneee non trovano fondamento, mancando del tutto la prova del lorosovraprezzo e come tali devono essere respinte ”: cfr. pag. 17);Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritiene il Collegio che un simile, elementare, sviluppo argomentativo non permetta in alcun modo di ricostruirne e comprenderneagevolmente l’effettivo percorso logico seguito al fine di escluderelo scorporo dei costi che i committenti avrebbero comunque dovutoaffrontare all’epoca della ristrutturazione ; l’insufficienteiter argomentativo compendiato sul punto dal giudice a quo non è, pertanto, valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, risultando,come tale , in idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustratedal ricorrente; conil sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente la copertura assicurativa promessa dalla compagnia chiamata in giudizio sul presupposto della mancata comunicazione a quest’ultima delle contestazioni avanzate dai committenti in relazione alla vicenda oggetto dell’odierno giudizio, senza tener conto della circostanza costituita dall’avvenuta conclusione, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, della transazione tra le parti del giudizio, con la conseguente insussistenzadi alcun dolo o colpa grave del Rovaglia nel considerare del tutto prive di rilievo dette contestazioni, ritenute integralmente superatedalla previa conclusione degli accordi transattivi intercorsi tra leparti; ciòposto, la corte territoriale avrebbe erroneamente trascurato di considerare come la compagnia assicuratrice avversaria non avesse esercitato alcuna delle facoltà alla stessa accordate dalla legge per l’annullamento del contratto o per il recesso dallo stesso, una volta Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri venutaa conoscenza della richiesta risarcitoria formulata nei confronti delRovaglia; richiesta risarcitoria del tutto incolpevolmente (o, al più, persola colpa lieve) sottaciuta alla compagnia assicuratrice prima della conclusionedel contratto di assicurazione; ilmotivo è inammissibil e ; osservail C ollegio come il ricorrente abbia prospettato i l motiv o in esamesenza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice aquo a sostegno della decisione assunta ; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un ‘ non motivo ’ , è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. c iv. (Sez. 3, Sentenzan. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01) ; nellaspecie, la corte territoriale ha ritenuto che l’avvenuta mancata comunicazione, da parte del ricorrente, alla compagnia assicuratrice Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri prima della conclusione del contratto di assicurazione, delle contestazioni allo stesso ricorrente rivolte dai committenti Robbi - Ferrarini, avesse integra to gli estremi di un fatto idoneo a escludere l’operativitàdella copertura assicurativa secondo quanto previsto dalle condizionigenerali di assicurazione convenute tra le parti (“ la domanda dimanleva formulata nei confronti della compagnia assicurativa deve essere respinta, in quanto secondo le condizioni generali di assicurazione, la polizza deve ritenersi operativa lì dove l’assicurato denunziil sinistro nel corso del periodo di efficacia della polizza di fatti precedenti,purché quest’ultimo ne abbia conoscenza o che comunque peressi non abbia già ricevuto reclamo.

Tutte queste circostanze non state tenute nella dovuta considerazione dall’assicurato, proprio per difettodi informativa nei confronti della compagnia di assicurazione, la qualein ogni caso doveva essere informata della contestazione delle opereprofessionali svolte all’assicurato e della presenza di un accordo transattivo.

Conseguentemente non può darsi luogo alla manleva richiesta proprio per difetto di comunicazione nei confronti dell’assicurazione, la quale doveva essere posta in condizione di controllarei fatti oggetto di contestazione da parte dei committenti ”: cfr.pagg. 17 - 18 della sentenza impugnata) ; inquesta sede, viceversa, il Rovaglia (del tutto trascurando tale decisivaargomentazione, omettendo di criticarla o di contestarla ) , ha viceversa limitato la propria argomentazione critica al tema della gravitàdella colpa del contraente e alle conseguenti misure esercitabili dall’assicuratorea norma del codice civile ; ciòposto, non avendo il ricorrente individuato le ragioni effettive della (pretesa) erroneità della sentenza impugnata, e non esse ndosi conseguentemente confrontato con i termini della decisione impugnata,il motivo in esame deve ritenersi di per sé inammissibile ;Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale, indipendentemente da quanto esposto nel precedente motivo d’impugnazione, respinto la domanda di rivalsa nei confronti della compagnia assicuratrice avversaria anche in relazione a vizi e difformitàdell’opera contestati all’odierno ricorrente per la prima volta dopo la stipulazione della polizza, da ritenersi fatti del tutto estranei all’eccezionedi inoperatività della copertura sollevata dall’assicuratore; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come dalla lettura del testo della sentenza d’appello non emerg a in nessun luogo l’avvenuta contestazione, da parte dell’odierno ricorrente (allora appellante), del rigetto della domanda di manleva pronunciato dal giudice di primo grado in relazione a l particolare aspetto concernente i vizi e le difformità contestatisuccessivamente alla stipulazione della polizza ; al riguardo, varrà considerare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cennonella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine dievitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte dicontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare ilmerito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2 - , Sentenza n.20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430del 13/06/2018, Rv. 649332 - 01) ;Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmancato asso lv imento, da parte del ricorrente, d egli indic ati oneri di allegazione e produzione, comporta l’inevitabile rilievo dell’inammissibilitàdella censura per novità della questione ; conl’ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamentecondannato l’odierno ricorrente al rimborso, in favore di entrambele controparti, delle spese relative a tutti i gradi e le fasi del giudiziodi merito, senza tener conto delle circostanze (analiticamente richiamate in ricorso) che avrebbero certamente giustificato il riconoscimentodell’integrale compensazione delle spese di lite; l’accoglimentodel quinto motivo di ricorso comporta l’ assorbimento dellarilevanza della censura in esame; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del quinto motivo, l’inammissibilità di tutti i re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25418/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e ANDREAPAOLETTI ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - e LLOYD’S [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del procuratore specialedel Rappresentante per l’Italia di [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri s.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 1694/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 19/7/2022, la Corte d’appello di Venezia haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell’inadempimento, da parte delRovaglia, delle obbligazioni concernenti le prestazioni di progettista e direttore dei lavori dallo stesso contratte nei confronti degli attori; inadempimento nella specie manifestatosi in conseguenza dell’emersione, a carico dell’immobile degli attori, di vizi e difformità rispettoal progetto iniziale; conla stessa sentenza, la corte territoriale ha rigettato la domanda proposta dal Rovaglia al fine di essere manlevato dalla Lloyd’s InsuranceCompany S.A. nel pagamento degli importi eventualmente dovutia titolo risarcitorio in favore delle controparti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatocome il Rovaglia dovesse ritenersi responsabili di tutti i vizi e le difformità presenti nell’immobile degli attori, avendo lo stesso costantementeconservato il ruolo primario di direttore dei lavori, con il conseguente impegno, nella specie disatteso, di controllare e verificarela bontà delle prestazioni professionali svolte anche da altri professionisti e, segnatamente, nella specie, dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], infondatamenteindicato dal Rovaglia come unico responsabile dei vizi Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri e dei difetti denunciati dagli attori; circostanza, peraltro, confermata da quanto emerso a seguito delle perizie che avevano verificato la responsabilità del Rovaglia in ordine alle scelte tecniche nella specie concretamenteassunte; ciòposto, escluso che l’accordo nelle more intercorso tra le parti potesse interpretarsi nel senso di aver definitivamente definito ogni ulteriorecontroversia tra le parti, la corte territoriale ha determinato gli importi dovuti dal Rovaglia in favore degli attori, sulla base delle indicazionifatte proprie nella c.t.u. disposta nel corso del giudizio; quantoalla domanda di manleva proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.A., la corte territoriale ha evidenziato come il Rovaglia avesse colpevolmente omesso di informare la compagnia assicuratrice delle contestazioni già ricevute dagli odierni controricorrentiprima della conclusione del contratto di assicurazione, in tal modo rendendo inefficace la polizza conclusa in conformità a quantoprevisto dalle condizioni generali di assicurazione convenute tra leparti; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di otto motivi d’impugnazione; FaustoRobbi e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] S.A., dall’altro, resistono ciascuno con un proprio controricorso; LucaRovaglia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CompanyS.A. hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato gli elementi di prova complessivamente acquisiti al Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudizio, dai quali era emerso l’affidamento dell’incarico di progettazione e di direzione dei lavori, con particolare riguardo all’isolamentotermico dell’edificio degli attori, all’ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dunque affiancato il Rovaglia nell’assunzione delle funzioni di progettazionee di direzione dei lavori con specifico riguardo a quelle partidell’intervento edilizio e del fabbricato cui si riferivano i vizi e i difettidenunciati dagli attori, con la conseguenza che la responsabilità per tali vizi e difetti doveva essere ascritta integralmente al solo [OSCURATO:PERSONA]; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura inesame, il ricorrente si sia limit ato a prospettare una diversa lettura degli elementi di prova offerti dalle parti e della stessa consulenza tecnicad’ufficio, invocando una diversa ricostruzione dei fatti di caus a edelle prove, secondo una prospettiva critica non consentita in questa sede; inparticolare, sostiene il ricorrente come, dall’esame degli elementi di prova acquisiti al giudizio, fosse emersa una paritaria posizione gerarchica nella direzione dei lavori tra i l [OSCURATO:PERSONA] e i l Rovaglia (posizioni tra loro distinguibili solo per la diversi tà degli ambiti di competenza), là dove, al contrario, la corte territoriale ha attribuito all’odierno ricorrente una posizione di preminenza sul [OSCURATO:PERSONA], cui avrebbe dovuto corrispondere un preciso dovere di controllo e di verifica del primo sul secondo (cfr. pagg. 15 - 16 della sentenza impugnata),con la conseguente responsabilità del Rovaglia anche sulle mancanzeo gli errori imputabili al [OSCURATO:PERSONA] ; ciò posto, è agevole riscontrare come la censura in esame, nel contrapporreuna propria ricostruzione dei fatti diversa da quella fatta propriadal giudice a quo , si traduca , con evidenza, in una doglianza Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avente ad oggetto un vizio di motivazione , e non già un vizio di violazionedi legge (come , viceversa, si paventa), giacché la pretesa violazionedell’art. 115 c.p.c. in nessun caso può tradursi nella critica delmodo attraverso il quale il giudice di merito ha letto e interpretato lefonti di prova emerse dal dibattito processuale ; ne deriva l’inammissibilità della censura, per l’impossibilità della prospettazione di una simile impostazione critica in questa sede di legittimità; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1218, 1228 e 2232 c.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamentericonosciuto la responsabilità del Rovaglia per non aver controllato adeguatamente l’operato del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo erroneamente che l’odierno ricorrente avesse contrattualmente assuntotale compito di preminenza, di per sé suscettibile di giustificare l’esercizio di tali prerogative sull’altro direttore dei lavori, con la conseguenza che solo a quest’ultimo doveva essere attribuito ogni responsabilitànel settore dei lavori di sua competenza; ilmotivo è inammissibile ; anchein relazione alla censura in esame il ricorrente prospetta una diversalettura degli elementi di prova offerti dalle parti e della stessa consulenza tecnica d’ufficio, invocando una diversa ricostruzione dei fatti di cause e delle prove, secondo una prospettiva critica non consentitain questa sede ; inparticolare, il ricorrente sostiene che dall’esame degli elementi diprova sia emersa una paritaria posizione di direzione dei lavori del [OSCURATO:PERSONA] e del Rovaglia, tra loro distinguibili per diversi ambiti di competenza, là dove, al contrario, la corte territoriale ha attribuito all’odierno ricorrente una posizione di preminenza sul [OSCURATO:PERSONA], cui Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avrebbe dovuto corrispondere un preciso dovere di controllo e di verifica del primo sul secondo (cfr. pagg. 15 - 16 della sentenza impugnata),con la conseguente responsabilità del Rovaglia anche sulle mancanzeo gli errori imputabili al [OSCURATO:PERSONA] ; ancora una volta , il ricorrente contrappone una propria ricostruzionedei fatti diversa da quella fatta propria dal giudice a quo : sitratta, con evidenza, di una censura avente come oggetto un vizio di motivazionee non già un vizio di violazione di legge (come si paventa), giacché la pretesa violazione delle norme di legge richiamate dal ricorrentein nessun caso può tradursi nella critica del modo attraverso il quale il giudice di merito ha letto e interpretato le fonti di prova emersedal dibattito processuale ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1965, 1966, 1976 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che gli accordi conclusi tra le parti per l’eliminazione dei vizi consistenti nella formazione di muffe (tramite l’esecuzione di un intervento di maggiore isolamento del fabbricato) non avesse assunto natura novativa, giacché le parti non avevano disciplinatoun nuovo contenuto negoziale sostitutivo del precedente e non avesse quindi comportato in alcun modo l’estinzione dell’azione esercitata in giudizio dai committenti, laddove, al contrario, detto accordoaveva assunto una piena natura transattiva; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, l’odierno istante intend a rileggere interpretativamente gli accordiconclusi tra le parti (così come richiamati in ricorso) alla stregua di una transazione avente carattere novativo o, comunque, avente natura tale da assorbire la possibilità, per i committenti, di agire in Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudizio per l’accertamento dell’inadempimento del Rovaglia e per il conseguenterisarcimento del danno ; dalsuo canto , la corte territoriale ha espressamente sottolineato come il Rovaglia avesse piuttosto “ convenuto in questo accordo l’impegnoa migliorare l’isolamento della parte del sottotetto adiacente lagronda e non può certo attribuirsi carattere novativo proprio perché le parti non hanno disciplinato un nuovo contenuto negoziale che sostituisse il precedente, ma hanno semplicemente dato atto della presenzadi vizi sull’isolamento, individuando una possibile soluzione ” (cfr.pag. 16 della sentenza d'appello) ; ferme tali premesse, varrà considerare come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovveronei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensie per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odiern o ricorrente si è limitat o ad affermare, in modoinammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della volontà delle parti, nonché la scorrettezza dell’interpretazionecomplessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri inviolazione del principio della ragionevole estensione dell’indicazione esemplificativa (ex art. 1365 c.c.) e dei canoni interpretativi della buonafede (art. 1366 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraversola prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazionedi merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in terminidi palese irrazionalità o intima contraddittorietà (sulla base di un’ipoteticalettura macroscopicamente contraria ai canoni della buona fede o della convenienza oggettiva), per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispettoal testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt.1218 e 1223 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corteterritoriale erroneamente omesso di scorporare, dal complessivo Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri importoindicato dal consulente tecnico quale costo di eliminazione del pontetermico in gronda e di ripristino delle tinteggiature, i costi che i committenti avrebbero dovuto comunque affrontare qualora l’intervento di isolamento fosse stato eseguito durante i lavori di ristrutturazione; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, a fronte della contestazione in sede d’appello,del mancato scorporo, dall’importo per l’eliminazione dei vizi, deicosti che i committenti avrebbero dovunque comunque affrontare, la corte d’appello si è limitata ad affermare: “ La statuizione in ordine allespese per l’eliminazione dei vizi e difetti presenti nell’esecuzione delle opere è stata correttamente indicata dal CTU, il quale ha fatto riferimento agli ordinari prezzi di mercato. Quest’ultimo ha, inoltre, esclusoqualsivoglia sovrastima dei costi per gli interventi edilizi e per le prestazioni professionali, i quali sono stati correttamente valutati secondo i valori di mercato. Le contestazioni che l’appellante ha effettuato palesando una sovrastima sono del tutto ultronee e non trovanofondamento, mancando del tutto la prova del loro sovraprezzo ecome tali devono essere respinte ” (cfr. pag. 17) ; ciòposto, varrà considerare come , a fronte di una motivazione così compendiata, la contestazione del ricorrente avrebbe dovuto riguardare,non già la denuncia di una pretesa violazione di legge (non essendo emersa alcuna violazione della fattispecia astratta prevista dallenorme di legge richiamate) , bensì l’eventuale ricorso di un difetto di motivazione o dell’omesso esame di fatti decisivi controversi : viceversa,nella misura in cui si contesta, non già l’erronea ricognizione dellafattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate, bensì l’errata ricognizione della fattispecie concreta mediata da una contestata valutazione degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’essere esclusa l’ammissibilità della censura in esame, sì come limitataalla mera contestazione di vizio formale di violazione di legge; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'omesso esame e all’omessa motivazione su un fatto decisivoper il giudizio (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente,o comunque omessa, in relazione al punto concernente la mancataconsiderazione, ai fini della determinazione del danno, dello scorporo dei costi che i committenti avrebbero comunque dovuto affrontareall’epoca della ristrutturazione; ilmotivo è fondato; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero neicasi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); inaltre parole, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2,n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettivacarenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico - giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativoseguito (Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020, Rv. 656925- 02); nelcaso di specie, varrà rilevare come, a fronte della contestazione relativa a mancato scorporo, dal computo dei danni, dei costi che i committenti avrebbero comunque dovuto affrontare in sede di esecuzionedei lavori, la corte territoriale si sia laconicamente limitata ad escludere alcun sovrapprezzo o sovrastima dei costi stessi (“ La statuizione in ordine alle spese per l’eliminazione dei vizi e difetti presentinell’esecuzione delle opere è stata correttamente indicata dal CTU, il quale ha fatto riferimento agli ordinari prezzi di mercato. Quest’ultimoha, inoltre, escluso qualsivoglia sovrastima dei costi per gliinterventi edilizi e per le prestazioni professionali, i quali sono stati correttamentevalutati secondo i valori di mercato. Le contestazioni che l’appellante ha effettuato palesando una sovrastima sono del tutto ultroneee non trovano fondamento, mancando del tutto la prova del lorosovraprezzo e come tali devono essere respinte ”: cfr. pag. 17);Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritiene il Collegio che un simile, elementare, sviluppo argomentativo non permetta in alcun modo di ricostruirne e comprenderneagevolmente l’effettivo percorso logico seguito al fine di escluderelo scorporo dei costi che i committenti avrebbero comunque dovutoaffrontare all’epoca della ristrutturazione ; l’insufficienteiter argomentativo compendiato sul punto dal giudice a quo non è, pertanto, valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, risultando,come tale , in idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustratedal ricorrente; conil sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente la copertura assicurativa promessa dalla compagnia chiamata in giudizio sul presupposto della mancata comunicazione a quest’ultima delle contestazioni avanzate dai committenti in relazione alla vicenda oggetto dell’odierno giudizio, senza tener conto della circostanza costituita dall’avvenuta conclusione, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, della transazione tra le parti del giudizio, con la conseguente insussistenzadi alcun dolo o colpa grave del Rovaglia nel considerare del tutto prive di rilievo dette contestazioni, ritenute integralmente superatedalla previa conclusione degli accordi transattivi intercorsi tra leparti; ciòposto, la corte territoriale avrebbe erroneamente trascurato di considerare come la compagnia assicuratrice avversaria non avesse esercitato alcuna delle facoltà alla stessa accordate dalla legge per l’annullamento del contratto o per il recesso dallo stesso, una volta Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri venutaa conoscenza della richiesta risarcitoria formulata nei confronti delRovaglia; richiesta risarcitoria del tutto incolpevolmente (o, al più, persola colpa lieve) sottaciuta alla compagnia assicuratrice prima della conclusionedel contratto di assicurazione; ilmotivo è inammissibil e ; osservail C ollegio come il ricorrente abbia prospettato i l motiv o in esamesenza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice aquo a sostegno della decisione assunta ; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un ‘ non motivo ’ , è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. c iv. (Sez. 3, Sentenzan. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01) ; nellaspecie, la corte territoriale ha ritenuto che l’avvenuta mancata comunicazione, da parte del ricorrente, alla compagnia assicuratrice Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri prima della conclusione del contratto di assicurazione, delle contestazioni allo stesso ricorrente rivolte dai committenti Robbi - Ferrarini, avesse integra to gli estremi di un fatto idoneo a escludere l’operativitàdella copertura assicurativa secondo quanto previsto dalle condizionigenerali di assicurazione convenute tra le parti (“ la domanda dimanleva formulata nei confronti della compagnia assicurativa deve essere respinta, in quanto secondo le condizioni generali di assicurazione, la polizza deve ritenersi operativa lì dove l’assicurato denunziil sinistro nel corso del periodo di efficacia della polizza di fatti precedenti,purché quest’ultimo ne abbia conoscenza o che comunque peressi non abbia già ricevuto reclamo. Tutte queste circostanze non state tenute nella dovuta considerazione dall’assicurato, proprio per difettodi informativa nei confronti della compagnia di assicurazione, la qualein ogni caso doveva essere informata della contestazione delle opereprofessionali svolte all’assicurato e della presenza di un accordo transattivo. Conseguentemente non può darsi luogo alla manleva richiesta proprio per difetto di comunicazione nei confronti dell’assicurazione, la quale doveva essere posta in condizione di controllarei fatti oggetto di contestazione da parte dei committenti ”: cfr.pagg. 17 - 18 della sentenza impugnata) ; inquesta sede, viceversa, il Rovaglia (del tutto trascurando tale decisivaargomentazione, omettendo di criticarla o di contestarla ) , ha viceversa limitato la propria argomentazione critica al tema della gravitàdella colpa del contraente e alle conseguenti misure esercitabili dall’assicuratorea norma del codice civile ; ciòposto, non avendo il ricorrente individuato le ragioni effettive della (pretesa) erroneità della sentenza impugnata, e non esse ndosi conseguentemente confrontato con i termini della decisione impugnata,il motivo in esame deve ritenersi di per sé inammissibile ;Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale, indipendentemente da quanto esposto nel precedente motivo d’impugnazione, respinto la domanda di rivalsa nei confronti della compagnia assicuratrice avversaria anche in relazione a vizi e difformitàdell’opera contestati all’odierno ricorrente per la prima volta dopo la stipulazione della polizza, da ritenersi fatti del tutto estranei all’eccezionedi inoperatività della copertura sollevata dall’assicuratore; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come dalla lettura del testo della sentenza d’appello non emerg a in nessun luogo l’avvenuta contestazione, da parte dell’odierno ricorrente (allora appellante), del rigetto della domanda di manleva pronunciato dal giudice di primo grado in relazione a l particolare aspetto concernente i vizi e le difformità contestatisuccessivamente alla stipulazione della polizza ; al riguardo, varrà considerare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cennonella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine dievitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte dicontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare ilmerito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2 - , Sentenza n.20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430del 13/06/2018, Rv. 649332 - 01) ;Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 25418/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmancato asso lv imento, da parte del ricorrente, d egli indic ati oneri di allegazione e produzione, comporta l’inevitabile rilievo dell’inammissibilitàdella censura per novità della questione ; conl’ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamentecondannato l’odierno ricorrente al rimborso, in favore di entrambele controparti, delle spese relative a tutti i gradi e le fasi del giudiziodi merito, senza tener conto delle circostanze (analiticamente richiamate in ricorso) che avrebbero certamente giustificato il riconoscimentodell’integrale compensazione delle spese di lite; l’accoglimentodel quinto motivo di ricorso comporta l’ assorbimento dellarilevanza della censura in esame; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del quinto motivo, l’inammissibilità di tutti i re