CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09725/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rissimi-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 257/2021depositata il 05/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nel 2015, la [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo che la [OSCURATO:PERSONA].c.ar.l. le aveva affidato, con tre contratti sottoscritti dalle parti ilNumero registro generale 20865/2021Numero sezionale 853/2026Numero di raccolta generale 9725/2026Data pubblicazione 16/04/202630.04.2004, il 29.04.2008 ed il 19.06.2012, i servizi di lettura di contatoriidrometrici, recapito fatture a domicilio e distacchi dei contatori permorosità sul territorio di competenza dell’ATO Umbria 2, ha citato ingiudizio dinanzi al Tribunale di Terni la predetta committente, per sentirlacondannare al pagamento di euro 60.412,60, a titolo di interessi moratoriper il ritardo con cui erano stati corrisposti i compensi dovuti, nonché alpagamento di euro 13.387,91, a titolo di adeguamento ISTAT deicorrispettivi pattuiti.La convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domandadell’attrice, in quanto i ritardi nei pagamenti erano imputabili allacontroparte e il credito relativo all’adeguamento ISTAT era estinto perprescrizione, e ha proposto domanda riconvenzionale di condannadell’attrice al pagamento di euro 200.000,00, a titolo di risarcimento deidanni subiti a causa del suo inadempimento nello svolgimento del servizio.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Terni ha rigettato sia ladomanda dell’attrice, sia quella riconvenzionale e ha condannato l’attrice arifondere a controparte la quota di metà delle spese processuali,compensando tra le parti la restante parte.A seguito di impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]., nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Perugia, con sentenza n.257/2021, pubblicata il giorno 05.05.2021, in parziale riforma delladecisione di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA].c.ar.l. a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA].: a) gli interessi legali di moraai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture, emessedurante la vigenza del rapporto e scadute al 14.03.2013, fino all’effettivopagamento delle stesse; b) gli aumenti ISTAT dei corrispettivi contrattualida calcolare secondo i criteri previsti rispettivamente negli artt. 12 e 13dei contratti stipulati il 30.04.2004 e 29.04.2008, richiamati nellamotivazione; c) le spese processuali del doppio grado di giudizio.Numero registro generale 20865/2021Numero sezionale 853/2026Numero di raccolta generale 9725/2026Data pubblicazione 16/04/2026Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che: - la committente non aveva provato di aver mai contestato acontroparte la mancata trasmissione dei documenti relativi alla suaregolarità contributiva; - era dovuto l’adeguamento ISTAT dei compensi,essendosi registrato nel terzo anno successivo alla stipula dei contratti indata 30.04.2004 e 29.04.2008 un tasso di inflazione superiore al 3%; - alcredito in questione era applicabile il termine ordinario di prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] s.c.ar.l. ha proposto ricorso per cassazioneavverso quest’ultima sentenza sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedei contratti e dell’art. 1460 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).In particolare, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbeerroneamente posto a carico della stessa l’onere della prova sull’eccezionedi inadempimento sollevata con riguardo al pagamento dei corrispettivicontrattuali, quando invece avrebbe dovuto porre detto onere a carico delsoggetto nei cui confronti la suddetta eccezione era stata sollevata. A taleproposito, la parte evidenzia di aver allegato l’inadempimento dellacontroparte con riferimento sia all’obbligo di allegare alle fatture ladocumentazione relativa alla regolarità contributiva, sia alle ulterioriobbligazioni derivanti dai contratti in vigore.Il motivo, che presenta profili di inammissibilità, è infondato nel resto.Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che l’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c. prevede quale vizio di legittimità la violazione o falsa applicazione dinorme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, manon anche dei contratti in generale.Numero registro generale 20865/2021Numero sezionale 853/2026Numero di raccolta generale 9725/2026Data pubblicazione 16/04/2026Quanto all’art. 1460 c.c., lo stesso prevede che «nei contratti conprestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi diadempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre diadempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi perl'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura delcontratto» e aggiunge che «tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se,avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede».Pertanto, l’eccezione di inadempimento comporta la sospensionedell’adempimento da parte di uno dei contraenti per tutto il tempo in cuiperduri l’inadempimento dell’altro.Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per lalegittima proposizione dell'eccezione di inadempimento ("exceptioinadimpleti contractus") è necessario che il rifiuto di adempimento - oltrea trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività einterdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non siacontrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi noncorrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, comequando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparteall'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza; al fine delrelativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che lagiustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasionedel giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo diconseguire l'esecuzione spontanea del contratto (cfr.: Cass. n.10506/1994; Cass. n. 22353/2010; Cass. n. 36295/2023).In concreto, l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello èconforme al principio di diritto di cui innanzi.Infatti, il giudice del merito ha rilevato che: 1) non era stata fornitadall’appellata la prova che il ritardo nei pagamenti delle fatture «sia dipesodall’omissione sistematica dell’invio della documentazione che dovevaobbligatoriamente accompagnare i documenti fiscali ed attestare laNumero registro generale 20865/2021Numero sezionale 853/2026Numero di raccolta generale 9725/2026Data pubblicazione 16/04/2026regolarità contributiva» (cfr.: sentenza impugnata a pag. 9); 2) dallacorrispondenza prodotta emergeva che la committente aveva rivoltoreiteratamente alla controparte contestazioni o richieste di chiarimenti inrelazione a vari aspetti riguardanti l’esecuzione del contratto, ma nonanche quanto all’inadempimento concernente «l’obbligo di documentare laregolarità fiscale e contributiva» (cfr.: sentenza impugnata a pag. 10).Alla luce di ciò, la Corte territoriale ha ritenuto «ingiustificato il ritardo neipagamenti della committente» (cfr.: sentenza impugnata a pag. 10).Detta valutazione deve essere considerata giuridicamente corretta.Infatti, come emerge ancora dalla sentenza impugnata e non posto indiscussione in questa sede, le fatture erano state già quasi tutte pagateprima della causa (cfr.: sentenza impugnata a pag. 5), sicché si era inpresenza di un mero ritardo nell’adempimento da parte della ricorrente,mentre quest’ultima ha dedotto che «la documentazione attestante laregolarità contributiva che doveva essere allegata alle fatture non è maistata dimostrata nel corso dei due giudizi di merito dalla [OSCURATO:SOCIETA].»(cfr.: ricorso, a pag. 13), anziché allegare il semplice ritardo nella suatrasmissione.Alla luce di quanto precede, la questione giuridica sollevata dallaricorrente non intercetta la ratio decidendi della sentenza impugnata, inquanto la Corte d’appello, sebbene abbia menzionato una carenzaprobatoria, di fatto ha ricavato dal silenzio della parte nell’ambito dellacorrispondenza in atti la dimostrazione della mancanza di un nesso tral’omessa trasmissione dei documenti attestanti la regolarità contributiva eil ritardo nel pagamento delle fatture.Quanto agli altri inadempimenti, avuto riguardo al fatto che la Corted’appello li ha ritenuti rilevanti ai fini della sola domanda riconvenzionale eche la controricorrente ha contestato che essi fossero stati dedotti afondamento dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c., sarebbe stato oneredella ricorrente di indicare in quale atto del giudizio precedente ciò fosseNumero registro generale 20865/2021Numero sezionale 853/2026Numero di raccolta generale 9725/2026Data pubblicazione 16/04/2026avvenuto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis"la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questionestessa (cfr.: Cass. n. 20518/2008; Cass., Sez. Un., n. 10502/2012; Cass.n. 2038/2019). Al contrario, il ricorso non contiene specifiche indicazioni alriguardo.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dei contratti (art. 360 n. 3 c.p.c.) e omesso esame di un fattodecisivo (art. 360 c.p.c. n. 5).In particolare, la ricorrente contesta la decisione del giudice di merito peraver erroneamente interpretato le clausole contrattuali di cui all’art. 12 delcontratto del 2004 e all’art. 13 del contratto del 2008, le qualiprevedevano l’adeguamento ISTAT dei corrispettivi in favoredell’appaltatrice se, dal terzo anno di vigenza del contratto quadriennale, iltasso di inflazione reale annuo rilevato dall’ISTAT avesse superato il 3%,circostanza, quest’ultima, non verificatasi. La parte ha evidenziato che laCorte distrettuale aveva erroneamente individuato le annualità diriferimento e che comunque né nelle annualità previste dal contratto né inquelle erroneamente considerate dal giudice del merito si era verificato ilsuperamento previsto dalle clausole contrattuali.Il motivo è inammissibile.Deve ribadirsi che l’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. non prevede qualevizio di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti.Inoltre, per quanto riguarda il preteso errore di interpretazione deicontratti, deve osservarsi che la parte la quale, con il ricorso percassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio diragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non puòlimitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendoinvece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed inparticolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessidiscostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizioneNumero registro generale 20865/2021Numero sezionale 853/2026Numero di raccolta generale 9725/2026Data pubblicazione 16/04/2026tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenzaimpugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamentepossibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di unaclausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non èconsentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesadal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stataprivilegiata l'altra (cfr.: Cass. n. 28319/2017; Cass. n. 16987/2018).L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed ècensurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dall'art.360, n. 5, c.p.c., ovvero per violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorsoper cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostatodai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione delcontenuto della volontà delle parti nella mera proposta diun'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile insede di legittimità (cfr.: Cass. n. 353/2025; Cass. n. 17427/2003).In concreto, invece, la ricorrente, senza indicare alcuna delle norme cheassume violate, né fornire particolari spiegazioni in ordine al modo in cui ilragionamento del giudice si sia discostato dai canoni legali, si è limitata acontrapporre la propria interpretazione a quella della Corte d’appello, ilche non è ammesso in questa sede.A conclusioni analoghe deve pervenirsi anche con riferimento alla pretesaerroneità dei dati statistici utilizzati dal giudice del merito al fine diverificare il superamento o meno, nei periodi indicati, di un tasso diinflazione pari al 3%, dati che la Corte di merito ha ritenuto pacifici.Invero, quanto all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esamesia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risultiNumero registro generale 20865/2021Numero sezionale 853/2026Numero di raccolta generale 9725/2026Data pubblicazione 16/04/2026esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez.Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014;Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024).In concreto, dalle deduzioni della ricorrente e dall’esame della sentenzaimpugnata si evince che i dati statistici relativi all’inflazione sono staticonsiderati dalla Corte d’appello, sicché non può parlarsi di omesso esamedegli stessi, e la parte, nel contestare la valutazione del giudice delmerito, non indica i dati che ritiene corretti, né specifica il "come" e il"quando" essi siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti,sollecitando di fatto una mera rivisitazione delle valutazioni di merito, ilche è precluso in questa sede.3. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 2948 c.c. comma 1 n. 4 (art. 360 n. 3 c.p.c.).In particolare, a dire della ricorrente, la Corte d’appello aveva errato nelnon ritenere applicabile la prescrizione quinquennale al credito riguardantel’adeguamento ISTAT dei corrispettivi contrattuali. In proposito, la parteevidenzia, in primo luogo, che, essendo il diritto al pagamento dei singoliratei soggetto a prescrizione quinquennale, detto termine era applicabileanche al diritto di chiedere la revisione, e, in secondo luogo, che,diversamente da quanto ritenuto dal giudice del merito, il credito relativoall’adeguamento era liquido, in quanto determinabile con un semplicecalcolo aritmetico, senza necessità di indagini od operazioni ulteriori.Il motivo è infondato.È stato più volte affermato in sede di interpretazione di legittimità che laprescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c., siNumero registro generale 20865/2021Numero sezionale 853/2026Numero di raccolta generale 9725/2026Data pubblicazione 16/04/2026riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fattoche la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso deltempo, perché la natura periodica del credito deve essere originaria e non"derivata" (cfr.: Cass. n. 17197/2012, Cass. n. 6877/2015, Cass. n.22276/2016; Cass. n. 28060/2023).Ne consegue che la disposizione stessa non è applicabile laddove laprestazione non sia suscettibile di adempimento solo con il decorso deltempo perché, come nella specie, si rendono necessarie una richiestascritta dell’appaltatore (cfr.: ricorso, a pag. 15) e una verifica circa laricorrenza dei presupposti per il pagamento (il superamento di un tasso diinflazione del 3%), ricorrenza controversa, mentre non può ritenersisufficiente, in senso contrario, il fatto che, una volta riscontrata ladebenza, la determinazione del dovuto possa avvenire mediante unsemplice calcolo aritmetico.La mancanza di un automatismo nel pagamento è stata positivamenteaccertata dalla Corte d’appello, che ha correttamente escluso l’avvenutaprescrizione previa verifica della sussistenza di un atto interruttivo.4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 3.500,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Numero registro generale 20865/2021Numero sezionale 853/2026Numero di raccolta generale 9725/2026Data pubblicazione 16/04/2026Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 8 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso