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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 28060/2023

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33428/2018 R.G. proposto da : COMUNE di CAMPOBASSO, in persona del Sindaco p.t., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamentedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 255/2018depositata il 03/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La controversia si inscrive nel contenzioso insorto tra la [OSCURATO:PERSONA] (SEAC) SRL, società che svolgeva per il Comune di Campobasso il servizio di trasporto pubblico urbano in ragione di concessione stipulata il 30 aprile 1977 , e d il medesimo Comune per il dedotto inadempimento del concedente quanto all’obbligo di corrispondere a SEAC il “sussidio integrativo” relativamente all’anno 1985 e ai primi quattro mesi dell’anno 1986, calcolato come differenza tra il costo di esercizio mensile ed il provento della vendita dei titoli di viaggio nello stesso mese, secondo quanto previsto e disciplinato nella convenzione.

Il giudizio di primo grado venne promosso da SEAC con atto di citazione del 25 febbraio 2005 svolto nei confronti del Comune di Campobasso, che chiese di chiamare in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA]; nel corso del giudizio fu effettuata CTU per quantificare il credito vantato; tuttavia, il giudizio si concluse sfavorevolmente per SEAC.

Il Tribunale di Campobasso dichiarò l’intervenuta prescrizione del credito, ritenendo applicabile la prescrizione breve quinquennale, di cui all’art.2948, n.4, c.c., ritenendo che l'obbligazione assunta dal Comune rientrava tra quelle periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, e precisò che si trattava di un'obbligazione nella quale la periodicità non era collegata esclusivamente alla presentazione di rendiconti ma anche e soprattutto ai successivi pagamenti; dichiarò, inoltre, non luogo a provvedere sulla domanda svolta dal Comune nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA].

Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato accolto dalla Corte di appello di Campobasso.

Segnatamente, la Corte molisana ha ritenuto soggetta a prescrizione decennale l’obbligazione perché i presupposti per il pagamento non erano già esistenti all'inizio di ogni mese, dovendosi di volta in volta controllare se si era verificata o meno la mancata copertura dei costi di gestione, per il mese in questione, con i proventi derivati dalla vendita dei titoli di viaggio in quanto, in caso contrario, l'obbligazione del Comune non sarebbe venuta ad esistenza; ha rimarcato, inoltre, che occorreva anche un'espressa richiesta da parte della società e l'approvazione da parte del Comune affinché si potesse procedere al pagamento e per tali concomitanti ragioni ha escluso che l'obbligazione periodica potesse ritenersi perfetta, cioè definita sia nell'anche nel quantum e, quindi, solo da eseguirsi con scadenza periodica.

Ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di atti che avevano interrotto la prescrizione decennale e ha accertato il diritto al pagamento determinando il quantum sulla scorta della CTU già espletata in primo grado.

La Corte di appello ha, infine, respinto la domanda del Comune volta a far dichiarare unica obbligata la Regione [OSCURATO:PERSONA], richiamando i principi affermati da Cass. n. 18236/2002, e ha condannato il Comune alle spese di giudizio per entrambi i gradi.

Il Comune di Campobasso ha proposto ricorso con tre mezzi, corroborati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Campobasso depositata il 3 luglio 2018; [OSCURATO:PERSONA] (SEAC) SRL ha replicato con controricorso illustrato con memoria; la Regione Moliseha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimata Regione [OSCURATO:PERSONA], tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.».

Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020; Cass.27557/2022). 3.1.-Nel ricorso sono svolti i seguenti motivi: I) In via principale, violazione e falsa applicazione degli artt.2948, primo comma, n.4, 2946 e 2943 c.c., anche in relazione agli artt. 1559 e 1562 c.c.

Il ricorrente si duole che la Corte di appello, riformando sul punto la prima decisione, abbia ritenuto applicabile la prescrizione decennale ai crediti azionati dalla società di trasporti, in luogo della prescrizione breve.

II) In via subordinata, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente sostiene che la CA, errando, avrebbe determinato il quantumdel credito, a mezzo CTU, senza avere prima esaminato il profilo sostanziale della causa ed accertato l’effettiva sussistenza e spettanza del credito ai sensi della legge, del contratto di concessione e di quanto allegato e provato dalle parti.

Dopo avere dedotto l’omesso esame, il ricorrente ripropone le eccezioni già formulate, secondo le quali il “sussidio integrativo” non doveva essere più corrisposto dal Comune in quanto, con la legge regionale n.19/1984 risultava chiaro che non era piùun’obbligazione del Comune.

III) sempre in via subordinata, nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 2697 e ss. c.c. e 62 c.p.c.

Il ricorrente contesta la sentenza in ordine all’effettività ed alla quantificazione del credito e si duole che sia stata violata la disposizione di cui all’art.2697 c.c., che grava il creditore della allegazione e della prova del credito, rimessa invece al Consulente tecnico d’ufficio. 3.2.-Il primo motivo è infondato.

La decisione impugnata risulta conforme ai precedenti di legittimità, con i quali è stato chiarito che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, perché la natura periodica delcredito deve essere originaria e non "derivata" (Cass. n. 17197 del 09/10/2012, Cass. n. 6877 del 03/04/2015, Cass. n. 22276 del 03/11/2016) sicché la disposizione stessa non è applicabile laddove la prestazione non sia suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo perché, come nel caso di specie, si rende necessaria una ricognizione della ricorrenza dei presupposti per il pagamento ed una fase di liquidazione specifica del credito, come accertato dalla Corte di appello, che ha escluso l’avvenuta prescrizione previa verifica della ricorrenza di atti interruttivi. 3.3.-Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi e perché sollecitano un inammissibile riesame del merito.

Innanzi tutto, la Corte di appello nell’affermare l’esistenza del diritto al pagamento da parte di SEAC, si è evidentemente riferita alla assenza della causa estintiva costituita dalla prescrizione breve, salvo poi tenere conto degli esiti della CTU, già disposta ed eseguita in primo grado a contenuto evidentemente percipiente, che in concreto ha accertato la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del credito, mediante l’esame della documentazione acquisita, anche all’esito delle deduzioni critiche della parte convenuta confluite nella consulenza suppletiva.

Inoltre, la Corte di appello ha espressamente affermato che la corresponsione del “sussidio integrativo” competeva al Comune e non alla Regione, richiamando il precedente specifico (Cass.n.18236/2002), relativo alle medesime parti, anche se per anni immediatamente antecedenti, dal quale si desumeva che l’obbligo era rimasto a carico del Comune perché frutto di una precipua contrattazione tra la società e l’ente comunale, anteriore all’entrata in vigore della normativa regionale e nazionale e non modificata contrattualmente.

Invero, Cass. n.18236/2002 ha puntualmente chiarito che la normativa statale costituita dalla legge n.151/1981, per la funzione che le era propria, non aveva inciso, né poteva incidere sulla concessione di autolinee affidata alla SEAC dalla Comune di Campobasso e disciplinata, quanto al profilo patrimoniale, dalla convenzione del 30 aprile 1977 ed ha affermato che«In definitiva, la sola legge che poteva e doveva incidere sul rapporto concessorio per cui è causa, onde dare attuazione ai principi enunciati in questa materia dalle menzionate leggi statali, era proprio la successiva legge della Regione [OSCURATO:PERSONA] 19 del 1984 …: la quale legge, infatti, ha dedicato alla gestione dei servizi in corso una specifica norma transitoria con la quale (art.17) ha disposto che la stessa poteva "essere proseguita sulla base delle situazioni gestorie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge" "in attesa della formazione, approvazione ed esecutività dei programmi del trasporto pubblico locale"; ed alla quale legge conclusivamente doveva attenersi il Comune controricorrente, che non risulta abbia modificato o revocato neppure per l'anno 1984 la concessione, come era necessario per incidere sul profilo patrimoniale accessivo, convenuto dalle parti.»; il ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione anzidetta – richiamata per relationem – prospetta inopinatamente una diversa interpretazione delle norme, nemmeno veicolatain una censura per violazione di legge.

Quanto all’esito della CTU già espletata in primo grado, va rilevato che il ricorrente intende contestarla, sollecitando il riesame del merito, senza dedurre di avere svolto analoga critica nei motivi di appello –con evidente ricaduta sulla ammissibilità della censura – e deducendo una nullità per violazione degli oneri probatori che non trova riscontro nella decisione impugnata. 4.-In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez.

U. n. 23535/2019).

P.Q.M. - Rigetta il ricorso; -Condanna il ricorrent e alla rifusione delle spese pr ocessuali in favore della [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33428/2018 R.G. proposto da : COMUNE di CAMPOBASSO, in persona del Sindaco p.t., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamentedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 255/2018depositata il 03/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La controversia si inscrive nel contenzioso insorto tra la [OSCURATO:PERSONA] (SEAC) SRL, società che svolgeva per il Comune di Campobasso il servizio di trasporto pubblico urbano in ragione di concessione stipulata il 30 aprile 1977 , e d il medesimo Comune per il dedotto inadempimento del concedente quanto all’obbligo di corrispondere a SEAC il “sussidio integrativo” relativamente all’anno 1985 e ai primi quattro mesi dell’anno 1986, calcolato come differenza tra il costo di esercizio mensile ed il provento della vendita dei titoli di viaggio nello stesso mese, secondo quanto previsto e disciplinato nella convenzione. Il giudizio di primo grado venne promosso da SEAC con atto di citazione del 25 febbraio 2005 svolto nei confronti del Comune di Campobasso, che chiese di chiamare in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA]; nel corso del giudizio fu effettuata CTU per quantificare il credito vantato; tuttavia, il giudizio si concluse sfavorevolmente per SEAC. Il Tribunale di Campobasso dichiarò l’intervenuta prescrizione del credito, ritenendo applicabile la prescrizione breve quinquennale, di cui all’art.2948, n.4, c.c., ritenendo che l'obbligazione assunta dal Comune rientrava tra quelle periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, e precisò che si trattava di un'obbligazione nella quale la periodicità non era collegata esclusivamente alla presentazione di rendiconti ma anche e soprattutto ai successivi pagamenti; dichiarò, inoltre, non luogo a provvedere sulla domanda svolta dal Comune nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato accolto dalla Corte di appello di Campobasso. Segnatamente, la Corte molisana ha ritenuto soggetta a prescrizione decennale l’obbligazione perché i presupposti per il pagamento non erano già esistenti all'inizio di ogni mese, dovendosi di volta in volta controllare se si era verificata o meno la mancata copertura dei costi di gestione, per il mese in questione, con i proventi derivati dalla vendita dei titoli di viaggio in quanto, in caso contrario, l'obbligazione del Comune non sarebbe venuta ad esistenza; ha rimarcato, inoltre, che occorreva anche un'espressa richiesta da parte della società e l'approvazione da parte del Comune affinché si potesse procedere al pagamento e per tali concomitanti ragioni ha escluso che l'obbligazione periodica potesse ritenersi perfetta, cioè definita sia nell'anche nel quantum e, quindi, solo da eseguirsi con scadenza periodica. Ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di atti che avevano interrotto la prescrizione decennale e ha accertato il diritto al pagamento determinando il quantum sulla scorta della CTU già espletata in primo grado. La Corte di appello ha, infine, respinto la domanda del Comune volta a far dichiarare unica obbligata la Regione [OSCURATO:PERSONA], richiamando i principi affermati da Cass. n. 18236/2002, e ha condannato il Comune alle spese di giudizio per entrambi i gradi. Il Comune di Campobasso ha proposto ricorso con tre mezzi, corroborati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Campobasso depositata il 3 luglio 2018; [OSCURATO:PERSONA] (SEAC) SRL ha replicato con controricorso illustrato con memoria; la Regione Moliseha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimata Regione [OSCURATO:PERSONA], tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020; Cass.27557/2022). 3.1.-Nel ricorso sono svolti i seguenti motivi: I) In via principale, violazione e falsa applicazione degli artt.2948, primo comma, n.4, 2946 e 2943 c.c., anche in relazione agli artt. 1559 e 1562 c.c. Il ricorrente si duole che la Corte di appello, riformando sul punto la prima decisione, abbia ritenuto applicabile la prescrizione decennale ai crediti azionati dalla società di trasporti, in luogo della prescrizione breve. II) In via subordinata, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente sostiene che la CA, errando, avrebbe determinato il quantumdel credito, a mezzo CTU, senza avere prima esaminato il profilo sostanziale della causa ed accertato l’effettiva sussistenza e spettanza del credito ai sensi della legge, del contratto di concessione e di quanto allegato e provato dalle parti. Dopo avere dedotto l’omesso esame, il ricorrente ripropone le eccezioni già formulate, secondo le quali il “sussidio integrativo” non doveva essere più corrisposto dal Comune in quanto, con la legge regionale n.19/1984 risultava chiaro che non era piùun’obbligazione del Comune. III) sempre in via subordinata, nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 2697 e ss. c.c. e 62 c.p.c. Il ricorrente contesta la sentenza in ordine all’effettività ed alla quantificazione del credito e si duole che sia stata violata la disposizione di cui all’art.2697 c.c., che grava il creditore della allegazione e della prova del credito, rimessa invece al Consulente tecnico d’ufficio. 3.2.-Il primo motivo è infondato. La decisione impugnata risulta conforme ai precedenti di legittimità, con i quali è stato chiarito che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, perché la natura periodica delcredito deve essere originaria e non "derivata" (Cass. n. 17197 del 09/10/2012, Cass. n. 6877 del 03/04/2015, Cass. n. 22276 del 03/11/2016) sicché la disposizione stessa non è applicabile laddove la prestazione non sia suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo perché, come nel caso di specie, si rende necessaria una ricognizione della ricorrenza dei presupposti per il pagamento ed una fase di liquidazione specifica del credito, come accertato dalla Corte di appello, che ha escluso l’avvenuta prescrizione previa verifica della ricorrenza di atti interruttivi. 3.3.-Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi e perché sollecitano un inammissibile riesame del merito. Innanzi tutto, la Corte di appello nell’affermare l’esistenza del diritto al pagamento da parte di SEAC, si è evidentemente riferita alla assenza della causa estintiva costituita dalla prescrizione breve, salvo poi tenere conto degli esiti della CTU, già disposta ed eseguita in primo grado a contenuto evidentemente percipiente, che in concreto ha accertato la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del credito, mediante l’esame della documentazione acquisita, anche all’esito delle deduzioni critiche della parte convenuta confluite nella consulenza suppletiva. Inoltre, la Corte di appello ha espressamente affermato che la corresponsione del “sussidio integrativo” competeva al Comune e non alla Regione, richiamando il precedente specifico (Cass.n.18236/2002), relativo alle medesime parti, anche se per anni immediatamente antecedenti, dal quale si desumeva che l’obbligo era rimasto a carico del Comune perché frutto di una precipua contrattazione tra la società e l’ente comunale, anteriore all’entrata in vigore della normativa regionale e nazionale e non modificata contrattualmente. Invero, Cass. n.18236/2002 ha puntualmente chiarito che la normativa statale costituita dalla legge n.151/1981, per la funzione che le era propria, non aveva inciso, né poteva incidere sulla concessione di autolinee affidata alla SEAC dalla Comune di Campobasso e disciplinata, quanto al profilo patrimoniale, dalla convenzione del 30 aprile 1977 ed ha affermato che«In definitiva, la sola legge che poteva e doveva incidere sul rapporto concessorio per cui è causa, onde dare attuazione ai principi enunciati in questa materia dalle menzionate leggi statali, era proprio la successiva legge della Regione [OSCURATO:PERSONA] 19 del 1984 …: la quale legge, infatti, ha dedicato alla gestione dei servizi in corso una specifica norma transitoria con la quale (art.17) ha disposto che la stessa poteva "essere proseguita sulla base delle situazioni gestorie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge" "in attesa della formazione, approvazione ed esecutività dei programmi del trasporto pubblico locale"; ed alla quale legge conclusivamente doveva attenersi il Comune controricorrente, che non risulta abbia modificato o revocato neppure per l'anno 1984 la concessione, come era necessario per incidere sul profilo patrimoniale accessivo, convenuto dalle parti.»; il ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione anzidetta – richiamata per relationem – prospetta inopinatamente una diversa interpretazione delle norme, nemmeno veicolatain una censura per violazione di legge. Quanto all’esito della CTU già espletata in primo grado, va rilevato che il ricorrente intende contestarla, sollecitando il riesame del merito, senza dedurre di avere svolto analoga critica nei motivi di appello –con evidente ricaduta sulla ammissibilità della censura – e deducendo una nullità per violazione degli oneri probatori che non trova riscontro nella decisione impugnata. 4.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535/2019). P.Q.M. - Rigetta il ricorso; -Condanna il ricorrent e alla rifusione delle spese pr ocessuali in favore della [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di