Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 12096/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ini, che la rappresenta edifende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione,elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo n. 18,presso LCA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Burroni- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Varese depositato il24.6.2025 nel procedimento iscritto al n. 1607/2024 R.G.;udita la relazione svolta, all’udienza del 25.2.2026, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso su delega dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso sudelega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affittuaria, ed [OSCURATO:SOCIETA].,concedente, stipularono un contratto di affitto di ramo d’aziendain pendenza del quale [OSCURATO:SOCIETA]. venne assoggettata aliquidazione giudiziale dal Tribunale di Varese.

Nel contrattod’affitto subentrò la curatrice, la quale, all’esito della necessariaprocedura competitiva, cedette l’azienda alla società affittuaria.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose domanda tardiva diammissione al passivo per un credito (originariamente indicatoin complessivi € 182.717,65, poi ridotto a € 171.851,75)vantato a titolo di surroga in alcune spettanze dei lavoratoridipendenti maturate prima dell’affitto del ramo d’azienda e dellequali la cessionaria si era fatta carico in via esclusiva.Il giudice delegato rigettò la domanda, ritenendo, condecisione di merito, non provato il credito.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose opposizione allo statopassivo e la liquidazione giudiziale, in via incidentale, ribadìl’eccezione – già sollevata davanti al giudice delegato – diinammissibilità della domanda perché tardiva rispetto al terminedi sessanta giorni di cui all’art. 208, comma 3, c.c.i.i.Il collegio del tribunale accolse l’impugnazione incidentalee rigettò integralmente l’opposizione allo stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA]Contro il decreto del tribunale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. haproposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi.Numero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perl’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositatoconclusioni scritte per il rigetto del ricorso ed entrambe le partihanno depositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia «nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i.».La ricorrente, sul presupposto condiviso che il credito dalei insinuato è sorto soltanto in pendenza della liquidazionegiudiziale, sostiene che non sarebbe applicabile il termine disessanta giorni di cui all’art. 208, comma 3, c.c.i.i., inapplicazione del quale il Tribunale di Varese ha invece dichiaratoinammissibile la domanda.1.1.

Il motivo, che pone per la prima volta all’attenzionedella Corte l’interpretazione di una disposizione innovativa delCodice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, è infondato.Nel vigore della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942),la questione del termine per la presentazione delle domande diammissione al passivo dei crediti sorti in corso di procedura siera posta dopo la novellazione dell’art. 101 (d.lgs. n. 5 del 2006e d.lgs. n. 169 del 2007), con cui si stabilirono, per lapresentazione delle domande, la regola generale del terminefinale di un anno dal deposito del decreto di esecutività dellostato passivo (comma 1) e l’eccezione dell’ammissibilità delledomande oltre quel termine «se l’istante prova che il ritardo èdipeso da causa a lui non imputabile» (comma 4).Numero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026Per i crediti sorti in corso di procedura (normalmente, manon necessariamente, prededucibili) era emersa chiaramente,da un lato, l’irrazionalità dell’applicazione di un termine generaleche potrebbe anche essere già spirato al momento del sorgeredel credito; dall’altro lato, la necessità di fissare comunque untermine, con una decorrenza adeguata, pur in mancanza di unaesplicita previsione normativa.

Nel ricorso viene citata la piùrisalente giurisprudenza secondo cui quel termine veniva fissatoin un anno (in analogia con quanto stabilito nell’art. 101, comma1, legge fall.), ma con decorrenza dal giorno in cui il credito èsorto e non ci sono altri ostacoli alla presentazione delladomanda (Cass. nn. 34730/2021; 3872/2020; 18544/2019 ealtre conformi).

Altra giurisprudenza, tuttavia, ha da ultimoritenuto tale soluzione troppo penalizzante per l’«esigenza didefinizione in termini ragionevoli del procedimento diaccertamento dei crediti» e stabilito che, per un correttobilanciamento di tale esigenza con «il diritto di azione e difesadel creditore», il ritardo che determina l’inammissibilità delladomanda andava stabilito «non in termine fisso ma in base allecircostanze concrete, secondo prudente (e motivato)accertamento del giudice del merito» (Cass. n. 18760/2024).Tale travaglio interpretativo era però la conseguenza dellamancanza di una disposizione di legge che fissasse il termineper la presentazione delle domande per le quali il creditore fossein grado di dimostrare l’incolpevolezza del mancato rispetto deltermine di cui all’art. 101, comma 1, legge fall.

Infatti, il citatoarresto n. 18760/2024 non fece altro che recepire – per ledomande di ammissione aventi ad oggetto i crediti sorti inpendenza di procedura – l’orientamento già espresso da altradecisione per le domande cd. ultratardive di ammissione deiNumero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026crediti concorsuali sorti prima della dichiarazione di fallimento(Cass. 11000/2022).

La questione, pertanto, si poneva, nelvigore della legge fallimentare riformata, proprio e solo perchél’art. 101, comma 4, ammetteva le domande ultratardive delcreditore incolpevole, ma non fissava alcun termine preciso perla presentazione di tali domande.

Da qui la necessità di unaintegrazione da parte dell’interprete, dapprima tentata conl’applicazione analogica del termine di un anno del primocomma, successivamente con l’affidamento al giudice del meritodi un criterio elastico basato sull’esame del caso concreto e sulcontemperamento dei contrapposti valori coinvolti.La disposizione qui in esame, correttamente applicata dalTribunale di Varese, è appunto venuta a eliminare l’incertezzascaturita dalla novellata legge fallimentare, stabilendo che ladomanda ultratardiva (ora da considerare tale rispetto altermine ridotto a sei mesi dall’art. 208, comma 1, c.c.i.i.) «… èammissibile solo se l’istante … trasmette la domanda al curatorenon oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causache ne ha impedito il deposito tempestivo».

Il legislatore si èfatto carico delle esigenze messe in evidenza dalle citatedecisioni di legittimità e, nell’esercizio del suo poterediscrezionale, ha fissato in sessanta giorni il termine congruoper rispettare, ad un tempo, «il diritto di azione e difesa delcreditore» e l’«esigenza di definizione in termini ragionevoli delprocedimento di accertamento dei crediti».A questo punto, non vi è più alcuna ragione per ipotizzareuna soluzione diversa per i crediti sorti in pendenza diprocedura.

Si tratta semplicemente di constatare la perfettaequiparabilità tra la causa non imputabile che ha impedito ladomanda di ammissione di un credito concorsuale sorto primaNumero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026dell’apertura della procedura e la situazione in cui si trova iltitolare di credito sorto in pendenza di procedura.

Finché ilcredito non è sorto, la causa non imputabile è in re ipsa; ma dalmomento in cui il credito è sorto (o, per i crediti prededucibili,dal momento in cui è chiara la contestazione che ne rendenecessaria la tutela mediante l’insinuazione al passivo: art. 222,comma 1, c.c.i.i.) non c’è ragione per cui non debba operare iltermine decadenziale di cui all’art. 208, comma 3.Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, unaquestione di ingiustificata disparità di trattamento si porrebbeproprio nel caso in cui venisse garantita ai titolari di crediti sortiin corso di procedura la disponibilità di un termine diverso e piùlungo, rispetto ai titolari di crediti anteriori, pur decorrendoentrambi i termini dal momento in cui è possibile presentare ladomanda.Il primo motivo viene dunque respinto con l’affermazionedel seguente principio di diritto (che solo per un’esigenza dichiarezza, in considerazione della novità della questione,contempla anche l’ipotesi, qui non rilevante, dei creditiprededucibili): «L’art. 208, comma 3, c.c.i.i., che fissa, a penadi inammissibilità, il termine di sessanta giorni dalla cessazionedella causa non imputabile per la presentazione delle domandedopo la scadenza del termine di cui al comma 1, si applica ancheai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale, quali chesiano, con decorrenza dal giorno in cui il credito è sorto esempre che non sussistano altri impedimenti non imputabili;ove si tratti di crediti prededucibili, il termine non inizia adecorrere prima di una chiara contestazione che rendanecessaria la tutela del credito mediante l’insinuazione alpassivo ai sensi dell’art. 222, comma 1, c.c.i.i.».Numero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/20262.

Il secondo motivo di ricorso denuncia «nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i., nonchéper assoluta carenza di motivazione ovvero omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti».La censura riguarda la scelta del tribunale di individuarediverse decorrenze del termine per presentare la domanda diammissione al passivo, in ragione delle diverse situazioniriguardanti i singoli dipendenti nei cui diritti [OSCURATO:SOCIETA] SystemsS.r.l. si è surrogata.

Secondo la ricorrente, il dies a quo sisarebbe dovuto individuare, per tutti, nella data di cessionedell’azienda affittata (22.12.2023), rispetto alla quale il terminedi sessanta giorni risulterebbe rispettato (domanda presentatail 20.2.2024).2.1.

Al netto del profilo di inammissibilità che si ravvisanella mescolanza di mezzi eterogenei (violazione di norme didiritto, carenza di motivazione e omesso esame di fatti decisivi;v.

Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018), il motivo è infondato.La ricorrente invoca la giurisprudenza formatasi in materiadi insinuazione al passivo di un credito da contratto di locazionependente in corso di procedura, per il quale si è statuito che iltermine per presentare la domanda avente ad oggetto unapluralità di canoni scaduti e non pagati non decorre dalle singolescadenze di ciascun canone, ma soltanto dal momento in cui,con il rilascio dell’immobile, il locatore è in grado di indicarel’ammontare definitivo del suo credito (Cass. n. 34730/2021;conf.

Cass. n. 20310/2018).

Sennonché, tale orientamento nonè invocato in modo pertinente nel caso di specie, in cui non siNumero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026discute di un unico credito a formazione cronologicamenteprogressiva, in quanto sorto da un unico contratto di durata,bensì del cumulo di singoli crediti di rivalsa che hanno origineda distinti contratti di lavoro subordinato.Corretta è stata, pertanto, la scelta del tribunale diesaminare le posizioni dei vari lavoratori, dividendoli in gruppicon caratteristiche analoghe dal particolare punto di vista dellaindividuazione del momento in cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.avrebbe potuto presentare la domanda di ammissione alpassivo.

In particolare, il dies a quo è stato individuato, per irapporti di lavoro già cessati, dalla data di pagamento dellerelative spettanze terminali e, per i rapporti di lavoro ancorapendenti, dalla data di sottoscrizione dei verbali di conciliazionecon cui i lavoratori accettarono la liberazione dal debito dellasocietà cedente l’azienda [OSCURATO:SOCIETA]3.

Il terzo motivo è così rubricato: «nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i., anche inrelazione agli art. 1353 e ss. c.c.».Il motivo riguarda in modo specifico il gruppo di crediti peri quali il Tribunale di Varese ha individuato il dies a quo deltermine per presentare la domanda di ammissione al passivonella data in cui i lavoratori sottoscrissero singoli verbali diconciliazione nei quali accettarono l’accollo privativo, da partedi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dei debiti maturati prima dell’affittod’azienda e, quindi, di spettanza di [OSCURATO:SOCIETA].

La ricorrentecontesta al giudice del merito di non avere considerato che inquei verbali l’efficacia dell’accollo privativo era subordinata allacessione d’azienda a favore dell’affittuaria.Numero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/20263.1.

Il motivo è inammissibile, perché privo di indicazionisu quale sarebbe la rilevanza della questione sollevata rispettoalla individuazione della data a partire dalla quale la ricorrenteavrebbe potuto proporre la domanda di ammissione al passivo.Occorre infatti ricordare – dato giuridico con il quale ilmotivo di ricorso non si confronta – che il credito condizionatoè suscettibile di immediata domanda di ammissione al passivo,dovendo il giudice ammetterlo con riserva (art. 204, comma 2,lett. a, c.c.i.i.), da sciogliersi quando la condizione si verifica(art. 228 c.c.i.i.).4.

Il quarto motivo denuncia «nullità del provvedimento aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1988 c.c.».La ricorrente si duole che il tribunale non abbia ravvisatouna ricognizione del debito da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., opponibileanche alla procedura concorsuale, nel contratto d’affittod’azienda, il cui allegato F conteneva, per ciascun lavoratore,l’esatta indicazione delle poste maturate per TFR, ferie nongodute e ROL (riduzione di orario).4.1.

Il motivo è inammissibile per una duplice ragione.Innanzitutto, poiché il tribunale ha negato che l’allegato Fcontenga una ricognizione di debito, viene posta in sostanza unaquestione relativa all’interpretazione del testo negoziale, senzache venga denunciata la violazione dei canoni legali diermeneutica contrattuale (art. 1362 e ss.).

Occorre alloraricordare che «l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersiindefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabilein sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testodell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoniNumero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazionedenunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con laspecifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cuiil ragionamento del giudice di merito si sia discostato daisuddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione delcontenuto della volontà delle parti, in una mera propostareinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazionecensurata; operazione, come tale, inammissibile in sede dilegittimità» (così, ex multis, Cass. n. 353/2025).In secondo luogo, non si comprende che utilità potrebbeavere, ai fini dell’accoglimento del ricorso, la tesi secondo cui visarebbe stata una ricognizione di debito risalente ad epocaaddirittura precedente all’apertura della liquidazione giudiziale.È evidente che la ricognizione di un debito può avvenire solodopo che il debito è sorto; e se davvero nell’affitto di aziendafosse contenuto un riconoscimento del debito della cuiammissione al passivo qui si discute, non si tratterebbe di undebito sorto in pendenza di procedura e l’inammissibilità delladomanda, perché tardiva, risulterebbe ancora più evidente.5.

Il quinto motivo prospetta «nullità del provvedimentoai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] per violazione e/ofalsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale comedettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.».Con questo motivo la ricorrente «contesta il fatto che ilTribunale di Varese abbia respinto l’istanza di ammissione alpassivo del credito per sole ferie e ROL maturati e non godutidai dipendenti ancora in forza alla società in quanto essendo irapporti di lavoro ancora in corso, i dipendenti di cui trattasiNumero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026possono ancora godere di tali periodi di ferie e ROL maturati in“natura”».5.1.

Il motivo è inammissibile, sia perché i canoni legali diermeneutica contrattuale che sarebbero stati violati sonoindicati in modo collettivo e generico (v. giurisprudenza citataper il motivo precedente), sia perché quella impugnata èsoltanto una delle tre autonome rationes decidendi chesorreggono la motivazione del decreto in parte qua: ad essa siaggiungono l’accertamento, in fatto, che la ricorrente nonavrebbe dato prova dell’intervenuto accollo liberatorio e la giàmenzionata decorrenza del termine dalla data di sottoscrizionedei verbali di conciliazione da parte dei lavoratori.Deve essere allora qui ribadito il principio per cui,«qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza,o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle rationesdecidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamentefatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivitàdelle altre, alla cassazione della decisione stessa» (Cass. n.5102/2024; conf.

Cass. n. 11493/2018; Cass.

S.u. 7931/2013;Cass. nn. 2108/2012; 12372/2006).6.

Il sesto motivo censura la ritenuta «nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. anche inrelazione all’art. 127 c.c.i.i., nonché per assoluta carenza diNumero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026motivazione ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».Si contesta al giudice del merito di non avere tenutoconto, nel valutare il contegno processuale della liquidazionegiudiziale, che il curatore è un pubblico ufficiale per quantoIl presente motivo, come quello successivo, attieneall’accertamento del quantum del credito, sicché – come rilevatodal Procuratore generale – risulta assorbito (c.d. assorbimentoimproprio) dopo l’esame dei motivi precedenti, con il rigetto deiquali si è negata l’ammissibilità stessa della domanda diammissione al passivo.

Tuttavia, ciò non vale per un solodipendente, il cui rapporto di lavoro cessò, come si legge neldecreto, il 9.1.2024, sicché la domanda di ammissione futempestiva in parte qua.Sia pure con questa limitata residua rilevanza, gli ultimidue motivi vanno quindi presi in esame.6.1.

In disparte la promiscuità di censure già rilevataaltrove, il sesto motivo è inammissibile, perché non si spiega –e davvero non si comprende – in che modo la qualifica dipubblico ufficiale del curatore dovrebbe influire, e a danno dellaprocedura, sul dovere del giudice di «porre a fondamento delladecisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero,nonché i fatti non specificatamente contestati dalla partecostituita» (art. 115, comma 1, c.p.c.).7.

Infine, il settimo motivo prospetta «nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. nonchéper omessa e illogica motivazione sul diniego alla richiesta diNumero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026ammissione di CTU contabile oggetto di discussione tra leparti».La doglianza riguarda la mancata ammissione di unac.t.u., che il tribunale ha motivato solo con riferimento allaposizione del singolo dipendente per il quale ha ritenutoammissibile la domanda.7.1.

Il motivo è inammissibile, sia perché la mancatamotivazione del decreto con riguardo agli altri lavoratori èirrilevante, dopo le decisioni assunte sulle precedenti censure,sia perché la valutazione sulla completezza o meno delladocumentazione disponibile ai fini dell’utile esperimento di unaconsulenza tecnica contabile rientra nel perimetro degliaccertamenti riservati al giudice del merito e non sindacabili insede di legittimità.8.

Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.9.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloeventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;compensa la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;Numero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 25.2.2026.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ini, che la rappresenta edifende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione,elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo n. 18,presso LCA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Burroni- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Varese depositato il24.6.2025 nel procedimento iscritto al n. 1607/2024 R.G.;udita la relazione svolta, all’udienza del 25.2.2026, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso su delega dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso sudelega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affittuaria, ed [OSCURATO:SOCIETA].,concedente, stipularono un contratto di affitto di ramo d’aziendain pendenza del quale [OSCURATO:SOCIETA]. venne assoggettata aliquidazione giudiziale dal Tribunale di Varese. Nel contrattod’affitto subentrò la curatrice, la quale, all’esito della necessariaprocedura competitiva, cedette l’azienda alla società affittuaria.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose domanda tardiva diammissione al passivo per un credito (originariamente indicatoin complessivi € 182.717,65, poi ridotto a € 171.851,75)vantato a titolo di surroga in alcune spettanze dei lavoratoridipendenti maturate prima dell’affitto del ramo d’azienda e dellequali la cessionaria si era fatta carico in via esclusiva.Il giudice delegato rigettò la domanda, ritenendo, condecisione di merito, non provato il credito.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose opposizione allo statopassivo e la liquidazione giudiziale, in via incidentale, ribadìl’eccezione – già sollevata davanti al giudice delegato – diinammissibilità della domanda perché tardiva rispetto al terminedi sessanta giorni di cui all’art. 208, comma 3, c.c.i.i.Il collegio del tribunale accolse l’impugnazione incidentalee rigettò integralmente l’opposizione allo stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA]Contro il decreto del tribunale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. haproposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi.Numero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perl’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositatoconclusioni scritte per il rigetto del ricorso ed entrambe le partihanno depositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i.».La ricorrente, sul presupposto condiviso che il credito dalei insinuato è sorto soltanto in pendenza della liquidazionegiudiziale, sostiene che non sarebbe applicabile il termine disessanta giorni di cui all’art. 208, comma 3, c.c.i.i., inapplicazione del quale il Tribunale di Varese ha invece dichiaratoinammissibile la domanda.1.1. Il motivo, che pone per la prima volta all’attenzionedella Corte l’interpretazione di una disposizione innovativa delCodice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, è infondato.Nel vigore della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942),la questione del termine per la presentazione delle domande diammissione al passivo dei crediti sorti in corso di procedura siera posta dopo la novellazione dell’art. 101 (d.lgs. n. 5 del 2006e d.lgs. n. 169 del 2007), con cui si stabilirono, per lapresentazione delle domande, la regola generale del terminefinale di un anno dal deposito del decreto di esecutività dellostato passivo (comma 1) e l’eccezione dell’ammissibilità delledomande oltre quel termine «se l’istante prova che il ritardo èdipeso da causa a lui non imputabile» (comma 4).Numero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026Per i crediti sorti in corso di procedura (normalmente, manon necessariamente, prededucibili) era emersa chiaramente,da un lato, l’irrazionalità dell’applicazione di un termine generaleche potrebbe anche essere già spirato al momento del sorgeredel credito; dall’altro lato, la necessità di fissare comunque untermine, con una decorrenza adeguata, pur in mancanza di unaesplicita previsione normativa. Nel ricorso viene citata la piùrisalente giurisprudenza secondo cui quel termine veniva fissatoin un anno (in analogia con quanto stabilito nell’art. 101, comma1, legge fall.), ma con decorrenza dal giorno in cui il credito èsorto e non ci sono altri ostacoli alla presentazione delladomanda (Cass. nn. 34730/2021; 3872/2020; 18544/2019 ealtre conformi). Altra giurisprudenza, tuttavia, ha da ultimoritenuto tale soluzione troppo penalizzante per l’«esigenza didefinizione in termini ragionevoli del procedimento diaccertamento dei crediti» e stabilito che, per un correttobilanciamento di tale esigenza con «il diritto di azione e difesadel creditore», il ritardo che determina l’inammissibilità delladomanda andava stabilito «non in termine fisso ma in base allecircostanze concrete, secondo prudente (e motivato)accertamento del giudice del merito» (Cass. n. 18760/2024).Tale travaglio interpretativo era però la conseguenza dellamancanza di una disposizione di legge che fissasse il termineper la presentazione delle domande per le quali il creditore fossein grado di dimostrare l’incolpevolezza del mancato rispetto deltermine di cui all’art. 101, comma 1, legge fall. Infatti, il citatoarresto n. 18760/2024 non fece altro che recepire – per ledomande di ammissione aventi ad oggetto i crediti sorti inpendenza di procedura – l’orientamento già espresso da altradecisione per le domande cd. ultratardive di ammissione deiNumero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026crediti concorsuali sorti prima della dichiarazione di fallimento(Cass. 11000/2022). La questione, pertanto, si poneva, nelvigore della legge fallimentare riformata, proprio e solo perchél’art. 101, comma 4, ammetteva le domande ultratardive delcreditore incolpevole, ma non fissava alcun termine preciso perla presentazione di tali domande. Da qui la necessità di unaintegrazione da parte dell’interprete, dapprima tentata conl’applicazione analogica del termine di un anno del primocomma, successivamente con l’affidamento al giudice del meritodi un criterio elastico basato sull’esame del caso concreto e sulcontemperamento dei contrapposti valori coinvolti.La disposizione qui in esame, correttamente applicata dalTribunale di Varese, è appunto venuta a eliminare l’incertezzascaturita dalla novellata legge fallimentare, stabilendo che ladomanda ultratardiva (ora da considerare tale rispetto altermine ridotto a sei mesi dall’art. 208, comma 1, c.c.i.i.) «… èammissibile solo se l’istante … trasmette la domanda al curatorenon oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causache ne ha impedito il deposito tempestivo». Il legislatore si èfatto carico delle esigenze messe in evidenza dalle citatedecisioni di legittimità e, nell’esercizio del suo poterediscrezionale, ha fissato in sessanta giorni il termine congruoper rispettare, ad un tempo, «il diritto di azione e difesa delcreditore» e l’«esigenza di definizione in termini ragionevoli delprocedimento di accertamento dei crediti».A questo punto, non vi è più alcuna ragione per ipotizzareuna soluzione diversa per i crediti sorti in pendenza diprocedura. Si tratta semplicemente di constatare la perfettaequiparabilità tra la causa non imputabile che ha impedito ladomanda di ammissione di un credito concorsuale sorto primaNumero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026dell’apertura della procedura e la situazione in cui si trova iltitolare di credito sorto in pendenza di procedura. Finché ilcredito non è sorto, la causa non imputabile è in re ipsa; ma dalmomento in cui il credito è sorto (o, per i crediti prededucibili,dal momento in cui è chiara la contestazione che ne rendenecessaria la tutela mediante l’insinuazione al passivo: art. 222,comma 1, c.c.i.i.) non c’è ragione per cui non debba operare iltermine decadenziale di cui all’art. 208, comma 3.Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, unaquestione di ingiustificata disparità di trattamento si porrebbeproprio nel caso in cui venisse garantita ai titolari di crediti sortiin corso di procedura la disponibilità di un termine diverso e piùlungo, rispetto ai titolari di crediti anteriori, pur decorrendoentrambi i termini dal momento in cui è possibile presentare ladomanda.Il primo motivo viene dunque respinto con l’affermazionedel seguente principio di diritto (che solo per un’esigenza dichiarezza, in considerazione della novità della questione,contempla anche l’ipotesi, qui non rilevante, dei creditiprededucibili): «L’art. 208, comma 3, c.c.i.i., che fissa, a penadi inammissibilità, il termine di sessanta giorni dalla cessazionedella causa non imputabile per la presentazione delle domandedopo la scadenza del termine di cui al comma 1, si applica ancheai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale, quali chesiano, con decorrenza dal giorno in cui il credito è sorto esempre che non sussistano altri impedimenti non imputabili;ove si tratti di crediti prededucibili, il termine non inizia adecorrere prima di una chiara contestazione che rendanecessaria la tutela del credito mediante l’insinuazione alpassivo ai sensi dell’art. 222, comma 1, c.c.i.i.».Numero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/20262. Il secondo motivo di ricorso denuncia «nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i., nonchéper assoluta carenza di motivazione ovvero omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti».La censura riguarda la scelta del tribunale di individuarediverse decorrenze del termine per presentare la domanda diammissione al passivo, in ragione delle diverse situazioniriguardanti i singoli dipendenti nei cui diritti [OSCURATO:SOCIETA] SystemsS.r.l. si è surrogata. Secondo la ricorrente, il dies a quo sisarebbe dovuto individuare, per tutti, nella data di cessionedell’azienda affittata (22.12.2023), rispetto alla quale il terminedi sessanta giorni risulterebbe rispettato (domanda presentatail 20.2.2024).2.1. Al netto del profilo di inammissibilità che si ravvisanella mescolanza di mezzi eterogenei (violazione di norme didiritto, carenza di motivazione e omesso esame di fatti decisivi;v. Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018), il motivo è infondato.La ricorrente invoca la giurisprudenza formatasi in materiadi insinuazione al passivo di un credito da contratto di locazionependente in corso di procedura, per il quale si è statuito che iltermine per presentare la domanda avente ad oggetto unapluralità di canoni scaduti e non pagati non decorre dalle singolescadenze di ciascun canone, ma soltanto dal momento in cui,con il rilascio dell’immobile, il locatore è in grado di indicarel’ammontare definitivo del suo credito (Cass. n. 34730/2021;conf. Cass. n. 20310/2018). Sennonché, tale orientamento nonè invocato in modo pertinente nel caso di specie, in cui non siNumero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026discute di un unico credito a formazione cronologicamenteprogressiva, in quanto sorto da un unico contratto di durata,bensì del cumulo di singoli crediti di rivalsa che hanno origineda distinti contratti di lavoro subordinato.Corretta è stata, pertanto, la scelta del tribunale diesaminare le posizioni dei vari lavoratori, dividendoli in gruppicon caratteristiche analoghe dal particolare punto di vista dellaindividuazione del momento in cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.avrebbe potuto presentare la domanda di ammissione alpassivo. In particolare, il dies a quo è stato individuato, per irapporti di lavoro già cessati, dalla data di pagamento dellerelative spettanze terminali e, per i rapporti di lavoro ancorapendenti, dalla data di sottoscrizione dei verbali di conciliazionecon cui i lavoratori accettarono la liberazione dal debito dellasocietà cedente l’azienda [OSCURATO:SOCIETA]3. Il terzo motivo è così rubricato: «nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i., anche inrelazione agli art. 1353 e ss. c.c.».Il motivo riguarda in modo specifico il gruppo di crediti peri quali il Tribunale di Varese ha individuato il dies a quo deltermine per presentare la domanda di ammissione al passivonella data in cui i lavoratori sottoscrissero singoli verbali diconciliazione nei quali accettarono l’accollo privativo, da partedi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dei debiti maturati prima dell’affittod’azienda e, quindi, di spettanza di [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrentecontesta al giudice del merito di non avere considerato che inquei verbali l’efficacia dell’accollo privativo era subordinata allacessione d’azienda a favore dell’affittuaria.Numero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/20263.1. Il motivo è inammissibile, perché privo di indicazionisu quale sarebbe la rilevanza della questione sollevata rispettoalla individuazione della data a partire dalla quale la ricorrenteavrebbe potuto proporre la domanda di ammissione al passivo.Occorre infatti ricordare – dato giuridico con il quale ilmotivo di ricorso non si confronta – che il credito condizionatoè suscettibile di immediata domanda di ammissione al passivo,dovendo il giudice ammetterlo con riserva (art. 204, comma 2,lett. a, c.c.i.i.), da sciogliersi quando la condizione si verifica(art. 228 c.c.i.i.).4. Il quarto motivo denuncia «nullità del provvedimento aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1988 c.c.».La ricorrente si duole che il tribunale non abbia ravvisatouna ricognizione del debito da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., opponibileanche alla procedura concorsuale, nel contratto d’affittod’azienda, il cui allegato F conteneva, per ciascun lavoratore,l’esatta indicazione delle poste maturate per TFR, ferie nongodute e ROL (riduzione di orario).4.1. Il motivo è inammissibile per una duplice ragione.Innanzitutto, poiché il tribunale ha negato che l’allegato Fcontenga una ricognizione di debito, viene posta in sostanza unaquestione relativa all’interpretazione del testo negoziale, senzache venga denunciata la violazione dei canoni legali diermeneutica contrattuale (art. 1362 e ss.). Occorre alloraricordare che «l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersiindefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabilein sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testodell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoniNumero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazionedenunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con laspecifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cuiil ragionamento del giudice di merito si sia discostato daisuddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione delcontenuto della volontà delle parti, in una mera propostareinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazionecensurata; operazione, come tale, inammissibile in sede dilegittimità» (così, ex multis, Cass. n. 353/2025).In secondo luogo, non si comprende che utilità potrebbeavere, ai fini dell’accoglimento del ricorso, la tesi secondo cui visarebbe stata una ricognizione di debito risalente ad epocaaddirittura precedente all’apertura della liquidazione giudiziale.È evidente che la ricognizione di un debito può avvenire solodopo che il debito è sorto; e se davvero nell’affitto di aziendafosse contenuto un riconoscimento del debito della cuiammissione al passivo qui si discute, non si tratterebbe di undebito sorto in pendenza di procedura e l’inammissibilità delladomanda, perché tardiva, risulterebbe ancora più evidente.5. Il quinto motivo prospetta «nullità del provvedimentoai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] per violazione e/ofalsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale comedettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.».Con questo motivo la ricorrente «contesta il fatto che ilTribunale di Varese abbia respinto l’istanza di ammissione alpassivo del credito per sole ferie e ROL maturati e non godutidai dipendenti ancora in forza alla società in quanto essendo irapporti di lavoro ancora in corso, i dipendenti di cui trattasiNumero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026possono ancora godere di tali periodi di ferie e ROL maturati in“natura”».5.1. Il motivo è inammissibile, sia perché i canoni legali diermeneutica contrattuale che sarebbero stati violati sonoindicati in modo collettivo e generico (v. giurisprudenza citataper il motivo precedente), sia perché quella impugnata èsoltanto una delle tre autonome rationes decidendi chesorreggono la motivazione del decreto in parte qua: ad essa siaggiungono l’accertamento, in fatto, che la ricorrente nonavrebbe dato prova dell’intervenuto accollo liberatorio e la giàmenzionata decorrenza del termine dalla data di sottoscrizionedei verbali di conciliazione da parte dei lavoratori.Deve essere allora qui ribadito il principio per cui,«qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza,o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle rationesdecidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamentefatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivitàdelle altre, alla cassazione della decisione stessa» (Cass. n.5102/2024; conf. Cass. n. 11493/2018; Cass. S.u. 7931/2013;Cass. nn. 2108/2012; 12372/2006).6. Il sesto motivo censura la ritenuta «nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. anche inrelazione all’art. 127 c.c.i.i., nonché per assoluta carenza diNumero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026motivazione ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».Si contesta al giudice del merito di non avere tenutoconto, nel valutare il contegno processuale della liquidazionegiudiziale, che il curatore è un pubblico ufficiale per quantoIl presente motivo, come quello successivo, attieneall’accertamento del quantum del credito, sicché – come rilevatodal Procuratore generale – risulta assorbito (c.d. assorbimentoimproprio) dopo l’esame dei motivi precedenti, con il rigetto deiquali si è negata l’ammissibilità stessa della domanda diammissione al passivo. Tuttavia, ciò non vale per un solodipendente, il cui rapporto di lavoro cessò, come si legge neldecreto, il 9.1.2024, sicché la domanda di ammissione futempestiva in parte qua.Sia pure con questa limitata residua rilevanza, gli ultimidue motivi vanno quindi presi in esame.6.1. In disparte la promiscuità di censure già rilevataaltrove, il sesto motivo è inammissibile, perché non si spiega –e davvero non si comprende – in che modo la qualifica dipubblico ufficiale del curatore dovrebbe influire, e a danno dellaprocedura, sul dovere del giudice di «porre a fondamento delladecisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero,nonché i fatti non specificatamente contestati dalla partecostituita» (art. 115, comma 1, c.p.c.).7. Infine, il settimo motivo prospetta «nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. nonchéper omessa e illogica motivazione sul diniego alla richiesta diNumero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026ammissione di CTU contabile oggetto di discussione tra leparti».La doglianza riguarda la mancata ammissione di unac.t.u., che il tribunale ha motivato solo con riferimento allaposizione del singolo dipendente per il quale ha ritenutoammissibile la domanda.7.1. Il motivo è inammissibile, sia perché la mancatamotivazione del decreto con riguardo agli altri lavoratori èirrilevante, dopo le decisioni assunte sulle precedenti censure,sia perché la valutazione sulla completezza o meno delladocumentazione disponibile ai fini dell’utile esperimento di unaconsulenza tecnica contabile rientra nel perimetro degliaccertamenti riservati al giudice del merito e non sindacabili insede di legittimità.8. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloeventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;compensa la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;Numero registro generale 16955/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 12096/2026Data pubblicazione 30/04/2026dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 25.2.2026.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl Presidente