CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11000/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2019 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 07/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8-bis I. n.176/2020, del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso ovvero in via subordinata e la rimessione del presente procedimento al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per l'esame del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] Viene proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Terni il 7 giugno 2019, il quale ha respinto la domanda tardiva di ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per C 211.910,90, sorto dopo la sentenza di fallimento Il credito attiene alla quota residua del mutuo accollatosi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al contratto di compravendita immobiliare dei beni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del 6 giugno 2003, dichiarato simulato - con conseguente condanna alla restituzione dei beni - dal Tribunale di Orvieto con sentenza del 22 novembre 2011, divenuta definitiva in data 14 marzo 2017, a seguito della sentenza di legittimità n. 6513 del 2017, reiettiva dell'impugnazione. Ha ritenuto il giudice del merito che, ai sensi dell'art. 101 I. fall., la domanda fosse intempestiva, in quanto proposta dopo un lasso di tempo eccessivo tra il momento in cui si prospettava essere venuto meno l'impedimento all'insinuazione al passivo (corrispondente con la pubblicazione in data 14 marzo 2017 della sentenza di legittimità, che ha reso definitivo l'accertamento della simulazione del contratto di compravendita) e la data di proposizione della domanda il 2 febbraio 2018: ciò, in quanto ha disatteso la tesi della facoltà di insinuazione entro il termine di 12 mesi dal momento della cessazione dell'impedimento, dovendo, invece, tale insinuazione ultratardiva avvenire in un tanine ragionevole dopo il venir meno dell'impedimento, come ritenuto dal giudice di legittimità. Ha svolto tale valutazione, anche rilevando che si trattava della mera riproposizione della domanda già presentata nel 2012, allora dichiarata inammissibile dal g.d., con l'unico elemento di novità del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sull'accertamento della simulazione del contratto, onde nessun elemento di complessità potesse giustificare la riproposizione della pretesa dopo oltre dieci mesi e mezzo. Ha resistito la procedura con controricorso. Fissata l'adunanza innanzi alla Sezione Prima civile, con ordinanza del 13 ottobre 2021 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza sulla questione dell'applicabilità estensiva del termine annuale ex art. 101, comma 1, I. fall. anche alla fattispecie del comma 4, a decorrere dalla cessazione della causa impeditiva non imputabile. La parte controricorrente ha depositato altresì la memoria di cui all'art. 378 c.p.c. prima della pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la motivazione apparente, con nullità del decreto, in quanto esso non contiene argomentazioni intellegibili sulla questione affrontata, che è delicata, anche avendo dovuto la ricorrente considerare i costi di un'azione giudiziale. Con il secondo motivo, essa deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 101 I. fall., laddove il tribunale ha negato il diritto ad usufruire del termine di dodici mesi per la presentazione della domanda ultratardiva, decorrente dalla cessazione della causa non imputabile che ha determinato l'impedimento, posto che il comma 4 non menziona affatto il requisito della "ragionevolezza". 2. - Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo il provvedimento impugnato argomentato adeguatamente la decisione, come emerge dal relativo contenuto, sopra riportato. 3. - Il secondo motivo è del pari infondato. 3.1. - L'art 101 I. fall., rubricato "domande tardive di crediti", al comma 1 si occupa delle domande c.d. tardive, descritte come quelle volte all'ammissione del credito «oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo», stabilendo che esse siano ammissibili in quanto presentate «non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo». Il comma 4 contempla, dal suo canto, le domande c.d. ultratardive, descritte come quelle proposte «decorso il termine di cui al primo comma» e stabilendone l'ammissibilità «se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile», sempre «fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fa llimen ta re» . Dunque, sulla base della sua interpretazione letterale, tale ultimo comma contiene una fattispecie (domande oltre 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo), un effetto (ammissibilità), una condizione di ammissibilità (causa non imputabile) e una condizione per la stessa valutabilità del presupposto (non sia conclusa la ripartizione dell'attivo: in quanto la causa non imputabile, pur in ipotesi sussistente ) non può essere nemmeno valutata, quando ormai l'attivo sia stato ripartito, non potendosi porre nel nulla le operazioni concluse).71/) Perché si verifichi l'effetto giuridico dell'ammissibilità della domanda proposta oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, pertanto, occorre sia realizzata la condizione della causa non imputabile, sempre che non sia stata ormai conclusa la ripartizione dell'attivo. Quanto all'individuazione di un termine dal venir meno dell'evento non imputabile entro cui la c.d. ultratardiva debba essere proposta, la norma non lo ha previsto. Si noti come, al contrario, l'art. 208 d.lgs. n. 14 del 2019, in tema di domande tardive, da un lato abbia accentuato l'esigenza di una rapida conclusione del procedimento, prevedendo che le domande tardive sono quelle trasmesse non oltre il termine di sei mesi (in luogo degli attuali dodici) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, aumentabili a dodici (attualmente diciotto) mesi. Dall'altro lato, recependo una esigenza concreta, per le ultratardive il terzo comma ripete la disciplina attuale, cui aggiunge l'ulteriore condizione che la domanda sia trasmessa al curatore «non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo» (oltre a definire espressamente inammissibile la domanda, da dichiarare con decreto, quando manchi l'allegazione ed offerta di prova delle predette circostanze circa la non imputabilità). La norma, certamente inapplicabile nella specie sia pure quale mero criterio interpretativo ex post, segnala peraltro di avere raccolto le istanze di certezza del diritto, rimaste insoddisfatte per la precedente formulazione. 3.2. - Pertanto, a differenza di quanto disposto in relazione alle domande di ammissione c.d. tardiva, nonché ad alcune figure speciali di rimessione in termini di decadenze processuali (cfr. artt. 650, comma 3, 668, comma 2, c.p.c.), il legislatore non ha previsto un -1, termine entro il quale proporre l'istanza di ammissione c.d. ultratardiva. Con riguardo all'interpretazione dell'art. 101, comma 4, I. fall., questa Corte si era consolidata nell'affermare il principio, secondo cui la norma non contiene, neppure per implicito, la previsione di un nuovo termine annuale, allorché sia cessata la causa di giustificazione del ritardo, e che invece è onere del creditore provare la causa non imputabile, a giustificazione della mancata istanza tempestiva, quanto ai fattori che abbiano impedito sia in origine tale presentazione, sia la perduranza dell'inerzia. La prima decisione che ha enunciato il principio (Cass., ord. 1° ottobre 2015, n. 19679) escluse, al riguardo, la denunziata violazione di legge per la pretesa introduzione, da parte del giudice del merito, di criteri non richiesti dalla norma quali «la congruità o ragionevolezza del tempo impiegato per presentare la domanda di ammissione», avendo il tribunale ritenuto incongruo il decorso di quasi due anni tra l'insorgenza del diritto e quello impiegato per proporre la domanda c.d. supertardiva: la Corte affermò che «costituisce un metro giustificativo razionale per verificare la tollerabilità di domande, proposte oltre il termine di "dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo" (..) quello di valutare il lasso impiegato per proporre siffatte domande - quando, come nella specie, la nascita del diritto di credito sia addirittura posteriore alla data di approvazione dello stato passivo - computandolo dalla data dell'insorgenza del credito a quella della sua domanda, e considerando eccessivo il passaggio di quasi due anni senza che sia stata avanzata una specifica giustificazione». Quello ricordato va considerato il primo vero precedente (posto che Cass., ord. 31 maggio 2011, n. 12019 contiene un obiter ed attiene alla stessa mancanza di una causa non imputabile, e che /11 anche Cass., ord. 11 ottobre 2011, n. 20910 e Cass. 10. settembre 2013, n. 20686 riguardano la causa non imputabile, non il termine di diligente attivazione dopo la sua cessazione). Il principio è stato ripreso e puntualizzato in una decisione di poco successiva, in cui si afferma che dalla presenza di una causa non imputabile «non può ricavarsi, a mo' di corollario, la giustificazione di qualsiasi ritardo dell'insinuazione», la quale «non è una conseguenza logica necessaria ... ma dovrebbe trovare fondamento in ulteriori considerazioni». Infatti, l'art. 101, u.c., ultima parte, I. fall. «non prevede la decorrenza di alcun nuovo termine annuale allorché sia cessata la causa di giustificazione del ritardo del creditore: se è onere del creditore giustificare il ritardo, «non potrebbe bastare una giustificazione che non comprenda tutto il ritardo»; quindi, se quest'ultimo è giustificato da una certa causa non imputabile (nella specie, l'ignoranza dell'apertura del fallimento dovuta alla mancanza dell'avviso di cui all'art. 92 I.f.), una volta che essa sia venuta meno, l'ulteriore ritardo dovrà logicamente trovare giustificazione in altre ragioni, fra cui rientra certamente quella derivante dall'esigenza di disporre del tempo necessario per valutare l'opportunità di proporre l'istanza di ammissione al passivo e poi di presentarla (Cass. 24 novembre 2015, n. 23975). Non si dà la possibilità di interpretare la disposizione, alla stregua di tale decisione, nel senso che il creditore disponga di un altro anno, o diverso periodo di tempo, per provvedervi, a prescindere da un effettivo impedimento ad una più sollecita presentazione della domanda, in quanto ciò «significherebbe tradire la lettera e il senso della norma che richiede la giustificazione del ritardo». Né è possibile indicare in astratto quale sia il tempo necessario per la valutazione e la presentazione dell'istanza, quale apprezzamento concreto in base alle particolarità di ciascun caso «secondo un criterio di ragionevolezza la cui applicazione è rimessa al giudice», e nemmeno la «inevitabile elasticità di tale criterio [non] costituisce seria controindicazione, rientrando l'applicazione di norme elastiche o standard valutativi nell'ordinario svolgimento della funzione giurisdizionale», posto che lo stesso legislatore dimostra, prevedendo la causa di non imputabilità genericamente indicata, di posporre le esigenze di certezza a quelle di aderenza alla particolarità del caso concreto (Cass. 24 novembre 2015, n. 23975). Nello stesso senso le decisioni successive, tali da integrare un principio di c.d. diritto vivente (Cass., ord. 5 aprile 2016, n. 6559; Cass., ord. 13 giugno 2017, n. 14701; Cass. settembre 2018, n. 21661; Cass., ord. 28 giugno 2019, n. 17594; Cass., ord. 20 novembre 2019, n. 30133; Cass., ord, 2 dicembre 2020, n. 27590). Di recente, si è anche precisato (Cass., ord. 10 maggio 2021, n. 12336) che, allorché il creditore abbia presentato una domanda ultratardiva ammissibile per l'ignoranza dell'apertura del fallimento dovuta alla mancanza dell'avviso di cui all'art. 92 I.fall., la successiva domanda ultratardiva per un credito ulteriore è inammissibile, ove l'interessato non fornisca una diversa ragione giustificativa del ritardo e sia trascorso un lasso di tempo superiore a quello necessario per valutare l'opportunità di proporre l'istanza, secondo un criterio di ragionevolezza la cui applicazione è rimessa al giudice di merito. Proprio in quanto istanza ultratardiva, era dunque il creditore onerato della giustificazione di non imputabilità dell'integrale ritardo: non solo di quello intercorso rispetto alla presa di notizia aliunde del fallimento (caso assai frequente), o comunque al superamento dell'impedimento non imputabile, ma altresì di quello «necessario ad organizzare il deposito della domanda» (così Cass., ord. 2 dicembre 2020, n. 27590).Si noti che all'interno di questo orientamento (contrariamente a quant'o a volte affermato) si pone anche quello enunciato da alcune decisioni, nelle quali si afferma che ai crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento o di a.s. non si applica il termine decadenziale di dodici mesi, di cui all'art. 101, commi 1 e 4, I. fall., in mancanza di un'esplicita indicazione testuale e per ragioni di ordine logico-sistematico (cfr. Cass. 31 luglio 2015, n. 16218). 3.3. - È poi emersa una tesi diversa, secondo cui, in mancanza della fissazione legislativa di un termine, si dovrebbe individuare per i crediti sopravvenuti una disciplina che può essere «ricavata in via sistematica, con riguardo ai principi generali dell'ordinamento e facendo perno, in particolare, sui richiamati principi costituzionali dell'art. 3 Cost., e dell'art. 24 Cost.». In tale sentenza si afferma: «Per portare i crediti sopravvenuti a una posizione adeguatamente accostabile a quella degli altri creditori, si deve [af]fermare pertanto un termine annuale per la presentazione delle relative domande. Questo termine verrà a decorrere - in tutti i casi in cui il credito abbia maturato le condizioni di partecipazione al passivo dopo il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo - dal momento stesso in cui si siano verificate le dette condizioni» (Cass. 10 luglio 2019, n. 18544). Essa è seguìta da una ordinanza analoga (Cass., ord. 7 novembre 2019, n. 28799), la quale aggiunge che «lo spazio dell'anno - che è fissato come regola per le domande tardive dall'art. 101 I. fall. - si mostra come la misura temporale espressiva dell'attuale sistema in materia. Con la conseguenza che le domande dei crediti sopravvenuti debbono essere presentate nel termine di un anno dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare».[OSCURATO:PERSONA] tale scia si inseriscono altre due decisioni (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3872; Cass., ord. 13 maggio 2021, n. 12735). 3.4. - Reputa il Collegio che la questione di particolare rilevanza, per la quale la causa è stata rimessa alla pubblica udienza della Sezione, debba risolversi aderendo alla prima soluzione. 3.4.1. - La pretesa di fissare il termine di un anno dalla cessazione della causa non imputabile è priva di sostegno positivo, esulando dai limiti di possibile interpretazione dell'enunciato, sia pure secondo un criterio sistematico. Non convince, invero, l'affermazione che il termine di un anno sia «ricavabile in via sistematica dai principi generali» dell'ordinamento di cui agli artt. 3 e 24 Cost., che non sono invocabili semplicemente per inserire nell'ordinamento una norma che non c'è. Non è sufficiente neppure osservare che l'art. 101, comma 1, I. fall. prevede il termine di un anno per le domande tardive, al fine di reputare automaticamente che questo sia l'«attuale sistema in materia». Giova appena ricordare i limiti del procedimento interpretativo analogico. Come questa Corte ha plurime volte rilevato, l'art. 12, comma 2, delle disposizioni preliminari al codice civile prevede che, quando una controversia non può essere decisa con una specifica disposizione - da interpretarsi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, secondo i canoni dell'interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica - il giudice ricorre all'analogia legis, al fine di estendere al caso non previsto la norma positiva dettata per casi simili o materie analoghe; se, ciò nonostante, permane il dubbio interpretativo, trova applicazione l'analogia iuris, quale applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico.In tal modo, il ricorso all'analogia si risolve in un meccanismo integrativo dell'ordinamento che permette al giudice di decidere comunque, anche in presenza di una lacuna normativa. Segnatamente, quindi, per poter ricorrere al procedimento analogico è necessario che: i) manchi una norma di legge atta a regolare direttamente un caso su cui il giudice sia chiamato a decidere; il) sia possibile ritrovare una o più norme positive (c.d. analogia legis) o uno o più principi giuridici (c.d. analogia iuris), il cui valore qualificatorio sia tale che le rispettive conseguenze normative possano essere applicate alla situazione originariamente carente di una specifica regolamentazione, sulla base dell'accertamento di un rapporto di somiglianza tra alcuni elementi (giuridici o di fatto) della vicenda regolata ed alcuni elementi di quella non regolata: costituendo il fondamento dell'analogia la ricerca del quid comune mediante il quale l'ordinamento procede alla propria "autointegrazione". Onde l'analogia postula, anzitutto, che sia correttamente individuata una "lacuna": altrimenti, la scelta di riempire un preteso vuoto normativo sarebbe rimessa all'esclusivo arbitrio giurisdizionale, con conseguente compromissione delle prerogative riservate al potere legislativo e del principio di divisione dei poteri dello Stato. E non semplicemente perché una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se una lacuna normativa, da colmare facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12 preleggi. Ciò tanto più quando si tratti di estendere l'applicazione di una disposizione specifica oltre l'ambito di applicazione delineato dal legislatore, ovvero di applicarla "analogicamente" a vicenda concreta da questi non contemplata ed in presenza di diversi presupposti integrativi della fattispecie (cfr. Cass., sez. un., 6 dicembre 2021, n. 38596). Ne deriva che non basta invocare il "sistema", senza individuare dei veri principi generali in materia, evocati ma niente affatto ricostruiti, per creare una norma nuova, o reperire altrove una disciplina positiva per estenderla a casi diversamente disciplinati. 3.4.2. - La norma dell'art. 101, comma 4, I. fall. pone la condizione di ammissibilità del credito, costituita dalla «causa non imputabile» che abbia impedito al creditore di proporre una domanda, tempestiva oppure tardiva ex comma 1. Il requisito della «causa non imputabile» è integrato - secondo le elaborazioni sviluppatesi, sul piano sostanziale, con riguardo all'art.1218 c.c. e, sul piano processuale, specie in relazione agli artt. 153, 184-bis vecchio testo, 294, 650, 668 c.p.c. - dal fattore estraneo alla volontà delle parti, insuperabile con una mera condotta diligente, usualmente ricondotto al caso fortuito e alla forza maggiore, il primo quale elemento di imprevedibilità eel la seconda di iingrA:aewrie esso comunque è riferito ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà, che abbia inciso sulla eziologia dell'evento, perché in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, in tal modo "scagionando" corrispondentemente il soggetto interessato. Orbene, va ricondotta alla medesima nozione l'attivazione dovuta e diligente - dell'interessato, tenuto a compiere la tempestiva riattivazione, intesa come "immediatezza della reazione" della parte stessa alla cessazione della causa ostativa. All'interno di tale presupposto positivo, dunque, l'interprete si deve muovere, quale unico requisito posto dalla legge come condizione di ammissibilità della domanda.Deve dunque dirsi che l'istante ha l'onere di provare la non imputabilità a sé sia della causa esterna, sia dell'inerzia sino a quel momento protratta. Anche il secondo profilo rientra nel requisito della non imputabilità della tardività, dovendo l'istante al riguardo, del pari, prospettare una specifica giustificazione. Onde la dimostrazione della non imputabilità verte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sopra un duplice oggetto: da. un lato, la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale attivazione; dall'altro lato, la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente ed il compimento dell'atto, che si vuole utilmente posto in essere. La ratio acceleratoria dell'art. 101 I. fall., volta a contenere le insinuazioni entro un termine dato, ed il riferimento non equivoco della legge alla nozione di non imputabilità determina il rilievo di questa non solo per l'evento esterno, ma anche per l'avere esso impedito di agire sino al momento in cui lo si è fatto. L'onere della prova ai fini dell'ammissibilità della domanda c.d. ultratardiva attiene, dunque, alla dimostrazione della "non imputabilità", ossia della ragione del mancato adempimento e della influenza sul decorso del termine senza che esso fosse espletato. Il concetto di "immediatezza della reazione" non implica che l'istanza debba intervenire, comunque, entro il termine del quale si alleghi essere stata impossibile l'osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento, ossia come immediata attivazione della parte al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa.L'importante è che al soggetto non sia concesso uno spatium temporis eccessivamente ridotto, il quale sarebbe quindi non ragionevole. Quando la decadenza sia derivata da un impedimento non imputabile, in altri settori, quale quello della decadenza processuale in cui la parte sia incorsa, è consolidato il principio per cui la parte richiedente la rimessione in termini deve attivarsi, appunto, «con immediatezza» o «senza ritardo» o «entro un termine ragionevole» (v. pure, per il concetto in tema di rimessione in termini nel processo civile, Cass. 24 novembre 2020, n. 26705, non massimata; ord. 11 gennaio 2020, n. 25289; ord. 1° marzo 2019, n. 6102; sez. un., 12 febbraio 2019, n. 4135; 29 settembre 2016, n. 19290; 6 giugno 2012, n. 9114; in particolare, in tema di termine per impugnare, Cass. 29 settembre 2016, n. 19290; sulla domanda di manleva, Cass.11 novembre 2011, n. 23561; con riguardo al termine per completare il procedimento notificatorio, Cass. 2 aprile 2019, n. 9146; 9 agosto 2018, n. 20700; 27 giugno 2018, n. 16943; 11 giugno 2018, n. 15056; 30 agosto 2017, n. 20527; 31 luglio 2017, n. 19059; 26 marzo 2012, n. 4841; sez. un. 24 luglio 2009, n. 17352). 3. - Le spese seguono la soccombenza. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in C 7.200,00 complessivi, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori di legge. Dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato ulteriore, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pari a