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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33068/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1822/2025 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in FERMO, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO n. 1768/2023 emesso dal TRIBUNALE di FERMO il 4/12/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Fermo – decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] – ha rigettato l’impugnazione, confermando il provvedimento del g.d. di diniego di ammissione al passivo per ultratardività della domanda, relativa all’istanza di insinuazione, in via privilegiata ipotecaria ex art. 2770 c.c., del credito quale amministratore di società controllate ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].),dichiarate fallite in estensione unitamente alla holding del gruppo societario.

2. Con ricorso depositato in data 9/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti propostoopposizione allo stato passivo del fallimento della società SYSTEL.[OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’ammissione del proprio credito al passivo delfallimento in via privilegiata ex art 2770 cc, per l’importo di €. 1.091.083,84.

3. Il Tribunale ha osservato e rilevato che: (i) in tema di ammissione al passivo, nel caso di domanda cd.

"supertardiva" o "ultratardiva" di cui all'art. 101, ultimo comma, l. fall., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto (così richiamando Cass. civ., Sez.

I, Ordinanza, 19/6/2018, n. 16103); (ii) il curatore nel caso di specie aveva fornito prova di fatti da cui p oteva desumersi una conoscenza effettiva dell’emissione della sentenza dichiarativa del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], considerato che:- il [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per queste società era costituito con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella procedura prefallimentare 99/2019 ( riunita all e 100/2019, 101/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019)avviata con ricorso da parte della curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a per l’estensione del Fallimento nei confronti di tali compagini;- in tale procedura prefallimentare il curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] spa aveva domandato l’estensione del fallimento anche alla società [OSCURATO:SOCIETA], ilcui legale rappresentante era [OSCURATO:PERSONA];- con unica sentenza resa in data 18 / 2 / 2020 veniva dichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché della Società SYSTEL.[OSCURATO:PERSONA], che svolgeva attività immobiliare e di fatto la funzione di holding del gruppo; -avverso la sentenza di fallimento le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano reclamo tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore dal rappresentante legale delle stesse, ossia proprio da [OSCURATO:PERSONA] ; (iii) sebbene il [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato al procedimento prefallimentare in qualità di legale rappresentate delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non della società SYSTEL.[OSCURATO:PERSONA] (verso cui vantavail credito oggetto di causa), la conoscenza del fallimento della SYSTEL.[OSCURATO:PERSONA] eradesumibile dalla circostanza che con la medesima sentenza che aveva dichiarato il fallimento delle società di cui era legale rappresentante veniva dichiarato anche il fallimento della SYSTEL.[OSCURATO:PERSONA] e dal fatto che avverso tale sentenza aveva egli stessoproposto reclamo; (iv) la domanda di insinuaz ione risultava, inoltre,presentata oltre il termine che poteva ritenersi ragionevole in rapporto alle circostanze del caso concreto; (v) occorreva, pertanto , confermarsiquanto già statuito dal giudice delegato, il quale aveva ritenuto che -anche laddove si fosse voluta ammettere come avvenuta la conoscenza del fallimento con l'intervento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]della curatela nell'esecuzione -l'insinuazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era comunque avvenuta oltre un anno dalla presunta sopravvenuta conoscenza del fallimento e tale termine non poteva considerarsi ragionevole.

4. Il decreto , pubblicat o il 4/12/2024 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a d un unico m otiv o di censura, cui il [OSCURATO:PERSONA].IT SPAha resistito con controricorso.

È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso.

Il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.

È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 92, 98 e 112 l.f.,per avere il tribunale erroneamente rigettato la domanda di insinuazione al passivo fallimentare in quanto ultratardiva, non considerando che, nel complesso della situazione data, era mancata in ogni caso la comunicazione ex art. 92 l.f. ad opera della curatela circa l’intervenuto fallimento della holding.Sostiene, inoltre , il ricorrente che la non imputabilità del ritardo nella presentazione della sua domanda di insinuazione tardiva al passivo era stata giustificata anche dal fatto che si era rimesso a un legale per il recupero del proprio credito mediante l’ottenimento di un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo esecutivo), dell’iscrizione di ipoteca giudiziale e dell’intervento in una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della società debitrice, poi fallita, facendo così erroneo affidamento sul grado di competenza tecnica del professionista legale.

Il motivo è inammissibile, esattamente per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.

Secondo consolidata giurisprudenza, in caso di domanda cd. supertardiva di ammissione al passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile che giustifichi il ritardo del creditore implicaun accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 21661/2018).

Difatti il giudice di merito è chiamato a stabilire secondo il suo prudente apprezzamento se –sulla scorta degli elementi di prova forniti – l’attivazione del creditore sia comunque avvenuta in un tempo che appaia –in base a un criterio di ragionevolezza, in rapporto alle peculiarità del caso concreto - giustificato dalla necessità di prendere contezza del fallimento e di redigere la suddetta istanza (Cass. n. 27590/2020; Cass. n. 11000/2022, Cass. n. 6797/2023).

Con specifico riguardo alla comunicazione prescritta dall’art. 92 l.f., questa Corte ha statuito che la sua omissione nonintegra una causa non imputabile del ritardo ex art. 101, ult. co., l.f. ove il curatore dimostri che il creditore abbia comunque avuto notizia del fallimento.

Invero «in tema di insinuazione al passivo fallimentare ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., la domanda (cd. supertardiva) è inammissibile ogni qualvolta il ritardo sia imputabile al creditore, sia perché abbia avuto conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento, sia perché ne abbia conseguito una conoscenza assimilabile a quella legale, che gli sarebbe stata garantita dall'invio della comunicazione di cui all'art. 92 l.fall.» (così Cass. n. 30846/2023).

Nel caso concreto il tribunale ha ritenuto provata in capo al ricorrente la conoscenza del fallimento, assimilabile a quella garantita dal rispetto della forma prevista ex art. 92 l.f., in considerazione del fatto che, con la medesima sentenza dichiarativa del fallimento in estensione delle società controllate di cui l’odierno ricorrente era legale rappresentate, era stato contestualmente dichiarato anche il fallimento della holding e dal momento che lo stesso ricorrente aveva presentato reclamo.

Si tratta di una valutazione in fatto che rende congruente l’esito in termini di rigetto dell’insinuazione in quanto ingiustificatamente ultratardiva.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 27195 del 22/9/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del 27/9/2023).

La Corte stima equo fissare in € 8.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000 , oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 8.000 in favore del controricorrente,ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. .

Condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende,ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1822/2025 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in FERMO, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO n. 1768/2023 emesso dal TRIBUNALE di FERMO il 4/12/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Fermo – decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] – ha rigettato l’impugnazione, confermando il provvedimento del g.d. di diniego di ammissione al passivo per ultratardività della domanda, relativa all’istanza di insinuazione, in via privilegiata ipotecaria ex art. 2770 c.c., del credito quale amministratore di società controllate ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].),dichiarate fallite in estensione unitamente alla holding del gruppo societario. 2. Con ricorso depositato in data 9/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti propostoopposizione allo stato passivo del fallimento della società SYSTEL.[OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’ammissione del proprio credito al passivo delfallimento in via privilegiata ex art 2770 cc, per l’importo di €. 1.091.083,84. 3. Il Tribunale ha osservato e rilevato che: (i) in tema di ammissione al passivo, nel caso di domanda cd. "supertardiva" o "ultratardiva" di cui all'art. 101, ultimo comma, l. fall., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto (così richiamando Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/6/2018, n. 16103); (ii) il curatore nel caso di specie aveva fornito prova di fatti da cui p oteva desumersi una conoscenza effettiva dell’emissione della sentenza dichiarativa del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], considerato che:- il [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per queste società era costituito con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella procedura prefallimentare 99/2019 ( riunita all e 100/2019, 101/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019)avviata con ricorso da parte della curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a per l’estensione del Fallimento nei confronti di tali compagini;- in tale procedura prefallimentare il curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] spa aveva domandato l’estensione del fallimento anche alla società [OSCURATO:SOCIETA], ilcui legale rappresentante era [OSCURATO:PERSONA];- con unica sentenza resa in data 18 / 2 / 2020 veniva dichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché della Società SYSTEL.[OSCURATO:PERSONA], che svolgeva attività immobiliare e di fatto la funzione di holding del gruppo; -avverso la sentenza di fallimento le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano reclamo tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore dal rappresentante legale delle stesse, ossia proprio da [OSCURATO:PERSONA] ; (iii) sebbene il [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato al procedimento prefallimentare in qualità di legale rappresentate delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non della società SYSTEL.[OSCURATO:PERSONA] (verso cui vantavail credito oggetto di causa), la conoscenza del fallimento della SYSTEL.[OSCURATO:PERSONA] eradesumibile dalla circostanza che con la medesima sentenza che aveva dichiarato il fallimento delle società di cui era legale rappresentante veniva dichiarato anche il fallimento della SYSTEL.[OSCURATO:PERSONA] e dal fatto che avverso tale sentenza aveva egli stessoproposto reclamo; (iv) la domanda di insinuaz ione risultava, inoltre,presentata oltre il termine che poteva ritenersi ragionevole in rapporto alle circostanze del caso concreto; (v) occorreva, pertanto , confermarsiquanto già statuito dal giudice delegato, il quale aveva ritenuto che -anche laddove si fosse voluta ammettere come avvenuta la conoscenza del fallimento con l'intervento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]della curatela nell'esecuzione -l'insinuazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era comunque avvenuta oltre un anno dalla presunta sopravvenuta conoscenza del fallimento e tale termine non poteva considerarsi ragionevole. 4. Il decreto , pubblicat o il 4/12/2024 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a d un unico m otiv o di censura, cui il [OSCURATO:PERSONA].IT SPAha resistito con controricorso. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso. Il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 92, 98 e 112 l.f.,per avere il tribunale erroneamente rigettato la domanda di insinuazione al passivo fallimentare in quanto ultratardiva, non considerando che, nel complesso della situazione data, era mancata in ogni caso la comunicazione ex art. 92 l.f. ad opera della curatela circa l’intervenuto fallimento della holding.Sostiene, inoltre , il ricorrente che la non imputabilità del ritardo nella presentazione della sua domanda di insinuazione tardiva al passivo era stata giustificata anche dal fatto che si era rimesso a un legale per il recupero del proprio credito mediante l’ottenimento di un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo esecutivo), dell’iscrizione di ipoteca giudiziale e dell’intervento in una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della società debitrice, poi fallita, facendo così erroneo affidamento sul grado di competenza tecnica del professionista legale. Il motivo è inammissibile, esattamente per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie. Secondo consolidata giurisprudenza, in caso di domanda cd. supertardiva di ammissione al passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile che giustifichi il ritardo del creditore implicaun accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 21661/2018). Difatti il giudice di merito è chiamato a stabilire secondo il suo prudente apprezzamento se –sulla scorta degli elementi di prova forniti – l’attivazione del creditore sia comunque avvenuta in un tempo che appaia –in base a un criterio di ragionevolezza, in rapporto alle peculiarità del caso concreto - giustificato dalla necessità di prendere contezza del fallimento e di redigere la suddetta istanza (Cass. n. 27590/2020; Cass. n. 11000/2022, Cass. n. 6797/2023). Con specifico riguardo alla comunicazione prescritta dall’art. 92 l.f., questa Corte ha statuito che la sua omissione nonintegra una causa non imputabile del ritardo ex art. 101, ult. co., l.f. ove il curatore dimostri che il creditore abbia comunque avuto notizia del fallimento. Invero «in tema di insinuazione al passivo fallimentare ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., la domanda (cd. supertardiva) è inammissibile ogni qualvolta il ritardo sia imputabile al creditore, sia perché abbia avuto conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento, sia perché ne abbia conseguito una conoscenza assimilabile a quella legale, che gli sarebbe stata garantita dall'invio della comunicazione di cui all'art. 92 l.fall.» (così Cass. n. 30846/2023). Nel caso concreto il tribunale ha ritenuto provata in capo al ricorrente la conoscenza del fallimento, assimilabile a quella garantita dal rispetto della forma prevista ex art. 92 l.f., in considerazione del fatto che, con la medesima sentenza dichiarativa del fallimento in estensione delle società controllate di cui l’odierno ricorrente era legale rappresentate, era stato contestualmente dichiarato anche il fallimento della holding e dal momento che lo stesso ricorrente aveva presentato reclamo. Si tratta di una valutazione in fatto che rende congruente l’esito in termini di rigetto dell’insinuazione in quanto ingiustificatamente ultratardiva. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/9/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/9/2023). La Corte stima equo fissare in € 8.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000 , oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 8.000 in favore del controricorrente,ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. . Condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende,ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovu