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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 06797/2023

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23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19255/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] MARANO E. C . , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BELLUNO n. 5/2015 depositatoil 08/07/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Belluno ha respinto l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Marano E. C., nonché dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi d i [OSCURATO:SOCIETA]. contro il decreto con cui il giudice delegato aveva dichiarato inammissibilela sua domanda di ammissione del credito di euro 1.388.527,80 con prelazione ipotecaria, in quanto depositata solo in data 02/07/2014, oltre i termini di cui all’art. 101 l.fall., nonostante essa fosse a conoscenza del fallimento della società debitrice, dichiarato il 30/11/2011, tanto da aver già proposto domanda tempestiva per il credito da saldo passivo del c/c della società.

2. – Avverso detta decisione la B anca ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motiv o , cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

3. – Con l’unico motivo la B anca ricorrente denuncia violazione dell’art. 101 l.fall., esponendo: che con contratto di mutuo fondiario del 17/04/2007aveva acquisito ipoteca di primo grado su un complesso immobiliare dell’impresa Bortoluzzi , poi alienato a terzi in data 18/11/2010 senza liberazione d a ll’ipoteca ; che, dichiarato il fallimento della Bortoluzzi in data 01/12/2011, aveva proposto domanda tempestiva in data 11/05/2012 per il saldo passivo di c/c ; che con sentenza del 06/03/2013 , annotata il 19/11/2013, il Tribunale di Belluno aveva dichiarato risolt a la compravendita del 2010 e i beni erano stati appresi al fallimento; che in data 02/07/2014 aveva quindi c hiesto l’ammissione al passivo del credito r inveniente dal mutuo fondiario ; che solo a partire dall’annotazione della sentenza di risoluzione (che ne aveva determinato la conoscenza legale in capo ai terzi) avrebbe potuto utilmente insinuarsi il credito con il privilegio ipotecario ; che la legge non individua un termine di decadenza entro cui depositare la domanda, una volta venuta meno la causa non imputabile, ma «indica il termine ultimo entro il quale le domande ultratardive possono essere proposte, ovvero fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare».

4. –La censura è infondata. 4.1.– Il decreto impugnato poggia su cinque rationes decidendi : I) il fatto che l’immobile sia stato acquisito al fallimento solo nel 2013 non avrebbe impedito alla banca di domandare tempestivamente l’ammissione del credito con collocazione ipotecaria, in quanto la verifica dell’esistenza del bene sul quale esercitare la prelazione va compiuta in sede di riparto (Cass. Sez.

U, 16060/20 0 1) ; II) la B anca, consultando i registri immobiliari, avrebbe potuto verificare che al momento della prima insinuazione vi era già la trascrizione della domanda di risoluzione in data 17/04/2012; III) in ogni caso, la Banca avrebbe dovuto domandare l’ammissione del credito in via chirografaria, salva la possibilità di far valere la prelazione dopo l’acquisizione dell’immobile all’attivo fallimentare; IV) il preteso impedimento è cessato con la pubblicazione della sentenza (06/03/2013), quando era ancora pendente il termine per la presentazione delle domande tardive infrannuali; V) anche ad accedere alla tesi per cui l’impedimento sarebbe cessato solo con la trascrizione della sentenza (09/11/2013), difetterebbe il requisito di non imputab ilità del ritardo di otto mesi nella presentazione della domanda, ai cui fini la giurisprudenza di merito individua il termine ragionevole di novanta giorni dalla cessazione dell’ impedimento (in analogia al termine dato per la presentazione delle domande tempestive).

4.2. – D i tutte queste rationes ( la seconda delle quali, pur non espressamente impugnata, può considerarsi assorbita dalle censure rivolte contro la quarta) risulta fondatamente risolutiva e più “liquida” la quinta ( sulle esigenze di economia processuale e celerità del giudizio che consentono , ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., di derogare l'ordine logico delle questioni da trattare ex a rt.276 c.p.c., v.

Cass. Sez.

U , 26242 / 2014 ; Cass. 12002 / 2014, 23531/2016, 1252/2018).

4.3. – Invero, anche prende ndo come data di cessazione dell’impedimento quella prospettata dalla Banca – e cioè la trascrizione della sentenza di risoluzione dell’atto traslativo del compendio immobiliare gravato da ipoteca (con sua conseguente acquisizione all’attivo fallimentare) – la domanda ultratardiva sarebbe comunque inammissibile, in quanto depositata con un ritardo di quasi otto mesi, che il creditore non ha provato essere dipeso da «causa a lui non imputabile», come richiede l’art. 101, ultimo comma, l.fall., a pena di ammissibilità della domanda.

4.4. – Questa Corte ha infatti chiarito che , i n tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., relativo alle domande c.d.

"ultratardive", va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della sua attivazione tempestiva o infrannuale, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che ne abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento (Cass. Sez. 1, sentenza 5 aprile 2022, n. 11000).

4.5. – Spetta va dunque al creditore ultratardivo (che non ha assolto al relativo onere) dimostrare la non imputabilità del ritardo – per la presenza di un fattore estraneo alla sua volontà, insuperabile con l’ordinaria diligenza (e usualmente ricondotto al le categorie delcaso fortuito e della forza maggiore) tale da integr are un’impossibilità assoluta, non già relativa, né tantomeno una mera difficoltà, che abbia inciso sulla eziologia dell'evento – anche con riferimento alla sua diligente ri attivazione ( intesa come "immediatezza della reazione") al cessare della causa ostativa.

4.6. – Al rigu a rdo non può soccorrere (in quanto inapplicabile ratione temporis) l'art. 208 d.lgs. n. 14 del 2019, che, recependo le istanze di accelerazione e certezza del diritto in materia di accertamento del passivo fallimentare, non solo ha dispo sto che le domande tardive possono essere presentate entro il termine di sei (e non più dodici) mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo ( termine che la sentenza di fallimento può prorogare fino a dodici, e non più diciotto, me si , in caso di particolare complessità della procedura), ma anche previsto espressamente che le domande c.d.

"ultratardive" devono essere trasmess e al curatore «non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo».

4.7. – P ur non potendo applicarsi il breve termine di decadenza fissato nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza ( sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento), nessuna giustificazione risulta fornita, nei sensi sopra indicati, circa i l ritard o di ben otto mesi nella presentazione della domanda ultratardiva in esame, in relazione al tempo ragionevolmente necessario per valutare l'opportunità di proporla e poi pe r formularla ( principio di diritto vivente:Cass. 23975 /2015, 6559 /2016, 14701 /2017, 21661 /2018, 17594/2019, 30133/2019, 27590/2020).

4.8. – Sul punto l’arresto del 2022 ha rammentato che i l concetto di "immediatezza della reazione" va interpreta to come necessità che la parte si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento, in coerenza con i principi già affermati in altr i settori, comeper la rimessione in termini , in relazione alla quale la parte deve attivarsi «con immediatezza» o «senza ritardo» o «entro un termine ragionevole» (cfr. ex multis Cass. Sez.

U, 17352/2009 e 4135/2019; Cass. 25289/2020).

5. – La mancata all egazione e prova della non imputabilità del ritardo di (quantomeno) otto mesi nella presentazione della domanda ultratardiva giustifica quindi la declaratoria di inammissibilità resa con la pronuncia impugnata.

6. – Segue il rigetto del ricorso, ma sussist ono giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio, poiché la pronuncia del 2022 che ha fatto chiarezza sulla questione in disamina, superando alcuni contrasti interpretativi , è non solo successiva al deposito del ricorso, ma anche piuttosto recente.

7. – Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ex art. 13, comma 1- quater, d .P.R. n. 115 del 2002, se dovuto (Cass. Sez.

U, 20867/2020, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese del presente giudizio.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19255/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] MARANO E. C . , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BELLUNO n. 5/2015 depositatoil 08/07/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Belluno ha respinto l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Marano E. C., nonché dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi d i [OSCURATO:SOCIETA]. contro il decreto con cui il giudice delegato aveva dichiarato inammissibilela sua domanda di ammissione del credito di euro 1.388.527,80 con prelazione ipotecaria, in quanto depositata solo in data 02/07/2014, oltre i termini di cui all’art. 101 l.fall., nonostante essa fosse a conoscenza del fallimento della società debitrice, dichiarato il 30/11/2011, tanto da aver già proposto domanda tempestiva per il credito da saldo passivo del c/c della società. 2. – Avverso detta decisione la B anca ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motiv o , cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. – Con l’unico motivo la B anca ricorrente denuncia violazione dell’art. 101 l.fall., esponendo: che con contratto di mutuo fondiario del 17/04/2007aveva acquisito ipoteca di primo grado su un complesso immobiliare dell’impresa Bortoluzzi , poi alienato a terzi in data 18/11/2010 senza liberazione d a ll’ipoteca ; che, dichiarato il fallimento della Bortoluzzi in data 01/12/2011, aveva proposto domanda tempestiva in data 11/05/2012 per il saldo passivo di c/c ; che con sentenza del 06/03/2013 , annotata il 19/11/2013, il Tribunale di Belluno aveva dichiarato risolt a la compravendita del 2010 e i beni erano stati appresi al fallimento; che in data 02/07/2014 aveva quindi c hiesto l’ammissione al passivo del credito r inveniente dal mutuo fondiario ; che solo a partire dall’annotazione della sentenza di risoluzione (che ne aveva determinato la conoscenza legale in capo ai terzi) avrebbe potuto utilmente insinuarsi il credito con il privilegio ipotecario ; che la legge non individua un termine di decadenza entro cui depositare la domanda, una volta venuta meno la causa non imputabile, ma «indica il termine ultimo entro il quale le domande ultratardive possono essere proposte, ovvero fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare». 4. –La censura è infondata. 4.1.– Il decreto impugnato poggia su cinque rationes decidendi : I) il fatto che l’immobile sia stato acquisito al fallimento solo nel 2013 non avrebbe impedito alla banca di domandare tempestivamente l’ammissione del credito con collocazione ipotecaria, in quanto la verifica dell’esistenza del bene sul quale esercitare la prelazione va compiuta in sede di riparto (Cass. Sez. U, 16060/20 0 1) ; II) la B anca, consultando i registri immobiliari, avrebbe potuto verificare che al momento della prima insinuazione vi era già la trascrizione della domanda di risoluzione in data 17/04/2012; III) in ogni caso, la Banca avrebbe dovuto domandare l’ammissione del credito in via chirografaria, salva la possibilità di far valere la prelazione dopo l’acquisizione dell’immobile all’attivo fallimentare; IV) il preteso impedimento è cessato con la pubblicazione della sentenza (06/03/2013), quando era ancora pendente il termine per la presentazione delle domande tardive infrannuali; V) anche ad accedere alla tesi per cui l’impedimento sarebbe cessato solo con la trascrizione della sentenza (09/11/2013), difetterebbe il requisito di non imputab ilità del ritardo di otto mesi nella presentazione della domanda, ai cui fini la giurisprudenza di merito individua il termine ragionevole di novanta giorni dalla cessazione dell’ impedimento (in analogia al termine dato per la presentazione delle domande tempestive). 4.2. – D i tutte queste rationes ( la seconda delle quali, pur non espressamente impugnata, può considerarsi assorbita dalle censure rivolte contro la quarta) risulta fondatamente risolutiva e più “liquida” la quinta ( sulle esigenze di economia processuale e celerità del giudizio che consentono , ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., di derogare l'ordine logico delle questioni da trattare ex a rt.276 c.p.c., v. Cass. Sez. U , 26242 / 2014 ; Cass. 12002 / 2014, 23531/2016, 1252/2018). 4.3. – Invero, anche prende ndo come data di cessazione dell’impedimento quella prospettata dalla Banca – e cioè la trascrizione della sentenza di risoluzione dell’atto traslativo del compendio immobiliare gravato da ipoteca (con sua conseguente acquisizione all’attivo fallimentare) – la domanda ultratardiva sarebbe comunque inammissibile, in quanto depositata con un ritardo di quasi otto mesi, che il creditore non ha provato essere dipeso da «causa a lui non imputabile», come richiede l’art. 101, ultimo comma, l.fall., a pena di ammissibilità della domanda. 4.4. – Questa Corte ha infatti chiarito che , i n tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., relativo alle domande c.d. "ultratardive", va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della sua attivazione tempestiva o infrannuale, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che ne abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento (Cass. Sez. 1, sentenza 5 aprile 2022, n. 11000). 4.5. – Spetta va dunque al creditore ultratardivo (che non ha assolto al relativo onere) dimostrare la non imputabilità del ritardo – per la presenza di un fattore estraneo alla sua volontà, insuperabile con l’ordinaria diligenza (e usualmente ricondotto al le categorie delcaso fortuito e della forza maggiore) tale da integr are un’impossibilità assoluta, non già relativa, né tantomeno una mera difficoltà, che abbia inciso sulla eziologia dell'evento – anche con riferimento alla sua diligente ri attivazione ( intesa come "immediatezza della reazione") al cessare della causa ostativa. 4.6. – Al rigu a rdo non può soccorrere (in quanto inapplicabile ratione temporis) l'art. 208 d.lgs. n. 14 del 2019, che, recependo le istanze di accelerazione e certezza del diritto in materia di accertamento del passivo fallimentare, non solo ha dispo sto che le domande tardive possono essere presentate entro il termine di sei (e non più dodici) mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo ( termine che la sentenza di fallimento può prorogare fino a dodici, e non più diciotto, me si , in caso di particolare complessità della procedura), ma anche previsto espressamente che le domande c.d. "ultratardive" devono essere trasmess e al curatore «non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo». 4.7. – P ur non potendo applicarsi il breve termine di decadenza fissato nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza ( sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento), nessuna giustificazione risulta fornita, nei sensi sopra indicati, circa i l ritard o di ben otto mesi nella presentazione della domanda ultratardiva in esame, in relazione al tempo ragionevolmente necessario per valutare l'opportunità di proporla e poi pe r formularla ( principio di diritto vivente:Cass. 23975 /2015, 6559 /2016, 14701 /2017, 21661 /2018, 17594/2019, 30133/2019, 27590/2020). 4.8. – Sul punto l’arresto del 2022 ha rammentato che i l concetto di "immediatezza della reazione" va interpreta to come necessità che la parte si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento, in coerenza con i principi già affermati in altr i settori, comeper la rimessione in termini , in relazione alla quale la parte deve attivarsi «con immediatezza» o «senza ritardo» o «entro un termine ragionevole» (cfr. ex multis Cass. Sez. U, 17352/2009 e 4135/2019; Cass. 25289/2020). 5. – La mancata all egazione e prova della non imputabilità del ritardo di (quantomeno) otto mesi nella presentazione della domanda ultratardiva giustifica quindi la declaratoria di inammissibilità resa con la pronuncia impugnata. 6. – Segue il rigetto del ricorso, ma sussist ono giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio, poiché la pronuncia del 2022 che ha fatto chiarezza sulla questione in disamina, superando alcuni contrasti interpretativi , è non solo successiva al deposito del ricorso, ma anche piuttosto recente. 7. – Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ex art. 13, comma 1- quater, d .P.R. n. 115 del 2002, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020, 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso