CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09843/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], DIPIERROVITO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],GIULIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GHIDONIGIULIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocatoBORSALINO MASSIMILIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-ricorrenti-controelettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 128 ([OSCURATO:PERSONA]),Numero registro generale 23088/2023Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 9843/2026Data pubblicazione 16/04/2026presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende.-controricorrente-avverso il decreto n. 1143/2023 emesso da TRIBUNALE di VERCELLI il27/9/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Gli odierni ricorrenti, già dipendenti della Soc. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis, i cui singoli rapporti di lavoro proseguirono dopol’apertura del concordato preventivo e del successivo fallimento per poicessare per licenziamenti collettivi o dimissioni, proposero istanze tardive diammissione allo stato passivo del Fallimento per le somme rispettivamente aciascuno di essi spettanti per trattamento di fine rapporto, maturatodall’assunzione fino alla cessazione; precisarono con successiva integrazioneche le istanze erano dirette all’ammissione in prededuzione con gradoprivilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., ovvero, in subordine, in via concorsualeprivilegiata ex art. 2751 n.1 c.c..2. Il giudice delegato, decidendo conformemente alla proposta della curatela,non ammetteva le domande, argomentando, in estrema sintesi e per ciò chein questa sede interessa: - che l’originaria domanda di ammissione al passivoera diretta al riconoscimento del credito in via privilegiata e non vi eranoallegate ragioni a fondamento della prededuzione; - che il TFR era riferito adannualità anteriori alla dichiarazione di fallimento e non poteva definirsicredito sorto in occasione e in funzione della procedura; - che peraltro ancheil credito sorto dopo la dichiarazione di fallimento è soggetto al termine di unanno da quando si verificano le condizioni per la partecipazione del creditoreal concorso, in ossequio al principio di uguaglianza di tutti i creditori e alleesigenze di certezza e speditezza della procedura.3. Dichiarato esecutivo lo stato passivo, i ricorrenti proposero opposizione condistinti ricorsi, successivamente riuniti, censurando specificamente lamotivazione adottata dal giudice delegato.Numero registro generale 23088/2023Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 9843/2026Data pubblicazione 16/04/20264. Il Tribunale di Vercelli in composizione collegiale, con il decreto indicato inepigrafe, ha rigettato i ricorsi così riuniti, condannando gli opponenti in solidoalle spese di lite.5. Il decreto, pubblicato il 27/9/2023, è stato impugnato dai ricorrenti indicatiin epigrafe con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ilcon controricorso.6. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità emanifesta infondatezza di entrambi i motivi del ricorso.I ricorrenti hanno proposto istanza di decisione, con memoria depositata aisensi del medesimo art. 380-bis c.p.c.È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazionedegli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la “violazione e falsa applicazionedegli artt. 2751-bis c.c., 101 legge fallimentare, 111 l.f., 111 bis l.f. - inrelazione all’art. 360 n. 3 cpc”, per avere il Tribunale respinto le loro istanzedi ammissione in prededuzione al passivo fallimentare dei crediti maturati inpendenza del fallimento, sorti in occasione e in funzione della procedura, noncontestati nel loro ammontare.2. Con il secondo mezzo si deduce invece “omessa pronuncia sulla domandasubordinata; nullità del decreto per violazione dell’art. 112 cpc e del principiodella corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato – in relazione all’art. 360n. 4 cpc”, per avere il Tribunale ritenuto la domanda subordinata assorbitadal rigetto dell’istanza di ammissione in prededuzione dei loro crediti.4. Ambedue le censure non meritano accoglimento.Vanno infatti integralmente condivise le motivazioni spese nella proposta didefinizione anticipata, con conseguente rigetto del ricorso.4.1 Con il primo motivo (“violazione e falsa applicazione degli artt. 2751 bisc.c., 101, 111, 111 bis l.f.”) si sostiene, nella sostanza, che il credito perNumero registro generale 23088/2023Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 9843/2026Data pubblicazione 16/04/2026quote di TFR maturate prima dell’apertura, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], del concordatopreventivo - cui il 30.9.2020 era seguito il fallimento - sarebbe prededucibile(poiché sorto in occasione e in funzione della procedura) e, in quantoasseritamente non contestato, si sottrarrebbe all’accertamento secondo lemodalità del capo V, ai sensi dell’art. 111-bis l.fall., risultando perciò esenteda limiti temporali di ammissibilità.4.1.1 In realtà il Tribunale, all’esito di una ampia disamina della vicendafattuale, ha motivatamente accertato l’inerzia e l’imputabilità del ritardo deiricorrenti, che hanno depositato la domanda ultratardiva solo il 23-24.3.2023– dunque quasi tre anni dopo l’esigibilità del credito – nonostante a dicembre2020 avessero già presentato domanda tempestiva “per mancatoaccantonamento e versamento TFR dal 20.1.2020”, peraltro sulla base deiconteggi forniti dalla stessa curatela, “essendo il loro rapporto di lavorocessato (o per dimissioni del lavoratore o per licenziamento comminato daiCuratori) quando fu dichiarato il fallimento”.L’accertamento così compiuto non è sindacabile in questa sede, secondo ilprisma proposto dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.4.1.2 Valgano al riguardo i principi affermati nell’ambito dell’orientamentoormai consolidato di questa Corte, in base ai quali: i) ai fini dell’insinuazioneal passivo di crediti prededucibili, sorti nel corso del fallimento o dellaamministrazione straordinaria, debbono essere osservate, ai sensi dell’art.111-bis l.fall., le modalità del capo V della stessa legge, senza rilevanza delladistinzione tra insinuazioni tempestive e tardive, concettualmenteincompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza delcredito; ii) ai fini dell’ammissibilità della conseguente domanda diinsinuazione, l’art. 101 l.fall. viene in considerazione come norma diriferimento di un principio generale, attuativo della ragionevole durata delprocedimento e declinabile in funzione del bilanciamento col diritto di azionee difesa, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole; iii)l’applicazione di tale principio implica una valutazione caso per caso, in basealle circostanze e secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito,il quale, se motivato, resta insindacabile in cassazione (v. da ultimo Cass.18760/2024).Numero registro generale 23088/2023Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 9843/2026Data pubblicazione 16/04/2026Anche con riguardo ai crediti concorsuali - come ritenuti dal giudice a quoquelli in esame - si era già affermato che “il disposto dell'ultimo commadell'art. 101 l.fall., relativo alle domande cd. ultratardive, va interpretato nelsenso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esternaimpeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causaesterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra ilmomento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto,dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta diammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stessotermine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza,essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmentecontenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole delprocedimento” (Cass. 11000/2022, 19679/2015); il tutto sulla base di unavalutazione rimessa all’apprezzamento del giudice di merito (v. Cass.27590/2020, 19017/2017, 23975/2015, 20686/2013). Il creditoreultratardivo deve quindi dimostrare la non imputabilità del ritardo per lapresenza di un fattore estraneo alla sua volontà, insuperabile con l’ordinariadiligenza (usualmente ricondotto alle categorie del caso fortuito e della forzamaggiore) tale da integrare un’impossibilità assoluta, non già relativa, nétantomeno una mera difficoltà, che abbia inciso sulla eziologia dell'evento,anche con riferimento alla sua diligente riattivazione, intesa come"immediatezza della reazione” al cessare della causa ostativa (Cass.6797/2023).È appena il caso di aggiungere che l’inapplicabilità dell’esenzione daaccertamento del passivo ex art. 111-bis l.fall. è resa evidente dallecontestazioni della curatela e dalla stessa scelta dei ricorrenti di procederenelle forme di cui al Capo V della legge fallimentare.A ciò va anche aggiunto che il disposto normativo di cui all’art. 111-bis,comma 3, l. fall. non vale, comunque, in sede di insinuazione per esentaredal rispetto dei termini di cui all’art. 101 l. fall.. È stato invero espressamenteaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte che “in tema di ammissione alpassivo di crediti non contestati, l'art. 111-bis l.fall. concerne condizionianteriori al procedimento di verifica che lo rendano inutile ove gli organi dellaNumero registro generale 23088/2023Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 9843/2026Data pubblicazione 16/04/2026procedura concordino con il creditore circa la collocazione del credito ed il suoammontare; tale norma non trova invece applicazione quando l'accertamentodel passivo sia già avviato” (così, Cass. Sez. 1, 29/10/2024, n. 27852).4.2 Il secondo motivo (“omessa pronuncia sulla domanda subordinata; nullitàdel decreto per violazione dell’art. 112 cpc e del principio della corrispondenzafra il chiesto e il pronunciato”) è manifestamente infondato, poiché ladomanda subordinata riguardava, in realtà, la richiesta di privilegio ex art.2751-bis n. 1 c.c. non accompagnato dalla prededuzione, mentre l’indaginesul tema della colpevolezza del ritardo è stata effettuata e non è statacensurata in questa sede sotto il profilo della motivazione, secondo i canonisanciti da Cass. Sez. U. n. 8053/2014.5. Il ricorso, in forza delle motivazioni appena illustrate, deve essere rigettato.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dei ricorrenti, nella presentesede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 dellamedesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380-bis,ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche aigiudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non fossestata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nellaspecie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/9/2023; Sez. U,Ordinanza n. 27433 del 27/9/2023).La Corte stima equo fissare in € 3.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c., ed in € 1.500 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principigiurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motiviampiamente esposti.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n.115. P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 23088/2023Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 9843/2026Data pubblicazione 16/04/2026- rigetta il ricorso;- condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favoredel fallimento controricorrente, liquidandole incomplessivi € 6.000, oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali edaccessori di legge;- condanna i ricorrenti a pagare l’importo di € 3.000 in favore delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;- condanna i ricorrenti a pagare l’importo di € 1.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13,comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da partedei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte diCassazione, in data 24 marzo 2026Il Presidente