CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 18760/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18105/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 42 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A L I [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di VICENZA n. 413/2023 depositat o il 21/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] – Stabilimenti I taliani L aterizi – è stata posta in amministrazione straordinaria a ottobre 2015, dopo la dichiarazione dello stato d’insolvenza dell’agosto dello stesso anno. Il 28-12-2021 il C omune di Malo ha notificato due avvisi di accertamento per sanzioni e interessi attinenti all’Imu relativa ad alcuni immobili della società - anni 201 7 e 201 8 - avendo la procedura provveduto al pagamento della sola imposta. Attesa la mancata impugnazione degli avvisi, il Comune ha trasmesso il ruolo all’Agenzia delle entrate-Riscossione e, il 7 - 11 - 2022 , si è insinuato al passivo ai sensi dell’art. 111-bis legge fall. La domanda è stata respinta dal giudice delegato. Avverso il provvedimento il Comune ha proposto opposizione. Il Tribunale di Vicenza ha respinto l’opposizione ritenendo non giustificato il ritardo di undici mesi dal momento in cui il creditore avrebbe potuto (e dovuto) insinuarsi al passivo . Ha motivato affermando che il 28 - 12 - 2021 il C omune aveva emesso gli avvisi di accertamento , dopo soli ventidue giorni dal pagamento parziale avvenuto il 6-12-2021, sicché – i n base all’orientamento più recente di questa Corte - non era spiegabile che non avesse anche insinuato al passivo in tempi altrettanto ragionevolmente brevi il relativo credito. Ha aggiunto, quale ulteriore e coerente dato interpretativo pro futuro, che il Codice della crisi (CCII) prevede all’art. 208, terzo comma, che “il creditore debba trasmettere la domanda non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo”, con ciò sicuramente escludendo la ragionevolezza di una inerzia protratta per ben undici mesi anche rispetto alla disciplina anteriormente vigente, applicabile al caso, nella quale nessun termine risultaesplicitato. In conclusione, ha ritenuto ultratardiva l’insinuazione al passivo, con conseguente (e assorbente) preclusione all’esame del merito. Il Comune di Malo ha proposto ricorso per la cassazione del decreto in tre motivi. La procedura è rimasta intimata. Ragioni della decisione I. - Col primo motivo, deducendo v iolazione o falsa applicazione degli artt. 101 legge fall. e 53 d . l gs. n. 270/1999 , il C omune di Malo censura il provvedimento per avere statuito che l’insinuazione del credito, avvenuta undici mesi dopo l’emissione degli avvisi di accertamento,dovesse considerarsi inammissibile - perché u ltratardiva -sebbene avvenuta nell’anno . Col secondo denunzia l’i llegittimità del d ecreto impugnato per omesso esame delle richieste e delle risultanze probatorie, avendo il tribunale omesso di dare rilievo alle istanze istruttorie avanzate col ricorso in opposizione. Col terzo motivo, infine, il ricorrente assume l’in contestabilità della pretesa incorporata negli avvisi di accertamento, stante la mancata loro impugnazione, con conseguente piena legittimità dell’insinuazione al passivo ex art. 111-bislegge fall. II. – Il primo motivo di ricorso è infondato, e ciò determina l’assorbimento dei restanti due. III. –Preliminarmente va osservato che non è –e non è mai stata -controversa la natura prededucibile del credito in questione. Si tratta di un credito erariale afferente all’Imu per annualità successive all’apertura del procedimento concorsuale.Un tale credito è notoriamente fatto rientra re tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile. Invero si dice (v. Cass. Sez. 1 n. 18882 - 22) che integra una "uscita di carattere specifico", a norma dell'art. 111-ter l egge fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione del bene. IV. -L’art. 111-bis legge fall. stabilisce che “ i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 26”. Quello in oggetto, che riguarda gli accessori e le sanzioni, appartiene alla categoria dei crediti contestati. Invero si evince dal ricorso che il commissario straordinario aveva proposto fin dall’inizio l’esclusione degli interessi e delle sanzioni relativi al ritardo nel pagamento dell’imposta per effetto dell’art. 10, sesto comma, del d.lgs. n. 504 del 1992(v. ricorso, pag. 6). Il credito era stato quindi contestato, non importa se fondatamente o meno. V. – Questa Corte ha recentemente chiarito (con la decisione evocata dal Tribunale di Vicenza) che “in tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 101 l. fall., relativo alle domande c.d. "ultratardive", va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento” ( Cass. Sez. 1 n. 11000-22). Il principio è stato fissato in una fattispecie parzialmente diversa da quella in esame; vale a dire in una fattispecie incentratasu un credito “sorto dopo la sentenza di fallimento”ma attinente “alla quota residua” di un mutuo oggetto di accollo sti pulato anteriormente , in relazione a un contratto di vendita immobiliare dichiarato simulato . D unque in un caso in cui il credito - affermato come “ sorto dopo la sentenza di fallimento” –rinveniva la sua genesi in un fatto anteriore alla procedura. VI. - A fronte dell’orientamento sostenuto da un cospicuo filone giurisprudenziale- secondo il quale , per tutti i crediti sopravvenuti, in mancanza della fissazione legislativa di un termine, è necessario individuare pur sempre una disciplina del termine di insinuazione, ricavabile “in via sistematica” con riguardo ai principi generali dell'ordinamento facenti perno sugli artt. 3 e 24 cost., per modo da valorizzare il termine annuale per la presentazione delle relative domande anche ove il credito abbia maturato le condizioni di partecipazione al passivo dopo il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo- la sentenza sopra citata ha invece rilevato, in continuità con altro orientamento pure esistente presso questa Corte(v. Cass. Sez. 1 n. 19679-15), che la pretesa di fissare il termine di un anno “dalla cessazione della causa non imputabile” è priva di sostegno positivo, esulando dai limiti di una possibile interpretazione dell'enunciato, sia pure secondo un criterio sistematico o analogico. In tal guisa la sentenza n. 11000 del 2022 si è mossa lungo il crinale della condizione di ammissibilità del credito dettata dall’art. 101, quarto comma, legge fall., costituita dalla “causa non imputabile” che abbia impedito al creditore di proporre una domanda, tempestiva oppure tardiva ai sensi del primo comma.Una causa non imputabile alla cui unica nozione va ricondotta –è stato puntualizzato -ogni attivazione dovuta e diligente dell'interessato, sempre tenuto a compiere la tempestiva riattivazione, intesa come "immediatezza della reazione" alla cessazione di una causa ostativaall’ammissione. Tale s’è detto essere il presupposto positivo entro i cui confini l'interprete si deve muovere per stabilire la condizione di ammissibilità della domanda; un presupposto da interpretare nel senso non della individuazione di un termine, quanto piuttosto della necessità di attivazione tempestiva (in senso logico), ovvero di attivazione “in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento”, ovvero ancora di “immediata attivazione della parte al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa”. VII. –L’insegnamento impartito dalla citata sentenza n. 11000 del 2022 va in generale condiviso, e può essere sintetizzato nelrilievo che il ritardo, se c’è, è colpevole. Come detto, l’affermazione è stata resa in fattispecie involgente un credito concorsuale, vale a dire un credito traente genesi da un fatto (un contratto di mutuo oggetto di accollo ) anterio r e alla procedura, sebbene per le quote residue successive. Nella specie, non si è dinanzi a un credito del genere. Si discute delcredito per l’Imu in relazione ad annualità successive all’apertura della procedura. Il credito per l’Imu nasce esso stesso dalla ricognizione dei presupposti nelle singole annualità: rinviene la sua genesi nel possesso degli immobili nelle singole annualità, così da palesarsi come credito prededucibilesorto direttamente nel corso della procedura (nel concreto almeno due anni dopol’apertura), secondo quanto già indicato al punto III. Un credito del genere sfugge completamente alla distinzione alla quale allude l’art. 101 legge fall. Esso è soggetto unicamente all’art. 111-bis.L’art. 111-bis richiama le modalità di accertamento del capo V , non i termini. La ragione è che non ha alcun senso discorrere di termini per l’insinuazione, secondo il regime delle domande tempestiv e o tardiv e , ove sia incerta (per definizione), e possa essere finanche del tutto casuale (si pensi ai crediti risarcitori da fatto illecito imputabile alla procedura),la collocazione temporale del fatto generatore . In altre parole, i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento o in genere della procedura concorsuale sfuggono alla distinzione, nel senso che vanno insinuati “con le modalità di cui al capo V” ma senza rilevanza del discrimine tra insinuazione tempestiva e tardiva, concettualmente incompatibile con la ragioned’insorgenza del credito. VIII. - Questa conclusione - d’altronde rafforzata dal l’evoluzione deldato normativo ( il d.lgs. n. 169 del 2007 , art. 8 , terzo comma, lett. a, ha abrogato il secondo comma dell’art. 1 1 1 - bis , nel riferimento alla necessità di accertare “ai sensi del secondo comma dell’art. 101” i crediti prededucibili “sorti dopo l’adunanza di verificazione dello stato passivo ovvero dopo l’udienza alla quale essa sia differita”)– non comporta però che i crediti prededucibili debbano essere insinuati, come insiste nel dire il Comune ricorrente, entro un anno dalla loro insorgenza. Soprattutto non comporta che sia recup e rato per tale via l’orientamento superato dalla ripetuta Cass. Sez. 1 n. 11000-22. Non ottiene in vero che debba esser considerata in toto irrilevante la regula iurisdesumibile dall’art. 101 medesimo. Per i crediti prededucibili, ove contestati,viene in rilievo un unico presupposto di ammissibilità dell’insinuazione, il quale però è sempre ritraibile dall’art. 101 nell’interpretazione resa da Cass. Sez. 1 n. 11000- 22. Solo che la regola dell’art. 101 viene in rilievo per la funzione di bilanciamentoa essa sottesa. Colpevolizzare il ritardo in ambito concorsuale è logica conseguenza di una ponderazione di stampo valoriale,tra l’esigenza di definizione in termini ragionevoli del procedimento di accertamento dei crediti (anche per i riflessi sulle ripartizioni parzialie gli accantonamenti) e il diritto di azione e difesa del creditore. Una ponderazione che la natura stessa del credito prededucibile implica che sia fatta con valutazione caso per caso, non in termine fisso ma in base alle circostanze concrete, secondo prudente (e motivato) accertamento del giudice del merito. IX. –In definitiva, il principio da affermare è il seguente: - ai fini dell’insinuazione al passivo di crediti prededucibili , sorti nel corso del fallimento o della amministrazione straordinaria, debbono essere osservate, ai sensi dell’art. 111-bis legge fall. , le modalità del capo V della stessa legge senza rilevanza della distinzione tra insinuazioni tempestive e tardive, concettualmente incompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza del credito ; ai fini dell’ammissibilità della conseguente domandadi insinuazione, l’art. 101 legge fall. viene in considerazione come norma di riferimento di un principio generale,attuativo della ragionevole durata del procedimento e declinabilein funzione del bilanciamento col diritto di azione e difesa, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole; principio la cui applicazione implica una valutazione caso per caso, in base alle circostanze e secondo prudente apprezzamento del giudice del merito , il quale, se motivato, resta insindacabile in cassazione. X. – Nella situazione concreta il tribunale ha motivatamente stabilito che l’insinuazione del C omune era avvenuta , senza alcuna plausibile spiegazione, con colpevole ritardo, undici mesi dopo la constatata necessità di insinuarsi al passivo, avendo l’ente emesso gli avvisi di accertamento a fine dicembre 2021 , trasmesso il ruolo all’addetto alla riscossione ad aprile 2022 e infine presentato la domanda di ammissione nelnovembre successivo. Si tratta di una valutazione di merito, sintonica al principio di dirittoenunciato e insindacabile in questa sede. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de