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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 07249/2026

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SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 9632/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] per Condotte d'[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazionestraordinaria, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e CarloGiuseppe Terranova- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], Francesca- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 759/2023 depositato il21/3/2023;udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delterzo e del sesto motivo di ricorso;Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026uditi gli [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorso, e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per il rigettodel ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] s.a. succursale Italia chiedeva di esser ammessa alpassivo di Società Italiana per Condotte d’acqua s.p.a. in amministrazionestraordinaria (di seguito, per brevità, Condotte) per la somma di €1.269.002,24 in chirografo, domandando, nel contempo, la restituzione dibeni concessi in locazione finanziaria con contratti stipulati fra maggio 2016e febbraio 2017.Il giudice delegato ammetteva al passivo della procedura la somma di €116.895,65 in chirografo per canoni scaduti e non corrisposti, interessi espese, senza pronunciarsi sull’istanza di rivendica.2.

Il Tribunale di Roma, a seguito dell’opposizione presentata da BPCELease (già [OSCURATO:PERSONA] s.a. succursale Italia), constatava – fra l’altro e perquanto qui di interesse - che nel corso del giudizio di opposizione laricorrente aveva domandato, una volta che Condotte aveva comunicato chealcuni beni concessi in leasing erano stati trasferiti in Norvegia in un cantierepreso in possesso dalla committente Agenzia dello Stato, di essereammessa al passivo in prededuzione per un importo corrispondente alcontrovalore dei beni già chiesti in restituzione alla data di apertura dellaprocedura, pari a € 1.100.633,97.Giudicava infondata l’eccezione di mutatio libelli sollevata dalla procedurarispetto a questa domanda, in quanto la perdita del possesso dei beni daparte dell’utilizzatore nel corso della procedura legittimava il concedente achiedere - nel primo atto utile successivo al momento in cui aveva appreso,nel corso del giudizio di opposizione, la circostanza dagli organi dellaprocedura - l’insinuazione al passivo del controvalore degli stessi inprededuzione.Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026Rilevava che tali beni erano stati consegnati a Condotte, come confermavadel resto l’ammissione al passivo di quanto dovuto per canoni scaduti e noncorrisposti.Osservava che l’opponente non avrebbe potuto fornire la prova che i beninon erano stati acquisiti all’attivo della procedura, in quanto solo Condotte,nella qualità di utilizzatore, avrebbe potuto dimostrare tale circostanza.Ammetteva, pertanto, al passivo la somma di € 660.380.382 inprededuzione, riducendo del 40% il valore dei beni trasferiti in Norvegia enon riconsegnati in ragione del loro protratto utilizzo.Accoglieva la domanda di rivendica con riferimento ai beni per i quali laprocedura aveva rappresentato la propria disponibilità alla restituzione.Una volta preso atto che la risoluzione dei contratti di locazione finanziariaera avvenuta in periodo preconcordatario, cosicché non era possibileapplicare alla fattispecie in esame il disposto dell’art. 72-quater l. fall.,riteneva ammissibile al passivo la penale contrattualmente pattuita, cheriduceva a € 570.000 e collocava in chirografo.3.

Condotte ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto,pubblicato in data 21 marzo 023, prospettando sei motivi di doglianza, aiquali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].Questa sezione, nell’adunanza in camera di consiglio del 27 maggio 2025,ha ritenuto che il ricorso ponesse alcune questioni di particolare rilievo,essendo necessario stabilire: a) se, nei procedimenti che hanno ad oggettodomande di restituzione o di rivendica di un bene del quale il curatore abbiaperduto il possesso dopo averlo acquisito, il titolare del diritto può esercitarela facoltà, prevista dall’art. 103, comma 1, l. fall., di “modificare l’originariadomanda” di restituzione e, per l’effetto, “chiedere” “l’ammissione alpassivo”, “in prededuzione”, “del controvalore del bene alla data di aperturadel concorso”; b) se, in caso positivo, il titolare del diritto alla restituzionepossa esercitare tale facoltà anche nel corso del giudizio di opposizione alloNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026stato passivo, rinviando il ricorso a nuovo ruolo per la remissione in pubblicaudienza.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 378 cod.proc. civ., sollecitando l’accoglimento del terzo e del sesto motivo di ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc.civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Il terzo motivo di ricorso – da esaminare in via prioritaria -denuncia, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazioneo la falsa applicazione degli artt. 93, 95, 98, 99 e 101 l. fall., in quanto iltribunale ha ammesso la società opponente allo stato passivo, inprededuzione, per il credito vantato dalla stessa per il controvalore dei benia suo tempo concessi in leasing a Condotte omettendo di considerare chela domanda di ammissione al passivo in prededuzione ex art. 103 l. fall.,essendo stata proposta per la prima volta soltanto nel giudizio diopposizione allo stato passivo, si configurava, rispetto alla domanda direstituzione di beni inizialmente presentata, come una mutatio libelli, nonconsentita nel giudizio di opposizione allo stato passivo di cui agli artt. 98 ess. l. fall..5.

Il motivo è fondato.5.1 L’art. 103 l. fall. stabilisce che «ai procedimenti che hanno ad oggettodomande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorioprevisto nell'articolo 621 del codice di procedura civile.

Se il bene non èstato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nelcorso dell'udienza di cui all'articolo 95, può modificare l'originaria domandae chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data diapertura del concorso.

Se il curatore perde il possesso della cosa dopoaverla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore delbene sia corrisposto in prededuzione».Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il secondo periodo della norma riconosce al titolare del diritto la possibilitàdi conversione della domanda di restituzione o rivendica in una domanda diammissione al passivo per il corrispondente valore del bene alla data diapertura del concorso nel caso in cui l’istante apprenda dal curatore, nelcorso della verificazione del passivo, che il bene non è stato acquisitoall’attivo.Non vi è motivo per escludere che la regola si applichi anche al caso,previsto dal terzo periodo dell’art. 103 l. fall., in cui il bene sia statoacquisito all’attivo ed il possesso poi sia andato perduto, posto che inentrambe le occasioni l’istante viene a conoscenza solo in sede di verificadel fatto che la sua domanda, oramai, non può che essere accolta perequivalente ed ha interesse a un’immediata conversione dell’originariaistanza nell’unica allo stato accoglibile.Dunque, anche se il terzo periodo dell’art. 103 l. fall. («se il curatore perdeil possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto puòchiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione») nonprevede espressamente una conversione della domanda «anche nel corsodell'udienza di cui all'articolo 95», lo stretto collegamento logico e lessicaleesistente fra le due proposizioni induce a ritenere che la possibilitàespressamente prevista dal secondo periodo debba intendersi come riferitaanche alla domanda di restituzione o rivendica avente ad oggetto la cosaacquisita all’attivo ed andata perduta.5.2 In linea generale la domanda di insinuazione al passivo, pur potendoessere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all'art. 95, comma2, l. fall. nella fase che precede la formazione dello stato passivo, non puòessere mutata in sede di verifica del passivo attraverso un ampliamento delpetitum o una variazione della causa petendi (ma, al più, ridotta attraversouna rinuncia parziale della pretesa; Cass. 37802/2022).L’art. 103 l. fall., quindi, introduce una disciplina speciale che consente –invece – una simile mutatio libelli (perché tale è la natura della domanda diNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026conversione della domanda di rivendica o restituzione in istanza diammissione al passivo del controvalore, stante il mutamento del petitumcosì effettuato rispetto al tenore dell’originaria richiesta) nel corsodell’udienza di discussione dello stato passivo, ad evidenti fini acceleratori,una volta che l’istante abbia appreso dal curatore che il bene non è statoacquisito all’attivo o che il possesso della cosa è andato perduto dopol’acquisizione all’attivo.Malgrado la conversione della domanda dipenda dalle informazioni fornitedal curatore in ordine alla sorte del bene, che effettivamente possonointervenire in qualsiasi momento, una serie di argomenti impedisce però diritenere che un’identica conversione possa avvenire quando le informazionisulla mancata acquisizione all’attivo della procedura o sulla perdita delpossesso dopo l’acquisizione all’attivo sopravvengano soltanto al momentodell’opposizione.5.3 Milita in questo senso, in primo luogo, il tenore letterale della norma,che fa espresso riferimento all’udienza di verifica.Si tratta di un dato testuale dal significato univoco anelastico.L'attività interpretativa giudiziale è segnata dal limite di tolleranza edelasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione cheha posto previamente il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (enon oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento dellanorma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenzastessa (v., da ultimo, Cass., Sez.

U., 7337/2024).Nel caso di specie la norma contiene un’espressione di inequivoca puntualitàriferita alla fase di verifica («anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo95») che non è possibile dilatare fino a ricomprendere il giudizio diopposizione.L’argomento letterale ha portato questa Corte (cfr. Cass. 34449/2023) asostenere che «l’art. 103, 1° co., l.fall. abilita, sì, il titolare del diritto,qualora il bene non sia stato acquisito all’attivo del fallimento, a modificareNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’originaria domanda ed a chiedere l’ammissione al passivo per ilcontrovalore della res alla data dell’apertura del concorso, ma a tanto loabilita “nel corso dell’udienza di cui all’articolo 95”, ossia durante e nellosviluppo dell’udienza deputata all’esame dello stato passivo, id est delledomande depositate tempestivamente, entro il termine di cui al n. 5 del 1°co. dell’art. 16 l.fall.

Difatti, per altro verso, questo Giudice ha chiarito cheil procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattereimpugnatorio e, come tale, in difetto di una previsione espressa nell’art. 99l.fall. che integralmente lo disciplina, non consente né l’introduzione didomande nuove, né la c.d.

“emendatio libelli”, le quali, d’altronde,vanificherebbero l’obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dalprocedimento in parola nel rispetto dell’art. 24 Cost. (cfr. Cass. (ord.)7.11.2022, n. 32750)».5.4 D’altra parte, la forzatura dell’interpretazione del tenore letterale dellanorma non potrebbe trovare giustificazione nella necessità di assicurare unatutela a chi domandi la restituzione o la rivendica, ove si consideri che questiben può presentare una domanda di insinuazione ex art. 101 l. fall. persollecitare l’ammissione al passivo del credito che intenda vantare inprededuzione.A questo proposito questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ai finidell'insinuazione al passivo di crediti prededucibili sorti nel corso delfallimento o dell’amministrazione straordinaria devono essere osservate, aisensi dell'art. 111-bis l. fall., le modalità del capo V della stessa legge, senzarilevanza tra insinuazioni tempestive e tardive, distinzione concettualmenteincompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza delcredito; pertanto, ai fini dell'ammissibilità della conseguente domanda diinsinuazione, viene in rilievo l'art. 101 l. fall., che esprime un principiogenerale, attuativo della ragionevole durata del procedimento del processoe declinabile in funzione del bilanciamento tra diritto di azione e difesa, allacui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è da considerare colpevoleNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026secondo una valutazione semplicemente affidata al giudice del merito, casoper caso e secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. 18760/2024).5.5 E’ opportuno osservare, d’altronde, che un’(indebita) interpretazioneestensiva oltre i limiti del significante letterale della normacomprometterebbe l’equilibrio trovato dal legislatore fra la necessità diassicurare tutela alle ragioni del rivendicante in maniera accelerata el’esigenza di garantire il contraddittorio con gli altri creditori (chetroverebbero le loro ragioni compromesse dalla trasformazione di un’istanzadi rivendica o restituzione, da soddisfare in maniera specifica, inun’ammissione in prededuzione, da soddisfare sull’attivo) attraverso laspecifica delimitazione della possibilità di conversione in un momento cherenda possibile l’impugnazione da parte dei creditori eventualmentepregiudicati, finendo così per costituire un’esegesi contraria non solo allalettera, ma anche allo spirito della norma.Sul punto va affermato il seguente principio: la conversione della domandadi rivendica o restituzione di un bene in domanda di ammissione al passivodel controvalore del medesimo alla data di apertura del concorso può essereeffettuata sia rispetto ai beni che non sono stati acquisiti all’attivo, nel sensoespressamente previsto dall’art. 103, comma 1, secondo periodo, l. fall.,che nell’ipotesi, regolata dal successivo periodo della norma, in cui ilcuratore abbia perso il bene dopo averlo acquisito all’attivo, tenuto contodello stretto collegamento logico e lessicale delle due disposizioni di legge.Il significato univoco anelastico della norma impedisce, invece, di ritenereche un’analoga conversione possa avvenire in sede di opposizione allo statopassivo.6.

L’accoglimento del terzo mezzo, stante l’impossibilità di convertireuna domanda di restituzione in una domanda di ammissione al passivo inprededuzione di un bene andato perduto dopo l’acquisizione all’attivo,implica l’assorbimento del primo, secondo e quarto motivo, volti acontestare il riconoscimento di tale natura prededuttiva.Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/20267.

Con il quinto motivo la procedura ricorrente si duole, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dalla circostanza chel’amministrazione straordinaria, come eccepito in memoria di replica, avevaprovveduto, nel corso del giudizio, a riconsegnare all’opponente una partedei beni rivendicati, e cioè i due beni siti in Italia (FR14711 EscavatoreHitachi [OSCURATO:TARGA], corredato di FR14712, martello demolitore, e FR14722Autoc. [OSCURATO:PERSONA]. 10.000 – Iveco 19EL25).7.

Il motivo è inammissibile.Lo stesso mezzo in esame, infatti, assume che l’asserita restituzione erastata rappresentata non nella memoria di costituzione, ma all’interno dellamemoria di replica depositata da ultimo.La rappresentazione solo in tale atto di difese da indicare, a pena didecadenza, ai sensi dell’art. 99, comma 7, l. fall., nella memoria dicostituzione comporta che la circostanza prospettata come trascurata abbiaavuto carattere tutt’altro che decisivo.8.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione degliartt. 1382 cod. civ., 72, comma 4, e 72-quater l.fall.: il tribunale ha ritenutoche la risoluzione del contratto di leasing fosse intervenuta nel periodopreconcordatario ed ha, quindi, ammesso l’opponente allo stato passivo peril credito dalla stessa vantato alla penale contrattualmente prevista, sulrilievo che la lettera di risoluzione dei contratti di locazione finanziaria,inviata a mezzo pec in data 21 febbraio 2018, aveva espressamenterappresentato l’intenzione della società concedente di volersi avvalere dellaclausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni generali dei singolicontratti e che, pertanto, a fronte di una risoluzione intervenuta in periodopreconcordatario, l’art. 72-quater l.fall. non poteva trovare applicazione.La concedente, però, non aveva mai dimostrato i presupposti giustificatividella penale, non aveva indicato le modalità di calcolo della sommaNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026richiesta, né aveva allegato una stima attendibile del relativo valore dimercato del bene oggetto del contratto all’attualità, onde consentire algiudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale.La concedente, peraltro, aveva chiesto la risoluzione del contratto di leasingquando Condotte era ancora in bonis, poiché, a seguito della rinuncia alladomanda di concordato preventivo con riserva che la stessa aveva propostoin data 8 gennaio 2018, Condotte, con decreto del 6 agosto 2018, era stataammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e, con sentenzadel 14 agosto 2018, era stata dichiarata insolvente; pertanto, dovevaessere applicata la disposizione di cui all’art. 72-quater l. fall., in quanto ipresupposti della risoluzione si erano verificati dopo l’entrata in vigore dellal. 124/2017, la quale, a sua volta, rinvia alla disposizione di cui all’art. 72,comma 4, l. fall., che, in caso di fallimento dell’utilizzatore, prescriveespressamente che il contraente ha diritto di far valere nel passivo il creditoconseguente al mancato adempimento senza che gli sia dovuto, nemmenoa titolo di penale, il risarcimento del danno.9.

Il motivo è fondato, nei termini che si vanno ad illustrare.9.1 Innanzitutto, si deve escludere che possa trovare applicazione ladisciplina dettata dall’art. 72-quarter l. fall..È la stessa ricorrente, infatti, ad evidenziare che mentre la risoluzione deicontratti di locazione finanziaria era stata inviata a mezzo pec in data 21febbraio 2018, Condotte era stata ammessa alla procedura diamministrazione straordinaria solo con decreto del 6 agosto 2018.Costituisce ius receptum (si vedano in questo senso, tra le altre, Cass.2538/2016, Cass. 3750/2017, Cass. 20890/2017, Cass. 21476/2017, Cass.15202/2018, Cass. 15975/2018, Cass. 10733/2019, Cass. 1581/2020) chel’art. 72-quater l. fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5/2006, è norma dinatura eccezionale a valenza e portata endoconcorsuale, presupponendo loscioglimento, per volontà del curatore e quale conseguenza del fallimento,Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026del contratto ancora pendente a quel momento (Cass., Sez.

U. 2061/2021,in motiv.).Trova, per contro, applicazione la disciplina di cui all’art. 1, comma 136-140, della l. n. 124/2017, la quale, al comma 140, stabilisce che «restanoferme le previsioni di cui all’articolo 72-quater del regio decreto 16 marzo1942, n. 267 ...», con ciò ribadendo la specialità della norma fallimentare ela sua portata circoscritta all’ambito (e, come detto, ai presupposti) dispecifica pertinenza: a partire dal fatto che si deve trattare di un rapportopendente al momento della dichiarazione di fallimento e che lo scioglimentodello stesso sia stato provocato dalla scelta del curatore.9.2 L’art. 1, commi 136-140, l. 124/2017 fornisce una tipizzazione legaledel contratto di leasing finanziario in termini di fattispecie generale eunitaria (facendo convergere in un unico tipo il leasing di godimento e quellotraslativo; si veda segnatamente in tal senso il comma 136), mutuandonemorfologia e funzione da un radicato substrato economico-sociale, così daplasmare in disciplina positiva l’esperienza lungamente maturata nelcontesto regolatorio dell’autonomia privata, alimentato, costantemente,anche dall’attività ermeneutica della giurisprudenza.La regolamentazione tipica si sofferma sul profilo dell’inadempimentodell’utilizzatore, stabilendo (comma 137) che «costituisce graveinadempimento ... il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o duecanoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per ileasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivio un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria».Le conseguenze dell’inadempimento dell’utilizzatore «ai sensi del comma137”, in termini di risoluzione del contratto, sono dettate dal comma 138,che (allineandosi, nella sostanza anche se con talune differenze, ai pregressiassetti regolatori specifici e settoriali) prevede che «il concedente ha dirittoalla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quantoricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valoriNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e nonpagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in lineacapitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto,nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la suaconservazione per il tempo necessario alla vendita.

Resta fermo nellamisura residua il diritto di credito del concedente nei confrontidell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazionedel bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore anorma del periodo precedente».Il successivo comma 139 regola una specifica procedura per la vendita o lariallocazione del bene concesso in godimento, nel rispetto dei valori dimercato e in base a «criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottandomodalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile,con obbligo di informazione dell’utilizzatore».La disciplina recata dalla l. n. 124 cit. non ha, però, carattere retroattivo,essendo essa priva degli indici che consentono di riconoscerle efficaciaregolativa per il passato, non avendo in tal senso disposto lo stessolegislatore, né proponendosi la novella di operare un’interpretazioneautentica di un assetto legale precedente, in quanto essa interviene, inmodo innovativo, a colmare una lacuna ordinamentale circa la disciplina delcontratto di locazione finanziaria a cui soltanto il formante giurisprudenzialeaveva posto rimedio attraverso l’integrazione analogica di cui si è già detto.L’efficacia della l. n. 124 cit. è, dunque, pro-futuro, senza che il legislatoresi sia, però, preoccupato di dettare una disciplina intertemporale, avutoriguardo ai rapporti contrattuali in corso di svolgimento al momento dellasua entrata in vigore.Disciplina che, pertanto, occorre individuare in forza del principio del c.d."fatto compiuto", che questa Corte ha enunciato come regolatore delleinterferenze dello ius superveniens sui rapporti giuridici suscettibili diNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026esservi incisi e, tra questi, quelli di durata, tra cui, per l’appunto, il contrattodi leasing (cfr. Cass. 25323/2024, Cass. 16039/2016).Si deve, perciò, ritenere che l’applicazione della nuova legge è consentita,nei confronti di contratto di leasing finanziario concluso antecedentementealla sua entrata in vigore (e che sia sussumibile nella fattispecie delineatadal comma 136), allorché, in corso di rapporto, non si siano ancora verificati(come nel caso in esame) i presupposti (legali o convenzionali) dellarisoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (vale a dire non si siaverificato, prima dell’entrata in vigore di detta legge, il fatto generatoredegli effetti giuridici derivanti dall’applicazione del diritto previgente).La nuova regolamentazione (e, segnatamente, quella dettata dai commi137 e 138) incide, sul piano funzionale, sullo svolgimento del rapportonegoziale, ma non anche, sul piano genetico, sulla fattispecie che lo origina(ossia, investe il contratto non come "fatto storico", quanto comeregolamento programmatico di interessi), disciplinandone il profilopatologico dell’inadempimento dell’obbligazione fondamentale gravantesull’utilizzatore, quella del pagamento dei canoni (c.d. inadempimentofinanziario), tipizzando rigidamente la misura della gravità della condottaidonea a determinare la risoluzione del contratto di leasing e sottraendo algiudice quella valutazione che l’art. 1455 cod. civ., quale norma generale,declina in termini elastici.Valutazione, quest’ultima, che, però, rimane necessaria (non solo perl’inadempimento che concerne il lato del concedente, ma anche) perinadempimenti dell’utilizzatore diversi da quello previsto dal comma 137,riguardanti, ad esempio, il lato gestionale (utilizzo, manutenzione,conservazione, etc.) del bene concesso in leasing.In altri termini, il "fatto compiuto" è, nella specie, quello che genera laresponsabilità del debitore (l’utilizzatore) ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. ecioè l’inadempimento - quale evento attinente al rapporto - che è idoneo alegittimare, come effetto, la risoluzione del contratto; inadempimento cheNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026la l. n. 124/2017 tipizza (plasmandolo come presupposto settoriale) in guisatale da determinare il discrimine tra il "prima" e (come nel caso in esame)il "dopo" ai fini dell’applicazione della novella.E il comma 137 - al pari del successivo comma 138, che disciplina gli effettidella risoluzione contrattuale in modo indefettibilmente collegato (perdettato normativo) all’inadempimento declinato dal comma 137 - è normaimperativa, non avendo altrimenti ragione d’essere la tipizzazione ex legedella gravità dell’inadempimento (ancorata al mancato pagamento di uncerto numero di canoni mensili o trimestrali) a fronte di possibili deroghepattizie (del resto, quasi sempre presenti nella prassi commerciale), cheun solo canone o, comunque, di inadempimenti di carattere finanziario benmeno gravi di quello contemplato dalla norma anzidetta.Questo, peraltro, comporta l’inefficacia ex nunc della clausola risolutivaespressa (ex art. 1456 cod. civ.) apposta a un contratto di leasing in corsoche non abbia ancora maturato i presupposti della risoluzione ai sensi delcitato comma 137, ove calibrata in termini diversi e meno favorevoli perl’utilizzatore di quanto previsto dalla legge con norma imperativa perl’inadempimento di tipo finanziario.La novella legislativa, dunque, viene a condizionare la stessa autonomiacontrattuale delle parti nel senso di impedire alla clausola contraria allasopravvenuta norma non derogabile (in peius, in quanto stabilita a tuteladell’utilizzatore stesso) di operare dal momento di entrata in vigore diquest’ultima, ossia di giustificare effetti del regolamento contrattuale chenon si siano già prodotti.Né, del resto, la stessa clausola risolutiva espressa, in contrasto con lo iussuperveniens a carattere imperativo, sarebbe, come tale, in grado di poterdeterminare quelle peculiari conseguenze della risoluzione disciplinate dalmenzionato comma 138, in quanto queste, come detto, sono dalla leggecorrelate allo specifico fatto-inadempimento previsto dal comma 137.Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026Pertanto, la legge n. 124/2017 trova applicazione per i contratti di leasingfinanziario in cui non si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore,i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (essendo,quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 cod.civ. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutivaespressa ex art. 1456 cod. civ.), con la conseguenza che gli effetti risolutoridovranno essere, per tali contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell’art.1 della medesima legge (cfr. Cass., Sez.

U., 2061/2021).10.

In conclusione, per tutto quanto esposto, il provvedimentoimpugnato deve essere cassato in conseguenza dell’accoglimento del terzoe del sesto motivo, con rinvio al Tribunale di Roma, il quale, nel procederea nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo curaanche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Leasing finanziario - conversionedi domanda di restituzione inAndrea [OSCURATO:PERSONA] Consigliere domanda di ammissione al passivoin prededuzione nel giudizio diAlberto [OSCURATO:PERSONA].opposizione – applicabilità dellaCosmo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere disciplina ex art. 1, commi 136-140, l. 124/2017 alla risoluzione iAldo [OSCURATO:PERSONA] presupposti si siano verificatidopo la sua entrata in vigoreUd.11/03/2026 PUha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 9632/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] per Condotte d'[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazionestraordinaria, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e CarloGiuseppe Terranova- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], Francesca- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 759/2023 depositato il21/3/2023;udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delterzo e del sesto motivo di ricorso;Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026uditi gli [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorso, e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per il rigettodel ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] s.a. succursale Italia chiedeva di esser ammessa alpassivo di Società Italiana per Condotte d’acqua s.p.a. in amministrazionestraordinaria (di seguito, per brevità, Condotte) per la somma di €1.269.002,24 in chirografo, domandando, nel contempo, la restituzione dibeni concessi in locazione finanziaria con contratti stipulati fra maggio 2016e febbraio 2017.Il giudice delegato ammetteva al passivo della procedura la somma di €116.895,65 in chirografo per canoni scaduti e non corrisposti, interessi espese, senza pronunciarsi sull’istanza di rivendica.2.

Il Tribunale di Roma, a seguito dell’opposizione presentata da BPCELease (già [OSCURATO:PERSONA] s.a. succursale Italia), constatava – fra l’altro e perquanto qui di interesse - che nel corso del giudizio di opposizione laricorrente aveva domandato, una volta che Condotte aveva comunicato chealcuni beni concessi in leasing erano stati trasferiti in Norvegia in un cantierepreso in possesso dalla committente Agenzia dello Stato, di essereammessa al passivo in prededuzione per un importo corrispondente alcontrovalore dei beni già chiesti in restituzione alla data di apertura dellaprocedura, pari a € 1.100.633,97.Giudicava infondata l’eccezione di mutatio libelli sollevata dalla procedurarispetto a questa domanda, in quanto la perdita del possesso dei beni daparte dell’utilizzatore nel corso della procedura legittimava il concedente achiedere - nel primo atto utile successivo al momento in cui aveva appreso,nel corso del giudizio di opposizione, la circostanza dagli organi dellaprocedura - l’insinuazione al passivo del controvalore degli stessi inprededuzione.Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026Rilevava che tali beni erano stati consegnati a Condotte, come confermavadel resto l’ammissione al passivo di quanto dovuto per canoni scaduti e noncorrisposti.Osservava che l’opponente non avrebbe potuto fornire la prova che i beninon erano stati acquisiti all’attivo della procedura, in quanto solo Condotte,nella qualità di utilizzatore, avrebbe potuto dimostrare tale circostanza.Ammetteva, pertanto, al passivo la somma di € 660.380.382 inprededuzione, riducendo del 40% il valore dei beni trasferiti in Norvegia enon riconsegnati in ragione del loro protratto utilizzo.Accoglieva la domanda di rivendica con riferimento ai beni per i quali laprocedura aveva rappresentato la propria disponibilità alla restituzione.Una volta preso atto che la risoluzione dei contratti di locazione finanziariaera avvenuta in periodo preconcordatario, cosicché non era possibileapplicare alla fattispecie in esame il disposto dell’art. 72-quater l. fall.,riteneva ammissibile al passivo la penale contrattualmente pattuita, cheriduceva a € 570.000 e collocava in chirografo.3.

Condotte ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto,pubblicato in data 21 marzo 023, prospettando sei motivi di doglianza, aiquali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].Questa sezione, nell’adunanza in camera di consiglio del 27 maggio 2025,ha ritenuto che il ricorso ponesse alcune questioni di particolare rilievo,essendo necessario stabilire: a) se, nei procedimenti che hanno ad oggettodomande di restituzione o di rivendica di un bene del quale il curatore abbiaperduto il possesso dopo averlo acquisito, il titolare del diritto può esercitarela facoltà, prevista dall’art. 103, comma 1, l. fall., di “modificare l’originariadomanda” di restituzione e, per l’effetto, “chiedere” “l’ammissione alpassivo”, “in prededuzione”, “del controvalore del bene alla data di aperturadel concorso”; b) se, in caso positivo, il titolare del diritto alla restituzionepossa esercitare tale facoltà anche nel corso del giudizio di opposizione alloNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026stato passivo, rinviando il ricorso a nuovo ruolo per la remissione in pubblicaudienza.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 378 cod.proc. civ., sollecitando l’accoglimento del terzo e del sesto motivo di ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc.civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Il terzo motivo di ricorso – da esaminare in via prioritaria -denuncia, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazioneo la falsa applicazione degli artt. 93, 95, 98, 99 e 101 l. fall., in quanto iltribunale ha ammesso la società opponente allo stato passivo, inprededuzione, per il credito vantato dalla stessa per il controvalore dei benia suo tempo concessi in leasing a Condotte omettendo di considerare chela domanda di ammissione al passivo in prededuzione ex art. 103 l. fall.,essendo stata proposta per la prima volta soltanto nel giudizio diopposizione allo stato passivo, si configurava, rispetto alla domanda direstituzione di beni inizialmente presentata, come una mutatio libelli, nonconsentita nel giudizio di opposizione allo stato passivo di cui agli artt. 98 ess. l. fall..5.

Il motivo è fondato.5.1 L’art. 103 l. fall. stabilisce che «ai procedimenti che hanno ad oggettodomande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorioprevisto nell'articolo 621 del codice di procedura civile.

Se il bene non èstato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nelcorso dell'udienza di cui all'articolo 95, può modificare l'originaria domandae chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data diapertura del concorso.

Se il curatore perde il possesso della cosa dopoaverla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore delbene sia corrisposto in prededuzione».Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il secondo periodo della norma riconosce al titolare del diritto la possibilitàdi conversione della domanda di restituzione o rivendica in una domanda diammissione al passivo per il corrispondente valore del bene alla data diapertura del concorso nel caso in cui l’istante apprenda dal curatore, nelcorso della verificazione del passivo, che il bene non è stato acquisitoall’attivo.Non vi è motivo per escludere che la regola si applichi anche al caso,previsto dal terzo periodo dell’art. 103 l. fall., in cui il bene sia statoacquisito all’attivo ed il possesso poi sia andato perduto, posto che inentrambe le occasioni l’istante viene a conoscenza solo in sede di verificadel fatto che la sua domanda, oramai, non può che essere accolta perequivalente ed ha interesse a un’immediata conversione dell’originariaistanza nell’unica allo stato accoglibile.Dunque, anche se il terzo periodo dell’art. 103 l. fall. («se il curatore perdeil possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto puòchiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione») nonprevede espressamente una conversione della domanda «anche nel corsodell'udienza di cui all'articolo 95», lo stretto collegamento logico e lessicaleesistente fra le due proposizioni induce a ritenere che la possibilitàespressamente prevista dal secondo periodo debba intendersi come riferitaanche alla domanda di restituzione o rivendica avente ad oggetto la cosaacquisita all’attivo ed andata perduta.5.2 In linea generale la domanda di insinuazione al passivo, pur potendoessere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all'art. 95, comma2, l. fall. nella fase che precede la formazione dello stato passivo, non puòessere mutata in sede di verifica del passivo attraverso un ampliamento delpetitum o una variazione della causa petendi (ma, al più, ridotta attraversouna rinuncia parziale della pretesa; Cass. 37802/2022).L’art. 103 l. fall., quindi, introduce una disciplina speciale che consente –invece – una simile mutatio libelli (perché tale è la natura della domanda diNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026conversione della domanda di rivendica o restituzione in istanza diammissione al passivo del controvalore, stante il mutamento del petitumcosì effettuato rispetto al tenore dell’originaria richiesta) nel corsodell’udienza di discussione dello stato passivo, ad evidenti fini acceleratori,una volta che l’istante abbia appreso dal curatore che il bene non è statoacquisito all’attivo o che il possesso della cosa è andato perduto dopol’acquisizione all’attivo.Malgrado la conversione della domanda dipenda dalle informazioni fornitedal curatore in ordine alla sorte del bene, che effettivamente possonointervenire in qualsiasi momento, una serie di argomenti impedisce però diritenere che un’identica conversione possa avvenire quando le informazionisulla mancata acquisizione all’attivo della procedura o sulla perdita delpossesso dopo l’acquisizione all’attivo sopravvengano soltanto al momentodell’opposizione.5.3 Milita in questo senso, in primo luogo, il tenore letterale della norma,che fa espresso riferimento all’udienza di verifica.Si tratta di un dato testuale dal significato univoco anelastico.L'attività interpretativa giudiziale è segnata dal limite di tolleranza edelasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione cheha posto previamente il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (enon oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento dellanorma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenzastessa (v., da ultimo, Cass., Sez.

U., 7337/2024).Nel caso di specie la norma contiene un’espressione di inequivoca puntualitàriferita alla fase di verifica («anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo95») che non è possibile dilatare fino a ricomprendere il giudizio diopposizione.L’argomento letterale ha portato questa Corte (cfr. Cass. 34449/2023) asostenere che «l’art. 103, 1° co., l.fall. abilita, sì, il titolare del diritto,qualora il bene non sia stato acquisito all’attivo del fallimento, a modificareNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’originaria domanda ed a chiedere l’ammissione al passivo per ilcontrovalore della res alla data dell’apertura del concorso, ma a tanto loabilita “nel corso dell’udienza di cui all’articolo 95”, ossia durante e nellosviluppo dell’udienza deputata all’esame dello stato passivo, id est delledomande depositate tempestivamente, entro il termine di cui al n. 5 del 1°co. dell’art. 16 l.fall.

Difatti, per altro verso, questo Giudice ha chiarito cheil procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattereimpugnatorio e, come tale, in difetto di una previsione espressa nell’art. 99l.fall. che integralmente lo disciplina, non consente né l’introduzione didomande nuove, né la c.d.

“emendatio libelli”, le quali, d’altronde,vanificherebbero l’obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dalprocedimento in parola nel rispetto dell’art. 24 Cost. (cfr. Cass. (ord.)7.11.2022, n. 32750)».5.4 D’altra parte, la forzatura dell’interpretazione del tenore letterale dellanorma non potrebbe trovare giustificazione nella necessità di assicurare unatutela a chi domandi la restituzione o la rivendica, ove si consideri che questiben può presentare una domanda di insinuazione ex art. 101 l. fall. persollecitare l’ammissione al passivo del credito che intenda vantare inprededuzione.A questo proposito questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ai finidell'insinuazione al passivo di crediti prededucibili sorti nel corso delfallimento o dell’amministrazione straordinaria devono essere osservate, aisensi dell'art. 111-bis l. fall., le modalità del capo V della stessa legge, senzarilevanza tra insinuazioni tempestive e tardive, distinzione concettualmenteincompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza delcredito; pertanto, ai fini dell'ammissibilità della conseguente domanda diinsinuazione, viene in rilievo l'art. 101 l. fall., che esprime un principiogenerale, attuativo della ragionevole durata del procedimento del processoe declinabile in funzione del bilanciamento tra diritto di azione e difesa, allacui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è da considerare colpevoleNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026secondo una valutazione semplicemente affidata al giudice del merito, casoper caso e secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. 18760/2024).5.5 E’ opportuno osservare, d’altronde, che un’(indebita) interpretazioneestensiva oltre i limiti del significante letterale della normacomprometterebbe l’equilibrio trovato dal legislatore fra la necessità diassicurare tutela alle ragioni del rivendicante in maniera accelerata el’esigenza di garantire il contraddittorio con gli altri creditori (chetroverebbero le loro ragioni compromesse dalla trasformazione di un’istanzadi rivendica o restituzione, da soddisfare in maniera specifica, inun’ammissione in prededuzione, da soddisfare sull’attivo) attraverso laspecifica delimitazione della possibilità di conversione in un momento cherenda possibile l’impugnazione da parte dei creditori eventualmentepregiudicati, finendo così per costituire un’esegesi contraria non solo allalettera, ma anche allo spirito della norma.Sul punto va affermato il seguente principio: la conversione della domandadi rivendica o restituzione di un bene in domanda di ammissione al passivodel controvalore del medesimo alla data di apertura del concorso può essereeffettuata sia rispetto ai beni che non sono stati acquisiti all’attivo, nel sensoespressamente previsto dall’art. 103, comma 1, secondo periodo, l. fall.,che nell’ipotesi, regolata dal successivo periodo della norma, in cui ilcuratore abbia perso il bene dopo averlo acquisito all’attivo, tenuto contodello stretto collegamento logico e lessicale delle due disposizioni di legge.Il significato univoco anelastico della norma impedisce, invece, di ritenereche un’analoga conversione possa avvenire in sede di opposizione allo statopassivo.6.

L’accoglimento del terzo mezzo, stante l’impossibilità di convertireuna domanda di restituzione in una domanda di ammissione al passivo inprededuzione di un bene andato perduto dopo l’acquisizione all’attivo,implica l’assorbimento del primo, secondo e quarto motivo, volti acontestare il riconoscimento di tale natura prededuttiva.Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/20267.

Con il quinto motivo la procedura ricorrente si duole, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dalla circostanza chel’amministrazione straordinaria, come eccepito in memoria di replica, avevaprovveduto, nel corso del giudizio, a riconsegnare all’opponente una partedei beni rivendicati, e cioè i due beni siti in Italia (FR14711 EscavatoreHitachi [OSCURATO:TARGA], corredato di FR14712, martello demolitore, e FR14722Autoc. [OSCURATO:PERSONA]. 10.000 – Iveco 19EL25).7.

Il motivo è inammissibile.Lo stesso mezzo in esame, infatti, assume che l’asserita restituzione erastata rappresentata non nella memoria di costituzione, ma all’interno dellamemoria di replica depositata da ultimo.La rappresentazione solo in tale atto di difese da indicare, a pena didecadenza, ai sensi dell’art. 99, comma 7, l. fall., nella memoria dicostituzione comporta che la circostanza prospettata come trascurata abbiaavuto carattere tutt’altro che decisivo.8.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione degliartt. 1382 cod. civ., 72, comma 4, e 72-quater l.fall.: il tribunale ha ritenutoche la risoluzione del contratto di leasing fosse intervenuta nel periodopreconcordatario ed ha, quindi, ammesso l’opponente allo stato passivo peril credito dalla stessa vantato alla penale contrattualmente prevista, sulrilievo che la lettera di risoluzione dei contratti di locazione finanziaria,inviata a mezzo pec in data 21 febbraio 2018, aveva espressamenterappresentato l’intenzione della società concedente di volersi avvalere dellaclausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni generali dei singolicontratti e che, pertanto, a fronte di una risoluzione intervenuta in periodopreconcordatario, l’art. 72-quater l.fall. non poteva trovare applicazione.La concedente, però, non aveva mai dimostrato i presupposti giustificatividella penale, non aveva indicato le modalità di calcolo della sommaNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026richiesta, né aveva allegato una stima attendibile del relativo valore dimercato del bene oggetto del contratto all’attualità, onde consentire algiudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale.La concedente, peraltro, aveva chiesto la risoluzione del contratto di leasingquando Condotte era ancora in bonis, poiché, a seguito della rinuncia alladomanda di concordato preventivo con riserva che la stessa aveva propostoin data 8 gennaio 2018, Condotte, con decreto del 6 agosto 2018, era stataammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e, con sentenzadel 14 agosto 2018, era stata dichiarata insolvente; pertanto, dovevaessere applicata la disposizione di cui all’art. 72-quater l. fall., in quanto ipresupposti della risoluzione si erano verificati dopo l’entrata in vigore dellal. 124/2017, la quale, a sua volta, rinvia alla disposizione di cui all’art. 72,comma 4, l. fall., che, in caso di fallimento dell’utilizzatore, prescriveespressamente che il contraente ha diritto di far valere nel passivo il creditoconseguente al mancato adempimento senza che gli sia dovuto, nemmenoa titolo di penale, il risarcimento del danno.9.

Il motivo è fondato, nei termini che si vanno ad illustrare.9.1 Innanzitutto, si deve escludere che possa trovare applicazione ladisciplina dettata dall’art. 72-quarter l. fall..È la stessa ricorrente, infatti, ad evidenziare che mentre la risoluzione deicontratti di locazione finanziaria era stata inviata a mezzo pec in data 21febbraio 2018, Condotte era stata ammessa alla procedura diamministrazione straordinaria solo con decreto del 6 agosto 2018.Costituisce ius receptum (si vedano in questo senso, tra le altre, Cass.2538/2016, Cass. 3750/2017, Cass. 20890/2017, Cass. 21476/2017, Cass.15202/2018, Cass. 15975/2018, Cass. 10733/2019, Cass. 1581/2020) chel’art. 72-quater l. fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5/2006, è norma dinatura eccezionale a valenza e portata endoconcorsuale, presupponendo loscioglimento, per volontà del curatore e quale conseguenza del fallimento,Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026del contratto ancora pendente a quel momento (Cass., Sez.

U. 2061/2021,in motiv.).Trova, per contro, applicazione la disciplina di cui all’art. 1, comma 136-140, della l. n. 124/2017, la quale, al comma 140, stabilisce che «restanoferme le previsioni di cui all’articolo 72-quater del regio decreto 16 marzo1942, n. 267 ...», con ciò ribadendo la specialità della norma fallimentare ela sua portata circoscritta all’ambito (e, come detto, ai presupposti) dispecifica pertinenza: a partire dal fatto che si deve trattare di un rapportopendente al momento della dichiarazione di fallimento e che lo scioglimentodello stesso sia stato provocato dalla scelta del curatore.9.2 L’art. 1, commi 136-140, l. 124/2017 fornisce una tipizzazione legaledel contratto di leasing finanziario in termini di fattispecie generale eunitaria (facendo convergere in un unico tipo il leasing di godimento e quellotraslativo; si veda segnatamente in tal senso il comma 136), mutuandonemorfologia e funzione da un radicato substrato economico-sociale, così daplasmare in disciplina positiva l’esperienza lungamente maturata nelcontesto regolatorio dell’autonomia privata, alimentato, costantemente,anche dall’attività ermeneutica della giurisprudenza.La regolamentazione tipica si sofferma sul profilo dell’inadempimentodell’utilizzatore, stabilendo (comma 137) che «costituisce graveinadempimento ... il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o duecanoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per ileasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivio un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria».Le conseguenze dell’inadempimento dell’utilizzatore «ai sensi del comma137”, in termini di risoluzione del contratto, sono dettate dal comma 138,che (allineandosi, nella sostanza anche se con talune differenze, ai pregressiassetti regolatori specifici e settoriali) prevede che «il concedente ha dirittoalla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quantoricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valoriNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e nonpagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in lineacapitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto,nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la suaconservazione per il tempo necessario alla vendita.

Resta fermo nellamisura residua il diritto di credito del concedente nei confrontidell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazionedel bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore anorma del periodo precedente».Il successivo comma 139 regola una specifica procedura per la vendita o lariallocazione del bene concesso in godimento, nel rispetto dei valori dimercato e in base a «criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottandomodalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile,con obbligo di informazione dell’utilizzatore».La disciplina recata dalla l. n. 124 cit. non ha, però, carattere retroattivo,essendo essa priva degli indici che consentono di riconoscerle efficaciaregolativa per il passato, non avendo in tal senso disposto lo stessolegislatore, né proponendosi la novella di operare un’interpretazioneautentica di un assetto legale precedente, in quanto essa interviene, inmodo innovativo, a colmare una lacuna ordinamentale circa la disciplina delcontratto di locazione finanziaria a cui soltanto il formante giurisprudenzialeaveva posto rimedio attraverso l’integrazione analogica di cui si è già detto.L’efficacia della l. n. 124 cit. è, dunque, pro-futuro, senza che il legislatoresi sia, però, preoccupato di dettare una disciplina intertemporale, avutoriguardo ai rapporti contrattuali in corso di svolgimento al momento dellasua entrata in vigore.Disciplina che, pertanto, occorre individuare in forza del principio del c.d."fatto compiuto", che questa Corte ha enunciato come regolatore delleinterferenze dello ius superveniens sui rapporti giuridici suscettibili diNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026esservi incisi e, tra questi, quelli di durata, tra cui, per l’appunto, il contrattodi leasing (cfr. Cass. 25323/2024, Cass. 16039/2016).Si deve, perciò, ritenere che l’applicazione della nuova legge è consentita,nei confronti di contratto di leasing finanziario concluso antecedentementealla sua entrata in vigore (e che sia sussumibile nella fattispecie delineatadal comma 136), allorché, in corso di rapporto, non si siano ancora verificati(come nel caso in esame) i presupposti (legali o convenzionali) dellarisoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (vale a dire non si siaverificato, prima dell’entrata in vigore di detta legge, il fatto generatoredegli effetti giuridici derivanti dall’applicazione del diritto previgente).La nuova regolamentazione (e, segnatamente, quella dettata dai commi137 e 138) incide, sul piano funzionale, sullo svolgimento del rapportonegoziale, ma non anche, sul piano genetico, sulla fattispecie che lo origina(ossia, investe il contratto non come "fatto storico", quanto comeregolamento programmatico di interessi), disciplinandone il profilopatologico dell’inadempimento dell’obbligazione fondamentale gravantesull’utilizzatore, quella del pagamento dei canoni (c.d. inadempimentofinanziario), tipizzando rigidamente la misura della gravità della condottaidonea a determinare la risoluzione del contratto di leasing e sottraendo algiudice quella valutazione che l’art. 1455 cod. civ., quale norma generale,declina in termini elastici.Valutazione, quest’ultima, che, però, rimane necessaria (non solo perl’inadempimento che concerne il lato del concedente, ma anche) perinadempimenti dell’utilizzatore diversi da quello previsto dal comma 137,riguardanti, ad esempio, il lato gestionale (utilizzo, manutenzione,conservazione, etc.) del bene concesso in leasing.In altri termini, il "fatto compiuto" è, nella specie, quello che genera laresponsabilità del debitore (l’utilizzatore) ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. ecioè l’inadempimento - quale evento attinente al rapporto - che è idoneo alegittimare, come effetto, la risoluzione del contratto; inadempimento cheNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026la l. n. 124/2017 tipizza (plasmandolo come presupposto settoriale) in guisatale da determinare il discrimine tra il "prima" e (come nel caso in esame)il "dopo" ai fini dell’applicazione della novella.E il comma 137 - al pari del successivo comma 138, che disciplina gli effettidella risoluzione contrattuale in modo indefettibilmente collegato (perdettato normativo) all’inadempimento declinato dal comma 137 - è normaimperativa, non avendo altrimenti ragione d’essere la tipizzazione ex legedella gravità dell’inadempimento (ancorata al mancato pagamento di uncerto numero di canoni mensili o trimestrali) a fronte di possibili deroghepattizie (del resto, quasi sempre presenti nella prassi commerciale), cheun solo canone o, comunque, di inadempimenti di carattere finanziario benmeno gravi di quello contemplato dalla norma anzidetta.Questo, peraltro, comporta l’inefficacia ex nunc della clausola risolutivaespressa (ex art. 1456 cod. civ.) apposta a un contratto di leasing in corsoche non abbia ancora maturato i presupposti della risoluzione ai sensi delcitato comma 137, ove calibrata in termini diversi e meno favorevoli perl’utilizzatore di quanto previsto dalla legge con norma imperativa perl’inadempimento di tipo finanziario.La novella legislativa, dunque, viene a condizionare la stessa autonomiacontrattuale delle parti nel senso di impedire alla clausola contraria allasopravvenuta norma non derogabile (in peius, in quanto stabilita a tuteladell’utilizzatore stesso) di operare dal momento di entrata in vigore diquest’ultima, ossia di giustificare effetti del regolamento contrattuale chenon si siano già prodotti.Né, del resto, la stessa clausola risolutiva espressa, in contrasto con lo iussuperveniens a carattere imperativo, sarebbe, come tale, in grado di poterdeterminare quelle peculiari conseguenze della risoluzione disciplinate dalmenzionato comma 138, in quanto queste, come detto, sono dalla leggecorrelate allo specifico fatto-inadempimento previsto dal comma 137.Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026Pertanto, la legge n. 124/2017 trova applicazione per i contratti di leasingfinanziario in cui non si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore,i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (essendo,quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 cod.civ. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutivaespressa ex art. 1456 cod. civ.), con la conseguenza che gli effetti risolutoridovranno essere, per tali contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell’art.1 della medesima legge (cfr. Cass., Sez.

U., 2061/2021).10.

In conclusione, per tutto quanto esposto, il provvedimentoimpugnato deve essere cassato in conseguenza dell’accoglimento del terzoe del sesto motivo, con rinvio al Tribunale di Roma, il quale, nel procederea nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo curaanche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e il sesto motivo di ricorso, dichiarainammissibile il quinto mezzo e assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnatoin relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Roma in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026.Il PresidenteP.Q.MLa Corte accoglie il terzo e il sesto motivo di ricorso, dichiarainammissibile il quinto mezzo e assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnatoin relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Roma in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 9632/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] per Condotte d'[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazionestraordinaria, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e CarloGiuseppe Terranova- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], Francesca- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 759/2023 depositato il21/3/2023;udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delterzo e del sesto motivo di ricorso;Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026uditi gli [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorso, e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per il rigettodel ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] s.a. succursale Italia chiedeva di esser ammessa alpassivo di Società Italiana per Condotte d’acqua s.p.a. in amministrazionestraordinaria (di seguito, per brevità, Condotte) per la somma di €1.269.002,24 in chirografo, domandando, nel contempo, la restituzione dibeni concessi in locazione finanziaria con contratti stipulati fra maggio 2016e febbraio 2017.Il giudice delegato ammetteva al passivo della procedura la somma di €116.895,65 in chirografo per canoni scaduti e non corrisposti, interessi espese, senza pronunciarsi sull’istanza di rivendica.2. Il Tribunale di Roma, a seguito dell’opposizione presentata da BPCELease (già [OSCURATO:PERSONA] s.a. succursale Italia), constatava – fra l’altro e perquanto qui di interesse - che nel corso del giudizio di opposizione laricorrente aveva domandato, una volta che Condotte aveva comunicato chealcuni beni concessi in leasing erano stati trasferiti in Norvegia in un cantierepreso in possesso dalla committente Agenzia dello Stato, di essereammessa al passivo in prededuzione per un importo corrispondente alcontrovalore dei beni già chiesti in restituzione alla data di apertura dellaprocedura, pari a € 1.100.633,97.Giudicava infondata l’eccezione di mutatio libelli sollevata dalla procedurarispetto a questa domanda, in quanto la perdita del possesso dei beni daparte dell’utilizzatore nel corso della procedura legittimava il concedente achiedere - nel primo atto utile successivo al momento in cui aveva appreso,nel corso del giudizio di opposizione, la circostanza dagli organi dellaprocedura - l’insinuazione al passivo del controvalore degli stessi inprededuzione.Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026Rilevava che tali beni erano stati consegnati a Condotte, come confermavadel resto l’ammissione al passivo di quanto dovuto per canoni scaduti e noncorrisposti.Osservava che l’opponente non avrebbe potuto fornire la prova che i beninon erano stati acquisiti all’attivo della procedura, in quanto solo Condotte,nella qualità di utilizzatore, avrebbe potuto dimostrare tale circostanza.Ammetteva, pertanto, al passivo la somma di € 660.380.382 inprededuzione, riducendo del 40% il valore dei beni trasferiti in Norvegia enon riconsegnati in ragione del loro protratto utilizzo.Accoglieva la domanda di rivendica con riferimento ai beni per i quali laprocedura aveva rappresentato la propria disponibilità alla restituzione.Una volta preso atto che la risoluzione dei contratti di locazione finanziariaera avvenuta in periodo preconcordatario, cosicché non era possibileapplicare alla fattispecie in esame il disposto dell’art. 72-quater l. fall.,riteneva ammissibile al passivo la penale contrattualmente pattuita, cheriduceva a € 570.000 e collocava in chirografo.3. Condotte ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto,pubblicato in data 21 marzo 023, prospettando sei motivi di doglianza, aiquali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].Questa sezione, nell’adunanza in camera di consiglio del 27 maggio 2025,ha ritenuto che il ricorso ponesse alcune questioni di particolare rilievo,essendo necessario stabilire: a) se, nei procedimenti che hanno ad oggettodomande di restituzione o di rivendica di un bene del quale il curatore abbiaperduto il possesso dopo averlo acquisito, il titolare del diritto può esercitarela facoltà, prevista dall’art. 103, comma 1, l. fall., di “modificare l’originariadomanda” di restituzione e, per l’effetto, “chiedere” “l’ammissione alpassivo”, “in prededuzione”, “del controvalore del bene alla data di aperturadel concorso”; b) se, in caso positivo, il titolare del diritto alla restituzionepossa esercitare tale facoltà anche nel corso del giudizio di opposizione alloNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026stato passivo, rinviando il ricorso a nuovo ruolo per la remissione in pubblicaudienza.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 378 cod.proc. civ., sollecitando l’accoglimento del terzo e del sesto motivo di ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc.civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il terzo motivo di ricorso – da esaminare in via prioritaria -denuncia, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazioneo la falsa applicazione degli artt. 93, 95, 98, 99 e 101 l. fall., in quanto iltribunale ha ammesso la società opponente allo stato passivo, inprededuzione, per il credito vantato dalla stessa per il controvalore dei benia suo tempo concessi in leasing a Condotte omettendo di considerare chela domanda di ammissione al passivo in prededuzione ex art. 103 l. fall.,essendo stata proposta per la prima volta soltanto nel giudizio diopposizione allo stato passivo, si configurava, rispetto alla domanda direstituzione di beni inizialmente presentata, come una mutatio libelli, nonconsentita nel giudizio di opposizione allo stato passivo di cui agli artt. 98 ess. l. fall..5. Il motivo è fondato.5.1 L’art. 103 l. fall. stabilisce che «ai procedimenti che hanno ad oggettodomande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorioprevisto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non èstato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nelcorso dell'udienza di cui all'articolo 95, può modificare l'originaria domandae chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data diapertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopoaverla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore delbene sia corrisposto in prededuzione».Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il secondo periodo della norma riconosce al titolare del diritto la possibilitàdi conversione della domanda di restituzione o rivendica in una domanda diammissione al passivo per il corrispondente valore del bene alla data diapertura del concorso nel caso in cui l’istante apprenda dal curatore, nelcorso della verificazione del passivo, che il bene non è stato acquisitoall’attivo.Non vi è motivo per escludere che la regola si applichi anche al caso,previsto dal terzo periodo dell’art. 103 l. fall., in cui il bene sia statoacquisito all’attivo ed il possesso poi sia andato perduto, posto che inentrambe le occasioni l’istante viene a conoscenza solo in sede di verificadel fatto che la sua domanda, oramai, non può che essere accolta perequivalente ed ha interesse a un’immediata conversione dell’originariaistanza nell’unica allo stato accoglibile.Dunque, anche se il terzo periodo dell’art. 103 l. fall. («se il curatore perdeil possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto puòchiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione») nonprevede espressamente una conversione della domanda «anche nel corsodell'udienza di cui all'articolo 95», lo stretto collegamento logico e lessicaleesistente fra le due proposizioni induce a ritenere che la possibilitàespressamente prevista dal secondo periodo debba intendersi come riferitaanche alla domanda di restituzione o rivendica avente ad oggetto la cosaacquisita all’attivo ed andata perduta.5.2 In linea generale la domanda di insinuazione al passivo, pur potendoessere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all'art. 95, comma2, l. fall. nella fase che precede la formazione dello stato passivo, non puòessere mutata in sede di verifica del passivo attraverso un ampliamento delpetitum o una variazione della causa petendi (ma, al più, ridotta attraversouna rinuncia parziale della pretesa; Cass. 37802/2022).L’art. 103 l. fall., quindi, introduce una disciplina speciale che consente –invece – una simile mutatio libelli (perché tale è la natura della domanda diNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026conversione della domanda di rivendica o restituzione in istanza diammissione al passivo del controvalore, stante il mutamento del petitumcosì effettuato rispetto al tenore dell’originaria richiesta) nel corsodell’udienza di discussione dello stato passivo, ad evidenti fini acceleratori,una volta che l’istante abbia appreso dal curatore che il bene non è statoacquisito all’attivo o che il possesso della cosa è andato perduto dopol’acquisizione all’attivo.Malgrado la conversione della domanda dipenda dalle informazioni fornitedal curatore in ordine alla sorte del bene, che effettivamente possonointervenire in qualsiasi momento, una serie di argomenti impedisce però diritenere che un’identica conversione possa avvenire quando le informazionisulla mancata acquisizione all’attivo della procedura o sulla perdita delpossesso dopo l’acquisizione all’attivo sopravvengano soltanto al momentodell’opposizione.5.3 Milita in questo senso, in primo luogo, il tenore letterale della norma,che fa espresso riferimento all’udienza di verifica.Si tratta di un dato testuale dal significato univoco anelastico.L'attività interpretativa giudiziale è segnata dal limite di tolleranza edelasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione cheha posto previamente il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (enon oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento dellanorma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenzastessa (v., da ultimo, Cass., Sez. U., 7337/2024).Nel caso di specie la norma contiene un’espressione di inequivoca puntualitàriferita alla fase di verifica («anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo95») che non è possibile dilatare fino a ricomprendere il giudizio diopposizione.L’argomento letterale ha portato questa Corte (cfr. Cass. 34449/2023) asostenere che «l’art. 103, 1° co., l.fall. abilita, sì, il titolare del diritto,qualora il bene non sia stato acquisito all’attivo del fallimento, a modificareNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’originaria domanda ed a chiedere l’ammissione al passivo per ilcontrovalore della res alla data dell’apertura del concorso, ma a tanto loabilita “nel corso dell’udienza di cui all’articolo 95”, ossia durante e nellosviluppo dell’udienza deputata all’esame dello stato passivo, id est delledomande depositate tempestivamente, entro il termine di cui al n. 5 del 1°co. dell’art. 16 l.fall. Difatti, per altro verso, questo Giudice ha chiarito cheil procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattereimpugnatorio e, come tale, in difetto di una previsione espressa nell’art. 99l.fall. che integralmente lo disciplina, non consente né l’introduzione didomande nuove, né la c.d. “emendatio libelli”, le quali, d’altronde,vanificherebbero l’obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dalprocedimento in parola nel rispetto dell’art. 24 Cost. (cfr. Cass. (ord.)7.11.2022, n. 32750)».5.4 D’altra parte, la forzatura dell’interpretazione del tenore letterale dellanorma non potrebbe trovare giustificazione nella necessità di assicurare unatutela a chi domandi la restituzione o la rivendica, ove si consideri che questiben può presentare una domanda di insinuazione ex art. 101 l. fall. persollecitare l’ammissione al passivo del credito che intenda vantare inprededuzione.A questo proposito questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ai finidell'insinuazione al passivo di crediti prededucibili sorti nel corso delfallimento o dell’amministrazione straordinaria devono essere osservate, aisensi dell'art. 111-bis l. fall., le modalità del capo V della stessa legge, senzarilevanza tra insinuazioni tempestive e tardive, distinzione concettualmenteincompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza delcredito; pertanto, ai fini dell'ammissibilità della conseguente domanda diinsinuazione, viene in rilievo l'art. 101 l. fall., che esprime un principiogenerale, attuativo della ragionevole durata del procedimento del processoe declinabile in funzione del bilanciamento tra diritto di azione e difesa, allacui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è da considerare colpevoleNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026secondo una valutazione semplicemente affidata al giudice del merito, casoper caso e secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. 18760/2024).5.5 E’ opportuno osservare, d’altronde, che un’(indebita) interpretazioneestensiva oltre i limiti del significante letterale della normacomprometterebbe l’equilibrio trovato dal legislatore fra la necessità diassicurare tutela alle ragioni del rivendicante in maniera accelerata el’esigenza di garantire il contraddittorio con gli altri creditori (chetroverebbero le loro ragioni compromesse dalla trasformazione di un’istanzadi rivendica o restituzione, da soddisfare in maniera specifica, inun’ammissione in prededuzione, da soddisfare sull’attivo) attraverso laspecifica delimitazione della possibilità di conversione in un momento cherenda possibile l’impugnazione da parte dei creditori eventualmentepregiudicati, finendo così per costituire un’esegesi contraria non solo allalettera, ma anche allo spirito della norma.Sul punto va affermato il seguente principio: la conversione della domandadi rivendica o restituzione di un bene in domanda di ammissione al passivodel controvalore del medesimo alla data di apertura del concorso può essereeffettuata sia rispetto ai beni che non sono stati acquisiti all’attivo, nel sensoespressamente previsto dall’art. 103, comma 1, secondo periodo, l. fall.,che nell’ipotesi, regolata dal successivo periodo della norma, in cui ilcuratore abbia perso il bene dopo averlo acquisito all’attivo, tenuto contodello stretto collegamento logico e lessicale delle due disposizioni di legge.Il significato univoco anelastico della norma impedisce, invece, di ritenereche un’analoga conversione possa avvenire in sede di opposizione allo statopassivo.6. L’accoglimento del terzo mezzo, stante l’impossibilità di convertireuna domanda di restituzione in una domanda di ammissione al passivo inprededuzione di un bene andato perduto dopo l’acquisizione all’attivo,implica l’assorbimento del primo, secondo e quarto motivo, volti acontestare il riconoscimento di tale natura prededuttiva.Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/20267. Con il quinto motivo la procedura ricorrente si duole, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dalla circostanza chel’amministrazione straordinaria, come eccepito in memoria di replica, avevaprovveduto, nel corso del giudizio, a riconsegnare all’opponente una partedei beni rivendicati, e cioè i due beni siti in Italia (FR14711 EscavatoreHitachi [OSCURATO:TARGA], corredato di FR14712, martello demolitore, e FR14722Autoc. [OSCURATO:PERSONA]. 10.000 – Iveco 19EL25).7. Il motivo è inammissibile.Lo stesso mezzo in esame, infatti, assume che l’asserita restituzione erastata rappresentata non nella memoria di costituzione, ma all’interno dellamemoria di replica depositata da ultimo.La rappresentazione solo in tale atto di difese da indicare, a pena didecadenza, ai sensi dell’art. 99, comma 7, l. fall., nella memoria dicostituzione comporta che la circostanza prospettata come trascurata abbiaavuto carattere tutt’altro che decisivo.8. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,  la violazione o la falsa applicazione degliartt. 1382 cod. civ., 72, comma 4, e 72-quater l.fall.: il tribunale ha ritenutoche la risoluzione del contratto di leasing fosse intervenuta nel periodopreconcordatario ed ha, quindi, ammesso l’opponente allo stato passivo peril credito dalla stessa vantato alla penale contrattualmente prevista, sulrilievo che la lettera di risoluzione dei contratti di locazione finanziaria,inviata a mezzo pec in data 21 febbraio 2018, aveva espressamenterappresentato l’intenzione della società concedente di volersi avvalere dellaclausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni generali dei singolicontratti e che, pertanto, a fronte di una risoluzione intervenuta in periodopreconcordatario, l’art. 72-quater l.fall. non poteva trovare applicazione.La concedente, però, non aveva mai dimostrato i presupposti giustificatividella penale, non aveva indicato le modalità di calcolo della sommaNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026richiesta, né aveva allegato una stima attendibile del relativo valore dimercato del bene oggetto del contratto all’attualità, onde consentire algiudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale.La concedente, peraltro, aveva chiesto la risoluzione del contratto di leasingquando Condotte era ancora in bonis, poiché, a seguito della rinuncia alladomanda di concordato preventivo con riserva che la stessa aveva propostoin data 8 gennaio 2018, Condotte, con decreto del 6 agosto 2018, era stataammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e, con sentenzadel 14 agosto 2018, era stata dichiarata insolvente; pertanto, dovevaessere applicata la disposizione di cui all’art. 72-quater l. fall., in quanto ipresupposti della risoluzione si erano verificati dopo l’entrata in vigore dellal. 124/2017, la quale, a sua volta, rinvia alla disposizione di cui all’art. 72,comma 4, l. fall., che, in caso di fallimento dell’utilizzatore, prescriveespressamente che il contraente ha diritto di far valere nel passivo il creditoconseguente al mancato adempimento senza che gli sia dovuto, nemmenoa titolo di penale, il risarcimento del danno.9. Il motivo è fondato, nei termini che si vanno ad illustrare.9.1 Innanzitutto, si deve escludere che possa trovare applicazione ladisciplina dettata dall’art. 72-quarter l. fall..È la stessa ricorrente, infatti, ad evidenziare che mentre la risoluzione deicontratti di locazione finanziaria era stata inviata a mezzo pec in data 21febbraio 2018, Condotte era stata ammessa alla procedura diamministrazione straordinaria solo con decreto del 6 agosto 2018.Costituisce ius receptum (si vedano in questo senso, tra le altre, Cass.2538/2016, Cass. 3750/2017, Cass. 20890/2017, Cass. 21476/2017, Cass.15202/2018, Cass.  15975/2018, Cass. 10733/2019, Cass. 1581/2020) chel’art. 72-quater l. fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5/2006, è norma dinatura eccezionale a valenza e portata endoconcorsuale, presupponendo loscioglimento, per volontà del curatore e quale conseguenza del fallimento,Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026del contratto ancora pendente a quel momento (Cass., Sez. U. 2061/2021,in motiv.).Trova, per contro, applicazione la disciplina di cui all’art. 1, comma 136-140, della l. n. 124/2017, la quale, al comma 140, stabilisce che «restanoferme le previsioni di cui all’articolo 72-quater del regio decreto 16 marzo1942, n. 267 ...», con ciò ribadendo la specialità della norma fallimentare ela sua portata circoscritta all’ambito (e, come detto, ai presupposti) dispecifica pertinenza: a partire dal fatto che si deve trattare di un rapportopendente al momento della dichiarazione di fallimento e che lo scioglimentodello stesso sia stato provocato dalla scelta del curatore.9.2 L’art. 1, commi 136-140, l. 124/2017 fornisce una tipizzazione legaledel contratto di leasing finanziario in termini di fattispecie generale eunitaria (facendo convergere in un unico tipo il leasing di godimento e quellotraslativo; si veda segnatamente in tal senso il comma 136), mutuandonemorfologia e funzione da un radicato substrato economico-sociale, così daplasmare in disciplina positiva l’esperienza lungamente maturata nelcontesto regolatorio dell’autonomia privata, alimentato, costantemente,anche dall’attività ermeneutica della giurisprudenza.La regolamentazione tipica si sofferma sul profilo dell’inadempimentodell’utilizzatore, stabilendo (comma 137) che «costituisce graveinadempimento ... il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o duecanoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per ileasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivio un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria».Le conseguenze dell’inadempimento dell’utilizzatore «ai sensi del comma137”, in termini di risoluzione del contratto, sono dettate dal comma 138,che (allineandosi, nella sostanza anche se con talune differenze, ai pregressiassetti regolatori specifici e settoriali) prevede che «il concedente ha dirittoalla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quantoricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valoriNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e nonpagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in lineacapitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto,nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la suaconservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nellamisura residua il diritto di credito del concedente nei confrontidell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazionedel bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore anorma del periodo precedente».Il successivo comma 139 regola una specifica procedura per la vendita o lariallocazione del bene concesso in godimento, nel rispetto dei valori dimercato e in base a «criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottandomodalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile,con obbligo di informazione dell’utilizzatore».La disciplina recata dalla l. n. 124 cit. non ha, però, carattere retroattivo,essendo essa priva degli indici che consentono di riconoscerle efficaciaregolativa per il passato, non avendo in tal senso disposto lo stessolegislatore, né proponendosi la novella di operare un’interpretazioneautentica di un assetto legale precedente, in quanto essa interviene, inmodo innovativo, a colmare una lacuna ordinamentale circa la disciplina delcontratto di locazione finanziaria a cui soltanto il formante giurisprudenzialeaveva posto rimedio attraverso l’integrazione analogica di cui si è già detto.L’efficacia della l. n. 124 cit. è, dunque, pro-futuro, senza che il legislatoresi sia, però, preoccupato di dettare una disciplina intertemporale, avutoriguardo ai rapporti contrattuali in corso di svolgimento al momento dellasua entrata in vigore.Disciplina che, pertanto, occorre individuare in forza del principio del c.d."fatto compiuto", che questa Corte ha enunciato come regolatore delleinterferenze dello ius superveniens sui rapporti giuridici suscettibili diNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026esservi incisi e, tra questi, quelli di durata, tra cui, per l’appunto, il contrattodi leasing (cfr. Cass. 25323/2024, Cass. 16039/2016).Si deve, perciò, ritenere che l’applicazione della nuova legge è consentita,nei confronti di contratto di leasing finanziario concluso antecedentementealla sua entrata in vigore (e che sia sussumibile nella fattispecie delineatadal comma 136), allorché, in corso di rapporto, non si siano ancora verificati(come nel caso in esame) i presupposti (legali o convenzionali) dellarisoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (vale a dire non si siaverificato, prima dell’entrata in vigore di detta legge, il fatto generatoredegli effetti giuridici derivanti dall’applicazione del diritto previgente).La nuova regolamentazione (e, segnatamente, quella dettata dai commi137 e 138) incide, sul piano funzionale, sullo svolgimento del rapportonegoziale, ma non anche, sul piano genetico, sulla fattispecie che lo origina(ossia, investe il contratto non come "fatto storico", quanto comeregolamento programmatico di interessi), disciplinandone il profilopatologico dell’inadempimento dell’obbligazione fondamentale gravantesull’utilizzatore, quella del pagamento dei canoni (c.d. inadempimentofinanziario), tipizzando rigidamente la misura della gravità della condottaidonea a determinare la risoluzione del contratto di leasing e sottraendo algiudice quella valutazione che l’art. 1455 cod. civ., quale norma generale,declina in termini elastici.Valutazione, quest’ultima, che, però, rimane necessaria (non solo perl’inadempimento che concerne il lato del concedente, ma anche) perinadempimenti dell’utilizzatore diversi da quello previsto dal comma 137,riguardanti, ad esempio, il lato gestionale (utilizzo, manutenzione,conservazione, etc.) del bene concesso in leasing.In altri termini, il "fatto compiuto" è, nella specie, quello che genera laresponsabilità del debitore (l’utilizzatore) ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. ecioè l’inadempimento - quale evento attinente al rapporto - che è idoneo alegittimare, come effetto, la risoluzione del contratto; inadempimento cheNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026la l. n. 124/2017 tipizza (plasmandolo come presupposto settoriale) in guisatale da determinare il discrimine tra il "prima" e (come nel caso in esame)il "dopo" ai fini dell’applicazione della novella.E il comma 137 - al pari del successivo comma 138, che disciplina gli effettidella risoluzione contrattuale in modo indefettibilmente collegato (perdettato normativo) all’inadempimento declinato dal comma 137 - è normaimperativa, non avendo altrimenti ragione d’essere la tipizzazione ex legedella gravità dell’inadempimento (ancorata al mancato pagamento di uncerto numero di canoni mensili o trimestrali) a fronte di possibili deroghepattizie (del resto, quasi sempre presenti nella prassi commerciale), cheun solo canone o, comunque, di inadempimenti di carattere finanziario benmeno gravi di quello contemplato dalla norma anzidetta.Questo, peraltro, comporta l’inefficacia ex nunc della clausola risolutivaespressa (ex art. 1456 cod. civ.) apposta a un contratto di leasing in corsoche non abbia ancora maturato i presupposti della risoluzione ai sensi delcitato comma 137, ove calibrata in termini diversi e meno favorevoli perl’utilizzatore di quanto previsto dalla legge con norma imperativa perl’inadempimento di tipo finanziario.La novella legislativa, dunque, viene a condizionare la stessa autonomiacontrattuale delle parti nel senso di impedire alla clausola contraria allasopravvenuta norma non derogabile (in peius, in quanto stabilita a tuteladell’utilizzatore stesso) di operare dal momento di entrata in vigore diquest’ultima, ossia di giustificare effetti del regolamento contrattuale chenon si siano già prodotti.Né, del resto, la stessa clausola risolutiva espressa, in contrasto con lo iussuperveniens a carattere imperativo, sarebbe, come tale, in grado di poterdeterminare quelle peculiari conseguenze della risoluzione disciplinate dalmenzionato comma 138, in quanto queste, come detto, sono dalla leggecorrelate allo specifico fatto-inadempimento previsto dal comma 137.Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026Pertanto, la legge n. 124/2017 trova applicazione per i contratti di leasingfinanziario in cui non si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore,i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (essendo,quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 cod.civ. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutivaespressa ex art. 1456 cod. civ.), con la conseguenza che gli effetti risolutoridovranno essere, per tali contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell’art.1 della medesima legge (cfr. Cass., Sez. U., 2061/2021).10. In conclusione, per tutto quanto esposto, il provvedimentoimpugnato deve essere cassato in conseguenza dell’accoglimento del terzoe del sesto motivo, con rinvio al Tribunale di Roma, il quale, nel procederea nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo curaanche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Leasing finanziario - conversionedi domanda di restituzione inAndrea [OSCURATO:PERSONA] Consigliere domanda di ammissione al passivoin prededuzione nel giudizio diAlberto [OSCURATO:PERSONA].opposizione – applicabilità dellaCosmo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere disciplina ex art. 1, commi 136-140, l. 124/2017 alla risoluzione iAldo [OSCURATO:PERSONA] presupposti si siano verificatidopo la sua entrata in vigoreUd.11/03/2026 PUha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 9632/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] per Condotte d'[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazionestraordinaria, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e CarloGiuseppe Terranova- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], Francesca- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 759/2023 depositato il21/3/2023;udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delterzo e del sesto motivo di ricorso;Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026uditi gli [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorso, e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per il rigettodel ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] s.a. succursale Italia chiedeva di esser ammessa alpassivo di Società Italiana per Condotte d’acqua s.p.a. in amministrazionestraordinaria (di seguito, per brevità, Condotte) per la somma di €1.269.002,24 in chirografo, domandando, nel contempo, la restituzione dibeni concessi in locazione finanziaria con contratti stipulati fra maggio 2016e febbraio 2017.Il giudice delegato ammetteva al passivo della procedura la somma di €116.895,65 in chirografo per canoni scaduti e non corrisposti, interessi espese, senza pronunciarsi sull’istanza di rivendica.2. Il Tribunale di Roma, a seguito dell’opposizione presentata da BPCELease (già [OSCURATO:PERSONA] s.a. succursale Italia), constatava – fra l’altro e perquanto qui di interesse - che nel corso del giudizio di opposizione laricorrente aveva domandato, una volta che Condotte aveva comunicato chealcuni beni concessi in leasing erano stati trasferiti in Norvegia in un cantierepreso in possesso dalla committente Agenzia dello Stato, di essereammessa al passivo in prededuzione per un importo corrispondente alcontrovalore dei beni già chiesti in restituzione alla data di apertura dellaprocedura, pari a € 1.100.633,97.Giudicava infondata l’eccezione di mutatio libelli sollevata dalla procedurarispetto a questa domanda, in quanto la perdita del possesso dei beni daparte dell’utilizzatore nel corso della procedura legittimava il concedente achiedere - nel primo atto utile successivo al momento in cui aveva appreso,nel corso del giudizio di opposizione, la circostanza dagli organi dellaprocedura - l’insinuazione al passivo del controvalore degli stessi inprededuzione.Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026Rilevava che tali beni erano stati consegnati a Condotte, come confermavadel resto l’ammissione al passivo di quanto dovuto per canoni scaduti e noncorrisposti.Osservava che l’opponente non avrebbe potuto fornire la prova che i beninon erano stati acquisiti all’attivo della procedura, in quanto solo Condotte,nella qualità di utilizzatore, avrebbe potuto dimostrare tale circostanza.Ammetteva, pertanto, al passivo la somma di € 660.380.382 inprededuzione, riducendo del 40% il valore dei beni trasferiti in Norvegia enon riconsegnati in ragione del loro protratto utilizzo.Accoglieva la domanda di rivendica con riferimento ai beni per i quali laprocedura aveva rappresentato la propria disponibilità alla restituzione.Una volta preso atto che la risoluzione dei contratti di locazione finanziariaera avvenuta in periodo preconcordatario, cosicché non era possibileapplicare alla fattispecie in esame il disposto dell’art. 72-quater l. fall.,riteneva ammissibile al passivo la penale contrattualmente pattuita, cheriduceva a € 570.000 e collocava in chirografo.3. Condotte ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto,pubblicato in data 21 marzo 023, prospettando sei motivi di doglianza, aiquali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].Questa sezione, nell’adunanza in camera di consiglio del 27 maggio 2025,ha ritenuto che il ricorso ponesse alcune questioni di particolare rilievo,essendo necessario stabilire: a) se, nei procedimenti che hanno ad oggettodomande di restituzione o di rivendica di un bene del quale il curatore abbiaperduto il possesso dopo averlo acquisito, il titolare del diritto può esercitarela facoltà, prevista dall’art. 103, comma 1, l. fall., di “modificare l’originariadomanda” di restituzione e, per l’effetto, “chiedere” “l’ammissione alpassivo”, “in prededuzione”, “del controvalore del bene alla data di aperturadel concorso”; b) se, in caso positivo, il titolare del diritto alla restituzionepossa esercitare tale facoltà anche nel corso del giudizio di opposizione alloNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026stato passivo, rinviando il ricorso a nuovo ruolo per la remissione in pubblicaudienza.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 378 cod.proc. civ., sollecitando l’accoglimento del terzo e del sesto motivo di ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc.civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il terzo motivo di ricorso – da esaminare in via prioritaria -denuncia, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazioneo la falsa applicazione degli artt. 93, 95, 98, 99 e 101 l. fall., in quanto iltribunale ha ammesso la società opponente allo stato passivo, inprededuzione, per il credito vantato dalla stessa per il controvalore dei benia suo tempo concessi in leasing a Condotte omettendo di considerare chela domanda di ammissione al passivo in prededuzione ex art. 103 l. fall.,essendo stata proposta per la prima volta soltanto nel giudizio diopposizione allo stato passivo, si configurava, rispetto alla domanda direstituzione di beni inizialmente presentata, come una mutatio libelli, nonconsentita nel giudizio di opposizione allo stato passivo di cui agli artt. 98 ess. l. fall..5. Il motivo è fondato.5.1 L’art. 103 l. fall. stabilisce che «ai procedimenti che hanno ad oggettodomande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorioprevisto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non èstato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nelcorso dell'udienza di cui all'articolo 95, può modificare l'originaria domandae chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data diapertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopoaverla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore delbene sia corrisposto in prededuzione».Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il secondo periodo della norma riconosce al titolare del diritto la possibilitàdi conversione della domanda di restituzione o rivendica in una domanda diammissione al passivo per il corrispondente valore del bene alla data diapertura del concorso nel caso in cui l’istante apprenda dal curatore, nelcorso della verificazione del passivo, che il bene non è stato acquisitoall’attivo.Non vi è motivo per escludere che la regola si applichi anche al caso,previsto dal terzo periodo dell’art. 103 l. fall., in cui il bene sia statoacquisito all’attivo ed il possesso poi sia andato perduto, posto che inentrambe le occasioni l’istante viene a conoscenza solo in sede di verificadel fatto che la sua domanda, oramai, non può che essere accolta perequivalente ed ha interesse a un’immediata conversione dell’originariaistanza nell’unica allo stato accoglibile.Dunque, anche se il terzo periodo dell’art. 103 l. fall. («se il curatore perdeil possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto puòchiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione») nonprevede espressamente una conversione della domanda «anche nel corsodell'udienza di cui all'articolo 95», lo stretto collegamento logico e lessicaleesistente fra le due proposizioni induce a ritenere che la possibilitàespressamente prevista dal secondo periodo debba intendersi come riferitaanche alla domanda di restituzione o rivendica avente ad oggetto la cosaacquisita all’attivo ed andata perduta.5.2 In linea generale la domanda di insinuazione al passivo, pur potendoessere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all'art. 95, comma2, l. fall. nella fase che precede la formazione dello stato passivo, non puòessere mutata in sede di verifica del passivo attraverso un ampliamento delpetitum o una variazione della causa petendi (ma, al più, ridotta attraversouna rinuncia parziale della pretesa; Cass. 37802/2022).L’art. 103 l. fall., quindi, introduce una disciplina speciale che consente –invece – una simile mutatio libelli (perché tale è la natura della domanda diNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026conversione della domanda di rivendica o restituzione in istanza diammissione al passivo del controvalore, stante il mutamento del petitumcosì effettuato rispetto al tenore dell’originaria richiesta) nel corsodell’udienza di discussione dello stato passivo, ad evidenti fini acceleratori,una volta che l’istante abbia appreso dal curatore che il bene non è statoacquisito all’attivo o che il possesso della cosa è andato perduto dopol’acquisizione all’attivo.Malgrado la conversione della domanda dipenda dalle informazioni fornitedal curatore in ordine alla sorte del bene, che effettivamente possonointervenire in qualsiasi momento, una serie di argomenti impedisce però diritenere che un’identica conversione possa avvenire quando le informazionisulla mancata acquisizione all’attivo della procedura o sulla perdita delpossesso dopo l’acquisizione all’attivo sopravvengano soltanto al momentodell’opposizione.5.3 Milita in questo senso, in primo luogo, il tenore letterale della norma,che fa espresso riferimento all’udienza di verifica.Si tratta di un dato testuale dal significato univoco anelastico.L'attività interpretativa giudiziale è segnata dal limite di tolleranza edelasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione cheha posto previamente il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (enon oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento dellanorma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenzastessa (v., da ultimo, Cass., Sez. U., 7337/2024).Nel caso di specie la norma contiene un’espressione di inequivoca puntualitàriferita alla fase di verifica («anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo95») che non è possibile dilatare fino a ricomprendere il giudizio diopposizione.L’argomento letterale ha portato questa Corte (cfr. Cass. 34449/2023) asostenere che «l’art. 103, 1° co., l.fall. abilita, sì, il titolare del diritto,qualora il bene non sia stato acquisito all’attivo del fallimento, a modificareNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’originaria domanda ed a chiedere l’ammissione al passivo per ilcontrovalore della res alla data dell’apertura del concorso, ma a tanto loabilita “nel corso dell’udienza di cui all’articolo 95”, ossia durante e nellosviluppo dell’udienza deputata all’esame dello stato passivo, id est delledomande depositate tempestivamente, entro il termine di cui al n. 5 del 1°co. dell’art. 16 l.fall. Difatti, per altro verso, questo Giudice ha chiarito cheil procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattereimpugnatorio e, come tale, in difetto di una previsione espressa nell’art. 99l.fall. che integralmente lo disciplina, non consente né l’introduzione didomande nuove, né la c.d. “emendatio libelli”, le quali, d’altronde,vanificherebbero l’obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dalprocedimento in parola nel rispetto dell’art. 24 Cost. (cfr. Cass. (ord.)7.11.2022, n. 32750)».5.4 D’altra parte, la forzatura dell’interpretazione del tenore letterale dellanorma non potrebbe trovare giustificazione nella necessità di assicurare unatutela a chi domandi la restituzione o la rivendica, ove si consideri che questiben può presentare una domanda di insinuazione ex art. 101 l. fall. persollecitare l’ammissione al passivo del credito che intenda vantare inprededuzione.A questo proposito questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ai finidell'insinuazione al passivo di crediti prededucibili sorti nel corso delfallimento o dell’amministrazione straordinaria devono essere osservate, aisensi dell'art. 111-bis l. fall., le modalità del capo V della stessa legge, senzarilevanza tra insinuazioni tempestive e tardive, distinzione concettualmenteincompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza delcredito; pertanto, ai fini dell'ammissibilità della conseguente domanda diinsinuazione, viene in rilievo l'art. 101 l. fall., che esprime un principiogenerale, attuativo della ragionevole durata del procedimento del processoe declinabile in funzione del bilanciamento tra diritto di azione e difesa, allacui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è da considerare colpevoleNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026secondo una valutazione semplicemente affidata al giudice del merito, casoper caso e secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. 18760/2024).5.5 E’ opportuno osservare, d’altronde, che un’(indebita) interpretazioneestensiva oltre i limiti del significante letterale della normacomprometterebbe l’equilibrio trovato dal legislatore fra la necessità diassicurare tutela alle ragioni del rivendicante in maniera accelerata el’esigenza di garantire il contraddittorio con gli altri creditori (chetroverebbero le loro ragioni compromesse dalla trasformazione di un’istanzadi rivendica o restituzione, da soddisfare in maniera specifica, inun’ammissione in prededuzione, da soddisfare sull’attivo) attraverso laspecifica delimitazione della possibilità di conversione in un momento cherenda possibile l’impugnazione da parte dei creditori eventualmentepregiudicati, finendo così per costituire un’esegesi contraria non solo allalettera, ma anche allo spirito della norma.Sul punto va affermato il seguente principio: la conversione della domandadi rivendica o restituzione di un bene in domanda di ammissione al passivodel controvalore del medesimo alla data di apertura del concorso può essereeffettuata sia rispetto ai beni che non sono stati acquisiti all’attivo, nel sensoespressamente previsto dall’art. 103, comma 1, secondo periodo, l. fall.,che nell’ipotesi, regolata dal successivo periodo della norma, in cui ilcuratore abbia perso il bene dopo averlo acquisito all’attivo, tenuto contodello stretto collegamento logico e lessicale delle due disposizioni di legge.Il significato univoco anelastico della norma impedisce, invece, di ritenereche un’analoga conversione possa avvenire in sede di opposizione allo statopassivo.6. L’accoglimento del terzo mezzo, stante l’impossibilità di convertireuna domanda di restituzione in una domanda di ammissione al passivo inprededuzione di un bene andato perduto dopo l’acquisizione all’attivo,implica l’assorbimento del primo, secondo e quarto motivo, volti acontestare il riconoscimento di tale natura prededuttiva.Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/20267. Con il quinto motivo la procedura ricorrente si duole, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dalla circostanza chel’amministrazione straordinaria, come eccepito in memoria di replica, avevaprovveduto, nel corso del giudizio, a riconsegnare all’opponente una partedei beni rivendicati, e cioè i due beni siti in Italia (FR14711 EscavatoreHitachi [OSCURATO:TARGA], corredato di FR14712, martello demolitore, e FR14722Autoc. [OSCURATO:PERSONA]. 10.000 – Iveco 19EL25).7. Il motivo è inammissibile.Lo stesso mezzo in esame, infatti, assume che l’asserita restituzione erastata rappresentata non nella memoria di costituzione, ma all’interno dellamemoria di replica depositata da ultimo.La rappresentazione solo in tale atto di difese da indicare, a pena didecadenza, ai sensi dell’art. 99, comma 7, l. fall., nella memoria dicostituzione comporta che la circostanza prospettata come trascurata abbiaavuto carattere tutt’altro che decisivo.8. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,  la violazione o la falsa applicazione degliartt. 1382 cod. civ., 72, comma 4, e 72-quater l.fall.: il tribunale ha ritenutoche la risoluzione del contratto di leasing fosse intervenuta nel periodopreconcordatario ed ha, quindi, ammesso l’opponente allo stato passivo peril credito dalla stessa vantato alla penale contrattualmente prevista, sulrilievo che la lettera di risoluzione dei contratti di locazione finanziaria,inviata a mezzo pec in data 21 febbraio 2018, aveva espressamenterappresentato l’intenzione della società concedente di volersi avvalere dellaclausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni generali dei singolicontratti e che, pertanto, a fronte di una risoluzione intervenuta in periodopreconcordatario, l’art. 72-quater l.fall. non poteva trovare applicazione.La concedente, però, non aveva mai dimostrato i presupposti giustificatividella penale, non aveva indicato le modalità di calcolo della sommaNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026richiesta, né aveva allegato una stima attendibile del relativo valore dimercato del bene oggetto del contratto all’attualità, onde consentire algiudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale.La concedente, peraltro, aveva chiesto la risoluzione del contratto di leasingquando Condotte era ancora in bonis, poiché, a seguito della rinuncia alladomanda di concordato preventivo con riserva che la stessa aveva propostoin data 8 gennaio 2018, Condotte, con decreto del 6 agosto 2018, era stataammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e, con sentenzadel 14 agosto 2018, era stata dichiarata insolvente; pertanto, dovevaessere applicata la disposizione di cui all’art. 72-quater l. fall., in quanto ipresupposti della risoluzione si erano verificati dopo l’entrata in vigore dellal. 124/2017, la quale, a sua volta, rinvia alla disposizione di cui all’art. 72,comma 4, l. fall., che, in caso di fallimento dell’utilizzatore, prescriveespressamente che il contraente ha diritto di far valere nel passivo il creditoconseguente al mancato adempimento senza che gli sia dovuto, nemmenoa titolo di penale, il risarcimento del danno.9. Il motivo è fondato, nei termini che si vanno ad illustrare.9.1 Innanzitutto, si deve escludere che possa trovare applicazione ladisciplina dettata dall’art. 72-quarter l. fall..È la stessa ricorrente, infatti, ad evidenziare che mentre la risoluzione deicontratti di locazione finanziaria era stata inviata a mezzo pec in data 21febbraio 2018, Condotte era stata ammessa alla procedura diamministrazione straordinaria solo con decreto del 6 agosto 2018.Costituisce ius receptum (si vedano in questo senso, tra le altre, Cass.2538/2016, Cass. 3750/2017, Cass. 20890/2017, Cass. 21476/2017, Cass.15202/2018, Cass.  15975/2018, Cass. 10733/2019, Cass. 1581/2020) chel’art. 72-quater l. fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5/2006, è norma dinatura eccezionale a valenza e portata endoconcorsuale, presupponendo loscioglimento, per volontà del curatore e quale conseguenza del fallimento,Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026del contratto ancora pendente a quel momento (Cass., Sez. U. 2061/2021,in motiv.).Trova, per contro, applicazione la disciplina di cui all’art. 1, comma 136-140, della l. n. 124/2017, la quale, al comma 140, stabilisce che «restanoferme le previsioni di cui all’articolo 72-quater del regio decreto 16 marzo1942, n. 267 ...», con ciò ribadendo la specialità della norma fallimentare ela sua portata circoscritta all’ambito (e, come detto, ai presupposti) dispecifica pertinenza: a partire dal fatto che si deve trattare di un rapportopendente al momento della dichiarazione di fallimento e che lo scioglimentodello stesso sia stato provocato dalla scelta del curatore.9.2 L’art. 1, commi 136-140, l. 124/2017 fornisce una tipizzazione legaledel contratto di leasing finanziario in termini di fattispecie generale eunitaria (facendo convergere in un unico tipo il leasing di godimento e quellotraslativo; si veda segnatamente in tal senso il comma 136), mutuandonemorfologia e funzione da un radicato substrato economico-sociale, così daplasmare in disciplina positiva l’esperienza lungamente maturata nelcontesto regolatorio dell’autonomia privata, alimentato, costantemente,anche dall’attività ermeneutica della giurisprudenza.La regolamentazione tipica si sofferma sul profilo dell’inadempimentodell’utilizzatore, stabilendo (comma 137) che «costituisce graveinadempimento ... il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o duecanoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per ileasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivio un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria».Le conseguenze dell’inadempimento dell’utilizzatore «ai sensi del comma137”, in termini di risoluzione del contratto, sono dettate dal comma 138,che (allineandosi, nella sostanza anche se con talune differenze, ai pregressiassetti regolatori specifici e settoriali) prevede che «il concedente ha dirittoalla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quantoricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valoriNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e nonpagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in lineacapitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto,nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la suaconservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nellamisura residua il diritto di credito del concedente nei confrontidell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazionedel bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore anorma del periodo precedente».Il successivo comma 139 regola una specifica procedura per la vendita o lariallocazione del bene concesso in godimento, nel rispetto dei valori dimercato e in base a «criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottandomodalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile,con obbligo di informazione dell’utilizzatore».La disciplina recata dalla l. n. 124 cit. non ha, però, carattere retroattivo,essendo essa priva degli indici che consentono di riconoscerle efficaciaregolativa per il passato, non avendo in tal senso disposto lo stessolegislatore, né proponendosi la novella di operare un’interpretazioneautentica di un assetto legale precedente, in quanto essa interviene, inmodo innovativo, a colmare una lacuna ordinamentale circa la disciplina delcontratto di locazione finanziaria a cui soltanto il formante giurisprudenzialeaveva posto rimedio attraverso l’integrazione analogica di cui si è già detto.L’efficacia della l. n. 124 cit. è, dunque, pro-futuro, senza che il legislatoresi sia, però, preoccupato di dettare una disciplina intertemporale, avutoriguardo ai rapporti contrattuali in corso di svolgimento al momento dellasua entrata in vigore.Disciplina che, pertanto, occorre individuare in forza del principio del c.d."fatto compiuto", che questa Corte ha enunciato come regolatore delleinterferenze dello ius superveniens sui rapporti giuridici suscettibili diNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026esservi incisi e, tra questi, quelli di durata, tra cui, per l’appunto, il contrattodi leasing (cfr. Cass. 25323/2024, Cass. 16039/2016).Si deve, perciò, ritenere che l’applicazione della nuova legge è consentita,nei confronti di contratto di leasing finanziario concluso antecedentementealla sua entrata in vigore (e che sia sussumibile nella fattispecie delineatadal comma 136), allorché, in corso di rapporto, non si siano ancora verificati(come nel caso in esame) i presupposti (legali o convenzionali) dellarisoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (vale a dire non si siaverificato, prima dell’entrata in vigore di detta legge, il fatto generatoredegli effetti giuridici derivanti dall’applicazione del diritto previgente).La nuova regolamentazione (e, segnatamente, quella dettata dai commi137 e 138) incide, sul piano funzionale, sullo svolgimento del rapportonegoziale, ma non anche, sul piano genetico, sulla fattispecie che lo origina(ossia, investe il contratto non come "fatto storico", quanto comeregolamento programmatico di interessi), disciplinandone il profilopatologico dell’inadempimento dell’obbligazione fondamentale gravantesull’utilizzatore, quella del pagamento dei canoni (c.d. inadempimentofinanziario), tipizzando rigidamente la misura della gravità della condottaidonea a determinare la risoluzione del contratto di leasing e sottraendo algiudice quella valutazione che l’art. 1455 cod. civ., quale norma generale,declina in termini elastici.Valutazione, quest’ultima, che, però, rimane necessaria (non solo perl’inadempimento che concerne il lato del concedente, ma anche) perinadempimenti dell’utilizzatore diversi da quello previsto dal comma 137,riguardanti, ad esempio, il lato gestionale (utilizzo, manutenzione,conservazione, etc.) del bene concesso in leasing.In altri termini, il "fatto compiuto" è, nella specie, quello che genera laresponsabilità del debitore (l’utilizzatore) ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. ecioè l’inadempimento - quale evento attinente al rapporto - che è idoneo alegittimare, come effetto, la risoluzione del contratto; inadempimento cheNumero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026la l. n. 124/2017 tipizza (plasmandolo come presupposto settoriale) in guisatale da determinare il discrimine tra il "prima" e (come nel caso in esame)il "dopo" ai fini dell’applicazione della novella.E il comma 137 - al pari del successivo comma 138, che disciplina gli effettidella risoluzione contrattuale in modo indefettibilmente collegato (perdettato normativo) all’inadempimento declinato dal comma 137 - è normaimperativa, non avendo altrimenti ragione d’essere la tipizzazione ex legedella gravità dell’inadempimento (ancorata al mancato pagamento di uncerto numero di canoni mensili o trimestrali) a fronte di possibili deroghepattizie (del resto, quasi sempre presenti nella prassi commerciale), cheun solo canone o, comunque, di inadempimenti di carattere finanziario benmeno gravi di quello contemplato dalla norma anzidetta.Questo, peraltro, comporta l’inefficacia ex nunc della clausola risolutivaespressa (ex art. 1456 cod. civ.) apposta a un contratto di leasing in corsoche non abbia ancora maturato i presupposti della risoluzione ai sensi delcitato comma 137, ove calibrata in termini diversi e meno favorevoli perl’utilizzatore di quanto previsto dalla legge con norma imperativa perl’inadempimento di tipo finanziario.La novella legislativa, dunque, viene a condizionare la stessa autonomiacontrattuale delle parti nel senso di impedire alla clausola contraria allasopravvenuta norma non derogabile (in peius, in quanto stabilita a tuteladell’utilizzatore stesso) di operare dal momento di entrata in vigore diquest’ultima, ossia di giustificare effetti del regolamento contrattuale chenon si siano già prodotti.Né, del resto, la stessa clausola risolutiva espressa, in contrasto con lo iussuperveniens a carattere imperativo, sarebbe, come tale, in grado di poterdeterminare quelle peculiari conseguenze della risoluzione disciplinate dalmenzionato comma 138, in quanto queste, come detto, sono dalla leggecorrelate allo specifico fatto-inadempimento previsto dal comma 137.Numero registro generale 9632/2023Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 7249/2026Data pubblicazione 26/03/2026Pertanto, la legge n. 124/2017 trova applicazione per i contratti di leasingfinanziario in cui non si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore,i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (essendo,quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 cod.civ. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutivaespressa ex art. 1456 cod. civ.), con la conseguenza che gli effetti risolutoridovranno essere, per tali contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell’art.1 della medesima legge (cfr. Cass., Sez. U., 2061/2021).10. In conclusione, per tutto quanto esposto, il provvedimentoimpugnato deve essere cassato in conseguenza dell’accoglimento del terzoe del sesto motivo, con rinvio al Tribunale di Roma, il quale, nel procederea nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo curaanche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e il sesto motivo di ricorso, dichiarainammissibile il quinto mezzo e assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnatoin relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Roma in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026.Il PresidenteP.Q.MLa Corte accoglie il terzo e il sesto motivo di ricorso, dichiarainammissibile il quinto mezzo e assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnatoin relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Roma in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026.Il Presidente