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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34449/2023

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891040657 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesain virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA], n. 166, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a. in liquidazione INTIMATO avverso ildecreto n. 8226/2020 del Tribunale di Nocer a Inferiore , udita la relazione nella camera di consiglio del 10 ottobre2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ri corso ex art. 93 l.fall. al giudice delegato al F allimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 11/2014 , la [OSCURATO:SOCIETA]”s.r.l. chiedeva la restituzione di n. 92 matrici acquistate presso la società poi fallita e dalla stessa realizzate, su suo ordine, conformemente ai disegni del brevetto Starwood e d elle “barrette di poliammide nonché telaio inf. parte anteriore grezzo, profili interno per SKT181, Anta SW60TT parte ant., Anta SW60TT parte post., riporto centrale posteriore” (così ricorso, pag. 3). 2.Il g.d. rigettava la domanda.

Segnatamente, in ordine alle “barrette di poliammide nonché telaio (…)” , il g.d. reputava, sulla scorta del rilievo per cui la fattispecie integrava gli estremi del deposito irregolare, che all’istante competesse “unicamente un diritto di credito al tantundem, non essendo peraltro possibile individuare con precisione i materiali di pertinenza della stessa” (cosìricorso, pagg. 3 - 4 ) . 3.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva opposizione allo stato passivo.

Resistevanoi curatori del fallimento.

4. Con decreto n. 8226/2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’opposizione limitatamente alle “n. 92 matrici”; rigettava l’opposizione limitatamente alle “barrette di poliammide (…)”; compensava le sese del giudizio di opposizione.

Premettevail tribunale ch e oggetto della domanda di ammissione al passivo e dell’opposizione era in via esclusiva la restituzione dei beni che l’opponente aveva assunto di sua proprietà e che dunque risultava preclusa la modifica dell’ “oggetto della domanda da rivendica a corresponsione dell’equivalente, posto che tale petitum non è mai stato ritualmente formulato d alla [OSCURATO:SOCIETA]. nemmeno in via subordinata” (così decreto impugnato, pag. 3).Evidenziava quindi che sussistevano senz’altro i presupposti necessari ai fini dell’accoglimento della domanda limitatamente alle “n. 92 matrici”(cfr. decreto impugnato, pag. 5).

Evidenziava poi, il tribunale, limitatamente alle “barrette di poliammide”,che, attesa la posizione di “terzo” rivestita dai curatori, l’opponente non aveva assolto l’onere probatorio su di essa gravante,ossia non aveva dimostrato, nelle forme postulate dall’art. 2704 cod. civ.,il proprio diritto in ordine ai beni pretesi in restituzione né aveva provveduto alla loro compiuta identificazione (cfr. decreto impugnato, pag. 5).

Evidenziava segnatamente che a tal fine non potevanoesplicar valenza gl i allegati documenti ditrasporto (cfr. decreto impugnato, pag. 5) . 5.Avverso tale d ecreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. ; ne ha chiesto sulla scorta di seimotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione .

Il F allimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese . 6.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 95l.fall.

Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale- secondo cui giammai aveva domandato la corresponsione dell’equivalentedelle “n. 92 matrici” di sua proprietà- ha manifestato la volontà finalizzata all’ottenimento del controvalore pecuniario - da am mettere al passivo in chirografo - delle “n. 92 matrici”, allorché ha aderitoalla soluzione transattiva prefigurata dal giudice (cfr. ricorso, pag. 11).Deduce che del resto nel corso del giudizio di opposizione la curatela aveva dichiarato che le era impossibileriferire circa la presenza tra i beni inventariati delle “n. 92 matrici”(cfr. ricorso, pag. 11).

Deduce inoltre che l’art. 103 l.fall. assicura a colui che domanda la restituzione orivendica un bene in possesso del fallito, la possibilità, qualora il bene non sia stato acquisito all’attivo, di modificare la domandadi restituzione o di rivendica in domanda di ammissione al passivo del credito al controvalore pecuniario dellares alla data di apertura del concorso (c fr. ricorso, pag. 13) .

Deduce poi che la riferita conversione della domanda costituisce mera “emendatio”, sicché può avvenire enel corso dell’udienza ex art. 95 l.fall. e nel corso dei giudizi di impugnazione exartt. 98 e 99 l.fall. (c fr. ricorso, pag. 13) .

Deduce quindi che il tribunale, in alternativa alla restituzione, avrebbe dovuto, per l’eventualità in cui le “n. 92 matrici” non fossero state rinvenute o individuate tra i beni inventariati, far luogo all’accertamento del credito per l’equivalente pecuniario(cfr. ricorso, pag. 1 3 ) . 8.Il motivo va respinto.

9. I motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 17.7.2007, n. 15952).

In particolare, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905). 10.Ebbene, su tale scorta, si reputa che la ragione di doglianza veicolata dal motivo in disamina è in toto aspecifica , giacché , a fronte della recisa affermazione del tribunale (il petitum voltoalla corresponsione dell’equivalente “non è stato mai ritualmente formulato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nemmeno in via subordinata”), la ricorrente si è limitat a del tutto genericamente ad addurre, senza far luogo alla chiara, puntuale indicazione del momento procedimentale, che il controvalore sarebbe stato richiesto con l’adesione alla soluzione transattiva “formulata dal giudice in corso di causa” (così ricorso, pag. 11).

Evidentementeil difetto di specificità riveste a duplice titolo valenza .

Difatti, per un verso, l’art. 103, 1° co., l.fall. abilita, sì, il titolare del diritto, qualora il bene non sia stato acquisito all’attivo del fallimento, a modificare l’originaria domanda ed a chiedere l’ammissione al passivo per il controvalore della res alla data dell’apertura del concorso , ma a tanto lo abilita “nel corso dell’udienza di cui all’articolo 95”, ossia durante e nello sviluppo dell’udienza deputata all’esame dello stato passivo, id est delle domande depositate tempestivamente,entro il termine di cui al n. 5 del 1° co. dell’art. 16 l.fall.

Difatti, per altro verso, questo Giudice ha chiarito ch e i l procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, come tale, in difetto di unaprevisione espressa nell’art. 99 l.fall. che integralmente lo disciplina, non consente né l’introduzione di domande nuove, né la c.d.

“emendatio libelli”, le quali, d’altronde, vanificherebbero l’obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dal procedimento in parola nel rispetto dell’art. 24 Cost. (cfr. Cass. (ord.) 7.11.2022, n. 32750). 11.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del provvedimento impugnato.

Deduce che, limitatamente alla domanda di restituzione delle “barrette di poliammide nonché telaio (…)”, il tribunale ha opinato per la inopponibilità alla curatela fallimentare della documentazione prodotta benché siffatta eccezione “in senso stretto” non fosse stata dalla curatela fallimentare sollevata (c fr. ricorso, pag. 14).

Deduce in ogni caso che, pur a connotare l’inopponibilità ex art. 2704 cod. civ. in guisa di eccezione “in senso lato”, il tribunale avrebbe dovuto vagliare l’opponibilità della documentazione alla luce di tutti gli elementi acquisiti nel corso del giudizio e dunque pur alla stregua delle fatture , della condotta processuale della curatela e della documentazione comprovante laregistrazione del brevetto(cfr. ricorso, pag. 16). 12.Il motivo va respinto. 13.Va ribadito, innanzitutto , che la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura comefatto impeditivo all ’ accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione “in senso lato”, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2013, n. 4213 (Rv. 625119-01); Cass.20.2.2015, n. 3404).

Ovviamenteai fini del rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato è sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis” (cfr. Cass. (ord.) 31.10.2018, n. 27998; Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27405, secondo cui occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione; infatti, mentre il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile, il secondo spetta alla parte solo qualora la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva ovvero quando singole disposizioni espressamente indichino come indispensabile l'iniziativa di parte; in ogni altro caso, si deve ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito).14.Su tale scortaimmeritevoli sono le censure veicolat e d a l m ezz o in esame.

Ovvero l’assunto per cui l’eccezione concernente la mancanza didata certa è “in senso stretto”(cfr. ricorso, pag. 16).

Ovvero l’assunto per cui la curatela fallimentare non ha formulato la medesima eccezione (cfr. ricorso, pag. 14).

E tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui il tribunale, in particolare con riferimento alla domanda di restituzione delle “barrette di poliammide (…)”, ha dato atto che i curatori avevano, peraltro, eccepito la non opponibilità al fallimento della documentazione prodotta ed asseritamente idonea a comprovare la consegna in preteso deposito dei beni alla società poi fallita (cfr. decreto impugnato, pag. 5). 15.D’altro canto, allorché prospetta che il tribunale avrebbe dovuto vagliare l’opponibilità della documentazione alla luce degli elementi tutti acquisiti al giudizio, la ricorrente si duole in tal guisa per l’asserito omesso esame di elementi di valutazione logico-inferenziale.

E nondimeno, in questi termini, la doglianza analogamente non merita alcun seguito alla lucedei rilievi di cui alla disamina dei successivi mezzi. 16.Si tenga conto, infine, che l’esercizio negativo della facoltà del giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, ai sensi dell’art. 116, 2° co., cod. proc. civ., non è censurabile in sede di legittimità, né per violazione di legge, né per vizio di motivazione, trattandosi di un potere discrezionale attinente alla valutazione di una prova atipica o innominata(cfr. 22.11.2012, n. 20673). 17.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ.Deduce che, ai fini del riscontro della certezza dell’anteriorità della data rispetto al dì del fallimento, il tribunale avrebbe dovuto tener conto anche delle fatture concernenti i beni consegnati (cfr. ricorso, pag. 18).

Deduce invero che la data delle fatture è assolutamente compatibile con quella dei documenti di trasporto (cfr. ricorso, pag. 18)e i medesimi documenti di trasporto sono senz’altro riferibili alle fatture (cfr. ricorso, pag. 19).

Deduce poi che, ai fini del riscontro della certezza dell’anteriorità della data rispetto al dì del fallimento, il tribunale avrebbe dovuto considerare anche la condotta processuale della curatela, che “ha sempre fatto presente nelle sue difese, di aver ricevuto le barrette al fine di provvedere alla loro lavorazione” (cfr. ricorso, pag. 19).

Deduce del resto che con decreto in data 10.4.2017 il g.d. aveva autorizzato il riconoscimento del tantundem,con ammissione al passivo del controvalore in chirografo(cfr. ricorso, pag. 19). 18.Il motivo parimenti va respinto. 19.Vanno debitamente premessi gli insegnamenti di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento secondo cui è rimesso al giudice di merito l’apprezzamento dei fatti, ove allegati dalla parte, in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, non contenendo l’art. 2704, 1° co., cod. civ. un’elencazione tassativa di tali fatti (cfr. Cass. (ord.) 15.3.2018, n. 6462).

Ovvero l’insegnamento secondo cui i fatti “ulteriori” idonei, a fronte dell’elencazione non tassativa di cui al 1° co. dell’art. 2704 cod. civ., a dar ragione della certezza della data rispetto ai terzi, possono essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, prova chenon è ammessa solo se direttamente vertente sulla data della scrittura (cfr. Cass. 17.11.2016, n. 23425; Cass.8.11.2006, n. 23793)ovvero se avente ad oggetto un atto proprio della stessa parte interessata alla prova della data certa (cfr. Cass. 22.10.2009, n. 22430; Cass. (ord.) 12.9.2016, n. 17926).

20. In questo quadro, allorché si duole del l’omessa considerazione delle fatture- la cui data (benché non sia stata prospettata di per sé come “certa”) si assume “compatibile con quella rinvenibile sui documenti di trasporto” (così ricorso, pag. 1 8 ) - la ricorrente censura in tal modo i l mancato riscontro in termini presuntivi, logico-inferenziali,della certezza dell’anteriorità, rispetto al dì della declaratoria di fallimento, della data della documentazione dell’operazione negoziale addotta a titolo dell’azionata pretesa restitutoria.

E peròquesta Corte spiega che s petta al giudice di merito non solo vagliare l’opportunità del ricorso alle presunzioni, ma pur individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento “di fatto” che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847).

21. Evidentemente, in ordine alla reiterata valenza che la “condotta processuale tenuta dalla curatela” esplicherebbe(cfr. ricorso, pag. 19), non può che ribadirsi il riferimento dapprimaoperato all’insegnamento n. 20673/2012 di questa Corte. 22.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione della legge; il vizio di motivazione.Deduce che pur i n r elazione alla domanda di restituzione delle “barrette di poliammide nonché telaio inf. (…)” il tribunale avrebbe dovuto rilevare, così come ha rilevato per la domanda di restituzione delle “n. 92 matrici”, la certezza della data mercé la “registrazione del brevetto relativo ai modelli utilizzati per la realizzazione degli infissi a marchio starwood” (così ricorso, pag. 21).

Deduce quindi che è incongrua la motivazione dell’impugnatodecreto. 23.Il motivo va rigettato. 24.Senza dubbio il tribunale ha, sulla scorta della “registrazione del brevetto relativo ai modelli utilizzati per la realizzazione delle novantadue matrici” (cfr. decreto impugnato, pag. 4), riscontrato lacertezza dell’anteriorità, rispetto al dì della dichiarazione di fallimento, del titolo addotto dalla ricorrente a fondamento della pretesa restitutoria al riguardo esperita.

E tuttavia la denunciata contraddittorietàmotivazionale per nulla si configura .

È stata la stessa [OSCURATO:SOCIETA] a dedurre che le “92 matrici, acquistate presso la [OSCURATO:SOCIETA]. (…) [erano state] da quest’ultima costruite come descritte e identificate in base ai disegni del brevetto Starwood” (così ricorso, pag. 3).

Cosicché in maniera del tutto congrua il tribunale ha reputato che la registrazione del brevetto non potesse, viceversa , esplicare valenza di “ fatto ulteriore” idoneo a conferir certezza alla data in o r din e all ’altra pretesa restitutoriaazionata, ossia in ordine alle “barrette di poliammide (…)”. 25.Ovviamente va ribadito, in relazione ai reiterati rilievi (date delle fatture , condotta processuale della curatela) veicolati dal mezzo de quo (cfr. ricorso, pag. 22), che compete al giudice di merito l’individuazione dei fatti cui ancorare il percorso sotteso alla prova logico-inferenziale.26.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.

Deduce che la curatela fallimentare non ha mai contestato che le “barrette di poliammide nonché telaio inf. (…)” fossero staticonsegnati in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento (cfr. ricorso, pag. 23).

Deduce al contempo che la curatela non ha mai contestato i riferimenti cronologici desumibili dai documenti di trasporto e dall’ulteriore documentazione prodotta (cfr. ricorso, pag. 23).

Deduce ancorache la curatela ha ammesso che i materiali de quibus fossero nella disponibilità della“[OSCURATO:SOCIETA]. già in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento (cfr. ricorso, pag. 23). 27.Il motivo va rigettato. 28.Ovviamente quel che rileva è il riscontro della sussistenza di un titolo negoziale, avente data certa anteriore al fallimento, specificamente idoneo a fondare l’azionato diritto alla restitu zione .

Cosicché il buon esito della medesima pretesa restitutoria di certo non avrebbe potuto, tout court,esser correlato alla mera circostanza della consegna alla [OSCURATO:SOCIETA]. e della disponibilità da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, dei materiali de quibus. 29.In ogni caso, inv ano la ricorrente adduce che la curatela fallimentare non ha “contestato il dato temporale evincibile dai DDTe dagli atti e documenti” (così ricorso, pag. 23).

Si è anticipato -pur a prescindere dalla natura “in senso lato” dell’eccezione di difetto di “data certa” - che il tribunale ha dato atto che i curatori avevano espressamente eccepito la non opponibilità al fallimento della documentazione prodotta (cfr. decreto impugnato, pag. 5).

D’altra parte, qualora il motivo di ricorso per cassazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’art.366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., deve contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (cfr. Cass.9.8.2016, n. 16655). 30.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.

Deduce che ha errato il tribunale a far luogo all’integrale compensazione delle spese del giudizio di opposizione (cfr. ricorso, pag. 24); che in dipendenza del parziale accoglimento dell’opposizione il tribunale avrebbe dovuto condannare almeno in parte la curatela al pagamento delle spese di opposizione (così ricorso, pag. 25). 31.Il motivo va rigettato. 32.È sufficiente ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. il riferimento all’elaborazione di questa Corte.

Ovvero il rinvio all’insegnamento secondo cui, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass.(ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502).33.Nessuna statuizione va assunta in tema di spese del giudizio perché il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese. 34.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
891040657 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesain virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA], n. 166, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a. in liquidazione INTIMATO avverso ildecreto n. 8226/2020 del Tribunale di Nocer a Inferiore , udita la relazione nella camera di consiglio del 10 ottobre2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ri corso ex art. 93 l.fall. al giudice delegato al F allimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 11/2014 , la [OSCURATO:SOCIETA]”s.r.l. chiedeva la restituzione di n. 92 matrici acquistate presso la società poi fallita e dalla stessa realizzate, su suo ordine, conformemente ai disegni del brevetto Starwood e d elle “barrette di poliammide nonché telaio inf. parte anteriore grezzo, profili interno per SKT181, Anta SW60TT parte ant., Anta SW60TT parte post., riporto centrale posteriore” (così ricorso, pag. 3). 2.Il g.d. rigettava la domanda. Segnatamente, in ordine alle “barrette di poliammide nonché telaio (…)” , il g.d. reputava, sulla scorta del rilievo per cui la fattispecie integrava gli estremi del deposito irregolare, che all’istante competesse “unicamente un diritto di credito al tantundem, non essendo peraltro possibile individuare con precisione i materiali di pertinenza della stessa” (cosìricorso, pagg. 3 - 4 ) . 3.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva opposizione allo stato passivo. Resistevanoi curatori del fallimento. 4. Con decreto n. 8226/2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’opposizione limitatamente alle “n. 92 matrici”; rigettava l’opposizione limitatamente alle “barrette di poliammide (…)”; compensava le sese del giudizio di opposizione. Premettevail tribunale ch e oggetto della domanda di ammissione al passivo e dell’opposizione era in via esclusiva la restituzione dei beni che l’opponente aveva assunto di sua proprietà e che dunque risultava preclusa la modifica dell’ “oggetto della domanda da rivendica a corresponsione dell’equivalente, posto che tale petitum non è mai stato ritualmente formulato d alla [OSCURATO:SOCIETA]. nemmeno in via subordinata” (così decreto impugnato, pag. 3).Evidenziava quindi che sussistevano senz’altro i presupposti necessari ai fini dell’accoglimento della domanda limitatamente alle “n. 92 matrici”(cfr. decreto impugnato, pag. 5). Evidenziava poi, il tribunale, limitatamente alle “barrette di poliammide”,che, attesa la posizione di “terzo” rivestita dai curatori, l’opponente non aveva assolto l’onere probatorio su di essa gravante,ossia non aveva dimostrato, nelle forme postulate dall’art. 2704 cod. civ.,il proprio diritto in ordine ai beni pretesi in restituzione né aveva provveduto alla loro compiuta identificazione (cfr. decreto impugnato, pag. 5). Evidenziava segnatamente che a tal fine non potevanoesplicar valenza gl i allegati documenti ditrasporto (cfr. decreto impugnato, pag. 5) . 5.Avverso tale d ecreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. ; ne ha chiesto sulla scorta di seimotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione . Il F allimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese . 6.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 95l.fall. Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale- secondo cui giammai aveva domandato la corresponsione dell’equivalentedelle “n. 92 matrici” di sua proprietà- ha manifestato la volontà finalizzata all’ottenimento del controvalore pecuniario - da am mettere al passivo in chirografo - delle “n. 92 matrici”, allorché ha aderitoalla soluzione transattiva prefigurata dal giudice (cfr. ricorso, pag. 11).Deduce che del resto nel corso del giudizio di opposizione la curatela aveva dichiarato che le era impossibileriferire circa la presenza tra i beni inventariati delle “n. 92 matrici”(cfr. ricorso, pag. 11). Deduce inoltre che l’art. 103 l.fall. assicura a colui che domanda la restituzione orivendica un bene in possesso del fallito, la possibilità, qualora il bene non sia stato acquisito all’attivo, di modificare la domandadi restituzione o di rivendica in domanda di ammissione al passivo del credito al controvalore pecuniario dellares alla data di apertura del concorso (c fr. ricorso, pag. 13) . Deduce poi che la riferita conversione della domanda costituisce mera “emendatio”, sicché può avvenire enel corso dell’udienza ex art. 95 l.fall. e nel corso dei giudizi di impugnazione exartt. 98 e 99 l.fall. (c fr. ricorso, pag. 13) . Deduce quindi che il tribunale, in alternativa alla restituzione, avrebbe dovuto, per l’eventualità in cui le “n. 92 matrici” non fossero state rinvenute o individuate tra i beni inventariati, far luogo all’accertamento del credito per l’equivalente pecuniario(cfr. ricorso, pag. 1 3 ) . 8.Il motivo va respinto. 9. I motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 17.7.2007, n. 15952). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905). 10.Ebbene, su tale scorta, si reputa che la ragione di doglianza veicolata dal motivo in disamina è in toto aspecifica , giacché , a fronte della recisa affermazione del tribunale (il petitum voltoalla corresponsione dell’equivalente “non è stato mai ritualmente formulato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nemmeno in via subordinata”), la ricorrente si è limitat a del tutto genericamente ad addurre, senza far luogo alla chiara, puntuale indicazione del momento procedimentale, che il controvalore sarebbe stato richiesto con l’adesione alla soluzione transattiva “formulata dal giudice in corso di causa” (così ricorso, pag. 11). Evidentementeil difetto di specificità riveste a duplice titolo valenza . Difatti, per un verso, l’art. 103, 1° co., l.fall. abilita, sì, il titolare del diritto, qualora il bene non sia stato acquisito all’attivo del fallimento, a modificare l’originaria domanda ed a chiedere l’ammissione al passivo per il controvalore della res alla data dell’apertura del concorso , ma a tanto lo abilita “nel corso dell’udienza di cui all’articolo 95”, ossia durante e nello sviluppo dell’udienza deputata all’esame dello stato passivo, id est delle domande depositate tempestivamente,entro il termine di cui al n. 5 del 1° co. dell’art. 16 l.fall. Difatti, per altro verso, questo Giudice ha chiarito ch e i l procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, come tale, in difetto di unaprevisione espressa nell’art. 99 l.fall. che integralmente lo disciplina, non consente né l’introduzione di domande nuove, né la c.d. “emendatio libelli”, le quali, d’altronde, vanificherebbero l’obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dal procedimento in parola nel rispetto dell’art. 24 Cost. (cfr. Cass. (ord.) 7.11.2022, n. 32750). 11.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del provvedimento impugnato. Deduce che, limitatamente alla domanda di restituzione delle “barrette di poliammide nonché telaio (…)”, il tribunale ha opinato per la inopponibilità alla curatela fallimentare della documentazione prodotta benché siffatta eccezione “in senso stretto” non fosse stata dalla curatela fallimentare sollevata (c fr. ricorso, pag. 14). Deduce in ogni caso che, pur a connotare l’inopponibilità ex art. 2704 cod. civ. in guisa di eccezione “in senso lato”, il tribunale avrebbe dovuto vagliare l’opponibilità della documentazione alla luce di tutti gli elementi acquisiti nel corso del giudizio e dunque pur alla stregua delle fatture , della condotta processuale della curatela e della documentazione comprovante laregistrazione del brevetto(cfr. ricorso, pag. 16). 12.Il motivo va respinto. 13.Va ribadito, innanzitutto , che la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura comefatto impeditivo all ’ accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione “in senso lato”, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2013, n. 4213 (Rv. 625119-01); Cass.20.2.2015, n. 3404). Ovviamenteai fini del rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato è sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis” (cfr. Cass. (ord.) 31.10.2018, n. 27998; Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27405, secondo cui occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione; infatti, mentre il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile, il secondo spetta alla parte solo qualora la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva ovvero quando singole disposizioni espressamente indichino come indispensabile l'iniziativa di parte; in ogni altro caso, si deve ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito).14.Su tale scortaimmeritevoli sono le censure veicolat e d a l m ezz o in esame. Ovvero l’assunto per cui l’eccezione concernente la mancanza didata certa è “in senso stretto”(cfr. ricorso, pag. 16). Ovvero l’assunto per cui la curatela fallimentare non ha formulato la medesima eccezione (cfr. ricorso, pag. 14). E tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui il tribunale, in particolare con riferimento alla domanda di restituzione delle “barrette di poliammide (…)”, ha dato atto che i curatori avevano, peraltro, eccepito la non opponibilità al fallimento della documentazione prodotta ed asseritamente idonea a comprovare la consegna in preteso deposito dei beni alla società poi fallita (cfr. decreto impugnato, pag. 5). 15.D’altro canto, allorché prospetta che il tribunale avrebbe dovuto vagliare l’opponibilità della documentazione alla luce degli elementi tutti acquisiti al giudizio, la ricorrente si duole in tal guisa per l’asserito omesso esame di elementi di valutazione logico-inferenziale. E nondimeno, in questi termini, la doglianza analogamente non merita alcun seguito alla lucedei rilievi di cui alla disamina dei successivi mezzi. 16.Si tenga conto, infine, che l’esercizio negativo della facoltà del giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, ai sensi dell’art. 116, 2° co., cod. proc. civ., non è censurabile in sede di legittimità, né per violazione di legge, né per vizio di motivazione, trattandosi di un potere discrezionale attinente alla valutazione di una prova atipica o innominata(cfr. 22.11.2012, n. 20673). 17.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ.Deduce che, ai fini del riscontro della certezza dell’anteriorità della data rispetto al dì del fallimento, il tribunale avrebbe dovuto tener conto anche delle fatture concernenti i beni consegnati (cfr. ricorso, pag. 18). Deduce invero che la data delle fatture è assolutamente compatibile con quella dei documenti di trasporto (cfr. ricorso, pag. 18)e i medesimi documenti di trasporto sono senz’altro riferibili alle fatture (cfr. ricorso, pag. 19). Deduce poi che, ai fini del riscontro della certezza dell’anteriorità della data rispetto al dì del fallimento, il tribunale avrebbe dovuto considerare anche la condotta processuale della curatela, che “ha sempre fatto presente nelle sue difese, di aver ricevuto le barrette al fine di provvedere alla loro lavorazione” (cfr. ricorso, pag. 19). Deduce del resto che con decreto in data 10.4.2017 il g.d. aveva autorizzato il riconoscimento del tantundem,con ammissione al passivo del controvalore in chirografo(cfr. ricorso, pag. 19). 18.Il motivo parimenti va respinto. 19.Vanno debitamente premessi gli insegnamenti di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui è rimesso al giudice di merito l’apprezzamento dei fatti, ove allegati dalla parte, in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, non contenendo l’art. 2704, 1° co., cod. civ. un’elencazione tassativa di tali fatti (cfr. Cass. (ord.) 15.3.2018, n. 6462). Ovvero l’insegnamento secondo cui i fatti “ulteriori” idonei, a fronte dell’elencazione non tassativa di cui al 1° co. dell’art. 2704 cod. civ., a dar ragione della certezza della data rispetto ai terzi, possono essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, prova chenon è ammessa solo se direttamente vertente sulla data della scrittura (cfr. Cass. 17.11.2016, n. 23425; Cass.8.11.2006, n. 23793)ovvero se avente ad oggetto un atto proprio della stessa parte interessata alla prova della data certa (cfr. Cass. 22.10.2009, n. 22430; Cass. (ord.) 12.9.2016, n. 17926). 20. In questo quadro, allorché si duole del l’omessa considerazione delle fatture- la cui data (benché non sia stata prospettata di per sé come “certa”) si assume “compatibile con quella rinvenibile sui documenti di trasporto” (così ricorso, pag. 1 8 ) - la ricorrente censura in tal modo i l mancato riscontro in termini presuntivi, logico-inferenziali,della certezza dell’anteriorità, rispetto al dì della declaratoria di fallimento, della data della documentazione dell’operazione negoziale addotta a titolo dell’azionata pretesa restitutoria. E peròquesta Corte spiega che s petta al giudice di merito non solo vagliare l’opportunità del ricorso alle presunzioni, ma pur individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento “di fatto” che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847). 21. Evidentemente, in ordine alla reiterata valenza che la “condotta processuale tenuta dalla curatela” esplicherebbe(cfr. ricorso, pag. 19), non può che ribadirsi il riferimento dapprimaoperato all’insegnamento n. 20673/2012 di questa Corte. 22.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione della legge; il vizio di motivazione.Deduce che pur i n r elazione alla domanda di restituzione delle “barrette di poliammide nonché telaio inf. (…)” il tribunale avrebbe dovuto rilevare, così come ha rilevato per la domanda di restituzione delle “n. 92 matrici”, la certezza della data mercé la “registrazione del brevetto relativo ai modelli utilizzati per la realizzazione degli infissi a marchio starwood” (così ricorso, pag. 21). Deduce quindi che è incongrua la motivazione dell’impugnatodecreto. 23.Il motivo va rigettato. 24.Senza dubbio il tribunale ha, sulla scorta della “registrazione del brevetto relativo ai modelli utilizzati per la realizzazione delle novantadue matrici” (cfr. decreto impugnato, pag. 4), riscontrato lacertezza dell’anteriorità, rispetto al dì della dichiarazione di fallimento, del titolo addotto dalla ricorrente a fondamento della pretesa restitutoria al riguardo esperita. E tuttavia la denunciata contraddittorietàmotivazionale per nulla si configura . È stata la stessa [OSCURATO:SOCIETA] a dedurre che le “92 matrici, acquistate presso la [OSCURATO:SOCIETA]. (…) [erano state] da quest’ultima costruite come descritte e identificate in base ai disegni del brevetto Starwood” (così ricorso, pag. 3). Cosicché in maniera del tutto congrua il tribunale ha reputato che la registrazione del brevetto non potesse, viceversa , esplicare valenza di “ fatto ulteriore” idoneo a conferir certezza alla data in o r din e all ’altra pretesa restitutoriaazionata, ossia in ordine alle “barrette di poliammide (…)”. 25.Ovviamente va ribadito, in relazione ai reiterati rilievi (date delle fatture , condotta processuale della curatela) veicolati dal mezzo de quo (cfr. ricorso, pag. 22), che compete al giudice di merito l’individuazione dei fatti cui ancorare il percorso sotteso alla prova logico-inferenziale.26.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. Deduce che la curatela fallimentare non ha mai contestato che le “barrette di poliammide nonché telaio inf. (…)” fossero staticonsegnati in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento (cfr. ricorso, pag. 23). Deduce al contempo che la curatela non ha mai contestato i riferimenti cronologici desumibili dai documenti di trasporto e dall’ulteriore documentazione prodotta (cfr. ricorso, pag. 23). Deduce ancorache la curatela ha ammesso che i materiali de quibus fossero nella disponibilità della“[OSCURATO:SOCIETA]. già in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento (cfr. ricorso, pag. 23). 27.Il motivo va rigettato. 28.Ovviamente quel che rileva è il riscontro della sussistenza di un titolo negoziale, avente data certa anteriore al fallimento, specificamente idoneo a fondare l’azionato diritto alla restitu zione . Cosicché il buon esito della medesima pretesa restitutoria di certo non avrebbe potuto, tout court,esser correlato alla mera circostanza della consegna alla [OSCURATO:SOCIETA]. e della disponibilità da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, dei materiali de quibus. 29.In ogni caso, inv ano la ricorrente adduce che la curatela fallimentare non ha “contestato il dato temporale evincibile dai DDTe dagli atti e documenti” (così ricorso, pag. 23). Si è anticipato -pur a prescindere dalla natura “in senso lato” dell’eccezione di difetto di “data certa” - che il tribunale ha dato atto che i curatori avevano espressamente eccepito la non opponibilità al fallimento della documentazione prodotta (cfr. decreto impugnato, pag. 5). D’altra parte, qualora il motivo di ricorso per cassazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’art.366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., deve contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (cfr. Cass.9.8.2016, n. 16655). 30.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. Deduce che ha errato il tribunale a far luogo all’integrale compensazione delle spese del giudizio di opposizione (cfr. ricorso, pag. 24); che in dipendenza del parziale accoglimento dell’opposizione il tribunale avrebbe dovuto condannare almeno in parte la curatela al pagamento delle spese di opposizione (così ricorso, pag. 25). 31.Il motivo va rigettato. 32.È sufficiente ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. il riferimento all’elaborazione di questa Corte. Ovvero il rinvio all’insegnamento secondo cui, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass.(ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502).33.Nessuna statuizione va assunta in tema di spese del giudizio perché il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese. 34.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri