CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21445/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiVincenzo Vitale e [OSCURATO:PERSONA],controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di cui al procedimenton. 6777/2019 depositato il 10/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18856/2021Numero sezionale 2279/2026Numero di raccolta generale 21445/2026Data pubblicazione 24/06/20261.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l’impugnato decreto, rigettaval’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicata per brevità “[OSCURATO:SOCIETA]”) avverso il decreto diesecutorietà dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione che aveva respinto, in quanto “ultratardiva”, ladomanda di ammissione al passivo promossa dalla ricorrente del credito di€ 447.147,95, in prededuzione, pari alla percentuale del 28,20%dell’importo di € 1.585.631,03. Il credito derivava dalla ripartizione dilavori e degli importi attribuita alla società [OSCURATO:SOCIETA], facente parte dell’ATI,di cui la fallita era la capogruppo-mandataria, appaltatrice ed esecutricedei lavori per la realizzazione di un centro commerciale commissionati daIper [OSCURATO:SOCIETA] che era stata condannata in sede di giudizio arbitrale econseguente giudizio ordinario al pagamento, in favore dell’appaltatore , atitolo di “[OSCURATO:PERSONA] dei lavori d’appalto” della somma di €1.585.631,03 in aggiunta al costo dei lavori già contabilizzati.1.1. Il Tribunale rilevava che [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato domanda diammissione allo stato passivo ben sette anni dopo dalla dichiarazione diesecutività dello stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione(avvenuto il 10/12/2012) incorrendo, quindi, nella sanzione diinammissibilità della domanda ultratardiva prevista dall’art. 101 ul.comma l.fall., regime applicabile anche ai crediti sorti e/o accertati dopol’apertura della procedura concorsuale.1.2 Precisava che il credito poteva ritenersi accertato dal momento in cuila fallita aveva escusso la fideiussione rilasciata in favore dellacommittente i lavori; circostanza sicuramente conosciuta dalla odiernaricorrente almeno in data 22/7/2017 con l’intervento nella proceduraesecutiva intentata contro la debitrice.2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a duemotivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso.Numero registro generale 18856/2021Numero sezionale 2279/2026Numero di raccolta generale 21445/2026Data pubblicazione 24/06/20264 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensidel medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta la trattazione incamera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ildepositato memorie ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art 101l.fall., in relazione all’art 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere il Tribunaleerrato nell’applicazione del termine di decadenza annuale di cui alla normafallimentare sopra citata anche con riferimento ai crediti sorti dopo ladichiarazione di apertura della procedura concorsuale in spregio alprincipio, desumibile dall’art 152 c.p.c. e dalla normativa eurounionale eaffermato anche dalla giurisprudenza nazionale di legittimità, secondo ilquale i termini di decadenza per il compimento di attività processualidevono essere espressamente previsti dalla legge.1.1 Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1n. 5, c.p.c.) costituito dal fatto che per accertare la somma effettivamentedovuta a [OSCURATO:SOCIETA] si doveva attendere che il [OSCURATO:PERSONA].Cal spaincamerasse tutte le somme, compresa una parte di quelle spettanti allaSMI srl, cosa che era avvenuta all’esito del procedimento esecutivoinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], terminato nel novembre 2018. Primadi questo momento, la ricorrente non era in grado di formulare ladomanda di ammissione al passivo per la differenza delle somme dovutesulla base della percentuale del 28,20% spettante alla [OSCURATO:SOCIETA]Il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 18856/2021Numero sezionale 2279/2026Numero di raccolta generale 21445/2026Data pubblicazione 24/06/20262 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio: « Il ricorso non offre concrete prospettive di accoglimento. Ilprimo motivo, con cui si sostiene che, ai sensi dell’art. 152 c.p.c., inassenza di apposita previsione normativa, la presentazione della domandadi insinuazione dei crediti sopravvenuti al fallimento non sarebbe soggettaad alcun termine di decadenza, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bisc.p.c. Si è infatti ormai consolidato l’indirizzo nomofilattico per cui «ildisposto dell'ultimo comma dell'art. 101 l. fall., relativo alle domande c.d.ultratardive, va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non soloa dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannualesua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima,che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattoreimpediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venutomeno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possacomunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) delquale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessarial'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto erispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento» (Cass.11000/2022, 30896/2022, 7064/2023, 4940/2023, 35963/2023,18520/2024, 28111/2024, 34870/2024). Anche con specifico riguardo aicrediti prededucibili sopravvenuti nel corso del fallimento o dellaamministrazione straordinaria, si è detto che per la relativa insinuazione alpassivo vanno osservate, ai sensi dell’art. 111-bis l.fall., le modalità delcapo V della stessa legge – pur senza rilevanza della distinzione trainsinuazioni tempestive e tardive (concettualmente incompatibile con lacasualità temporale della ragione di insorgenza del credito) – e si èribadito che, «ai fini dell’ammissibilità della conseguente domanda diinsinuazione, l’art. 101 l.fall. viene in considerazione come norma diriferimento di un principio generale, attuativo della ragionevole durata delprocedimento e declinabile in funzione del bilanciamento col diritto diNumero registro generale 18856/2021Numero sezionale 2279/2026Numero di raccolta generale 21445/2026Data pubblicazione 24/06/2026azione e difesa, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, ècolpevole; principio la cui applicazione implica una valutazione caso percaso, in base alle circostanze e secondo prudente apprezzamento delgiudice del merito, il quale, se motivato, resta insindacabile in cassazione»(Cass. 18760/2024, 4940/2023).Pertanto, la non imputabilità del ritardo della domanda di ammissione dicrediti sorti nel corso del fallimento o della amministrazione straordinaria,va valutata non già con riferimento al temine di un anno dalla data dellaloro insorgenza, bensì alla stregua della “tempestiva attivazione”, rispettoa tale data, del creditore, il quale deve provare la non imputabilitàdell’inerzia nel deposito della domanda oltre il termine ragionevolmentenecessario per allestirla, senza che possano rilevare cause di ritardo cherientrino nella sua sfera di controllo, compreso l’errore nel censimento deipropri debitori (Cass. 13635/2023).Il creditore deve quindi dimostrare la non imputabilità del ritardo per lapresenza di un fattore estraneo alla sua volontà, insuperabile conl’ordinaria diligenza - usualmente ricondotto alle categorie del casofortuito e della forza maggiore - e tale da integrare un’impossibilitàassoluta, non già relativa, né tantomeno una mera difficoltà, che abbiainciso sulla eziologia dell'evento, anche con riferimento alla sua diligenteriattivazione, intesa come immediatezza della reazione al cessare dellacausa ostativa (Cass. 6797/2023). Del resto, il principio di "immediatezzadella reazione" è condiviso anche in altri settori dell’ordinamentoprocessuale, come nella rimessione in termini, in relazione alla quale laparte deve attivarsi “con immediatezza” o “senza ritardo” o “entro untermine ragionevole” (cfr. ex multis Cass. Sez. U, 17352/2009 e4135/2019; Cass. 25289/2020).Il secondo motivo è inammissibile perché le circostanze di cui si lamental’omesso esame – e cioè le deduzioni svolte a pag. 16 dell’opposizione allostato passivo, trascritte a pag. 15 del ricorso – non risultano decisive aiNumero registro generale 18856/2021Numero sezionale 2279/2026Numero di raccolta generale 21445/2026Data pubblicazione 24/06/2026fini della tesi del ricorrente (decorrenza del termine per la proposizionedella domanda ex art. 101 l.fall. dal 14.11.2018, data dell’udienza diassegnazione delle somme di € 1.165.058,08 al Fallimento, creditoreprocedente, e di € 436.575,35 a SMI, creditore intervenuto il 29.9.2017,nel processo esecutivo promosso contro [OSCURATO:PERSONA], dopo che nel giudiziodi opposizione al precetto di € 1.299.392,85 notificato il 24.1.2017 da SMIa [OSCURATO:PERSONA], in contraddittorio con il Fallimento, il giudice avevariconosciuto alla prima il diritto di agire in executivis contro la seconda perla somma di € 426.142,21), ed anzi sono state assunte a fondamentodella decisione impugnata.Difatti, si tratta delle seguenti deduzioni: i) a verbale dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] il procuratore di SMI «dichiarò di riservarsi di richiedere laparte dovuta alla [OSCURATO:SOCIETA]. dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. relativamenteanche alla parte della somma oggetto di condanna per “l’anomaloandamento dell’appalto”, dovuta dalla committente in favore di ciascunaimpresa facente parte dell’A.T.I., incassata dal Curatore della capogruppo,oramai fallita ed in costanza di fallimento, [OSCURATO:SOCIETA]., malgrado loscioglimento dell’A.T.I.»; ii) «Il credito della [OSCURATO:SOCIETA]. è sorto nel corsodella procedura concorsuale della [OSCURATO:SOCIETA]. ossia quando il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., poiché tale Società in bonis era lacapogruppo dell’A.T.I. e come tale aveva agito - prima dello scioglimentodel rapporto di mandato - nel procedimento arbitrale (definito con lodo del22 dicembre 2009) per conto di tutte le “consociate”, ha incamerato dellesomme di spettanza anche delle altre componenti dell’A.T.I., tra cui laS.[OSCURATO:SOCIETA].», incameramento avvenuto il 16.10.2016, con l’escussionedella fideiussione di € 4.400.000,00 (a fronte del lodo arbitrale confermatodalla corte d’appello per € 4.604.982,04 oltre accessori), di cui SMI haavuto conoscenza ufficiale il 22.6.2017.Proprio su queste basi il tribunale ha ritenuto correttamente – stante loscioglimento del contratto di mandato ex art. 78 co. 2 l.fall. a seguito delNumero registro generale 18856/2021Numero sezionale 2279/2026Numero di raccolta generale 21445/2026Data pubblicazione 24/06/2026fallimento di [OSCURATO:SOCIETA], società mandataria dell’ATI, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e ilvenir meno del suo potere rappresentativo nei confronti delle mandanti,tra cui SMI – «che il credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è sorto nel momentoin cui la Curatela ha escusso la fideiussioni rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l., incamerandone l’intero importo, come del resto più volte dedottoanche dalla stessa creditrice», ed ha rilevato che «di tale circostanzal’opponente è venuta a conoscenza almeno a far data dal 22.06.2017,essendo ella intervenuta nella procedura esecutiva intentata contro ladebitrice» (i.e. l’appaltatore [OSCURATO:PERSONA]) su iniziativa del [OSCURATO:SOCIETA], precisando che tale circostanza era stata «posta a fondamentodella declaratoria di inammissibilità resa dal GD e non espressamentecontestata dalla [OSCURATO:SOCIETA].».In ultima analisi, essendo risultato pacifico che SMI fosse pienamenteconsapevole del fallimento nel 2010 della mandataria [OSCURATO:SOCIETA] (tanto daaver presentato in data 1.6.2011 domanda tempestiva per lo svincolo dialcuni decimi a garanzia), del conseguente scioglimento del contratto dimandato e della possibilità di agire nei confronti sia dell’appaltatore chedel Fallimento, nei limiti della quota di sua competenza del 28,20% suquanto da quest’ultimo incassato dal primo – anche tramite l’escussionedella fideiussione avvenuta il 16.10.2016, di cui ha avuto conoscenza alpiù tardi il 22.6.2017 – il tribunale ha ritenuto irragionevolmente tardivo ildeposito della domanda ex art. 101 ult.co. l.fall. solo in data 16.1.2019.Ed è granitico l’orientamento per cui la valutazione della sussistenza diuna causa non imputabile, che giustifichi il ritardo del creditore, implica unaccertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che,se congruamente e logicamente motivato, come nel caso in esame, sfuggeal sindacato di legittimità (Cass. 17318/2022, 20836/2021, 12336/2021,27590/2020, 17594/2019, 21661/2018, 16103/2018, 19017/2017,14701/2017, 6559/2016, 23975/2015, 19679/2015, 20686/2013) ».Numero registro generale 18856/2021Numero sezionale 2279/2026Numero di raccolta generale 21445/2026Data pubblicazione 24/06/20262.1 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazione cheresistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa.Conclusivamente il ricorso è inammissibile.3 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base delprincipio della soccombenza, come in dispositivo.4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previstodall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamenteapplicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per iquali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza incamera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n.27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).5 La Corte stima equo fissare in € 10.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio2002 n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio cheliquida in € 10.200 per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spesegenerali ed accessori di legge.Condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di € 10.000 in favore delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.Condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Numero registro generale 18856/2021Numero sezionale 2279/2026Numero di raccolta generale 21445/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 26 maggio 2026.Il Presidente