CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 17318/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società unipersonale, con sede in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] 39, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Napoli 05828330638, che agisce per il tramite e per conto del [OSCURATO:PERSONA] denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del procuratore speciale Dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa giusta procura speciale posta in calce al presente atto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 21 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e dei singoli soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, curatore fallimentare dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n. 3482-2021 del Tribunale di Padova, depositato il 5 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 15963/2021 Numero sezionale 3630/2022 RILEVATO Numero di raccolta generale 17318/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorso per cassazione avverso il decreto n. 3482/2021, depositato il 5 maggio 2021, con cui è stata respinta l’opposizione allo stato passivo proposta sempre da AMCO [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contro il provvedimento emesso dal g.d. del Tribunale di Padova che aveva, a sua volta, dichiarato l’inammissibilità della domanda ultratardiva presentata dalla predetta società; - che con Decreto Legge 25.06.2017 n. 99, convertito con modificazioni dalla Legge n. 121 del 31.07.2017, sono state dettate disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; - che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 185 del 25.06.2017, pubblicato in G.U. del 31.07.2018 n. 177 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa; - che con DM 22.02.2018, concernente le disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la cessione alla Societa per la gestione di attività di [OSCURATO:SOCIETA]. di crediti deteriorati o altri attivi non ceduti ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. o già retrocessi, il Ministro del’l’Economia e delle Finanze, ha costituito all’interno di [OSCURATO:SOCIETA]. il patrimonio destinato denominato “[OSCURATO:PERSONA]”; - che per effetto della cessione tra i commissari liquidatori di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in LCA e la SGA, per conto del [OSCURATO:PERSONA] denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite del proprio [OSCURATO:PERSONA] denominato [OSCURATO:PERSONA], è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente; - che con atto per notaio [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 59590, racc. 30481, registrato a Roma, in data 08.08.2019, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha cambiato la propria denominazione sociale assumendo quella di AMCO [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; - che pertanto è stato allegato dalla ricorrente che, per effetto della cessione in blocco di cui detto sopra, la essa stessa, per il tramite del proprio [OSCURATO:PERSONA], sarebbe subentrata nella titolarità del credito già vantato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] & C., poi dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza del 26.01.2018; - che, secondo le allegazioni della ricorrente, quest’ultima sarebbe risultata creditrice nei confronti della predetta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. della complessiva somma di euro 617.856,8, per saldo passivo (comprensivo di interessi come contrattualmente F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 15963/2021 Numero sezionale 3630/2022 Numero di raccolta generale 17318/2022 pattuiti al 14.12.2016) del c/c n. 6/57/100/101971, aperto in data 09.05.2001 pData pubblicazione 27/05/2022resso la dipendenza di [OSCURATO:PERSONA] di Lupari (PD) della [OSCURATO:PERSONA] sul quale erano stati regolati il contratto di apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa, anticipi s.b.f. effetti commerciali e finanziamenti import; - che l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con istanza di insinuazione al passivo depositata in data 07.10.2019, aveva chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento in via chirografaria per la somma di euro 617.856,8, per saldo passivo del predetto conto conrrente; - che il g.d., in accoglimento delle osservazioni svolte dal curatore fallimentare, ha dichiarato inammissibile l’istanza di insinuazione al passivo posto che, da un lato, lo stato passivo era stato chiuso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la domanda di insinuazione era stata depositata il 07.10.2019 e che, dall’altro, la ricorrente non aveva fornito la dimostrazione della causa non imputabile del ritardo; - che proposta l’opposizione allo stato passivo da parte di Amco, il Tribunale di Padova ha rigettato l’opposizione rilevando anch’esso la mancata dimostrazione da parte della ricorrente della causa non imputabile del ritardo nella presentazione della domanda cd. ultratardiva; - che più in particolare il Tribunale ha rilevato che: i) la curatela aveva inviato in data 19 febbraio 2018 l’avviso ex art. 92 l. fall. alla [OSCURATO:PERSONA], allorquando quest’ultima era stata già assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e dunque all’unico soggetto in quel momento legittimato a ricevere la detta comunicazione; ii) la società Amco nulla aveva dedotto e provato in ordine al momento in cui avrebbe avuto effettiva conoscenza dell’intervenuto fallimento della società Comint impedendo dunque anche l’apprezzamento del tempo necessario per predisporre e presentare la domanda tardiva; - che il fallimento ha depositato controricorso con il quale ha chiesto il rigetto dell’avversa impugnazione; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che la ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO 1.che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 e. 101 l. fall., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la società AMCO avrebbe avuto tutti gli elementi per poter presentare la domanda di insinuazione al passivo nel termine previsto per le c.d. domande tardive e che quindi il deposito F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 15963/2021 Numero sezionale 3630/2022 Numero di raccolta generale 17318/2022 ultratardivo sarebbe ad essa imputabile; che è stato evidenziato dalla ricorrente che lData pubblicazione 27/05/2022a sentenza dichiarativa di fallimento del 26.01.2018 era intervenuta successivamente alla messa in liquidazione coatta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed antecedentemente invece alla cessione in blocco a [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi AMCO) dei crediti deteriorati della predetta Banca del 22.02.2018; che tuttavia la comunicazione ex art. 92 l.f. - di cui la ricorrente aveva preso visione solo nell’ambito dell’opposizione ex art. 98 l.f, per espressa ammissione della curatela - sarebbe stata trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dunque soli tre giorni prima della cessione dell’intero portafoglio dei crediti deteriorati dalla predetta Banca ad AMCO (che era intervenuta per l’appunto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con la conseguenza che, con l’avvenuto azzeramento degli organi sociali della società messa in l.c.a., nessuno sarebbe stato in grado di accusare l’effettiva ricezione della comunicazione e di incanalarla correttamente; che la comunicazione ex art. 92 l.f. non avrebbe potuto essere elemento dirimente, ai fini della valutazione dell’imputabilità al creditore del ritardo nel deposito della domanda di insinuazione al passivo, tanto più se si tiene conto che la preclusione dell’art. 101, c. 4 l.f. non deve considerarsi rigidamente ancorata all’invio della comunicazione ex art. 92 l.f; che anche laddove siano effettivamente pervenute al creditore comunicazioni attestanti l’esistenza del fallimento, occorrerebbe comunque esaminare nel caso concreto se il destinatario possa averne presa effettiva contezza ovvero se la comunicazione non sia mai giunta a conoscenza degli organi effettivamente deputati a gestire l’informazione e a presentare la relativa domanda di ammissione; che, nel caso di specie, tuttavia, le motivazioni esposte nel decreto impugnato non rispettavano i requisiti di ragionevolezza e di adeguatezza, in quanto non tenevano in considerazione che non era affatto agevole per il cessionario del credito attivarsi autonomamente per l’individuazione di quali, tra i soggetti ceduti, fossero ancora in bonis e di quali invece fosse stato nelle more dichiarato il fallimento; che il tribunale - nonostante avesse preso atto della circostanza che, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa delle due banche popolari venete, non si era verificata solo la cessione del credito vantato nei confronti della Comint, ma che l'operazione di cessione massiva dei portafogli dei crediti deteriorati da [OSCURATO:PERSONA] (e da [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza) a favore di AMCO aveva coinvolto, in un’unica soluzione, circa 112.000 posizioni debitorie, per un valore lordo complessivo pari a circa 18 miliardi di euro – tuttavia aveva concluso, in modo irragionevole, per una valutazione di imputabilità al cessionario del ritardo nella presentazione della domanda di ammissione al passivo; che pertanto la tesi accolta dal Tribunale di Padova sarebbe erronea e contrastante con il principio di F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 15963/2021 Numero sezionale 3630/2022 ragionevolezza nella valutazione degli elementi concreti che la giurisprudenza della Numero di raccolta generale 17318/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 Suprema Corte ha indicato come linee guida dirimenti per la decisione di non imputabilità al creditore del ritardo nella proposizione della domanda di insinuazione al passivo; 2. che con il secondo motivo è stato dedotto vizio di omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per la decisione; che la ricorrente ha evidenziato che sarebbe esistita una evidente sproporzione tra la valutazione di fattibilità dello scrutinio di oltre 112.000 posizioni creditorie (cedute in una unica soluzione) in meno di un anno e la valutazione di imputabilità al procuratore del cessionario per il ritardo (peraltro esiguo) rispetto al termine di cui all’art. 101 l.fall.; 3. che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e devono essere dichiarati inammissibili; - che occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in caso di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art.101 l.fall., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, che giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 19017 del 31/07/2017; Sez. 1, Sentenza n. 21661 del 05/09/2018); - che in realtà la società ricorrente pretenderebbe una rivalutazione nel merito della decisione adottata dal Tribunale veneto in ordine al giudizio di non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda cd. ultratardiva, tramite una nuova lettura degli atti istruttori e un nuovo scrutinio degli elementi fattuali già correttamente valutati dai giudici del merito; che non è possibile neanche rintracciare, nel provvedimento impugnato, una motivazione inadeguata ovvero affetta da criticità argomentative, posto che il Tribunale patavino ha evidenziato che - in relazione al momento della cessione dei crediti in blocco alla società Amnco (avvenuta in data 22.2.2018, successivamente alla dichiarazione di fallimento invece intervenuta in data 26.1.2018) e a quello della comunicazione ex art. 92 l. fall. (avvenuta il 19.2.2018 in favore della banca in l.c.a., unico soggetto legittimato, in quel momento, a riceverla) – la successiva domanda di insinuazione al passivo della cessionaria era intervenuta solo in data 7.10.2019, e dunque ben oltre un anno e mezzo dopo la dichiarazione di fallimento e ben oltre anche il termine annuale per la presentazione della domande di insinuazione tardive, con un ritardo irragionevole anche in considerazione della natura professionale svolta dalla società cessionaria del credito che avrebbe consigliato una maggiore prudenza F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 15963/2021 Numero sezionale 3630/2022 nell’esaminare la qualità dei crediti oggetto di cessione (anche tramite la verifica Numero di raccolta generale 17318/2022di Data pubblicazione 27/05/2022 quelli relativi a soggetti imprenditoriali nelle more dichiarati falliti); - che inoltre non è dubitabile che al momento dell’invio della comunicazione ex art. 92 l. fall. unico soggetto legittimato a ricevere tale comunicazione fosse la società posta in l.c.a., in quanto ancora titolare del credito (solo successivamente ceduto), di talchè non è neanche ipotizzabile un’erronea applicazione da parte del Tribunale del criterio di ripartizione degli oneri probatori (vizio peraltro neanche prospettato dalla ricorrente), per come fissato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 16103 del 19/06/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 26396 del 29/09/2021); - che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 10.200 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 6 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8