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CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 08216/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IONESTRAORDINARIA;- intimata -avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il15/03/2025 R.G.N. 5204/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso perl'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7692/2025Numero sezionale 927/20261.

Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di CNuamtearon diia ra ccolta generale 8216/2026Data pubblicazione 02/04/2026ha ammesso allo stato passivo della procedura diamministrazione straordinaria concernente la società [OSCURATO:SOCIETA]. il credito di [OSCURATO:PERSONA] per una quotadi trattamento di fine rapporto avente natura prededucibile (epari a euro 4.672.00, non contestati in considerazione deldeposito del CUD 2022), mentre ha rigettato la domanda conriguardo alla quota parte di natura concorsuale (quindimaturata anteriormente all’apertura della procedura).2.

Il Tribunale ha rilevato che, in applicazione dell’art. 101legge Fallimentare, la domanda del lavoratore per la quota diT.F.R. maturato prima della dichiarazione dello stato diinsolvenza (adottata il 13.1.2020) non poteva essere accoltain quanto presentata tardivamente (il 17.11.2022), ossia ottomesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro (del 5.4.2022),e in assenza di allegazioni e prove circa la non imputabilitàdel ritardo al creditore; in particolare, ha ritenuto che nonsussistevano particolari ragioni o difficoltà nel reperire ladocumentazione necessaria posto che il T.F.R. può esserecalcolato agevolmente secondo i criteri dettati dall’art. 2120c.c. (prendendo a parametro di riferimento la retribuzionerisultante da una busta paga o dall’estratto contributivo odalle tabelle del CCNL), non essendo necessario attenderel’emissione del modello fiscale CUD.3.

Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso percassazione, affidato a un motivo.

La società è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, ex art. 360, comma primo,nn. 3 e 5, c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 3e 24 Cost., 101 legge fallimentare, e si rileva che, in sede diammissione al passivo, il lavoratore aveva avanzato domandadi pagamento del T.F.R., domanda rigettata in quanto in quelNumero registro generale 7692/2025Numero sezionale 927/2026momento (proseguiva l’esercizio provvisorio di aziendNuam eero) d ii rla ccolta generale 8216/2026Data pubblicazione 02/04/2026rapporto di lavoro non era ancora cessato; il giudice delegatodichiarava, dunque, esecutivo lo stato passivo conprovvedimento del 9.6.2021, escludendo il suddetto credito.La successiva domanda, presentata il 17.11.2022 è stataaccolta solo in parte (ossia con esclusivo riguardo alla quotaparte di T.F.R. di natura prededucibile).

Il Tribunale ha erratonel ritenere tardiva la domanda, domanda che era già stataformulata e rigettata non per intervenuta contestazione bensìper mancata esigibilità del credito, credito che – essendomaturato in fase di esercizio di azienda in amministrazionestraordinaria – è stato correttamente e tempestivamenterichiesto dopo la cessazione del rapporto di lavoro; illegittimaè, inoltre, l’operazione di scorporo di questa voce di credito(T.F.R. concorsuale e TFR in prededuzione cioè sorto in fasedi amministrazione straordinaria) in quanto il TFR deveritenersi un unicum inscindibile.2.

Il ricorso è fondato.3.

Questa Corte, seppur con riguardo all’intervento del Fondodi garanzia dell’INPS a fronte di una cessione di azienda, haaffermato che “In tema di insinuazione allo stato passivo,qualora l'azienda sia stata fatta oggetto di cessioneanteriormente al fallimento del cedente, il credito da TFR dellavoratore dell'azienda ceduta non è suscettibile diammissione al concorso, poiché esso maturaprogressivamente in ragione dell'accantonamento annuale,divenendo esigibile solo al momento della cessazionedefinitiva del rapporto di lavoro” (Cass. n. 5376/2020).4.

E’ stato, altresì, affermato che il diritto al trattamento difine rapporto (T.F.R.) sorge con la cessazione del rapporto dilavoro (tant’è che, fino a quel momento, non comincia adecorrere nemmeno il termine di prescrizione); in caso dicessione dell’azienda configura un credito non esigibile se ilNumero registro generale 7692/2025Numero sezionale 927/2026rapporto di lavoro continua e la parte di T.F.R. fino Naum eqrou dei rla ccolta generale 8216/2026Data pubblicazione 02/04/2026momento maturatA non può essere ammessA al passivo delfallimento del datore di lavoro cedente (cfr. Cass. 23775 e26021/2018).5.

Va, altresì, notato che il calcolo del T.F.R. non è sempre di“pronta soluzione” in quanto è effettuato non solo alla lucedei criteri dettati dall’art. 2120 c.c. ma, eventualmente, anchein base ai criteri previsti dal CCNL applicato in azienda(secondo comma, art. 2120 c.c.).6.

In ordine ai crediti nati in corso di procedura concorsualee, in particolare, con riguardo al quesito se l'insinuazione deicrediti «sorti dopo l'adunanza di verificazione dello statopassivo ovvero dopo l'udienza alla quale essa sia statadifferita» potesse avvenire sine die o se sussistesse untermine (e in tal caso quale), questa Corte ha dapprimaindividuato un termine annuale (Cass. 34435/2021) per poiprecisare (muovendosi sul crinale della condizione diammissibilità del credito dettata dall’art. 101, quarto comma,legge fall., costituita dalla “causa non imputabile” che abbiaimpedito al creditore di proporre una domanda) che ilpresupposto positivo entro i cui confini l'interprete si devemuovere per stabilire la condizione di ammissibilità delladomanda è l’attivazione tempestiva (in senso logico), ovverol’attivazione “in un termine ragionevolmente contenuto erispettoso del principio della durata ragionevole delprocedimento”, ovvero ancora la “immediata attivazione dellaparte al palesarsi della necessità di svolgere un'attivitàprocessuale ormai preclusa” (Cass. n. 11000/2022; nellostesso senso Cass. n. 6797/2023; Cass. n. 18760/2024).7.

Deve, pertanto, ritenersi che i crediti prededucibili sorti nelcorso del fallimento o in genere della procedura concorsualesfuggono alla distinzione, nel senso che vanno insinuati “conle modalità di cui al capo V” ma senza rilevanza del discrimineNumero registro generale 7692/2025Numero sezionale 927/2026tra insinuazione tempestiva e tardiva, concettuaNlmumeeron dtie ra ccolta generale 8216/2026Data pubblicazione 02/04/2026incompatibile con la ragione d’insorgenza del credito (Cass.n. 18760/2024).

La ragione è che non ha alcun sensodiscorrere di termini per l’insinuazione, secondo il regimedelle domande tempestive o tardive, ove sia incerta (perdefinizione), e possa essere finanche del tutto casuale (comela risoluzione del rapporto di lavoro), la collocazionetemporale del fatto generatore.

Colpevolizzare il ritardo inambito concorsuale è logica conseguenza di una ponderazionedi stampo valoriale, tra l’esigenza di definizione in terminiragionevoli del procedimento di accertamento dei crediti(anche per i riflessi sulle ripartizioni parziali e gliaccantonamenti) e il diritto di azione e difesa del creditore:una ponderazione che la natura stessa del creditoprededucibile implica che sia fatta con valutazione caso percaso, non in termine fisso ma in base alle circostanzeconcrete, secondo prudente (e motivato) accertamento delgiudice del merito.8.

Ebbene, nel caso di specie, il credito per T.F.R. dellavoratore, sorto solamente dopo l'adunanza di verificazionedello stato passivo e divenuto esigibile in corso di proceduraper effetto del licenziamento intimato dallo stesso curatore(nonchè quantificato nel CUD), doveva ritenersi nella suainterezza prededucibile e non poteva ritenersi contestato nénell’an né nel quantum debeatur; dunque, ai sensi dell’art.111 bis, comma 1, l.fall. cit., non era soggetto alprocedimento di verifica (per una conferma della valenzaprobatoria del CUD, vedasi in motivazione Cass.n.10041/2017) correttamente il giudice delegato ha respintol’istanza di ammissione al passivo (non essendo ancora sortoil credito) e il giudice del merito, in applicazione dei principigiurisprudenziali innanzi espressi, dovrà valutare se ladomanda di insinuazione proposta il 17.11.2022 (rispetto allaNumero registro generale 7692/2025Numero sezionale 927/2026cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il 5.4N.u2m0er2o 2di )ra ccolta generale 8216/2026Data pubblicazione 02/04/2026doveva ritenersi tempestiva ovvero proposta con colpevoleritardo.9.

In conclusione, il ricorso va accolto con cassazione deldecreto impugnato.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinviaal Tribunale di Catania in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IONESTRAORDINARIA;- intimata -avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il15/03/2025 R.G.N. 5204/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso perl'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7692/2025Numero sezionale 927/20261. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di CNuamtearon diia ra ccolta generale 8216/2026Data pubblicazione 02/04/2026ha ammesso allo stato passivo della procedura diamministrazione straordinaria concernente la società [OSCURATO:SOCIETA]. il credito di [OSCURATO:PERSONA] per una quotadi trattamento di fine rapporto avente natura prededucibile (epari a euro 4.672.00, non contestati in considerazione deldeposito del CUD 2022), mentre ha rigettato la domanda conriguardo alla quota parte di natura concorsuale (quindimaturata anteriormente all’apertura della procedura).2. Il Tribunale ha rilevato che, in applicazione dell’art. 101legge Fallimentare, la domanda del lavoratore per la quota diT.F.R. maturato prima della dichiarazione dello stato diinsolvenza (adottata il 13.1.2020) non poteva essere accoltain quanto presentata tardivamente (il 17.11.2022), ossia ottomesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro (del 5.4.2022),e in assenza di allegazioni e prove circa la non imputabilitàdel ritardo al creditore; in particolare, ha ritenuto che nonsussistevano particolari ragioni o difficoltà nel reperire ladocumentazione necessaria posto che il T.F.R. può esserecalcolato agevolmente secondo i criteri dettati dall’art. 2120c.c. (prendendo a parametro di riferimento la retribuzionerisultante da una busta paga o dall’estratto contributivo odalle tabelle del CCNL), non essendo necessario attenderel’emissione del modello fiscale CUD.3. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso percassazione, affidato a un motivo. La società è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 360, comma primo,nn. 3 e 5, c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 3e 24 Cost., 101 legge fallimentare, e si rileva che, in sede diammissione al passivo, il lavoratore aveva avanzato domandadi pagamento del T.F.R., domanda rigettata in quanto in quelNumero registro generale 7692/2025Numero sezionale 927/2026momento (proseguiva l’esercizio provvisorio di aziendNuam eero) d ii rla ccolta generale 8216/2026Data pubblicazione 02/04/2026rapporto di lavoro non era ancora cessato; il giudice delegatodichiarava, dunque, esecutivo lo stato passivo conprovvedimento del 9.6.2021, escludendo il suddetto credito.La successiva domanda, presentata il 17.11.2022 è stataaccolta solo in parte (ossia con esclusivo riguardo alla quotaparte di T.F.R. di natura prededucibile). Il Tribunale ha erratonel ritenere tardiva la domanda, domanda che era già stataformulata e rigettata non per intervenuta contestazione bensìper mancata esigibilità del credito, credito che – essendomaturato in fase di esercizio di azienda in amministrazionestraordinaria – è stato correttamente e tempestivamenterichiesto dopo la cessazione del rapporto di lavoro; illegittimaè, inoltre, l’operazione di scorporo di questa voce di credito(T.F.R. concorsuale e TFR in prededuzione cioè sorto in fasedi amministrazione straordinaria) in quanto il TFR deveritenersi un unicum inscindibile.2. Il ricorso è fondato.3. Questa Corte, seppur con riguardo all’intervento del Fondodi garanzia dell’INPS a fronte di una cessione di azienda, haaffermato che “In tema di insinuazione allo stato passivo,qualora l'azienda sia stata fatta oggetto di cessioneanteriormente al fallimento del cedente, il credito da TFR dellavoratore dell'azienda ceduta non è suscettibile diammissione al concorso, poiché esso maturaprogressivamente in ragione dell'accantonamento annuale,divenendo esigibile solo al momento della cessazionedefinitiva del rapporto di lavoro” (Cass. n. 5376/2020).4. E’ stato, altresì, affermato che il diritto al trattamento difine rapporto (T.F.R.) sorge con la cessazione del rapporto dilavoro (tant’è che, fino a quel momento, non comincia adecorrere nemmeno il termine di prescrizione); in caso dicessione dell’azienda configura un credito non esigibile se ilNumero registro generale 7692/2025Numero sezionale 927/2026rapporto di lavoro continua e la parte di T.F.R. fino Naum eqrou dei rla ccolta generale 8216/2026Data pubblicazione 02/04/2026momento maturatA non può essere ammessA al passivo delfallimento del datore di lavoro cedente (cfr. Cass. 23775 e26021/2018).5. Va, altresì, notato che il calcolo del T.F.R. non è sempre di“pronta soluzione” in quanto è effettuato non solo alla lucedei criteri dettati dall’art. 2120 c.c. ma, eventualmente, anchein base ai criteri previsti dal CCNL applicato in azienda(secondo comma, art. 2120 c.c.).6. In ordine ai crediti nati in corso di procedura concorsualee, in particolare, con riguardo al quesito se l'insinuazione deicrediti «sorti dopo l'adunanza di verificazione dello statopassivo ovvero dopo l'udienza alla quale essa sia statadifferita» potesse avvenire sine die o se sussistesse untermine (e in tal caso quale), questa Corte ha dapprimaindividuato un termine annuale (Cass. 34435/2021) per poiprecisare (muovendosi sul crinale della condizione diammissibilità del credito dettata dall’art. 101, quarto comma,legge fall., costituita dalla “causa non imputabile” che abbiaimpedito al creditore di proporre una domanda) che ilpresupposto positivo entro i cui confini l'interprete si devemuovere per stabilire la condizione di ammissibilità delladomanda è l’attivazione tempestiva (in senso logico), ovverol’attivazione “in un termine ragionevolmente contenuto erispettoso del principio della durata ragionevole delprocedimento”, ovvero ancora la “immediata attivazione dellaparte al palesarsi della necessità di svolgere un'attivitàprocessuale ormai preclusa” (Cass. n. 11000/2022; nellostesso senso Cass. n. 6797/2023; Cass. n. 18760/2024).7. Deve, pertanto, ritenersi che i crediti prededucibili sorti nelcorso del fallimento o in genere della procedura concorsualesfuggono alla distinzione, nel senso che vanno insinuati “conle modalità di cui al capo V” ma senza rilevanza del discrimineNumero registro generale 7692/2025Numero sezionale 927/2026tra insinuazione tempestiva e tardiva, concettuaNlmumeeron dtie ra ccolta generale 8216/2026Data pubblicazione 02/04/2026incompatibile con la ragione d’insorgenza del credito (Cass.n. 18760/2024). La ragione è che non ha alcun sensodiscorrere di termini per l’insinuazione, secondo il regimedelle domande tempestive o tardive, ove sia incerta (perdefinizione), e possa essere finanche del tutto casuale (comela risoluzione del rapporto di lavoro), la collocazionetemporale del fatto generatore. Colpevolizzare il ritardo inambito concorsuale è logica conseguenza di una ponderazionedi stampo valoriale, tra l’esigenza di definizione in terminiragionevoli del procedimento di accertamento dei crediti(anche per i riflessi sulle ripartizioni parziali e gliaccantonamenti) e il diritto di azione e difesa del creditore:una ponderazione che la natura stessa del creditoprededucibile implica che sia fatta con valutazione caso percaso, non in termine fisso ma in base alle circostanzeconcrete, secondo prudente (e motivato) accertamento delgiudice del merito.8. Ebbene, nel caso di specie, il credito per T.F.R. dellavoratore, sorto solamente dopo l'adunanza di verificazionedello stato passivo e divenuto esigibile in corso di proceduraper effetto del licenziamento intimato dallo stesso curatore(nonchè quantificato nel CUD), doveva ritenersi nella suainterezza prededucibile e non poteva ritenersi contestato nénell’an né nel quantum debeatur; dunque, ai sensi dell’art.111 bis, comma 1, l.fall. cit., non era soggetto alprocedimento di verifica (per una conferma della valenzaprobatoria del CUD, vedasi in motivazione Cass.n.10041/2017) correttamente il giudice delegato ha respintol’istanza di ammissione al passivo (non essendo ancora sortoil credito) e il giudice del merito, in applicazione dei principigiurisprudenziali innanzi espressi, dovrà valutare se ladomanda di insinuazione proposta il 17.11.2022 (rispetto allaNumero registro generale 7692/2025Numero sezionale 927/2026cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il 5.4N.u2m0er2o 2di )ra ccolta generale 8216/2026Data pubblicazione 02/04/2026doveva ritenersi tempestiva ovvero proposta con colpevoleritardo.9. In conclusione, il ricorso va accolto con cassazione deldecreto impugnato. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinviaal Tribunale di Catania in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]