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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21453/2026

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ra speciale allegata alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i qualidichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati-ricorrente-CONTROtempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],1 RG n. 16488/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16488/2024Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 21453/2026Data pubblicazione 24/06/2026elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via PietroPaolo Rubens, n. 31, come da procura speciale rilasciata con separatodocumento informatico, i quali chiedono che le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento vengano effettuate pressogli indirizzi di posta elettronica certificata indicati-controricorrente -avverso il decreto del tribunale di Pescara n. 28/2024, depositato il12/6/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del3/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1.

Il tribunale di Pescara, con decreto n. 28/2024, depositato il12/6/2024, rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avverso il provvedimento concui il giudice delegato del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. avevadichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al passivo, con ladomanda ultra tardiva, ex art. 101, 4º comma, l.f., per la somma dieuro 9.275.091,87.In particolare, il tribunale reputava che la valutazione della nonimputabilità della causa del ritardo, ai fini dell’ammissibilità delladomanda di inizio al passivo, doveva fondarsi su elementi oggettivied estranei al creditore.Tali elementi non erano stati provati.Nella specie, la creditrice aveva ottenuto la comunicazione di cuiall’art. 92 l.f., mentre non era passata in giudicato la sentenza direvoca del fallimento.Inoltre, dall’avviso ex art. 92 l.f. e dalla visura camerale prodotta,oltre che dalla circostanza per cui il legale rappresentante delle duesocietà coincideva, si desumeva non solo che la ricorrente fosse a2 RG n. 16488/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16488/2024Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 21453/2026Data pubblicazione 24/06/2026conoscenza della possibilità di partecipare al concorso depositandouna domanda tempestiva, ma anche che la stessa fosse consapevoledel mancato passaggio in giudicato della sentenza di revoca e,quindi, della permanenza dello «stato fallimentare».2.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione lasocietà [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria.3.

Ha resistito con controricorso il fallimento Immobiliare G.M.G.,depositando anche memoria.4.

Il Presidente ha depositato provvedimento di definizioneanticipata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolaredegli articoli 18 e 101, comma 4, l.f., 2697 c.c., 115 e 153, comma2, c.p.c., nonché del principio dell’apparenza di diritto, per non avereritenuto il giudice dell’opposizione allo stato passivo provato che ilritardo nell’insinuazione da parte della creditrice stante è dipeso dacausa non imputabile e/o, comunque, da errore scusabile, stante laperdurante revoca del fallimento delle immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. nelperiodo di decorrenza del termine annuale di cui all’art. 101, comma1, l.f.».In particolare, la ricorrente censura il decreto, che non haritenuto provata la causa di non imputabilità, che avrebbe legittimatola società all’insinuazione al passivo fallimentare, anche oltre iltermine di un anno dalla dichiarazione di esecutività dello statopassivo, nonostante la circostanza che, per tutto il periodo temporaledi proposizione delle domande dimensione tardiva, il fallimento erastato revocato, sicché ciò avrebbe dovuto giustificare il deposito delladomanda di insinuazione oltre il termine annuale.3 RG n. 16488/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16488/2024Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 21453/2026Data pubblicazione 24/06/20262.

Il motivo è inammissibile.Va confermata la proposta di definizione anticipata.Nella PDA si legge «Si torna a contestare in questa sede ladeclaratoria di inammissibilità della domanda ultratardiva diammissione al passivo presentata il 16.11.2023 - a distanza di quasiun anno e mezzo dal rituale invio della comunicazione ex art. 92l.fall. (in data 1.6.2022) - facendo leva sul fatto che la dichiarazionedi fallimento era stata revocata il 7.12.2022 (previa sospensionedelle operazioni di liquidazione dell’attivo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con sentenzapoi cassata il 20.7.2023 (e successiva conferma della dichiarazionedi fallimento il 19.4.2024), indicato come “causa esterna impeditiva”tale da creare una situazione di apparentia iuris e la convinzione chela società fallita fosse tornata in bonis.La tesi è stata correttamente disattesa dal tribunale, sul rilievoche la non imputabilità del ritardo deve fondarsi su elementi oggettivied estranei al creditore (Cass. 21661/2018) e non già sulla sempliceassenza di colpa; e tanto meno sulla ignoranza, in diritto, che glieffetti della sentenza di fallimento – la cui provvisoria esecutività,disposta dall’art. 16, co. 2, l.fall., non è suscettibile di sospensione –vengono meno solo con il passaggio in giudicato della decisione che,accogliendo il reclamo ex art. 18 l.fall., la revoca (ex plurimis Cass.17191/2014, 1073/32018, 22153/2021; cfr. Cass. 29670/2022, percui solo il passaggio in giudicato della revoca della sentenza difallimento rende improcedibile il giudizio di opposizione allo statopassivo).A ciò si aggiunga che la stessa società ricorrente - il cui legalerappresentante è lo stesso della società fallita - allega come “fattopacifico” (di cui perciò avrebbe potuto essere consapevole) laprosecuzione delle attività di accertamento del passivo da parte degliorgani fallimentari, sin dal provvedimento di sospensione della4 RG n. 16488/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16488/2024Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 21453/2026Data pubblicazione 24/06/2026liquidazione dell’attivo fallimentare, e poi anche di quello di revocadella sentenza di fallimento, ed invoca la non imputabilità del ritardo“quantomeno per il tempo intercorrente tra l’emanazione dellasentenza di revoca del fallimento e sino alla definizione del giudiziodi cassazione proposto dalla Curatela fallimentare” (20.7.2023),data rispetto alla quale si è attivata solo dopo circa quattro mesi (il16.11.2023).E’ quindi evidente il contrasto con il consolidato orientamento diquesta Corte per cui “il disposto dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., relativo alle domande cd. ultratardive, va interpretato nel sensoche il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esternaimpeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anchela causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionatol'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e ilcompimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto menol'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunqueessere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale siastata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessarial'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenutoe rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento”(Cass. 11000/2022, 19679/2015).Il creditore ultratardivo deve quindi dimostrare la nonimputabilità del ritardo per la presenza di un fattore estraneo allasua volontà, insuperabile con l’ordinaria diligenza - usualmentericondotto alle categorie del caso fortuito e della forza maggiore -tale da integrare un’impossibilità assoluta, non già relativa, nétantomeno una mera difficoltà, che abbia inciso sulla eziologiadell'evento, anche con riferimento alla sua diligente riattivazione,intesa come "immediatezza della reazione al cessare della causaostativa (Cass. 6797/2023).5 RG n. 16488/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16488/2024Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 21453/2026Data pubblicazione 24/06/2026Va aggiunto infine che ogni valutazione al riguardo, in difetto diimpugnazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., è rimessa all’apprezzamentodel giudice di merito (Cass. 27590/2020, 19017/2017, 23975/2015,20686/2013)».3.

Le spese seguono la soccombenza.4.

La decisione conforme alla pda determina gli effetti dell’art.96 c.p.c.5.

La ricorrente soccombente va condannata al pagamento, infavore della controricorrente, della somma di euro 15.000,00,valutata equitativamenteVa disposto il pagamento, in favore della cassa delle ammende,della somma di euro 2.500,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 15.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Condanna la ricorrente al pagamento della ulteriore somma dieuro 15.000,00 nonché al pagamento in favore della cassa delleammende, della somma di euro 2.500,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026Il Presidente6 RG n. 16488/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra speciale allegata alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i qualidichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati-ricorrente-CONTROtempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],1 RG n. 16488/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16488/2024Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 21453/2026Data pubblicazione 24/06/2026elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via PietroPaolo Rubens, n. 31, come da procura speciale rilasciata con separatodocumento informatico, i quali chiedono che le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento vengano effettuate pressogli indirizzi di posta elettronica certificata indicati-controricorrente -avverso il decreto del tribunale di Pescara n. 28/2024, depositato il12/6/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del3/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. Il tribunale di Pescara, con decreto n. 28/2024, depositato il12/6/2024, rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avverso il provvedimento concui il giudice delegato del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. avevadichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al passivo, con ladomanda ultra tardiva, ex art. 101, 4º comma, l.f., per la somma dieuro 9.275.091,87.In particolare, il tribunale reputava che la valutazione della nonimputabilità della causa del ritardo, ai fini dell’ammissibilità delladomanda di inizio al passivo, doveva fondarsi su elementi oggettivied estranei al creditore.Tali elementi non erano stati provati.Nella specie, la creditrice aveva ottenuto la comunicazione di cuiall’art. 92 l.f., mentre non era passata in giudicato la sentenza direvoca del fallimento.Inoltre, dall’avviso ex art. 92 l.f. e dalla visura camerale prodotta,oltre che dalla circostanza per cui il legale rappresentante delle duesocietà coincideva, si desumeva non solo che la ricorrente fosse a2 RG n. 16488/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16488/2024Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 21453/2026Data pubblicazione 24/06/2026conoscenza della possibilità di partecipare al concorso depositandouna domanda tempestiva, ma anche che la stessa fosse consapevoledel mancato passaggio in giudicato della sentenza di revoca e,quindi, della permanenza dello «stato fallimentare».2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione lasocietà [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria.3. Ha resistito con controricorso il fallimento Immobiliare G.M.G.,depositando anche memoria.4. Il Presidente ha depositato provvedimento di definizioneanticipata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolaredegli articoli 18 e 101, comma 4, l.f., 2697 c.c., 115 e 153, comma2, c.p.c., nonché del principio dell’apparenza di diritto, per non avereritenuto il giudice dell’opposizione allo stato passivo provato che ilritardo nell’insinuazione da parte della creditrice stante è dipeso dacausa non imputabile e/o, comunque, da errore scusabile, stante laperdurante revoca del fallimento delle immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. nelperiodo di decorrenza del termine annuale di cui all’art. 101, comma1, l.f.».In particolare, la ricorrente censura il decreto, che non haritenuto provata la causa di non imputabilità, che avrebbe legittimatola società all’insinuazione al passivo fallimentare, anche oltre iltermine di un anno dalla dichiarazione di esecutività dello statopassivo, nonostante la circostanza che, per tutto il periodo temporaledi proposizione delle domande dimensione tardiva, il fallimento erastato revocato, sicché ciò avrebbe dovuto giustificare il deposito delladomanda di insinuazione oltre il termine annuale.3 RG n. 16488/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16488/2024Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 21453/2026Data pubblicazione 24/06/20262. Il motivo è inammissibile.Va confermata la proposta di definizione anticipata.Nella PDA si legge «Si torna a contestare in questa sede ladeclaratoria di inammissibilità della domanda ultratardiva diammissione al passivo presentata il 16.11.2023 - a distanza di quasiun anno e mezzo dal rituale invio della comunicazione ex art. 92l.fall. (in data 1.6.2022) - facendo leva sul fatto che la dichiarazionedi fallimento era stata revocata il 7.12.2022 (previa sospensionedelle operazioni di liquidazione dell’attivo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con sentenzapoi cassata il 20.7.2023 (e successiva conferma della dichiarazionedi fallimento il 19.4.2024), indicato come “causa esterna impeditiva”tale da creare una situazione di apparentia iuris e la convinzione chela società fallita fosse tornata in bonis.La tesi è stata correttamente disattesa dal tribunale, sul rilievoche la non imputabilità del ritardo deve fondarsi su elementi oggettivied estranei al creditore (Cass. 21661/2018) e non già sulla sempliceassenza di colpa; e tanto meno sulla ignoranza, in diritto, che glieffetti della sentenza di fallimento – la cui provvisoria esecutività,disposta dall’art. 16, co. 2, l.fall., non è suscettibile di sospensione –vengono meno solo con il passaggio in giudicato della decisione che,accogliendo il reclamo ex art. 18 l.fall., la revoca (ex plurimis Cass.17191/2014, 1073/32018, 22153/2021; cfr. Cass. 29670/2022, percui solo il passaggio in giudicato della revoca della sentenza difallimento rende improcedibile il giudizio di opposizione allo statopassivo).A ciò si aggiunga che la stessa società ricorrente - il cui legalerappresentante è lo stesso della società fallita - allega come “fattopacifico” (di cui perciò avrebbe potuto essere consapevole) laprosecuzione delle attività di accertamento del passivo da parte degliorgani fallimentari, sin dal provvedimento di sospensione della4 RG n. 16488/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16488/2024Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 21453/2026Data pubblicazione 24/06/2026liquidazione dell’attivo fallimentare, e poi anche di quello di revocadella sentenza di fallimento, ed invoca la non imputabilità del ritardo“quantomeno per il tempo intercorrente tra l’emanazione dellasentenza di revoca del fallimento e sino alla definizione del giudiziodi cassazione proposto dalla Curatela fallimentare” (20.7.2023),data rispetto alla quale si è attivata solo dopo circa quattro mesi (il16.11.2023).E’ quindi evidente il contrasto con il consolidato orientamento diquesta Corte per cui “il disposto dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., relativo alle domande cd. ultratardive, va interpretato nel sensoche il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esternaimpeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anchela causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionatol'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e ilcompimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto menol'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunqueessere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale siastata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessarial'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenutoe rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento”(Cass. 11000/2022, 19679/2015).Il creditore ultratardivo deve quindi dimostrare la nonimputabilità del ritardo per la presenza di un fattore estraneo allasua volontà, insuperabile con l’ordinaria diligenza - usualmentericondotto alle categorie del caso fortuito e della forza maggiore -tale da integrare un’impossibilità assoluta, non già relativa, nétantomeno una mera difficoltà, che abbia inciso sulla eziologiadell'evento, anche con riferimento alla sua diligente riattivazione,intesa come "immediatezza della reazione al cessare della causaostativa (Cass. 6797/2023).5 RG n. 16488/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16488/2024Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 21453/2026Data pubblicazione 24/06/2026Va aggiunto infine che ogni valutazione al riguardo, in difetto diimpugnazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., è rimessa all’apprezzamentodel giudice di merito (Cass. 27590/2020, 19017/2017, 23975/2015,20686/2013)».3. Le spese seguono la soccombenza.4. La decisione conforme alla pda determina gli effetti dell’art.96 c.p.c.5. La ricorrente soccombente va condannata al pagamento, infavore della controricorrente, della somma di euro 15.000,00,valutata equitativamenteVa disposto il pagamento, in favore della cassa delle ammende,della somma di euro 2.500,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 15.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Condanna la ricorrente al pagamento della ulteriore somma dieuro 15.000,00 nonché al pagamento in favore della cassa delleammende, della somma di euro 2.500,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026Il Presidente6 RG n. 16488/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio