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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 29670/2022

Testo disponibile della fonte

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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 22178/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, anche disgiuntamente tra loro, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’AvvocatoGregorio Troilo, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2. - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimato - 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 22178/2015 avverso il decreto del Tribunale di Urbino , depositat o in data 17 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/5/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il Tribunale di Urbino, con decreto del 17 luglio 2015, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. , in nome e per conto di Medioleasings.p.a. in amministraz ione straordinaria, per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del credito di € 87.638,07 , preteso per il mancato pagamento dicanoni dovuti dalla società poi fallita in corrispettivo della locazione finanziaria di un capannone industriale.

2. Avverso tale decreto [OSCURATO:SOCIETA], in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memoria.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]:

1. In via pregiudizialedi rito, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo, atteso che, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta dall’A.S. di [OSCURATO:SOCIETA] in allegato alla memoria depositata, in data successivaalla proposizione del ricorso per cassazione è intervenuta la revoca della dichiarazione di f allimento d el [OSCURATO:PERSONA].r.l., pronunciata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza depositata il 21 marzo2017 passata in giudicato. 2.La produzione deve ritenersi ammissibile, in quanto nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia impugnata; in tal caso, dunque, non opera il divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che vale per i documenti formatisi nel corso del giudizio di merito oquando la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 22178/2015 anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (Cass., sez. 2, 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., sez. 3, 31 maggio 2019, n. 14883).

3. Appare poi opportuno puntualizzare che la questione della sorte del giudizio di opposizione allo stato passivo pendente in cassazione una volta che sia intervenuta, con sentenza passata in giudicato, la revoca della dichiarazione di fallimento,può essere affrontata d’ufficio da questa Corte (tenuta a prendere atto del giudicato esterno), a differenza che nel caso in cui, nella pendenza del ricorso, intervenga la chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 118, 1° comma, l. f.: ancorché non si dubiti che, sul piano processuale, le conseguenze della revoca o della chiusuradella procedura sulle controversie di cui all’art. 98 l. fall. siano le medesime, la chiusura costituisce infatti mera causa di interruzione del processo, come tale non incidente sul giudizio di legittimità.

4. Ciò premesso, va ricordato che nel vigore della legge fallimentare anteriore alla riforma di cui al d. lgs. n. 5/06 costituiva orientamento maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte che tanto la chiusura, quanto la revoca del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suopatrimonio, con la relativa legittimazione processuale, comportassero il subentro dell’ex fallito al curatore anche nei procedimentidi opposizione allo stato passivo o di accertamento delle dichiarazioni tardive di credito pendenti; si riteneva, pertanto,che, nell'ipotesi di cassazione con rinvio della sentenza d'appello resa in sede di opposizione allo stato passivo, sia il fallitotornato in bonis, sia il creditore opponente fossero legittimati a riassumere il giudizio dinanzi al giudice delrinvio (Cass., 6 marzo 1998, n. 2514; Cass., sez. 1, 12 ottobre 1994, n. 8331; Cass., sez. 1, 4 maggio 1983, n. 3052; Cass., sez. 1 27 agosto 1998, n. 8521; Cass., sez. 1, 11 aprile 1986, n. 2565; Cass., sez. 1, 23 ottobre 1969, n. 3478).

5. Tale orientamento, come già affermato da Cass., sez. 1,9 agosto 2017 n. 19857 e da Cass. sez. 1, 8 febbraio 2018 n. 3075, non può ricevere seguito nel regime introdotto dal d. lgs. n. 5/06 cit. 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 22178/2015

6. –Il giudizio di opposizione allo stato passivo, come emerge dall’art. 96, ultimo comma, l.f., è infatti un procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare, teso ad accertare il credito ai soli fini dell’ammissione al passivo, con efficacia endo-fallimentare del provvedimento emesso dal giudice delegato o dal tribunale fallimentare in sede di opposizione ex art. 98 l.f.: invero, il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, ex art. 97 l.f., e le decisioni assunte all’esito dei giudizi di impugnazione ex art. 99 l.f., “producono effetti soltanto ai fini del concorso”.

7. Tanto trova conferma anche nel disposto d e ll’art. 120, ultimo comma, l.f., che prevede che “il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’art. 634 c.p.c.”: il creditore che intenda agire contro il debitore tornato in bonis non può dunque far valere nei suoi confronti, quale titolo esecutivo, la pronuncia di ammissione del credito al passivo , priva di efficacia ultra-concorsuale, potendo eventualmente giovarsene solo come prova scritta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo(Cass., sez. 1, 9 agosto 2017, n. 19752).

8. Risulta in definitiva palese che i giudizi di cui si discute trovano il loro necessario presupposto nella procedura concorsuale, sicché , con la revoca del fallimento, vengono a perdere la loro ragion d’essere: non avrebbe dunque alcun senso prevedere la possibilità di loro riassunzio ne da parte del creditore o del fallito tornato in bonis, entrambi privi di interesse ad ottenere una pronuncia definitiva di accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza del credito ai fini del concorso, che resterebbe priva di efficaciaal di fuori di esso.

9. Va pertanto ribadito che, nel caso di fallimento sottoposto al regime introdotto dal d. lgs. n. 5/06, la sopravvenuta revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo. 10.Il decreto impugnato va in conseguenza cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c. 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 22178/2015

10. Stante il sopravvenuto giudicato in ordine alla revoca della dichiarazione di fallimento e il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità, le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile l’opposizione allo stato passivo del Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposta da [OSCURATO:PERSONA] in A.S., cassa senza rinvio il decreto impugnato e compensa fra le parti le spese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 22178/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, anche disgiuntamente tra loro, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’AvvocatoGregorio Troilo, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2. - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimato - 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 22178/2015 avverso il decreto del Tribunale di Urbino , depositat o in data 17 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/5/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il Tribunale di Urbino, con decreto del 17 luglio 2015, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. , in nome e per conto di Medioleasings.p.a. in amministraz ione straordinaria, per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del credito di € 87.638,07 , preteso per il mancato pagamento dicanoni dovuti dalla società poi fallita in corrispettivo della locazione finanziaria di un capannone industriale. 2. Avverso tale decreto [OSCURATO:SOCIETA], in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In via pregiudizialedi rito, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo, atteso che, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta dall’A.S. di [OSCURATO:SOCIETA] in allegato alla memoria depositata, in data successivaalla proposizione del ricorso per cassazione è intervenuta la revoca della dichiarazione di f allimento d el [OSCURATO:PERSONA].r.l., pronunciata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza depositata il 21 marzo2017 passata in giudicato. 2.La produzione deve ritenersi ammissibile, in quanto nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia impugnata; in tal caso, dunque, non opera il divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che vale per i documenti formatisi nel corso del giudizio di merito oquando la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 22178/2015 anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (Cass., sez. 2, 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., sez. 3, 31 maggio 2019, n. 14883). 3. Appare poi opportuno puntualizzare che la questione della sorte del giudizio di opposizione allo stato passivo pendente in cassazione una volta che sia intervenuta, con sentenza passata in giudicato, la revoca della dichiarazione di fallimento,può essere affrontata d’ufficio da questa Corte (tenuta a prendere atto del giudicato esterno), a differenza che nel caso in cui, nella pendenza del ricorso, intervenga la chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 118, 1° comma, l. f.: ancorché non si dubiti che, sul piano processuale, le conseguenze della revoca o della chiusuradella procedura sulle controversie di cui all’art. 98 l. fall. siano le medesime, la chiusura costituisce infatti mera causa di interruzione del processo, come tale non incidente sul giudizio di legittimità. 4. Ciò premesso, va ricordato che nel vigore della legge fallimentare anteriore alla riforma di cui al d. lgs. n. 5/06 costituiva orientamento maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte che tanto la chiusura, quanto la revoca del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suopatrimonio, con la relativa legittimazione processuale, comportassero il subentro dell’ex fallito al curatore anche nei procedimentidi opposizione allo stato passivo o di accertamento delle dichiarazioni tardive di credito pendenti; si riteneva, pertanto,che, nell'ipotesi di cassazione con rinvio della sentenza d'appello resa in sede di opposizione allo stato passivo, sia il fallitotornato in bonis, sia il creditore opponente fossero legittimati a riassumere il giudizio dinanzi al giudice delrinvio (Cass., 6 marzo 1998, n. 2514; Cass., sez. 1, 12 ottobre 1994, n. 8331; Cass., sez. 1, 4 maggio 1983, n. 3052; Cass., sez. 1 27 agosto 1998, n. 8521; Cass., sez. 1, 11 aprile 1986, n. 2565; Cass., sez. 1, 23 ottobre 1969, n. 3478). 5. Tale orientamento, come già affermato da Cass., sez. 1,9 agosto 2017 n. 19857 e da Cass. sez. 1, 8 febbraio 2018 n. 3075, non può ricevere seguito nel regime introdotto dal d. lgs. n. 5/06 cit. 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 22178/2015 6. –Il giudizio di opposizione allo stato passivo, come emerge dall’art. 96, ultimo comma, l.f., è infatti un procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare, teso ad accertare il credito ai soli fini dell’ammissione al passivo, con efficacia endo-fallimentare del provvedimento emesso dal giudice delegato o dal tribunale fallimentare in sede di opposizione ex art. 98 l.f.: invero, il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, ex art. 97 l.f., e le decisioni assunte all’esito dei giudizi di impugnazione ex art. 99 l.f., “producono effetti soltanto ai fini del concorso”. 7. Tanto trova conferma anche nel disposto d e ll’art. 120, ultimo comma, l.f., che prevede che “il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’art. 634 c.p.c.”: il creditore che intenda agire contro il debitore tornato in bonis non può dunque far valere nei suoi confronti, quale titolo esecutivo, la pronuncia di ammissione del credito al passivo , priva di efficacia ultra-concorsuale, potendo eventualmente giovarsene solo come prova scritta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo(Cass., sez. 1, 9 agosto 2017, n. 19752). 8. Risulta in definitiva palese che i giudizi di cui si discute trovano il loro necessario presupposto nella procedura concorsuale, sicché , con la revoca del fallimento, vengono a perdere la loro ragion d’essere: non avrebbe dunque alcun senso prevedere la possibilità di loro riassunzio ne da parte del creditore o del fallito tornato in bonis, entrambi privi di interesse ad ottenere una pronuncia definitiva di accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza del credito ai fini del concorso, che resterebbe priva di efficaciaal di fuori di esso. 9. Va pertanto ribadito che, nel caso di fallimento sottoposto al regime introdotto dal d. lgs. n. 5/06, la sopravvenuta revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo. 10.Il decreto impugnato va in conseguenza cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c. 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 22178/2015 10. Stante il sopravvenuto giudicato in ordine alla revoca della dichiarazione di fallimento e il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità, le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile l’opposizione allo stato passivo del Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposta da [OSCURATO:PERSONA] in A.S., cassa senza rinvio il decreto impugnato e compensa fra le parti le spese del giudiz