CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 febbraio 2016
Cassazione n. 32540/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7385/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 320-D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 962, presso lo studio dell’avvocato DELL'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di FOGGIA n. 1826 /201 6 depositatoil 10/02/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –C on il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Foggia ha respinto l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.rl. proposta da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro il rigetto della propria domanda di rivendica e restituzione di una seriedi beni mobili, asseritamente collocati nella porzione d ello stabilimento industriale concesso in locazione da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis , e da quest’ultima concesso in sublocazione a ll’opponente ( si tratterebbe dello stesso stabilimento poi sottoposto ad esecuzione forzata ch e il custode giudiziario aveva concesso a [OSCURATO:SOCIETA] di occuparetemporaneamente, con divieto di sublocazione). 1.1. – In particolare, il giudice a quo ha ritenuto : A) che l a ricorrente «si è limitata ad una generica indicazione dei beni rivendicati, fornendo un elenco da s é redatto, inidoneo a consentire una esatta individuazione dei medesimi, in quanto non recante con riferimento a ciascun bene la descrizione analitica completa di richiami alla marca, al modello e al numero di matricola » , riscontrandosi «accanto ad ogni nome solo il rimando ad una fattura di acquisto, documento che tuttavia, non essendo munito di data certa ex art 2704 c.c., è, peraltro , di per sé inopponibile alla curatela fallimentare e quindi,a priori, insufficiente anche a fornire elementi in ordine alla rivendicata appartenenza»; B) che inoltre «non è stato addotto alcun elemento finalizzato ad accertare quali fossero precisamente i mobili rinvenuti dagli organi fallimentari nei locali industriali che la società opponente asserisce di aver condotto in sublocazione e la corrispondenza tra i suddetti e i beni mobili indicati in ricorso, lacuna, certamente , non colmabile mediante escussione dei testimoni oggetto di richiesta istruttoria, i quali , stando ai capitoli articolati,avrebbero, ove ammessi, riferito solo in modo ampio circa la coincidenza dei beni elencati ma, come detto , non descritti in ricorso con i beni indicati nelle allegate fatture di acquisto»; C) che infine risulta i ninfluente la deduzione circa la natura dell'attività aziendale della ricorrente ( produzione di oli i alimentari), la quale avrebbe potuto rilevare ai più limitati fini di rendere ammissibile, ai sensi dell’art. 621 c.p.c. ( cui rinvia l'art.103 l.fall.) «la prova per testimoni dell'esistenza del diritto del terzo sui beni mobili detenuti dal fallito, prova che, nella fattispecie, come già rilevato, non è stata, tuttavia , a monte , articolata in questi termini». 2. – Avverso detta decisione Fager propone ricorso per cassazione in tre motivi , cui il [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria, ove si dàatto che con decreto del 12/10/2022 il Tribunale di Foggia ha dichiarato chiuso il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ai sensi dell’art. 118l.fall. ( d isponendo che il curatore«provveda al deposito del presente decreto nel fascicolo delle cause pendenti» anche al fine di rendere edotto il giudicante «della prorogatio dei poteri del Curatore»). [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 103 l.f all . e dell’art. 948 c.c. , per avere il tribunale rigettato la domanda a causa della ritenuta mancanza di individuazione dei beni rivendicati, omettendo però di procedere all’esame delle fatture, allegate proprio a supporto della loro individuazione, soloperché prive di data certa anteriore. 2.2. – Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1378 c.c. sul presupposto che, qualora il tribunale avesse esaminato le fatture in questione, avrebbe potuto appurare che in ciascuna di esse i ben i erano descritt i individualmente e specificamente, anche con rimando ai rispettivi documenti di trasportoattestanti l’avvenuta consegna. 2.3. –Il terzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’ art.103 l.fall., dell’ art. 2729 c.c. e dell’art. 621, commi 1 e 2, c.p.c., poiché l’errato presupposto della ritenuta non individuabilità dei beni avrebbe indotto il tribunale ad escludere l’operatività dell’ art.621c.p.c., che ammette la prova presuntiva o testimoniale qualora l’esistenza del diritto sia resa verosimile dalla natura dell’attività esercitatadal terzo o dal debitore . 3. – Preliminarmente occorre dare atto, in rito, dell’ininfluenza della sopravvenuta chiusura del fallimento, non solo alla luce del novellato artt. 118, comma 2 l.fall. (che disciplina i casi di chiusura della procedura in pendenza di giudizi) ma anche per l’inoperatività della conseguente causa di interruzione del processo in sede di legittimità (da ultimo, Cass. 29670/2022). 4. – Nel merito, i primi due motivi sono fondati e vanno accolti, con assorbimento del terzo. 4.1. – La domanda d i ammissione al passivo fallimentare è connotata da una specificità maggiore rispetto ai canoni dell’art.164 c.p.c., poiché assolve non solo a lle ordinarie esigenze di chiarezza proprie di una domanda giudiziale, ma anche alla logica precipua di assicurare un reciproco controllo, il più agevole possibile, nell'ambito del cd. “contraddittorio incrociato” che caratterizza la formazione dello stato passivo concorsuale, ove vengono esaminati in un unico contesto processuale tutti i diritti vantati dai terzi nei confronti del debitore, anche in vista dell’esercizio del diritto di impugnazione riconosciuto dall’art. 98 l.fall., o ltre che alla funzione di rendere più efficiente l’amministrazione concorsuale, in relazione ai compiti gestori e organizzativi che gravano sugli organi della procedura (v. Cass.26781/2016,37102/2022). 4.2. –In particolare, l'art. 93, comma 3, n. 2), l.fall. richiede la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, e il successivo comma 4 prevede l’inammissibilità del ricorso qualora detto requisito risulti «omesso o assolutamente incerto», con la conseguenza la relativa domanda è ammissibile soltanto se la cosa mobile sia stata determinata nella sua specifica e precisa individualità ( ex multis , 10206/2005 , 30894/2017, 1891/2018, 13511/2021). 4.3. – Questo particolare rigore, che contempla non solo l’omissione ma anche l’assoluta incertezza dei requisiti prescritti, risponde anche all’esigenza di circoscrivere in modo chiaro l’eventuale ambito di un possibile vizio di ultrapetizione, alla luce di quanto dispone l’art. 95, comma 3, l.fall. (per cui il giudice delegato decide «nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati») ed in vista del rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass.6279/2022, 37102/2022). 4.4. – Tuttavia, c ostituisce principio altrettanto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’oggetto della domanda ex art. 93 l.fall. si individua alla stregua delle complessive indicazioni contenute nella stessa e dei documenti allegati (Cass.7287/2013, 33008/2019, 10990/2021; cfr. Cass. 40392/2021), e tale principio non risulta rispettato dal tribunale, che ha dichiaratamente escluso di valutare la descrizione dei beni contenuta nelle fatture allegate solo in ragione della loro mancanza di data certa, aspetto che potrebbe in tesi rilevare ai fini della prova della proprietà dei beni, non già, in via anticipata,ai fini della ammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 93, comma 4, l.fall. 4.5. – Resta assorbito il terzo motivo, poiché le ulteriori valutazioni del tribunale in tema di prova testimoniale ex art. 621 c.p.c. si fondano sul presupposto della insufficiente descrizione dei beni rivendicati. 5. – Il decreto va quindi cassato con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere a