CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18509/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 24265-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 290, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, in l.c.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore commissario liquidatore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - intimata - avverso il decreto n. 10829/2021 del Tribunale di Potenza, depositato in data 4 agosto 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24265/2021 Numero sezionale 4658/2022 Numero di raccolta generale 18509/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorso avverso il decreto n. 10829/2021, depositato il 4.8.2021, con cui è stata respinta l’opposizione allo stato passivo proposta dallo stesso Scutari contro il provvedimento del commissario liquidatore dell’amministrazione straordinaria [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la sua domanda di ammissione al passivo per la somma di euro 82.116,65, quale contributo per l’assegnazione di un alloggio; Il Tribunale - dopo aver ricordato che l’opponente aveva lamentato l’erroneità della decisione impugnata per non aver la stessa considerato che non aveva ricevuto la comunicazione ex art. 207 l. fall. – ha rilevato che: a) con d.m. del 28.4.2011 il Mise aveva disposto la messa in liquidazione della predetta società; b) con raccomandata del 18.12.2011 il commissario liquidatore aveva comunicato ex art. 207 l. fall. allo Scutari la mancanza della documentazione contabile della società e la necessità di produrre documentazione idonea a dimostrare il credito; c) tale raccomandata, indirizzata allo Scutari in [OSCURATO:PERSONA] dei Tigli n. 15, era stata ricevuta in data 15.2.2012 da [OSCURATO:PERSONA]; d) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Potenza lo stato passivo della società in liquidazione coatta; e) con comunicazione del 6.5.2019, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dello Scutari, era stata inviata al commissario liquidatore la documentazione relativa ai versamenti, dandosi atto nella predetta missiva che il commissario aveva comunicato con raccomandata del 18.12.2011 l’assenza di contabilità; f) con domanda del 26.6.2020 Scutari aveva chiesto l’ammissione tardiva al passivo e che in data 11.1.2021 era stato depositato presso la cancelleria del tribunale lo stato passivo relativo alla domande tardive; g) che infine l’affermazione dello Scutari – secondo cui, a giustificazione del ritardo, non aveva ricevuto la raccomandata del 18.12.2011 (con la quale il commissario gli aveva comunicato la mancanza di documentazione) – era rimasta smentita dalla documentazione prodotta dal commissario liquidatore dalla quale era emerso che nella stessa comunicazione del 6.5.2019 si dava atto che il precedente commissario aveva comunicato con raccomandata del 18.12.2011 l’assenza di contabilità, con ciò F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24265/2021 Numero sezionale 4658/2022 Numero di raccolta generale 18509/2022 riconoscendosi da parte dello Scutari che, con tale comunicazione, aveva Data pubblicazione 08/06/2022 avuto conoscenza della richiesta di integrazione documentale inviata dal commissario in data 18.11.2011 e che, pertanto, risultava corretta la decisione di quest’ultimo di ritenere la domanda di ammissione tardiva, avanzata il 26.6.2020, inammissibile; che la liquidazione coatta amministrativa, intimata, non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 l. fall., in quanto richiamato dall’art. 209, medesima legge, sul rilievo che il tribunale avrebbe errato nell’applicare alla procedura di liquidazione coatta amministrativa l’art. 101 l. fall.; 1.1 che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la tesi perorata dalla difesa del ricorrente cozza inevitabilmente con il chiaro disposto normativo dettato dall’art. 209 l. fall. che, al secondo comma, espressamente prevede, per le liquidazioni coatte amministrative, che “Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli artt. 98, 99, 101 e 103 …”; 1.2 che peraltro il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi, nella subiecta materia, da questa Corte di legittimità secondo i quali - ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di cui all'ultimo comma dell'art. 101 l.fall. (cd. supertardiva) - il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 l.fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso, il creditore abbia avuto comunque notizia del fallimento (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 21316 del 20/10/2015; Cass. 11000/2022); che il Tribunale ha infatti ritenuto che il commissario liquidatore avesse fornito adeguata prova della conoscenza aliunde della procedura concorsuale da parte del creditore istante, tramite l’allegazione della comunicazione del 6.5.2019 nella quale lo stesso Scutari riconosceva di aver ricevuto la F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24265/2021 Numero sezionale 4658/2022 Numero di raccolta generale 18509/2022 precedente richiesta di integrazione documentale del 18.12.2011 avanzata Data pubblicazione 08/06/2022 dal commissario liquidatore; 2. che con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sul rilievo che il tribunale non avrebbe tenuto in considerazione il certificato di residenza dal quale risultava che nel periodo dal 27 settembre 2011 al 24 settembre 2013 egli ricorrente sarebbe stato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 88 e non già all’indirizzo ove il commissario aveva inoltrato la comunicazione del 18.11.2011; 2.1 che anche il secondo motivo è inammissibile; che la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) ha precisato che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; che in realtà il ricorrente non ha neanche enucleato un “fatto storico” del cui omesso esame si duole oggi ai sensi del sopra richiamato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., limitandosi a dolere del mancato esame di un documento ritenuto, nella sua prospettazione, decisivo e che, tuttavia, decisivo non è perché, secondo la diversa ricostruzione fattuale operata dal F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24265/2021 Numero sezionale 4658/2022 Numero di raccolta generale 18509/2022 Tribunale, la conoscenza aliunde da parte del creditore istante della procedura Data pubblicazione 08/06/2022 concorsuale era stata ammessa da quest’ultimo nella sua comunicazione del 6.5.2019; che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata; che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se