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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 30128/2022

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vv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo [OSCURATO:EMAIL] , elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, come da procura in calce all’atto -ricorrente- RG 21762/2019- g.est. m.ferro Pag. 2 di 7 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non in proprio ma in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( già titolare Morgana dei rapporti del contratto di leasing per cessione da MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona dell’amministratore delegato, rappr. e dif. dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 691, [OSCURATO:EMAIL], giusta procura rilasciata su foglio separato; -resistente- per la cassazione del decreto del Tribunale di Chieti n. 5127/2019 del 19.06.2019 in R.G. n. 2074/2018; vista la memoria del controricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 dalPresidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna il decreto del Tribunale di Chieti n. 5127/2019 del 19.06.2019 in R.G. n. 2074/2018, che ha accolto l’opposizione allo stato passivo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che aveva agito per Monte dei [OSCURATO:PERSONA] banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a., poi cedente il contrattoa [OSCURATO:SOCIETA] e per gli effetti rispetto ai soggetti come in epigrafe indicati come controricorrenti) e così disponendo, in conformità alla insinuazione, l’ammissione del relativo credito; 2.il tribunale ha premesso che: a) la domanda ultratardiva di ammissione al passivo concerneva, secondo la deduzione RG 21762/2019- g.est. m.ferro Pag. 3 di 7 dell’opponente,il credito relativo al contratto di locazione finanziaria n. 3005899 stipulato dalla banca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con l’utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA]. ( poi ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. in data 12.03.2019) e alla fidejussione prestata dalla società fallita in favore della concedente; b) con decreto del 5.10.2018 il giudice delegato ha ritenuto l’inammissibilità della domanda di ammissione ultratardiva, essendo la società unipersonale e facenteparte del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., mancando così la prova della non imputabilità del ritardo, risultando un notevole lasso di tempo dalla scadenza del termine stabilito dall’art. 101 comma 1 l.f.ed infine considerando che la opponente già aveva conferito mandato a banca M.P.S. di agire a tutela dei propri crediti in ogni sede, banca che a sua volta aveva presentato domanda di ammissione al passivo del medesimo fallimento, formulando anche opposizione avverso il relativo decreto e dunque così dimostrando che anche l’opponente attuale era a conoscenza della medesima procedura concorsuale in esame; c) l’opposizione deduceva l’erroneità del provvedimento per non avere l’opponente mai ricevuto la comunicazione ex art. 92 l.f. e perché il provvedimento non è stato esaminato a seguito di udienza nel contraddittorio delle parti;

3. i l tribunale ha ritenuto : a) irrilevante la mancata fissazione dell’udienza in contraddittorio ex art.101 l.f., avendo potuto la creditrice far valere il credito nella sede dell’opposizione allo stato passivo; b) non dimostrato, secondo la eccezione della curatela, che il creditore abbia avuto comunque notizia del fallimento, nonostante il mancato avviso ex art.92 l.f. ; c) in particolare non integrata la necessaria prova di detta conoscenza con il mero richiamo all’appartenenza della opponente al gruppo bancario MPS e alla domanda di credito della capogruppo, perché circostanza non RG 21762/2019- g.est. m.ferro Pag. 4 di 7 documentata e comunque in quanto “la struttura dimensionale della M.P.S. e della resistente” confliggono con la congettura di un’automatica conoscibilità, così come analoga presunzione non può essere ricavata, per gli stessi limiti di prova e convincimento, dalla procura rilasciata dalla ricorrente alla M.P.S. di procedere per il recupero di tutti i crediti della prima e verso i soggetti da essa finanziati, stante “la generalità dell e controversie” e tanto più che proprio tale circostanza ben avrebbe consentito al curatore di spedire l’avviso all’odierno creditore; il credito veniva pertanto ammesso come richiesto in domanda; 4.il ricorso è su quattro motivi e il resistente ha depositato controricorso per rispondervi; 5.con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 98 e 101 ult. co l.f., per avere il tribunale ritenuto ammissibile la domanda di insinuazione al passivo, nonostante la creditrice abbia omesso qualsiasi indicazione circa le ragioni della tardività, allegandole per la prima volta solo con l’atto di opposizione; 6.con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di fattidecisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, per avere il tribunale ritenuto non provata la conoscenza del fallimento da parte della creditrice, trascurando la allegazione della pendenza sin dal 2017 dinanzi al Tribunale di Chieti di altro giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da M.P.S., per crediti propri e così in contraddizione insanabile con l’affermata ignoranza del fallimento, al fine di agire per crediti di cui era mandatariasin dal 2013 e dunque anche per lo stesso fallimento, con richiamo improprio alla adeguata complessità della struttura; 7.con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1704 e 1391 c.c., per avere il tribunale trascurato che, nell’ambito di un rapporto di mandato, ogni qual volta assume rilievo la conoscenza o l’ignoranza di determinate circostanze occorre far RG 21762/2019- g.est. m.ferro Pag. 5 di 7 riferimento al rappresentante (banca M.P.S.) e non alla presunta ignoranza del rappresentato ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); 8.con il quarto motivo, il fallimento ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 88 c.p.c., per averlo il tribunale condannato al pagamento delle spese del giudizio, non riconoscendo sussistenti quei gravi e giustificati motivi (quali l’omessa indicazione in sede di insinuazione delle ragioni di ritardo e della conseguente preclusione del contraddittorio) che legittimano la compensazione, in uno con la violazione da parte della banca del dovere di lealtà e probità. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.il primo motivo è per un profilo inammissibile; dallo scarno tenore letterale del decreto, sul punto non smentito dagli atti difensivi, risulta che una originaria insinuazione al passivo di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A e, per essa, della banca mandataria, sia stata dichiarata inammissibile dal giudice delegato del fallimento, senza fissazione dell’udienza, dunque in applicazione apparente dell’art.96 co.1 l.f.; in realtà la censura relativa all’omessa convocazi one delle parti è stata oggetto di specifica doglianza da parte della banca ed ha trovato trattazione denegativa in decreto, laddove il tribunale ha configurato lo sviluppo pieno delle difese dell’opponente quale proprio del procedimento impugnatorio così instaurato e bastevole ad evitare un vizio del contraddittorio;

2. si tratta di statuizione che ora risulta impugnata ma dal fallimento ricorrente, il quale non evidenzia in ricorso in modo specifico ed esauriente come altrettale vizio, dal lato della incompletezza della domanda di credito originaria, fosse già stato fatto valere altresì dalla curatela in sede di costituzione nel giudizio di opposizione; sotto questo RG 21762/2019- g.est. m.ferro Pag. 6 di 7 versante il motivo difetta di autosufficienza, né esprime un apprezzabile interesse processuale per il ricorrente, avendo esso – avanti al tribunale – dispiegato altre difese di merito, vertenti sulla conoscenza aliunde del fallimentoin capo al creditore;

3. il secondo profilo del motivo è fondato, con assorbimento dei successivi; è pacifico che la domanda di credito della banca debba essere scrutinata, ai sensi dell’art.101 co.4 l.f., siccome ultratardiva e che la rappresentazione del rilievo causale del ritardo della sua proposizione rispetto a fattori di non imputabilità voluti dalla norma non si declini appieno secondo i parametri di autoresponsabilità anche di recente valorizzati da questa Corte; se infatti non risulta contestato che alla banca non sia stato comunicato l’avviso del curatore ex art.92 l.f., al di là della integrazione di altri fattori di conoscenza aliundedel fallimento (oggetto di trattazione e apprezzamento non positivo da parte del giudice di merito), viene in evidenza, preliminarmente, il principio per cui «l'istante ha l'onere di provare la non imputabilità a sé sia della causa esterna, sia dell'inerzia sino a quel momento protratta»;

4. anche il secondo profilo rientra infatti nel requisito della non imputabilità della tardività, «dovendo l'istante al riguardo, del pari, prospettare una specifica giustificazione.

Onde la dimostrazione della non imputabilità verte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sopra un duplice oggetto: da un lato, la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale attivazione; dall'altro lato, la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente ed il compimento dell'atto, che si vuole utilmente posto in essere.

La ratio acceleratoria dell'art. 101 l. fall., volta a contenere le insinuazioni entro un termine dato, ed il riferimento non equivoco della legge alla nozione di non imputabilità determina il rilievo di questa non solo per l'evento esterno, ma anche per l'avere esso impedito di agire sino al momento in cui lo si è fatto.

RG 21762/2019- g.est. m.ferro Pag. 7 di 7 L'onere della prova ai fini dell'ammissibilità della domanda c.d. ultratardiva attiene, dunque, alla dimostrazione della "non imputabilità", ossia della ragione del mancato adempimento e della influenza sul decorso del termine senza che esso fosse espletato» (Cass. 11000/2022); si tratta di principio cui il Collegio intende dare continuità, pertanto replicabile nella vicenda di causa e con assorbimento delle residue censure; il ricorso va dunque dichiarato inammissibile quanto a l primo profilo del primo motivo, accolto nel restante, con assorbimento delle residue censure, conseguendone la cassazione del decreto ed il rinvio al tribunale.

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, ai sensi di cui in motivazione, cassa e rinvia al Tribunale di Chieti,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022 il presidente estensore dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo [OSCURATO:EMAIL] , elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, come da procura in calce all’atto -ricorrente- RG 21762/2019- g.est. m.ferro Pag. 2 di 7 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non in proprio ma in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( già titolare Morgana dei rapporti del contratto di leasing per cessione da MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona dell’amministratore delegato, rappr. e dif. dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 691, [OSCURATO:EMAIL], giusta procura rilasciata su foglio separato; -resistente- per la cassazione del decreto del Tribunale di Chieti n. 5127/2019 del 19.06.2019 in R.G. n. 2074/2018; vista la memoria del controricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 dalPresidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna il decreto del Tribunale di Chieti n. 5127/2019 del 19.06.2019 in R.G. n. 2074/2018, che ha accolto l’opposizione allo stato passivo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che aveva agito per Monte dei [OSCURATO:PERSONA] banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a., poi cedente il contrattoa [OSCURATO:SOCIETA] e per gli effetti rispetto ai soggetti come in epigrafe indicati come controricorrenti) e così disponendo, in conformità alla insinuazione, l’ammissione del relativo credito; 2.il tribunale ha premesso che: a) la domanda ultratardiva di ammissione al passivo concerneva, secondo la deduzione RG 21762/2019- g.est. m.ferro Pag. 3 di 7 dell’opponente,il credito relativo al contratto di locazione finanziaria n. 3005899 stipulato dalla banca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con l’utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA]. ( poi ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. in data 12.03.2019) e alla fidejussione prestata dalla società fallita in favore della concedente; b) con decreto del 5.10.2018 il giudice delegato ha ritenuto l’inammissibilità della domanda di ammissione ultratardiva, essendo la società unipersonale e facenteparte del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., mancando così la prova della non imputabilità del ritardo, risultando un notevole lasso di tempo dalla scadenza del termine stabilito dall’art. 101 comma 1 l.f.ed infine considerando che la opponente già aveva conferito mandato a banca M.P.S. di agire a tutela dei propri crediti in ogni sede, banca che a sua volta aveva presentato domanda di ammissione al passivo del medesimo fallimento, formulando anche opposizione avverso il relativo decreto e dunque così dimostrando che anche l’opponente attuale era a conoscenza della medesima procedura concorsuale in esame; c) l’opposizione deduceva l’erroneità del provvedimento per non avere l’opponente mai ricevuto la comunicazione ex art. 92 l.f. e perché il provvedimento non è stato esaminato a seguito di udienza nel contraddittorio delle parti; 3. i l tribunale ha ritenuto : a) irrilevante la mancata fissazione dell’udienza in contraddittorio ex art.101 l.f., avendo potuto la creditrice far valere il credito nella sede dell’opposizione allo stato passivo; b) non dimostrato, secondo la eccezione della curatela, che il creditore abbia avuto comunque notizia del fallimento, nonostante il mancato avviso ex art.92 l.f. ; c) in particolare non integrata la necessaria prova di detta conoscenza con il mero richiamo all’appartenenza della opponente al gruppo bancario MPS e alla domanda di credito della capogruppo, perché circostanza non RG 21762/2019- g.est. m.ferro Pag. 4 di 7 documentata e comunque in quanto “la struttura dimensionale della M.P.S. e della resistente” confliggono con la congettura di un’automatica conoscibilità, così come analoga presunzione non può essere ricavata, per gli stessi limiti di prova e convincimento, dalla procura rilasciata dalla ricorrente alla M.P.S. di procedere per il recupero di tutti i crediti della prima e verso i soggetti da essa finanziati, stante “la generalità dell e controversie” e tanto più che proprio tale circostanza ben avrebbe consentito al curatore di spedire l’avviso all’odierno creditore; il credito veniva pertanto ammesso come richiesto in domanda; 4.il ricorso è su quattro motivi e il resistente ha depositato controricorso per rispondervi; 5.con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 98 e 101 ult. co l.f., per avere il tribunale ritenuto ammissibile la domanda di insinuazione al passivo, nonostante la creditrice abbia omesso qualsiasi indicazione circa le ragioni della tardività, allegandole per la prima volta solo con l’atto di opposizione; 6.con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di fattidecisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, per avere il tribunale ritenuto non provata la conoscenza del fallimento da parte della creditrice, trascurando la allegazione della pendenza sin dal 2017 dinanzi al Tribunale di Chieti di altro giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da M.P.S., per crediti propri e così in contraddizione insanabile con l’affermata ignoranza del fallimento, al fine di agire per crediti di cui era mandatariasin dal 2013 e dunque anche per lo stesso fallimento, con richiamo improprio alla adeguata complessità della struttura; 7.con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1704 e 1391 c.c., per avere il tribunale trascurato che, nell’ambito di un rapporto di mandato, ogni qual volta assume rilievo la conoscenza o l’ignoranza di determinate circostanze occorre far RG 21762/2019- g.est. m.ferro Pag. 5 di 7 riferimento al rappresentante (banca M.P.S.) e non alla presunta ignoranza del rappresentato ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); 8.con il quarto motivo, il fallimento ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 88 c.p.c., per averlo il tribunale condannato al pagamento delle spese del giudizio, non riconoscendo sussistenti quei gravi e giustificati motivi (quali l’omessa indicazione in sede di insinuazione delle ragioni di ritardo e della conseguente preclusione del contraddittorio) che legittimano la compensazione, in uno con la violazione da parte della banca del dovere di lealtà e probità. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.il primo motivo è per un profilo inammissibile; dallo scarno tenore letterale del decreto, sul punto non smentito dagli atti difensivi, risulta che una originaria insinuazione al passivo di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A e, per essa, della banca mandataria, sia stata dichiarata inammissibile dal giudice delegato del fallimento, senza fissazione dell’udienza, dunque in applicazione apparente dell’art.96 co.1 l.f.; in realtà la censura relativa all’omessa convocazi one delle parti è stata oggetto di specifica doglianza da parte della banca ed ha trovato trattazione denegativa in decreto, laddove il tribunale ha configurato lo sviluppo pieno delle difese dell’opponente quale proprio del procedimento impugnatorio così instaurato e bastevole ad evitare un vizio del contraddittorio; 2. si tratta di statuizione che ora risulta impugnata ma dal fallimento ricorrente, il quale non evidenzia in ricorso in modo specifico ed esauriente come altrettale vizio, dal lato della incompletezza della domanda di credito originaria, fosse già stato fatto valere altresì dalla curatela in sede di costituzione nel giudizio di opposizione; sotto questo RG 21762/2019- g.est. m.ferro Pag. 6 di 7 versante il motivo difetta di autosufficienza, né esprime un apprezzabile interesse processuale per il ricorrente, avendo esso – avanti al tribunale – dispiegato altre difese di merito, vertenti sulla conoscenza aliunde del fallimentoin capo al creditore; 3. il secondo profilo del motivo è fondato, con assorbimento dei successivi; è pacifico che la domanda di credito della banca debba essere scrutinata, ai sensi dell’art.101 co.4 l.f., siccome ultratardiva e che la rappresentazione del rilievo causale del ritardo della sua proposizione rispetto a fattori di non imputabilità voluti dalla norma non si declini appieno secondo i parametri di autoresponsabilità anche di recente valorizzati da questa Corte; se infatti non risulta contestato che alla banca non sia stato comunicato l’avviso del curatore ex art.92 l.f., al di là della integrazione di altri fattori di conoscenza aliundedel fallimento (oggetto di trattazione e apprezzamento non positivo da parte del giudice di merito), viene in evidenza, preliminarmente, il principio per cui «l'istante ha l'onere di provare la non imputabilità a sé sia della causa esterna, sia dell'inerzia sino a quel momento protratta»; 4. anche il secondo profilo rientra infatti nel requisito della non imputabilità della tardività, «dovendo l'istante al riguardo, del pari, prospettare una specifica giustificazione. Onde la dimostrazione della non imputabilità verte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sopra un duplice oggetto: da un lato, la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale attivazione; dall'altro lato, la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente ed il compimento dell'atto, che si vuole utilmente posto in essere. La ratio acceleratoria dell'art. 101 l. fall., volta a contenere le insinuazioni entro un termine dato, ed il riferimento non equivoco della legge alla nozione di non imputabilità determina il rilievo di questa non solo per l'evento esterno, ma anche per l'avere esso impedito di agire sino al momento in cui lo si è fatto. RG 21762/2019- g.est. m.ferro Pag. 7 di 7 L'onere della prova ai fini dell'ammissibilità della domanda c.d. ultratardiva attiene, dunque, alla dimostrazione della "non imputabilità", ossia della ragione del mancato adempimento e della influenza sul decorso del termine senza che esso fosse espletato» (Cass. 11000/2022); si tratta di principio cui il Collegio intende dare continuità, pertanto replicabile nella vicenda di causa e con assorbimento delle residue censure; il ricorso va dunque dichiarato inammissibile quanto a l primo profilo del primo motivo, accolto nel restante, con assorbimento delle residue censure, conseguendone la cassazione del decreto ed il rinvio al tribunale. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, ai sensi di cui in motivazione, cassa e rinvia al Tribunale di Chieti,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022 il presidente estensore dott. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30128/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris