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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 28111/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4908-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di procuratrice speciale di "[OSCURATO:PERSONA] S.R.L." eTATOOINE [OSCURATO:SOCIETA].", rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bottazzi, giusta procura speciale in atti. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in Liquidazione, in persona del c uratore p.t. rappresentato e difeso dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al controricorso. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Torino, n. cronologico 8/2023 del 17/01/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con domanda tardiva , depositata il 15.6.2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante per fusione [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta incorporante [OSCURATO:SOCIETA].) chiese l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del credito di € 67.710,00, preteso in prededuzione, a titolo di indennità di occupazione di un’area di circa 50 mq, sita all’interno di un autosalone con annessa officina di sua proprietà.

A fondamento della domanda espose: che l’immobile era stato acquistato da [OSCURATO:SOCIETA] e concesso in leasing a [OSCURATO:SOCIETA]., la quale nel gennaio 2010 lo aveva locato ad Appendinos.r.l.; questa, a sua volta, ne aveva sub-locato 50 mq circa, occupati da un’antenna - traliccio, dapprima a [OSCURATO:SOCIETA]. e poi ad [OSCURATO:SOCIETA]. ; sia Nova, sia Appendino erano state dichiarate fallite il 13.8.2014. ; il G.D. al Fallimento di Nova aveva accolto la domanda di rivendica da essa presentata, ma l’immobile le era stato riconsegnato il 15.12.2016 senza che fosse stato risolto il contratto di sub-locazione, dal quale il curatore del [OSCURATO:PERSONA] si era sciolto solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], continuando però a riscuotere le indennità di occupazione, che invece le spettavano, sino al 30.4.2019.

2. La domanda fu dichiarata inammissibile dal G.D. perché depositata oltre il termine di cui all’art. 101 u. comma l. fall. 3-L’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro detto provvedimento è stata respinta dal Tribunale di Torino con decreto del 17.1.2023.

Il tribunale,alla luce dei principi enunciati da Cass. 11000 del 5.4.2022, ha ribadito che la domanda era inammissibile perché presentata a distanza di quasi un anno dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere, senza allegazione di ragioni giustificatrici del ritardo; ha comunque osservato che la medesima conclusione sarebbe stata assunta pur applica ndo la giurisprudenza più favorevole al la creditrice, secondo cui l ’ammissione dei crediti prededucibili va richiesta entro un anno dal momento di cessazione della causa impeditiva, in quanto nella specie il termine annuale doveva farsi decorrere dal 15.12.2016, data in cui l’opponente, rientrat a nel possesso dell’immobile e presa inevitabile conte zza dell a perdurante occupazione di una sua parte, avrebbe dovuto rivolgersi non già al [OSCURATO:SOCIETA].,con cui non aveva mai avuto rapporti contrattuali, ma al [OSCURATO:SOCIETA]. o direttamente al soggetto terzo occupante, per ottenere la liberazione dell a porzione occupata o il riconoscimento del credito indennitario .

2. Il decreto, pubblicato il 17.1.2023 , è stat o impugnat o da AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nelle qualitàdi rappresentante e mandataria delle cessionarie del credito, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazioneha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte in via preliminare dal Fallimento devono essere respinte.

1.1. Quella concernente il difetto di prova della titolarità del credito in capo alle società mandanti, rappresentate in giudizio da AMCO, è smentita dalla documentazione allegata all’atto, dalla quale emerge non solo che (come riconosciuto dal controricorrente) l’immobile in origine acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. è stato ceduto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] SPV, ma anche che tutti i diritti di credito sorti in dipendenza della proprietà del bene e del contratto di locazione finanziaria sono stati trasferiti a [OSCURATO:SOCIETA].(cfr. a ll. ti D, E, F e Gricorrente).

1.2. L’eccezione concernente il difetto di rappresentanza processuale di colei che ha rilasciato la procura ad AMCO è invece smentita dall’all.

A al ricorso, dal quale risulta espressamente il potere della conferente di “promuovere i giudizi di opposizione allo stato passivo”, che tali rimangono anche in sede di legittimità. 2.Con il primo motivo AMCO, nella qualità, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 101 l. fall ., per aver il Tribunale computato il termine perla presentazione della domanda dal 15.12.2016 (data di avvenuta restituzione dell’immobile da parte del Fallimento dell’utilizzatore [OSCURATO:SOCIETA].), anziché dal 16.7.2019 (data della comunicazione con cui il curatore del [OSCURATO:PERSONA] aveva informato InWit e l’allora [OSCURATO:SOCIETA] che l’area sublocataera tornata nella disponibilità della banca), e così ritenuto erroneamente inammissibile l’insinuazione perché presentata con un significativo ritardo, incompatibile rispetto alle esigenze di ragionevole durata del procedimento fallimentare. 2.1 Il motivo è inammissibile perché non investe la prima delle due autonome rationesdecidendi sulle quali si fonda il decreto impugnato: il tribunale infatti , proprio aderendo alla prospettazione in fatto invocata dalla ricorrente, ha in primo luogo affermato che la domanda era inammissibile, in quanto “ultratardiva”, perché presentata a distanza di quasi anno dalla data del 16.7.2019(e non già di oltre tre anni dal dicembre 2016), senza che Intesa avesse allegato le ragioni giustificatrici del ritardo.

Il giudice ha, sul punto, fatto proprio l’indirizzo giurisprudenziale di Cass. 11000 del 5.4.2022, secondo cui “in tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, il disposto dell'ultimo comma dell'art.101 l. fall., relativo alle domande c.d.

"ultratardive", va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento”.

A tale indirizzo AMCO non ha rivolto alcuna critica, limitandosi a osservare incidentalmente che la pronuncia di legittimità richiamata dal tribunale sarebbe isolata , senza però considerare che ( a prescindere dal rilievo che in realtà il principio espresso da Cass.11000/2022 cit. è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte)su detto richiamo si fondava comunque una ragione di rigetto dell’opposizione distinta da quella- secondo cui il dies a quo dal quale decorreva il termine annuale per la presentazione della domanda andava in realtà individuato nel dicembre 2016 – su cui si appuntano le censure illustrate nel motivo.

Ne consegue il difetto di interesse della ricorrente a veder esaminate dette censure (cfr., fra moltissime, Cass. 18641/017).

3. Resta assorbito il secondo mezzo, che denuncia violazione e/o falsa, erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c., col quale AMCO lamenta l’erroneità della statuizione di condanna dell’allora opponente al pagamento delle spese del giudizio ex art. 98 l. fall. in ragione dell’altrettanto erronea decisione nel merito della causa.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4908-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di procuratrice speciale di "[OSCURATO:PERSONA] S.R.L." eTATOOINE [OSCURATO:SOCIETA].", rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bottazzi, giusta procura speciale in atti. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in Liquidazione, in persona del c uratore p.t. rappresentato e difeso dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al controricorso. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Torino, n. cronologico 8/2023 del 17/01/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con domanda tardiva , depositata il 15.6.2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante per fusione [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta incorporante [OSCURATO:SOCIETA].) chiese l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del credito di € 67.710,00, preteso in prededuzione, a titolo di indennità di occupazione di un’area di circa 50 mq, sita all’interno di un autosalone con annessa officina di sua proprietà. A fondamento della domanda espose: che l’immobile era stato acquistato da [OSCURATO:SOCIETA] e concesso in leasing a [OSCURATO:SOCIETA]., la quale nel gennaio 2010 lo aveva locato ad Appendinos.r.l.; questa, a sua volta, ne aveva sub-locato 50 mq circa, occupati da un’antenna - traliccio, dapprima a [OSCURATO:SOCIETA]. e poi ad [OSCURATO:SOCIETA]. ; sia Nova, sia Appendino erano state dichiarate fallite il 13.8.2014. ; il G.D. al Fallimento di Nova aveva accolto la domanda di rivendica da essa presentata, ma l’immobile le era stato riconsegnato il 15.12.2016 senza che fosse stato risolto il contratto di sub-locazione, dal quale il curatore del [OSCURATO:PERSONA] si era sciolto solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], continuando però a riscuotere le indennità di occupazione, che invece le spettavano, sino al 30.4.2019. 2. La domanda fu dichiarata inammissibile dal G.D. perché depositata oltre il termine di cui all’art. 101 u. comma l. fall. 3-L’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro detto provvedimento è stata respinta dal Tribunale di Torino con decreto del 17.1.2023. Il tribunale,alla luce dei principi enunciati da Cass. 11000 del 5.4.2022, ha ribadito che la domanda era inammissibile perché presentata a distanza di quasi un anno dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere, senza allegazione di ragioni giustificatrici del ritardo; ha comunque osservato che la medesima conclusione sarebbe stata assunta pur applica ndo la giurisprudenza più favorevole al la creditrice, secondo cui l ’ammissione dei crediti prededucibili va richiesta entro un anno dal momento di cessazione della causa impeditiva, in quanto nella specie il termine annuale doveva farsi decorrere dal 15.12.2016, data in cui l’opponente, rientrat a nel possesso dell’immobile e presa inevitabile conte zza dell a perdurante occupazione di una sua parte, avrebbe dovuto rivolgersi non già al [OSCURATO:SOCIETA].,con cui non aveva mai avuto rapporti contrattuali, ma al [OSCURATO:SOCIETA]. o direttamente al soggetto terzo occupante, per ottenere la liberazione dell a porzione occupata o il riconoscimento del credito indennitario . 2. Il decreto, pubblicato il 17.1.2023 , è stat o impugnat o da AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nelle qualitàdi rappresentante e mandataria delle cessionarie del credito, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazioneha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte in via preliminare dal Fallimento devono essere respinte. 1.1. Quella concernente il difetto di prova della titolarità del credito in capo alle società mandanti, rappresentate in giudizio da AMCO, è smentita dalla documentazione allegata all’atto, dalla quale emerge non solo che (come riconosciuto dal controricorrente) l’immobile in origine acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. è stato ceduto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] SPV, ma anche che tutti i diritti di credito sorti in dipendenza della proprietà del bene e del contratto di locazione finanziaria sono stati trasferiti a [OSCURATO:SOCIETA].(cfr. a ll. ti D, E, F e Gricorrente). 1.2. L’eccezione concernente il difetto di rappresentanza processuale di colei che ha rilasciato la procura ad AMCO è invece smentita dall’all. A al ricorso, dal quale risulta espressamente il potere della conferente di “promuovere i giudizi di opposizione allo stato passivo”, che tali rimangono anche in sede di legittimità. 2.Con il primo motivo AMCO, nella qualità, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 101 l. fall ., per aver il Tribunale computato il termine perla presentazione della domanda dal 15.12.2016 (data di avvenuta restituzione dell’immobile da parte del Fallimento dell’utilizzatore [OSCURATO:SOCIETA].), anziché dal 16.7.2019 (data della comunicazione con cui il curatore del [OSCURATO:PERSONA] aveva informato InWit e l’allora [OSCURATO:SOCIETA] che l’area sublocataera tornata nella disponibilità della banca), e così ritenuto erroneamente inammissibile l’insinuazione perché presentata con un significativo ritardo, incompatibile rispetto alle esigenze di ragionevole durata del procedimento fallimentare. 2.1 Il motivo è inammissibile perché non investe la prima delle due autonome rationesdecidendi sulle quali si fonda il decreto impugnato: il tribunale infatti , proprio aderendo alla prospettazione in fatto invocata dalla ricorrente, ha in primo luogo affermato che la domanda era inammissibile, in quanto “ultratardiva”, perché presentata a distanza di quasi anno dalla data del 16.7.2019(e non già di oltre tre anni dal dicembre 2016), senza che Intesa avesse allegato le ragioni giustificatrici del ritardo. Il giudice ha, sul punto, fatto proprio l’indirizzo giurisprudenziale di Cass. 11000 del 5.4.2022, secondo cui “in tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, il disposto dell'ultimo comma dell'art.101 l. fall., relativo alle domande c.d. "ultratardive", va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento”. A tale indirizzo AMCO non ha rivolto alcuna critica, limitandosi a osservare incidentalmente che la pronuncia di legittimità richiamata dal tribunale sarebbe isolata , senza però considerare che ( a prescindere dal rilievo che in realtà il principio espresso da Cass.11000/2022 cit. è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte)su detto richiamo si fondava comunque una ragione di rigetto dell’opposizione distinta da quella- secondo cui il dies a quo dal quale decorreva il termine annuale per la presentazione della domanda andava in realtà individuato nel dicembre 2016 – su cui si appuntano le censure illustrate nel motivo. Ne consegue il difetto di interesse della ricorrente a veder esaminate dette censure (cfr., fra moltissime, Cass. 18641/017). 3. Resta assorbito il secondo mezzo, che denuncia violazione e/o falsa, erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c., col quale AMCO lamenta l’erroneità della statuizione di condanna dell’allora opponente al pagamento delle spese del giudizio ex art. 98 l. fall. in ragione dell’altrettanto erronea decisione nel merito della causa. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale,
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