CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 07064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33562/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 257, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'L [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI n. 20765/2018 depositatoil 17/10/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tri bunale di Napoli ha respinto l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. i n l iquidazione (dichiarato esecutivo in data 19/12/2014), proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (socio unico della società dichiarata fallita il 14/07/2014 ) contro il decreto con cui il giudice delegato aveva ritenuto ingiustificato il ritardo nel deposito, solo in data 28/03/2018, della domanda ultratardiva di rivendica di un impianto di stoccaggio, filtraggio ed altro, sottoposto a sequestro ex art. 252 c . p . p . dal P.M. in data 0 4 /0 3 / 2015 , nell’ambito del procedimento per bancarotta fraudolenta documentale promosso a carico di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di Seament (fino al 08/09/2016) e all’epoca liquidatore della società fallita. 1.1. – I l collegio partenopeo ha ritenuto che, nonostante il mancato invio della c o municazione ex art. 92 l.fall. , l a Seament aveva avuto certamente contezza dell’avvenuta dichiarazione di fallimento di Cogemar , in quanto: i) il suo amministratore , [OSCURATO:PERSONA], aveva partecipato in data 24 e 30 luglio 2014 alle operazioni di inventariodei beni presso la sede della società fallita , che erano stati poi sequestrati insieme all’impianto oggetto di rivendica; ii) la stessa Seament aveva sollecitato il dissequestro al P.M., che aveva rinviato per competenza al G.D., il quale aveva a sua volta sollecitato la presentazione di apposita domanda in sede di accertamento del passivo fallimentare; iii) nell’aprile 2015 vi fu una diffida della curatela fallimentare contenente esplicita attestazione dell’intercorso fallimento; iv) anche a voler ricondurre la conoscenza del fallimento ad aprile 2016 (data di notifica di una citazione) resterebbe del tutto irragionevole il decorso di un ulteriore biennio prima del deposito della domanda. Tali ragioni sono state ritenut e assorbenti rispetto ad ogni altra questione di rito e di merito ( compresa l ’evocata mancanza di prova della titolarità dei beni e la sussistenza di un controcredito della fallitasuperiore al valore dei beni venduti). 2. – Avverso detta decisione Seament ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motiv i , cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Con il primo motivo si de duce violazione ed errata applicazione dell’art. 92 l.fall., in quanto il tribunale avrebbe fondato la certezza della conoscenza del fallimento di Cogemar da parte di Seament «sulla scorta di mere presunzioni», parificando la conoscenza alla conoscibilità, tanto più che a quest’ultima non era mai stato comunicato il provvedimento del 14/10/2015 con cui il G.D. (su rinvio del P.M.) aveva disposto: « non vi è luogo a provvedere in quanto il G.D. può provvedere solo nell'ambito del procedimento di verifica (…) e nel caso siano proposte domande di rivendica o di restituzione dei beni alle quali non si potrebbe dare seguito a causa del perdurante sequestro»; al contrario, il termine per presentare la domanda di rivendica sarebbe iniziato a decorrere solo dalla data di conoscenza da parte di Seament del dissequestro disposto dal Tribunale penale di Napoliin data 28/03/2018 . 2.2. – Il secondo mezzo denunci a la « nullità del decreto per omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (artt. 112 c.p.c. 111 Cost. in relazione agli art t . 360 nr. 4, 5 c.p.c. in relazione all’art. 92 L.F.)», nell’assunto che la decisione sarebbe stata “ differente ” se il tribunale avesse considerato: che il curatore non ha mai inviato l’avviso ex art. 92 l.fall.; che il provvedimento del G.D. del 14/10/2015 non è stato mai comunicato a Seament; che il sequestro disposto in data 04/03/2015su tutti i beni individuati nella sede della società fallita, nell’ambito del procedimento per bancarotta fraudolenta documentale a carico di [OSCURATO:PERSONA], aveva finalità preventiva (come sarebbe stato riconosciuto nella sentenza della Cassazione penale n. 19398/2018 , di cassazione con rinvio del rigetto dell’istanza di dissequestroemessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli in data 02/02/2017); che la notifica dell’atto di citazione a Seament per il risarcimento dei danni cagionati da attività di eterodirezione e coordinamento di Cogemar è intervenuta «dopo che il termine per proporre l’azione di rivendica era, a dire di controparte, spirato»; che la titolarità dei beni in capo a Seament era nota alla curatela in quanto risultante dai libri cespiti ammortizzabili e inventari. 2.3. – Con i l terzo motivo , rubricato « nullità del decreto per omessa pronuncia su un motivo di opposizione ex art. 360 nr. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 112 c.p.c. 111 Cost. in relazione all’art. 101 u.c. L.F.», viene « contesta ta la ricostruzione del Tribunale secondo cui il creditore era a conoscenza del fallimento» e dedotta la non imputabilità del ritardo «stante la pendenza del sequestro preventivo penale sino al 28 marzo 2018», nonostante la stessa Seament avesse presentato varie istanze di dissequestro, accolte solo a seguito della pronuncia della Cassazione n. 19398 del 2018, sicché l’istanza di rivendica in sede fallimentare « sarebbe stata comunque rigettata per inammissibilità stante la permanenza della misura cautelare». 2.4. –Il quarto mezzo, rubricato «Nullità del decreto per omessa pronuncia su due motivi di opposizione – Errata valutazione dei beni della [OSCURATO:SOCIETA]. e domanda di ammissione al passivo in prededuzione (artt. 112 c.p.c. 111 Cost. in relazione agli artt. 360 nr. 4 e 5 c.p.c.)» lamenta l’omessa motivazione sulle questioni che il tribunale ha dichiarato espressamente assorbite (segnatamente, la rivalutazione dei beni di proprietà dell’opponente e la domanda subordinata di ammissione al passivo in prededuzione per un importo pari al valore del bene alla data di apertura del concorso). 3. –Tutti i motivi sono inammissibili o infondati. 3.1. – Il primo solleva inammissibilmente questioni afferenti al compendio probatorio (con riguardo agli elementi presuntivi dai quali il tribunale ha motivatamente desunto la conoscenza del fallimento,nonostante il mancato invio dell’avviso ex art. 92 l.fall.), che inerisconoalla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 7187/2022, 640/2019, 24155/2017, 6587/2017) se non sotto il profilo motivazionale (Cass. 22707/2017, Cass. 195/2016), qui però contestato senza il rispetto dei canoni vigenti, poiché, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non è più consentito sindacare in sede di legittimità la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione (Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022), essendo necessario che il ricorrente indic hi , nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua "decisività" ( ex multis Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018, 6735/2020). 3.2. –Analogo rilievo vale per il secondo motivo , con il quale si prospetta una selezione di circostanze di merito cheasseritamente, se considerate, avrebbero portato ad una diversa decisione ; in tal modo si allega un 'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è estranea ai limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato, e si traduce in una inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della causa (Cass. 7192/2020, 6939/2020, 29404/2017, 16056/2016). Sono infatti inammissibili le censure che , sebbene formalmente veicolate attraverso la deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, richiedono una diversa valutazione dei fatti e delle prove rispetto a quella operata dal giudice del merito con congrua motivazione, insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 34476/2019;conf. ex multis , Cass. 5987/2021). 3.3. – Il terzo motivo, che lamenta l ’omessa pronuncia circa la non imputabilità del ritardo pluriennale nel deposito della domanda ultratardiva ex art. 101, ult.co., l.fall., è infondato, poiché, pur non essendosi il tribunale effettivamente pronunciato specificamente sul punto, l’imputabilità del ritardo emerge iuxta alligata et probata , senza che siano necessari ulteriori accertamentiin fatto. 3.3.1. –Dagli atti di causa risulta invero che il sequestro dei beni rivendicativenne disposto ai sensi dell’art. 252 c.p.c. (“a seguito di perquisizione”); si trattava perciò di sequestro probatorio, tanto chela Cassazione penale , co l citato provvedimento n. 19398 del 4 maggio 2018, ne dispose l’annullamento per difetto di motivaz ione (con rinvio al gip/gup per nuovo esame), in quanto il sequestro era stato mantenuto «per ragioni di prova» non esplicitate dal giudice (a nulla rilevando l’oscurachiosa per cui « nella fattispecie in esame hanno probabilmente avuto peso ragioni di carattere preventivo perseguite attraverso l’adozione di uno schema procedimentale avente la diversa finalità probatoria»). A quell’epoca, peraltro, il Tribunale di Napoli aveva già disposto , in data 28/03/2018, il dissequestro dei beni in favore della cu ratela fallimentare, e in quella stessa data Seament propose domanda di rivendica ultratardiva, adducendo di non aver ricevuto né l’avviso ex art. 92 l.fall. né la comunicazione dell’esecutività dello stato passivo ex art. 98 l.fall. 3.3.2. –Risulta altresì che in data 08/06/2015 Seament presentò istanza di dissequestro al P.M., il quale rigett ò la richiesta (in assenza di contratti di data certa opponibili che dimostrassero la proprietà di Seament) e – con provvedimento comunicato anche al suo difensore– rim ise gli atti al G.D., stante la competenza civile in materia di rivendica dei beni ai sensi dell’ art. 263 c.p.p. (“procedimento per la restituzione delle cose sequestrate”), il cui terzo comma stabilisce che «in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro». E’ dunque evidente che, in base al provvedimento del P.M. del 2015, Seament avrebbe potuto e dovuto presentare sollecita domanda di rivendica o restituzione dinanzi al giudice civile - fallimentare, ai sensi dell’art. 263 c.p.p. (v. Cass. 3072/2018), che invece ha adito con domanda ultratardiva solo tre anni dopo. 3.3.3. –Non risulta perciò soddisfatto il requisito di ammissibilità fissato dall’art. 101, ultimo comma, l.fall., che onera l’istante di provare che il ritardo nel deposito della domanda ultratardiva sia dipeso da «causa a lui non imputabile» – requisito integrato d a ogni fattore estraneo alla volontà dell a part e ( usualmente ricondotto al caso fortuito e alla forza maggiore) che rappresenti un’impossibilità assoluta, e non già un'impossibilità relativa, né una mera difficoltà – fornendo la giustificazione tanto del la causa esterna impeditiva della sua attivazione tempestiva o infrannuale (e dunque del ritardo intercorso rispetto alla presa di notizia aliundedel fallimento, o al superamento dell'impedimento ), quanto della causa esterna, uguale o diversa dalla prima , che ne abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo il soggetto interessato attivarsi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento, oltre che delle specifiche esigenze di concentrazione e celerità dell’accertamento del passivo fallimentare (cfr., ex multis , Cass.11000/2022, 27590/2020). 3.3.4. –Una simile giustificazione non può essere rinvenuta nella mancata comunicazione a Seament del successivo provvedimento del 14/10/2015 con cui il G.D., al quale il P.M. aveva trasmesso gli atti, dichiarò non luogo a provvedere proprio per la mancanza di una domanda di rivendica o restituzione dei beni ( mancata comunicazione che peraltro toglie rilevanza al l’ obiter dictum d el suddetto provvedimento, per cui ad eventuali domande non si sarebbe potuto dar seguito «a causa del perdurante sequestro»). Né può assumere efficacia esimente la persistenza del sequestro probatorio (poi annullato in c assazione , quando tra l’altro il tribunale aveva già disposto il dissequestro), poiché il giudice fallimentare, ove tempestivamente adito da Seament, avrebbe potuto in tesi accogliere la domanda “con riserva”, adottando una decisione con efficacia endofallimentare, in attesa della decisione in sede penale, informata ad altre regole e finalità, similmente a quanto accade in caso di interferenza con altre giurisdizioni (cfr. Cass. Sez. U, 12371/2008, in tema di giurisdizione contabile). 3.4. –Il quarto motivo è inammissibile perché attiene a questioni assorbite dalla declaratoria di rigetto per ultratardività imputabile della domanda. 4. –Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese , liquidate in dispositivo. 5. – Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ex art. 13, comma 1- quater, d .P.R. n. 115 del 2002, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020, 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessoridi legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo