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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10728/2026

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mpore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Banca [OSCURATO:PERSONA].

Coop. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cardillo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3179/2021depositata il 30/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/20261. ― Il Tribunale di Velletri ha respinto ― previo espletamento di CTU ―la domanda con cui C.O.F [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevachiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio soc. coop. per azioni allarestituzione dell’indebito pagamento della somma di euro 88.214,32 (dicui euro 55.988,55 per illegittima applicazione di interessi anatocistici,euro 31.900,14 per commessione di massimo scoperto, euro 325,14 permaggiori interessi creditori), ritenendo che l’attrice non avesse assolto alproprio onere probatorio, poiché: a) non aveva depositato il contratto diconto corrente; b) l'istanza formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. perottenerne l’esibizione ad opera di controparte, era inammissibile potendol'interessata di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa;c) la consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe potuto sopperire allecarenze probatorie imputabili a parte attrice, essendosi basata sudocumenti prodotti oltre le scadenze temporali fissate nel codice di rito.2. ― La Corte d'appello di Roma, ha respinto il gravame proposto dalC.O.F. osservando:a) quanto alla produzione del contratto di conto corrente ― di cuil'attrice aveva indicato nell'atto introduttivo del giudizio soltanto il numero(n°5199) sostenendo di averlo acceso "anteriormente al 1985" ― che: (i)era onere della correntista, che agiva per ottenere la restituzione dellesomme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, provarel'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante laproduzione del contratto che conteneva siffatte clausole, senza poterinvocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onerein capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazionequando, come in questo caso, ciascuna delle parti, almeno di regola,acquisisce la disponibilità del documento al momento della suasottoscrizione; (ii) che l’attrice non aveva mai dedotto di non averericevuto copia del contratto al momento della sua sottoscrizione; (iii) chenon era accoglibile l'istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto inconcludente,Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026poiché la Banca aveva dedotto in primo grado di non avere più ladisponibilità del documento atteso il tempo trascorso, e ― secondo lagiurisprudenza di legittimità ― «nessun obbligo di conservazione oltre ildecennio grava sulla parte finché l'istanza di esibizione non sia statapresentata, con la conseguenza che dalla distruzione delladocumentazione contabile il giudice può trarre argomenti di prova a normaex art. 116 c.p.c. solo se tale distruzione sia avvenuta successivamentealla presentazione della relativa istanza e durante il tempo di attesa delladecisione su di essa ( [OSCURATO:PERSONA]. civ. n° 11225/00, n° Sez.

Lav. n°24590/08, 27231/14)»; (iv) ciò posto, nel caso in esame la Banca ―nellamemoria ex art. 183 comma VI n° 2 c.p.c., ancor prima che l'attriceformulasse l'istanza ex art. 210 c.p.c., introdotta parimenti nella memoriaex articolo 183 comma VI n° 2 cpc ― aveva dedotto di non aver potutofornire alla C.O.F. la copia del contratto di conto corrente richiestole aisensi dell'art. 119 TUB, prima del giudizio, poiché non aveva più nei propriarchivi un documento risalente ad oltre 27 anni prima e ciò a far datadall'anno 1996;c) che, quindi, non poteva ritenersi accertata la lamentata omessapattuizione degli applicati interessi ultralegali e commissione di massimoscoperto nel periodo fra il 1985 ed il 12.4.1989, data, quest’ultima, in cuiera stato stipulato dalle parti un contratto di apertura di credito regolatosul conto corrente n°5199 con tasso di interesse fissato al 14% ecommissione di massimo scoperto trimestrale fissata nella misura dello0,250% sull'importo massimo debitore risultante nel trimestre, con lapattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi (comerisultava dal doc. 3 di parte convenuta in primo grado, non contestato);d) che, benché attraverso la CTU fosse risultato che per tutto il corsodel rapporto era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degliinteressi debitori, non era possibile, in concreto, accertare se fossematurato un credito del correntista a tale titolo ai sensi dell'art. 2033 c.c.Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026ed in quale misura, poiché l’elaborato del consulente (che aveva effettuatouna serie di conteggi alternativi, ricostruendo il conto corrente siaapplicando gli interessi legali, sia applicando quelli convenzionali, sia concapitalizzazione trimestrale che senza capitalizzazione, nonché con esenza commissioni di massimo scoperto) era inutilizzabile; e ciò perché ilCTU ― dopo avere rilevato la mancanza dei riassunti scalari degli anni1987 e 1989 e dei conti scalari del primo e secondo trimestre dell'anno1994, nonché dei conti scalari del secondo trimestre 1993, del primo,secondo e terzo trimestre 1998 e dei riassunti scalari ed elementi dicalcolo delle competenze del primo, secondo e terzo trimestre 1999,considerati indispensabili per determinare il saldo finale ― li avevaacquisiti dalla parte attrice e li aveva utilizzati, sia nella relazione tecnica,che in quella a chiarimenti; che in proposito doveva seguirsi lagiurisprudenza di legittimità per cui anche in caso di consulenza tecnicad'ufficio c.d. percipiente, il CTU non può avvalersi di documenti nonprodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale,pena l'inutilizzabilità delle conclusioni fondate su documenti acquisiti inviolazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, nell’irrilevanza dellamancata tempestiva proposizione dell'eccezione di nullità della consulenza(Cass. civ. n° 27776/19), potendo a detta regola derogarsi soltanto per laprova di fatti tecnici accessori e secondari ed elementi di riscontro dellaveridicità delle prove già prodotte dalle parti (cfr Cass. civ. n° 31886/19);presupposto che non ricorreva nel caso di specie in cui i fatti sui cui erastata disposta la CTU erano proprio quelli principali su cui si fondava ladomanda dell’attrice;e) che, pertanto, la carenza di documentazione contabile, indispensabileal fine di ottenere un calcolo attendibile ed affidabile, determinaval'impossibilità di accertare il credito e di accogliere la domanda.3. ― Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. con cinque motivi, corredato di memoria.

HaNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026resistito [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].

Coop. per azioni che ha, a suavolta, depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Con il primo motivo, la ricorrente ha censurato la sentenza diappello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c., nonchédei principi espressi da questa Corte in ordine alla prova del contratto conriguardo all’anatocismo.La Corte di Appello avrebbe violato le indicate disposizioni nella parte incui ― convenendo con il Tribunale ― aveva ritenuto che C.O.F. nonavesse adempiuto all’onere probatorio a causa della mancata produzionedel contratto di conto corrente, poiché, alla luce della giurisprudenza diquesta Corte in materia di capitalizzazione degli interessi, fino alla data dientrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000, il problema dellaprova del contratto non si pone con riguardo alla pratica dell’anatocismo;infatti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 cheha dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 76 Cost.l’art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999 (il quale aveva fatto salvala validità e l’efficacia, fino all’entrata in vigore della Delibera CICR di cuial comma 2 del medesimo art. 25, delle clausola anatocistiche stipulate inprecedenza) siffatte clausole sono disciplinate, secondo i principi cheregolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativaanteriormente in vigore e, quindi, sono da considerarsi sempre nulle inquanto stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c. essendo basate su un usonegoziale anziché normativo.

Perciò, conclude la ricorrente, con riguardoal periodo ante 2000 ― la capitalizzazione degli interessi passivi deveessere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delledisposizioni pattizie, in quanto il contratto non avrebbe potutovalidamente contemplarle.Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/20261.1. ― Il motivo è inammissibile perché non coglie e non si confronta,quindi, con la ratio decidendi.È pur vero, infatti, che come affermato da questa Corte: «In tema diconto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebitoconseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi dicapitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non ètenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca conriguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionalen. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativaprecedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione,posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anzichésu un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predettoart. 1283 c.c.» (Cass.n. 26867/2024; conforme in motivazione.

Cass. n.35605/2023).Tuttavia, nella specie non è la mancanza della produzione del contrattoad avere indotto la Corte d’appello a respingere la domanda, bensì laritenuta inutilizzabilità del risultato sul punto della CTU.

Infatti, lasentenza impugnata afferma chiaramente: a) che la capitalizzazionetrimestrale degli interessi a debito risultava, dalla CTU, essere stata inconcreto applicata per tutto il corso del rapporto; b) che l’elaboratotecnico sul punto era inutilizzabile poiché il consulente, per effettuare lediverse ipotesi ricostruttive del saldo finale elaborate, aveva acquisitodalla stessa attrice la documentazione relativa ai periodi intermedi chequesta non aveva prodotto nei termini processuali deputati.Si può solo aggiungere che del tutto inappropriatamente è statainvocata la violazione delle norme di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 e 116c.p.c., giacché, come è noto, sono consolidati i principi di legittimità percui: a) la violazione della prima delle dette disposizioni si configurasoltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova adNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate daquella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazionedelle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che laparte onerata abbia assolto o non assolto a tale onere, poiché in questocaso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,(sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5c.p.c.); b) una questione di violazione o di falsa applicazione delle secondeè configurabile solo quando si allega che il giudice ha posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuoridei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, alcune prove legali, ovvero abbia considerato comefacenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6774 del01/03/2022).2. ― Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art.119, 4° comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e degli artt. 2220c.c. e 2946 c.c. nella parte in cui la Corte di merito ha rigettato il motivodi appello della C.O.F. relativo alla decisione con cui il Tribunale avevaritenuto inammissibile l’istanza ex art. 210 c.p.c. volta ad ottenerel’esibizione del contratto da parte della Banca in quanto «inconcludente»dal momento che la Banca nei propri scritti difensivi aveva sostenuto dinon possedere più il contratto stante il lungo tempo trascorso.Osserva la ricorrente che, dal momento che il dato testuale dell'art.119 TUB 4° comma è relativo alle sole «comunicazioni periodiche alcliente», il limite temporale dei 10 anni per la conservazione della relativadocumentazione, ivi previsto, andrebbe riferito solo alla «copia delladocumentazione inerente alle singole operazioni», in ossequio al più ampioprincipio di cui all'art. 2220 c.c., per cui le scritture contabili devonoessere conservate per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione.Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026Pertanto, posto che il contratto di conto corrente non è un documentocontabile ma è la fonte stessa del rapporto tra la banca e il cliente, la suaconservazione non soggiace al limite temporale di cui all'art. 119 detto,ma è regolata in base alla disciplina della prescrizione ordinaria, ovvero, inbase all'art. 2946 c.c., onde resta necessaria per 10 anni dalla chiusuradel rapporto di conto corrente, finché i diritti da esso nascenti non sonoprescritti.

Ciò posto, nella specie, la richiesta di consegna delladocumentazione da parte della C.O.F, era stata inoltrata alla banca (primadell'instaurazione del giudizio), in data 1 luglio 2005, cioè sei anni dopo lachiusura del conto avvenuta nel 1999 e la banca non aveva mai risposto.Aggiunge la ricorrente che neppure gli estratti conto e gli scalarisoggiacciono al limite della decennalità di cui all'art. 119 4° comma T.U.B.dal momento che la norma si riferisce alla «documentazione inerente lesingole operazioni» (copie assegni, bonifici, prelievi ecc.) non anche aidocumenti di sintesi (come, appunto, estratti conto e scalari) che labanca, in base al combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art. 119T.U.B., è tenuta a consegnare in copia al cliente durante il rapporto ed allasua scadenza, con il limite del termine di prescrizione ordinario dallachiusura del rapporto.Nella memoria la ricorrente, per rinforzare il proprio assunto, richiamala recente ordinanza n. 1137 del 12 gennaio 2026, in cui questa Corte haaffermato (in un caso in cui il cliente aveva chiesto ex art. 119 TUB laconsegna dei contratti e degli e/c e la Banca aveva rifiutato la consegnaopponendo il limite temporale dei dieci anni) che «la mancata produzionein giudizio dei contratti è da addebitare alla Banca, considerato che, aisensi di Cass. civ. sez.

I, 5/1/2026 n. 251, la consegna di copia delcontratto corrisponde ad un diritto di credito del cliente e che ai contrattibancari, in quanto diversi dai documenti contabili, non si applica ildisposto dell’art. 119 TUB, comma 4», dalla quale pronuncia emergerebbeche, nel caso di specie, la Corte di Appello avrebbe dovuto addebitare allaNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026Banca la mancata produzione in giudizio del contratto poiché l’istanza diesibizione ex art. 210 c.p.c. doveva considerarsi accoglibile e noninconcludente.In definitiva la Corte d'appello non avrebbe potuto addebitare allaodierna ricorrente un difetto di prova circa la dedotta omessa pattuizionedi interessi ultralegali e c.m.s. essendosi questa trovata nella condizione dinon poter produrre il contratto in ragione del comportamentoingiustamente omissivo della banca.2.1. ― Il motivo è infondato per le ragioni che si vanno ad illustrare.Nel caso di specie C.O.F. aveva dedotto l’indebito pagamento a titolo dicommissione di massimo scoperto, e di maggiori interessi creditori, edaveva richiesto all’istituto bancario di acquisire il contratto (ed altradocumentazione), prima dell’instaurazione del giudizio e a detta richiestala banca non aveva mai risposto; C.O.F. ha, quindi, formulato l’istanza exart. 210 c.p.c. nell’ambito processuale, anche in secondo grado, ivicensurando le ragioni di rigetto del primo giudice.La Corte d’appello quanto alla produzione del contratto ha in sintesiosservato: a) che era onere del cliente che agitava in ripetizione diindebito provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamentieffettuati mediante la produzione del contratto; b) che detto onere nonpoteva essere ribaltato in capo alla banca, poiché il principio dellavicinanza alla prova non trova applicazione quando ciascuna delle partiacquisisce la disponibilità del documento al momento della suasottoscrizione; c) che «l'attrice non aveva mai dedotto di non averricevuto copia del contratto al momento della sua sottoscrizione»; d) chel’istanza ex art. 210 c.p.c. era «inconcludente» perché la banca avevadedotto in primo grado di non aver potuto fornire alla C.O.F. la copia delcontratto di conto corrente prima del giudizio, come richiesto ai sensidell’art. 119, 4° comma, TUB, poiché non aveva più nei propri archivi unNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026documento risalente ad oltre 27 anni prima, e ciò a far data dall'anno1996.2.2. ― Ebbene, indubbia la correttezza della affermazione circa ladistribuzione dell’onere della prova (sarebbe superfluo richiamareprecedenti su un principio così tante volte ribadito), si discute qui dellaconformità a diritto del rigetto dell’ordine di esibizione del contratto la cuiconsegna ― unitamente a quella di altri documenti ― era stata richiestadalla correntista ex art. 119, comma 4, TUB.Va subito evidenziato che la ratio decidendi del rigetto dell’istanza exart. 210 c.p.c. si fonda su due convergenti argomenti: (i) la correntistanon aveva mai allegato di non aver ricevuto il contratto al momento dellasua sottoscrizione; (ii) la banca aveva rappresentato di non avere più ladocumentazione a far data dalla scadenza del decennio dalla suaformazione, quindi l’ordine di esibizione era inconcludente.2.3. ― Il motivo va disatteso, alla luce della giurisprudenza consolidatadi questa Corte ― con le precisazioni che si faranno in riferimento a duerecenti ordinanze ― circa la latitudine, sul piano oggettivo, dellaprevisione contenuta nell’art. 119, comma 4, TUB e della disciplina cui èsoggetta la consegna del contratto.In estrema sintesi ― salvo il successivo approfondimento delle singolequestioni ― vale osservare che è vero ― come afferma la ricorrente ― cheil contratto di conto corrente non è un documento contabile, ma è la fontestessa delle obbligazioni in essere tra banca e cliente, e però da ciò nondiscende che la previsione dettata dall’art. 119, comma 4, TUB non siapplichi al detto contratto e che l’obbligo di «conservazione» edostensione del medesimo sia sganciata dal limite temporale fissato daquella disposizione, tesi svolta dalla ricorrente sulla base dell’assuntosecondo cui il limite varrebbe solo per la «copia della documentazioneinerente alle singole operazioni», e dunque non opererebbe né per ilNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026contratto e neppure per i documenti di sintesi, come estratti conto escalari.Viceversa, il cliente ha diritto alla consegna del contratto di contocorrente, e tale diritto, di natura comunque sostanziale, può essereinvocato:(i) sia sulla base dell’art. 117 TUB, e cioè deducendo l’inadempimentodella banca dell’obbligazione di consegna del contratto ivi prevista efacendo conseguentemente valere il diritto al relativo adempimento,sempre che la banca obbligata non provi con ogni mezzo di aver giàadempiuto la propria obbligazione, con conseguente infondatezzadell’avversa pretesa, ovvero non eccepisca tempestivamente l’estinzionedel diritto alla consegna per prescrizione ordinaria decennale;(ii) sia sulla base art. 119, comma 4, TUB, da riferirsi non soltanto acopie di assegni, bonifici, prelievi ecc., bensì anche ai contratti e aidocumenti di sintesi, come estratti conto e scalari, e cioè in forza deldiritto alla ri-consegna di documentazione relativa al rapporto bancario, inadempimento dello specifico obbligo posto dalla disposizione a carico dellabanca, con conseguente applicazione del limite temporale decennaleprevisto dalla stessa norma.2.4. ― L’esame di queste ragioni sinteticamente espresse, merita diessere approfondito in considerazione della confusione, che affligge ilricorso, sui principi che governano la materia, confusione che leaffermazioni che accompagnano l’illustrazione del motivo evidenziano,alimentata da richiami di legittimità non pertinenti.Occorre muovere da un inquadramento sistematico nella cornice dellagiurisprudenza consolidata in punto interpretazione dell’art. 119 TUB, edin particolare del comma 4.La disposizione, nel suo complesso, nella versione applicabile rationetemporis, stabilisce che «1.

Nei contratti di durata i soggetti indicatinell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altroNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, allascadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, unacomunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

Il CICRindica il contenuto e le modalità della comunicazione.

2. Per i rapportiregolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente conperiodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale,trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte delcliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela siintendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il cliente,colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentranell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a propriespese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni,copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in esserenegli ultimi dieci anni».

L'articolo è stato modificato dall'art. 4 del decretolegislativo 13 agosto 2010, n. 141, ma le modificazioni apportate, epresenti oggi nel testo vigente ― «Al cliente possono essere addebitatisolo i costi di produzione di tale documentazione» ― sono irrilevanti per ilfini dell'analisi della questione sottoposta alla Corte.2.4.1. ― Nella ricognizione di detta giurisprudenza si può risalire allasentenza n. 4598 del 1997, resa in una vicenda verificatasi prima ancoradell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 385 del 1993 (ed anchedella legge n. 154 del 1992), e originatasi perché il curatore del fallimentodi una s.r.l., avendo trovato traccia nella contabilità della società fallitadell'esistenza di rapporti tra quest'ultima ed una banca, «citò detto istitutodi credito in giudizio … e chiese che fosse accertato l'obbligo dellaconvenuta di esibire gli estratti dei conti correnti» intestati alla società,nonché «i contratti intercorsi tra detta società» e la banca «conriferimento ai suindicati conti correnti», oltre ad ulteriore documentazionediretta a ricostruire ad ampio spettro l’assetto dei rapporti di credito-debito intercorsi tra la società medesima e la banca.Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026In tale occasione, questa Corte, in assenza di uno specifico datonormativo che potesse fondare la pretesa della curatela fallimentare, haaffermato che, sulla base del principio di buona fede oggettiva nellaesecuzione dei contratti, «la consegna dei documenti riguardanti la tenutastessa del conto, le operazioni ivi registrate e quant'altro vi si riferiscacostituisce una naturale proiezione dell'interesse dedotto nel contratto.Pur in difetto di una specifica disposizione che lo preveda, è dunqueconforme alla natura del rapporto che la banca ― per parte sua tenuta allaconservazione di quei documenti ― si presti alla loro consegna (inoriginale o in copia) quando ne sia fatta richiesta dal cliente».2.4.2. ― A questa decisione è seguita la sentenza n. 11733 del 1999(alla quale è conforme Cass. n. 12093 del 2001), che, sempre incontroversia introdotta dalla curatela di un fallimento, si è pronunciata,con ampi richiami alla precedente poc’anzi citata, sulla domanda, in quelcaso, introdotta ex art. 119, comma 4, volta a conseguire «la messa adisposizione della documentazione relativa al rapporto di conto correntebancario», affermando che l'art. 119, comma 4, pone una disposizione dinatura sostanziale, cioè, diretta a (concorrere a) definire le obbligazionigravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente:«Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copiadella documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previstodal quarto comma dell'art. 119 … si configura come un diritto sostanzialela cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale" e nonstrumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievol'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione», e che benpotrebbe riguardare la predisposizione dei mezzi di prova necessari ai finidi un'azione del cliente, o chi per lui, contro la banca.2.4.3. ― Da queste due sentenze in poi la lettura dell’art. 119, comma4, TUB, in collegamento con il principio di buona fede, è statacostantemente mantenuta ferma.Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026Già nella sentenza n. 6465 del 2001 si afferma che «nei rapporti interpartes il disposto del comma 4 del già richiamato art. 119 … fa obbligo allabanca di conservare, al fine di renderla disponibile per il cliente che nefaccia richiesta, "la documentazione inerente a singole operazioni poste inessere negli ultimi dieci anni".

Ed è altrettanto vero (nel senso dellariconosciuta sussistenza di un precetto giuridico in tal senso: v. lasentenza n. 4598 del 1997 di questa Corte) che, richiestane dal curatore,interessato per il suo ufficio alla conoscenza e alla ricostruzione deirapporti intrattenuti dal fallito con la banca o, attraverso di essa, con altrisoggetti suoi partners nell'attività d'impresa, la banca non può sottrarsiall'obbligo di consegnare (il che implica o richiama, direttamente ex art.119 cit. o anche attraverso gli obblighi derivanti dal mandato, l'obbligo diconservare) allo stesso curatore "qualsiasi documento che abbia attinenzacon i rapporti di conto corrente o con la tenuta dei medesimi"».La sentenza n. 12093 del 2001 concerne, poi, proprio la domanda di«condanna alla consegna delle copie dei contratti di conto corrente e diapertura di credito regolati sui c/c», e chiarisce che il comma 4 dell’art.119 «accordando al cliente il diritto di ottenere la documentazione disingole operazioni per un non breve arco di tempo, va oltre l'elementaredovere di informazione previsto dai primi due commi dell'art. 119, perchédi ciascuna operazione registrata sull'estratto conto legittima l'aventetitolo ad ottenere gli opportuni riscontri», dal che emerge nuovamente lostretto collegamento tra documentazione «inerente a singole operazioni»e contratto, giacché detta documentazione, in mancanza del contratto,non consente di intendere la portata dell’operazione nel quadro dellaprevisione contrattuale.La sentenza n. 11004 del 2006 (ove l’attrice chiedeva accertarsil'obbligo della banca di rilasciarle informazioni sulla situazione bancaria deldefunto fratello con condanna della convenuta alla consegna di copia delleoperazioni eseguite nell'anno precedente la morte del de cuius) ha, sullaNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026scia della precedente, affermato che «la giurisprudenza di questa Corte hagià chiarito che l'obbligo della banca di far ottenere al cliente copia delladocumentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimidieci anni non può essere limitato alla documentazione di singoleoperazioni, al punto da rendere inesigibile la pretesa a conseguire ladocumentazione di tutte quelle avvenute in un certo arco temporale,restando altrimenti frustrata la portata della richiamata disciplinanormativa che, avendo inteso ... dettare regole specifiche sullatrasparenza delle condizioni contrattuali, delle operazioni e dei servizibancari e finanziari, va interpretata, alla luce del principio di buona fedenell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso di attribuire alcliente della banca, o al suo successore a qualunque titolo e a chi subentranell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere la documentazioneinerente a tutte le operazioni del periodo a cui il cliente sia in concretointeressato, nel rispetto del limite di tempo decennale dalla stessa normafissato».2.4.4. ― Una approfondita valutazione del rapporto tra il principio dibuona fede oggettiva e il diritto sostanziale del cliente ― o di chi per lui ―ad ottenere la documentazione relativa al rapporto bancario e delcontenuto di tale diritto si trova in Cass. n. 15669 del 2007, la quale ―richiamando ampiamente Cass. 12093 del 2001; 11733 del 1999; 4598del 1997 ― afferma, in motivazione, che:i) «La pretesa alla documentazione è un diritto che nasce dall'obbligo dibuona fede, correttezza e solidarietà, accessorio di ogni prestazionededotta in negozio, e consente alla parte interessata di conseguire ogniutilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute,comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta,in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.)…», edesplicandosi «nell'imporre il dovere di agire in modo da preservare gliinteressi dell'altra, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighiNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme dilegge»;ii) la lettura dell’art. 119 TUB «non può essere compiuta del tuttoastraendo dalle citate norme codicistiche, che rappresentano un cardinedella disciplina legale delle obbligazioni» e le disposizioni contenute nelprimo, secondo e quarto comma «contemplano, nel primo caso, unaobbligazione della banca, al di fuori di qualunque richiesta; nel secondo undiritto del cliente, da esercitarsi mercé specifica domanda; suppongonoentrambe il più ampio diritto alla documentazione, che attiene alla nascitadel rapporto, agli elementi fondanti, alla sua evoluzione, alla suaconclusione e stabiliscono due regole, una minima ed una massima ― laprima a carico della banca, consistente nella periodica comunicazione diun prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con ilcliente; la seconda a carico di quest'ultimo, di limitazione agli ultimi diecianni del diritto ad ottenere la documentazione delle singole operazioni e diassunzione da parte sua del relativo costo ― e lascia per il resto immutatal'ordinaria disciplina delle obbligazioni, fornendo una chiave di letturatestuale dell'obbligo di correttezza e solidarietà, in cui si sostanzia ilprincipio di buona fede, laddove, accordando al cliente il diritto di ottenerela documentazione di singole operazioni per un non breve arco di tempo,va oltre l'elementare dovere di informazione previsto dai primi due commidell'art. 119, perché di ciascuna operazione registrata sull'estratto contolegittima l'avente titolo ad ottenere gli opportuni riscontri; legittimazioneche, alla luce del più volte richiamato principio di buona fede, non è datolimitare ad alcune soltanto delle operazioni, potendo investire tutte quelledel periodo cui il cliente è interessato».È qui delineato con chiarezza l’ambito del diritto sostanziale di ottenere«di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto … gli opportuniriscontri» e non di «alcune soltanto delle operazioni, potendo investiretutte quelle del periodo cui il cliente è interessato», limitatamente «agliNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026ultimi dieci anni», e che ha condotto in quel caso la Corte ― in un giudizioin cui l’attore aveva azionato il proprio diritto «ad ottenere la consegnadella documentazione riguardante i rapporti bancari di qualsiasi natura,intrattenuti dalla fallita con detto istituto di credito» ― a cassare lapronuncia impugnata e, decidendo nel merito, ad accogliere «la domandadella curatela e la dichiarazione dell'obbligo della banca di consegnare ladocumentazione richiesta»: vale a dire il numero dei conti intrattenuti dalfallito, le garanzie prestate, i movimenti bancari, i saldi attivi con gliinteressi maturati, le modalità di estinzione dei conti.2.4.5. ― In tempi più recenti, in continuità con le pronunce citate,l’ordinanza n. 13277 del 2018 ribadisce che l'art. 119, comma 4, «vainterpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione delcontratto (art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddettisoggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte leoperazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nelrispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che,comunque, non è necessario che il richiedente indichi specificamente gliestremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta incopia».L’ordinanza n. 5091 del 2016, seguita dalla n. 27769 del 2019, e sullascia della sentenza n. 11004 del 2006, ha ancora ribadito che «l'art. 119,comma 4, TUB riconosce al cliente il diritto di ottenere "copia delladocumentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimidieci anni".

E secondo la giurisprudenza di questa Corte, questa normariconosce al cliente della banca "il diritto di ottenere la documentazioneinerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concretointeressato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dallanorma”, “essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca glielementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione deidocumenti richiesti”».Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026Nella sentenza n. 24641 del 2021, poi, si osserva, anzitutto, che l’art.119, al primo comma, stabilisce un diritto del cliente a ricevere «allascadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, unacomunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto», laddove ―si specifica ― «chiara» implica logicamente che non possa essereincompleta; considera, poi, che il comma 4, laddove stabilisce che ilcliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha «diritto di ottenere ...copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in esserenegli ultimi dieci anni», «non contiene un riferimento espresso all'estrattoconto, che la banca ha invece l'obbligo di recapitare periodicamente alcliente secondo quanto poc'anzi detto: anzi, laddove discorre di“documentazione inerente a singole operazioni”, la norma potrebbe ancheessere intesa, sul piano strettamente letterale … come riferitaesclusivamente a documentazione concernente, appunto, singoleoperazioni, e non alla comunicazione sintetica dello svolgimento delrapporto in cui si sostanzia l'estratto conto.

Cionondimeno, questa Cortenon dubita che la norma si riferisca anche agli estratti conto …L'affermazione, che qui si ribadisce, è maturata nell'ambito di controversieche vedevano opposto alla banca il curatore fallimentare, ossia unsoggetto che non ha automaticamente come tale la disponibilità dellarelativa documentazione, ed anzi deve procurarsela: e, tuttavia, lalatitudine della formulazione normativa, unitamente alla sua ratio, nonconsentono di revocare in dubbio che il cliente possa esigerel'adempimento dell'obbligazione, sancita dall'ultimo comma dell'articolo119, anche con riguardo agli estratti conto, ed indipendentemente dalfatto che la banca abbia esattamente adempiuto l'obbligazione diconsegna periodica degli estratti conto medesimi» e conclude che «lanorma, nell'ottica della trasparenza, consente al cliente di smarrire, senon distruggere, gli estratti conto, per poi nuovamente richiederne copia,Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026sempre nei limiti del decennio anteriore, col solo onere di pagamento dellarelativa spesa».Anche detta pronuncia, quindi ― che, poi, si concentra sul tema delrapporto tra esercizio da parte del cliente del diritto di cui all’art. 119,comma 4, il relativo obbligo di consegna della banca che da quel momentosorge e la possibilità del cliente di rivolgere al giudice la richiesta diemissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ove detto obbligoresti inadempiuto dalla banca ― precisa che l’espressione«documentazione inerente a singole operazioni», non va intesa sul pianostrettamente letterale ma come riferita anche alla «comunicazionesintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l'estrattoconto», e sottolinea che con detta affermazione la Corte intende ribadirequanto già affermato nelle citate precedenti pronunce (ricordate poc’anzi)circa «la latitudine della formulazione normativa, unitamente alla suaratio»: una latitudine che proprio la ratio della norma impone di assumere,essendo essa ratio quella di presidiare il principio di trasparenzadell’attività bancaria, introdotto e regolato dal testo unico bancario, edinteso da questa Corte quale specifica declinazione nella materia delgenerale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (Cass. Sez.Un. n. 28056 del 2008; Cass. n. 22819 del 2010; Cass. 9200 del 2021).In questa pronuncia la Corte ribadisce, in altre parole, come il datogiurisprudenziale riaffermato si sia formato su una interpretazione cheintende nella sua massima dilatazione di significato il significante(«documentazione inerente a singole operazioni») utilizzato dalla norma.

Eciò sulla base della ratio della norma stessa, che è quella di presidiare ilprincipio di trasparenza dell’attività bancaria, a prescindere dall'esistenzadi specifici obblighi contrattuali.

Principio che va sottolineato proprioperché poi condurrà a sottolineare la diversità delle conclusioni cuiconduce la collocazione dell’obbligo di consegna del contratto nell’ambitodell’art. 119, comma 4, ovvero dell’art. 117, a seconda della causaNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026petendi azionata ovvero delle allegazioni che supportano la richiesta delcorrentista.2.4.6. ― Sulla questione se anche la documentazione contrattuale siaricompresa nella latitudine della formulazione normativa in commento,intesa alla luce del principio di trasparenza dell’informazione dovuta dallabanca al cliente circa lo svolgimento del rapporto, che implica unainformazione «chiara» e, quindi, completa, si esprime ancora l’ordinanzan. 12093 del 2021 (sopra citata) laddove afferma, con riguardo al primo equarto comma dell’art. 119 del TUB che: «Tali norme contemplano, nelprimo caso una obbligazione della banca, al di fuori di qualunque richiesta;nel secondo un diritto del cliente, da esercitarsi mercé specifica domanda;e suppongono entrambe il più ampio diritto alla documentazione, cheevoluzione, alla sua conclusione.

Ritenere che l'obbligo della banca siacircoscritto al primo degli adempimenti e si esaurisca con l'invio, non piùripetibile, di un prospetto riproduttivo di una situazione, parziale neltempo e non sostenuta da pezze giustificative, e che il secondo, asollecitazione di parte, sia limitato alla documentazione di singoleoperazioni, al punto da rendere inesigibile la pretesa a conseguire ladocumentazione di tutte quelle avvenute in un certo arco temporale,significa frustrare la portata della legge».L’ordinanza n. 41427 del 2021, nel confermare il rigetto di unadomanda del correntista di rideterminazione del saldo di conto corrente eripetizione dell’indebito, poiché l’attore «onerato dell’onus probandi peravere agito in ripetizione, non lo aveva assolto perché non aveva prodottoin giudizio i contratti di conto corrente», ha osservato esplicitamente che adetto onere «il cliente avrebbe potuto sopperire ― come rettamenteevidenziato dalla corte distrettuale ― esercitando il diritto ad ottenere, aproprie spese, copia dei contratti e della documentazione inerente asingole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gliNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, eche può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cuiall'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da taledisposizione, a condizione che detta documentazione sia stataprecedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione,non abbia ottemperato (Cass. n. 24641 del 13/09/2021)».L’ordinanza n. 35039 del 2022 (massimata nel senso che: «In tema dirapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia delladocumentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119,comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed hafondamento negli obblighi di buona fede in executivis.

Esso è riferibileanche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata invigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale,compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodicadegli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando,al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione delladocumentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modoindifferenziato su tutte le parti») afferma, poi, che:a) «La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha già chiarito … che lapretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è "undiritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alleobbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quantonasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto,si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte ditenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighicontrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, sianoidonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare unapprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano deicomportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolorapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto diNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi neldovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interessedella controparte (cfr. Cass. n. 12093 del 2001).

Tale dovere dicollaborazione, alla stregua di quanto normalmente previsto per i contrattidi collaborazione, produce i suoi effetti fino a quando permane l'interessegiuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte a essere informata(cfr. Cass. n. 4598 del 1997)»;b) «In tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, deltermine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressanell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principiogenerale (cfr. art. 2220 cod. civ.), che, in quanto tale, non può chetrovare applicazione, evidentemente, anche (…) anteriormente all'entratain vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del1992, in quest'ultimo poi trasfusa … In altre parole, sia l'esistenzadell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione deltermine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e dilegislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cuisi è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione cheaffermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine»;c) «D'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità diesercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di temponotevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruitoessenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori diquesti limiti, opera il generale onere di conservazione delladocumentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, chegrava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare suentrambe le parti».Nella successiva ordinanza n. 12993 del 2023 questa Corte haconfermato la decisione del giudice di merito che aveva «respinto lasuddetta richiesta di rimessione in termini perché, sostanzialmente, haNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026ritenuto tardiva la richiesta stragiudiziale ex art. 119, comma 4, TUB,formulata dalla società correntista all’istituto di credito solo in pendenza digiudizio, di consegna della documentazione, contrattuale e contabile,necessaria ai fini dell’accoglimento della domanda di accertamento delsaldo del conto corrente», documentazione, poi, consegnata dalla bancaben prima della scadenza del termine di novanta giorni di cui al citato art.119, comma 4, del TUB, ma quando ormai era già spirato, perl’attrice/appellante, quello per le preclusioni istruttorie di cui all’art. 183,comma 6, c.p.c..Nel confermare detta decisione questa Corte ha ribadito in linea conCass. n. 24641 del 2021 che: «Non è, dunque, necessario … che larichiesta sia avanzata in epoca antecedente all’instaurazione del giudizionell’ambito del quale l’istanza ex art. 210 cod. proc civ. è proposta,essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momentodella formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia delladocumentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta ― tale èil termine assegnato alla banca dall’art. 119, quarto comma, TUB perottemperare alla richiesta ― senza che la banca medesima abbiaproceduto alla consegna della documentazione, a meno che non siadimostrata l’esistenza di idonea giustificazione dell’inadempimento», eche, quindi, si deve escludere la possibilità di configurare uninadempimento della banca che giustifichi l’ordine di esibizione laddove larelativa istanza non sia preceduta dalla richiesta di consegna ex art. 119,comma 4, TUB.

La stessa decisione ha, poi, affermato: a) che la scelta, daparte del correntista, del concreto momento in cui avvalersi della facoltà dichiedere alla banca la consegna «della documentazione, contrattuale econtabile» deve tener conto, necessariamente, oltre che del termine (90giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, diquello, evidentemente diverso e squisitamente processuale, per lepreclusioni istruttorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., con le relativeNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026conseguenze ove rimasto inosservato; b) che, la richiesta di tutelamediante l’istituto della rimessione in termini, va valutata, caso per caso,alla luce del fatto se la condotta in concreto tenuta dal correntista possaconsiderarsi meritevole, in quanto diligente, rispetto ai limiti temporali chevengono in gioco nella fattispecie: sia agli effetti di poter per configurare ilpresupposto dell’inadempimento della banca (90 giorni dalla richiesta) infunzione di una richiesta di esibizione, sia agli effetti della produzione delladocumentazione frattanto consegnata nel termine della preclusioneistruttoria, non potendosi certo rimettere il concreto maturare diquest’ultima alla mera scelta di una delle parti del processo.2.4.7. ― Nell’ordinanza, infine, n. 8914 del 2025, nel respingere ilricorso contro la decisone gravata con cui la Corte d’appello avevaconfermato la correttezza del diniego del richiesto ordine di esibizione,rilevando che era «pacifico ed incontestato che i documenti oggetto dellarichiesta esibizione sono tutti anteriori al decennio e che quindi la richiestaesula dall'alveo della norma di cui all'art. 119 quarto comma del TUB(anche per la richiesta copia di contratti e non solo di singole operazioni)»,e nel ribadirne l'inammissibilità in quanto detta richiesta era «fondata solosulla asserita ingiustificata inottemperanza della banca alla stessa istanzaex art. 119 TUB documentata in atti», ha ribadito che:a) «già prima del TUB e indipendentemente dalla formulazione dell’art.119 in esame, la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto lasussistenza di un obbligo della banca di ostensione in tal senso delladocumentazione bancaria sulla base dell’applicazione delle regole di buonafede oggettiva (e, del resto, è ben possibile ritenere che lo stesso obbligodi trasparenza cui è sottesa la previsione dell’art. 119 costituiscaespressione, nel senso più lato, del principio di buona fede) ed inparticolare dell’art. 1374 c.c.»;b) «nella sua genesi per così dire “storica”, l’indirizzo in questione sispiega agevolmente, ove si tenga conto che il contenzioso sul punto èNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026perlopiù nato da iniziative intraprese nei confronti di banche da parte dicuratori fallimentari, quale strumento volto alla ricostruzione delle vicendegiuridico-economiche del fallito (si veda in particolare l’ampia Cass. 22maggio 1997, n. 4598), ossia un soggetto che non ha automaticamentecome tale la disponibilità della relativa documentazione, ed anzi deveprocurarsela»;c) «La giurisprudenza della Corte di cassazione, dunque, dà ed hasempre dato, del quarto comma dell’art. 119 del TUB, stabilmente e senzatentennamenti, una lettura largamente estensiva della dicitura “copia delladocumentazione inerente a singole operazioni” come riferita ancheall’iniziale documento contrattuale ed ai successivi estratti conto periodici,quantunque si tratti di documentazione che in entrambi i casi la bancadeve consegnare al cliente, come si desume per un verso, per il contratto,dall’art. 117, primo comma dello stesso testo, e per altro verso, per gliestratti conto, dal primo e secondo comma del successivo art. 119»;d) «il diritto del cliente di ottenere gli estratti conto va tenuto bendistinto dal diritto al rendiconto che compete al correntista, sebbene nonvi sia ragione di dubitare che l’invio periodico degli estratti contoesaurisca, in relazione al periodo considerato, l’obbligo della banca direndere il conto al cliente, che non ha più titolo per richiedere in seguitoaltre forme di rendiconto relative al medesimo periodo (v. la cit. Cass. 22maggio 1997, n. 4598)»;e) sulla banca grava una duplice obbligazione: «a) da un lato la banca,senza che occorra alcuna sollecitazione del cliente in proposito, deveconsegnare il contratto in dipendenza della sua stipula ai sensi del primocomma dell’art. 117 del TUB, in applicazione del secondo comma dell’art.119 dello stesso testo unico, deve inviare gli estratti conto secondo lacadenza temporale dovuta nel rapporto di conto corrente, con laconseguenza che l'inadempimento dell'obbligazione ― da adempiersipresso il cliente creditore della prestazione ― si consuma una volta che ilNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto; b) dall’altro lato,a semplice ma necessaria richiesta del cliente, deve ri-consegnare lamedesima documentazione, e più in generale quella concernente leoperazioni bancarie, purché risalente ad un arco temporale ricompreso neldecennio anteriore, con la conseguenza che di inadempimento può parlarsisolo ove ― a fronte della richiesta del cliente ― sia spirato inutilmente iltermine allo scopo previsto»;f) «Quanto al limite temporale del diritto in discorso di cui al quartocomma dell’art. 119 non v’è alcuno spazio per dubitare che il riferimentoalle “operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” valgaeffettivamente a delimitare l’obbligazione di ri-consegna delladocumentazione bancaria: ciò non soltanto perché il dato letterale deponeinequivocamente in tal senso, ed il giudice vi si deve attenere ai sensidell’art. 12 delle preleggi, ma anche perché la previsione così congegnata,sul piano della ratio, identifica per volontà del legislatore un ragionevolepunto di equilibrio tra l’obbligazione imposta in forza di legge alla banca(in un’ottica di valorizzazione del già citato principio di trasparenza) e ladelimitazione temporale di essa, che può supporsi ispirata al dettatodell’art. 2220 c.c. che enuncia un principio generale».g) quanto al rapporto che intercorre tra la norma sostanziale postadall’art. 119, comma 4, del TUB e l’art. 210 c.p.c. chiarisce che: (i) ildiritto sancito dalla prima disposizione può essere azionato direttamentenei confronti della banca o può essere fatto valere per il tramitedell’intervento del giudice, a mezzo dell’actio ad exibendum, una voltache, effettuata la richiesta alla banca, questa si sia resa inadempiente alproprio obbligo sostanziale (Cass. 13 settembre 2021, n. 24641; Cass. 1agosto 2022, n. 23861; Cass. 31 marzo 2023, n. 9082); una diversainterpretazione inciderebbe sulla distribuzione dell’onere probatorioregolata dall’art. 2697 c.c. conducendo a ritenere che sia la banca ― suistanza del cliente che chieda la dichiarazione di nullità parziale delNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026contratto di conto corrente e la ripetizione di indebito — a dover produrre,su ordine del giudice, gli estratti conto che il cliente (attore) non abbia néprodotto né preventivamente richiesto con esito negativo, «ovveroevidentemente ad affermare che è la banca a dover offrire, in giudizio, ilsupporto probatorio della domanda attorea», in contrasto con le regole delriparto degli oneri probatori; (ii) se il cliente ha richiesto la consegna delladocumentazione alla banca ante causam o, sussistendone la concretapossibilità, anche in corso di causa, e la banca non abbia ottemperato, ciòsarà sufficiente ad ottenere dal giudice l’ordine di esibizione, ma né più némeno che della stessa documentazione che il cliente aveva diritto diottenere ai sensi dell’art. 119, ossia della documentazione riferitaall’ultimo decennio: invero, se l’ordine di esibizione è chiesto indipendenza dell’inadempimento dell’obbligazione di ri-consegna sancitodal quarto comma dell’art. 119 del TUB, esso non potrà che essere estesoe circoscritto solo e soltanto alla documentazione ivi considerata;h) se la richiesta dell’ordine di esibizione è svincolata dal precettodell’art. 119, comma 4, del TUB ed è collegata all’inadempimento nondell’obbligo di consegna ivi previsto, ma di quello di cui al secondo commadell’art. 119 (di consegna periodica degli estratti conto a prescindere dauna richiesta del cliente) o di quello di cui all’art. 117 (di consegna delcontratto giacché come prevede la norma: «I contratti sono redatti periscritto ed un esemplare è consegnato ai clienti») è necessario che ilcorrentista abbia allegato che gli estratti conto «non» gli sono stati inviatialle debite scadenze, relative ― in ipotesi ― ad un arco temporale piùampio del decennio risalente contemplato dall’art. 119, 4° comma TUB,e/o che la banca non abbia consegnato il contratto al momento dellastipula: in questi casi, la causa petendi è diversa perché è diverso il titolodel diritto azionato, e, quindi, l’obbligazione della banca di consegnaredetta documentazione può essere azionata a prescindere dal comma 4,dell’art. 119 e dai limiti temporali ivi previsti, salvo ― naturalmente ― ilNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026compiersi della prescrizione estintiva, trovando applicazione, da un lato,l’art. 2946 c.c. (salvi i casi in cui la legge disponga diversamente, tutti idiritti, incluso quello di ottenere copia degli estratti conto o del contratto siestinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni), e, dall’altro, l’art.2935 c.c. (la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto diottenere copia della documentazione pretesa può essere fatto valere, ecioè dalla scadenza di volta in volta applicabile a seconda di qual tipo didocumentazione sia pretesa: dalla data della stipula del contratto o dalmaturare del termine trimestrale, semestrale o altro, convenuto incontratto).In alte parole: mentre per l’esercizio del diritto previsto dal quartocomma non è necessario alcunché, a parte il sostenere l’eventuale spesa,l’azione volta alla consegna degli estratti conto in relazione ad un periodoeventualmente eccedente il decennio (e parimenti quella di consegna delcontratto ex art. 117 TUB) quale azione di adempimento, presuppone,appunto, l’inadempimento, e cioè che essi non siano stati consegnati atempo debito.

Dunque ― si osserva ancora nella medesima pronuncia ―«è astrattamente concepibile un’actio ad exibendum, in presenza deipresupposti di cui all’art. 210 c.p.c., di estratti conto ante decennio inquanto proiezione dell’allegato inadempimento (non dell’obbligazione di ri-consegna ma) dell’obbligazione originaria di consegna degli estratti conto.Il che induce ad una ulteriore precisazione in punto onere della prova,poiché è nota la regola generale secondo cui (anche) in causa diadempimento il creditore deve dedurre e provare l’esistenzadell’obbligazione e deve semplicemente dedurre l’inadempimento, essendoonere del debitore quello di provare di aver adempiuto.

Nell’ipotesi inargomento tale onere grava perciò sulla banca, quale obbligata ex art.119, secondo comma, TUB, tenuta a dimostrare di aver consegnato ladocumentazione cartacea asseritamente mai inviata … Detto onereprobatorio potrà essere soddisfatto con ogni mezzo e, quindi, pure aNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026mezzo di presunzioni semplici (Cass. 13 gennaio 1988, n. 178, ripresa piùdi recente da Cass. n. 989/2021)».2.5. ― Si possono dunque trarre le seguenti conclusioni circal’infondatezza di alcuni assunti della ricorrente:a) vi è una duplice obbligazione di consegna della documentazionerelativa al rapporto di conto corrente, contrattuale e contabile: (i) l’una sifonda sulle norme generali di cui all’art. 117 comma 1 TUB per il contratto(«I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato aiclienti») e di cui all’art. 119, commi 1 e 2, TUB per la documentazionecontabile relativa; (ii) l’altra si fonda sull’art. 1374 c.c., e sulla norma dicui all’art. 119, comma 4, che di quel principio rappresenta declinazionenella materia, a presidio dell’ulteriore principio di trasparenza dell'attivitàbancaria;b) a quest’obbligo corrisponde un diritto sostanziale del correntista cheha parimenti fonte nelle norme predette, sulla base di diversi presuppostidi fatto;c) il contratto di conto corrente non è un documento contabile ma è lafonte stessa del rapporto tra la banca e il cliente; stante la sua naturaesso può essere richiesto dal cliente alla banca in ragione di entrambe lefonti: (i) ex art. 117, comma 1, purché questi alleghi entro il terminestabilito per la delimitazione del thema decidendum, che la banca non haadempiuto all’obbligo di consegnarne copia dopo la stipulazione; (ii) exart. 119, comma 4, in quanto, in funzione della trasparenza e completezzadelle informazioni che il medesimo ha diritto di ottenere dalla banca aquesto titolo sullo svolgimento del rapporto, il contratto svolge unafunzione di necessaria comprensione di tale svolgimento: senza ilcontratto la stessa «documentazione inerente a singole operazioni»finirebbe per rimanere muta, e cioè, sarebbe paradossale, nell’otticadell’effettività del principio di trasparenza, massimamente valorizzato dallagiurisprudenza (si veda in particolare in motivazione Cass. n. 24641 delNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/20262021, già citata) escludere il contratto, che del rapporto cui si riferisce ladocumentazione menzionata dalla norma, è la fonte, dall’ambito diapplicazione di essa: in tal senso è univoco il diritto vivente, alla luce deldato giurisprudenziale ampiamente richiamato in precedenza;d) nel consegue che, nel primo caso ― diritto azionato a titolo diadempimento di un obbligo inevaso ― la pretesa incontra il limite dellaprescrizione decennale di cui l’art. 2946 c.c., ovvero quella dei 10 annidecorrenti ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto di ottenere copiadella documentazione pretesa può essere fatto valere, e cioè, nel caso delcontratto, dalla data dell’avvenuto perfezionamento del negozio; nelsecondo caso ― diritto azionato ai sensi dell’art. 119, comma 4, a titolo diadempimento dell’obbligo ivi previsto ― la pretesa incontra il limitetemporale previsto dalla norma in 10 anni, limite correlato al principiogenerale di cui all’art. 2220 c.c.; operando, al di fuori di questo limite, ilgenerale onere di conservazione della documentazione rappresentativa deipropri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti; sicchéqualora il cliente invochi detta norma il limite temporale cui va incontronon è quella della prescrizione generale bensì quello che costituisce ilriflesso del correlativo obbligo della banca di conservare ladocumentazione relativa agli ultimi 10 anni di svolgimento del rapporto.2.6. ― possono dunque affermarsi i seguenti principi di diritto:«Nel giudizio introdotto dal correntista nei confronti della banca, voltoalla rideterminazione del saldo di conto corrente attraverso l’eliminazionedegli addebiti effettuati dalla banca in applicazione di clausole contrattualinulle, con conseguente domanda di ripetizione dell'indebito maturato, aisensi dell’art. 2033 c.c., l’adempimento dell’onere probatorio deipagamenti effettuati e del difetto di causa solvendi, gravante sull’attore aisensi del primo comma dell’art. 2697 c.c., si estende alla produzione delcontratto di conto corrente, sulla base del quale va verificata la pattuizionedelle clausole che si assumono affette da nullità, in funzione della qualeNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026produzione il correntista onerato, che deduca di non essere in possessodel contrato poiché la banca non ha adempiuto all’obbligo di consegna,può richiederne copia alla banca ex art. 117 TUB».«Il diritto all’adempimento dell’obbligazione di consegna del contrattoprevista dall'art. 117 TUB è soggetto a prescrizione ordinaria decennaledecorrente dalla data di stipulazione del contratto»;«L’obbligo della banca di consegnare al correntista copia delladocumentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimidieci anni, secondo l’art. 119, comma 4, TUB, si estende al contratto diconto corrente ed agli estratti conto».2.7. ― Si deve aggiungere ― poiché nel ricorso si cita Cass. n. 251 del2026, che si è pronunciata sulla questione della latitudine, sul pianooggettivo, della previsione contenuta nell’art. 119, comma 4, TUB, in unafattispecie in cui si faceva questione del diritto di ottenere copia dellascrittura privata che documentava un contratto del 1998, la cui consegnaera stata giudizialmente ottenuta con decreto ingiuntivo del 23 settembre2016 ― che la pronuncia è condivisibile laddove conferma i principigenerali circa la natura sostanziale del diritto del cliente di otteneredall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativaalle operazioni dell'ultimo decennio e circa il fatto che il corrispondenteobbligo della banca copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni,operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazionedella documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modoindifferenziato su tutte le parti; e non, invece, laddove si discosta dalquadro sistematico sopra ricostruito affermando che «la disposizione nonriguarda la documentazione contrattuale in quanto tale»; e questo perché:a) il riferimento al «versante dell’esegesi testuale» che parla di «singoleoperazioni» che il contratto bancario programma, ma con cui «non siidentifica», mette in discussione in radice ― senza tuttavia argomentispecifici ― la giurisprudenza consolidata da tempo di questa Corte ― cheNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026come si è sopra detto ― considera comprese senz’altro in quella locuzionetestuale anche gli estratti conto o gli scalari che evidentemente nonriferimento al versante «sistematico», e alla valorizzazione della«corrispondenza del termine decennale menzionato dall’ultimo commadell’art. 119 t.u.b. con quello di conservazione delle scritture contabili, chetrova espressione nella previsione dell’art. 2220 c.c.» non implicalogicamente l’esclusione dalla interpretazione del dettato normativo inquestione della documentazione contrattuale; c) è vero che: «Il diritto delcorrentista di ottenere copia del contratto discende, propriamente, dallaprevisione dell’art. 117, comma 1, t.u.b., secondo cui “[i] contratti sonoredatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti», il qualeprevede «un diritto ben diverso da quello considerato dall’art. 119, quartocomma, tub», e che «la norma del cit. art. 117, comma 1, non prevedeaffatto che la banca, una volta che abbia provveduto alla consegna alcliente dell’esemplare del contratto, sia tenuta a rilasciargliene ulterioricopie», ma ― proprio sul piano sistematico ― il «diverso» dirittosostanziale di cui all’art. 119, comma 4, TUB deve ritenersi ricomprendaanche la consegna della documentazione contrattuale (nei limiti temporalidella norma) in funzione dell’effettività dell’attuazione del principioall’informazione trasparente che costituisce la ratio della disposizione.Neppure può darsi seguito al precedente invocato dalla ricorrente (Cass.n. 1137/2026) che si richiama a Cass. n. 251/2026 per confermare che aicontratti bancari, in quanto diversi dai documenti contabili, non si applicail disposto dell’art. 119 TUB, comma 4; fermo che né l’uno né l’altro deidue precedenti afferma ― come la ricorrente sostiene ― che, posto che illimite temporale di cui all’art. 119, comma 4, non riguarda il contratto, labanca ha comunque un obbligo di consegna del medesimo al correntista, aprescindere dal corretto inquadramento del titolo di questo obbligoNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026(ovvero l’art. 117 TUB) e dalla allegazione che il medesimo sia statoinadempiuto.2.8. ― Venendo dunque al caso di specie, in cui si discute dellacorrettezza del rigetto dell’ordine di esibizione del contratto la cuiconsegna ― unitamente a quella di altri documenti ― era stata richiestadalla correntista ex art. 119, comma 4, TUB, va evidenziato ― come dettopoco sopra ― che la ratio decidendi del rigetto dell’istanza ex art. 210c.p.c. si fonda su due argomenti: (i) la correntista non aveva mai allegatodi non aver ricevuto il contratto al momento della sua sottoscrizione; (ii)la banca aveva rappresentato di non avere più la documentazione a fardata dalla scadenza del decennio dalla sua formazione, quindi l’ordine diesibizione era inconcludente.Ora la ricorrente con il motivo in esame aggredisce il secondoargomento e infondatamente, affermando in sintesi:a) che il dato testuale dell'art. 119, comma 4, TUB comma è relativoalle sole «comunicazioni periodiche al cliente» sicché, posto che ilcontratto di conto corrente non è un documento contabile ma è la fontestessa del rapporto tra la banca e il cliente, la sua conservazione nonsoggiace al limite temporale di cui all'art. 119 detto, ma è regolata in basealla disciplina della prescrizione ordinaria, ovvero, in base all'art. 2946c.c., onde resta necessaria per 10 anni «dalla chiusura del rapporto diconto corrente, finché i diritti da esso nascenti non sono prescritti»;b) che la Corte di Appello, avrebbe dovuto addebitare alla Banca lamancata produzione in giudizio del contratto, poiché questa era statarichiesta all’[OSCURATO:PERSONA] unitamente ad altra documentazione primadell’instaurazione del giudizio, sei anni dopo la chiusura del contoavvenuta nel 1999, allorquando i diritti derivanti dal contratto non eranoancora prescritti; e che per il contratto vale la disciplina di cui all’art. 117TUB, commi 1 e 3, e dovendo il medesimo, quale fonte della disciplina deiNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026rapporti obbligatori tra le parti, essere conservato dalla Banca finché idiritti da esso nascenti non siano prescritti.L’assunto è erroneo in un duplice senso: il contratto può essererichiesto anche ex art. 119 comma 4, come chiarito, ma, in tal caso, ilcliente soggiace al termine decennale ivi stabilito; il diritto di chiedere laconsegna del contratto ex art. 117 TUB presuppone l’allegazionedell’inadempimento all’obbligo originario di consegna del medesimo daparte della banca, che in tal caso ― come afferma la Corte di merito senzache la ricorrente nulla obietti ― non era stato dedotto (fermo che talediritto si prescrive in dieci anni dal perfezionamento del contratto, e nondalla chiusura del conto, argomento privo di qualunque base normativa).Invero va sempre ricordato che la domanda si fonda sul principio diallegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto che si intenda far valeree che, quindi, chi intenda far valere il diritto in discorso alla consegna delcontratto di conto corrente, deve allegare chiaramente l’inadempimentodell’obbligo di consegna di detto contratto da parte della banca e spiegarealtrettanto chiaramente la domanda di adempimento entro i termini per ladelimitazione del thema decidendum; d’altra parte la prova della consegna(ovvero del fatto impeditivo) può essere data con ogni mezzo, anche conpresunzioni.Pertanto la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principirespingendo l’ordine di esibizione osservando che «l'attrice non aveva maidedotto di non aver ricevuto copia del contratto al momento della suasottoscrizione» e che l’istanza ex art. 210 c.p.c. era «inconcludente»perché la Banca aveva dedotto in primo grado e di non aver potuto fornirecopia del contratto di conto corrente prima del giudizio, come richiesto aisensi dell’art. 119, comma 4, TUB, poiché non aveva più nei propri archiviun documento risalente ad oltre 27 anni prima, e ciò a far data dall'anno1996, e la ricorrente erra nell’invocare un diritto della banca alla consegnadella copia del contratto senza allegare di non averlo ricevuto al tempo inNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026cui fu sottoscritto, giacché al pari della banca era tenuta a conservarnel’originale o la copia e, non avendolo fatto, non può eludere l’onereprobatorio invocando il pari dovere di conservazione della banca; tantomeno affermando che «era la Banca a dover dimostrare l’avvenutaoriginaria consegna dei contratti», perché così pretende, sostanzialmente,ribaltare sulla banca l’onere probatorio relativo all’adempimento delcontratto del tutto infondatamente in assenza della allegazione di un suoinadempimento.3. ― Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la sussistenza di unvizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.Osserva che la Corte Territoriale ha ritenuto che gli interessi ultralegalie la commissione di massimo scoperto fossero assistiti da pattuizionescritta a partire dal 13 aprile 1989 in forza del documento prodotto dallaBanca convenuta al momento della sua costituzione (doc. n. 3),documento che erroneamente la Corte stessa avrebbe qualificato comecontratto di apertura di credito, avendo omesso di esaminare il «fatto»costituito, asseritamente, dall’avvenuta contestazione da parte dellaC.O.F. del documento di cui aveva rilevato la natura non negoziale e lanullità ed invalidità per quanto riguarda la determinazione degli interessiultralegali e della commissione di massimo scoperto.Perciò si duole che la Corte di merito: a) nonostante tali esplicitecontestazioni, abbia ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse contestato ilpredetto documento; b) abbia qualificato il medesimo alla stregua di uncontratto utilizzandolo ai fini di respingere la ripetizione richiesta.3.1. ― Il motivo è inammissibile, non solo perché si tratta di pronunciac.d. doppia conforme e la ricorrente non indica ― come sarebbe statonecessario agli effetti dell’ammissibilità della censura ― per quali ragioni equali fatti le due decisioni conformi divergono, ma anche perché il viziomotivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. che ― come noto, inragione della pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053/2014 cui questa CorteNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026ha dato continuità con innumerevoli sentenze ― deve attenere a un «fattostorico», principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, e non ad una valutazione processuale dinatura probatoria qual è la mancata contestazione di un fatto, fermo,inoltre, che l'interpretazione di una fattispecie negoziale è riservata algiudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità ― oltre che neilimiti consentiti dal paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. che qui, comedetto, non è rispettato ― per violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorsoper cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostatodai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione delcontenuto della volontà delle parti nella mera proposta diun'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile insede di legittimità». (v.

Cass. n. 353/2025).4. ― Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsaapplicazione degli articoli 1346, 1418, 1421, 1341 e 1283 c.c., per lamancata rilevazione d’ufficio da parte della Corte territoriale, della nullitàdelle pattuizioni contenute nella lettera di apertura di credito del 13 aprile1989 regolanti i tassi a debito e la commissione di massimo scopertoasseritamente nulle per indeterminatezza dell’oggetto (ex art. 1346 c.c.),per la violazione dell’art. 1341 c.c. (quanto alla previsione della possibilitàdi variazione unilaterale dei tassi di interesse e della misura della cms) eper l’applicazione della capitalizzazione trimestrale con riguardo allacommissione di massimo scoperto.Sostiene la ricorrente che dette nullità dovevano essere rilevate d'ufficiodalla Corte d’appello ex art. 1421 c.c. trattandosi di questione giàprospettata in primo grado.

Nella memoria reputa infondati i rilievi diinammissibilità del motivo della resistente che ha sottolineato come laricorrente non aveva riproposto con l’appello la questione della nullità didette clausole, posto che la relativa eccezione era rimasta assorbita nellaNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026pronuncia di rigetto resa dal Tribunale sulla domanda avanzata dallaC.O.F. per mancato adempimento dell’onere di allegazione e prova a suocarico; in replica, osserva che aveva tempestivamente denunciato inprimo grado le nullità negoziali da esaminare d’ufficio; sicché la Corte diAppello ben avrebbe potuto e dovuto procedere al rilievo ufficioso.4.1. ― Il motivo è inammissibile.Va premesso ― come la stessa ricorrente ricorda ― che: «Nel giudiziodi appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancatarilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha semprefacoltà di procedere ad un siffatto rilievo.

Questo principio, però, deveessere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e larelativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officiosoconsenta alle parti di rimettersi in pista ― per così dire ― quando i fatticostitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebberopotuto e dovuto essere tempestivamente allegati onde consentire algiudice la necessaria valutazione in diritto.

Qualora i fatti costitutivi delladedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che lainvoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato egrado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilitàofficiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure deifatti già allegati» (Cass. n. 35700/2023).

In questo caso nel ricorso non èindicato specificatamente ― in conformità a quanto prevede l’art. 366,comma 1, n. 6, c.p.c., né dove né come sarebbe state dedotte in fatto leragioni di nullità delle pattuizioni in questione, posto che in ricorso si dicesolo che: «Le sue riferite criticità non sono state minimamente consideratedalla Corte d'appello sebbene la COF in primo grado avesse rilevatol'invalidità della lettera prodotta dalla banca per quanto riguardava ladeterminazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto».4.2. ― Ciò detto, il motivo è, comunque, inammissibile perché la Cortenon ha affatto omesso di considerare la pretesa nullità delle clausole per leNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026ragioni dette, ma ha, piuttosto, ritenuto implicitamente infondate ledoglianze sollevate da C.O.F.: invero ― dopo aver rilevato chequest’ultima non aveva depositato il contratto invocato n° 5199, accesoanteriormente al 1985, e che l’ordine di esibizione richiesto in propositoera inconcludente ― ha affermato quanto segue: «Ne consegue quindi chenon può ritenersi accertata la lamentata omessa pattuizione di interessiultralegali e commissione di massimo scoperto nel periodo fra il 1985 ed il12/4/1989, quando fu stipulato dalle parti un contratto di apertura dicredito regolato sul conto corrente n° 5199, con tasso di interesse fissatoal 14% e commissione di massimo scoperto trimestrale fissata nellamisura dello 0,250% sull'importo massimo debitore risultante neltrimestre con la pattuizione della capitalizzazione trimestrale degliinteressi (vedi doc. 3 di parte convenuta in primo grado non contestata)»,ed ha aggiunto: «Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessiche risulta essere stata in concreto applicata per tutto il corso delrapporto, limitatamente ai periodi in cui il conto è risultato debitore, comeè emerso dalle indagini il c.t.u., non è possibile in concreto accertare seper effetto di tale capitalizzazione trimestrale sia maturato un credito delcorrentista ai sensi dell'art. 2033 cc ed in quale misura.

Infatti l’elaboratodel consulente tecnico d’ufficio (...), è inutilizzabile, poiché lo stessoconsulente, dopo avere rilevato la mancanza dei riassunti scalari deglianni 1987 e 1989 e dei conti scalari del primo e secondo trimestredell'anno 1994, nonché dei conti scalari e calcolo delle competenze delsecondo trimestre 1993 del primo, secondo e terzo trimestre 1998 e deiriassunti scalari ed elementi di calcolo delle competenze del primo,secondo e terzo trimestre 1999, considerati indispensabili per determinareil saldo finale (vedi pagg 4 6 dell'elaborato in data 28 ottobre 2008 delCTU Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]), li ha acquisiti dalla parte attrice e li hautilizzati sia nella relazione tecnica del 28 ottobre 2008 e sia nellaNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026re―lazione a chiarimenti in data 20 novembre 2014», spiegando, poi, laragione della ritenuta irrituale acquisizione dei predetti documenti.4.3. ― Perciò, concludendo: a) la Corte d’appello ha esaminato ildocumento negoziale fonte delle pattuizioni ritenute nulle; b) ha ritenutoche fosse fonte valida della regolamentazione contrattuale di interessi eCMS escludendone, implicitamente ma chiaramente, l’indeterminatezzainvocata; c) pur rilavando la capitalizzazione, ha escluso che si potessetener conto della rideterminazione del saldo proposta dal CTU in quantoquesto si era avvalso di documentazione non tempestivamente prodottadalla parte, che, quindi, sotto questo aspetto risultava non aver assoltoall’onere probatorio che le competeva avendo agito in ripetizione diindebito.Ne consegue che il motivo, in effetti, è volto a rimettere in discussionein questa sede di legittimità una valutazione sulla validità delle specifichepattuizioni che competeva al giudice di merito e qui non è sindacabile senon nei limiti in cui è consentito il vaglio della motivazione (ristretto allasua sussistenza nel «minimo costituzionale»).5. ― Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto, ex art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 61, 62, 191,198 c.p.c. e 2697 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha esclusol’utilizzabilità della C.T.U. perché redatta utilizzando anche alcuni contiscalari acquisiti dalla parte attrice nel corso della CTU stessa al di fuori,quindi, delle regole processuali che presidiano le preclusioni istruttorie el’adempimento, quindi, dell’onere della prova.La ricorrente deduce nel ricorso due ragioni di censura: a) l'avere laCorte d'appello ritenuto che i documenti acquisiti nel corso delleoperazioni peritali rendessero inutilizzabile la CTU; b) l'aver la Corteritenuto che detti documenti fossero indispensabili per determinare lasussistenza del credito del correntista, laddove la ricostruzione del saldo,con l’ausilio del CTU, poteva avvenire comunque.Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026Questa seconda censura è palesemente inammissibile in quantoriguarda una valutazione di merito compiuta dal giudice circa lacompletezza e l'idoneità della documentazione prodotta in causa aglieffetti del corretto espletamento della CTU contabile e della attendibilitàdel suo risultato.5.2. ― Con riguardo alla prima censura, sia nel ricorso che nellamemoria, la ricorrente insiste sul fatto che la consulente d’ufficio avevadebitamente comunicato al CTP il ricevimento dei documenti acquisiti e labanca non aveva mai eccepito nulla sul punto, né all'udienzaimmediatamente successiva al deposito della consulenza né negli atticonclusivi del giudizio; perciò, anche a ritenere che il CTU potesse tenerconto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il previoconsenso delle parti, la mancanza di tale consenso al pari di ogni altrovizio della consulenza tecnica, era fonte di nullità relativa, e come talesoggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., con la conseguenza che ildifetto doveva ritenersi sanato, non essendo stato fatto valere nella primaistanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.La resistente sul punto ha replicato: a) che la motivazione dellasentenza impugnata è corretta in ordine al mancato assolvimentodell’onere della prova posto a carico della C.O.F. perché questa non avevaprodotto copia «della totalità degli estratti conto»; b) la decisione ècorretta anche in ordine alla inutilizzabilità della C.T.U. espletata in primogrado perché elaborata utilizzando gli estratti conto relativi agli anni 1987e 1989 acquisiti dal perito d’ufficio dalla C.O.F. ma non tempestivamenteprodotti, e ciò alla luce dei consolidati arresti di legittimità richiamatianche nella motivazione della Corte di appello di Roma; c) la censura è,comunque, inammissibile poiché contiene un’eccezione che avrebbedovuto essere riproposta in modo espresso e specifico dalla C.O.F. inappello; in mancanza di ciò, «l’eccezione relativa alla pretesa utilizzabilitàdella C.T.U. pur se elaborata facendo uso di documentazione nonNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026ritualmente prodotta dalla parte che vi era tenuta, dovrebbe intendersirinunciata ex art. 346 c.p.c.»5.3. ― Ciò premesso reputa il Collegio che la censura della ricorrentemeriti di essere accolta.Partendo dalle obiezioni della resistente, merita brevemente osservareche l’onere della prova che incombe sul correntista che agisce inripetizione, non implica necessariamente la produzione «della totalità degliestratti conto», giacché, secondo un indirizzo consolidato a partire daCass. n. 1763 del 17/01/2024, riscontrata la mancanza di una parte degliestratti conto, il giudice del merito ben può valorizzare altra e diversadocumentazione, prodotta dalla parte quale, le contabili bancarie riferitealle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili ancora, gliestratti conto scalari e, può attribuire rilevanza anche alla condottaprocessuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituireargomento di prova, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. in funzione dellaricostruzione del saldo contestato.Va, poi, precisato in punto ammissibilità del motivo, che contrariamentea quanto sostiene la banca, nell’ambito dell’appello avverso la decisionedel Tribunale, la C.O.F. aveva specificatamente contestato le affermazionidel primo Giudice in ordine alla C.T.U. (v. pag. 21): «Da ultimo occorresottolineare come non convinca neppure il ragionamento operato dalTribunale con riguardo alla funzione della consulenza tecnica (peraltrodisposta) che non avrebbe potuto basarsi su documenti prodotti oltre lescadenze temporali fissate nel codice di rito, costituendo la consulenzatecnica d’ufficio un mezzo istruttorio finalizzato a fornire al Giudicel’apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede»); del resto laCorte territoriale non si sarebbe espressa sulla C.T.U., rilevandonel’inutilizzabilità, se l’odierna ricorrente non avesse censurato in appello ladecisione del Tribunale sul punto.

Quindi certamente la questionedell’utilizzabilità o meno dei risultati della CTU contabile in ragioneNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026dell’acquisizione di documentazione al di fuori dei termini processualiistruttori era stata sottoposta alla Corte d’appello.5.3.1. ― Venendo quindi al tema della cornice entro cui il CTU puòcompiere la propria indagine tecnica, si osserva che la Corte d’appello haritenuto inutilizzabile il risultato della CTU in punto espunzione dicapitalizzazione illegittima degli interessi, computo illegittimo di CMS e diinteressi ultralegali in quanto «in tema di consulenza tecnica d’ufficio,anche quando questa sia percipiente, ossia disposta per l’acquisizione didati la cui valutazione sia rimessa all’ausiliario, quest’ultimo non puòavvalersi per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalleparti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, penal’inutilizzabilità delle conclusioni del consulente fondate su detti documentiin violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio», conargomentazione ― sin qui ― senz’altro corretta avendo riguardo allafattispecie concreta, poiché la documentazione acquisita dalla parte attrice(C.O.F.) riguardava la rappresentazione probatoria di «fatti principali» cioèdi fatti costitutivi della domanda (i pagamenti indebiti compiuti in un certoarco temporale del rapporto contrattuale e, di conseguenza, quantoriscosso senza titolo dalla banca); infatti, dopo l’intervento nomofilattico diSezioni Unite n. 3086/2022, la giurisprudenza di questa Corte èconsolidata nel senso che in materia di esame contabile ai sensi dell'art.198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indaginicommessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delleparti ivi prevista, può acquisire, «anche prescindendo dall'attività diallegazione delle parti», tutti i documenti che si rende necessario acquisireal fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, fermo che, se questi sonodiretti a provare fatti principali è imprescindibile il «previo consenso delleparti» che il comma 2 dell’art. 198 cit. fa assurgere a presuppostocondizionante l’acquisizione; mentre può acquisire a prescindere da dettoconsenso i documenti funzionali alla prova di «fatti accessori» (v.

Cass. n.Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/20265370/2023, che richiama il seguente passaggio di Sez.

Un. cit.:«postulando la previa acquisizione del consenso delle parti, il compito delconsulente contabile che intenda estendere il raggio delle proprieinvestigazioni anche ai fatti accessori viene ad essere gravato di un onereformale (il consenso delle parti), al cui rispetto egli non è di norma tenuto,il che in un campo, in cui per la complessità delle questioni tecniche daaffrontare, dovrebbe essere consentita al consulente una più ampia libertàdi giudizio e quindi una più ampia libertà di indagine, svilisce in modoirreparabile le finalità che la norma si propone di perseguire» (Cass. Sez.U. 1 febbraio 2022, n. 3086, cit., punto 31)».In definitiva ― come chiarisce bene Cass. n. 5370/2023 ― le SezioniUnite «hanno individuato bensì, una specialità nella disposizione di cuiall’art. 198: ma ciò sul piano dell’acquisizione della prova dei fattiprincipali che non sono oggetto di allegazione (per cui cfr. pure, da ultimo,Cass. 24 novembre 2022, n. 34600), senza con ciò ammetterel’apprensione di documenti in assenza del consenso di cui si è detto».Perciò, l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, chevalorizza la tardività dell’acquisizione (da parte del c.t.u.) degli estratticonto non prodotti dalle parti entro il termine in cui maturavano lepreclusioni istruttorie è corretta.5.3.2. ― Nella sentenza gravata, però, la Corte d’appello ha proseguitoil ragionamento circa l’inutilizzabilità delle conclusioni del consulenteaffermando essere «in conseguenza irrilevante la mancata tempestivaproposizione dell’eccezione di nullità della consulenza" ([OSCURATO:PERSONA]. civ. n°27776/19)», laddove tuttavia, le Sezioni Unite, hanno confermato«l'orientamento tradizionalmente invalso nella giurisprudenza in materia diquesta Corte secondo cui i vizi che infirmano l'operato del c.t.u. sono fontedi nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell'art.157 c.p.c., comma 2, c.p.c.» (sent. cit., punto 38), salva l’ipotesi, che quinon rileva, dell'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedottiNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto aqueste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che ilconsulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesitisottopostigli dal giudice (quest’ultima fattispecie, infatti, è associata,nell’enunciazione del principio di diritto di cui al punto 41 della pronuncia,a una nullità assoluta rilevabile d'ufficio); sul punto si veda ancora Cass.n. 5370/2023: «Secondo le Sezioni Unite, “il c.t.u. che, nei limiti delleindagini commessegli dal giudice, estenda il perimetro delle proprieparte o ad esaminare documenti, del pari, non introdotti nel giudizio delleparti, senza darsi previamente cura di attivare su di essi il necessarioconfronto processuale, non lede, anche nel mutato ordinamentoprocessuale scaturito dalla novella del 1990, un interesse del processo, inguisa del quale quella attività possa giudicarsi affetta da un vizio di nullitàassoluta, ma lede un interesse, pur primario delle parti in quanto posto atutela del diritto di difesa delle medesime, di cui le parti possono tuttaviapur sempre disporre, poiché compete solo a loro il potere di farne valerela violazione e di eccepire la nullità dell'atto che ne è conseguenza amente dell'art. 157 c.p.c., comma 2” (cit. [OSCURATO:PERSONA].

U. 1 febbraio 2022, n.3086, punto 39)».Detta affermazione sulla natura relativa della nullità dell’atto, è stata giàribadita da questa Corte con riguardo al caso dell’acquisizione, in sede diconsulenza contabile, e senza il preventivo consenso delle parti, didocumenti la cui produzione in giudizio sarebbe preclusa, stante ilmaturarsi del termine decadenziale previsto dalla legge processuale,giacché: «Proprio quel consenso lascia comprendere che è rimessa alleparti la decisione di far esaminare al consulente documenti non prodottiprima: questa disponibilità dell’acquisizione processuale, per mano delconsulente, del materiale probatorio deve infatti trovare un coerenteriflesso, sul piano del regime della nullità dell’atto che si discosti dalNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026modello normativo, nella previsione dell’art. 157, comma 2, c.p.c., amente del quale solo la parte nel cui interesse è stabilito un requisito puòopporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso e devefarlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.Detto altrimenti, l’ammissibilità dell’acquisizione probatoria in presenza delconsenso preventivo della parte e l’operatività, nel caso di mancataprestazione di quel consenso, di una nullità relativa sono dati giuridici chepossono considerarsi conformi espressioni della possibilità, in capo alleparti, di provocare l’estensione del materiale documentale che ilconsulente contabile può utilizzare (e che il giudice può, correlativamente,porre alla base della sua decisione); … è evidente che sarebbe del tuttoincongruo ipotizzare, in assenza di indici normativi di diverso segno, che aun divieto di implementazione del materiale probatorio suscettibile diessere liberamente derogato dalle parti si correli una sanzione processualeimpermeabile alla postuma acquiescenza delle parti stesse.

All’opposto, ilpotere di queste di acconsentire a nuove acquisizioni documentali e lanatura relativa della nullità che si determina per il mancato consensorappresentano simmetriche declinazioni del diritto alla prova documentalequanto ai fatti principali suscettibili di esame contabile» ( Cass. n.5370/2023 citata).5.3.3. ― A detto orientamento va data qui continuità, poiché ilricorrente ha chiarito, in ricorso (pag. 25), come «la CTU abbiadebitamente comunicato al CT di parte convenuta il ricevimento deidocumenti acquisiti (cfr. pag. 4 della CTU) e come la banca non abbia maieccepito nulla sul punto nell'udienza immediatamente successiva aldeposito della consulenza, né negli atti conclusivi del giudizio»; né laresistente ha obiettato alcunché in proposito, essendosi limitata a ribadirela necessità della produzione da parte della correntista della «totalità»degli estratti conto e del consenso delle parti per l’integrazione in sede diCTU di quelli mancanti.Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026In conclusione, il motivo è fondato in applicazione del principio per cui,in materia di esame contabile, la nullità per l’assenza del consensopreventivo quanto all’acquisizione di documenti comprovanti fatti principalideve essere fatto valere, dal contendente che tale consenso avrebbedovuto prestare, e non ha prestato, eccependo la nullità nella primaistanza o difesa successiva al deposito dell’atto viziato o dalla conoscenzadi esso.6. ― In definitiva va accolto il quinto motivo di ricorso, inammissibili ilprimo, il terzo e il quarto motivo, infondato il secondo.

La sentenza ècassata, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Romain diversa composizione che statuirà pure sulle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, inammissibili il primo, ilterzo e il quarto motivo, infondato il secondo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello diRoma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Banca [OSCURATO:PERSONA]. Coop. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cardillo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3179/2021depositata il 30/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/20261. ― Il Tribunale di Velletri ha respinto ― previo espletamento di CTU ―la domanda con cui C.O.F [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevachiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio soc. coop. per azioni allarestituzione dell’indebito pagamento della somma di euro 88.214,32 (dicui euro 55.988,55 per illegittima applicazione di interessi anatocistici,euro 31.900,14 per commessione di massimo scoperto, euro 325,14 permaggiori interessi creditori), ritenendo che l’attrice non avesse assolto alproprio onere probatorio, poiché: a) non aveva depositato il contratto diconto corrente; b) l'istanza formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. perottenerne l’esibizione ad opera di controparte, era inammissibile potendol'interessata di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa;c) la consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe potuto sopperire allecarenze probatorie imputabili a parte attrice, essendosi basata sudocumenti prodotti oltre le scadenze temporali fissate nel codice di rito.2. ― La Corte d'appello di Roma, ha respinto il gravame proposto dalC.O.F. osservando:a) quanto alla produzione del contratto di conto corrente ― di cuil'attrice aveva indicato nell'atto introduttivo del giudizio soltanto il numero(n°5199) sostenendo di averlo acceso "anteriormente al 1985" ― che: (i)era onere della correntista, che agiva per ottenere la restituzione dellesomme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, provarel'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante laproduzione del contratto che conteneva siffatte clausole, senza poterinvocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onerein capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazionequando, come in questo caso, ciascuna delle parti, almeno di regola,acquisisce la disponibilità del documento al momento della suasottoscrizione; (ii) che l’attrice non aveva mai dedotto di non averericevuto copia del contratto al momento della sua sottoscrizione; (iii) chenon era accoglibile l'istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto inconcludente,Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026poiché la Banca aveva dedotto in primo grado di non avere più ladisponibilità del documento atteso il tempo trascorso, e ― secondo lagiurisprudenza di legittimità ― «nessun obbligo di conservazione oltre ildecennio grava sulla parte finché l'istanza di esibizione non sia statapresentata, con la conseguenza che dalla distruzione delladocumentazione contabile il giudice può trarre argomenti di prova a normaex art. 116 c.p.c. solo se tale distruzione sia avvenuta successivamentealla presentazione della relativa istanza e durante il tempo di attesa delladecisione su di essa ( [OSCURATO:PERSONA]. civ. n° 11225/00, n° Sez. Lav. n°24590/08, 27231/14)»; (iv) ciò posto, nel caso in esame la Banca ―nellamemoria ex art. 183 comma VI n° 2 c.p.c., ancor prima che l'attriceformulasse l'istanza ex art. 210 c.p.c., introdotta parimenti nella memoriaex articolo 183 comma VI n° 2 cpc ― aveva dedotto di non aver potutofornire alla C.O.F. la copia del contratto di conto corrente richiestole aisensi dell'art. 119 TUB, prima del giudizio, poiché non aveva più nei propriarchivi un documento risalente ad oltre 27 anni prima e ciò a far datadall'anno 1996;c) che, quindi, non poteva ritenersi accertata la lamentata omessapattuizione degli applicati interessi ultralegali e commissione di massimoscoperto nel periodo fra il 1985 ed il 12.4.1989, data, quest’ultima, in cuiera stato stipulato dalle parti un contratto di apertura di credito regolatosul conto corrente n°5199 con tasso di interesse fissato al 14% ecommissione di massimo scoperto trimestrale fissata nella misura dello0,250% sull'importo massimo debitore risultante nel trimestre, con lapattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi (comerisultava dal doc. 3 di parte convenuta in primo grado, non contestato);d) che, benché attraverso la CTU fosse risultato che per tutto il corsodel rapporto era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degliinteressi debitori, non era possibile, in concreto, accertare se fossematurato un credito del correntista a tale titolo ai sensi dell'art. 2033 c.c.Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026ed in quale misura, poiché l’elaborato del consulente (che aveva effettuatouna serie di conteggi alternativi, ricostruendo il conto corrente siaapplicando gli interessi legali, sia applicando quelli convenzionali, sia concapitalizzazione trimestrale che senza capitalizzazione, nonché con esenza commissioni di massimo scoperto) era inutilizzabile; e ciò perché ilCTU ― dopo avere rilevato la mancanza dei riassunti scalari degli anni1987 e 1989 e dei conti scalari del primo e secondo trimestre dell'anno1994, nonché dei conti scalari del secondo trimestre 1993, del primo,secondo e terzo trimestre 1998 e dei riassunti scalari ed elementi dicalcolo delle competenze del primo, secondo e terzo trimestre 1999,considerati indispensabili per determinare il saldo finale ― li avevaacquisiti dalla parte attrice e li aveva utilizzati, sia nella relazione tecnica,che in quella a chiarimenti; che in proposito doveva seguirsi lagiurisprudenza di legittimità per cui anche in caso di consulenza tecnicad'ufficio c.d. percipiente, il CTU non può avvalersi di documenti nonprodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale,pena l'inutilizzabilità delle conclusioni fondate su documenti acquisiti inviolazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, nell’irrilevanza dellamancata tempestiva proposizione dell'eccezione di nullità della consulenza(Cass. civ. n° 27776/19), potendo a detta regola derogarsi soltanto per laprova di fatti tecnici accessori e secondari ed elementi di riscontro dellaveridicità delle prove già prodotte dalle parti (cfr Cass. civ. n° 31886/19);presupposto che non ricorreva nel caso di specie in cui i fatti sui cui erastata disposta la CTU erano proprio quelli principali su cui si fondava ladomanda dell’attrice;e) che, pertanto, la carenza di documentazione contabile, indispensabileal fine di ottenere un calcolo attendibile ed affidabile, determinaval'impossibilità di accertare il credito e di accogliere la domanda.3. ― Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. con cinque motivi, corredato di memoria. HaNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026resistito [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Coop. per azioni che ha, a suavolta, depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Con il primo motivo, la ricorrente ha censurato la sentenza diappello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c., nonchédei principi espressi da questa Corte in ordine alla prova del contratto conriguardo all’anatocismo.La Corte di Appello avrebbe violato le indicate disposizioni nella parte incui ― convenendo con il Tribunale ― aveva ritenuto che C.O.F. nonavesse adempiuto all’onere probatorio a causa della mancata produzionedel contratto di conto corrente, poiché, alla luce della giurisprudenza diquesta Corte in materia di capitalizzazione degli interessi, fino alla data dientrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000, il problema dellaprova del contratto non si pone con riguardo alla pratica dell’anatocismo;infatti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 cheha dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 76 Cost.l’art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999 (il quale aveva fatto salvala validità e l’efficacia, fino all’entrata in vigore della Delibera CICR di cuial comma 2 del medesimo art. 25, delle clausola anatocistiche stipulate inprecedenza) siffatte clausole sono disciplinate, secondo i principi cheregolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativaanteriormente in vigore e, quindi, sono da considerarsi sempre nulle inquanto stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c. essendo basate su un usonegoziale anziché normativo. Perciò, conclude la ricorrente, con riguardoal periodo ante 2000 ― la capitalizzazione degli interessi passivi deveessere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delledisposizioni pattizie, in quanto il contratto non avrebbe potutovalidamente contemplarle.Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/20261.1. ― Il motivo è inammissibile perché non coglie e non si confronta,quindi, con la ratio decidendi.È pur vero, infatti, che come affermato da questa Corte: «In tema diconto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebitoconseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi dicapitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non ètenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca conriguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionalen. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativaprecedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione,posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anzichésu un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predettoart. 1283 c.c.» (Cass.n. 26867/2024; conforme in motivazione. Cass. n.35605/2023).Tuttavia, nella specie non è la mancanza della produzione del contrattoad avere indotto la Corte d’appello a respingere la domanda, bensì laritenuta inutilizzabilità del risultato sul punto della CTU. Infatti, lasentenza impugnata afferma chiaramente: a) che la capitalizzazionetrimestrale degli interessi a debito risultava, dalla CTU, essere stata inconcreto applicata per tutto il corso del rapporto; b) che l’elaboratotecnico sul punto era inutilizzabile poiché il consulente, per effettuare lediverse ipotesi ricostruttive del saldo finale elaborate, aveva acquisitodalla stessa attrice la documentazione relativa ai periodi intermedi chequesta non aveva prodotto nei termini processuali deputati.Si può solo aggiungere che del tutto inappropriatamente è statainvocata la violazione delle norme di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 e 116c.p.c., giacché, come è noto, sono consolidati i principi di legittimità percui: a) la violazione della prima delle dette disposizioni si configurasoltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova adNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate daquella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazionedelle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che laparte onerata abbia assolto o non assolto a tale onere, poiché in questocaso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,(sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5c.p.c.); b) una questione di violazione o di falsa applicazione delle secondeè configurabile solo quando si allega che il giudice ha posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuoridei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, alcune prove legali, ovvero abbia considerato comefacenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6774 del01/03/2022).2. ― Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art.119, 4° comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e degli artt. 2220c.c. e 2946 c.c. nella parte in cui la Corte di merito ha rigettato il motivodi appello della C.O.F. relativo alla decisione con cui il Tribunale avevaritenuto inammissibile l’istanza ex art. 210 c.p.c. volta ad ottenerel’esibizione del contratto da parte della Banca in quanto «inconcludente»dal momento che la Banca nei propri scritti difensivi aveva sostenuto dinon possedere più il contratto stante il lungo tempo trascorso.Osserva la ricorrente che, dal momento che il dato testuale dell'art.119 TUB 4° comma è relativo alle sole «comunicazioni periodiche alcliente», il limite temporale dei 10 anni per la conservazione della relativadocumentazione, ivi previsto, andrebbe riferito solo alla «copia delladocumentazione inerente alle singole operazioni», in ossequio al più ampioprincipio di cui all'art. 2220 c.c., per cui le scritture contabili devonoessere conservate per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione.Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026Pertanto, posto che il contratto di conto corrente non è un documentocontabile ma è la fonte stessa del rapporto tra la banca e il cliente, la suaconservazione non soggiace al limite temporale di cui all'art. 119 detto,ma è regolata in base alla disciplina della prescrizione ordinaria, ovvero, inbase all'art. 2946 c.c., onde resta necessaria per 10 anni dalla chiusuradel rapporto di conto corrente, finché i diritti da esso nascenti non sonoprescritti. Ciò posto, nella specie, la richiesta di consegna delladocumentazione da parte della C.O.F, era stata inoltrata alla banca (primadell'instaurazione del giudizio), in data 1 luglio 2005, cioè sei anni dopo lachiusura del conto avvenuta nel 1999 e la banca non aveva mai risposto.Aggiunge la ricorrente che neppure gli estratti conto e gli scalarisoggiacciono al limite della decennalità di cui all'art. 119 4° comma T.U.B.dal momento che la norma si riferisce alla «documentazione inerente lesingole operazioni» (copie assegni, bonifici, prelievi ecc.) non anche aidocumenti di sintesi (come, appunto, estratti conto e scalari) che labanca, in base al combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art. 119T.U.B., è tenuta a consegnare in copia al cliente durante il rapporto ed allasua scadenza, con il limite del termine di prescrizione ordinario dallachiusura del rapporto.Nella memoria la ricorrente, per rinforzare il proprio assunto, richiamala recente ordinanza n. 1137 del 12 gennaio 2026, in cui questa Corte haaffermato (in un caso in cui il cliente aveva chiesto ex art. 119 TUB laconsegna dei contratti e degli e/c e la Banca aveva rifiutato la consegnaopponendo il limite temporale dei dieci anni) che «la mancata produzionein giudizio dei contratti è da addebitare alla Banca, considerato che, aisensi di Cass. civ. sez. I, 5/1/2026 n. 251, la consegna di copia delcontratto corrisponde ad un diritto di credito del cliente e che ai contrattibancari, in quanto diversi dai documenti contabili, non si applica ildisposto dell’art. 119 TUB, comma 4», dalla quale pronuncia emergerebbeche, nel caso di specie, la Corte di Appello avrebbe dovuto addebitare allaNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026Banca la mancata produzione in giudizio del contratto poiché l’istanza diesibizione ex art. 210 c.p.c. doveva considerarsi accoglibile e noninconcludente.In definitiva la Corte d'appello non avrebbe potuto addebitare allaodierna ricorrente un difetto di prova circa la dedotta omessa pattuizionedi interessi ultralegali e c.m.s. essendosi questa trovata nella condizione dinon poter produrre il contratto in ragione del comportamentoingiustamente omissivo della banca.2.1. ― Il motivo è infondato per le ragioni che si vanno ad illustrare.Nel caso di specie C.O.F. aveva dedotto l’indebito pagamento a titolo dicommissione di massimo scoperto, e di maggiori interessi creditori, edaveva richiesto all’istituto bancario di acquisire il contratto (ed altradocumentazione), prima dell’instaurazione del giudizio e a detta richiestala banca non aveva mai risposto; C.O.F. ha, quindi, formulato l’istanza exart. 210 c.p.c. nell’ambito processuale, anche in secondo grado, ivicensurando le ragioni di rigetto del primo giudice.La Corte d’appello quanto alla produzione del contratto ha in sintesiosservato: a) che era onere del cliente che agitava in ripetizione diindebito provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamentieffettuati mediante la produzione del contratto; b) che detto onere nonpoteva essere ribaltato in capo alla banca, poiché il principio dellavicinanza alla prova non trova applicazione quando ciascuna delle partiacquisisce la disponibilità del documento al momento della suasottoscrizione; c) che «l'attrice non aveva mai dedotto di non averricevuto copia del contratto al momento della sua sottoscrizione»; d) chel’istanza ex art. 210 c.p.c. era «inconcludente» perché la banca avevadedotto in primo grado di non aver potuto fornire alla C.O.F. la copia delcontratto di conto corrente prima del giudizio, come richiesto ai sensidell’art. 119, 4° comma, TUB, poiché non aveva più nei propri archivi unNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026documento risalente ad oltre 27 anni prima, e ciò a far data dall'anno1996.2.2. ― Ebbene, indubbia la correttezza della affermazione circa ladistribuzione dell’onere della prova (sarebbe superfluo richiamareprecedenti su un principio così tante volte ribadito), si discute qui dellaconformità a diritto del rigetto dell’ordine di esibizione del contratto la cuiconsegna ― unitamente a quella di altri documenti ― era stata richiestadalla correntista ex art. 119, comma 4, TUB.Va subito evidenziato che la ratio decidendi del rigetto dell’istanza exart. 210 c.p.c. si fonda su due convergenti argomenti: (i) la correntistanon aveva mai allegato di non aver ricevuto il contratto al momento dellasua sottoscrizione; (ii) la banca aveva rappresentato di non avere più ladocumentazione a far data dalla scadenza del decennio dalla suaformazione, quindi l’ordine di esibizione era inconcludente.2.3. ― Il motivo va disatteso, alla luce della giurisprudenza consolidatadi questa Corte ― con le precisazioni che si faranno in riferimento a duerecenti ordinanze ― circa la latitudine, sul piano oggettivo, dellaprevisione contenuta nell’art. 119, comma 4, TUB e della disciplina cui èsoggetta la consegna del contratto.In estrema sintesi ― salvo il successivo approfondimento delle singolequestioni ― vale osservare che è vero ― come afferma la ricorrente ― cheil contratto di conto corrente non è un documento contabile, ma è la fontestessa delle obbligazioni in essere tra banca e cliente, e però da ciò nondiscende che la previsione dettata dall’art. 119, comma 4, TUB non siapplichi al detto contratto e che l’obbligo di «conservazione» edostensione del medesimo sia sganciata dal limite temporale fissato daquella disposizione, tesi svolta dalla ricorrente sulla base dell’assuntosecondo cui il limite varrebbe solo per la «copia della documentazioneinerente alle singole operazioni», e dunque non opererebbe né per ilNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026contratto e neppure per i documenti di sintesi, come estratti conto escalari.Viceversa, il cliente ha diritto alla consegna del contratto di contocorrente, e tale diritto, di natura comunque sostanziale, può essereinvocato:(i) sia sulla base dell’art. 117 TUB, e cioè deducendo l’inadempimentodella banca dell’obbligazione di consegna del contratto ivi prevista efacendo conseguentemente valere il diritto al relativo adempimento,sempre che la banca obbligata non provi con ogni mezzo di aver giàadempiuto la propria obbligazione, con conseguente infondatezzadell’avversa pretesa, ovvero non eccepisca tempestivamente l’estinzionedel diritto alla consegna per prescrizione ordinaria decennale;(ii) sia sulla base art. 119, comma 4, TUB, da riferirsi non soltanto acopie di assegni, bonifici, prelievi ecc., bensì anche ai contratti e aidocumenti di sintesi, come estratti conto e scalari, e cioè in forza deldiritto alla ri-consegna di documentazione relativa al rapporto bancario, inadempimento dello specifico obbligo posto dalla disposizione a carico dellabanca, con conseguente applicazione del limite temporale decennaleprevisto dalla stessa norma.2.4. ― L’esame di queste ragioni sinteticamente espresse, merita diessere approfondito in considerazione della confusione, che affligge ilricorso, sui principi che governano la materia, confusione che leaffermazioni che accompagnano l’illustrazione del motivo evidenziano,alimentata da richiami di legittimità non pertinenti.Occorre muovere da un inquadramento sistematico nella cornice dellagiurisprudenza consolidata in punto interpretazione dell’art. 119 TUB, edin particolare del comma 4.La disposizione, nel suo complesso, nella versione applicabile rationetemporis, stabilisce che «1. Nei contratti di durata i soggetti indicatinell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altroNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, allascadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, unacomunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICRindica il contenuto e le modalità della comunicazione. 2. Per i rapportiregolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente conperiodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale,trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte delcliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela siintendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente,colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentranell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a propriespese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni,copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in esserenegli ultimi dieci anni». L'articolo è stato modificato dall'art. 4 del decretolegislativo 13 agosto 2010, n. 141, ma le modificazioni apportate, epresenti oggi nel testo vigente ― «Al cliente possono essere addebitatisolo i costi di produzione di tale documentazione» ― sono irrilevanti per ilfini dell'analisi della questione sottoposta alla Corte.2.4.1. ― Nella ricognizione di detta giurisprudenza si può risalire allasentenza n. 4598 del 1997, resa in una vicenda verificatasi prima ancoradell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 385 del 1993 (ed anchedella legge n. 154 del 1992), e originatasi perché il curatore del fallimentodi una s.r.l., avendo trovato traccia nella contabilità della società fallitadell'esistenza di rapporti tra quest'ultima ed una banca, «citò detto istitutodi credito in giudizio … e chiese che fosse accertato l'obbligo dellaconvenuta di esibire gli estratti dei conti correnti» intestati alla società,nonché «i contratti intercorsi tra detta società» e la banca «conriferimento ai suindicati conti correnti», oltre ad ulteriore documentazionediretta a ricostruire ad ampio spettro l’assetto dei rapporti di credito-debito intercorsi tra la società medesima e la banca.Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026In tale occasione, questa Corte, in assenza di uno specifico datonormativo che potesse fondare la pretesa della curatela fallimentare, haaffermato che, sulla base del principio di buona fede oggettiva nellaesecuzione dei contratti, «la consegna dei documenti riguardanti la tenutastessa del conto, le operazioni ivi registrate e quant'altro vi si riferiscacostituisce una naturale proiezione dell'interesse dedotto nel contratto.Pur in difetto di una specifica disposizione che lo preveda, è dunqueconforme alla natura del rapporto che la banca ― per parte sua tenuta allaconservazione di quei documenti ― si presti alla loro consegna (inoriginale o in copia) quando ne sia fatta richiesta dal cliente».2.4.2. ― A questa decisione è seguita la sentenza n. 11733 del 1999(alla quale è conforme Cass. n. 12093 del 2001), che, sempre incontroversia introdotta dalla curatela di un fallimento, si è pronunciata,con ampi richiami alla precedente poc’anzi citata, sulla domanda, in quelcaso, introdotta ex art. 119, comma 4, volta a conseguire «la messa adisposizione della documentazione relativa al rapporto di conto correntebancario», affermando che l'art. 119, comma 4, pone una disposizione dinatura sostanziale, cioè, diretta a (concorrere a) definire le obbligazionigravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente:«Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copiadella documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previstodal quarto comma dell'art. 119 … si configura come un diritto sostanzialela cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale" e nonstrumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievol'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione», e che benpotrebbe riguardare la predisposizione dei mezzi di prova necessari ai finidi un'azione del cliente, o chi per lui, contro la banca.2.4.3. ― Da queste due sentenze in poi la lettura dell’art. 119, comma4, TUB, in collegamento con il principio di buona fede, è statacostantemente mantenuta ferma.Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026Già nella sentenza n. 6465 del 2001 si afferma che «nei rapporti interpartes il disposto del comma 4 del già richiamato art. 119 … fa obbligo allabanca di conservare, al fine di renderla disponibile per il cliente che nefaccia richiesta, "la documentazione inerente a singole operazioni poste inessere negli ultimi dieci anni". Ed è altrettanto vero (nel senso dellariconosciuta sussistenza di un precetto giuridico in tal senso: v. lasentenza n. 4598 del 1997 di questa Corte) che, richiestane dal curatore,interessato per il suo ufficio alla conoscenza e alla ricostruzione deirapporti intrattenuti dal fallito con la banca o, attraverso di essa, con altrisoggetti suoi partners nell'attività d'impresa, la banca non può sottrarsiall'obbligo di consegnare (il che implica o richiama, direttamente ex art.119 cit. o anche attraverso gli obblighi derivanti dal mandato, l'obbligo diconservare) allo stesso curatore "qualsiasi documento che abbia attinenzacon i rapporti di conto corrente o con la tenuta dei medesimi"».La sentenza n. 12093 del 2001 concerne, poi, proprio la domanda di«condanna alla consegna delle copie dei contratti di conto corrente e diapertura di credito regolati sui c/c», e chiarisce che il comma 4 dell’art.119 «accordando al cliente il diritto di ottenere la documentazione disingole operazioni per un non breve arco di tempo, va oltre l'elementaredovere di informazione previsto dai primi due commi dell'art. 119, perchédi ciascuna operazione registrata sull'estratto conto legittima l'aventetitolo ad ottenere gli opportuni riscontri», dal che emerge nuovamente lostretto collegamento tra documentazione «inerente a singole operazioni»e contratto, giacché detta documentazione, in mancanza del contratto,non consente di intendere la portata dell’operazione nel quadro dellaprevisione contrattuale.La sentenza n. 11004 del 2006 (ove l’attrice chiedeva accertarsil'obbligo della banca di rilasciarle informazioni sulla situazione bancaria deldefunto fratello con condanna della convenuta alla consegna di copia delleoperazioni eseguite nell'anno precedente la morte del de cuius) ha, sullaNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026scia della precedente, affermato che «la giurisprudenza di questa Corte hagià chiarito che l'obbligo della banca di far ottenere al cliente copia delladocumentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimidieci anni non può essere limitato alla documentazione di singoleoperazioni, al punto da rendere inesigibile la pretesa a conseguire ladocumentazione di tutte quelle avvenute in un certo arco temporale,restando altrimenti frustrata la portata della richiamata disciplinanormativa che, avendo inteso ... dettare regole specifiche sullatrasparenza delle condizioni contrattuali, delle operazioni e dei servizibancari e finanziari, va interpretata, alla luce del principio di buona fedenell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso di attribuire alcliente della banca, o al suo successore a qualunque titolo e a chi subentranell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere la documentazioneinerente a tutte le operazioni del periodo a cui il cliente sia in concretointeressato, nel rispetto del limite di tempo decennale dalla stessa normafissato».2.4.4. ― Una approfondita valutazione del rapporto tra il principio dibuona fede oggettiva e il diritto sostanziale del cliente ― o di chi per lui ―ad ottenere la documentazione relativa al rapporto bancario e delcontenuto di tale diritto si trova in Cass. n. 15669 del 2007, la quale ―richiamando ampiamente Cass. 12093 del 2001; 11733 del 1999; 4598del 1997 ― afferma, in motivazione, che:i) «La pretesa alla documentazione è un diritto che nasce dall'obbligo dibuona fede, correttezza e solidarietà, accessorio di ogni prestazionededotta in negozio, e consente alla parte interessata di conseguire ogniutilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute,comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta,in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.)…», edesplicandosi «nell'imporre il dovere di agire in modo da preservare gliinteressi dell'altra, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighiNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme dilegge»;ii) la lettura dell’art. 119 TUB «non può essere compiuta del tuttoastraendo dalle citate norme codicistiche, che rappresentano un cardinedella disciplina legale delle obbligazioni» e le disposizioni contenute nelprimo, secondo e quarto comma «contemplano, nel primo caso, unaobbligazione della banca, al di fuori di qualunque richiesta; nel secondo undiritto del cliente, da esercitarsi mercé specifica domanda; suppongonoentrambe il più ampio diritto alla documentazione, che attiene alla nascitadel rapporto, agli elementi fondanti, alla sua evoluzione, alla suaconclusione e stabiliscono due regole, una minima ed una massima ― laprima a carico della banca, consistente nella periodica comunicazione diun prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con ilcliente; la seconda a carico di quest'ultimo, di limitazione agli ultimi diecianni del diritto ad ottenere la documentazione delle singole operazioni e diassunzione da parte sua del relativo costo ― e lascia per il resto immutatal'ordinaria disciplina delle obbligazioni, fornendo una chiave di letturatestuale dell'obbligo di correttezza e solidarietà, in cui si sostanzia ilprincipio di buona fede, laddove, accordando al cliente il diritto di ottenerela documentazione di singole operazioni per un non breve arco di tempo,va oltre l'elementare dovere di informazione previsto dai primi due commidell'art. 119, perché di ciascuna operazione registrata sull'estratto contolegittima l'avente titolo ad ottenere gli opportuni riscontri; legittimazioneche, alla luce del più volte richiamato principio di buona fede, non è datolimitare ad alcune soltanto delle operazioni, potendo investire tutte quelledel periodo cui il cliente è interessato».È qui delineato con chiarezza l’ambito del diritto sostanziale di ottenere«di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto … gli opportuniriscontri» e non di «alcune soltanto delle operazioni, potendo investiretutte quelle del periodo cui il cliente è interessato», limitatamente «agliNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026ultimi dieci anni», e che ha condotto in quel caso la Corte ― in un giudizioin cui l’attore aveva azionato il proprio diritto «ad ottenere la consegnadella documentazione riguardante i rapporti bancari di qualsiasi natura,intrattenuti dalla fallita con detto istituto di credito» ― a cassare lapronuncia impugnata e, decidendo nel merito, ad accogliere «la domandadella curatela e la dichiarazione dell'obbligo della banca di consegnare ladocumentazione richiesta»: vale a dire il numero dei conti intrattenuti dalfallito, le garanzie prestate, i movimenti bancari, i saldi attivi con gliinteressi maturati, le modalità di estinzione dei conti.2.4.5. ― In tempi più recenti, in continuità con le pronunce citate,l’ordinanza n. 13277 del 2018 ribadisce che l'art. 119, comma 4, «vainterpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione delcontratto (art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddettisoggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte leoperazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nelrispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che,comunque, non è necessario che il richiedente indichi specificamente gliestremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta incopia».L’ordinanza n. 5091 del 2016, seguita dalla n. 27769 del 2019, e sullascia della sentenza n. 11004 del 2006, ha ancora ribadito che «l'art. 119,comma 4, TUB riconosce al cliente il diritto di ottenere "copia delladocumentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimidieci anni". E secondo la giurisprudenza di questa Corte, questa normariconosce al cliente della banca "il diritto di ottenere la documentazioneinerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concretointeressato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dallanorma”, “essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca glielementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione deidocumenti richiesti”».Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026Nella sentenza n. 24641 del 2021, poi, si osserva, anzitutto, che l’art.119, al primo comma, stabilisce un diritto del cliente a ricevere «allascadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, unacomunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto», laddove ―si specifica ― «chiara» implica logicamente che non possa essereincompleta; considera, poi, che il comma 4, laddove stabilisce che ilcliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha «diritto di ottenere ...copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in esserenegli ultimi dieci anni», «non contiene un riferimento espresso all'estrattoconto, che la banca ha invece l'obbligo di recapitare periodicamente alcliente secondo quanto poc'anzi detto: anzi, laddove discorre di“documentazione inerente a singole operazioni”, la norma potrebbe ancheessere intesa, sul piano strettamente letterale … come riferitaesclusivamente a documentazione concernente, appunto, singoleoperazioni, e non alla comunicazione sintetica dello svolgimento delrapporto in cui si sostanzia l'estratto conto. Cionondimeno, questa Cortenon dubita che la norma si riferisca anche agli estratti conto …L'affermazione, che qui si ribadisce, è maturata nell'ambito di controversieche vedevano opposto alla banca il curatore fallimentare, ossia unsoggetto che non ha automaticamente come tale la disponibilità dellarelativa documentazione, ed anzi deve procurarsela: e, tuttavia, lalatitudine della formulazione normativa, unitamente alla sua ratio, nonconsentono di revocare in dubbio che il cliente possa esigerel'adempimento dell'obbligazione, sancita dall'ultimo comma dell'articolo119, anche con riguardo agli estratti conto, ed indipendentemente dalfatto che la banca abbia esattamente adempiuto l'obbligazione diconsegna periodica degli estratti conto medesimi» e conclude che «lanorma, nell'ottica della trasparenza, consente al cliente di smarrire, senon distruggere, gli estratti conto, per poi nuovamente richiederne copia,Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026sempre nei limiti del decennio anteriore, col solo onere di pagamento dellarelativa spesa».Anche detta pronuncia, quindi ― che, poi, si concentra sul tema delrapporto tra esercizio da parte del cliente del diritto di cui all’art. 119,comma 4, il relativo obbligo di consegna della banca che da quel momentosorge e la possibilità del cliente di rivolgere al giudice la richiesta diemissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ove detto obbligoresti inadempiuto dalla banca ― precisa che l’espressione«documentazione inerente a singole operazioni», non va intesa sul pianostrettamente letterale ma come riferita anche alla «comunicazionesintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l'estrattoconto», e sottolinea che con detta affermazione la Corte intende ribadirequanto già affermato nelle citate precedenti pronunce (ricordate poc’anzi)circa «la latitudine della formulazione normativa, unitamente alla suaratio»: una latitudine che proprio la ratio della norma impone di assumere,essendo essa ratio quella di presidiare il principio di trasparenzadell’attività bancaria, introdotto e regolato dal testo unico bancario, edinteso da questa Corte quale specifica declinazione nella materia delgenerale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (Cass. Sez.Un. n. 28056 del 2008; Cass. n. 22819 del 2010; Cass. 9200 del 2021).In questa pronuncia la Corte ribadisce, in altre parole, come il datogiurisprudenziale riaffermato si sia formato su una interpretazione cheintende nella sua massima dilatazione di significato il significante(«documentazione inerente a singole operazioni») utilizzato dalla norma. Eciò sulla base della ratio della norma stessa, che è quella di presidiare ilprincipio di trasparenza dell’attività bancaria, a prescindere dall'esistenzadi specifici obblighi contrattuali. Principio che va sottolineato proprioperché poi condurrà a sottolineare la diversità delle conclusioni cuiconduce la collocazione dell’obbligo di consegna del contratto nell’ambitodell’art. 119, comma 4, ovvero dell’art. 117, a seconda della causaNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026petendi azionata ovvero delle allegazioni che supportano la richiesta delcorrentista.2.4.6. ― Sulla questione se anche la documentazione contrattuale siaricompresa nella latitudine della formulazione normativa in commento,intesa alla luce del principio di trasparenza dell’informazione dovuta dallabanca al cliente circa lo svolgimento del rapporto, che implica unainformazione «chiara» e, quindi, completa, si esprime ancora l’ordinanzan. 12093 del 2021 (sopra citata) laddove afferma, con riguardo al primo equarto comma dell’art. 119 del TUB che: «Tali norme contemplano, nelprimo caso una obbligazione della banca, al di fuori di qualunque richiesta;nel secondo un diritto del cliente, da esercitarsi mercé specifica domanda;e suppongono entrambe il più ampio diritto alla documentazione, cheevoluzione, alla sua conclusione. Ritenere che l'obbligo della banca siacircoscritto al primo degli adempimenti e si esaurisca con l'invio, non piùripetibile, di un prospetto riproduttivo di una situazione, parziale neltempo e non sostenuta da pezze giustificative, e che il secondo, asollecitazione di parte, sia limitato alla documentazione di singoleoperazioni, al punto da rendere inesigibile la pretesa a conseguire ladocumentazione di tutte quelle avvenute in un certo arco temporale,significa frustrare la portata della legge».L’ordinanza n. 41427 del 2021, nel confermare il rigetto di unadomanda del correntista di rideterminazione del saldo di conto corrente eripetizione dell’indebito, poiché l’attore «onerato dell’onus probandi peravere agito in ripetizione, non lo aveva assolto perché non aveva prodottoin giudizio i contratti di conto corrente», ha osservato esplicitamente che adetto onere «il cliente avrebbe potuto sopperire ― come rettamenteevidenziato dalla corte distrettuale ― esercitando il diritto ad ottenere, aproprie spese, copia dei contratti e della documentazione inerente asingole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gliNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, eche può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cuiall'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da taledisposizione, a condizione che detta documentazione sia stataprecedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione,non abbia ottemperato (Cass. n. 24641 del 13/09/2021)».L’ordinanza n. 35039 del 2022 (massimata nel senso che: «In tema dirapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia delladocumentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119,comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed hafondamento negli obblighi di buona fede in executivis. Esso è riferibileanche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata invigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale,compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodicadegli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando,al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione delladocumentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modoindifferenziato su tutte le parti») afferma, poi, che:a) «La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha già chiarito … che lapretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è "undiritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alleobbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quantonasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto,si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte ditenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighicontrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, sianoidonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare unapprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano deicomportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolorapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto diNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi neldovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interessedella controparte (cfr. Cass. n. 12093 del 2001). Tale dovere dicollaborazione, alla stregua di quanto normalmente previsto per i contrattidi collaborazione, produce i suoi effetti fino a quando permane l'interessegiuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte a essere informata(cfr. Cass. n. 4598 del 1997)»;b) «In tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, deltermine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressanell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principiogenerale (cfr. art. 2220 cod. civ.), che, in quanto tale, non può chetrovare applicazione, evidentemente, anche (…) anteriormente all'entratain vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del1992, in quest'ultimo poi trasfusa … In altre parole, sia l'esistenzadell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione deltermine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e dilegislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cuisi è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione cheaffermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine»;c) «D'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità diesercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di temponotevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruitoessenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori diquesti limiti, opera il generale onere di conservazione delladocumentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, chegrava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare suentrambe le parti».Nella successiva ordinanza n. 12993 del 2023 questa Corte haconfermato la decisione del giudice di merito che aveva «respinto lasuddetta richiesta di rimessione in termini perché, sostanzialmente, haNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026ritenuto tardiva la richiesta stragiudiziale ex art. 119, comma 4, TUB,formulata dalla società correntista all’istituto di credito solo in pendenza digiudizio, di consegna della documentazione, contrattuale e contabile,necessaria ai fini dell’accoglimento della domanda di accertamento delsaldo del conto corrente», documentazione, poi, consegnata dalla bancaben prima della scadenza del termine di novanta giorni di cui al citato art.119, comma 4, del TUB, ma quando ormai era già spirato, perl’attrice/appellante, quello per le preclusioni istruttorie di cui all’art. 183,comma 6, c.p.c..Nel confermare detta decisione questa Corte ha ribadito in linea conCass. n. 24641 del 2021 che: «Non è, dunque, necessario … che larichiesta sia avanzata in epoca antecedente all’instaurazione del giudizionell’ambito del quale l’istanza ex art. 210 cod. proc civ. è proposta,essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momentodella formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia delladocumentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta ― tale èil termine assegnato alla banca dall’art. 119, quarto comma, TUB perottemperare alla richiesta ― senza che la banca medesima abbiaproceduto alla consegna della documentazione, a meno che non siadimostrata l’esistenza di idonea giustificazione dell’inadempimento», eche, quindi, si deve escludere la possibilità di configurare uninadempimento della banca che giustifichi l’ordine di esibizione laddove larelativa istanza non sia preceduta dalla richiesta di consegna ex art. 119,comma 4, TUB. La stessa decisione ha, poi, affermato: a) che la scelta, daparte del correntista, del concreto momento in cui avvalersi della facoltà dichiedere alla banca la consegna «della documentazione, contrattuale econtabile» deve tener conto, necessariamente, oltre che del termine (90giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, diquello, evidentemente diverso e squisitamente processuale, per lepreclusioni istruttorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., con le relativeNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026conseguenze ove rimasto inosservato; b) che, la richiesta di tutelamediante l’istituto della rimessione in termini, va valutata, caso per caso,alla luce del fatto se la condotta in concreto tenuta dal correntista possaconsiderarsi meritevole, in quanto diligente, rispetto ai limiti temporali chevengono in gioco nella fattispecie: sia agli effetti di poter per configurare ilpresupposto dell’inadempimento della banca (90 giorni dalla richiesta) infunzione di una richiesta di esibizione, sia agli effetti della produzione delladocumentazione frattanto consegnata nel termine della preclusioneistruttoria, non potendosi certo rimettere il concreto maturare diquest’ultima alla mera scelta di una delle parti del processo.2.4.7. ― Nell’ordinanza, infine, n. 8914 del 2025, nel respingere ilricorso contro la decisone gravata con cui la Corte d’appello avevaconfermato la correttezza del diniego del richiesto ordine di esibizione,rilevando che era «pacifico ed incontestato che i documenti oggetto dellarichiesta esibizione sono tutti anteriori al decennio e che quindi la richiestaesula dall'alveo della norma di cui all'art. 119 quarto comma del TUB(anche per la richiesta copia di contratti e non solo di singole operazioni)»,e nel ribadirne l'inammissibilità in quanto detta richiesta era «fondata solosulla asserita ingiustificata inottemperanza della banca alla stessa istanzaex art. 119 TUB documentata in atti», ha ribadito che:a) «già prima del TUB e indipendentemente dalla formulazione dell’art.119 in esame, la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto lasussistenza di un obbligo della banca di ostensione in tal senso delladocumentazione bancaria sulla base dell’applicazione delle regole di buonafede oggettiva (e, del resto, è ben possibile ritenere che lo stesso obbligodi trasparenza cui è sottesa la previsione dell’art. 119 costituiscaespressione, nel senso più lato, del principio di buona fede) ed inparticolare dell’art. 1374 c.c.»;b) «nella sua genesi per così dire “storica”, l’indirizzo in questione sispiega agevolmente, ove si tenga conto che il contenzioso sul punto èNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026perlopiù nato da iniziative intraprese nei confronti di banche da parte dicuratori fallimentari, quale strumento volto alla ricostruzione delle vicendegiuridico-economiche del fallito (si veda in particolare l’ampia Cass. 22maggio 1997, n. 4598), ossia un soggetto che non ha automaticamentecome tale la disponibilità della relativa documentazione, ed anzi deveprocurarsela»;c) «La giurisprudenza della Corte di cassazione, dunque, dà ed hasempre dato, del quarto comma dell’art. 119 del TUB, stabilmente e senzatentennamenti, una lettura largamente estensiva della dicitura “copia delladocumentazione inerente a singole operazioni” come riferita ancheall’iniziale documento contrattuale ed ai successivi estratti conto periodici,quantunque si tratti di documentazione che in entrambi i casi la bancadeve consegnare al cliente, come si desume per un verso, per il contratto,dall’art. 117, primo comma dello stesso testo, e per altro verso, per gliestratti conto, dal primo e secondo comma del successivo art. 119»;d) «il diritto del cliente di ottenere gli estratti conto va tenuto bendistinto dal diritto al rendiconto che compete al correntista, sebbene nonvi sia ragione di dubitare che l’invio periodico degli estratti contoesaurisca, in relazione al periodo considerato, l’obbligo della banca direndere il conto al cliente, che non ha più titolo per richiedere in seguitoaltre forme di rendiconto relative al medesimo periodo (v. la cit. Cass. 22maggio 1997, n. 4598)»;e) sulla banca grava una duplice obbligazione: «a) da un lato la banca,senza che occorra alcuna sollecitazione del cliente in proposito, deveconsegnare il contratto in dipendenza della sua stipula ai sensi del primocomma dell’art. 117 del TUB, in applicazione del secondo comma dell’art.119 dello stesso testo unico, deve inviare gli estratti conto secondo lacadenza temporale dovuta nel rapporto di conto corrente, con laconseguenza che l'inadempimento dell'obbligazione ― da adempiersipresso il cliente creditore della prestazione ― si consuma una volta che ilNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto; b) dall’altro lato,a semplice ma necessaria richiesta del cliente, deve ri-consegnare lamedesima documentazione, e più in generale quella concernente leoperazioni bancarie, purché risalente ad un arco temporale ricompreso neldecennio anteriore, con la conseguenza che di inadempimento può parlarsisolo ove ― a fronte della richiesta del cliente ― sia spirato inutilmente iltermine allo scopo previsto»;f) «Quanto al limite temporale del diritto in discorso di cui al quartocomma dell’art. 119 non v’è alcuno spazio per dubitare che il riferimentoalle “operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” valgaeffettivamente a delimitare l’obbligazione di ri-consegna delladocumentazione bancaria: ciò non soltanto perché il dato letterale deponeinequivocamente in tal senso, ed il giudice vi si deve attenere ai sensidell’art. 12 delle preleggi, ma anche perché la previsione così congegnata,sul piano della ratio, identifica per volontà del legislatore un ragionevolepunto di equilibrio tra l’obbligazione imposta in forza di legge alla banca(in un’ottica di valorizzazione del già citato principio di trasparenza) e ladelimitazione temporale di essa, che può supporsi ispirata al dettatodell’art. 2220 c.c. che enuncia un principio generale».g) quanto al rapporto che intercorre tra la norma sostanziale postadall’art. 119, comma 4, del TUB e l’art. 210 c.p.c. chiarisce che: (i) ildiritto sancito dalla prima disposizione può essere azionato direttamentenei confronti della banca o può essere fatto valere per il tramitedell’intervento del giudice, a mezzo dell’actio ad exibendum, una voltache, effettuata la richiesta alla banca, questa si sia resa inadempiente alproprio obbligo sostanziale (Cass. 13 settembre 2021, n. 24641; Cass. 1agosto 2022, n. 23861; Cass. 31 marzo 2023, n. 9082); una diversainterpretazione inciderebbe sulla distribuzione dell’onere probatorioregolata dall’art. 2697 c.c. conducendo a ritenere che sia la banca ― suistanza del cliente che chieda la dichiarazione di nullità parziale delNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026contratto di conto corrente e la ripetizione di indebito — a dover produrre,su ordine del giudice, gli estratti conto che il cliente (attore) non abbia néprodotto né preventivamente richiesto con esito negativo, «ovveroevidentemente ad affermare che è la banca a dover offrire, in giudizio, ilsupporto probatorio della domanda attorea», in contrasto con le regole delriparto degli oneri probatori; (ii) se il cliente ha richiesto la consegna delladocumentazione alla banca ante causam o, sussistendone la concretapossibilità, anche in corso di causa, e la banca non abbia ottemperato, ciòsarà sufficiente ad ottenere dal giudice l’ordine di esibizione, ma né più némeno che della stessa documentazione che il cliente aveva diritto diottenere ai sensi dell’art. 119, ossia della documentazione riferitaall’ultimo decennio: invero, se l’ordine di esibizione è chiesto indipendenza dell’inadempimento dell’obbligazione di ri-consegna sancitodal quarto comma dell’art. 119 del TUB, esso non potrà che essere estesoe circoscritto solo e soltanto alla documentazione ivi considerata;h) se la richiesta dell’ordine di esibizione è svincolata dal precettodell’art. 119, comma 4, del TUB ed è collegata all’inadempimento nondell’obbligo di consegna ivi previsto, ma di quello di cui al secondo commadell’art. 119 (di consegna periodica degli estratti conto a prescindere dauna richiesta del cliente) o di quello di cui all’art. 117 (di consegna delcontratto giacché come prevede la norma: «I contratti sono redatti periscritto ed un esemplare è consegnato ai clienti») è necessario che ilcorrentista abbia allegato che gli estratti conto «non» gli sono stati inviatialle debite scadenze, relative ― in ipotesi ― ad un arco temporale piùampio del decennio risalente contemplato dall’art. 119, 4° comma TUB,e/o che la banca non abbia consegnato il contratto al momento dellastipula: in questi casi, la causa petendi è diversa perché è diverso il titolodel diritto azionato, e, quindi, l’obbligazione della banca di consegnaredetta documentazione può essere azionata a prescindere dal comma 4,dell’art. 119 e dai limiti temporali ivi previsti, salvo ― naturalmente ― ilNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026compiersi della prescrizione estintiva, trovando applicazione, da un lato,l’art. 2946 c.c. (salvi i casi in cui la legge disponga diversamente, tutti idiritti, incluso quello di ottenere copia degli estratti conto o del contratto siestinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni), e, dall’altro, l’art.2935 c.c. (la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto diottenere copia della documentazione pretesa può essere fatto valere, ecioè dalla scadenza di volta in volta applicabile a seconda di qual tipo didocumentazione sia pretesa: dalla data della stipula del contratto o dalmaturare del termine trimestrale, semestrale o altro, convenuto incontratto).In alte parole: mentre per l’esercizio del diritto previsto dal quartocomma non è necessario alcunché, a parte il sostenere l’eventuale spesa,l’azione volta alla consegna degli estratti conto in relazione ad un periodoeventualmente eccedente il decennio (e parimenti quella di consegna delcontratto ex art. 117 TUB) quale azione di adempimento, presuppone,appunto, l’inadempimento, e cioè che essi non siano stati consegnati atempo debito. Dunque ― si osserva ancora nella medesima pronuncia ―«è astrattamente concepibile un’actio ad exibendum, in presenza deipresupposti di cui all’art. 210 c.p.c., di estratti conto ante decennio inquanto proiezione dell’allegato inadempimento (non dell’obbligazione di ri-consegna ma) dell’obbligazione originaria di consegna degli estratti conto.Il che induce ad una ulteriore precisazione in punto onere della prova,poiché è nota la regola generale secondo cui (anche) in causa diadempimento il creditore deve dedurre e provare l’esistenzadell’obbligazione e deve semplicemente dedurre l’inadempimento, essendoonere del debitore quello di provare di aver adempiuto. Nell’ipotesi inargomento tale onere grava perciò sulla banca, quale obbligata ex art.119, secondo comma, TUB, tenuta a dimostrare di aver consegnato ladocumentazione cartacea asseritamente mai inviata … Detto onereprobatorio potrà essere soddisfatto con ogni mezzo e, quindi, pure aNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026mezzo di presunzioni semplici (Cass. 13 gennaio 1988, n. 178, ripresa piùdi recente da Cass. n. 989/2021)».2.5. ― Si possono dunque trarre le seguenti conclusioni circal’infondatezza di alcuni assunti della ricorrente:a) vi è una duplice obbligazione di consegna della documentazionerelativa al rapporto di conto corrente, contrattuale e contabile: (i) l’una sifonda sulle norme generali di cui all’art. 117 comma 1 TUB per il contratto(«I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato aiclienti») e di cui all’art. 119, commi 1 e 2, TUB per la documentazionecontabile relativa; (ii) l’altra si fonda sull’art. 1374 c.c., e sulla norma dicui all’art. 119, comma 4, che di quel principio rappresenta declinazionenella materia, a presidio dell’ulteriore principio di trasparenza dell'attivitàbancaria;b) a quest’obbligo corrisponde un diritto sostanziale del correntista cheha parimenti fonte nelle norme predette, sulla base di diversi presuppostidi fatto;c) il contratto di conto corrente non è un documento contabile ma è lafonte stessa del rapporto tra la banca e il cliente; stante la sua naturaesso può essere richiesto dal cliente alla banca in ragione di entrambe lefonti: (i) ex art. 117, comma 1, purché questi alleghi entro il terminestabilito per la delimitazione del thema decidendum, che la banca non haadempiuto all’obbligo di consegnarne copia dopo la stipulazione; (ii) exart. 119, comma 4, in quanto, in funzione della trasparenza e completezzadelle informazioni che il medesimo ha diritto di ottenere dalla banca aquesto titolo sullo svolgimento del rapporto, il contratto svolge unafunzione di necessaria comprensione di tale svolgimento: senza ilcontratto la stessa «documentazione inerente a singole operazioni»finirebbe per rimanere muta, e cioè, sarebbe paradossale, nell’otticadell’effettività del principio di trasparenza, massimamente valorizzato dallagiurisprudenza (si veda in particolare in motivazione Cass. n. 24641 delNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/20262021, già citata) escludere il contratto, che del rapporto cui si riferisce ladocumentazione menzionata dalla norma, è la fonte, dall’ambito diapplicazione di essa: in tal senso è univoco il diritto vivente, alla luce deldato giurisprudenziale ampiamente richiamato in precedenza;d) nel consegue che, nel primo caso ― diritto azionato a titolo diadempimento di un obbligo inevaso ― la pretesa incontra il limite dellaprescrizione decennale di cui l’art. 2946 c.c., ovvero quella dei 10 annidecorrenti ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto di ottenere copiadella documentazione pretesa può essere fatto valere, e cioè, nel caso delcontratto, dalla data dell’avvenuto perfezionamento del negozio; nelsecondo caso ― diritto azionato ai sensi dell’art. 119, comma 4, a titolo diadempimento dell’obbligo ivi previsto ― la pretesa incontra il limitetemporale previsto dalla norma in 10 anni, limite correlato al principiogenerale di cui all’art. 2220 c.c.; operando, al di fuori di questo limite, ilgenerale onere di conservazione della documentazione rappresentativa deipropri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti; sicchéqualora il cliente invochi detta norma il limite temporale cui va incontronon è quella della prescrizione generale bensì quello che costituisce ilriflesso del correlativo obbligo della banca di conservare ladocumentazione relativa agli ultimi 10 anni di svolgimento del rapporto.2.6. ― possono dunque affermarsi i seguenti principi di diritto:«Nel giudizio introdotto dal correntista nei confronti della banca, voltoalla rideterminazione del saldo di conto corrente attraverso l’eliminazionedegli addebiti effettuati dalla banca in applicazione di clausole contrattualinulle, con conseguente domanda di ripetizione dell'indebito maturato, aisensi dell’art. 2033 c.c., l’adempimento dell’onere probatorio deipagamenti effettuati e del difetto di causa solvendi, gravante sull’attore aisensi del primo comma dell’art. 2697 c.c., si estende alla produzione delcontratto di conto corrente, sulla base del quale va verificata la pattuizionedelle clausole che si assumono affette da nullità, in funzione della qualeNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026produzione il correntista onerato, che deduca di non essere in possessodel contrato poiché la banca non ha adempiuto all’obbligo di consegna,può richiederne copia alla banca ex art. 117 TUB».«Il diritto all’adempimento dell’obbligazione di consegna del contrattoprevista dall'art. 117 TUB è soggetto a prescrizione ordinaria decennaledecorrente dalla data di stipulazione del contratto»;«L’obbligo della banca di consegnare al correntista copia delladocumentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimidieci anni, secondo l’art. 119, comma 4, TUB, si estende al contratto diconto corrente ed agli estratti conto».2.7. ― Si deve aggiungere ― poiché nel ricorso si cita Cass. n. 251 del2026, che si è pronunciata sulla questione della latitudine, sul pianooggettivo, della previsione contenuta nell’art. 119, comma 4, TUB, in unafattispecie in cui si faceva questione del diritto di ottenere copia dellascrittura privata che documentava un contratto del 1998, la cui consegnaera stata giudizialmente ottenuta con decreto ingiuntivo del 23 settembre2016 ― che la pronuncia è condivisibile laddove conferma i principigenerali circa la natura sostanziale del diritto del cliente di otteneredall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativaalle operazioni dell'ultimo decennio e circa il fatto che il corrispondenteobbligo della banca copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni,operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazionedella documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modoindifferenziato su tutte le parti; e non, invece, laddove si discosta dalquadro sistematico sopra ricostruito affermando che «la disposizione nonriguarda la documentazione contrattuale in quanto tale»; e questo perché:a) il riferimento al «versante dell’esegesi testuale» che parla di «singoleoperazioni» che il contratto bancario programma, ma con cui «non siidentifica», mette in discussione in radice ― senza tuttavia argomentispecifici ― la giurisprudenza consolidata da tempo di questa Corte ― cheNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026come si è sopra detto ― considera comprese senz’altro in quella locuzionetestuale anche gli estratti conto o gli scalari che evidentemente nonriferimento al versante «sistematico», e alla valorizzazione della«corrispondenza del termine decennale menzionato dall’ultimo commadell’art. 119 t.u.b. con quello di conservazione delle scritture contabili, chetrova espressione nella previsione dell’art. 2220 c.c.» non implicalogicamente l’esclusione dalla interpretazione del dettato normativo inquestione della documentazione contrattuale; c) è vero che: «Il diritto delcorrentista di ottenere copia del contratto discende, propriamente, dallaprevisione dell’art. 117, comma 1, t.u.b., secondo cui “[i] contratti sonoredatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti», il qualeprevede «un diritto ben diverso da quello considerato dall’art. 119, quartocomma, tub», e che «la norma del cit. art. 117, comma 1, non prevedeaffatto che la banca, una volta che abbia provveduto alla consegna alcliente dell’esemplare del contratto, sia tenuta a rilasciargliene ulterioricopie», ma ― proprio sul piano sistematico ― il «diverso» dirittosostanziale di cui all’art. 119, comma 4, TUB deve ritenersi ricomprendaanche la consegna della documentazione contrattuale (nei limiti temporalidella norma) in funzione dell’effettività dell’attuazione del principioall’informazione trasparente che costituisce la ratio della disposizione.Neppure può darsi seguito al precedente invocato dalla ricorrente (Cass.n. 1137/2026) che si richiama a Cass. n. 251/2026 per confermare che aicontratti bancari, in quanto diversi dai documenti contabili, non si applicail disposto dell’art. 119 TUB, comma 4; fermo che né l’uno né l’altro deidue precedenti afferma ― come la ricorrente sostiene ― che, posto che illimite temporale di cui all’art. 119, comma 4, non riguarda il contratto, labanca ha comunque un obbligo di consegna del medesimo al correntista, aprescindere dal corretto inquadramento del titolo di questo obbligoNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026(ovvero l’art. 117 TUB) e dalla allegazione che il medesimo sia statoinadempiuto.2.8. ― Venendo dunque al caso di specie, in cui si discute dellacorrettezza del rigetto dell’ordine di esibizione del contratto la cuiconsegna ― unitamente a quella di altri documenti ― era stata richiestadalla correntista ex art. 119, comma 4, TUB, va evidenziato ― come dettopoco sopra ― che la ratio decidendi del rigetto dell’istanza ex art. 210c.p.c. si fonda su due argomenti: (i) la correntista non aveva mai allegatodi non aver ricevuto il contratto al momento della sua sottoscrizione; (ii)la banca aveva rappresentato di non avere più la documentazione a fardata dalla scadenza del decennio dalla sua formazione, quindi l’ordine diesibizione era inconcludente.Ora la ricorrente con il motivo in esame aggredisce il secondoargomento e infondatamente, affermando in sintesi:a) che il dato testuale dell'art. 119, comma 4, TUB comma è relativoalle sole «comunicazioni periodiche al cliente» sicché, posto che ilcontratto di conto corrente non è un documento contabile ma è la fontestessa del rapporto tra la banca e il cliente, la sua conservazione nonsoggiace al limite temporale di cui all'art. 119 detto, ma è regolata in basealla disciplina della prescrizione ordinaria, ovvero, in base all'art. 2946c.c., onde resta necessaria per 10 anni «dalla chiusura del rapporto diconto corrente, finché i diritti da esso nascenti non sono prescritti»;b) che la Corte di Appello, avrebbe dovuto addebitare alla Banca lamancata produzione in giudizio del contratto, poiché questa era statarichiesta all’[OSCURATO:PERSONA] unitamente ad altra documentazione primadell’instaurazione del giudizio, sei anni dopo la chiusura del contoavvenuta nel 1999, allorquando i diritti derivanti dal contratto non eranoancora prescritti; e che per il contratto vale la disciplina di cui all’art. 117TUB, commi 1 e 3, e dovendo il medesimo, quale fonte della disciplina deiNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026rapporti obbligatori tra le parti, essere conservato dalla Banca finché idiritti da esso nascenti non siano prescritti.L’assunto è erroneo in un duplice senso: il contratto può essererichiesto anche ex art. 119 comma 4, come chiarito, ma, in tal caso, ilcliente soggiace al termine decennale ivi stabilito; il diritto di chiedere laconsegna del contratto ex art. 117 TUB presuppone l’allegazionedell’inadempimento all’obbligo originario di consegna del medesimo daparte della banca, che in tal caso ― come afferma la Corte di merito senzache la ricorrente nulla obietti ― non era stato dedotto (fermo che talediritto si prescrive in dieci anni dal perfezionamento del contratto, e nondalla chiusura del conto, argomento privo di qualunque base normativa).Invero va sempre ricordato che la domanda si fonda sul principio diallegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto che si intenda far valeree che, quindi, chi intenda far valere il diritto in discorso alla consegna delcontratto di conto corrente, deve allegare chiaramente l’inadempimentodell’obbligo di consegna di detto contratto da parte della banca e spiegarealtrettanto chiaramente la domanda di adempimento entro i termini per ladelimitazione del thema decidendum; d’altra parte la prova della consegna(ovvero del fatto impeditivo) può essere data con ogni mezzo, anche conpresunzioni.Pertanto la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principirespingendo l’ordine di esibizione osservando che «l'attrice non aveva maidedotto di non aver ricevuto copia del contratto al momento della suasottoscrizione» e che l’istanza ex art. 210 c.p.c. era «inconcludente»perché la Banca aveva dedotto in primo grado e di non aver potuto fornirecopia del contratto di conto corrente prima del giudizio, come richiesto aisensi dell’art. 119, comma 4, TUB, poiché non aveva più nei propri archiviun documento risalente ad oltre 27 anni prima, e ciò a far data dall'anno1996, e la ricorrente erra nell’invocare un diritto della banca alla consegnadella copia del contratto senza allegare di non averlo ricevuto al tempo inNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026cui fu sottoscritto, giacché al pari della banca era tenuta a conservarnel’originale o la copia e, non avendolo fatto, non può eludere l’onereprobatorio invocando il pari dovere di conservazione della banca; tantomeno affermando che «era la Banca a dover dimostrare l’avvenutaoriginaria consegna dei contratti», perché così pretende, sostanzialmente,ribaltare sulla banca l’onere probatorio relativo all’adempimento delcontratto del tutto infondatamente in assenza della allegazione di un suoinadempimento.3. ― Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la sussistenza di unvizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.Osserva che la Corte Territoriale ha ritenuto che gli interessi ultralegalie la commissione di massimo scoperto fossero assistiti da pattuizionescritta a partire dal 13 aprile 1989 in forza del documento prodotto dallaBanca convenuta al momento della sua costituzione (doc. n. 3),documento che erroneamente la Corte stessa avrebbe qualificato comecontratto di apertura di credito, avendo omesso di esaminare il «fatto»costituito, asseritamente, dall’avvenuta contestazione da parte dellaC.O.F. del documento di cui aveva rilevato la natura non negoziale e lanullità ed invalidità per quanto riguarda la determinazione degli interessiultralegali e della commissione di massimo scoperto.Perciò si duole che la Corte di merito: a) nonostante tali esplicitecontestazioni, abbia ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse contestato ilpredetto documento; b) abbia qualificato il medesimo alla stregua di uncontratto utilizzandolo ai fini di respingere la ripetizione richiesta.3.1. ― Il motivo è inammissibile, non solo perché si tratta di pronunciac.d. doppia conforme e la ricorrente non indica ― come sarebbe statonecessario agli effetti dell’ammissibilità della censura ― per quali ragioni equali fatti le due decisioni conformi divergono, ma anche perché il viziomotivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. che ― come noto, inragione della pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053/2014 cui questa CorteNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026ha dato continuità con innumerevoli sentenze ― deve attenere a un «fattostorico», principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, e non ad una valutazione processuale dinatura probatoria qual è la mancata contestazione di un fatto, fermo,inoltre, che l'interpretazione di una fattispecie negoziale è riservata algiudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità ― oltre che neilimiti consentiti dal paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. che qui, comedetto, non è rispettato ― per violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorsoper cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostatodai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione delcontenuto della volontà delle parti nella mera proposta diun'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile insede di legittimità». (v. Cass. n. 353/2025).4. ― Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsaapplicazione degli articoli 1346, 1418, 1421, 1341 e 1283 c.c., per lamancata rilevazione d’ufficio da parte della Corte territoriale, della nullitàdelle pattuizioni contenute nella lettera di apertura di credito del 13 aprile1989 regolanti i tassi a debito e la commissione di massimo scopertoasseritamente nulle per indeterminatezza dell’oggetto (ex art. 1346 c.c.),per la violazione dell’art. 1341 c.c. (quanto alla previsione della possibilitàdi variazione unilaterale dei tassi di interesse e della misura della cms) eper l’applicazione della capitalizzazione trimestrale con riguardo allacommissione di massimo scoperto.Sostiene la ricorrente che dette nullità dovevano essere rilevate d'ufficiodalla Corte d’appello ex art. 1421 c.c. trattandosi di questione giàprospettata in primo grado. Nella memoria reputa infondati i rilievi diinammissibilità del motivo della resistente che ha sottolineato come laricorrente non aveva riproposto con l’appello la questione della nullità didette clausole, posto che la relativa eccezione era rimasta assorbita nellaNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026pronuncia di rigetto resa dal Tribunale sulla domanda avanzata dallaC.O.F. per mancato adempimento dell’onere di allegazione e prova a suocarico; in replica, osserva che aveva tempestivamente denunciato inprimo grado le nullità negoziali da esaminare d’ufficio; sicché la Corte diAppello ben avrebbe potuto e dovuto procedere al rilievo ufficioso.4.1. ― Il motivo è inammissibile.Va premesso ― come la stessa ricorrente ricorda ― che: «Nel giudiziodi appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancatarilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha semprefacoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Questo principio, però, deveessere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e larelativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officiosoconsenta alle parti di rimettersi in pista ― per così dire ― quando i fatticostitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebberopotuto e dovuto essere tempestivamente allegati onde consentire algiudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi delladedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che lainvoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato egrado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilitàofficiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure deifatti già allegati» (Cass. n. 35700/2023). In questo caso nel ricorso non èindicato specificatamente ― in conformità a quanto prevede l’art. 366,comma 1, n. 6, c.p.c., né dove né come sarebbe state dedotte in fatto leragioni di nullità delle pattuizioni in questione, posto che in ricorso si dicesolo che: «Le sue riferite criticità non sono state minimamente consideratedalla Corte d'appello sebbene la COF in primo grado avesse rilevatol'invalidità della lettera prodotta dalla banca per quanto riguardava ladeterminazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto».4.2. ― Ciò detto, il motivo è, comunque, inammissibile perché la Cortenon ha affatto omesso di considerare la pretesa nullità delle clausole per leNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026ragioni dette, ma ha, piuttosto, ritenuto implicitamente infondate ledoglianze sollevate da C.O.F.: invero ― dopo aver rilevato chequest’ultima non aveva depositato il contratto invocato n° 5199, accesoanteriormente al 1985, e che l’ordine di esibizione richiesto in propositoera inconcludente ― ha affermato quanto segue: «Ne consegue quindi chenon può ritenersi accertata la lamentata omessa pattuizione di interessiultralegali e commissione di massimo scoperto nel periodo fra il 1985 ed il12/4/1989, quando fu stipulato dalle parti un contratto di apertura dicredito regolato sul conto corrente n° 5199, con tasso di interesse fissatoal 14% e commissione di massimo scoperto trimestrale fissata nellamisura dello 0,250% sull'importo massimo debitore risultante neltrimestre con la pattuizione della capitalizzazione trimestrale degliinteressi (vedi doc. 3 di parte convenuta in primo grado non contestata)»,ed ha aggiunto: «Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessiche risulta essere stata in concreto applicata per tutto il corso delrapporto, limitatamente ai periodi in cui il conto è risultato debitore, comeè emerso dalle indagini il c.t.u., non è possibile in concreto accertare seper effetto di tale capitalizzazione trimestrale sia maturato un credito delcorrentista ai sensi dell'art. 2033 cc ed in quale misura. Infatti l’elaboratodel consulente tecnico d’ufficio (...), è inutilizzabile, poiché lo stessoconsulente, dopo avere rilevato la mancanza dei riassunti scalari deglianni 1987 e 1989 e dei conti scalari del primo e secondo trimestredell'anno 1994, nonché dei conti scalari e calcolo delle competenze delsecondo trimestre 1993 del primo, secondo e terzo trimestre 1998 e deiriassunti scalari ed elementi di calcolo delle competenze del primo,secondo e terzo trimestre 1999, considerati indispensabili per determinareil saldo finale (vedi pagg 4 6 dell'elaborato in data 28 ottobre 2008 delCTU Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]), li ha acquisiti dalla parte attrice e li hautilizzati sia nella relazione tecnica del 28 ottobre 2008 e sia nellaNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026re―lazione a chiarimenti in data 20 novembre 2014», spiegando, poi, laragione della ritenuta irrituale acquisizione dei predetti documenti.4.3. ― Perciò, concludendo: a) la Corte d’appello ha esaminato ildocumento negoziale fonte delle pattuizioni ritenute nulle; b) ha ritenutoche fosse fonte valida della regolamentazione contrattuale di interessi eCMS escludendone, implicitamente ma chiaramente, l’indeterminatezzainvocata; c) pur rilavando la capitalizzazione, ha escluso che si potessetener conto della rideterminazione del saldo proposta dal CTU in quantoquesto si era avvalso di documentazione non tempestivamente prodottadalla parte, che, quindi, sotto questo aspetto risultava non aver assoltoall’onere probatorio che le competeva avendo agito in ripetizione diindebito.Ne consegue che il motivo, in effetti, è volto a rimettere in discussionein questa sede di legittimità una valutazione sulla validità delle specifichepattuizioni che competeva al giudice di merito e qui non è sindacabile senon nei limiti in cui è consentito il vaglio della motivazione (ristretto allasua sussistenza nel «minimo costituzionale»).5. ― Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto, ex art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 61, 62, 191,198 c.p.c. e 2697 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha esclusol’utilizzabilità della C.T.U. perché redatta utilizzando anche alcuni contiscalari acquisiti dalla parte attrice nel corso della CTU stessa al di fuori,quindi, delle regole processuali che presidiano le preclusioni istruttorie el’adempimento, quindi, dell’onere della prova.La ricorrente deduce nel ricorso due ragioni di censura: a) l'avere laCorte d'appello ritenuto che i documenti acquisiti nel corso delleoperazioni peritali rendessero inutilizzabile la CTU; b) l'aver la Corteritenuto che detti documenti fossero indispensabili per determinare lasussistenza del credito del correntista, laddove la ricostruzione del saldo,con l’ausilio del CTU, poteva avvenire comunque.Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026Questa seconda censura è palesemente inammissibile in quantoriguarda una valutazione di merito compiuta dal giudice circa lacompletezza e l'idoneità della documentazione prodotta in causa aglieffetti del corretto espletamento della CTU contabile e della attendibilitàdel suo risultato.5.2. ― Con riguardo alla prima censura, sia nel ricorso che nellamemoria, la ricorrente insiste sul fatto che la consulente d’ufficio avevadebitamente comunicato al CTP il ricevimento dei documenti acquisiti e labanca non aveva mai eccepito nulla sul punto, né all'udienzaimmediatamente successiva al deposito della consulenza né negli atticonclusivi del giudizio; perciò, anche a ritenere che il CTU potesse tenerconto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il previoconsenso delle parti, la mancanza di tale consenso al pari di ogni altrovizio della consulenza tecnica, era fonte di nullità relativa, e come talesoggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., con la conseguenza che ildifetto doveva ritenersi sanato, non essendo stato fatto valere nella primaistanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.La resistente sul punto ha replicato: a) che la motivazione dellasentenza impugnata è corretta in ordine al mancato assolvimentodell’onere della prova posto a carico della C.O.F. perché questa non avevaprodotto copia «della totalità degli estratti conto»; b) la decisione ècorretta anche in ordine alla inutilizzabilità della C.T.U. espletata in primogrado perché elaborata utilizzando gli estratti conto relativi agli anni 1987e 1989 acquisiti dal perito d’ufficio dalla C.O.F. ma non tempestivamenteprodotti, e ciò alla luce dei consolidati arresti di legittimità richiamatianche nella motivazione della Corte di appello di Roma; c) la censura è,comunque, inammissibile poiché contiene un’eccezione che avrebbedovuto essere riproposta in modo espresso e specifico dalla C.O.F. inappello; in mancanza di ciò, «l’eccezione relativa alla pretesa utilizzabilitàdella C.T.U. pur se elaborata facendo uso di documentazione nonNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026ritualmente prodotta dalla parte che vi era tenuta, dovrebbe intendersirinunciata ex art. 346 c.p.c.»5.3. ― Ciò premesso reputa il Collegio che la censura della ricorrentemeriti di essere accolta.Partendo dalle obiezioni della resistente, merita brevemente osservareche l’onere della prova che incombe sul correntista che agisce inripetizione, non implica necessariamente la produzione «della totalità degliestratti conto», giacché, secondo un indirizzo consolidato a partire daCass. n. 1763 del 17/01/2024, riscontrata la mancanza di una parte degliestratti conto, il giudice del merito ben può valorizzare altra e diversadocumentazione, prodotta dalla parte quale, le contabili bancarie riferitealle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili ancora, gliestratti conto scalari e, può attribuire rilevanza anche alla condottaprocessuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituireargomento di prova, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. in funzione dellaricostruzione del saldo contestato.Va, poi, precisato in punto ammissibilità del motivo, che contrariamentea quanto sostiene la banca, nell’ambito dell’appello avverso la decisionedel Tribunale, la C.O.F. aveva specificatamente contestato le affermazionidel primo Giudice in ordine alla C.T.U. (v. pag. 21): «Da ultimo occorresottolineare come non convinca neppure il ragionamento operato dalTribunale con riguardo alla funzione della consulenza tecnica (peraltrodisposta) che non avrebbe potuto basarsi su documenti prodotti oltre lescadenze temporali fissate nel codice di rito, costituendo la consulenzatecnica d’ufficio un mezzo istruttorio finalizzato a fornire al Giudicel’apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede»); del resto laCorte territoriale non si sarebbe espressa sulla C.T.U., rilevandonel’inutilizzabilità, se l’odierna ricorrente non avesse censurato in appello ladecisione del Tribunale sul punto. Quindi certamente la questionedell’utilizzabilità o meno dei risultati della CTU contabile in ragioneNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026dell’acquisizione di documentazione al di fuori dei termini processualiistruttori era stata sottoposta alla Corte d’appello.5.3.1. ― Venendo quindi al tema della cornice entro cui il CTU puòcompiere la propria indagine tecnica, si osserva che la Corte d’appello haritenuto inutilizzabile il risultato della CTU in punto espunzione dicapitalizzazione illegittima degli interessi, computo illegittimo di CMS e diinteressi ultralegali in quanto «in tema di consulenza tecnica d’ufficio,anche quando questa sia percipiente, ossia disposta per l’acquisizione didati la cui valutazione sia rimessa all’ausiliario, quest’ultimo non puòavvalersi per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalleparti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, penal’inutilizzabilità delle conclusioni del consulente fondate su detti documentiin violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio», conargomentazione ― sin qui ― senz’altro corretta avendo riguardo allafattispecie concreta, poiché la documentazione acquisita dalla parte attrice(C.O.F.) riguardava la rappresentazione probatoria di «fatti principali» cioèdi fatti costitutivi della domanda (i pagamenti indebiti compiuti in un certoarco temporale del rapporto contrattuale e, di conseguenza, quantoriscosso senza titolo dalla banca); infatti, dopo l’intervento nomofilattico diSezioni Unite n. 3086/2022, la giurisprudenza di questa Corte èconsolidata nel senso che in materia di esame contabile ai sensi dell'art.198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indaginicommessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delleparti ivi prevista, può acquisire, «anche prescindendo dall'attività diallegazione delle parti», tutti i documenti che si rende necessario acquisireal fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, fermo che, se questi sonodiretti a provare fatti principali è imprescindibile il «previo consenso delleparti» che il comma 2 dell’art. 198 cit. fa assurgere a presuppostocondizionante l’acquisizione; mentre può acquisire a prescindere da dettoconsenso i documenti funzionali alla prova di «fatti accessori» (v. Cass. n.Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/20265370/2023, che richiama il seguente passaggio di Sez. Un. cit.:«postulando la previa acquisizione del consenso delle parti, il compito delconsulente contabile che intenda estendere il raggio delle proprieinvestigazioni anche ai fatti accessori viene ad essere gravato di un onereformale (il consenso delle parti), al cui rispetto egli non è di norma tenuto,il che in un campo, in cui per la complessità delle questioni tecniche daaffrontare, dovrebbe essere consentita al consulente una più ampia libertàdi giudizio e quindi una più ampia libertà di indagine, svilisce in modoirreparabile le finalità che la norma si propone di perseguire» (Cass. Sez.U. 1 febbraio 2022, n. 3086, cit., punto 31)».In definitiva ― come chiarisce bene Cass. n. 5370/2023 ― le SezioniUnite «hanno individuato bensì, una specialità nella disposizione di cuiall’art. 198: ma ciò sul piano dell’acquisizione della prova dei fattiprincipali che non sono oggetto di allegazione (per cui cfr. pure, da ultimo,Cass. 24 novembre 2022, n. 34600), senza con ciò ammetterel’apprensione di documenti in assenza del consenso di cui si è detto».Perciò, l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, chevalorizza la tardività dell’acquisizione (da parte del c.t.u.) degli estratticonto non prodotti dalle parti entro il termine in cui maturavano lepreclusioni istruttorie è corretta.5.3.2. ― Nella sentenza gravata, però, la Corte d’appello ha proseguitoil ragionamento circa l’inutilizzabilità delle conclusioni del consulenteaffermando essere «in conseguenza irrilevante la mancata tempestivaproposizione dell’eccezione di nullità della consulenza" ([OSCURATO:PERSONA]. civ. n°27776/19)», laddove tuttavia, le Sezioni Unite, hanno confermato«l'orientamento tradizionalmente invalso nella giurisprudenza in materia diquesta Corte secondo cui i vizi che infirmano l'operato del c.t.u. sono fontedi nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell'art.157 c.p.c., comma 2, c.p.c.» (sent. cit., punto 38), salva l’ipotesi, che quinon rileva, dell'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedottiNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto aqueste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che ilconsulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesitisottopostigli dal giudice (quest’ultima fattispecie, infatti, è associata,nell’enunciazione del principio di diritto di cui al punto 41 della pronuncia,a una nullità assoluta rilevabile d'ufficio); sul punto si veda ancora Cass.n. 5370/2023: «Secondo le Sezioni Unite, “il c.t.u. che, nei limiti delleindagini commessegli dal giudice, estenda il perimetro delle proprieparte o ad esaminare documenti, del pari, non introdotti nel giudizio delleparti, senza darsi previamente cura di attivare su di essi il necessarioconfronto processuale, non lede, anche nel mutato ordinamentoprocessuale scaturito dalla novella del 1990, un interesse del processo, inguisa del quale quella attività possa giudicarsi affetta da un vizio di nullitàassoluta, ma lede un interesse, pur primario delle parti in quanto posto atutela del diritto di difesa delle medesime, di cui le parti possono tuttaviapur sempre disporre, poiché compete solo a loro il potere di farne valerela violazione e di eccepire la nullità dell'atto che ne è conseguenza amente dell'art. 157 c.p.c., comma 2” (cit. [OSCURATO:PERSONA]. U. 1 febbraio 2022, n.3086, punto 39)».Detta affermazione sulla natura relativa della nullità dell’atto, è stata giàribadita da questa Corte con riguardo al caso dell’acquisizione, in sede diconsulenza contabile, e senza il preventivo consenso delle parti, didocumenti la cui produzione in giudizio sarebbe preclusa, stante ilmaturarsi del termine decadenziale previsto dalla legge processuale,giacché: «Proprio quel consenso lascia comprendere che è rimessa alleparti la decisione di far esaminare al consulente documenti non prodottiprima: questa disponibilità dell’acquisizione processuale, per mano delconsulente, del materiale probatorio deve infatti trovare un coerenteriflesso, sul piano del regime della nullità dell’atto che si discosti dalNumero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026modello normativo, nella previsione dell’art. 157, comma 2, c.p.c., amente del quale solo la parte nel cui interesse è stabilito un requisito puòopporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso e devefarlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.Detto altrimenti, l’ammissibilità dell’acquisizione probatoria in presenza delconsenso preventivo della parte e l’operatività, nel caso di mancataprestazione di quel consenso, di una nullità relativa sono dati giuridici chepossono considerarsi conformi espressioni della possibilità, in capo alleparti, di provocare l’estensione del materiale documentale che ilconsulente contabile può utilizzare (e che il giudice può, correlativamente,porre alla base della sua decisione); … è evidente che sarebbe del tuttoincongruo ipotizzare, in assenza di indici normativi di diverso segno, che aun divieto di implementazione del materiale probatorio suscettibile diessere liberamente derogato dalle parti si correli una sanzione processualeimpermeabile alla postuma acquiescenza delle parti stesse. All’opposto, ilpotere di queste di acconsentire a nuove acquisizioni documentali e lanatura relativa della nullità che si determina per il mancato consensorappresentano simmetriche declinazioni del diritto alla prova documentalequanto ai fatti principali suscettibili di esame contabile» ( Cass. n.5370/2023 citata).5.3.3. ― A detto orientamento va data qui continuità, poiché ilricorrente ha chiarito, in ricorso (pag. 25), come «la CTU abbiadebitamente comunicato al CT di parte convenuta il ricevimento deidocumenti acquisiti (cfr. pag. 4 della CTU) e come la banca non abbia maieccepito nulla sul punto nell'udienza immediatamente successiva aldeposito della consulenza, né negli atti conclusivi del giudizio»; né laresistente ha obiettato alcunché in proposito, essendosi limitata a ribadirela necessità della produzione da parte della correntista della «totalità»degli estratti conto e del consenso delle parti per l’integrazione in sede diCTU di quelli mancanti.Numero registro generale 29402/2021Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 10728/2026Data pubblicazione 22/04/2026In conclusione, il motivo è fondato in applicazione del principio per cui,in materia di esame contabile, la nullità per l’assenza del consensopreventivo quanto all’acquisizione di documenti comprovanti fatti principalideve essere fatto valere, dal contendente che tale consenso avrebbedovuto prestare, e non ha prestato, eccependo la nullità nella primaistanza o difesa successiva al deposito dell’atto viziato o dalla conoscenzadi esso.6. ― In definitiva va accolto il quinto motivo di ricorso, inammissibili ilprimo, il terzo e il quarto motivo, infondato il secondo. La sentenza ècassata, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Romain diversa composizione che statuirà pure sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, inammissibili il primo, ilterzo e il quarto motivo, infondato il secondo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello diRoma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]